Raccomandata |
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n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata / ritardata giustizia del 27 agosto 2025 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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considerato
che - con scritto del 27 agosto 2025, denominato “Ricorso per denegata / ritardata giustizia (art. 2 LPTCA; art. 67 LPAmm/TI – riconoscimento della procura (art. 21 LPAmm/TI), canale critto, accesso agli atti (art. 32-33 LPAmm/TI) e decisione formale; richiesta di misure provvisionali – termine perentorio all’USSI” e inoltrato al TCA, RI 1 (__________2003), rappresentata dal padre __________, ha contestato l’operato dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) il quale, in particolare, non avrebbe emesso una decisione impugnabile di riconoscimento della procura rilasciata a favore di suo padre e di consenso dell’accesso agli atti da parte di quest’ultimo (cfr. doc. I);
- l’USSI, l’8 settembre 2025, in risposta ha, in particolare, osservato che RI 1 è già rappresentata da una curatrice in virtù di una decisione emanata dall’Autorità Regionale di Protezione (cfr. doc. III+1);
- il 26 settembre 2025, interpellata da questo Tribunale (cfr. doc. IV), __________, in qualità di curatrice di RI 1, ha comunicato che “il Signor __________ ha fatto firmare alla figlia RI 1 una procura per poterla rappresentare ma come da colloquio con l’Autorità Regionale di Protezione __________ di __________ lo scorso 08.09.2025, la procura non ha nessun valore legale siccome vi è in corso una decisione di curatela” e ha chiesto “di ritenere nullo il ricorso” (cfr. doc. V);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca “il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile”;
- dalla risoluzione del 12 gennaio 2024 dell’Autorità Regionale di Protezione __________ con sede a __________ (ARP), immediatamente esecutiva, emerge, da una parte, che con lettera del 20 novembre 2023 la __________ di __________ (Canton __________), la quale aveva istituito dal 1° gennaio 2023, secondo l’art. 397 CC, una combinazione di curatele, e meglio una curatela di sostegno ex art. 393 CC e una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC a favore di RI 1, ha chiesto all’ARP __________ di assumere la misura attiva, visto che l’interessata aveva trasferito il proprio domicilio a __________. Dall’altra, che dal 1° gennaio 2024 l’ARP __________ ha, dunque, assunto la misura di protezione a favore di RI 1, assegnando il mandato riguardante la curatela combinata di sostegno (art. 393 CC) e di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC) a __________, curatrice proposta dall’interessata, con, tra l’altro, il compito di “rappresentarla nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati” (doc. III1 = V1);
- l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali - quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito - tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin / Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414), ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow / Koller / Kiss / Turnherr / Brühl-Moseräfelin, öffentliches Prozessrecht, 2014, pag. 861; Zünd / Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, pag. 113; cfr. pure STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.1.; STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019);
- RI 1, in virtù della curatela combinata di sostegno e di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio istituita nei suoi confronti, non è legittimata a conferire una procura di rappresentanza a terzi o ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario. La sua curatrice, __________ ha, peraltro, richiesto di considerare nulla l’impugnativa;
- il ricorso del 27 agosto 2025 deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale (cfr. STCA 32.2024.48 del 3 luglio 2024; STCA 32.2029.188 del 22 novembre 2019, il cui ricorso dell’interessato al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 9C_14/2020 del 18 gennaio 2020);
- in ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
- l’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
- l’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
- in concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato, da un lato, il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.18 dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti