Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2025.45

 

rs

Lugano

22 dicembre 2025          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2025 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1, nata il ______ 1987, è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2022 (cfr. doc. 20).

 

                          1.2.  Il 29 agosto 2024 l’interessata ha inviato il seguente scritto all’Operatore socio-amministrativo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), ______:

 

" (…) A causa delle numerose problematiche con i vicini del piano superiore, che durante il giorno e la notte producono innumerevoli rumori e schiamazzi (litigi coniugali, rumori di passi, persone che corrono, conversazioni ad alta voce, spostamento di mobili a tarda notte, ecc.), desidero informare l’ufficio della mia intenzione di cambiare casa. Tale decisione è motivata dalle gravi problematiche sopra menzionate.

È inoltre stata rilevata la presenza di muffa ufficialmente periziata.

Considerando le mie particolarità e il mio spettro autistico, sento la necessità di cambiare abitazione per porre fine alle problematiche sensoriali tipiche della mia condizione. Ho trovato un appartamento disponibile a ______, nel ______, che un amico sta lasciando, con un canone di locazione di 1350 CHF.

Alla luce delle motivazioni sopra indicate, legate alla mia salute (come evidenziato nei documenti allegati e nei certificati medici), le chiedo cortesemente di approvare il mio trasferimento e di comprendere la situazione. (…)" (Doc. 191=A3)

 

                          1.3.  ______, il 2 settembre 2024, ha precisato:

 

" (…) Prima dli autorizzarla al cambiamento d'appartamento, voglia cortesemente rispondere alle nostre richieste seguenti e presentare la relativa documentazione:

-   Da quando si trasferirà nel nuovo appartamento? (data inizio locazione),

-   I termini di disdetta dell'attuale appartamento sono rispettati?

-   Copia accettazione disdetta appartamento a ______ firmata dall'attuale locatore,

-   Copia contratto di locazione del nuovo appartamento,

-   Dichiarazione scritta del nuovo locatore attestante se accetta Swisscaution o altre compagnie assicurative per il deposito garanzia dell'appartamento; oppure indicazione scritta da parte sua attestante se utilizzerà la cauzione in essere.

Riguardo alla richiesta di pagamento per il trasloco, entreremo nel merito quando avrà evaso le richieste summenzionate ed alla presentazione del relativo preventivo.” (Doc. 581)

 

                          1.4.  Il 30 ottobre 2024 è pervenuta all’USSI una richiesta da parte di RI1 di prestazione speciale per far fronte alla spesa di trasloco di fr. 1'000.-- da ______ a ______, dove si è trasferita a far tempo dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 474; 548).

 

                                  In effetti, con effetto da tale data, la medesima ha concluso un nuovo contratto di locazione.

                                  Dallo stesso emerge che l’ente locato è composto di due locali e che la pigione ammonta a fr. 15'000.-- annui (fr. 1'250.-- mensili), oltre a spese accessorie di fr. 1'200.-- all’anno (fr. 100.-- al mese), a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio (cfr. doc. 544-545).

 

                                  Nella lettera di accompagnamento al “Formulario per la richiesta di una prestazione speciale” l’interessata ha puntualizzato che lo stesso fa seguito alle indicazioni dell’Operatore socio-amministrativo del settembre 2024, ossia che il dossier sulla domanda del cambio di domicilio avrebbe dovuto essere prima accettato per poter procedere al rimborso del trasloco (cfr. doc. 475).

 

                          1.5.  Il 4 novembre 2024 l’USSI, con riferimento alla domanda del 30 ottobre 2024, ha emesso una decisione di rifiuto di prestazioni assistenziali speciali, rilevando:

 

" (…) Abbiamo attentamente esaminato la sua situazione e, considerato che non si giustifica il trasferimento in un nuovo appartamento, il nostro ufficio non potrà rilasciare alcuna prestazione a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia e/o il trasloco. (…)" (Doc. 386)

 

                          1.6.  All’amministrazione il 5 novembre 2024 è pervenuto un ulteriore “Formulario per la richiesta di una prestazione speciale” datato 10 ottobre 2024 con il quale RI1 ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 86.65 per i costi relativi a “Swisscaution cauzione e deposito locativo” (cfr. doc. 443).

 

                          1.7.  Con decisione del 6 novembre 2024 l’USSI ha stabilito:

 

" (…) facciamo riferimento alla sua richiesta del 05.11.2024 relativa al cambio di appartamento.

Abbiamo attentamente esaminato la sua situazione e, considerato che non si giustifica il trasferimento in un nuovo appartamento, il nostro ufficio non potrà rilasciare alcuna prestazione a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia. (…)" (Doc. 393)

 

                          1.8.  Il 3 dicembre 2024 RI1 ha inoltrato all’amministrazione un “Ricorso contro la decisione relativa a prestazioni assistenziali speciali per trasloco e deposito di garanzia”, datato 1° dicembre 2024, nel quale ha precisato che “in data 5.11 avete emesso una decisione di rifiuto riguardo alle prestazioni assistenziali per una fattura legata al deposito di garanzia e alla necessità di trasloco” e che “1. Il trasloco era giustificato da gravi motivi di salute connessi all’inadeguatezza dell’infrastruttura dell’appartamento – certificati medici e attestati mediazione Fondazioni già inoltrati e prove fornite 2. Era presente una situazione di insalubrità dell’immobile che lo rendeva inadatto alla permanenza – perizie e prove fornite”.

                                  La medesima ha aggiunto che “il ricorso è quindi anche esteso al rifiuto delle spese di cauzione, considerando le medesime motivazioni già fornite” (cfr. doc. 387).

 

                          1.9.  RI1, il 12 maggio 2025 (cfr. doc. 197), ha inviato a ______ dell’USSI il seguente scritto:

 

" in merito alla Sua comunicazione del 4.11.2024, con cui si respinge la richiesta di rimborso delle spese di trasloco ritenendole ingiustificate, desideriamo richiamare la sua attenzione sul ricorso presentato all'ufficio giuridico dell'USSl, entro i termini previsti dalla legge cioè il 3.12 rimasto ad oggi senza risposta. Nel ricorso si specificava che il trasloco era motivato da ragioni di salute e dall'insalubrità dell'appartamento, supportate da prove e documentazione completa (vedi att. ______ per l'autismo e perizie tecniche).

Ci è stato riferito da una sua collega che le lettere non le sarebbero state trasmesse dal funzionario che le controlla prima di Lei, circostanza che sta complicando la gestione della pratica. Sottolineiamo che il Signor ______ era a conoscenza della situazione all'epoca dei fatti ed era stato informato.

A tal proposito, chiediamo gentilmente un riscontro urgente e la verifica della situazione da parte di tutti gli interessati coinvolti.

In aggiunta, desideriamo sottolineare che, ai sensi della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), l'Art. 5 stabilisce l'obbligo per la Confederazione e i Cantoni di adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi per le persone disabili, tenendo conto delle esigenze particolari, comprese quelle delle donne disabili.

Nel caso in oggetto, il rifiuto del rimborso delle spese di trasloco, motivate da comprovate ragioni di salute e condizioni non favorevoli alla vita di una persona autistica nell'appartamento e dall'insalubrità dell'appartamento, appare in contrasto con tali disposizioni, negando una tutela e un sostegno per garantire una situazione abitativa più consona alle esigenze di salute già documentate. (…)” (Doc. 196=A6)

 

                        1.10.  L’USSI, il 5 agosto 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del 6 novembre 2024 con il quale è stata negata all’interessata una prestazione speciale “a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia” (cfr. consid. 1.5.; doc. 19-24). Al riguardo è stato indicato:

 

" (…) Nel caso concreto, è pacifico che la signora RI1 si sia trasferita nel nuovo appartamento senza attendere il preavviso dell'USSl.

Pur comprendendo la situazione personale dell'interessata, la propria richiesta non può essere seguita. Nonostante si riconosca che lo stato di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al trasferimento, nel caso concreto risulta che la spesa alloggiativa nel nuovo appartamento supera i massimi previsti dalla legge (massimo riconosciuto CHF 1'295.- a fronte di una spesa attuale di CHF 1'350.- comprensive di spese accessorie). A ragione quindi l'USSl non ha ritenuto giustificato il cambio di domicilio.

Di conseguenza quindi, la richiesta della signora RI1 non può essere accolta (…)" (Doc. 23)

 

                        1.11.  Contro la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 RI1, il 3 settembre 2025, ha inoltrato un tempestivo ricorso con oggetto “Ricorso contro la decisione di rifiuto del rimborso spese di trasloco necessario e annunciato”, nel quale ha chiesto che le spese di trasloco le siano rimborsate e ha addotto:

 

" (…)

a. Condizioni di salute: Per una persona con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, l'ambiente abitativo ha un impatto significativo a livello sensoriale e psicologico.

L'abitazione precedente risultava inadatta alle necessità sensoriali, condizione che ha inciso negativamente sul benessere. Inoltre erano presenti pesanti quantità di muffe, comprovate da perizia tecnica, ditta Sitaf, che rappresentano un rischio elevato per la salute.

 

b. Necessità del trasloco: Il trasferimento non è stato dettato da scelta personale, ma da imprescindibili motivi di salute e sicurezza abitativa.

 

c. Situazione finanziaria: Il mancato rimborso delle spese di trasloco aggraverebbe la situazione economica contribuendo a un ulteriore indebitamento e impedendo di saldare la fattura della ditta che ha effettuato il servizio che sta ancora aspettando di essere saldata.

 

d. Urgenza e assenza di curatrice: Al momento del trasloco non si disponeva di una curatrice legale, circostanza che ha reso impossibile seguire l’iter amministrativo richiesto. L'intervento è avvenuto in una situazione di urgenza.

 

e. Aggiornamento dei plafoni di pigione: La motivazione di rifiuto basata sul superamento del massimale di pigione si riferisce a parametri in vigore nel 2024. Dal 2025, considerata l'inflazione annuale, il limite è stato innalzato a CHF 1'390.-, valore nel quale rientra l'attuale affitto (1350.-).

(La differenza tra pigioni è dunque relativa ad un periodo di soli tre mesi. Codesta differenza è stata coperta da mezzi propri dell'utente.)

 

f. Per ultimo ma non per importanza, la decisione NON CONSIDERA gli articoli della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, e il decreto dell’assemblea Federale svizzera del 13 dicembre 2002 (Stato 1 º luglio 2020) in particolare art. 2.cap 1 art. 2.cap 2 e art. 5 cap 1 (qui allegati) ma anche dell'art 4

 

Art 2 Definizioni

 

-1 Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa

 

-2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.

 

Art.5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.

 

 

Art 4 Rapporto con il diritto cantonale

La presente legge non preclude ai Cantoni l'adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.

 

In Svizzera, la legge federale prevale sulla legge cantonale in caso di conflitto.

In definitiva, inizialmente l'ufficio (in particolare la funzionaria sostitutiva dell'epoca J. ______), rifiutò la richiesta legittimando con la seguente motivazione: "il trasloco è ingiustificato".

Ora l'ufficio si avvale della motivazione di "mancato preavviso", il quale invece viene richiesto all’ufficio (funzionario incaricato ______) in data 29.08.24 ufficialmente (tramite lettera allegata) per un trasferimento all'1.09.2025.

L'utente non era al corrente di dover attendere una risposta ufficiale. L'ufficio non ha comunque tenuto conto della legge federale ignorando l’articolo 49 della Costituzione federale svizzera. Questo principio si basa sulla supremazia del diritto federale su quello

cantonale. (…)" (Doc. I)

 

                        1.12.  Nella sua risposta del 25 settembre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

 

" (…)

2.

In merito alle censure della ricorrente relative alle spese di trasloco, si ritiene che le stesse debbano ritenersi irricevibili. Infatti, con reclamo del 1º dicembre 2024, la signora RI1 ha contestato unicamente la decisione del 6 novembre 2024 concernente le spese Swisscaution.

Anche volendo qualificare l'odierno ricorso come reclamo, lo stesso risulterebbe comunque tardivo, essendo stato presentato a distanza di quasi 10 mesi dall'emissione della decisione negativa. Ad ogni buon conto si rileva che le spese di trasloco non sarebbero ad ogni modo riconoscibili nemmeno nel merito.

Come previsto dalle "Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024", le spese inerenti al cambiamento di alloggio" sono coperte solo se preventivamente autorizzate.

Nel caso concreto, è pacifico che la signora RI1 abbia dato la disdetta del proprio appartamento senza avvisare l'USSl e si sia trasferita senza attendere il preavviso dell'ufficio.

Tale circostanza costituisce già di per sé motivo sufficiente per il rigetto della richiesta.

Inoltre, anche se per ipotesi si volesse fare astrazione degli aspetti procedurali e, pur riconoscendo che lo stato di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al trasferimento, resta il fatto che al momento del cambio di domicilio, la nuova spesa alloggiativa superava i massimali previsti dalla legge (massimo riconosciuto CHF 1'295.- a fronte di una spesa attuale di CHF 1'350.- comprensive di spese accessorie). In tale contesto, l'USSl non avrebbe comunque potuto autorizzare positivamente il cambio di domicilio e, di conseguenza, le spese di trasloco non potevano essere riconosciute.

 

3.

Per quanto riguarda il deposito di garanzia Swisscaution, dall'atto ricorsuale non risulta con chiarezza se la signora intendesse contestare anche il relativo diniego. Ad ogni modo, l'USSl ha correttamente respinto tale richiesta, già solo per le motivazioni esposte al punto precedente.

A titolo abbondanziale, si osserva che i depositi di garanzia vengono riconosciuti solo a titolo di prestito. Ne consegue che la richiesta di rimborso presentata dalla signora RI1 non appare fondata, in quanto riferita a una spesa già saldata. (…)" (Doc. III)

 

                        1.13.  L’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 17 ottobre 2025 (cfr. doc. V).

 

                        1.14.  L’amministrazione, il 30 ottobre 2025, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                        1.15.  Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Questa Corte constata, innanzitutto, che nella decisione su reclamo del 5 agosto 2025 impugnata l’USSI ha confermato il provvedimento del 6 novembre 2024 relativo al diniego di una prestazione speciale per far fronte alle spese “Swisscaution cauzione e deposito locativo”, limitandosi quindi a esaminare la questione del deposito di garanzia per il nuovo appartamento di ______, ad esclusione delle spese di trasloco (cfr. doc. 19-24; consid. 1.10.).

 

                                  Tuttavia RI1, nel reclamo datato 1° dicembre 2024 e pervenuto all’amministrazione il 4 dicembre 2025 (cfr. doc. 387), ha precisato di contestare la decisione relativa a “prestazioni assistenziali speciali per trasloco e deposito di garanzia”. La medesima ha aggiunto che il “ricorso” era anche esteso al rifiuto delle spese di cauzione.

                                  Inoltre ella ha fatto riferimento a una decisione emessa il 5 novembre 2024 di rifiuto riguardo alle prestazioni assistenziali per una fattura legata al deposito di garanzia e alla necessità di trasloco (cfr. consid. 1.8.).

                                 

                                  Il 5 novembre 2024 l’USSI non ha emanato alcuna decisione. Agli atti risulta, per contro, il provvedimento del 4 novembre 2025 con il quale non sono state riconosciute le spese per il pagamento del deposito di garanzia e/o il trasloco (cfr. doc., 386; consid. 1.5.), nonché la decisione del 6 novembre 2024 con cui è stata negata una prestazione “a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia” (cfr. doc. 393; consid. 1.7.).

 

                                  Nello scritto del 12 maggio 2025, indirizzato all’USSI, l’insorgente ha, inoltre, menzionato la decisione del 4 novembre 2024, sottolineando, da un lato, che con la stessa è stata respinta la sua richiesta di rimborso delle spese di trasloco.

                                  Dall’altro, che il reclamo presentato all'ufficio giuridico dell'USSl, entro i termini previsti dalla legge, cioè il 3 dicembre 2024 era rimasto senza risposta, ricordando che nello stesso è stato specificato che il trasloco era motivato da ragioni di salute e dall'insalubrità dell'appartamento (cfr. doc. 196=A6; consid. 1.9.).

 

                                  Tutto ben ponderato, occorre, dunque, concludere che con il reclamo del 1° dicembre 2024 la ricorrente ha inteso impugnare, in particolare, la decisione del 4 novembre 2024 concernente segnatamente le spese di trasloco.

                                  La medesima ha, ad ogni modo, esteso la sua contestazione anche ai costi di cauzione, e dunque alla decisione del 6 novembre 2024.

 

                                  La decisione su reclamo del 5 agosto 2025 avrebbe, pertanto, dovuto riferirsi esplicitamente (anche) al tema delle spese di trasloco il cui rimborso è stato negato alla ricorrente con decisione del 4 novembre 2024.

 

                                  Tale questione, in concreto, va comunque considerata quale parte dell'oggetto impugnato.

 

                                  In proposito giova osservare che l'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.).

 

                                  Cfr. pure STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 consid. 2.2.; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.

 

                                  Considerati il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1) e il fatto che i motivi alla base del rifiuto di assumere le spese di cauzione (cfr. doc. 19-24; consid. 1.10.) sono i medesimi di quelli di cui si è avvalsa la parte resistente nella risposta di causa in relazione ai costi di trasloco, e meglio la mancata autorizzazione preliminare del cambiamento di alloggio e una spesa alloggiativa di importo superiore ai massimi previsti dalla legge (cfr. doc. III; consid. 1.12.), si rinuncerebbe d’altronde, in ogni caso, a un rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).

 

                                  Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al diniego del rimborso dei costi di trasloco, sia in relazione al rifiuto di riconoscere della spesa della cauzione.

 

                                  Questa Corte rileva, per inciso, che sarebbe stato auspicabile da parte dell’amministrazione, ritenuti il tenore del reclamo e la vicinanza temporale dell’emissione delle due decisioni del 4 e del 6 novembre 2024, riguardanti peraltro temi analoghi, interpellare l’insorgente in merito a quale provvedimento volesse realmente contestare, così da emettere una decisione su reclamo completa.

 

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                  Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                          2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

 

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                  L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)  spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

 

                                  Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                                  L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.

 

                                  In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

 

                          2.5.   L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

 

                                  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.

 

                                  Dal canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:

 

" 4. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i relativi giustificativi dettagliati.

(…)

4.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

· una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;

· una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

· altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative. Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall’USSI secondo i criteri ripresi sopra. Le singole prestazioni per l’alloggio sono riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa indicate nelle lettere a – d. Se nell’abitazione o appartamento convivono altre persone che non fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per definire il limite di spesa viene considerato il numero totale delle persone che occupano l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

a. Deposito di garanzia per appartamento

Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). L’ammontare del deposito di garanzia è riconosciuto fino ad un massimo di 3 mesi di affitto secondo i massimali previsti dalle normative vigenti.

b. Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

· per unità di riferimento quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;

· per unità di riferimento di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;

· per ogni persona supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi.

(…)"

 

                                  Il tenore dei p.ti 4, 4.2., 4.2.a e 4.2.b delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati).

 

                          2.6.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.7.  Dalle Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione RC ed economia domestica.

                                  Dall’altro, che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia.              

 

                                  La condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.

                                  Per le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per l’alloggio fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al massimo l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non ancora cresciuta in giudicato).

 

                          2.8.  Nella presente evenienza è incontestata la circostanza che la ricorrente, contrariamente a quanto contemplato nelle Direttive cantonali (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), abbia disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento di ______ senza previamente disporre dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione a cambiare alloggio.

 

                                  Dalle carte processuali emerge che l’insorgente presenta dei disturbi di salute, ovvero soffre di un disturbo dello spettro autistico di autismo dalla nascita (cfr. doc. 406; 191=A3; V), come attestato, peraltro, dalla ______ (cfr. doc. A4; 584).

                                  Nel giugno 2023 il Dr. med. ______, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha certificato che RI1 “(…) è affetta da patologia psichiatrica a causa della quale è stata inoltrata domanda di prestazioni AI. (…)” (cfr. doc. 586).

                                  All’amministrazione, il 5 novembre 2024, è pervenuto un attestato medico, in cui il Dr. ______, FMH in psichiatria e psicoterapia, di ______ ha indicato che “Madame RI1 est atteinte de trouble psychiatrique, entravant son autonomie, ses capacités cognitives peuvent être diminuées avec déficits d’attention et de procrastination. En outre le trouble du spectre autistique dont souffre Madame RI1 entrave ses capacités de gestion temporelle des différentes démarches administratives” (cfr. doc. 469=404).

 

                                  Con decisione del 7 maggio 2025 l’Autorità Regionale di Protezione ______, sede di ______, ha altresì istituito a favore della ricorrente una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili (cfr. doc. 4).

 

                                  In simili condizioni, in concreto si impone un complemento istruttorio volto ad appurare se il ritardo con il quale la ricorrente ha contattato, il 29 agosto 2024, l’USSI in merito al cambiamento di alloggio, e meglio dopo aver già disdetto il precedente contratto di locazione concernente l’appartamento di ______ (cfr. doc. 191=A3; consid. 1.2.), possa essere attribuito alle sue condizioni mediche e possa, quindi, essere giustificato da validi motivi.

 

                                  A tal fine, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’insorgente, saranno interpellati i medici curanti specialisti al fine di chiarire l’influsso della problematica di salute della ricorrente sulla sua capacità di gestire le proprie questioni amministrative nell’estate 2024

 

                                  Nel caso in cui il fatto di non avere chiesto l’autorizzazione preliminare di cambiare abitazione sia motivato da ragioni sufficienti, è utile evidenziare che l’amministrazione, sia nella decisione su reclamo che nella risposta di causa, ha riconosciuto che “(…) lo stato di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al trasferimento (…)” (cfr. doc. 23; III; consid. 1.10.; 1.12.).

 

                                  Inoltre, qualora la mancata richiesta di un consenso preliminare al trasferimento si riveli giustificata, l’importo più elevato del nuovo canone di locazione di fr. 1'350.-- (cfr. doc. 544-545; consid. 1.4.) - che per il 2024 superava il limite massimo ammissibile per una persona di fr. 1'295.-- per la regione 3, a cui appartiene ______ (cfr. art. 22 lett. c Las; 9 cpv. 1 lett. a Laps; https://www.bsv.admin.ch/it/pigioni-per-le-pc) - non deve, poi, alla luce della specifica situazione della ricorrente, essere di ostacolo al riconoscimento delle spese connesse all’alloggio (trasloco, cauzione, ecc.).

                                  Del resto l’USSI, nei calcoli relativi alle decisioni di assegnazione delle prestazioni assistenziali ordinarie successive al trasloco da ______ a ______, ha tenuto conto di una spesa per l’alloggio di fr. 15'540.-- annui, pari a fr. 1'295.-- mensili, a fronte di un costo effettivo di fr. 16'200.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'350.-- al mese (cfr. doc. 531.534: decisione per il mese di ottobre 2024; doc. 489-492: decisione per i mesi di novembre e dicembre 2024).

                                  Dal 1° gennaio 2025 l’importo massimo ammissibile per una persona sola nella regione 3 è stato aumentato a fr. 1'390.-- mensili (cfr. STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4.), ossia a un ammontare superiore alla pigione contrattualmente stipulata dall’insorgente a far tempo dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).

 

                          2.9.  In esito a quanto precede, la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente riguardo al rimborso delle spese di trasloco e di cauzione fatte valere dalla ricorrente.

 

                                  A quest’ultimo riguardo il TCA rende attenta l’insorgente che, ad ogni modo, la prestazione speciale volta a far fronte al deposito di garanzia relativo alla locazione costituisce, ai sensi dell’art. 20 cpv. 4 Las, un prestito a favore del richiedente da rimborsare (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

 

                        2.10.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su reclamo del 5 agosto 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti conformemente a quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti