statuendo sul ricorso del 9 settembre 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 3 luglio 2025 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 maggio 2025 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto il 22 aprile 2025, ritenendo che non avesse il domicilio e la dimora assistenziale nel Canton Ticino, siccome dimorava principalmente in Italia dove deteneva anche il suo centro degli interessi (cfr. doc. 10).
1.2. A seguito del reclamo interposto dall’interessato il 7 maggio 2025 (cfr. doc. 9), l’amministrazione, il 3 luglio 2025, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:
" (…)
M.
La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/Tl) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale.
Nel Cantone Ticino l'intervento della pubblica assistenza è regolamentato, come detto sopra, dalla Legge sull’assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las).
Ai sensi dell'art. 5 cpv 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone".
L'art. 10 Las specifica che il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS).
Per quanto riguarda il domicilio assistenziale, giusta l'art. 4 cpv. 1 LAS, "la persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio".
Per definire la dimora ai fini della legge sull'assistenza infine l'art. 11 cpv. 1 LAS specifica che "Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora."
Nel caso di specie, è pacifico che il reclamante intrattenga da oltre otto anni una relazione stabile con la compagna residente in Italia, la quale, oltre ad aver condiviso con lui le proprie risorse economiche, lo assiste quotidianamente in ragione del suo stato di salute. Il reclamante, inoltre, ha un figlio e una rete di amicizie in Italia e un numero di telefono italiano. Come emerso dal verbale di audizione, egli trascorreva più notti a settimana presso l'abitazione della compagna e faceva frequentemente ingresso nel territorio italiano per trascorrere il tempo da lei.
L'argomentazione del reclamante secondo cui "Quanto da voi indicato al mio domicilio non è corretto poiché come già più volte ribadito vivo in __________ con un regolare contratto di locazione, e come già verificato dalla polizia il mio domicilio non è "presunto", come da voi asserito, bensì effettivo e stabile dal 01.02.2024" non può essere seguita.
Nonostante il signor RI 1 e la compagna hanno vissuto nell'ultimo periodo a __________, dagli atti emerge che lo hanno fatto esclusivamente perché "il suo appartamento non è abitabile
a causa della muffa". Come rilevato dall'ispettorato, per il periodo precedente, emerge che "dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2020 (durante le chiusure per COVID) i consumi elettrici del precedente appartamento di RI 1, __________ sono di 0 kWh. così come quelli dal 01.12.2023 al 31.01.2024 (da febbraio 2024 l’utente si è trasferito in __________)" e "i consumi elettrici del nuovo appartamento di __________ sono bassi (dal 31.01.2024 al 01.07.2024 kWh 265)".
Ritenuto tutto quanto, l'USSl ha correttamente considerato che il centro degli interessi del signor RI 1 fosse in Italia in quanto non si può ritenere che lo stesso abbia una reale volontà a risiedere nel nostro Cantone. Ritenuti i fatti e quanto da egli dichiarato l’USSl ha quindi a ragione ritenuto che il reclamante fosse sprovvisto di un diritto di dimora e domicilio assistenziale nel Canton Ticino e gli ha pertanto negato la prestazione assistenziale. (…)” (Doc. II1)
1.3. Contro la decisione su reclamo del 3 luglio 2025 RI 1, il 9 settembre 2025, ha inoltrato un ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) Sono da tanti mesi, da maggio 2025, senza un'entrata finanziaria e sono riuscito a vivere soltanto con degli aiuti di vicini, della mia compagna e un aiuto del comune di domicilio. Sono in grandi difficoltà perché il mio reclamo non ha avuto effetto sospensivo alfine di potermi garantire un minimo vitale in questo periodo. Non sono riuscito a pagare l'affitto dei mesi correnti e neanche le spese minime e ho ricevuto uno sfratto per fine settembre (vedi allegato).
La residenza fittizia che mi è stata attribuita non corrisponde al vero perché non nego di essermi recato a volte in Italia dalla mia compagna ma sono sempre rientrato al mio domicilio e il mio centro degli interessi è sempre stato prima __________ e poi __________. È vero che il consumo dell'elettricità è risultato poco usato perché da una parte volevo risparmiare e dall'altra non sapevo come fare fronte alle mie spese in quel periodo.
Oltre a tutta questa mia situazione, sono una persona che da anni non lavora più perché il mio stato di salute precario non mi permette di essere spendibile nel mondo del lavoro. Ho inoltrato una richiesta di aiuto e sostegno all'assicurazione invalidità e anche loro non mi vogliono riconoscere il mio stato di salute precario e quindi anche la mia incapacità lavorativa. Non da ultimo ho anche un problema con il permesso di soggiorno C che mi è stato rivalutato per i diversi debiti che si sono accumulati a mio nome. Sono stato aiutato come si è potuto per fare valere i miei diritti ma ho avuto un solo aiuto da un legale per questa vertenza. Mi scuso se non riesco ad esprimermi al meglio ma confermo che la mia situazione di salute, abitativa, sociale e personale è molto compromessa. Se avessi potuto godere di una salute migliore avrei di certo continuato a cercare un lavoro e di conseguenza avere le mie entrate finanziarie.
Ho perso il mio appartamento di __________ per via di uno sfratto non dovuto a mia colpa. Io continuavo a pagare la mia parte di affitto e mio figlio non ha pagato la sua e quando ho scoperto il tutto era troppo tardi, sfratto esecutivo.
La relazione che ho da anni con la signora __________ non mi ha fatto perdere il mio centro degli interessi qui in Svizzera e quindi mi rifiuto di pensare che L'Italia sia, dato che ella vive in questo paese, il centro dei miei interessi.
Sono a disposizione di essere di nuovo rivalutato da servizio dell'assistenza alfine di appurare il mio indirizzo e che effettivamente abito e vivo a __________. Inoltre il mio centro degli interessi è anche al mio domicilio di __________ e potete anche chiedere al Municipio di confermare la mia permanenza qui nel territorio. Questo almeno fino alla fine della vicenda che ho in corso con l’assicurazione invalidità. Per il permesso di soggiorno, continuo a ribadire che sono nato e cresciuto in Svizzera e che ho dato il mio massimo per lavorare e mettermi a disposizione fino a quando la salute me lo ha permesso.
L'ufficio dell’assistenza sociale è già in possesso di tutti i miei incarti e dei relativi certificati medici che comprovano il mio stato di salute passato e attuale e la mia relativa impossibilità di lavorare.
In base a questa mia situazione sopradescritta, chiedo al vostro lodevole Tribunale, di rivalutare la mia situazione e di ripristinare il minimo vitale dal mese di maggio 2025.
Inoltre rivalutare la valutazione fatta del mio domicilio e del mio centro degli interessi effettuata dal Ufficio del Sostegno sociale e dell’Inserimento di Bellinzona.
In attesa del vostro riscontro positivo, sono a disposizione per delle eventuali domande (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 30 settembre 2025 l’USSI ha proposto, in via principale, di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, in via subordinata, la reiezione dell’impugnativa.
Per quanto attiene al merito della vertenza, l’amministrazione ha evidenziato:
" (…) ci si limita a osservare che nel caso di specie è pacifico che il ricorrente intrattenga da oltre otto anni una relazione stabile con la compagna residente in Italia, la quale, oltre ad aver condiviso con lui le proprie risorse economiche, lo assiste quotidianamente in ragione del suo stato di salute. Il ricorrente, inoltre, ha un figlio e una rete di amicizie in Italia e un numero di telefono italiano. Come emerso dal verbale di audizione, egli trascorreva più notti a settimana presso l'abitazione della compagna e faceva frequentemente ingresso nel territorio italiano per trascorrere il tempo da lei.
Per quanto non espressamente trattato, si rinvia integralmente alla decisione sul reclamo del 3 luglio 2025 e al dossier dell'Ispettorato.
Ritenuto tutto quanto, l'USSl ha correttamente considerato che il centro degli interessi del signor RI 1 si trova in Italia, non potendo ritenere una sua effettiva volontà di risiedere nel nostro Cantone. Alla luce dei fatti e delle dichiarazioni rese dal ricorrente, l'USSl ha dunque a ragione concluso che lo stesso fosse privo di un diritto di dimora e di domicilio assistenziale nel Canton Ticino, negandogli pertanto la prestazione assistenziale richiesta. (…)” (cfr. doc. IV)
1.5. Il 1° ottobre 2025 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
L’art. 38 cpv. 2bis LPGA enuncia che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Per completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la decorrenza di un termine, che quest'ultimo inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it).
La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it;
https.V/www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2025/20250023/Te
sto%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20l.pdf;
STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.), e meglio:
" Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5
Computo dei termini
2bis Abrogato
3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono
considerate consegnate:
a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto
contra firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a
ritirarla;
b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione
consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.
4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 38a Sospensione dei termini
l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)
Il relativo termine di referendum scadrà il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).
2.5. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 3 luglio 2025 è stata intimata al ricorrente tramite invio raccomandato (cfr. doc. 8).
Dalla “Conferma di ricezione” allestita dalla Posta, presente agli atti (cfr. doc. 8), si evince che la stessa è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata venerdì 4 luglio 2025.
Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 5 luglio 2025 ed è scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto (cfr. art. 38 cpv. 4; consid. 2.3.), il 4 settembre 2025, come indicato dall’USSI (cfr. doc. IV).
Il ricorso contro la decisione del 3 luglio 2025 datato 9 settembre 2025 e spedito il medesimo giorno tramite Raccomandata (cfr. doc. I + busta d’intimazione) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte del 4 settembre 2025 (cfr. STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.7.).
2.6. Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.7. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 3 luglio 2025.
In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
Il ricorrente non ha, d’altronde, invocato motivi particolari in tal senso.
Quanto fatto valere dall’insorgente nel ricorso riguardo al merito della vertenza, ossia che il suo stato di salute non gli permette più di lavorare (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto questo Tribunale.
Agli atti non risulta alcun certificato medico che consenta di concludere che l’interessato fosse impedito, nel termine di ricorso, di impugnare la decisione su reclamo notificatagli il 4 luglio 2025 (cfr. consid. 2.5.) o in ogni caso di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. consid. 2.6.).
Ciò che d’altronde neppure il ricorrente pretende.
2.8. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 3 luglio 2025 interposto tardivamente il 9 settembre 2025 risulta, senza che sia necessario procedere a ulteriori atti istruttori (valutazione anticipata delle prove; cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.), irricevibile.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 3 luglio 2025 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti