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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (__________2003) ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei mesi di gennaio e febbraio 2023, come pure dal mese di dicembre 2023 al mese di marzo 2024 (cfr. doc. IV; 114; 110; 82).
Il 15 marzo 2024 egli è stato assunto dalla __________ quale ausiliario d’ufficio presso il ____________ al 100% a tempo determinato dal 15 marzo 2024 al 15 settembre 2024 con possibilità di rinnovo al massimo di ulteriori sei mesi secondo necessità del datore di lavoro (cfr. doc. 76).
1.2. Con decisione del 21 febbraio 2024 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1’520.--, corrispondenti alle prestazioni assistenziali ricevute da dicembre 2023 a febbraio 2024, in quanto dagli accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli il 16 febbraio 2014 sono emersi degli accrediti effettuati a suo favore nel periodo novembre 2023 - gennaio 2024 (cfr. doc. 20).
1.3. A seguito del reclamo interposto il 4 marzo 2024 dall’interessato contro il provvedimento del 21 febbraio 2024 (cfr. doc. 12), l’amministrazione ha ridotto l’ammontare chiesto in restituzione da fr. 1'520.-- a fr. 1’020.--.
Al riguardo l’USSI ha rilevato:
" (…) Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi devono essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche gli importi che secondo il reclamante sono stati accreditati dal padre a titolo di rimborso prestito.
Rilevante infatti è l'entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame, è pacifico che per il mese di dicembre 2023, tra il 16 novembre e il 15 dicembre 2023, sul conto bancario intestato al richiedente, sono stati accreditati in data 30 novembre 2023 CHF 30.-; in data 4 dicembre 2023 CHF 200.-; in data 12 dicembre 2023 un importo di CHF 300.- e uno di CHF 100.- per un totale di CHF 630.-.
Per il mese di gennaio 2024, tra il 16 dicembre 2023 e il 15 gennaio 2024, sul conto intestato al richiedente sono stati accreditati in data 18 dicembre 2023 CHF 340.- e in data 10 gennaio 2024 CHF 120.- per un importo complessivo CHF 460.-.
Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sui mesi in questione è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 8 Laps.
A titolo abbondanziale si rileva che le spiegazioni del signor RI 1 "Come si può vedere dall'estratto conto del mese di novembre 2023 (pagina 7,- estratto novembre 2023), il 30.11.2023 ho prelevato in contanti dal mio conto 640.- CHF. Questi soldi Ii ho prestati a mio papà per pagare le ultime fatture del mese. (...) Il mese seguente ossia dicembre 2023 me li ha restituiti versandoli tramite il Bancomat della sede della Banca __________ in cui lavora, sul mio conto in 2 volte ossia 300.- CHF il 12.12.2023 e 340.- CHF il 18. 12. 2023 (pagina 2, estratto dicembre 2023) (...)." non sono sufficienti.
Sebbene dall'estratto conto emerga un prelievo il 30 novembre 2023 di CHF 640.-, non solo dagli atti non risulta a quale scopo lo stesso è stato destinato ma inoltre il signor RI 1 ha indicato a mano "prestito papà" sull'estratto conto medesimo, sopra ad ogni entrata da parte del padre, e non restituzione come inteso dallo stesso. Il reclamante non ha infatti fornito nessuna documentazione a comprova delle proprie argomentazioni.
II reclamo su questo punto è pertanto respinto.
I.
In riferimento alla contestazione del reclamante inerente il mese di febbraio 2024, si evidenzia che, come esposto pocanzi il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.
L'USSI ha quindi conteggiato le entrate dal 16 gennaio 2024 al 15 febbraio 2024 imputandole tutte sul mese di febbraio 2024. Nello specifico sono stati considerati gli accrediti del 22 gennaio 2024 di CHF 100;- e di CHF 460.- e del 25 gennaio 2024 di CHF 40.-, per un totale di CHF 600.-.
Il signor RI 1 giustifica parzialmente tali entrate, ossia quelle di CHF 460.- e di CHF 40.-, affermando che si tratta di un rimborso da ___________ inerente l'acquisto di un paio d'occhiali del valore di CHF 587.- effettuato il 5 gennaio 2024. ll reclamante motiva le proprie dichiarazioni indicando "ho incaricato mio papà di effettuare a mio nome la richiesta di rimborso alla ___________. I soldi del rimborso li ha ricevuti lui sul suo conto (come dimostra l'estratto allegato).
Il rimborso è il 90% massimo 500 CHF.- del costo totale degli occhiali da vista. (...) Quindi come si può vedere sempre dall'estratto conto del mese di gennaio 2024 (pagina 3, estratto gennaio 2024) il giorno 22.01.2024 mio papà tramite il Bancomat della sede della Banca __________ in cui lavora, mi ha versato 460.- CHF e il 25.01.2024 i restanti 40.- CHF (...) Dopo aver ricevuto e visionato il conteggio (...)".
Ritenuto che il rimborso delle spese malattia non rientrano tra i redditi computabili regolamentati dall'art. 6 Laps e che il reclamante ha debitamente comprovato quanto da lui affermato tramite i relativi documenti, l'importo di complessivi CHF 500.- va detratto dall'ordine di restituzione.
Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sul mese in questione si rivela errato e l'ordine di restituzione per il mese dì febbraio 2024 va limitato a CHF 100.- contrariamente ai CHF 600.- stabiliti dall'Ufficio.
ll reclamo su questo è quindi parzialmente accolto. (…)” (Doc. IV pag. 5-6)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 RI 1ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto di avere, a fine novembre 2023, prestato del denaro, e meglio l’importo di fr. 640.-- a suo padre__________. In proposito l’insorgente ha precisato che il 30 novembre 2023 il padre gli ha inviato un messaggio WhatsApp, chiedendogli di prestargli fr. 640.-- per poter pagare le ultime fatture del mese di novembre 2023 e annunciandogli che il lunedì seguente gli avrebbe riversato fr. 240.--.
Inoltre il medesimo ha indicato che il 4 dicembre 2023 il padre gli ha confermato, sempre con un messaggio WhatsApp, di avergli restituito fr. 200.-- sul suo conto e che la somma mancante ammontava, quindi a fr. 440.--, corrisposta, poi, tramite accrediti bancari di fr. 100.-- e di fr. 340.-- il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023.
Il ricorrente ha conseguentemente chiesto che l’ordine di restituzione sia ulteriormente ridotto a fr. 380.-- (fr. 1'020 – fr. 640).
Egli ha allegato copia dei messaggi WhatsApp, oltre agli estratti conto del suo conto bancario e di quello del padre, ambedue presso la Banca __________, dove lavora __________ (cfr. doc. I; allegati A, B; C; D, E).
1.5. Con scritto del 2 gennaio 2025 __________ ha confermato che il 30 novembre 2023 il figlio gli ha prestato la somma di fr 640.-- per pagare le ultime fatture del mese di novembre 2023 non avendo abbastanza liquidità in quel momento, visto, da un lato, che la carta di credito Visa gli aveva addebitato, il 30 novembre 2023, l’importo di fr 6'715.85, dall’altro, che il suo conto non poteva superare il saldo negativo di fr. 3'000.--, limite concesso ai dipendenti della banca.
Il padre dell’insorgente ha, altresì, affermato di avere restituito integralmente il prestito il 4, il 12 e il 18 dicembre 2023, versando sul conto del figlio dapprima l’ammontare di fr. 200.-- e in seguito gli importi di fr. 100.-- e di fr. 340.-- (cfr. doc. II + 1/2).
1.6. Nella sua risposta del 27 gennaio 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.7. Il 28 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se rettamente o meno l’USSI abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 1'020.--, corrispondenti alla prestazione assistenziale del mese di dicembre 2023 e a parte delle prestazioni assistenziali dei mesi di gennaio e febbraio 2024 erogategli (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.4. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto, rilevato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1, STF 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il 1° settembre 2022 a RI 1 è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Egli ha esaurito il diritto alle 200 indennità spettantegli il 3 novembre 2023 (cfr. doc. 58).
Il 9 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’assistenza sociale (cfr. doc. 36).
L’USSI non gli ha erogato alcuna prestazione assistenziale per il mese di novembre 2023, in quanto computando le indennità di disoccupazione lorde di fr. 1'016.-- risultanti dal conteggio della Cassa disoccupazione del 31 ottobre 2023, pari a fr. 12'192.-- annui, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 119; 122, 123; 125).
Per il mese di dicembre 2023 l’amministrazione gli ha, invece, assegnato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 460.--, integrativa alle indennità di disoccupazione del mese di novembre 2023 di fr. 152.40 lordi, pari a fr. 1'829.-- annui (cfr. doc. 114-118; 124).
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024 all’insorgente è stata attribuita una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 600.-- al mese, non computando alcunché a titolo di reddito, ad eccezione dell’importo di fr. 5'172.-- annui quale “ogni altro reddito”, ossia fr. 431.-- mensili, corrispondenti alla differenza tra l’ammontare del forfait di mantenimento per una persona e la somma di fr. 600.-- riconosciuta quale forfait mensile per i giovani adulti (18 - 25 anni compiuti) che vivono con i genitori (cfr. doc. 110-113; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2023, p.to 1.2. lett. a; BU del 13 gennaio 2023 pag. 7; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024, p.to 1.2. lett. a; BU del 22 dicembre 2023 pag. 417).
A fine ottobre 2023 il conto bancario presso la Banca __________ intestato al ricorrente e sul quale, il 31 ottobre 2023, sono state accreditate le indennità di disoccupazione del mese di ottobre 2023 di fr. 937.05 netti (fr. 1'016 lordi; cfr. doc. 125) presentava un saldo di fr. 2'281.97 (cfr. doc. 138).
Anche a fine novembre 2023 il saldo era positivo di fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).
Da tale conto emerge, altresì, che il 30 novembre 2023 alle ore 7:44 è stata prelevata la somma di fr. 640.-- (cfr. doc. 95; doc. I allegati B), mentre dall’estratto conto del conto bancario, sempre presso la Banca __________, intestato al padre risulta un accredito effettuato il 30 novembre 2023 alle ore 7:46 di fr. 640.-- (cfr. doc. I allegati B).
In effetti da un messaggio WhatsApp di giovedì 30 novembre 2023 ore 8:16, ricevuto dal ricorrente, si evince che suo padre gli ha chiesto di autorizzarlo a prelevare fr. 640.-- dal suo conto per pagare le ultime fatture e che il lunedì successivo gli avrebbe versato fr. 240.-- che avrebbe ricevuto da una persona terza (cfr. doc. I allegati A).
Da un successivo messaggio WhatsApp di lunedì 4 dicembre 2023 ore 9:22, ricevuto dall’insorgente, il padre gli ha comunicato di avere versato fr. 200.-- sul suo conto e che a quel momento gli doveva ancora fr. 440.-- (cfr. doc. I allegati C).
L’ammontare di fr. 200.-- risulta essere stato bonificato lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 9:17 sul conto del ricorrente (cfr. doc. I allegato C). Nel relativo estratto conto è stata apposta, a mano, la dicitura “prestito papà” (cfr. doc. 96).
Anche ad altri versamenti ricevuti dall’insorgente nel mese di dicembre 2023 è stata aggiunta la specificazione “prestito papà”, e meglio agli accrediti di fr. 300.-- del 12 dicembre 2023, di fr. 100.-- del 12 dicembre 2023 ore 11:56 e di fr. 340.-- del 18 dicembre 2023 ore 7:32 (cfr. doc. 97; doc. I allegato E).
Un importo di fr. 340.-- è stato peraltro prelevato dal conto del padre il 18 dicembre 2023 alle ore 7:31 (cfr. doc. I allegato E).
2.6. Chiamata a dirimere il caso di specie questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo il principio di sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le entrate provenienti da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. consid. 2.4).
In concreto, tuttavia, il ricorrente, per quanto attiene alla somma di fr. 640.-- (cfr. consid. 2.5.), non ha usufruito di un prestito (e meglio di un mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO) a suo favore da parte di terzi, bensì ha corrisposto, il 30 novembre 2023, tale importo al padre, su richiesta di quest’ultimo, come risulta dal messaggio WhatsApp dello stesso giorno e dagli estratti conto della Banca __________ del mese di novembre 2023 di __________ e dell’insorgente (cfr. consid. 2.5.).
È vero che nel mese di novembre 2023 il ricorrente aveva postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali, avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 36; 58).
È altrettanto vero, tuttavia, che in quel mese egli non ha percepito l’assistenza sociale e il suo conto bancario il 30 novembre 2023, poco prima dell’addebito di fr. 640.--, presentava un saldo positivo di fr. 1'916.28 (cfr. doc. 95), per cui nemmeno può essergli imputato il fatto di avere corrisposto al padre del denaro versato dall’USSI per il suo mantenimento.
Inoltre gli accrediti da parte del padre del mese di dicembre 2023 in restituzione del mutuo di fr. 640.-- non costituiscono delle entrate a sé stanti in aggiunta a quanto l’insorgente già disponeva a novembre e a dicembre 2023, in particolare alle prestazioni assistenziali, visto che il prestito gli è stato concesso dal figlio, attingendo a quanto in suo possesso presso la Banca __________ e diminuendo così il saldo del suo conto a fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).
I versamenti di __________ hanno, d’altronde, avuto luogo entro poco più di due settimane da quando ha ricevuto la somma in questione, ovvero il 4 (fr. 200), il 12 (fr. 100) e il 18 dicembre 2023 (fr. 340; cfr. consid. 2.5.).
Pertanto, tutto ben ponderato, i bonifici effettuati in restituzione della somma di fr 640.-- non vanno ritenuti quale fonte di reddito prioritaria rispetto all’assistenza sociale.
Del resto, anche se il ricorrente non avesse corrisposto al padre l’ammontare di fr. 640.--, al fine del riconoscimento della prestazione assistenziale non sarebbe cambiato alcunché rispetto ai calcoli allestiti dall’USSI per i mesi in cui (a partire da dicembre 2023) gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale.
Un saldo del conto di fr. 1'916.28 (fr. 1'276.28 + fr 640), infatti, non avrebbe ad ogni modo comportato il conteggio di una sostanza mobiliare (nessuna sostanza è stata considerata per i mesi a decorrere da dicembre 2023), essendo il relativo ammontare inferiore alla quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las).
Il fatto, evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. IV), che l’insorgente nell’estratto conto di dicembre 2023 abbia qualificato, a mano, gli accrediti da parte del padre quali “prestito papà” senza specificare se si trattasse di una restituzione (cfr. doc. 96; 97; consid. 2.5.) non si rileva determinante, dal momento che dai documenti prodotti dal ricorrente si desume che è stato __________ a beneficiare di un mutuo da parte del figlio.
In effetti dalle carte processuali si evince, come visto, che il padre del ricorrente ha potuto disporre dell’importo di fr. 640.-- prelevato in contanti dal conto del figlio il 30 novembre 2024 (a cui ha chiesto l’autorizzazione tramite un messaggio WhatsApp, anche se una mezz’ora circa dopo il prelievo; cfr. consid. 2.5.) e immediatamente depositato sul suo conto, prima di versargli il 4 dicembre 2023 fr. 200.-- (con messaggio WhatsApp del 4 dicembre 2023 ha puntualizzato che con tale bonifico la somma da lui dovuta al figlio era di fr. 440.-- – fr. 640. - fr. 200 –; cfr., consid. 2.5.), il 12 dicembre 2023 fr. 100.-- e il 18 dicembre 2023 fr. 340.-- (cfr. consid. 2.5.), per complessivi fr. 640.--.
Ne discende che le entrate del 4 dicembre 2023 di fr. 200.--, del 12 dicembre 2023 di fr. 100.-- e del 18 dicembre 2023 di fr. 340.-- non devono essere considerate nella determinazione degli importi delle prestazioni assistenziali spettanti effettivamente all’insorgente nei mesi di dicembre 2023 e di gennaio 2024, contrariamente a quanto deciso dall’USSI (cfr. doc. IV pag. 5; consid. 1.3.).
Le stesse non sono, conseguentemente, rilevanti ai fini della restituzione.
2.7. Differente è, invece, il ragionamento riguardo agli ulteriori accrediti di cui ha beneficiato il ricorrente da fine novembre 2023 a fine gennaio 2024, ossia fr. 30.-- il 30 novembre 2023, fr. 300.-- il 12 dicembre 2023, fr. 120.-- il 10 gennaio 2024 e fr. 100.-- il 22 gennaio 2024, computati dall’amministrazione per stabilire le prestazioni assistenziali di diritto dei mesi da novembre 2023 a febbraio 2024 e, quindi, la somma da restituire (cfr. doc. IV; 95; 97; 99; 101; consid. 1.3.).
L’insorgente non ha peraltro contestato il conteggio degli stessi (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Tali importi, in effetti, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) dovevano essere utilizzati dal ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.
Nei mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 la situazione finanziaria dell’insorgente, avendo ricevuto il 30 novembre 2023, il 12 dicembre 2023, il 10 gennaio 2024 e il 22 gennaio 2024 le somme di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--, rispettivamente fr. 100.-- non annunciate senza indugio all’USSI, non corrispondeva a quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui, l’11 dicembre 2023, ha allestito i calcoli relativi alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr. doc. 110; 114).
Il ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha di conseguenza percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 calcolate senza tenere conto degli importi corrispostigli menzionati sopra.
In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).
Infatti l’USSI è venuto a conoscenza dei versamenti del 30 novembre 2023, del 12 dicembre 2023, del 4 gennaio 2024 e del 6 febbraio 2024 (cfr. doc. 97; 99; 102) a favore dell’insorgente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultimo in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 16 febbraio 2024 (cfr. 86-103, 109; 20; IV).
Sono, perciò, emersi dei fatti nuovi atti a indurre a conclusioni giuridiche diverse rispetto ai conteggi iniziali delle prestazioni assistenziali di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024.
È, quindi, evidente che per tali mesi il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate del ricorrente.
A ragione, pertanto, l’USSI, il 21 febbraio 2024, ha emesso un odine di restituzione di parte delle prestazioni ordinarie percepite dall’insorgente nei mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr. doc. 20; consid. 1.2.).
L’amministrazione ha, del resto, agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid. 2.3.), considerato che appena ha saputo, contestualmente alla domanda di rinnovo del 16 febbraio 2024, in particolare delle entrate di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--, rispettivamente fr. 100.-- ha immediatamente chiesto al ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite per i medi di dicembre 2023, di gennaio 2024 e di febbraio 2024.
2.8. Relativamente all’entità dell’importo di fr. 1'020.-- chiesto in restituzione all’insorgente (cfr. doc. IV; consid. 1.3.) va evidenziato che il TCA ha stabilito che gli importi di fr. 200.--, 100.-- e 340.-- percepiti il 4, il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023 non devono essere considerati per determinare la somma da restituire (cfr. consid. 2.6.).
Unicamente gli accrediti del 30 novembre 2023 di fr. 30.--, del 12 dicembre 2023 di fr. 300.--, del 10 gennaio 2024 di fr. 120.-- e del 22 gennaio 2024 di fr. 100.--vanno computati nei redditi per calcolare le effettive prestazioni ordinarie spettanti al ricorrente nei mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024 e sono, dunque, determinanti ai fini della restituzione (cfr. consid. 2.7.).
Gli atti vanno, conseguentemente, rinviati all’USSI per definire nuovamente, tenendo conto di quanto sopra, l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie relative ai mesi di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 da restituire.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.6., 2.7. e 2.8., l’importo delle prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente per i mesi da dicembre 2023 a febbraio 2024 da restituire.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni