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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 novembre 2025 di
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contro |
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la decisione su reclamo del 2 ottobre 2025 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1976, è stata a beneficio, salvo che per qualche mese, delle prestazioni assistenziali da settembre 2018, per un totale erogato a suo favore che ad ottobre 2025 ammontava a fr. 129'107.10 (cfr. doc. 1781-1791).
1.2. Con decisione del 17 giugno 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI), dopo avere precisato che “considerato che fino ad oggi la situazione non è migliorata, come già comunicatole durante l’incontro del 19.02.2025 e tramite la lettera del 27.02.2025”, ha assegnato a RI1 un “ultimo termine per la chiusura dell’attività indipendente” scadente il 30 settembre 2025 per procedere alla chiusura dell’attività indipendente (studio di onicotecnica), invitandola, entro il medesimo termine, a stralciarsi dall’AVS quale persona indipendente ed affiliarsi quale persona senza attività lucrativa e verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) tramite il suo Comune di domicilio (cfr. doc. 2251).
1.3. Con tempestivo reclamo, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti per il tramite dall’avv. RA1. La sua patrocinatrice, oltre a protestare il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”, ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo alla procedura di reclamo e l’annullamento della decisione del 17 giugno 2025 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) osservo che l’attività indipendente svolta dalla signora RI1 è per lei molto importante e le permette di “evitare l’isolamento sociale ed il peggioramento di sintomi depressivi e somatoformi”, come indicato dalla dr.ssa med. ______ nel suo certificato del 20.07.2025 che si allega quale doc. A. In tal senso sarebbe dunque molto importante che la stessa potesse continuare ad esercitare tale attività indipendente almeno a tempo parziale.
In merito al fatto che la signora RI1 non sia riuscita in questo lasso di tempo a raggiungere un’indipendenza economica con la propria attività indipendente, si rileva che ciò è dovuto al suo stato di salute che non le ha permesso di dedicarsi completamente all’attività lavorativa. Infatti, la dr.ssa med. ______ ha certificato negli ultimi mesi un’inabilità lavorativa al 50% a causa di malattia, si allega il certificato relativo al mese di giugno 2025 quale doc. B, ma agli atti vi sono i certificati medici degli ultimi mesi inviati direttamente dalla reclamante.
Si chiede quindi di considerare che la stessa per motivi di salute non ha potuto dedicarsi al 100% in questi mesi all’attività indipendente quale onicotecnica.
Inoltre deve essere considerato che essendo una famiglia monoparentale la signora RI1 non può in ogni caso lavorare sempre al 100% avendo necessità di conciliare l’attività professionale con la cura della figlia. Di tale fatto e degli impedimenti legati alla necessità di cura quando per esempio la figlia è ammalata, non è stato tenuto conto nelle decisioni relative alle prestazioni assistenziali.
Si ritiene inoltre il termine di tre mesi troppo breve, il rispetto dello stesso no implica solamente lo stralcio all’AVS quale persona che esercita un’attività indipendente, ma ha implicazioni finanziarie notevoli visto che la signora RI1 ha preso in locazione una casa con due appartamenti e ne ha adibito uno a Studio professionali quale onicotecnica. Anche nella denegata ipotesi in cui il termine dovesse confermato, lo stesso deve essere di almeno sei mesi per permettere alla signora RI1 di riorganizzare e adattare la propria vita.
Si rileva pure che se la reclamante dovesse nel frattempo trovare un’attività dipendente, potrebbe iniziare la stessa in ogni momento, almeno nella misura del 50% e compatibilmente con il suo stato di salute. Infatti la signora RI1 gestisce gli appuntamenti in quanto onicotecnica in modo autonomo e può quindi adattare gli stessi in considerazione degli altri impegni lavorativi. Lo svolgimento dell’attività indipendente non ha quindi alcun influsso sulla sua collocabilità ai sensi della LADI” (cfr. doc. 2197-2199).
1.4. Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2025, l’USSI ha confermato, nel suo principio, il proprio precedente provvedimento assegnando un ultimo termine sino al 31 gennaio 2026 e rilevando:
" (…) Nel caso di specie pacifico è che la signora RI1 sia stata avvisata, nel febbraio 2025, che qualora non avesse raggiunto l’indipendenza economica entro tre mesi, avrebbe dovuto procedere alla chiusura della propria attività. Trascorso infruttuosamente il termine, con decisione del 17 giugno 2025 l’USSI le ha quindi assegnato un ultimo termine, scadente il 30 settembre 2025, per procedere alla chiusura della propria attività indipendente.
La richiesta della signora RI1 di poter proseguire l’attività di onicotecnica, anche solo per evitare un isolamento sociale, non può essere accolta. Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno in via indiretta, dall’assistenza sociale, poiché ciò comporterebbe una distorsione della concorrenza a danno di chi opera nello stesso settore senza beneficiare di prestazioni assistenziali.
Si rileva inoltre che la mancata redditività non può essere imputata al recente stato di salute della reclamante dal momento che la stessa esercita l’attività almeno dal settembre 2018, beneficiando in modo pressoché continuativo di prestazioni assistenziali.
A ragione quindi l’USSI, trascorso il periodo transitorio di tre mesi concesso alla reclamante, ha ritenuto che la stessa non avesse raggiunto la propria indipendente economica e di conseguenza, le ha intimato di chiudere l’attività.
Tutto ben considerato e in particolare che non è mai stato dato seguito allo scritto del 6 marzo 2025 e quello del 28 marzo 2025, si ritiene dunque giustificato concedere un ultimo termine per la chiusura dell’attività indipendente, scadente il 31 gennaio 2026 alfine di permettere alla signora RI1 di procedere a quanto le è stato chiesto con decisione del 17 giugno 2025.
I. Infine, in relazione alla richiesta della reclamante “protesta di tasse, spese e ripetibili” si rileva che la procedura in materia di assistenza sociale è gratuita e non comporta la riscossione di spese giudiziarie.
In merito al riconoscimento delle ripetibili si evidenzia che le stesse di principio non sono riconosciute. Possono eccezionalmente essere accordate allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio, considerata in particolare l’assenza di necessità di un legale, che rimane eccezionale nella procedura amministrativa. Ne consegue che la richiesta di riconoscimento di ripetibili deve essere respinta.” (cfr. doc. 1942-1948).
1.5. Con tempestivo ricorso al TCA, RI1, sempre rappresentata dall’avv. RA1, ha impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, postulandone l’annullamento, nonché chiedendo il riconoscimento di tasse, spese e ripetibili, oltre a presentare “istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio” (cfr. doc. I).
Innanzitutto, la patrocinatrice della ricorrente ha ricordato che quest’ultima:
-
cresce la figlia, nata nel 2014, senza percepire “alcun
contributo di mantenimento”;
“dopo aver avuto una carriera di successo quale onicotecnica (…) svolge ora
questa attività quale attività indipendente a tempo parziale, sia perché deve
accudire la figlia, sia per gli importanti problemi di salute che le hanno
impedito di dedicarsi interamente alla professione”;
“per conciliare l’attività di madre e quella di lavoratrice indipendente ha
preso in locazione un’abitazione in Via ______ a ______ con annesso secondo al
secondo piano uno studio indipendente dove svolge la sua attività di ______”.
L’avv. RA1 ha, poi, fatto valere quanto segue:
" (…) la ricorrente è (…) perfettamente al corrente del fatto che il termine impartito dall’USSI per chiudere la propria attività indipendente potrebbe a prima vista essere conforme sia alla giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale che a quella del Tribunale federale.
La stessa ritiene però che la sua situazione meriti una particolare considerazione in ragione della sua situazione personale, sia per quanto riguarda il suo stato di salute che non le ha permesso di dedicarsi appieno alla sua attività quale onicotecnica e quindi rendersi indipendente dalle prestazioni assistenziali, ma anche avuto riguardo per la sua situazione familiare che le impone degli obblighi di cura e accudimento nei confronti della figlia minorenne ______.
In merito alla limitazione dovuta allo stato di salute della signora RI1, nella decisione su reclamo viene indicato che “la mancata redditività non può essere imputata al recente stato di salute della reclamante dal momento che la stessa esercita l’attività almeno dal settembre 2018, beneficiando in modo pressoché continuativo di prestazioni assistenziali” (decisione pag. 6). Ciò non corrisponde al vero!
Dal resoconto allestito personalmente dalla ricorrente che si produce quale doc. C, si rileva che i periodi di inabilità lavorativa a seguito di malattia sono iniziati già nel mese di gennaio 2020 e non sono quindi solo recenti. Negli ultimi cinque anni, solo nell’anno 2022 la ricorrente non ha avuto periodi di inabilità dovuti a malattia, mentre per gli altri anni vi sono stati periodi di assenza dal lavoro di diversi mesi per ogni anno (2 mesi al 100% e 5 mesi al 50% per il 2020; un mese al 75% nel 2021, oltre 3 mesi al 100% nel 2023 e via di seguito).
Dal 2024 in avanti lo stato di salute della signora RI1 è poi ulteriormente peggiorato con assenza di diversi mesi consecutivi anche a tempo pieno, mentre dal mese di maggio 2025 in avanti la dr.ssa med. ______ ha certificato un’inabilità lavorativa continua e al 50% a causa di malattia.
Considerate le numerose assenze per malattia e infortunio già dall’anno 2020 è quindi più che verosimile che la ricorrente non sia riuscita a sviluppare ulteriormente la sua attività indipendente in modo da non dover più beneficiare delle prestazioni assistenziali. Non si tratta quindi di una mancata redditività dell’attività indipendente come nei casi citati dalla giurisprudenza cantonale e federale, ma tale mancanza di redditività è dovuta principalmente allo stato di salute della ricorrente.
Si precisa pure che l’USSI era al corrente dello stato di salute della signora RI1 e delle implicazioni sullo svolgimento della sua attività lavorativa poiché la stessa inviava con regolarità i certificati medici che attestavano la sua incapacità lavorativa. Inoltre l’USSI nonostante abbia ricevuto diversi certificati medici attestanti l’incapacità lavorativa della ricorrente, non le ha mai indicato di rivolgersi all’Assicurazione invalidità per richiedere un intervento tempestivo o delle prestazioni.
Considerato il costante peggioramento del suo stato di salute e l’implicazione della sua capacità lavorativa, la ricorrente invierà in questi giorni la domanda di prestazioni AI. Si produce quale doc. D la domanda di prestazioni AI.
Ovviamente se la domanda AI dovesse essere accolta la ricorrente avrebbe modo di non dover più richiedere ulteriormente prestazioni assistenziali.
Deve pure essere considerato che la ricorrente ha una figlia nata nel 2014 ed essendo famiglia monoparentale deve conciliare la propria attività lavorativa con la cura e l’accudimento della figlia. Ciò comporta anche dover rinunciare alla propria attività lavorativa se la figlia è ammalata o necessita di accudimento.
Anche per questo motivo non le è quindi possibile lavorare a tempo pieno, aspetto, quello dell’accudimento della figlia minorenne, che non è mai stato considerato dall’USSI.
Inoltre, come già indicato nel reclamo, l’attività indipendente svolta dalla signora RI1 è per lei molto importante e le permette di “evitare l’isolamento sociale ed il peggioramento di sintomi depressivi e somatoformi” (…). In tal senso sarebbe dunque molto importante che la stessa potesse continuare ad esercitare tale attività indipendente almeno a tempo parziale.
In merito alla collocabilità della ricorrente, se la stessa dovesse nel frattempo trovare un’attività dipendente, potrebbe iniziare la stessa in ogni momento, attualmente nella misura del 50% e compatibilmente con il suo stato di salute. Infatti la signora RI1 gestisce gli appuntamenti in quanto onicotecnica in modo autonomo e può quindi adattare gli stessi in considerazione degli altri impegni lavorativi. Lo svolgimento dell’attività indipendente non ha quindi alcun influsso sulla sua collocabilità ai sensi della LADI. Ci si chiede però come la ricorrente che da anni è al di fuori del mondo del lavoro sia da ritenersi collocabile, sia per limitazioni relative al suo stato di salute che per quelle relative alla sua carriera lavorativa.
Come già indicato nel reclamo, si ritiene inoltre il termine assegnato di tre mesi sia troppo breve, il rispetto dello stesso non implica solamente lo stralcio all’AVS quale persona che esercita un’attività lucrativa, ma ha implicazioni finanziaria notevoli visto che la signora RI1 ha preso in locazione una casa con due appartamenti e ne ha adibito uno a studio professionale quale onicotecnica. Se è vero che con la decisione su reclamo il termine è stato prolungato fino al 31 gennaio 2026, per la ricorrente dover chiudere la propria attività lavorativa indipendente in questo periodo particolare in cui è inabile al lavoro al 50% e ha inoltrato la domanda di prestazioni AI sarebbe ulteriormente problematico. Pertanto si chiede di annullare il termine assegnato e di attendere gli esiti della domanda AI. (…)
La signora RI1 chiede di essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, giusta l’art. 37 cpv. 4 LPGA, tenuto conto della complessità del caso per la presentazione del presente ricorso. Il presupposto dell’indigenza è dato essendo la ricorrente attualmente a beneficio delle prestazioni assistenziali (…)” (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua risposta del 20 novembre 2025, l’USSI propone di respingere il ricorso e osserva, in particolare, quanto segue:
" (…) La richiesta della signora RI1 di poter proseguire l’attività di onicotecnica, anche solo per evitare un isolamento sociale, non può essere accolta. Per dispiacendosi per le condizioni di salute e personali della ricorrente, dalle sue stesse dichiarazioni emerge che ella è in grado di mantenere la propria attività unicamente grazie al supporto fornito dall’USSI. (…)
la ricorrente è stata dapprima avvisata di raggiungere l’indipendenza economica entro tre mesi e poi le sono stati concessi circa 7 mesi e mezzo per provvedere alla chiusura, termine ben proporzionato per poter chiudere un’attività. (…)
in relazione invece alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria, quest’ultima deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia di assistenza sociale è di principio gratuita. Si rileva che la domanda formulata dalla ricorrente circa l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non dovrebbe essere accolto in quanto non sono adempiute tutte le condizioni relative a tale istituto. In particolare la probabilità di esito favorevole.” (cfr. doc. III).
1.7. Nel termine assegnato alle parti da questa Corte per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova, l’avv. RA1 ha trasmesso al TCA lo “scritto ufficio AI 5 novembre 2025 che conferma la richiesta di prestazioni AI presentata dalla signora RI1” e i “certificati medici della signora RI1 che attestano un’inabilità lavorativa attuale dell’80%” (cfr. doc. V ed all.).
1.8. Con scritto del 15 dicembre 2025, trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice della ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII), l’USSI ha comunicato che quest’ultima non ha invocato argomenti, né prodotto prove “atte a modificare la valutazione del caso” (cfr. doc. VII).
1.9. Il 18 marzo 2026, questa Corte ha chiesto all’USSI di precisare per quali motivi, a fronte di un’attività indipendente intrapresa dalla ricorrente almeno da settembre 2018 e di prestazioni Las erogate alla ricorrente da quello stesso mese, l’amministrazione ha atteso sino al 17 giugno 2025 per assegnarle, mediante decisione formale, un termine entro il quale provvedere alla chiusura dell’attività in questione qualora la stessa non le avesse nel frattempo permesso di raggiungere l’indipendenza economica (cfr. doc. IX).
Nella sua risposta del 13 aprile 2026, l’USSI ha indicato che “sin dal 2020 la signora RI1 è stata avvisata che lo svolgimento di un’attività indipendente era tollerato unicamente in via transitoria e che, qualora non avesse raggiunto l’indipendenza economica, avrebbe dovuto cessare tale attività e richiedere le prestazioni ISD (…). L’USSI ha inoltre più volte richiesto aggiornamenti in merito all’attività indipendente, anche in vista di ulteriori progetti (…)”.
Considerato che l’indipendenza economica non è mai stata raggiunta, nel febbraio 2025 la ricorrente è stata convocata per un colloquio riguardante la propria attività indipendente. In applicazione del principio del divieto di concorrenza sleale e del principio di parità di trattamento, le è stato intimato un ultimo termine di tre mesi per il raggiungimento dell’indipendenza economica e, successivamente, il termine formale per chiudere la propria attività” (cfr. doc. X).
In allegato al proprio scritto, l’amministrazione ha trasmesso al TCA la seguente documentazione:
- Copia degli scritti del 2 e 22 ottobre, 26 novembre 2020 mediante i quali l’USSI, oltre a comunicare alla ricorrente che avrebbe dovuto trasmettere la “contabilità dell’attività indipendente per” il mese precedente alla rispettiva richiesta di rinnovo delle prestazioni Las, ha indicato “IMPORTANTE: IL NOSTRO UFFICIO SOSTIENE LA DOMANDA DI ASSISTENZA PER LAVORATORI INDIPENDENTI PER UNA DURATA LIMITATA, SE ENTRO IL 31.03.2021 NON CI SARA’ UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DEL REDDITO DA ATTIVITA’ INDIPENDENTE LA INVITIAMO A STRALCIARE LA SUA ISCRIZIONE ALLA CASSA CANTONALE E A RICHIEDERE LE INDENNITA’ STRAORDINARIE DI DISOCCUPAZIONE (ISD)” (cfr. doc. 2385-2387);
- copia della decisione del 5 gennaio 2021, nella quale oltre a negare l’erogazione delle prestazioni assistenziali richieste da RI1 con domanda di rinnovo del 30 dicembre 2020, l’USSI ha indicato “il nostro ufficio sostiene la domanda di assistenza per lavoratori indipendenti per una durata limitata, se entro il 31.3.2021 non ci sarà un significativo aumento del reddito da attività indipendente (che la renda indipendente economicamente) la invitiamo a stralciare la sua iscrizione alla Cassa cantonale e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)” (cfr. doc. 2384);
- copia dello scritto del 23 dicembre 2021, con il quale l’USSI in riferimento all’attività indipendente di RI1, oltre ad indicare quale documentazione RI1 avrebbe dovuto presentare in occasione della successiva richiesta di rinnovo, ha precisato che “In caso di mancata evoluzione che permetta il suo sostentamento bisognerà valutare lo stralcio dell’attività e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione” (cfr. doc. 2382);
- copia degli scritti di data 2 dicembre 2021, 28 febbraio 2022, 2 maggio 2022, 5 settembre 2022, 6 ottobre 2022, e 24 novembre 2022 nei quali l’USSI ha indicato alla ricorrente la necessità di comunicare “eventuali aggiornamenti relativi alla sua situazione personale / professionale” (cfr. all. a doc. X; doc. 2371), oppure le ha chiesto di trasmettere l’estratto (anche) del conto aziendale e la “contabilità dettagliata della sua attività indipendente per il mese” di volta in volta precedente rispetto alla singola richiesta di rinnovo delle prestazioni Las, giustificandone entrate ed uscite (cfr. all. a doc. X; doc. 2372, 2373; 2374; 2379; 2380; 2383);
- copia dello scritto di data 1° febbraio 2022, nel quale l’amministrazione, oltre a chiedere la trasmissione dell’estratto (anche) del conto aziendale e della “contabilità dettagliata della sua attività indipendente per il mese di gennaio 2022”, con la giustificazione delle entrate ed uscite professionali, ha chiesto alla ricorrente di precisare quanto segue:
“IMPORTANTE! Aggiornamenti in merito all’evoluzione dell’attività per il 2022 (in caso di mancata evoluzione che permetta il suo sostentamento bisognerà valutare lo stralcio dell’attività e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione – il nostro ufficio è sussidiario a ogni eventuale altra entrata / aiuto” (cfr. doc. 2381);
- copia dello scritto di data 26 agosto 2022, nel quale l’USSI, oltre a chiedere di avere l’estratto (anche) del conto aziendale e la “contabilità dettagliata della sua attività indipendente per il mese di agosto 2022, giustificandone entrate ed uscite”, ha chiesto alla ricorrente di precisare quanto segue:
“(…) IMPORTANTE: aggiornamenti in merito all’evoluzione / obiettivi dell’attività. In caso di mancata evoluzione dovremo valutare l’eventuale stralcio e la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione (principio di sussidiarietà)” (cfr. doc. 2378);
- copia della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali presentata da RI1 il 5 settembre 2022, nella quale la ricorrente ha precisato che “come discusso in data odierna (2.09.2022) con il signor ______ confermo che sto lavorando su un progetto cantonale che dovrebbe venir attivato nella primavera 2023. Oltre agli imprevisti legati alla salute avuti lo scorso mese, confermo di avere avuto problematiche nella gestione di mia figlia, per problemi personali legati alla scuola” (cfr. all. a doc. X; doc. 2375-2377).
1.10. Prendendo posizione su quanto esposto al precedente considerando, con scritto del 27 aprile 2026, l’avv. RA1 si è così espressa:
" (…) Corrisponde al vero che dal 2020 la signora RI1 è stata avvisata che l’attività indipendente sarebbe stata sostenuta da USSI solo per un periodo limitato, ma questo è avvenuto solo da parte di due funzionari di tale ufficio: il signor ______ e la signora ______ (come risulta dai doc. 2384, 2385, 2386, 2387).
In seguito per diversi anni, nessuna ha più menzionato alla signora RI1 tale eventualità se non di nuovo per la prima volta dopo parecchio tempo, al colloquio del 19 febbraio 2025.
Contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio, tale colloquio con il funzionario signor ______ è stato richiesto proprio dalla signora RI1 per discutere della sua situazione e per ottenere dei chiarimenti sul modus operandi dell’ente. Ad oggi, non esiste un verbale condiviso dell’incontro: alla bozza inviata da ______ alla signora RI1, la stessa ha risposto con le proprie osservazioni, senza però mai ricevere alcun riscontro.
Per quanto riguarda gli avvisi in merito alla chiusura dell’attività indipendente, in un’e-mail inviata alla scrivente legale in data 26 aprile 2026, la signora RI1 ha indicato che visto il tempo trascorso: “nel corso degli anni non ho mai più pensato a quegli scritti e ho continuato con impegno la mia attività, per quanto mi fosse possibile, viste le mie problematiche di salute, con la bambina, …”.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività concorrenziale, si precisa che l’attività svolta dalla signora RI1 non è unicamente quella di onicotecnica, ma riguarda pure la consulenza sempre per quanto attiene a tale settore sia in favore di aziende che per grandi eventi e campionati, come dimostrato dagli articoli che si producono in allegato.
Come già indicato nel ricorso, la principale causa che ha impedito alla ricorrente di raggiungere l’indipendenza economica in questi anni è stata la problematica di salute, per la quale i consulenti USSI, nonostante ricevessero con regolarità i suoi certificati medicini, non le hanno mai consigliato di inoltrare una domanda per prestazioni all’Assicurazione invalidità. La situazione di salute è stata sicuramente aggravata dalla situazione di incertezza legata alla concessione delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. XII).
1.11. Infine, con scritto dell’11 maggio 2026 - trasmesso per conoscenza alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XV) - l’USSI ha confermato integralmente in quanto già esposto in precedenza ed ha ribadito la propria richiesta di reiezione del ricorso (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, o meno, l’USSI abbia impartito alla ricorrente un termine entro cui provvedere alla chiusura della propria attività indipendente.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ai sensi dell’art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della CSIAS(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2025 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona + 216.-- / mese
supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369).
Tali importi non hanno subito variazioni per il 2026 (cfr. BU del 31 dicembre 2025, pag. 406).
2.4. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. supra consid. 2.2.).
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5. In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che, nella propria domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 30 gennaio 2025, la ricorrente, relativamente ai propri “obiettivi personali” ha indicato:
" (…) ottenere risposte dai vostri uffici (…) purtroppo nonostante la mia paziente attesa, non ho mai ricevuto risposta. E’ difficile poter pianificare una ripresa senza la vostra collaborazione concretamente efficace. Vi prego umanamente di porre fine “al ragionevole lasso di tempo” con il quale mi avete promesso una risposta. Credo sia opportuno e più pratico pianificare un incontro” (cfr. doc. 664).
Il 5 febbraio 2025, l’USSI, “nell’ambito della sua domanda di sostegno sociale, in particolare per quanto riguarda la sua attività indipendente” (e quindi, di fatto e come fatto valere dalla patrocinatrice dell’assistita, in conseguenza della relativa richiesta della ricorrente; cfr. consid. 1.10.), ha convocato RI1 per un colloquio, previsto per il successivo 19 febbraio (cfr. doc. 654).
In occasione dell’incontro così tenutosi alla presenza della ricorrente presso gli uffici della resistente in data 19 febbraio 2025, l’USSI ha comunicato a RI1 quanto segue:
" (…) le persone al beneficio di prestazioni assistenziali non possono essere titolari di aziende individuali e (…) ciò viene concesso eccezionalmente per una breve durata di tempo, 3 mesi per il raggiungimento dell’indipendenza economica ed ulteriori 3 mesi per lo stralcio dell’attività in caso di mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. Considerato che è da diversi anni che l’attività della signora non le permette di raggiungere l’indipendenza economica, comunico alla signora che le viene concesso un ultimo periodo di 3 mesi per trovare l’indipendenza economica.
La signora RI1 non è d’accordo con quanto richiesto dal nostro Ufficio in quanto attualmente inabile al lavoro nella misura dell’80% e considera di difficile realizzazione l’obiettivo di indipendenza economica entro 3 mesi. La signora RI1 richiede che questo periodo sia più lungo.
Comunico alla signora RI1 di fare una richiesta al mio superiore e di eventualmente fissare un nuovo incontro in presenza del capo servizio” (cfr. doc. 510-511).
Con e-mail del 27 febbraio 2025, ______ (collaboratore USSI, che ha partecipato al colloquio del 19 febbraio precedente) ha comunicato a RI1 quanto segue:
" (…) per quanto riguarda l’ultimo termine per raggiungere l’indipendenza economica ne ho discusso con il mio capo servizio che ha confermato il periodo di 3 mesi. Nel caso in cui lo desideri sarà possibile organizzare un incontro in presenza del mio capo servizio. (…)” (cfr. doc. 503).
Con scritto, pure del 27 febbraio 2025, intitolato “concessione ultimo periodo transitorio quale indipendente” l’USSI ha trasmesso alla ricorrente la seguente comunicazione:
" (…) la sua attività indipendente quale onicotecnica è in essere da più anni senza averle a tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale. Un’attività indipendente non redditizia, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali.
Tenuto conto che dal 01.09.2018 la sua attività non le ha mai permesso di raggiungere l’indipendenza economica e che fino ad oggi la situazione non è migliorata, come già comunicatole durante l’incontro del 19.02.2025 le assegniamo un ultimo termine di 3 mesi fino al 31.05.2025 quale ulteriore periodo transitorio per raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale.
Se non dovesse raggiungere l’indipendenza economica entro tale data, per poter continuare a beneficiare di prestazioni assistenziali, la inviteremo alla chiusura della sua attività, allo stralcio dall’AVS quale indipendente e all’inoltro della richiesta per l’ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) per il tramite del suo Comune di domicilio.
La informiamo che in caso volesse continuare la sua attività indipendente nonostante l’esito sfavorevole, l’USSI potrà decidere di rifiutare o sospendere le prestazioni assistenziali a suo favore (…)” (cfr. doc. 353).
Con scritto del 6 marzo 2025, RI1 ha così risposto all’USSI:
" (…) in merito alla concessione dell’ultimo periodo transitorio quale indipendente, chiedo gentilmente di voler sospendere questa pratica per un ragionevole lasso di tempo, tale da permettermi un’analisi completa della situazione, che vorrei fare anche insieme a voi, come proposto al sig. ______ durante l’incontro del 19.02.2025.
(…) sarà mio impegno, come sempre dimostrato, cercare di fare del mio meglio per poter ritornare a tutti gli effetti indipendente (…)” (cfr. doc. 352).
Con scritto di data 8 marzo 2025, per quanto attiene alla propria attività, RI1 ha trasmesso all’USSI le seguenti “Osservazioni/correzioni al verbale del 19.02.2025” in relazione all’incontro avvenuto il 19 febbraio precedente:
" (…) Il funzionario (…) mi informa che devo raggiungere l’indipendenza economica entro tre mesi, chiedo dunque un ragionevole lasso di tempo per poter avere risposte da parte dell’USSI e poter pianificare la mia attività, nonostante la mia malattia (che non ha mai precluso la mia buona volontà). Vengo informata che superati i tre mesi, non avrei più avuto il sostegno da parte del loro ufficio e che dopo lo stralcio della mia attività mi sarei dovuta iscrivere come ISD tramite il Comune di domicilio e che in caso di malattia la mia richiesta non sarebbe stata accettata. Non comprendo la sua comunicazione, non risponde alla sua affermazione. Ho immaginato che il colloquio verteva principalmente per avvisarmi dell’imminente ricezione dello scritto in merito alla concessione di un periodo transitorio quale indipendente (…)” (cfr. doc. 361-362).
Con scritto del 28 marzo 2025, l’avv. RA1, in qualità di patrocinatrice della ricorrente, ha comunicato all’USSI che il contenuto dello scritto del 27 febbraio precedente, “ed in particolare la “concessione” di un ultimo termine di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica”, “è contestato poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali. Parimenti si chiede che il termine venga sospeso in attesa di una decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato alla signora RI1 una decisione formale”, la legale ha chiesto “di ricevere una decisione formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).
Con decisione formale del 17 giugno 2025, l’USSI, “considerato che fino ad oggi la situazione non è migliorata, come già comunicatole durante l’incontro del 19.02.2025 e tramite lettera dal 27.02.2025”, come visto (cfr. consid. 1.2.), ha assegnato a RI1 un “ultimo termine per chiusura dell’attività indipendente” scadente il successivo 30 settembre 2025 per procedere alla chiusura dell’attività indipendente (onicotecnica), invitandola, entro il medesimo termine, a stralciarsi dall’AVS quale persona indipendente ed affiliarsi quale persona senza attività lucrativa e verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) tramite il suo Comune di domicilio.
In allegato al reclamo presentato il 22 luglio 2025 nell’interesse di RI1, per il quale già si è detto (cfr. supra consid. 1.3.), l’avv. RA1 ha trasmesso all’amministrazione il “certificato medico” della dr.ssa med. ______, che “in qualità di curante” della ricorrente, ha indicato “la necessità “terapeutica” per la paziente di mantenere la propria attività lavorativa, anche soltanto a percentuale ridotta, al fine di evitare l’isolamento sociale ed il peggioramento dei sintomi depressivi e somatoformi” (cfr. doc. 2201).
Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 17 giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.).
In sede ricorsuale, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- un riassuntivo dei certificati di inabilità rilasciatile tra il gennaio 2020 ed il dicembre 2025, da medici ortopedici, generalisti, psichiatri, chiropratici (cfr. all. C a doc. I);
- la “richiesta per adulti: integrazione professionale / rendita” dell’assicurazione per l’invalidità (AI) sottoscritta da RI1 il 3 novembre 2025, ove viene indicato, quale danno alla salute “dolori agli arti inferiori dopo l’infortunio del 2020, cronicizzati. Vertigini e disequilibrio causati da una problematica vestibolare (…) diagnosticati a giugno 2025”, corredata da certificati e rapporti medici (cfr. all. D a doc. I);
- il “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” vidimato dal Comune di ______ il 2 maggio 2025 (cfr. all. E a doc. I).
Pendente la procedura presso questa Corte, la ricorrente ha, poi, trasmesso la “richiesta di informazioni mediche” inviatale il 5 novembre 2025 dall’Ufficio assicurazione invalidità (cfr. all. F a doc. V) ed i certificati di inabilità rilasciatile negli ultimi mesi, che sino al 20 gennaio 2026 ne attestano una capacità lavorativa del 20% (cfr. all. G a doc. V).
2.6. Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7. Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il Tribunale federale ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 2.2.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.
Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Per quel che riguarda il Canton Ginevra, è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
La nuova legge sull’aiuto sociale è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, che esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
2.7. Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it)
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che, a ragione, l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare la domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023.
In una sentenza 42.2022.96 del 20 marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 segg., il TCA, da un lato, ha stabilito che, a ragione, l’USSI, considerato il carattere sussidiario dell’assistenza sociale, aveva deciso che il ricorrente, che da diversi anni esercitava un’attività indipendente quale geologo che non gli consentiva l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere alle prestazioni assistenziali per provvedere al proprio sostentamento, doveva rinunciare a tale attività, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. Dall’altro, questo Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, per quanto atteneva alla data entro la quale il ricorrente doveva procedere alla chiusura della propria attività indipendente, fissata dall’amministrazione al 31 dicembre 2022, che all’insorgente andava prima permesso di concludere il proprio incarico quale perito, segnalato peraltro all’USSI già nel mese di aprile 2022, in particolare per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso con un cambiamento di perito.
Il ricorrente era, però, tenuto a comunicare senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento sarebbe stato tenuto a chiudere quest’ultima e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione. Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emettesse una decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.
Con giudizio 42.2022.99 del 2 maggio 2023 questa Corte ha avallato il modo di operare dell’USSI che nel giugno 2022, vista l’attività non redditizia svolta da un beneficiario di prestazioni assistenziali, socio al 30% di una società estera di cui era CEO e si occupava della contabilità, del business analisys e del marketing, aveva informato quell’assistito del fatto che le prestazioni Las gli sarebbero state erogate sino al 30 settembre 2022, termine entro il quale avrebbe dovuto o essere economicamente indipendente oppure, ed in caso contrario, “chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo)”, quindi vendere le proprie quote, abbandonare ogni ruolo in seno alla società e verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione.
Con decisione del 12 agosto 2022, poi, l’USSI aveva confermato quanto già anticipato a quel ricorrente a giugno 2022, e meglio la data del 30 settembre successivo quale termine per procedere con lo stralcio quale socio dalla ditta.
Nella propria sentenza, il TCA ha approvato l’operato dell’amministrazione e si è così espresso:
" (…)
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dal verbale del colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente – il quale ha beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a dicembre 2019 e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge che “ad oggi l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore (demolitori) che però non garantiscono delle entrate per far sì che il signor RI 1 riesca a percepire uno stipendio per sostenersi”.
Dal reclamo del 14 settembre 2022 si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).
Il ricorrente, il 22 settembre 2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente per la società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto la cifra d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro collaboratori (due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei quattro soci collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere utilizzato per mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i soci” (cfr. doc. 358-359).
Inoltre già in occasione dell’incontro del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente che non avrebbe potuto sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).
Durante il citato colloquio del 5 novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato all’insorgente che “il sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo (circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate dall’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di superare una situazione precaria temporanea” e che avrebbero potuto essergli erogate prestazioni assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 63).
Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già spiegato il 26 giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato, da una parte, che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto essergli corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in seguito, se non fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto continuare a percepire prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al 100% (cfr. doc. M, consid. 1.2.).
Con la decisione del 12 agosto 2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società __________ era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente stabilito quale ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi dai ruoli della società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid. 1.3.).
In simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.). (…)” (consid. 2.6.).
La nostra Massima Istanza, il 3 luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr. STF 8C_382/2023, 8C_383/2023).
Infine, con STCA 42.2025.31-32 del 1° dicembre 2025, nel caso di un assistito cui il 29 gennaio 2025 era stato assegnato un ultimo termine per provvedere al proprio stralcio dalla Sagl della quale, a quel momento, egli era socio, ed al quale, prima dello scadere del termine indicato, era stato rifiutato il rinnovo delle prestazioni Las, questa Corte ha stabilito che era “corretta l’imposizione dell’USSI al ricorrente di alienare le proprie quote della società, così da dapprima valutare appieno se egli poteva, o meno, beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione (…), visto il carattere sussidiario dell’assistenza sociale.”.
Il TCA ha, però, concluso che il termine assegnato a quel ricorrente per procedere in tal senso era troppo breve e ritenuto che “non avrebbe dovuto essere assegnato un termine scadente già il 10 febbraio 2025, bensì un termine più ragionevole, e meglio fino al 31 marzo 2025 per alienare le proprie quote e per stralciarsi, di conseguenza, dalla qualità di socio”, data sino alla quale avrebbe parimenti dovuto essere riconosciuto il diritto alle prestazioni Las (cfr. STCA 42.2025.31-32 del 1° dicembre 2025, consid. 2.11.).
2.8. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nel proprio contributo “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021, se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente, dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata.
Al riguardo è stato evidenziato, in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale misura è concepita a titolo eccezionale e, in secondo luogo, che il beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone rientranti nella sua unità di riferimento.
Inoltre è stato affermato che di principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi.
Il diritto all’assistenza può essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare.
La CSIAS ha sottolineato che la decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti, così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni della concorrenza.
La medesima ha spiegato che in linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni, i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale.
È stato, inoltre, specificato che le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza), l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole, in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e l’attività ricreativa è labile.
Infine la CSIAS ha osservato che, allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al loro stato di salute.
In proposito è stato puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la loro attività.
Nel Cantone Ticino, in effetti, giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
Sul tema cfr. anche Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; STCA 42.2025.30 del 20 ottobre 2025 (impugnata davanti al Tribunale federale, cfr. inc. 8C_680/2025); STCA 42.2025.31 del 1° dicembre 2025.
2.9. Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la ricorrente svolge, sin da quando è a beneficio delle prestazioni Las, un’attività a titolo indipendente quale onicotecnica, insegnante e consulente nel medesimo settore (cfr. all. a doc. XII), che non le ha consentito di raggiungere l’autonomia finanziaria, avendo la medesima dovuto ricorrere all’assistenza sociale per provvedere al proprio completo mantenimento regolarmente (ad eccezione di qualche mese) dall’ottobre 2018 (cfr. consid. 1.2.).
Dagli atti emerge, poi, che in una decisione del 5 gennaio 2021 l’USSI aveva impartito alla ricorrente un termine, scadente il 31 marzo 2021 (preannunciato con le comunicazioni del 2 e 22 ottobre e del 26 novembre 2020) per stralciare la sua iscrizione dalla Cassa cantonale qualora l’attività in questione non le avesse permesso, entro il medesimo termine, di rendersi economicamente indipendente.
Questo Tribunale constata, però, che sino al colloquio del mese di febbraio 2025 ed alla successiva decisione formale del giugno 2025 (consid. 1.2.), l’USSI ha di fatto tollerato il prosieguo dell’attività indipendente della ricorrente. Esso si è limitato, in qualche occasione, soprattutto nel 2022, a richiamare il fatto che si trattasse di un sostegno transitorio, nonché a prospettare la necessità di uno stralcio in caso di mancato raggiungimento dell’indipendenza economica ed a richiami al principio di sussidiarietà (cfr. consid. 1.9.).
In particolare va sottolineato, anche con riferimento a quanto fatto valere dalla patrocinatrice della ricorrente la quale ha indicato che i problemi di salute della sua assistita ne avrebbero impedito per anni la redditività dell’attività indipendente, visto che solo nel 2022 a RI1 non è stata attestata alcuna inabilità lavorativa (“nell’anno 2022 la ricorrente non ha avuto periodi di inabilità dovuti a malattia”; cfr. consid. 1.5.), che per tutto l’anno in questione la ricorrente ha comunque percepito regolarmente le prestazioni assistenziali sebbene ella fosse completamente abile al lavoro (cfr. doc. 1786-1787).
A febbraio 2025, RI1 è, dunque, stata informata - dapprima di persona in occasione dell’incontro del 19 febbraio 2025, poi con scritto del 27 febbraio 2025 (cfr. supra consid. 2.5.) - del fatto che avrebbe dovuto procedere alla chiusura della propria attività (entro un termine inizialmente ed informalmente stabilito in tre mesi) qualora non avesse raggiunto l’indipendenza finanziaria.
Trascorso tale lasso temporale e dopo avere ricevuto la richiesta da parte della patrocinatrice della ricorrente all’USSI di emettere una decisione formale relativamente alla chiusura dell’attività indipendente ed al relativo termine entro cui procedere in tal senso, con decisione formale del 17 giugno 2025, l’amministrazione ha assegnato alla ricorrente un ulteriore (ed “ultimo”; cfr. consid. 1.2.) termine, scadente il 30 settembre 2025, per provvedere alla chiusura dell’attività indipendente qualora la stessa non le avesse permesso di giungere, nel frattempo, all’indipendenza finanziaria.
Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2025, l’USSI ha prorogato il termine per procedere alla chiusura dell’attività sino al 31 gennaio 2026 (cfr. consid. 1.4.).
Di principio, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.) e cantonale (consid. 2.7.), poiché l’assistenza sociale ha carattere sussidiario, è corretto intimare alla persona beneficiaria delle prestazioni Las di rinunciare alla propria attività indipendente, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione qualora la stessa non le permetta di essere economicamente indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020).
Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
Nel caso concreto, questo Tribunale non può tuttavia ignorare, da una parte, che alla ricorrente non è stata di fatto imposta la chiusura dell’attività nel 2021 e, soprattutto, nel 2022 quando ella, pur non avendo problematiche di salute che ne limitavano l’abilità lavorativa, non era stata, comunque, in grado di rendersi economicamente indipendente.
D’altra parte, che la chiusura dell’attività indipendente le è, invece, stata intimata nel 2025, quando, però, la sua capacità lavorativa era limitata in modo importante per questioni di salute.
Al proposito, il TCA rileva che già nel 2024, RI1 era inabile al lavoro nella misura, a dicembre 2024, dell’80%, e meglio come attestato dal dr. med. ______ (FMH in psichiatria e psicologia; cfr. doc. 668 e 701), nonché del 100% secondo il certificato ______ del 9 dicembre 2024 (cfr. all. D a doc. I).
L’inabilità attestata dallo psichiatra si è, poi, protratta anche tra febbraio (ricordato che il colloquio presso l’USSI è, peraltro, avvenuto il 19 febbraio 2025; cfr. consid. 2.5.) e marzo 2025 (cfr. doc. 437).
Per aprile 2025, il dr. med. ______ ha attestato un’inabilità lavorativa al 60% (cfr. doc. 67). Analoga certificazione risulta in atti per il mese di maggio 2025 (cfr. doc. 2304), in relazione al quale, in aggiunta, la dr.ssa ______ (chiropratico specialista) ha certificato, per quanto di sua competenza, un’inabilità al 50% (cfr. doc. 2305-2307).
A giugno 2025, quando è giunta la decisione formale dell’USSI, la dr.ssa med. ______ (FMH in medicina interna generale) ha attestato l’inabilità lavorativa della ricorrente al 50% (cfr. doc. 2202), mentre il dr. med. ______ al 60% (cfr. doc. 2167).
Lo stesso psichiatra, per il mese di luglio (durante il quale la succitata chiropratica ha, da parte sua, certificato un’inabilità al 100% dal 21 al 28; cfr. doc. 2066), ha aumentato la percentuale di inabilità della ricorrente all’80% (cfr. doc. 2067 - 2166). Percentuale, questa, che il dr. med. ______ ha confermato anche per agosto (cfr. doc. 2048), settembre (cfr. doc. 1852) ed ottobre 2025 (cfr. doc. 1853).
______ ha, inoltre, certificato che la paziente era inabile per malattia dal 1° luglio al 30 settembre 2025 nella misura del 50% (cfr. doc. 1966), aumentata al 100% nei periodi dal 28 agosto al 3 settembre 2025 e dall’11 al 21 settembre 2025 (cfr. doc. 1967).
Dal 26 settembre all’8 ottobre 2025, poi, la chiropratica ha attestato un’inabilità del 100% (cfr. doc. 1854).
In sede ricorsuale, la ricorrente fa, inoltre, valere un’inabilità del 100%, certificata dalla dr. med. ______ per il periodo dal 26 settembre al 30 ottobre 2025 e per il periodo dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025 dal dr. med. ______ (cfr. all. C a doc. I).
In sede di replica, poi, la ricorrente ha versato agli atti i certificati di inabilità all’80% redatti dal dr. med. ______ per ottobre (cfr. all. G2 a doc. V), novembre (cfr. all. G3 a doc. V) e dicembre 2025 (cfr. all. G4 a doc. V) ed il certificato redatto il 20 novembre 2025 dal dr. med. ______ (FMH ortopedia) che attesta l’inabilità di RI1 nella misura dell’80% da quello stesso giorno sino al 20 gennaio 2026 (cfr. all. G1 a doc. V).
La tesi ricorsuale secondo cui - dal febbraio 2025 quando vi è stato il colloquio presso gli uffici dell’USSI, ma a maggior ragione, da giugno 2025, quando è stata emessa la decisione formale con la quale veniva imposta la chiusura dell’attività indipendente qualora la stessa non avesse garantito l’autonomia finanziaria di RI1, pena la perdita delle prestazioni Las - la ricorrente non avrebbe potuto raggiungere l’indipendenza economica poiché limitata nella propria abilità lavorativa per motivi di salute, deve dunque essere tutelata.
A tale proposito, questo Tribunale ricorda che le linee guida della CSIAS, al punto F1, enunciano che l’erogazione del sostegno economico può essere subordinata a condizioni (al riguardo e sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).
Le relative spiegazioni precisano che le condizioni cui l’erogazione delle prestazioni assistenziali è subordinata “sono finalizzate a incentivare l’indipendenza economica e personale e/o ad assicurare un impiego adeguato delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale. Nei limiti del possibile, le condizioni devono essere frutto di una trattativa fra l’organo dell’aiuto sociale e la persona beneficiaria del sostegno. Nella concretizzazione dell’obbligo di collaborare si deve tener presente che la natura e la portata delle condizioni devono essere orientate alle risorse individuali e alla situazione personale della persona beneficiaria del sostegno. Non tutti i beneficiari del sostegno sono in grado di contribuire attivamente alla riduzione della situazione di indigenza. Ciò può essere conseguente a inabilità psichiche o fisiche, che devono essere comprovate in modo verosimile. In tali situazioni, la garanzia del minimo vitale sociale non deve essere messa in discussione. Oltre alle possibilità individuali, devono essere prese in considerazione anche le possibilità effettivamente disponibili per fornire una determinata controprestazione. All’occorrenza, gli organi dell’aiuto sociale devono mettere a disposizione offerte adeguate (A.3), (C.6.7).” (cfr. spiegazione c) al punto F.1., sottolineatura della redattrice).
D’altra parte, anche dal profilo del principio di sussidiarietà le linee guida CSIAS enunciano, al punto A.3.2. che “sussiste un diritto all’aiuto sociale quando una persona non è in grado di aiutarsi da sola e, anche da parte di terzi, non riceve aiuti o non li riceve in tempo utile. Non sussiste il diritto di scegliere fra le fonti di aiuto prioritarie e l’aiuto sociale”.
Al riguardo, le relative spiegazioni indicano, in particolare, quanto segue:
" Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società (art. 6 CF). Ogni persona deve dunque intraprendere tutto ciò che è esigibile per ovviare con le proprie forze a una situazione di bisogno. In particolare, deve mobilitare i redditi, la sostanza, le devoluzioni volontarie e la propria capacità lavorativa, nonché far valere le sue pretese nei confronti di terzi. Al riguardo, nell’interesse finanziario dell’aiuto sociale può essere sensato che la persona interessata benefici di consulenza, ma anche di supporto legale, per esercitare e far valere” (sottolineatura della redattrice).
Questo Tribunale ribadisce il principio generale per cui, nel rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4., 2.7. e 2.8.) è generalmente corretto, dopo la concessione di un periodo transitorio (generalmente dai tre ai sei mesi), intimare alla persona beneficiaria delle prestazioni Las di rinunciare alla propria attività indipendente, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione qualora la stessa non le permetta di essere economicamente indipendente, ma ritiene che nel caso concreto vadano considerate le condizioni di salute della ricorrente.
Non può, del resto, essere trascurata la circostanza che, sebbene inabile nella misura di quanto suindicato anche da febbraio 2025 ed in particolare da giugno 2025, nel periodo oggetto della presente vertenza RI1 ha comunque messo a frutto, per quanto le era possibile e nel rispetto dei suddetti principi, la propria capacità lavorativa residua onde ridurre la sua situazione di bisogno.
Dagli atti, risulta, inoltre, che nel mese di giugno 2025, le entrate derivanti dalla sua attività indipendente sono, comunque, state maggiori delle uscite (fr. 2'594.99 contro fr. 2'453.23; cfr. doc. 2132-2133).
Nel mese di luglio 2025, le uscite sono state di poco superiori rispetto alle entrate (fr. 2'014.14 contro fr. 1'934; cfr. doc. 2068-2069).
Nei mesi di agosto (fr. 2'496.68 contro fr. 2'039.38; cfr. doc. 1968-1969) e settembre 2025 (fr. 2'076.33 contro fr. 1’944.80; cfr. doc. 1807-1808), le entrate sono nuovamente tornate ad essere maggiori alle uscite.
In conclusione, per i motivi appena esposti, questa Corte ritiene che a torto il 17 giugno 2025 l’USSI ha intimato la chiusura dell’attività indipendente di RI1.
La situazione dovrà essere riesaminata dall’USSI quando RI1 ritroverà la piena capacità lavorativa.
La decisione su reclamo del 2 ottobre 2025 è, quindi, annullata.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (sul tema cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 20; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.11. La ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su reclamo del 2 ottobre 2025 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
§ L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’800.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
§§ L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio
è divenuta priva d’oggetto.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti