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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 novembre 2025 di
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contro |
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la decisione su reclamo del 21 novembre 2025 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 settembre 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto a RI1 (in seguito: RI1) - nata nel 1965, nuovamente beneficiaria delle prestazioni Las quantomeno da aprile 2025 (cfr. doc. 276-277) - una prestazione Las mensile di fr. 2'061.- per i mesi di settembre ed ottobre 2025 (cfr. doc. 153-156).
1.2. Con reclamo del 28 settembre 2025, RA1, figlio e curatore dell’assistita (cfr. doc. 125-126), ha impugnato il provvedimento del 10 settembre 2025 in quanto a RI1 non sono state riconosciute le prestazioni Las (anche) per il mese di agosto 2025.
In particolare, a sostegno delle pretese dell’interessata, RA1 ha fatto valere le seguenti argomentazioni:
" (…) desidero innanzitutto scusarmi per il ritardo nell’invio della documentazione relativa al rinnovo della prestazione assistenziale a partire dal mese di agosto. Tale ritardo è stato causato da una circostanza personale straordinaria: nel mese di agosto ho celebrato il mio matrimonio e sono subito partito per il viaggio _____, rientrando soltanto nei primi giorni di settembre. È stato quindi solo a partire da tale data che ho potuto occuparmi della trasmissione della documentazione necessaria.
Comprendo l’importanza del rispetto delle scadenze e mi rammarico sinceramente per l’accaduto. Tuttavia, chiedo cortesemente che tale ritardo non comprometta la prestazione assistenziale del mese di agosto, soprattutto in considerazione del fatto che la Signora RI1 si trova ancora in stato di malattia certificata, che le impedisce oggettivamente di avviare qualsiasi percorso di ricerca attiva del lavoro. (…)” (cfr. doc. 115).
1.3. Con decisione su reclamo del 21 novembre 2025, l’USSI ha confermato il diniego delle prestazioni assistenziali per il mese di agosto 2025, rilevando che:
" (…) secondo l’art. 61 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cpv. 1). L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano (cpv. 2).
Nel caso in esame, ritenuto che la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale è stata inoltrata dalla richiedente l’8 settembre 2025, da quel mese decorre il suo diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali.
La giustificazione addotta dal curatore, ossia di trovarsi in viaggio di nozze, non può essere considerata una motivazione valida. Lo stesso era consapevole che per evitare alla propria pupilla la perdita del diritto alla prestazione relativa al mese di agosto 2025, la richiesta di rinnovo doveva essere presentata entro la fine del medesimo mese. Il curatore avrebbe dunque dovuto organizzarsi di conseguenza, adottando le debite cautele necessarie per garantire il rispetto della scadenza.” (Cfr. doc. 38-41).
1.4. Con tempestivo ricorso, RA1 ha impugnato, per conto di RI1, la decisione su reclamo e si è così espresso:
" (…) Ho inviato una lettera di spiegazione del ritardo all’Ufficio rivelando che in data 16 [recte: 14] agosto ho celebrato il mio matrimonio e subito dopo sono partito in viaggio di nozze. Al rientro ho provveduto a produrre i documenti necessari che non erano ancora disponibili prima della mia partenza.
L’ufficio ha considerato che un evento unico nella vita di una persona come il matrimonio e conseguente viaggio di nozze non rappresenti una motivazione valida per il ritardo della produzione dei documenti.
Di seguito un breve elenco della situazione della Signora RI1:
- A partire da agosto 2024 ha iniziato a lavorare presso il ______ di ______, stipulando il contratto di lavoro con il Signor ______.
- Da settembre 2024 non ha più ricevuto nessun compenso dal Signor ______ anche se ha continuato a lavorare e richiedere i salari dovuti fino a gennaio 2025.
- A gennaio 2025 si è dovuta operare al ginocchio e da allora è in malattia al 100% in quanto deve ancora recuperare la mobilità.
- A febbraio 2025 abbiamo inoltrato domanda all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per ottenere ausilio da parte loro.
- A marzo 2025 abbiamo inoltrato la domanda di esecuzione contro il signor ______ e non solo non ha pagato nessuna indennità da settembre 2024 ma non ha inviato nemmeno le indennità di malattia una volta iniziato il periodo di inabilità lavorativa.
- A fine maggio 2025 ha ricevuto prestazioni dell’assistenza per il mese di aprile e maggio 2025.
- A luglio 2025 abbiamo chiesto spiegazioni alla Signora ______ dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per quanto riguarda le prestazioni di febbraio e marzo 2025 non inviate, senza avere alcun riscontro. Abbiamo provato a contattarla telefonicamente ma era sempre fuori ufficio. Abbiamo chiesto di essere richiamati ma non siamo mai stati ricontattati.
Ad oggi vi chiedo gentilmente di prendere in considerazione la situazione critica della signora RI1 e capire la situazione in cui mi trovavo quando sono stato costretto a riprodurre i documenti di agosto con qualche giorno di ritardo.” (cfr. doc. I)
1.5. Nella sua risposta dell’11 dicembre 2025 l’USSI ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.6. Con replica del 16 dicembre 2025, RA1 ha osservato quanto segue:
" (…) Per poter consegnare i documenti per il rinnovo delle prestazioni assistenziali sono stato costretto ad aspettare il certificato di malattia che è giunto nelle mani della signora RI1 in data 22.08.2025.
La mia partenza per il viaggio di nozze è avvenuta in data 18.08.2025 con il rientro dal viaggio nel pomeriggio del giorno 05.09.2025.
Ero impossibilitato [ndr: a] presentare i documenti nel mezzo della mia assenza.
La Signora RI1 sta attraversando un periodo difficilissimo tra la brutta esperienza del datore di lavoro insolvente e l’operazione al ginocchio che continua a impossibilitarla a tornare alla vita normale.
Vi chiedo gentilmente di non incrementare ulteriormente questo suo disagio prendendo in considerazione il cpv. 2 dell’art. 61 Las accettando la giustificazione portata in buona fede dei fatti accaduti.” (cfr. doc. VI).
In allegato, il curatore della ricorrente ha prodotto il certificato di inabilità lavorativa di data 22 agosto 2025 del dr. med. ______, che attesta l’inabilità di RI1 al 100% causa malattia dal 22 agosto al 21 settembre 2025 (cfr. all. B a doc. VI).
1.7. Con replica del 23 dicembre 2025 – trasmessa per conoscenza alla parte ricorrente il 29 dicembre 2025 (cfr. doc. IX) - l’USSI ha osservato quanto segue:
" (…) da quanto prodotto dal signor RA1 non emergono argomentazioni né vengono addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto da parte dell’USSI.
In riferimento al certificato medico, si precisa che l’USSI ha richiesto la presentazione di un nuovo certificato in quanto quello precedente era scaduto il 4 agosto 2025. La signora RI1 si è recata dal medico soltanto in data 22 agosto 2025.
In ogni caso, si ribadisce che, a prescindere da quanto sopra, rientra nella diligenza del curatore adottare le opportune misure affinché i termini per l’invio della richiesta di rinnovo siano rispettati. A titolo esemplificativo, lo stesso avrebbe potuto contattare l’USSI per individuare una soluzione ad esempio completando eccezionalmente la documentazione tramite posta elettronica.” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha, a ragione o meno, assegnato a RI1 una prestazione assistenziale unicamente i mesi di settembre ed ottobre 2025 e non anche per il mese di agosto 2025.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;
d) l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;
e) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;
f) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);
g) l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) l’assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
i) le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
2.3. L’art. 59 Las, relativo alla domanda di prestazioni assistenziali, prevede:
" 1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (al riguardo cfr. STCA 42.2025.51 del 26 gennaio 2026; STCA 42.2024.21 del 30 settembre 2024 e STCA 42.2019.13 del 15 maggio 2019).
Ai sensi dell’art. 19 Laps:
" 1Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”
L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:
" 1Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
2Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.
3Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.”
L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.
In particolare le lett. c e d prevedono:
" c) all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
d) allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”
Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg. Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
2.4. A proposito dell’informazione e della consulenza alle persone che richiedono le prestazioni, l’art. 18 Laps prevede quanto segue:
" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”
Riguardo alla durata del diritto alla prestazione assistenziale e al suo rinnovo e al versamento nelle Informazioni relative alle prestazioni assistenziali emessa dalla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, reperibili in internet (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/diritto-richiesta-e-rinnovo-della-prestazione-assistenziale-ordinaria) figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Qual è la durata della prestazione?
La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario.
Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno.
Quando richiedere il rinnovo?
Sulla decisione di accoglimento della prestazione vengono specificati i mesi di diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:
Validità dal 01.05.2024 al 31.05.2024.
Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la prestazione.
Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.2024.
Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio 2024), in modo che la richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.
Come richiedere il rinnovo?
La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere inoltrata con il Formulario di rinnovo per il tramite del proprio Comune di domicilio.
Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati riportati dev’essere accertata dal Comune di domicilio, o dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore), e inviata all’USSI.
Risulta fondamentale:
· compilare tutte le voci del formulario;
· inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;
· inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo.
Quando e a chi viene versata la prestazione?
La prestazione viene di regola versata entro il 10 di ogni mese.
Il pagamento viene normalmente effettuato direttamente all’assistito (titolare dell’unità di riferimento) o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, che viene versato direttamente all’assicuratore. (…)”
Anche nell’Opuscolo informativo “Sostegno sociale in Ticino”, del Dipartimento della sanità e della socialità, versione aggiornata a gennaio 2026, figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Qual è la durata La durata della prestazione è variabile e viene
della prestazione? definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno.
Quando nasce Il diritto nasce dal mese in cui la persona si
Il diritto alla annuncia presso il Comune di domicilio per
prestazione: fare richiesta di prestazioni assistenziali, a condizione che la documentazione richiesta venga completata entro 30 giorni.
Se ad esempio la persona si presenta in Comune il 31.01 e completa la domanda con la documentazione necessaria il 01.02, il diritto sussiste dal 01.01.
Quando e a chi La prestazione assistenziale viene, di regola,
viene versata versata al beneficiario entro il 10 di ogni
prestazione? mese.
Il pagamento della prestazione è generalmente effettuato direttamente al beneficiario o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore (pag. 9, Spese di base per la salute).
Quando richiedere Sulla decisione di accoglimento della
il rinnovo della prestazione vengono specificati i mesi di
prestazione? diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:
Validità dal 01.05 al 31.05.
Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la prestazione. Il formulario è disponibile sul sito www. ti.ch/sostegno, nella pagina dedicata alle prestazioni assistenziali, oppure nell'area "Formulari".
Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.
Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio), in modo che la richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.
Come richiedere La richiesta di rinnovo della prestazione deve
il rinnovo della essere inoltrata con il Formulario di rinnovo
prestazione? per il tramite del proprio Comune di domicilio.
Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati riportati deve essere accertata dal Comune di domicilio o dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore) e inviata all’USSI.
Risulta fondamentale:
• compilare tutte le voci del formulario;
• inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;
• inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. (…)” (pag. 11-12).
2.5. In una recente STCA 42.2025.51 del 26 gennaio 2026, questa Corte si è pronunciata sul caso di un’assicurata che ha presentato una domanda di rinnovo, prima da suo padre in data 2 gennaio 2025, poi da lei stessa l’8 gennaio 2025.
L’USSI ha riconosciuto il diritto a percepire le prestazioni Las solo per il mese di gennaio 2025 e non anche per dicembre 2024.
Le precedenti prestazioni Las relative al mese di novembre 2024 erano state concesse alla beneficiaria unicamente con decisione del 18 dicembre 2024, pervenutale in data 24 dicembre 2024. Contestualmente, l’USSI aveva trasmesso all’assistita una lettera accompagnatoria nella quale indicava la documentazione che la medesima avrebbe dovuto presentare in occasione della successiva domanda di rinnovo.
Dopo avere constatato che la richiesta di rinnovo era indubbiamente tardiva, il TCA ha sottolineato che solamente il 24 dicembre 2024 quella ricorrente aveva saputo che la prestazione assistenziale concessale con la decisione del 18 dicembre precedente era limitata al mese di novembre 2024 (cfr. consid. 2.6.: “Fino a quel momento ella poteva legittimamente ritenere che il diritto alle prestazioni assistenziali sarebbe stato riconosciuto per più di un mese (come peraltro già accaduto con la decisione del 6 settembre 2024)”) e che avrebbe pertanto dovuto chiedere il rinnovo delle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024 entro il 31 dicembre 2024 e quindi, tenendo conto delle festività natalizie, entro pochi giorni.
Quella ricorrente, in possesso di un certificato di inabilità lavorativa al 100% sia per dicembre 2024 che per gennaio 2025, aveva fatto valere che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 è “stata ammalata con prescrizione medica di riposo a seguito a delle emorragie”.
In quel caso il TCA, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), ha rinviato gli atti all’USSI al fine di verificare se, alla luce del suo stato di salute, l’interessata era impossibilitata a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.
2.6. Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto emerge che con decisione di data 10 febbraio 2025, l’Autorità Regionale di Protezione ___, sede di ______, ha designato RA1 quale curatore della madre, RI1. La “curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni” (artt. 394 e 395 CC) così istituita, aveva per oggetto la rappresentanza “se necessario”, della madre “nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con l’autorità, con i servizi amministrativi, (…) con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche”, l’ “amministrazione, con tutta la diligenza richiesta”, dei “redditi e la sostanza, conti bancari e/o postali” dell’assistita e l’azione affinché “nella misura del possibile” venisse elaborato un “progetto di graduale recupero dell’autonomia” della ricorrente (cfr. doc. 125-126).
Con decisione del 24 luglio 2025, l’USSI ha riconosciuto a RI1 il diritto alle prestazioni Las per il mese di luglio 2025 (cfr. doc. 235-238). Contestualmente, l’amministrazione ha indicato che “in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo”, la ricorrente avrebbe dovuto trasmettere la seguente documentazione:
" (…)
· Aggiornamenti in merito alla sua situazione personale / professionale / di salute, per iscritto;
· Ricevute che attestino l’avvenuto pagamento dell’affitto per il periodo aprile – giugno 2025 e per il mese di luglio 2025;
· Ricevute che attestino l’avvenuto pagamento del premio della cassa malati LAMal per il mese di luglio (…);
· In caso di inabilità lavorativa, certificato medico aggiornato dal 04.08.2025;
· In caso di abilità lavorativa, verificare il diritto alle indennità di disoccupazione trasmettendoci la relativa decisione completa di tutte le pagine;
· Aggiornamenti in merito al contenzioso con il signor ______ in merito agli stipendi non versati;
· Estratti dettagliati di tutti i conti correnti postali e/o bancari a lei intestati (…) tutti gli accrediti devono essere documentati con il relativo giustificativo;
· Motivare e giustificare l’entrata di fr. 700.- del 05.05.2025 quale prestito. (…)” (cfr. doc. 233-234).
Con richiesta dell’8 settembre 2025, RI1 ha postulato il rinnovo delle prestazioni Las scadute (cfr. doc. 200-202).
Contestualmente “per rispondere a tutte (…) le richieste dal 24 luglio 2025”, la ricorrente, con scritto datata 7 settembre 2025, ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
" (…)
1. In merito agli aggiornamenti sulla mia situazione personale / professionale / di salute: sono ancora in malattia, allego il nuovo certificato medico.
2. Allego le ricevute dell’avvenuto pagamento dell’affitto da aprile a luglio 2025;
3. Allego ricevute di pagamento cassa malati per il mese di luglio 2025;
4. Allego certificato medico.
5. In merito al contenzioso con il signor ______, allego il verbale di pignoramento.
6. Allego estratto conto di luglio 2025.
7. L’ultima entrata da parte dell’Ufficio del Patronato del Cantone che riguardava la liberazione dell’ultima rata del salario di agosto 2024 (l’unico salario mai ricevuto dal signor ______) è stata il 17 gennaio 2025. Mio figlio mi ha inviato in prestito CHF 700 il 5 maggio 2025 per poter eseguire i pagamenti in sospeso alle casse malati, comune, cassa cantonale di compensazione, telefono e spesa, come si evincere dagli estratti conto già in vostro possesso” (cfr. doc. 203).
In merito ai documenti allegati dalla ricorrente alla richiesta di rinnovo presentata a settembre 2025, questa Corte rileva che:
- il pagamento relativo alla pigione del mese di luglio è stato addebitato a RI1 il 5 agosto 2025, e meglio come risulta dal “dettaglio registrazione” del conto ______ a lei intestato (cfr. doc. 204);
- il pagamento a favore dell’assicuratore malattia per il mese di luglio è stato effettuato il 31 luglio 2025, e meglio come risulta dal “dettaglio registrazione” del conto ______ intestato all’assistita (cfr. doc. 206);
- il certificato medico del dr. med. ______, versato agli atti anche davanti a questa Corte (cfr. consid. 1.6.), datato 22 agosto 2025, attesta l’inabilità lavorativa della ricorrente al 100% dal 22 agosto al 21 settembre 2025 (cfr. doc. 207);
- il verbale di pignoramento, che vede quale debitore ______, è datato ed è stato spedito alla ricorrente il 12 agosto 2025 (cfr. doc. 208-214);
- l’estratto del conto bancario della ricorrente per il mese di luglio data del 31 luglio 2025 (cfr. doc. 216-219).
Con mail del 13 settembre 2025, RA1 ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) mi
scuso se ho inoltrato le richieste di agosto per mia mamma RI1 in ritardo, il
14 agosto mi sono sposato e sono andato in luna di miele e siamo tornati con i
primi di settembre.
Volevo chiederle se può verificare lo stato della richiesta
. (…)” (cfr. doc. 188).
Dall’atto di matrimonio allegato alla mail, risulta che il figlio di RI1 si è sposato il 14 agosto 2025 (cfr. doc. 186).
Con ulteriore mail del 16 settembre 2025, RA1 ha comunicato all’USSI di avere “visto che sono stati versati i mesi di settembre e ottobre. Ma manca il versamento di agosto” indicando, con riferimento alla precedente mail inviata all’amministrazione, che “come può leggere nella e-mail sottostante (…) mi scuso per il ritardo di agosto, ma è ben giustificata (…)” (cfr. doc. 182).
Il 26 settembre 2025, ______ (collaboratrice USSI) ha risposto come segue al curatore della ricorrente:
" (…) per un eventuale diritto al rinnovo delle prestazioni assistenziali mensili fa stato la data d’invio della richiesta. La richiesta di rinnovo inerente la mamma è stata vidimata dal Comune in data 08.09.2025 pertanto la prestazione per il mese di agosto è andata persa.
Può comunque inoltrare un formale reclamo con la modalità indicata nella nostra decisione ordinaria del 10.9.2025. (cfr. doc. 187).
Con reclamo del 28 settembre 2025 (cfr. consid. 1.2.), RA1 ha impugnato la decisione resa nei confronti della madre, RI1, nella misura in cui l’USSI non ha riconosciuto a quest’ultima anche le prestazioni assistenziali del mese di agosto 2025, limitandosi a concederle per i successivi mesi di settembre ed ottobre (cfr. consid. 1.1.).
Mediante la decisione su reclamo ora impugnata innanzi al TCA da RI1, l’USSI ha confermato il provvedimento del 10 settembre 2025 (cfr. consid. 1.3.).
2.7. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ricorda che la ricorrente, sulla base della richiesta di rinnovo presentata l’8 settembre 2025, postula il riconoscimento delle prestazioni Las (anche) per il mese di agosto 2025.
L’amministrazione, invece, chiede la reiezione dell’impugnativa, ritenendo che la domanda di rinnovo dell’8 settembre 2025, per le prestazioni di agosto 2025, è stata presentata tardivamente.
Nel caso di specie, il TCA ritiene che l’operato dell’USSI meriti tutela.
È innanzitutto indubbio che la richiesta di rinnovo è stata presentata dopo il 31 agosto 2025 e quindi, per quel che riguarda le prestazioni Las relative al mese di agosto 2025, tardivamente.
Il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. consid. 2.3.).
È quindi correttamente che l’USSI, in conseguenza della richiesta di rinnovo presentata da RI1 l’8 settembre 2025, ha attribuito all'interessata le prestazioni assistenziali a partire dal 1° settembre 2025 (cfr. consid. 2.4.).
A nulla di diverso possono condurre le argomentazioni ricorsuali.
Innanzitutto nella decisione del 24 luglio 2025 figura esplicitamente l’indicazione che la domanda di prestazioni assistenziali è accolta per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2025 (cfr. doc. 235).
Dopo avere ricevuto questa decisione, era quindi noto al curatore della ricorrente che la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di agosto 2025 avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 agosto 2025. Egli aveva peraltro a disposizione più di un mese e non soltanto pochi giorni come nel caso trattato nella recente STCA 42.2025.51 del 26 gennaio 2026 riassunta al consid. 2.5..
La decisione del 24 luglio 2025 riporta peraltro in grassetto che “(…) l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento” (cfr. doc. 241).
In particolare, il curatore della ricorrente avrebbe dovuto procedere con la necessaria diligenza e organizzarsi in modo tale da presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo.
Del resto il matrimonio, con relativa assenza per viaggio di nozze dal 18 agosto al 5 settembre 2025, non costituisce certo un evento improvviso.
Il curatore della ricorrente avrebbe del resto potuto concordare con l’amministrazione il successivo completamento della documentazione che mancava al momento della sua partenza per il viaggio di nozze (cfr. consid. 1.7.: “A titolo esemplificativo, lo stesso avrebbe potuto contattare l’USSI per individuare una soluzione ad esempio completando eccezionalmente la documentazione tramite posta elettronica”).
Non risulta, invece, che il curatore della ricorrente abbia chiesto informazioni all’amministrazione su come avrebbe potuto procedere, vista la prospettata assenza, per assicurare il tempestivo inoltro della domanda di rinnovo delle prestazioni Las di sua madre.
Questa conclusione si impone tanto più se si considera che l’unico documento non reperibile prima della sua partenza era il certificato medico del 22 agosto 2025 (“sono stato costretto ad aspettare il certificato di malattia che è giunto nelle mani della signora RI1 in data 22.08.2025”; cfr. consid. 1.6.).
Al riguardo va comunque sottolineato che nella lettera accompagnatoria del 24 luglio 2025 l’amministrazione aveva chiesto un certificato medico aggiornato già dal 4 agosto 2025 (su questo aspetto cfr. consid. 1.7.).
Il TCA ricorda, infine, che per costante giurisprudenza le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Inoltre il comportamento e il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid. 3.1.; DTF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003).
2.8. In sede di replica RA1 ha chiesto di prendere “in considerazione il cpv. 2 dell’art. 61 Las accettando la giustificazione portata in buona fede dei fatti accaduti”.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 Las, l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
L’art. 5 Reg. Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.
Con riferimento alla richiesta di concessione delle prestazioni Las con effetto retroattivo da agosto 2025 giova, in ogni caso, rilevare che la disposizione normativa in questione non soccorre la posizione di RI1.
Al riguardo va, innanzitutto, evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.
La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
L’assistenza sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:
" (…)
1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”
Al riguardo vedi pure la STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.
Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
È vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il Tribunale federale ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.
Nel caso di specie il TCA rileva, innanzitutto, che l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa concreta relativa al mese di agosto 2025 che sarebbe effettivamente rimasta inevasa.
Il curatore, in sede di ricorso e/o nella propria replica, nulla specifica in tal senso (cfr. consid. 1.4. e 1.6.).
Al riguardo questa Corte ricorda che, se da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto la ricorrente non ha comprovato eventuali debiti, peraltro nemmeno concretamente fatti valere in sede ricorsuale.
2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 21 novembre 2025 deve, quindi, essere confermata.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti