Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2025.58

 

CL/DC/gm

Lugano

27 aprile 2026      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2025 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 13 novembre 2025 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1 - nata nel 1967 - è stata al beneficio delle prestazioni Las da settembre 2023 a giugno 2025 (cfr., in particolare e per quanto attiene alla presente vertenza, doc. 923-926, 957-960, 983-986, 999-1002, 1009-1012, 1040-1043, 1063-1066, 1190-1193, 1129-1132, 1145-1148).

 

                          1.2.  Con decisione (ordine di restituzione) del 19 novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI1 la restituzione di fr. 4'640.30 a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite tra dicembre 2023 e settembre 2024, ritenuto che durante il periodo in questione l’assistita ha beneficiato di diversi accrediti di cui l’amministrazione “nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate (…) non ha potuto tener conto” (cfr. doc. 550-552).

 

                                  Gli importi considerati ai fini della restituzione sono i seguenti:

 

·       “CHF 50.00 del 06.12.2023 da parte di ______;

·       CHF 45.31 del 05.01.2024 versamento sul conto;

·       CHF 50.00 del 07.01.2024 da parte di ______;

·       CHF 50.00 del 22.01.2024 da parte di ______ ______;

·       CHF 150.00 del 26.01.2024 da parte di ______;

·       CHF 40.00 del 02.02.2024 da parte di ______;

·       CHF 50.00 del 03.02.2024 da parte di ______;

·       CHF 18.00 del 06.02.2024 da parte di ______;

·       CHF 3'250.00 del 12.02.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 15.02.2024 da parte di ______;

·       CHF 160.- del 01.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 01.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 02.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 100.00 del 03.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 08.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 09.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 100.00 del 12.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 150.00 del 13.03.2024 da parte di ______;

·       CHF 40.00 del 09.04.2024 da parte di ______;

·       CHF 20.00 del 10.05.2024 da parte di ______;

·        CHF 40.00 del 10.05.2024 da parte di ______;

·        CHF 20.00 del 12.05.2024 da parte di ______;

·        CHF 40.00 del 18.05.2024 da parte di ______;

·        CHF 10.00 del 11.06.2024 da parte di ______;

·        CHF 100.00 del 08.07.2024 da parte di ______.” (cfr. doc. 550).

 

                          1.3.  RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti mediante reclamo.

                                  Con la premessa di trovare “sorprendente che, malgrado mensilmente vengano consegnati tutti i documenti, con spiegazioni anche delle varie entrate, (…) debbo ritrovarmi alla distanza di quasi un anno un calcolo simile con la richiesta di restituzione”, l’assistita ha chiesto come mai le somme che hanno portato all’ordine di restituzione non siano state “detratte direttamente come “reddito computabile LAS”?” già in occasione delle singole decisioni mediante cui le erano state assegnate le prestazioni assistenziali.

                                 

                                  Nel merito, RI1 ha sottolineato che:

 

" (…) la maggior parte degli importi che mi richiedete indietro in realtà non li ho mai percepiti, perché sono stati dei versamenti su TWINT da amiche che io ho utilizzato per acquistare per loro delle cose (spesa) o che io davo in contanti. Ad esempio, la signora ______ aveva bisogno di 50.- contanti, io li avevo e lei me li ha ridati con TWINT.

Perché devo restituire qualcosa che non ho mai ricevuto e della quale non ho mai usufruito?

Ma andiamo per ordine:

1)     dicembre 2023: chiarito sopra

2)     gennaio 2024:

a)     versamento di 45.31, sono soldi ricevuti in regalo per mio figlio ______, minorenne, e usati per lui (esclusione dell’obbligo di rimborso, cfr. art. 35 cap. a). Questo importo è stato comunque scritto nella richiesta di rinnovo e perché non è stato contestato e non riconosciuto a suo tempo?

b)     Versamento 50.- e 150.- (via TWINT) da ______: se prendente l’estratto postale potete vedere che subito dopo ho fatto un acquisto di CHF 35.80 in farmacia e di CHF 8.20 in un chiosco, sono medicinali e cose da mangiare per questa mia amica che era a casa ammalata con il figlio. L’importo di seguito è stato versato per il figlio che ho accompagnato in gara di _______ con il mio e l’ho utilizzato per pagare il suo pernottamento, le tasse della gara e il mangiare.

3)     Febbraio 2024:

a)     Versamento di CHF 3'250.- prestito privato. Questo prestito me lo ha fatto mio figlio ______ perché il sostegno da parte vostra non arrivava e dovevo pagare l’affitto. Infatti, se vedete poi l’estratto, in data 22.02.2023 [recte: 2024] c’è un prelievo di CHF 2'000.- che ho restituito a mio figlio. L’importo restante l’ho tenuto perché era la sua quota parte che VOI CALCOLATE GIA’ OGNI MESE E DETRAETE dall’importo di sostegno a me dovuto secondo la legge.

b)     CHF 50.- ______, stessa situazione di ______ al punto 1.

c)     CHF 150.- ______, stessa cosa come al punto 2., infatti se fate la somma degli acquisti successivi corrisponde all’importo ricevuto.

d)     CHF 58.- da ______, sempre stesso motivo, mio figlio mi ha versato dei soldi per comprargli qualcosa che aveva bisogno e non poteva farlo in quel momento.

e)     CHF 20.- ______, mi ha versato i soldi perché le avevo comprato delle crocchette per il suo cane.

4)     Marzo 2024:

a)     CHF 200.- da ______ vedi punto 3.

b)     CHF 120.- da ______ vedi punto 2 e 3

c)     CHF 120.- da ______, corrispondono a 6 ore di lezione che ho dato al figlio, ma questo l’ho indicato al momento del rinnovo e poteva essere calcolato e detratto dalla prestazione di diritto.

d)     CHF 150.- ______, come scritto al momento del rinnovo, è un importo che mio fratello mi ha versato per comprare la _______ al nipote, minorenne, (mio figlio) come REGALO (esclusione dell’obbligo di rimborso, cfr. art. 35 cap a).

5)     Aprile 2024:

a)     CHF 40.- ______, corrispondono a 2 ore di lezione che ho dato al figlio, ma questo l’ho indicato al momento del rinnovo e poteva essere calcolato e detratto dalla prestazione di diritto.

6)     Maggio 2024:

a)     CHF 80 da ______ vedi punto 3.

b)     CHF 40 da ______, corrispondono a 2 ore di lezione che ho dato al figlio, ma questo l’ho indicato al momento del rinnovo e poteva essere calcolato e detratto dalla prestazione di diritto.

7)     Giugno 2024:

a)     CHF 10.- importo ricevuto dal papà di una compagna di mio figlio perché le ho dato 10.- per il pranzo.

8)     Luglio 2024:

a)     100.- da ______ vedi punto 3.

9)     Agosto 2024:

a)     100.- da ______ vedi punto 3.

10)  Settembre 2024:

a)     300.- da ______ vedi punto 3.

 

Per tutti gli importi a me versati da mio figlio ______, non capisco perché mi chiedete la restituzione quando voi già li detraete.

(…) la spesa di alloggio (…) riconosciuta è di CHF 2'022.-, essendo mio figlio maggiorenne e vivendo con me togliete a questo importo CHF 506.-, importo che mio figlio dava o facendo la spesa o versandomi soldi via TWINT sul mio conto. (…)

La vostra pretesa e gli articoli di legge da voi citati sono inadeguati per questo caso; infatti, così come prescritto dall’art. 68 cpv. 1 Las, ho sempre indicato la natura delle entrate sul conto, ho tenuto al corrente l’operatrice socio-amministrativa di quanto da me effettuato per poter uscire dall’assistenza: NON HO MAI NASCOSTO NULLA!!! E ancora meno fatto uso inappropriato dell’aiuto da me percepito. (…)

Vi chiedo di annullare l’ordine di restituzione perché ingiustificato e non supportato dagli articoli di legge in vigore.” (cfr. doc. 545-547).

 

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 13 novembre 2025, l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo di RI1, riducendo l’importo chiestole in restituzione da fr. 4'640.30 a fr. 3'860.30, sulla base delle seguenti motivazioni:

 

" (…) Per quanto riguarda le giustificazioni rese dall’interessata relative agli scambi di denaro contante, rimborsi spesa e partecipazioni ai costi di _______, nello specifico gli importi di CHF 50.- del 6 dicembre 2023, CHF 50.- del 7 gennaio 2024, CHF 50.- del 22 gennaio 2024, CHF 150.- del 26 gennaio 2024, CHF 50.- del 3 febbraio 2024, CHF 20.- del 15 febbraio 2025, CHF 100.- del 3 marzo 2024 e CHF 20.- dell’8 marzo 2024, si rileva che le motivazioni addotte dalla signora RI1 non sono supportate da alcun giustificativo e di conseguenza le stesse non possono essere considerate sufficientemente comprovate.

Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la giustificazione relativa all’accredito di CHF 3'250.- del 12 febbraio 2024 indicato come “prestito privato”. Come detto, nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente. Nel caso concreto, quindi, anche le maggiori entrate, tra cui rientrano prestiti/aiuti da parte di terzi. La motivazione secondo cui “questo prestito me lo ha fatto miglio figlio (…) perché il sostegno da parte vostra non arrivava e dovevo pagare l’affitto (…) che ho restituito a mio figlio” non può essere accolta. Dagli atti emerge sì che il 12 e il 13 febbraio 2024 la signora ha effettuato pagamenti ma non risulta comprovato che l’importo sia stato successivamente restituito al figlio una volta percepite le prestazioni assistenziali. Dall’estratto conto risulta soltanto un prelievo di CHF 2'000.- avvenuto circa una settimana dopo l’accredito dell’USSI, senza che sia possibile verificare la destinazione effettiva di tale somma. Su questo punto il reclamo è respinto.

M. Per quanto concerne i regali di CHF 45.31 del 5 gennaio 2024, di CHF 150.- del 13 marzo 2024 e di CHF 10.- dell’11 giugno 2024 e gli importi ricevuti quale compenso per le lezioni di tedesco di CHF 20.- il 9 marzo 2024, CHF 100.- il 12 marzo 2024, CHF 40.- il 9 aprile 2024 e CHF 40.- il 10 maggio 2024, si rileva come in base al principio di sussidiarietà, la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente. Gli importi sopramenzionati vanno computati interamente in quanto rientranti tra i redditi che costituiscono reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

 

N. Per quanto concerne l’affermazione della reclamante, e meglio “Per tutti gli importi a me versati da mio figlio ______, non capisco perché mi chiedete la restituzione quando voi già li detraete.

(…) la spesa di alloggio (…) riconosciuta è di fi CHF 2'022.-, essendo mio figlio maggiorenne e vivendo con me togliete a questo importo CHF 506.-, importo che mio figlio dava o facendo la spese o versandomi soldi via TWINT sul mio conto”, si ritiene che tali importi non debbano essere computati, poiché appare verosimile che il figlio, appartenente alla stessa economia domestica della signora RI1, e tenuto a contribuire alla quota parte delle spese alloggiative, vi provveda attraverso tali versamenti.

Si rende tuttavia attenta la reclamante che, in linea di principio, tutte le entrate devono essere computate, e che, al fine di evitare che in futuro si verifichino situazioni analoghe o possano sorgere fraintendimenti, si consigli che il figlio corrispondesse la propria quota parte in modo chiaro.

Su questo punto, il reclamo è accolto.

Ritenuto quanto sopra, la decisione impugnata viene parzialmente riformata. Nello specifico non vanno computati gli importi di:

 

CHF 40.00 del 02.02.2024;

CHF 20.00 del 12.05.2024;

CHF 18.00 del 06.02.2024;

CHF 40.00 del 18.05.2024;

CHF 160.00 del 01.03.2024;

CHF 100.00 del 08.07.2024;

CHF 20.00 del 01.03.2024;

CHF 100.00 del 05.08.2024;

CHF 20.00 del 02.03.2024;

CHF 300.00 del 09.09.2024.

CHF 20.00 del 10.05.2024

 

 

L’importo a lei richiesto è esposto nel seguente calcolo:

Mese

Prestazione assegnata

Importo percepito (e date accrediti)

Prestazione di diritto

Importo percepito indebitamente

Dicembre 2023

CHF 2’625.00

CHF 50.00

(06.12.2023)

CHF 2'575.00

CHF 50.00

Gennaio 2024

CHF 3'125.00

CHF 95.30

(05.01.2024; 07.01.2024)

CHF 3'119.70

CHF 95.30

Febbraio 2024

CHF 3'235.00

CHF 3'520.00

(22.01.2025, 26.10.2024, 03.02.2024, 12.02.2024, 15.02.2024)

CHF 0.00

CHF 3'235.00

Marzo 2024

CHF 2'440.00

CHF 390.00

(03.03.2024, 08.03.2024, 09.03.2024, 12.03.2024, 13.03.2024)

CHF 2'050.00

CHF 390.00

Aprile 2024

CHF 1'912.00

CHF 40.00

(09.04.2024)

CHF 1'872.00

CHF 40.00

Maggio 2024

CHF 1'866.00

CHF40.00

(10.05.2024)

CHF 1'826.00

CHF 40.00

Giugno 2024

CHF 1'691.80

CHF 10.00

(11.06.2025)

CHF 1'681.80

CHF 10.00

 

 

 

TOTALE

CHF 3'860.30

 

Alla signora RI1 è quindi stato versato un importo non dovuto di complessivi CHF 3'860.30 (…)” (cfr. all. 2 a doc. I).                                  

 

                          1.5.  Con tempestivo ricorso al TCA, RI1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento.

 

                                  Ella ha rilevato, innanzitutto, che gli accrediti che ha percepito e che sono, poi, stati computati dall’USSI “non rientrano nel reddito computabile ai sensi dell’art. 6 Laps”.

                                  La ricorrente ha, poi, sottolineato che “gli importi contestati nella decisione di restituzione erano comunque di poco conto e potevano essere dedotti nella revisione mensile, dando così la possibilità all’istante di reclamo” e di avere “sempre apportato tutte le giustificazioni necessarie per mostrare che gli importi percepiti NON facevano parte dei redditi computabili”.

                                  Fatte queste premesse, RI1 ha, poi, così argomentato:

 

" (…)

F. Non vengono riconosciuti importi che sono arrivati da terze persone per essere usati per loro, un importo per l’acquisto online di una _______ per il figlio (cfr. allegato 4.4.), inviato dallo zio e ancora meno un importo anticipato dal figlio maggiorenne e convivente per aiutare a pagare l’affitto (cfr. allegati 6 e 7), perché la revisione del sussidio prendeva dei tempi troppo lunghi: importo che è poi stato restituito al figlio.

La motivazione per il non riconoscimento è che non sono state portate giustificazioni comprovanti l’uso effettivo di questo denaro percepito sul conto. Nella fase di reclamo, l’istante ricorda alla convenuta che esiste un diritto alla privacy e le persone non sempre sono disposte ad esporsi per proteggere un loro diritto.

In realtà dall’estratto conto, oltre a vedere le entrate si vedono anche le uscite, come fa l’istante a dimostrare ad esempio che i CHF 50.- ricevuti dalla signora ______ e spesi per comprare medicine e sigarette se non proprio con questo ? (cfr. allegato 4.2.).

 

G. Per quanto riguarda gli importi percepiti dal supporto all’apprendimento del tedesco, effettivamente è reddito computabile, ma essendo un importo minimo di CHF 200.- ripartito su tre mesi (marzo, aprile e maggio) perché non è stato dedotto proprio nella revisione mensile, quando è stato segnalato? Ancora una volta che colpa può avere l’istante nei confronti della palese negligenza del convenuto?

Comunque, con questo si dimostra la buona fede dell’istante, sia nel dichiarare la provenienza dell’importo sia nel cercare di attivarsi (dando di tanto in tanto e al bisogno, delle lezioni di tedesco pagate solo CHF 20.- l’ora), per non essere di peso allo Stato.

 

H. Il convenuto in particolare contesta l’importo percepito dall’istante di CHF 3'250.- sul conto corrente postale in data 12.02.2025 con dicitura “prestito privato” (cfr. allegato 6).

Tale importo è stato versato direttamente sul conto corrente dell’istante dal figlio ______ (__.__.____) in contante e tramite carta postfinance dell’istante.

In data 22.02.2025 e su richiesta del figlio, è stato restituito un importo di CHF 2'000.- prelevato allo sportello della filiale del luogo di residenza (cfr. allegato 7).

Sono stati ridati solo 2'000.- perché i 1'250.- sono andati a pagare due fatture del telefono intestate al figlio: l’importo restante è la sua quota parte d’affitto che il convenuto toglie mensilmente dall’importo dell’affitto riconosciuto.

Nel momento che viene contestata la dimostrabilità del “prestito” e “restituzione del prestito” si allega dichiarazione del figlio ______, il quale si appella al suo diritto di protezione della privacy e non rilascia ulteriori documenti (cfr. allegato 8).

Si precisa che il prestito è stato necessario perché le prestazioni Laps sono arrivate nel conto dell’istante solo il 14 febbraio 2025 e l’affitto, per contratto, deve essere pagato entro il 1° del mese o al massimo il 10. L’istante era già in ritardo di 12 giorni e non per colpa sua perché ha speso i soldi diversamente (cfr. allegato 6).”

 

                                  Osservando che l’USSI non avrebbe “fatto nulla per inserirla professionalmente in un’istituzione pubblica” RI1 postula, inoltre, il condono della restituzione facendo valere la propria buona fede ed indicando che si troverebbe in una situazione “economica precaria”.

                                  Infine, la ricorrente chiede che “venga dato l’obbligo al convenuto di applicare il diritto e di inserire l’istante, dandola la priorità, in una posizione lavorativa pubblica sia comunale che cantonale” (cfr. doc. I).

 

                          1.6.  Con la risposta di causa, l’USSI postula la reiezione del ricorso. Riprendendo le considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo, la parte resistente precisa quanto segue:

 

" (…) Per quanto riguarda le giustificazione rese dall’interessata relative agli scambi di denaro contante, rimborsi spesa e partecipazione ai costi di _______, nello specifico gli importi di CHF 50.- del 6 dicembre 2023, CHF 50.- del 7 gennaio 2024, CHF 50.- del 22 gennaio 2024, CHF 150.- del 26 gennaio 2024, CHF 50.- del 3 febbraio 2024, CHF 20.- del 15 febbraio 2024, CHF 100.- del 3 marzo 2024 e CHF 20.- dell’8 marzo 2024, si rileva che le motivazioni addotte dalla signora RI1 non sono supportate da alcun giustificativo e di conseguenza le stesse non possono essere considerate sufficientemente comprovate.

Allo stesso modo non può trovare accoglimento la giustificazione relativa all’accredito di CHF 3'250.- del 12 febbraio 2024 indicato come “prestito privato”. (…) la motivazione secondo cui “questo prestito me lo ha fatto mio figlio (…) perché il sostegno da parte vostra non arrivava e dovevo pagare l’affitto (…) che ho restituito a mio figlio” non può essere accolta. Dagli atti emerge sì che il 12 e il 13 febbraio 2024 la signora ha effettuato dei pagamenti ma non risulta comprovato che l’importo sia stato successivamente restituito al figlio una volta percepite le prestazioni assistenziali. Dall’estratto conto risulta soltanto un prelievo di CHF 2'000.- avvenuto circa una settimana dopo l’accredito dell’USSI, senza che sia possibile verificare la destinazione effettiva di tale somma.

In relazione alla valenza della dichiarazione del figlio ______ (doc. 8a) ci si rimette al giudizio di codesto lodevole Tribunale.

A titolo abbondanziale si rileva che il rinnovo per il mese di febbraio 2025 [recte: 2024] è stato inoltrato tramite il Comune in data 1° febbraio 2024 (doc. 1135) ed evaso tempestivamente da parte dell’USSI in data 9 febbraio 2024, nonostante mancasse la decisione degli AFI.

Per quanto concerne i regali di CHF 45.31 del 5 gennaio 2024, di CHF 150.- del 13 marzo 2024 e di CHF 10.- dell’11 giugno 2024 e gli importi ricevuti quali compenso per le lezioni di tedesco (…) si rileva come in base al principio di sussidiarietà, la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente. Gli importi sopramenzionati vanno computati interamente in quanto rientranti tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

La prestazione assistenziale mensile versata alla ricorrente per il periodo dal mese di dicembre 2023 al mese di giugno 2024 era quindi stata calcolata, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione gli importi accreditati sul conto intestato alla ricorrente. Lo fossero invece stati, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la ricorrente non aveva diritto all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 19 novembre 2024, riformata in sede di reclamo, e comprensiva delle suddette entrate, ripristinando quindi da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.” (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  In data 24 dicembre 2025, il TCA, oltre a trasmettere alla ricorrente la risposta di causa dell’USSI, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

In concreto il provvedimento del 13 novembre 2025 concerne esclusivamente la restituzione delle prestazioni Las percepite indebitamente dalla ricorrente.

Ogni altra questione, segnatamente relativa all’ “inserire l’istante, dandole la priorità, in una posizione lavorativa pubblica (…)” (cfr. consid. 1.5.) esula dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile.

 

                                  in diritto

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, o meno, l’USSI abbia chiesto a RI1 di restituire la somma di fr. 3'860.30 a titolo di prestazioni assistenziali ricevute a torto tra dicembre 2023 e giugno 2024.

 

                          2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

 

                                  Nel 2024, rammentato che oggetto del contendere sono le prestazioni Las ricevute tra dicembre 2023 e giugno 2024, non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

 

                          2.5.  L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a)     Reddito computabile:

1.     vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.     la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.     vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.     non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.     non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

 

b)     Spesa vincolata:

1.     non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.     non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.     non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.     le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)    Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

 

                                  Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                  L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

                                         “1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)     i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)     ...;

c)     ...;

d)     i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)     tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)       1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

 

                                  La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                  Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

                                         “1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)     le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)     gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)     le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)     gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)     i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)       i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)     i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)     i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)       ...;

j)      

                                         2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)     per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)     per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

 

                                  L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte          sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                     all'AVS/AI per i coniugi

 

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                 all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

 

2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

 

                          2.6.  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)"

 

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)"

 

                          2.7.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."

 

                                  Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

 

                                  È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

 

                                  Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

 

                          2.8.  Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                  Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra, l’Alta Corte ha altresì osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)"

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme).

 

                          2.9.  In una sentenza 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, citata nella STCA 42.2025.26 del 20 ottobre 2025 al consid. 2.6., il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un cittadino straniero che, dopo aver beneficiato delle prestazioni assistenziali in un primo Cantone, voleva cambiare domicilio e si è quindi trasferito nel Canton Friburgo, ove da luglio 2019 aveva subaffittato per fr. 950.-/mese un appartamento, già messogli a disposizione dalla conduttrice ed amica dalla metà di giugno 2019.

                                  Sempre nella seconda metà di giugno, egli aveva anche chiesto l’erogazione delle prestazioni assistenziali nel Canton Friburgo.

                                  Il 10 luglio 2019 aveva, poi, richiesto il permesso cambiare domicilio e Cantone al competente servizio per la migrazione.

                                  A titolo di aiuto d’urgenza, il Service social della città di Friburgo ha provveduto a versargli delle prestazioni per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2019.

                                  Il 4 ottobre 2019, però, la competente autorità in materia di migrazione (SPoMi) ha respinto la domanda tesa al cambiamento di Cantone di quel ricorrente.

                                  Preso atto di tale diniego ed in ragione del fatto che l’interessato non poteva costituire il proprio domicilio nel Canton Friburgo, il Service social de l’action sociale (SASoc), si è, poi, detto disposto ad erogare unicamente quanto dovuto tra il 1° di agosto ed il 3 ottobre 2019 in relazione alle prestazioni legate all’assicurazione malattia, non, invece, ad assumere retroattivamente il forfait di mantenimento, né le spese per l’alloggio. Con decisione del 1° ottobre 2020, la Commission sociale de la Ville de Fribourg ha confermato l’erogazione dell’aiuto d’urgenza, rifiutando, però, il riconoscimento del forfait di mantenimento, delle spese per l’alloggio ed il rimborso di un debito che l’interessato aveva contratto nei confronti della conduttrice dell’ente da lui sublocato ed amica per fr. 600.-.

 

                                  Statuendo sul ricorso presentato da quell’assistito, il Tribunale Cantonale di Friburgo aveva stabilito, per quanto attiene al diritto retroattivo alle prestazioni assistenziali, innanzitutto, che il domicilio dell’interessato, ai fini assistenziali e per il periodo dal 1° agosto al 3 ottobre 2019, doveva essere considerato Friburgo. Relativamente all’aiuto economico fornitogli dall’amica, conduttrice dell’appartamento da lui sublocato, la Corte cantonale aveva rilevato che la medesima aveva locato per l’amico, a fondo perso, l’appartamento dal 15 al 30 giugno 2019, oltre a corrispondere la cauzione di fr. 2'550.- ed a versargli fr. 600.- per spese varie, non coperte dall’aiuto d’urgenza.

                                  L’Autorità cantonale aveva, quindi, considerato l’aiuto dell’amica come concesso senza alcuna garanzia di rimborso e, pertanto, ritenuto che il sostegno finanziario fornitogli dalla donna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, avrebbe dovuto essere innanzitutto impiegato dall’interessato per fare fronte al proprio sostentamento, tenendone quindi conto come entrata.

 

                                  L’Alta Corte ha, invece, accolto il ricorso presentato dall’interessato ed ordinato il versamento in suo favore delle prestazioni assistenziali ordinarie per il periodo dal 1° agosto al 3 ottobre 2019.

 

                                  Quanto alla presa a carico dei debiti dell’assistito mediante le prestazioni dell’assistenza sociale, il Tribunale federale ha innanzitutto stabilito quanto segue:

 

" 4.3. Selon le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale ne sont que fournies pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe, l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).  

 

4.4. La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 261 et 262).”.

 

                                  Relativamente alle prestazioni fornite dall’amica al richiedente le prestazioni assistenziali dopo ch’egli aveva già depositato la relativa domanda e si trovava, quindi, in attesa di una decisione al riguardo, l’Alta Corte ha, poi, stabilito quanto segue:

 

" 6.1. Le versement rétroactif de prestations d'aide sociale exige - à l'instar du droit à l'aide actuel - que toutes les conditions d'allocation de l'aide aient été remplies pendant la période révolue en question, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges (cf. arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1). Dans de telles constellations, il convient donc également d'examiner (entre autres) de quelles ressources financières disposait le requérant durant l'intervalle litigieux, notamment s'il recevait des prestations de tiers. Car le principe de la subsidiarité exige, comme on vient de l'exposer (cf. consid. 4.2 supra), que les prestations de tiers doivent en règle générale être prises en compte à titre de revenu lors du calcul des besoins du bénéficiaire (respectivement requérant) de l'aide sociale (pour plus de différenciations et les exceptions à ce principe, non applicables en l'espèce, cf. ALEXANDER SUTER, Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers?, in ZESO 2/20 p. 6).  

Toutefois, si la tierce personne a fourni sa prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (WIZENT, op. cit., p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans ces constellations.”.

 

6.2.1. En l'espèce, il est certes établi que le recourant n'aurait pas pu déménager à Fribourg sans le soutien financier de son amie. Toutefois, on ne peut pas faire abstraction du fait que les paiements de C.________ sont intervenus pour l'essentiel après la demande d'aide sociale du recourant et lui ont servi à subvenir à ses besoins vitaux (notamment de logement et quelques dépenses non couvertes par l'aide d'urgence de 10 fr. par jour) qui auraient dû être couverts par le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg à partir du 1er août 2019. A cela s'ajoute que le Service social de la ville de U.________ a pris en charge le premier mois du séjour du recourant à Fribourg, selon la pratique usuelle en matière d'aide sociale dans les cas de changement de commune d'un bénéficiaire d'aide dont le besoin d'aide subsiste, pratique qui vise à procurer le temps nécessaire à la personne bénéficiaire et à la nouvelle commune pour déterminer le droit à l'aide et les devoirs individuels (Normes CSIAS B.3-3 [version 2017]; cf. Normes CSIAS C.4.3. al. 4 [version 2021]). Cependant, le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg n'a formellement décidé sur le refus de prendre en charge l'aide matérielle ordinaire pour la période litigieuse qu'en octobre 2020, soit une année après l'écoulement de la période litigieuse et plus d'un an et trois mois après la demande. Ce retard n'est pas imputable au recourant. A partir du 1er août 2019, C.________ est donc intervenue en lieu et en place de l'autorité d'aide sociale - qui ne s'exécutait pas - pour couvrir au moins une partie des besoins urgents du recourant, notamment celui d'un logement, et ceci d'ailleurs sans qu'elle ait pu prévoir à ce moment pour combien de temps son aide (remplaçant celle de l'autorité) serait nécessaire.  

 

6.2.2. En sus du loyer, le recourant ne disposait, dans l'intervalle en question, que de l'aide d'urgence à raison de 10 fr. par jour et de la somme de 600 fr. que lui avait prêtée son amie pour subvenir à ses besoins. Le montant total était ainsi inférieur au montant forfaitaire mensuel de 986 fr. prévu à l'art. 2 de l'ordonnance pour l'entretien d'une personne vivant seule dans son propre ménage. Le fait que le loyer mensuel de 950 fr. dépassait de 50 fr. le montant maximal de loyer pour la ville de Fribourg n'aurait pas permis à l'autorité de refuser intégralement la prise en charge des frais de logement (cf. Normes CSIAS B.3-2 [version 2017] et Normes CSIAS C.4.1. [version 2021]). L'excédent de 50 fr. du loyer mensuel ainsi que le prêt unique de 600 fr. ne permettent par ailleurs pas de conclure que C.________ aurait financé au recourant un train de vie luxueux dépassant de manière claire celui d'un bénéficiaire d'aide sociale ordinaire (cf. arrêts 8C_140/2012 du 17 août 2012 consid. 7.2.1; 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2; WIZENT, op. cit., p. 435).

 

6.2.3. Au surplus, C.________ a manifesté à plusieurs reprises au recourant sa volonté d'être remboursée, en lui adressant des sommations. Elle a certes renoncé à mettre en poursuite ses créances contre le recourant, ce qu'on ne saurait toutefois lui reprocher dans la mesure où celui-ci ne dispose toujours pas de moyens financiers propres et est (de nouveau) assisté par le Service social de la ville de U.________. Or il sied de rappeler que les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc. sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 8 LP). Une poursuite serait donc d'emblée vouée à l'échec et ne ferait que créer des frais inutiles à la créancière. A cela s'ajoute qu'elle a conclu un contrat de sous-location à titre onéreux avec le recourant. Dans ces circonstances, la conclusion des juges cantonaux selon laquelle C.________ aurait apporté son aide à fonds perdu s'avère insoutenable.  

 

6.2.4. Initialement, C.________ a certes financé de son propre gré le déménagement du recourant à Fribourg et a même pris en compte des pertes au début du bail (soit le loyer pour la moitié du mois de juin 2019), ce qui peut s'expliquer par son lien d'amitié avec le recourant. Toutefois, au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire de ces circonstances qu'elle aurait accepté de fournir toutes ses prestations suivantes également à fonds perdu et, au surplus, pour un temps alors imprédictible, vu qu'elle avait manifesté dès le début sa volonté d'être remboursée. Il serait en effet choquant et inadmissible qu'une autorité, qui a refusé - à tort - d'octroyer l'aide sociale en temps utile et qui a causé elle-même un retard considérable dans la décision sur l'aide, soit finalement libérée de son devoir de verser les prestations ordinaires au seul motif que le requérant a réussi à emprunter de l'argent à un tiers, qui est de cette manière intervenu pour pallier les carences causées par le retard de l'autorité. Que le recourant ait finalement pu subvenir (partiellement) à ses besoins vitaux, notamment de logement et de quelques dépenses dépassant le strict minimum de l'aide d'urgence, grâce à un prêt de son amie ne saurait donc dispenser l'autorité de fournir rétroactivement les prestations d'aide ordinaire.  

 

6.2.5. Dans ce contexte, il est par ailleurs sans pertinence que le recourant continue d'être soutenu par le Service social de la ville de U.________ et que le remboursement des dettes contractées auprès de son amie n'améliorerait pas de manière significative sa situation financière. En effet, ce critère s'applique primordialement dans les cas de reprise de dettes antérieures à la demande (cf. consid. 4.3 supra).  

 

6.3. En conclusion, l'arrêt attaqué, qui confirme la décision sur réclamation de l'intimée du 28 janvier 2021 niant le droit du recourant à l'aide sociale ordinaire, procède d'une appréciation insoutenable des preuves, conduisant à une application erronée des normes et principes juridiques applicables, et son résultat heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il se révèle ainsi arbitraire et ne saurait être confirmé. Par conséquent, l'intimée devra verser l'aide sociale matérielle ordinaire (au prorata) pour la période du 1er août au 3 octobre 2019, sous déduction de l'aide d'urgence et des frais médicaux qu'elle a déjà pris en charge. Le recours s'avère ainsi fondé.”.

 

                                  Con STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 7.2., l’Alta Corte ha evidenziato:

 

" (…) si la tierce personne a fourni sa prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022 déjà cité, consid. 6.1).”

 

                                  In una sentenza 8C_409/2025 del 17 marzo 2026 il Tribunale federale ha confermato un giudizio del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo che aveva considerato quale sostanza il prestito di fr. 1'500 concesso a B._____ nell’estate del 2022 da una persona che ha chiesto le prestazioni assistenziali solo nel marzo 2024. Di conseguenza l’autorità cantonale di ricorso aveva qualificato quale sostanza e non reddito anche la restituzione di fr. 50 al mese a partire da dicembre 2023. La prestazione assistenziale mensile è quindi stata aumentata da fr. 644.88 a fr. 694.88.

 

                                  Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

3. 

Die Vorinstanz erwog, die Bemessung der finanziellen Sozialhilfe orientiere sich an den Richtlinien der KOS (Art. 11 Abs. 1 bis SHG). Die zuständige Gemeinde verfüge die Bemessung der finanziellen Sozialhilfe aufgrund der im Einzelfall festgestellten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse (Art. 11a Abs. 1 Satz 1 SHG). Grundsätzlich stellten Zuflüsse vor Beginn der Unterstützung Vermögen, Zuflüsse während der Unterstützung (z.B. Nachzahlungen) Einkommen dar. Den grundsätzlich glaubhaften Darlegungen des Beschwerdegegners zufolge habe seine Forderung gegenüber B.________ bereits bei Unterstützungsbeginn bestanden, nachdem er B.________ im Sommer 2022 ein Darlehen in der Höhe von rund Fr. 1'400.- gewährt habe. Damit gehöre die Darlehensforderung zu seinem Vermögen. Daran ändere die ratenweise Rückzahlung des Darlehens seit Dezember 2023 nichts; es finde lediglich eine Umschichtung des Vermögens statt. Bei den Rückzahlungen handle es sich demnach nicht um (nachträglich) zufliessende (Ersatz) einkünfte. Die Verwertung dieser Darlehensforderung stehe als Vermögensbestandteil unter dem Vorbehalt des zulässigen Vermögensfreibetrags. Im Kanton St. Gallen betrage dieser Fr. 2'000.- für eine alleinstehende Person zuzüglich Fr. 1'000.- pro Kind in Ausbildung, was hier mindestens Fr. 3'000.-, allenfalls auch Fr. 4'000.- ausmache (Freibetrag einschliesslich Fr. 2'000.- für beide Kinder des Beschwerdegegners). Bei einem Vermögen von höchstens Fr. 3'400.- Ende April 2024 (Fr. 2'265.- auf Bankkonti und Fr. 1'150.- Darlehensguthaben) sei die monatliche Anrechnung von Fr. 50.- bis zu einem Betrag von maximal Fr. 1'150.- als Einkommen unrechtmässig. 

 

4. 

4.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Qualifikation der Darlehensforderung als Vermögen. Sie räumt jedoch ein, dass die Anrechnung eines Darlehens kantonal unterschiedlich gehandhabt werde. Hierin sind sich die Parteien namentlich unter Verweis auf Literatur und (kantonale) Rechtsprechung einig. Soweit die Beschwerdeführerin gestützt auf das Urteil 2P.127/2000 vom 13. Oktober 2000 eine Bundesrechtsverletzung durch die Vorinstanz geltend machen will, dringt sie damit nicht durch. Darin schützte das Bundesgericht lediglich unter dem Aspekt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte das Vorgehen der Vorinstanz und der Fürsorgebehörde, dem Sozialhilfebedürftigen u.a. die von seiner Schwester empfangenen Darlehen als Fremdmittel an die Sozialhilfebeiträge anzurechnen. Dass gemäss dem im Sozialhilferecht geltenden Subsidiaritätsprinzip Einkommen und Vermögen der bedürftigen Person bei der Festlegung der wirtschaftlichen Hilfe einzubeziehen sind, ist jedoch unbestritten. Dazu gehören auch dem Leistungsbezüger gewährte Darlehen, mit denen er seine höheren, durch die Fürsorgeleistungen nicht gedeckten Ausgaben bezahlt (Urteil 2P.127/2000 vom 13. Oktober 2000 E. 2). Dementsprechend zählen freiwillige Zuwendungen Dritter, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf die Erläuterungen zu den SKOS-Richtlinien zutreffend ausführte, zu den Einnahmen, sofern keine Ausnahme gewährt wird. Hieraus lässt sich indessen nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Anders als sie annimmt, unterscheidet sich der dortige Sachverhalt insoweit wesentlich vom hier zu beurteilenden, als der Beschwerdegegner als Darlehensgeber fungiert. Als solcher besitzt er eine Forderung gegenüber der Darlehensempfängerin, wobei er das Darlehen bereits vor seiner Sozialhilfebedürftigkeit gewährt hatte. Die Vorinstanz legte hierzu, wie bereits erwähnt (E. 3 vorne) dar, dass als Vermögen betrachtet werde, was vor der Unterstützungsaufnahme bereits vorhanden gewesen sei. Zum Vermögen würden sämtliche Vermögenswerte gehören, auf die eine hilfesuchende Person einen Eigentumsanspruch habe, so u.a. auch Forderungen (z.B. Darlehen; vgl. WIZENT, a.a.O., Rz. 653). 

Diese Darlegungen orientieren sich an den SKOS-Richtlinien, die die KOS als taugliches Praxisinstrument den Gemeinden zur Anwendung empfiehlt. Sie sind ebenso wenig zu beanstanden wie die Auffassung der Vorinstanz, durch die Darlehensrückzahlung erhalte der Beschwerdegegner sein eigenes Geld zurück, sodass mit der ratenweisen Rückzahlung der Darlehenssumme) lediglich eine Umschichtung des Vermögens stattfinde, weshalb es sich nicht um nachträglich zufliessende Ersatzeinkünfte handle. Der angefochtene Entscheid verletzt damit weder Bundes- oder Verfassungsrecht, noch wurde darin das kantonale Recht willkürlich angewendet, indem die Darlehensrückzahlung von monatlich Fr. 50.- (bis zu einem Betrag von höchstens Fr. 1'150.- [ausgehend von einer anfänglichen Höhe von Fr. 1'400.- bei monatlichen Rückzahlungen seit Dezember 2023 bis April 2024 von zusammen Fr. 250.-]) als Vermögen des Beschwerdegegners qualifiziert wurde. (…)”

 

                                  Al riguardo si vedano anche le STCA 42.2025.2019 del 20 giugno 2025; STCA 42.2024.54 del 28 aprile 2025 (e la STF 8C_329/2025 del 19 giugno 2025); STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023.

 

                        2.10.  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS - al p.to D.1. cpv. 1 enunciano che nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono prese in considerazione tutte le entrate disponibili (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_1?effective-from=20260101). Dalle relative spiegazioni si evince:

 

" Si annoverano nelle entrate tutti gli afflussi di denaro a disposizione di una persona beneficiaria del sostegno. Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono, tra l’altro, prese in considerazione le entrate seguenti:

 

§  i redditi da lavoro, le gratifiche, la tredicesima mensilità o gli assegni unici;

§  le rendite, le pensioni e altre prestazioni ricorrenti, incluse le rendite AVS/AI/AINF nonché le prestazioni complementari e i sussidi supplementari;

§  gli assegni familiari (come gli assegni per i figli, gli assegni di formazione, gli assegni di mantenimento);

§  i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia (stabiliti dal giudice o concordati dalle parti), i contributi dell’anticipo degli alimenti e dell’assistenza fra parenti (D.4.3);

§  i sussidi all’istruzione (borse di studio, prestiti di studio);

§  i rimborsi di pagamenti d’acconto versati in eccesso (imposte, spese accessorie);

§  le devoluzioni volontarie di terzi, salvo eccezioni ammesse;

§  le prestazioni assicurative, nella misura in cui superano i costi necessari al risarcimento del danno."

 

                        2.11.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

 

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen)."

 

                                  Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

 

                                  In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

 

                                  In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                        2.12.  Il Dr. iur. Alexander Suter, collaboratore del gruppo consultivo CSIAS fino al marzo 2022, nel contributo “Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers?”, pubblicato in ZESO 2/20, ha osservato:

 

" (…) Tous les revenus disponibles sont pris en compte lors de l’établissement du besoin d’aide et du calcul des prestations d’aide. Cela inclut les prestations volontaires de tiers, sauf exception (norme CSIAS D.1, avec explications). Cette recommandation est basée sur le principe de la couverture des besoins de base (norme CSIAS A.3 § 4).

Peu importe s’il s’agit de prestations en espèces ou en nature. Les prestations fournies directement par un tiers à un créancier du bénéficiaire peuvent donc également être prises en compte à titre de revenu, par exemple si une partie des frais de logement excessifs est directement versée au bailleur par un tiers.

Les bénéficiaires doivent, en principe, déclarer correctement toutes les prestations perçues à l’aide sociale. Il s’agit de l'expression de leur devoir général d’informer et de signaler (norme CSIAS A.4.1 § 5 ss).

La non-prise en compte exceptionnelle relève de l’appréciation de l'organisme d'aide sociale. Des exceptions quant à la non-prise en compte sont recommandées lorsque les prestations sont d'un montant modeste et fournies expressément en complément des prestations d’aide sociale. Il s'agit par exemple de cadeaux occasionnels d'un montant approprié (p.ex. lors de jours fériés ou d’anniversaires). Il est également possible de renoncer à la prise en compte lorsque les prestations servent à rembourser des dettes existantes avérées. Aucune exception n'est possible si les prestations servent à financer des frais de logement ou d’entretien excessifs ou des dépenses de luxe, ou si la non-prise en compte serait inconvenante en raison de l'ampleur de la prestation.

Il est dès lors possible de distinguer les catégories suivantes :

1.   Les prestations volontaires régulières sont à prendre en compte lorsqu’elles sont fournies pour un poste de dépense contenu dans le budget d’aide ou qu’elles servent à financer un luxe.

2.   Les prestations uniques non affectées à un usage précis sont à prendre en compte, à l’exception des cadeaux occasionnels usuels ou des prestations d'un montant modeste.

3.   Les prestations uniques affectées à un usage précis fournies pour un poste de dépenses non contenu dans le budget d’aide ne sont, en règle générale, pas à prendre en compte. Une prise en compte ne peut être considérée que s’il s’agit d’une prestation permettant de financer un luxe et si une non-prise en compte serait inconvenante.

 

La question de savoir à partir de quel moment tenir compte d’une prestation régulière pour des coûts fixes excessifs dépendra de la situation individuelle. Afin d'éviter l'endettement et de ne pas aggraver la situation de détresse des personnes bénéficiaires, il est possible de renoncer à la prise en compte pendant une durée appropriée. (…)"

 

                                  Il Dr. iur. Alexander Suter ha concluso rispondendo a un quesito relativo a un caso pratico. Egli ha affermato che il contributo volontario da parte di un nonno di fr. 300.-- al mese per far fronte a una pigione superiore di fr. 300.-- alla spesa per l’alloggio massima ammissibile corrisponde a una prestazione volontaria regolare. Siccome si riferisce a una voce di spesa contenuta in quelle considerate per calcolare la prestazione assistenziale, l’ammontare di fr. 300.-- deve essere tenuto conto a titolo di reddito nel calcolo dell’assistenza sociale. Ciò varrebbe anche nel caso in cui fosse riconosciuta soltanto la spesa per l’alloggio massima ammissibile.

 

                                  Inoltre Julien Nicolet, membro della Commissione norme e prassi, nel contributo “Comment gérer les dons de tiers affectés à un usage précis?”, pubblicato in ZESO 4/24, ha evidenziato:

 

" (…) Ces règles découlent du principe de subsidiarité (norme CSIAS A.3. al. 2). Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société (art. 6 Cst.). Chaque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit également faire valoir ses droits à l’égard de tiers. Dans le cadre de son devoir général d'informer et de signaler (norme CSIAS A.4.1. al. 5), elle a par ailleurs l'obligation de déclarer toute source de revenu. Toutefois, à titre exceptionnel, les prestations volontaires peuvent ne pas être prises en compte dans l'aide sociale si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

1. Le don est en principe affecté à un but précis.

2. Il complète les prestations de l’aide sociale.

3. Il reste relativement modeste.

L'affectation du don à un usage précis doit être clairement exprimée par la personne donatrice. En cas de doute, la personne bénéficiaire peut être tenue de fournir une preuve (p. ex. par écrit ou en autorisant des vérifications auprès de la personne donatrice). Les cadeaux relativement modestes offerts à l'occasion d'un anniversaire ou d’une confirmation ne sont par principe pas pris en compte, car l'événement justifie le but du don.

La prestation d’un tiers est complémentaire à l'aide sociale, ce qui signifie que la personne renoncerait au don si celui-ci était pris en compte dans le budget de l'aide sociale.

Enfin, la notion de « prestations d'un montant relativement modeste» doit être déterminée au cas par cas selon les circonstances concrètes (VB.2019.00715, consid. 2.2). (…)"

 

                                  Julien Nicolet ha, poi, esposto tre casi pratici in cui gli importi corrisposti da terzi non dovrebbero essere computati nel calcolo dell’assistenza sociale.

                                  In particolare non va considerata la somma di fr. 100.-- donata dal padrino a una giovane donna in occasione del suo compleanno per recarsi al ristorante con il suo compagno, ossia per una spesa che esula da quelle comprese nel forfait di mantenimento, ma favorisce la partecipazione dell’interessata alla vita sociale e sembra appropriata.

                                  Neppure deve essere tenuto conto del costo dei corsi di equitazione offerti dalla nonna al nipote di otto anni, i quali non sarebbero stati assunti dall’assistenza sociale, pur favorendo lo sviluppo del bambino e rispondendo dunque pienamente agli obiettivi della stessa.

                                  Infine l’ammontare di fr. 400.-- versato a un uomo di __ anni da un conoscente benestante al fine di rimborsare un debito con l’operatore di telefonia mobile - che non sarebbe stato preso a carico dall’assistenza sociale - non va conteggiato, visto che gli consente di iniziare il reinserimento sociale e professionale con meno vincoli.

 

                                  I contributi dottrinali illustrati nel presente considerando figurano pure nella recente STCA 42.2025.49-50 del 16 marzo 2026.

 

                        2.13.  Nella presente fattispecie, risulta innanzitutto dalla decisione su reclamo che, rispetto all’ordine di restituzione del 19 novembre 2024 di fr. 4'640.30 (cfr. consid. 1.2.), l’USSI ha diminuito l’importo chiesto a RI1 in restituzione a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente in totali fr. 3'860.30 (cfr. consid. 1.4.).

 

                                  In particolare, l’amministrazione ha rinunciato a computare come entrate della ricorrente diversi importi corrisposti a quest’ultima dal figlio maggiorenne, il quale, se da un lato condivideva l’economia domestica dell’assistita, del marito e del fratello minorenne, d’altro lato, non è stato considerato nell’UR (art. 4 Laps) ed era quindi tenuto a corrispondere la propria quota parte della spesa per l’alloggio. Egli vi faceva fronte “facendo la spesa” o corrispondendo alla madre dei versamenti TWINT (cfr. consid. 1.3.).

 

                                  L’analisi di questa Corte si limita, quindi, alle somme oggetto delle contestazioni ricorsuali.

                                  Si tratta dei seguenti versamenti ed accrediti a favore della ricorrente:

 

-        6 dicembre 2023: accredito TWINT di fr. 50.- da parte di ______

Tale accredito figura agli atti sin dall’estratto del conto ______ prodotto dalla ricorrente ai fini di ottenere le prestazioni Las per gennaio 2024 (cfr. doc. 1149). Il dettaglio ______ nulla indica, però, quanto alla causale del versamento in questione, né vi sono note manoscritte della ricorrente o osservazioni della medesima.

Al riguardo, in sede di reclamo RI1 ha indicato che “la signora ______ aveva bisogno di 50.- contanti, io li avevo e lei me li ha ridati con TWINT” (cfr. consid. 1.3.);

 

-        5 gennaio 2024: accredito di fr. 45.31

Trattasi di un “versamento sul proprio conto” ______ da parte della ricorrente per fr. 45.31, avente quale causale “regalo”.

Sulla panoramica dei movimenti ______ prodotta all’amministrazione in allegato alla domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 31 gennaio 2024, RI1 ha al riguardo precisato: “regalo di Natale €50” (cfr. doc. 1140).

In sede di reclamo, la ricorrente ha, poi, indicato che si trattava di “soldi ricevuti in regalo per mio figlio ______, minorenne, e usati per lui” (cfr. consid 1.3.);

 

-        7 gennaio 2024: accredito TWINT di fr. 50.- da parte di ______

A tale proposito, dalla documentazione ______ prodotta dalla ricorrente unitamente alla domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 31 gennaio 2024 risulta l’annotazione “invio per acquisto” collegata con delle frecce a due addebiti, pure del 7 gennaio 2024; uno di fr. 35.80 per ______ e l’altro di fr. 8.20 presso ______ ______ (cfr. doc. 1140).

In sede di reclamo, la ricorrente ha dichiarato: “sono medicinali e cose da mangiare per questa mia amica che era a casa ammalata con il figlio” (cfr. consid. 1.3.);

 

-        22 gennaio 2024: accredito di fr. 50.- da parte di ______

A tal riguardo, la ricorrente, sulla panoramica dei movimenti trasmessa all’amministrazione il 31 gennaio 2024, ha indicato che si trattava di uno “scambio con contante” (cfr. doc. 1140);

 

-        26 gennaio 2024: accredito TWINT di fr. 150.- da parte di ______

Sulla panoramica dei movimenti prodotta il 31 gennaio 2024, RI1 ha precisato “ricevuti come partecipazione alla trasferta a _______ per gara di _______ dei nostri figli” (cfr. doc. 1138).

In sede di reclamo, con riferimento all’accredito in esame la ricorrente aveva indicato “L’importo (…) è stato versato per il figlio che ho accompagnato in gara di _______ con il mio e l’ho utilizzato per pagare il suo pernottamento, le tasse della gara e il mangiare” (cfr. consid. 1.3.).

In sede ricorsuale, RI1 ha, però, prodotto l’estratto del proprio conto indicando, come collegati al versamento di fr. 150.- in suo favore, gli esborsi del medesimo giorno di fr. 30.70 presso ______ ______, di fr. 13.35 presso ______, ______ e di fr. 24.- presso ______, ______, e precisando “+ spesa pagata in contanti” (cfr. all. A4 a doc. I);

 

-        3 febbraio 2024: accredito TWINT di fr. 50.- da parte di ______

Sulla copia della panoramica dei movimenti del proprio conto ______, trasmessa in allegato alla domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 22 febbraio 2024 (cfr. doc. 1114-1116), RI1 ha indicato che l’accredito in esame era riferito al “pagamento per spesa sua personale” [ndr: in favore, quindi, di ______] collegandola al precedente addebito sul proprio conto, del medesimo giorno, di fr. 40.85 relativo ad una spesa presso ______ (cfr. doc. 1125). Al riguardo, con il proprio reclamo, l’assistita nulla ha precisato;

 

-        12 febbraio 2024: “versamento sul proprio conto” di fr. 3'250.- avente causale “prestito privato”

La panoramica dei movimenti in atti riporta, al riguardo, la seguente indicazione a mano della ricorrente:

" prestito privato per pagamento fatture urgenti

ed è collegata con una freccia agli addebiti del 12 febbraio 2024 di fr. 423.15 e di fr. 100.- a favore di ______ ed al pagamento della pigione mensile di fr. 2'590.- del giorno seguente (cfr. doc. 1124).

Al riguardo, in sede di reclamo RI1 ha precisato che “Questo prestito me lo ha fatto mio figlio ______ perché il sostegno da parte vostra non arrivava e dovevo pagare l’affitto. Infatti, se vedete poi l’estratto, in data 22.02.2023 [recte: 2024] c’è un prelievo di CHF 2'000.- che ho restituito a mio figlio. L’importo restante l’ho tenuto perché era la sua quota parte che VOI CALCOLATE GIA’ OGNI MESE E DETRAETE dall’importo di sostegno a me dovuto secondo la legge.” (cfr. consid. 1.3.).

Dalla documentazione ______ emerge che il 22 gennaio 2024 dal conto della ricorrente vi è stato un “prelievo a contanti” di fr. 2'000.-, in proposito al quale RI1 ha sin dal principio annotato “restituzione prestito privato del 12.02.2024 parziale” (cfr. doc. 1122).

In sede ricorsuale, invece, RI1 ha affermato che “Sono stati ridati solo 2'000.- perché i 1'250.- sono andati a pagare due fatture del telefono intestate al figlio: l’importo restante è la sua quota parte d’affitto che il convenuto toglie mensilmente dall’importo dell’affitto riconosciuto.” (cfr. consid. 1.5.).

In tal senso ed in allegato al proprio ricorso, RI1 ha prodotto una “dichiarazione” sottoscritta dal ______, non datata, da cui risulta quanto segue:

 

"  in data 12.02.2024 ho versato personalmente sul conto corrente postale di mia madre, RI1, un importo pari a CHF 3'250.- facendo iscrivere (erroneamente) la dicitura “Prestito privato”. Mia madre mi ha chiesto aiuto perché era in gravi difficoltà non ricevendo l’aiuto assistenziale e le serviva per pagare l’affitto. L’importo da me versato era destinato al pagamento dell’affitto di febbraio 2024, le mie due fatture ______ (conto intestato a me) che non potevi pagare personalmente perché l’accesso online lo gestiva lei e l’importo restante era il mio contributo all’affitto precedente. In data 22.02.2024 ho prelevato dal conto di mia madre CHF 2'000.- a titolo di restituzione perché a me necessario” (cfr. all. 8 a doc. I).

 

Dall’estratto del proprio conto ______ prodotto in sede ricorsuale risulta (questa volta ed a differenza di quanto emergeva dalla panoramica del conto a suo tempo prodotta) accanto agli addebiti di fr. 423.15 e 100.- del 12 febbraio 2024 a favore di ______ l’indicazione “telefono casa ______” e, per l’addebito di fr. 2'000.- del 22 febbraio seguente “restituzione a ______” (cfr. all. 6 e 7 a doc. I).

Dall’estratto conto in questione, emerge pure che quando alla ricorrente sono stati accreditati fr. 3'250.-, e meglio il 12 febbraio 2024, il saldo era di fr. 7.00 e per il mese allora in corso non risultava, sino a quel momento, essere stata corrisposta la pigione dell’appartamento locato dalla famiglia.

Le prestazioni assistenziali riconosciute alla ricorrente con decisione del 9 febbraio 2024 (cfr. doc. 1129-1132) le sono, poi, state corrisposte il 14 febbraio 2024, data in cui vi è stato un ulteriore pagamento a favore di ______, questa volta di fr. 170.90 (cfr. all. 6 a doc. I);

 

-        15 febbraio 2024: accredito TWINT di fr. 20.- da parte di ______

Sulla panoramica dei movimenti trasmessa all’amministrazione a febbraio 2024 la ricorrente ha indicato, riguardo all’accredito in esame, “Per acquisto online alla signora” (cfr. doc. 1123). Lo stesso documento dà atto del fatto che quello stesso giorno la ricorrente aveva ricaricato la carta di credito ______ di fr. 20.- (cfr. doc. 1123).

In sede di reclamo, RI1 ha al riguardo precisato che “mi ha versato i soldi perché le avevo comprato delle crocchette per il suo cane” (cfr. consid. 1.3.);

 

-        3 marzo 2024: accredito TWINT di fr. 100.- da parte di ______

Al riguardo, sulla panoramica dei movimenti prodotta dalla ricorrente in allegato alla richiesta di rinnovo delle prestazioni Las del 25 marzo 2024 (cfr. doc. 1095-1097) risulta l’indicazione “partecipazione a costi di trasferta gara _______”. Dallo stesso documento emerge, inoltre, che lo stesso giorno, vi sono stati, sul conto di RI1, un addebito di fr. 25.- a favore di ______, uno di fr. 12.10 a favore di ______, ______, uno di fr. 8.00 presso il museo di storia di ______, uno di fr. 8.50 a favore di ______, uno di fr. 30.- a favore di ______, uno di fr. 0.70 presso ______ ed uno di fr. 154.- presso ______, ______ del 4 marzo 2024 (cfr. doc. 1100-1101). Sempre in merito all’accredito di fr. 100.- del 3 marzo 2024, in sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto il proprio estratto conto, indicando “gara di _______” e collegando l’accredito di fr. 100.- del 3 marzo 2024 agli addebiti suindicati di fr. 25.-, di fr. 30.- e di fr. 154.- annotando, a fianco di questa ultima voce di spesa “1/3 50.-” (cfr. all. 4 a doc. I);

 

-        8 marzo 2024: accredito TWINT di fr. 20.- da parte di ______

Nella panoramica dei movimenti prodotta a marzo 2024, RI1 aveva indicato, al riguardo, “benzina nella sua auto” (cfr. doc. 1102). Dal medesimo documento risulta che quello stesso giorno sul conto della ricorrente vi è stato un addebito di fr. 20.01 a favore di ______;

 

-        9 marzo 2024: accredito TWINT di fr. 20.- da parte di ______

Sulla panoramica dei movimenti prodotta all’amministrazione nel marzo 2024 RI1 ha precisato di avere ricevuto la somma in questione per il “sostegno in tedesco e francese al figlio di III media” (cfr. doc. 1102). Tale indicazione è stata confermata in sede di reclamo (cfr. consid. 1.3.);

 

-        12 marzo 2024: accredito TWINT di fr. 100.- da parte di da parte di ______

Sulla panoramica dei movimenti prodotta all’amministrazione nel marzo 2024 RI1 ha precisato essere “sostegno in tedesco e francese al figlio di III media” (cfr. doc. 1102). Tale indicazione è stata confermata in sede di reclamo (cfr. consid. 1.3.);

 

-        13 marzo 2024: accredito TWINT di fr. 150.- da parte di ______, avente causale “maschera ______ (…)”

Sulla panoramica dei movimenti prodotta all’amministrazione nel marzo 2024 RI1 ha precisato che tale accredito era “per acquisto maschera di _______ mio figlio ______ regalo dello zio” (cfr. doc. 1102).

Tale indicazione è stata confermata in sede di reclamo (cfr. consid. 1.3.).

In aggiunta, con il proprio ricorso al TCA RI1 ha prodotto la conferma di data 20 febbraio 2024 dell’ordine effettuato dalla ricorrente presso ______, che dà atto di un acquisto di complessivi euro 176.35, per una “______” (cfr. all. 5 a doc. I);

 

-        9 aprile 2024: accredito TWINT di fr. 40.- da parte di ______

Sulla panoramica dei movimenti prodotta all’amministrazione nell’aprile 2024 RI1 ha precisato di avere ricevuto l’importo in esame per le “lezioni al figlio” (cfr. doc. 1051). Tale indicazione è stata confermata in sede di reclamo (cfr. consid. 1.3.);

 

-        10 maggio 2024: accredito TWINT di fr. 40.- da parte di ______

Mediante annotazione sulla panoramica dei movimenti prodotta all’amministrazione nel maggio 2024 (cfr. doc. 1024-1026) RI1 ha precisato trattarsi “lezioni private” (cfr. doc. 1028).

Tale indicazione è stata confermata in sede di reclamo (cfr. consid. 1.3.);

 

-        11 giugno 2024: accredito TWINT di fr. 10.- da parte di ______

Con una nota sulla panoramica del conto ______ trasmessa all’amministrazione unitamente alla domanda di rinnovo delle prestazioni Las del giugno 2024 (cfr. doc. 987-989), RI1 ha indicato essere un “regalo per figlio” (cfr. doc. 992).

In sede di reclamo, la ricorrente ha, invece, indicato che si trattava di un “importo ricevuto dal papà di una compagna di mio figlio perché le ho dato 10.- per il pranzo” (cfr. consid. 1.3.).

 

                        2.14.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Secondo il principio di sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le entrate provenienti da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. consid. 2.3. e 2.8.)

 

                                  Come pure anticipato, al consid. 2.8., questa Corte ricorda che l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

 

                                  Al riguardo, questa Corte rammenta che soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti, allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio, ad esempio nel caso di un debito per pigioni arretrate.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1; STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023).

 

                                  A proposito delle prestazioni di terzi corrisposte dopo il deposito della domanda di prestazioni Las e prima della decisione dell’amministrazione, il TCA ricorda che, come visto al consid. 2.9., in STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che qualora gli aiuti finanziari in questione costituiscano dei prestiti soggetti a restituzione e abbiano permesso al richiedente le prestazioni assistenziali di fare fronte ai propri bisogni primari e indispensabili non possono, di principio, essere presi in considerazione a titolo di reddito. Ciò avviene qualora i suindicati bisogni primari non possano essere garantiti in tempo utile mediante il riconoscimento delle prestazioni richieste ed il ritardo nell’evasione della domanda non sia imputabile al richiedente medesimo.

 

                                  Sulla questione cfr. anche la STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023, in particolare consid. 7.2. citato al consid. 2.9.

 

                                  Fatta questa premessa, gli accrediti sul conto ______ della ricorrente, dei quali ella ha beneficiato tra il 6 dicembre 2023 e l’11 giugno 2024, verranno esaminati distintamente nei seguenti considerandi.

 

                     2.14.1.  Accrediti relativi alle lezioni di lingua tedesca/francese impartite dalla ricorrente al figlio di ______

 

                                  Per quanto attiene ai versamenti a favore della ricorrente di data 9 marzo (fr. 20.-), 12 marzo (fr. 100.-), 9 aprile (fr. 40.-) e 10 maggio 2024 (fr. 40.-), questa Corte rileva che già nelle domande di rinnovo delle prestazioni Las RI1 aveva indicato che si trattava di compensi corrispostile per le lezioni di lingua tedesca/francese impartite al figlio dell’ordinante, ______ (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Sulla loro natura di entrata a tutti gli effetti e sul loro computo a questo titolo da parte dell’amministrazione, RI1 sottolinea che “effettivamente è reddito computabile” (cfr. consid. 1.5.).

 

                                  Tali accrediti, del resto, rientrano tra i redditi computabili ai sensi dell’art. 6 Laps (cfr. consid. 2.5. e, a proposito dei redditi conseguiti da una ricorrente quale compensi per delle lezioni di ballo e per delle vendite di prodotti femminili, la STCA 42.2024.39 del 31 marzo 2025).

 

                                  Le sole censure mosse dalla ricorrente alla richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite per quanto attiene a tali entrate si limitano al quesito volto a sapere “perché non è stato dedotto proprio nella revisione mensile, quando è stato segnalato? Ancora una volta che colpa può avere l’istante nei confronti della palese negligenza del convenuto?” ed al ribadire la propria buona fede, nell’avere sempre segnalato ogni entrata ricevuta.

 

                                  Premesso che tali importi, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3, 2.8. e 2.9.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) dovevano essere utilizzati dalla ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali, questo Tribunale rileva che le censure ricorsuali non possono essere seguite.

 

                                  La situazione finanziaria della ricorrente, quando le sono state riconosciute le diverse prestazioni Las, infatti, non corrispondeva a quanto a conoscenza dell’amministrazione nel momento in cui ha allestito i singoli conteggi delle prestazioni Las ordinarie.

 

                                  La ricorrente, quindi, da un profilo oggettivo, a fronte delle entrate derivanti dalle lezioni di tedesco e francese, ha percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali riconosciutele tra marzo e maggio 2024.

 

                                  In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

                                  Infatti, l’USSI è venuto a conoscenza del versamento delle somme a favore della ricorrente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultima in occasione della successiva (rispetto all’allestimento dei singoli conteggi) richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali.

                                  Ad esempio, per il mese di marzo 2024 le prestazioni Las sono state stabilite con decisione del 4 marzo 2024. Solo al momento del deposito della successiva richiesta di rinnovo di RI1 del 25 marzo 2024 (cfr. doc. 1077-1079; per le prestazioni scadenti il 31 marzo 2024 e quindi per aprile 2024) l’amministrazione è venuta a conoscenza degli accrediti del 9 e del 12 marzo 2024 (di fr. 20.-, rispettivamente, di fr. 100.-).

 

                                  È, perciò, di volta in volta emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale della prestazione assistenziale di marzo, aprile e maggio 2024.

                                  È, quindi, evidente che per tali mesi il conteggio della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

 

                                  A ragione, pertanto, su questo punto l’USSI, ha emesso la decisione con cui ha chiesto la restituzione di parte della prestazione ordinaria percepita dalla ricorrente tra marzo e maggio 2024.

                                  L’amministrazione ha, peraltro, agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid. 2.7.).

 

                                  È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

 

                                  A questo stadio, e con riferimento a quanto fatto valere da RI1 circa la propria buona fede, è irrilevante sapere se l’interessata fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

                                  Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

 

                                  Sull’importo chiesto in restituzione a proposito delle entrate ora in esame, la ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

                                  Lo stesso tiene conto dei versamenti del 9 marzo 2024 (fr. 20.-), 12 marzo 2024 (fr. 100.-), 9 aprile 2024 (fr. 40.-) e 10 maggio 2024 (fr. 40.-), per un totale di fr. 200.- chiesto in restituzione in conseguenza delle entrate conseguite da RI1 per le lezioni di tedesco/francese impartite al figlio di ______.

 

                                  Su questo punto, quindi, la decisione su reclamo deve essere confermata.

 

                     2.14.2.  Accredito di fr. 3'250.- di data 12 febbraio 2024 da parte del figlio maggiorenne ______.

 

                                  In data 12 febbraio 2024, sul conto della ricorrente è stato effettuato un versamento di fr. 3'250.- avente causale “prestito privato” (cfr. consid. 2.13.).

                                  “Prestito privato”, questo, che RI1 ha inizialmente indicato di avere impiegato per il “pagamento” delle “fatture urgenti”.

                                  Tra il 12 febbraio ed il giorno seguente, infatti, sul conto dell’assistita vi sono stati due addebiti di complessivi fr. 523.15 a favore di ______ ed un terzo addebito di fr. 2'590.- a favore del locatore della ricorrente.

                                  In sede di reclamo, RI1 ha precisato che ad averle concesso il “prestito” in questione era stato il figlio ______, in quanto “il sostegno” da parte dell’USSI (e quindi in concreto le prestazioni Las per il mese di febbraio 2024) “non arrivava e dovevo pagare l’affitto” (cfr. consid. 2.13).

 

                                  Al riguardo, questa Corte rileva che dal contratto di locazione in atti risulta che la pigione mensile per l’appartamento locato da RI1 e famiglia ammonta a fr. 2’290.-, cui si aggiungono fr. 300.- a titolo di spese accessorie, per un totale di fr. 2'590.- al mese (cfr. doc. 1293; importo maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 22 Las e 9 Laps; cfr. al riguardo il consid. 2.5.).

                                  Ne emerge, inoltre, che la pigione e l’acconto delle spese devono essere versate al locatore “in rate mensili anticipate”, vale a dire “entro il 1° giorno del relativo periodo di computo” (cfr. doc. 1293 e 1296).

                                  Per il mese di gennaio 2024, il pagamento di fr. 2'590.- a favore del locatore è stato effettuato da RI1 il 23 gennaio 2024 (cfr. doc. 1139).                       

 

                                  Dalla documentazione ______ in atti, risulta che al momento in cui, il 12 febbraio 2024, la ricorrente ha ricevuto l’accredito di fr. 3'250.- sul proprio conto, il saldo dello stesso era di fr. 7.00 (cfr. consid. 2.13.) e le prestazioni Las per il mese di febbraio (stabilite con decisione del 9 febbraio 2024 in totali fr. 3'235.-, poi effettivamente versati a RI1 il 14 febbraio 2024; cfr. doc. 1124 e 1129-1132), non le erano ancora state corrisposte.

                                  Il 22 febbraio 2024, sono, poi, stati prelevati dal conto dell’assistita fr. 2'000.-.

                                  RI1, al riguardo del prelievo di fr. 2'000.-, ha sin dal principio indicato che si trattava della “restituzione prestito privato del 12.02.2024 parziale” (cfr. consid. 2.13. e doc. 1122).

                                  Chiamato a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che in una sentenza 42.2025.26 del 20 ottobre 2025, trattandosi del caso di un’assicurata che, nell’attesa di ricevere le prestazioni Las e dopo avere già inoltrato la relativa richiesta, grazie a denaro corrispostole da terzi aveva provveduto a saldare la pigione dell’appartamento ove risiedeva e quello dello studio locato per svolgervi la propria attività indipendente (momentaneamente sospesa a causa di gravi problemi di salute), ha stabilito che in quella fattispecie quanto ricevuto da terzi non costituiva un aiuto economico a fondo perso, ma era un prestito soggetto a restituzione. Questa Corte aveva, pertanto, concluso che la somma versata da terzi a quell’assistita, impiegata per il pagamento delle pigioni e soggetta a restituzione, non doveva essere considerata dall’USSI a titolo di reddito nel calcolo delle prestazioni assistenziali.

 

                                  Nel caso concreto, come nella sentenza appena citata, seppur all’amministrazione non sia imputabile alcun ritardo nell’evasione della domanda di rinnovo presentata il 31 gennaio 2024 (cfr. 1133-1135), sulla quale l’USSI aveva già emesso la propria decisione il 9 febbraio 2024, nel normale periodo di attesa tra il deposito della domanda di rinnovo e l’emissione delle prestazioni, poi corrisposte a RI1 il 14 febbraio 2024, quest’ultima ha dovuto far fronte, in particolare, alla spesa fissa allora scoperta (ed esigibile, dovendo essere corrisposta anticipatamente) riguardante la pigione e la quota parte delle spese accessorie per il mese allora in corso.

                                  A fronte di un saldo di fr. 7.00, la ricorrente ha potuto procedere a corrispondere la pigione e le spese accessorie mensili unicamente grazie al versamento di cui ha beneficiato da parte del figlio ______.

 

                                  Determinante, in concreto, per stabilire se quanto versatole dal figlio doveva, o meno, essere tenuto in considerazione ai fini della restituzione, è la natura di tale versamento di denaro.

                                  Da quanto indicato sin dal principio dalla ricorrente, risulta che quanto corrispostole era un “prestito”.

                                  Al riguardo, ______ ha precisato, nell’allegato prodotto in sede ricorsuale, che ha poi provveduto a farsi restituire fr. 2'000.- di quanto versato alla madre, seppur indicando, al contempo, che avrebbe fatto “iscrivere (erroneamente) la dicitura “prestito privato”” (cfr. consid, 2.13).

 

                                  La cifra di fr. 2'000.- costituiva, dunque, un prestito soggetto a restituzione e non un aiuto economico a fondo perso (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 richiamata al consid. 2.9.).

 

                                  Sebbene la dichiarazione in tal senso da parte di ______ sia giunta unicamente in sede ricorsuale e non vi sia, per esempio, un ordine bancario ad attestare che è proprio al medesimo che quell’importo è stato (ri)versato, il TCA ritiene – in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – che risulta verosimile, in particolare alla luce del fatto che sin dalla domanda di rinnovo delle prestazioni Las presentata il 25 marzo 2024 dalla ricorrente risulta che l’addebito di fr. 2'000.- coincideva con la restituzione del prestito ricevuto il 12 febbraio 2024 (cfr. supra).

                                  Secondo questo Tribunale, la somma di fr. 2’000.- non doveva, quindi, essere considerata dall’USSI a titolo di reddito nel calcolo delle prestazioni assistenziali per febbraio 2024, trattandosi, di fatto, di un’entrata temporanea (cfr., in tal senso, anche la STF 8C_329/2025 del 19 giugno 2025, con la quale il TF ha giudicato inammissibile il ricorso interposto contro la STCA 42.2024.54-55 del 28 aprile 2025 consid. 2.10.), per sostenere il fabbisogno della ricorrente e della sua UR in attesa della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2024, poi versatale il 14 febbraio 2024 e ricevuta la quale, il 22 febbraio 2024, fr. 2'000.- restituiti al mutuante (cfr. la STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, consid. 6.1., 6.2.3.).

 

                                  Su questo punto, il ricorso è accolto.

 

                                  Per quanto attiene ai fr. 1'250.- restanti, invece, questa Corte rileva che inizialmente la ricorrente ha indicato che l’addebito di fr. 2'000.- del 22 febbraio 2024 costituiva una “restituzione (…) parziale”, ciò che lascerebbe intendere che l’intera somma di fr. 3'250.- era quindi soggetta a restituzione, non unicamente fr. 2'000.-.

                                  Gli esborsi per complessivi fr. 523.15 a favore di ______ del 12 febbraio 2024, poi, erano inizialmente stati indicati dalla ricorrente come “fatture urgenti”, senza ulteriore indicazione.

 

                                  In sede di reclamo, RI1 ha precisato che i fr. 1'250.- non restituiti al figlio erano “la sua quota parte [ndr: di affitto del figlio ______, maggiorenne e con una propria occupazione lavorativa; cfr. art. 4 Laps] che VOI CALCOLATE GIA’ OGNI MESE E DETRAETE dall’importo di sostegno a me dovuto secondo la legge.” (cfr. 2.13.).

 

                                  In sede ricorsuale, invece, l’assistita ha fatto valere che “i 1'250.- sono andati a pagare due fatture del telefono intestate al figlio: l’importo restante è la sua quota parte d’affitto che il convenuto toglie mensilmente dall’importo dell’affitto riconosciuto” ed ha prodotto la dichiarazione di ______ dalla quale risulta che “L’importo da me versato era destinato al pagamento dell’affitto di febbraio 2024, le mie due fatture ______ (conto intestato a me) che non potevo pagare personalmente perché l’accesso online lo gestiva lei e l’importo restante era il mio contributo all’affitto precedente. In data 22.02.2024 ho prelevato dal conto di mia madre CHF 2'000.- a titolo di restituzione perché a me necessario” (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Alla luce di quest’affermazione, a proposito dell’importo di fr. 1'250.-, questa Corte ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente chiarita, anche in considerazione del fatto che l’assistenza sociale costituisce “l’ultimo livello di intervento” (cfr. RG n. 1573, risposta del Consiglio di Stato del 25 marzo 2026 all’interrogazione n. 258.25 del 18 dicembre 2025 «Riformare la LAPS: è giunto il momento» presentata da Patrick Rusconi e cofirmatari pagg. 2 e 4) o, in altri termini, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

 

                                  A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C ___/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

                                  ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se e quali spese sono state coperte con i fr. 1'250.- che, per quanto agli atti, non risultano essere stati restituiti da RI1 al figlio ______.

                                 

In particolare, l’USSI dovrà verificare, avvalendosi della collaborazione della ricorrente (e del figlio), a chi erano intestate le fatture che, grazie a parte dell’accredito di complessivi fr. 3'250.- del 12 febbraio 2024, hanno portato al versamento di complessivi fr. 523.15 a favore di ______, onde determinare se RI1 ha effettivamente provveduto a pagare fatture del figlio mediante quanto dal medesimo versatole.

Qualora, infatti, dovesse risultare che la ricorrente, mediante parte dei fr. 1'250.- non restituiti ad ______, ha saldato delle fatture riferite unicamente a quest’ultimo, il relativo importo non dovrà essere considerato ai fini della restituzione. Diversa sarebbe, invece, la situazione se dovesse emergere che i fr. 523.15 corrisposti a ______ non erano riferiti a fatture di pertinenza di ______.

 

Andrà, inoltre, determinato, a dipendenza di quanto risulterà dal precedente accertamento, se e quanto dell’eventuale residuo dei fr. 1'250.- (una volta dedotte eventuali somma di pertinenza di ______ a favore di ______) andava ritenuto una copertura della quota parte dell’affitto del figlio maggiorenne e per quale mese, visto che ______ ha indicato “l’importo restante era il mio contributo all’affitto precedente” (cfr. consid. 2.13.). Dal canto suo, RI1 non ha precisato a quale mese la quota parte dell’affitto eventualmente trattenuta era riferita.

 

Con riferimento a quanto fatto valere dalla ricorrente (“l’istante ricorda alla convenuta che esiste un diritto alla privacy e le persone non sempre sono disposte ad esporsi per proteggere un loro diritto”; cfr. consid. 1.5.), il TCA si limita a ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STCA 42.2025.49.50 del 16 marzo 2026).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_268/2024 del 5 novembre 2024 consid. 4.2.2.; DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

 

Su questo punto, quindi, la decisione su reclamo del 13 novembre 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI affinché effettui gli accertamenti appena indicati e si pronunci nuovamente, con una nuova decisione.

 

                     2.14.3.  Accrediti da parte di terzi nel periodo dal dicembre 2023 al giugno 2024

 

                                  Preliminarmente, il TCA ricorda che in una STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 si è pronunciato sul caso di un’assistita la cui UR era composta dalla medesima e dai due figli, a beneficio di uno dei quali vi erano stati diversi accrediti TWINT da parte di terze persone che, computati in aggiunta ad altre entrate, avevano portato al diniego delle prestazioni Las da parte dell’USSI.

                                  Con rifermento ai suindicati versamenti TWINT, quell’assistita aveva fatto valere che si trattava di accrediti fatti al figlio “dagli amici (…) per rimborsare dei pagamenti anticipati da quest’ultimo, rispettivamente dei favori fatti a un amico - il quale gli ha versato delle somme pregandolo di prelevarle e consegnargliele a casa, non potendo recarsi a un bancomat”.

                                  Al riguardo, questa Corte, tenuto conto del fatto che alcuni di quegli accrediti TWINT riportavano “la dicitura aggiuntiva “da prelevare”” e che “emergono dei prelevamenti immediati delle somme corrisposte (…) tramite ______”, “per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo” ha disposto il rinvio degli atti all’USSI affinché effettuasse “gli accertamenti necessari per chiarire se gli importi ricevuti da amici tramite ______ nel periodo rilevante costituiscano dei rimborsi per pagamenti anticipati (…), rispettivamente siano stati senza indugio prelevati, dopo il bonifico, e consegnati all’amico” (consid. 2.15.1. e 2.15.2.) ed in esito a tali accertamenti rivalutasse il diritto, o meno, di quell’insorgente alle prestazioni assistenziali.

 

                                  In un’altra sentenza 42.2024.54-55 del 28 aprile 2025 (contro la quale è stato presentato un ricorso che con STF 8C_329/2025 del 19 giugno 2025 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile), il TCA, pronunciandosi sul caso di un’assistita ove, in primo luogo, era litigioso il computo, a titolo di “ogni altro reddito”, della somma di fr. 20.-- mensili, pari a fr. 240.- annui, che quella ricorrente sosteneva non fosse da considerare, trattandosi di un prestito già rimborsato, aveva rilevato che dall’estratto conto del conto intestato all’insorgente emergeva che effettivamente il 27 agosto 2024 è stata accreditata da terzi tramite ______ la somma di fr. 20.-- con causale “prêt remboursable”  e che dall’estratto conto del mese successivo si evinceva quell’assistita, tramite ______, aveva restituito l’importo di fr. 20.--, indicando “remb. prêt 27.08.2024” .

                                  Preso atto che quando quella ricorrente aveva ricevuto il prestito il suo estratto conto indicava un saldo negativo, tenuto in considerazione che l’importo di fr. 20.- era esiguo e ritenuto che è stato rimborsato non appena possibile, in quel caso il TCA aveva ritenuto che tale ammontare non doveva essere computato nel calcolo della prestazione assistenziale (consid. 2.8.).

                                  Con riferimento, poi, all’ordine di restituzione emesso nei confronti della stessa ricorrente per prestazioni Las che alla medesima veniva imputato di avere percepito indebitamente, avendo ella ricevuto prestiti da parte di terzi di cui l’USSI non aveva potuto tenere conto nei propri calcoli iniziali, questa Corte, preso atto che tali somme erano, poi, state restituite, aveva stabilito che si trattava di “entrate temporanee per sostenere il fabbisogno della ricorrente e di sua figlia in attesa della prestazione assistenziale” e concluso che “dunque, non devono essere considerati nella determinazione dell’ammontare della prestazione assistenziale (…). Gli stessi non sono, conseguentemente, rilevanti ai fini della restituzione” (consid. 2.10.).

                                  Infine, in quella fattispecie, questa Corte aveva confermato l’ordine di restituzione emesso dall’USSI per le prestazioni Las percepite indebitamente da quell’assistita a proposito di un accredito che, invece, non era mai stato qualificato come prestito e non era neppure mai stato rimborsato (cfr. consid. 2.12.).

 

                                  Da ultimo, con STCA 42.2025.49-50 del 16 marzo 2026, questa Corte si è pronunciata sul caso di un’assistita alla quale l’USSI aveva chiesto la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali percepite (da ottobre 2020 ad aprile 2021, da agosto a novembre 2021 e da febbraio a maggio 2022), essendo emerso che la medesima aveva beneficiato di aiuti da parte dell’ex compagno. Preso atto che l’assistita aveva fatto valere di avere ricevuto “unicamente aiuti sotto forma di beni di prima necessità quali frutta verdura e affini”, ricevuti in occasione di “ricorrenze o circostanze particolari” e che l’ex compagno aveva indicato di non “aver fornito assistenza in denaro”, ma di avere “aiutato l’insorgente offrendole frutta (cachi, ciliegie e uva) e verdura, specialmente insalata e pomodori provenienti dall'orto, unitamente a qualche sporadico pasto occasionale, consumato da parenti e amici (zia, sorella, madre, cugini, amici vari)”, nonché specificato che “ovviamente questi aiuti, pasti - pranzi o cene - non erano un sostegno quotidiano sistematico, impossibile anche geograficamente, ma unicamente occasionali o per ricorrenze festive” e che “inoltre, tali aiuti in cibo erano di valore modesto e non andavano a sostituire il budget alimentare di base ma unicamente ad integrarlo”, il TCA ha ritenuto che gli elementi in atti non permettevano di stabilire la frequenza degli aiuti in natura ricevuti da quella ricorrente, né, dunque, stabilire se gli stessi potevano costituire, o meno, un caso di eccezionalità, che avrebbe permesso di non tenerne conto nel conteggio delle prestazioni assistenziali. Questa Corte ha quindi disposto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché effettuasse un complemento istruttorio volto ad appurare se negli anni 2020, 2021 e 2022 erano stati offerti all’insorgente, in particolare, generi alimentari, quali frutta e verdura, soltanto occasionalmente e di valore modesto oppure regolarmente.

 

                                  Nel caso concreto, tra dicembre 2023 e giugno 2024, la ricorrente ha ricevuto diversi accrediti da parte di terze persone.

 

                             a.  In relazione a quanto accreditatole il 7 gennaio, 3 febbraio, 15 febbraio, 8 marzo ed 11 giugno 2024, RI1 ha precisato che si trattava dell’equivalente/della restituzione di quanto da lei speso in favore dei terzi che hanno disposto gli accrediti in suo favore (in seguito: ordinanti), per acquisti vari (tra farmacia, Lidl e chiosco), per ordini online, per il pieno di benzina o per ripagare il regalo o il costo del pranzo da lei anticipato per il figlio di un conoscente (cfr. consid. 1.5. e 2.13.).

 

                                  Dalla panoramica dei movimenti in atti risulta che, in corrispondenza dei versamenti via TWINT a favore della ricorrente del 7 gennaio, del 22 gennaio, del 3 febbraio, del 15 febbraio e dell’8 marzo 2024 vi sono esborsi di importi di entità simile a quanto accreditatole

                                  Di primo acchito, essi sembrano, quindi, collimare con quanto indicato da RI1 - nel senso che quanto versatole copriva quanto da lei speso per le persone indicate dalla medesima (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Al riguardo, non essendovi documentazione atta a corroborare con certezza le pretese ricorsuali, si impongono, però, ulteriori accertamenti.

 

                                  In particolare, l’USSI dovrà verificare, mediante la collaborazione dell’interessata, se gli importi suindicati, ricevuti da parte di RI1 da parte di terzi tramite TWINT, costituivano effettivamente dei rimborsi a favore degli ordinanti per pagamenti anticipati o per spese effettuate a loro beneficio o se erano, invece, versamenti andati al solo beneficio di RI1 e della sua UR (cfr., in tal senso, anche la STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 già citata).

 

                                  Sul dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, cfr. consid. 2.14.2.

 

In tale contesto, il TCA ricorda nuovamente che per costante giurisprudenza federale qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidiarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e cioè provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.9.).

 

L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente è chiamata, o meno, alla restituzione di quegli importi.

 

                             b.  Per gli accrediti del 6 dicembre 2023 (fr. 50.-) e del 22 gennaio 2024 (fr. 50.-), la ricorrente, invece, fa valere di avere ricevuto dei rimborsi via TWINT in cambio del contante che aveva consegnato alle ordinanti.

 

                                  A supporto di tale asserzione, però, agli atti non vi è alcun riscontro documentale che permetta di stabilire che quegli accrediti sono stati fatti per rimborsare delle dazioni di denaro contante.                          

 

                                  Anche a tale riguardo e per maggiore tranquillità, ribadito che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI (cfr., in tal senso, anche la STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 richiamata supra).

 

                                  In particolare, l’amministrazione verificherà, sentendo la ricorrente, che dovrà debitamente comprovare le proprie affermazioni, se il denaro ricevuto nelle occasioni suindicate, sia servito a coprire e rimborsare delle dazioni di denaro contante da parte di RI1 alle ordinanti e se ciò sia avvenuto nell’immediatezza dei versamenti TWINT a suo favore.

                                  Dopo tale accertamento, l’USSI determinerà nuovamente se gli importi in esame devono, o meno, essere ritenuti rilevanti ai fini della restituzione.

 

                                  Anche su questo punto, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai necessari accertamenti ed emetta una nuova decisione.

 

                             c.  Per quanto attiene agli importi versati alla ricorrente da ______, il 26 gennaio 2024 per fr. 150.- ed il 3 marzo 2024 per fr. 100.-, il TCA rileva che, nel primo caso, sia in allegato alla propria domanda di rinnovo delle prestazioni Las, sia in sede di reclamo, la ricorrente aveva indicato di avere ricevuto fr. 150.- come “partecipazione” dell’ordinante alla “trasferta a ______ per gara di _______ dei nostri figli”.

                                  In sede ricorsuale, RI1 ha invece collegato a quell’accredito a spese effettuate a ______, che di primo acchito non collimano con alcuna gara di _______ (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Anche per quanto attiene all’accredito di fr. 100.- del 3 marzo 2024, l’assistita ha indicato che si tratta di una partecipazione dell’ordinante ai costi relativi ad una comune gara di _______ dei rispettivi figli. Questa volta, linearmente, la ricorrente ha riferito l’entrata in questione ad esborsi che di primo acchito parrebbero compatibili con le spiegazioni fornita da RI1 al riguardo.

 

                                  Per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI anche per quanto attiene a questi due versamenti a beneficio della ricorrente da parte di ______.

 

                                  L’amministrazione, avvalendosi della collaborazione della ricorrente, che dovrà corroborare a mezzo documentale le proprie dichiarazioni, verificherà, quindi, se quanto versato a RI1 da parte di ______ corrispondeva effettivamente, o meno, al rimborso di spese anticipate dalla ricorrente per costi sostenuti anche per il figlio dell’ordinante in occasione di due gare di _______. Esperito tale accertamento, l’USSI si pronuncerà nuovamente sulla restituzione, o meno, delle relative somme.

 

                                  Su questo punto, quindi, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai necessari accertamenti ed emetta una nuova decisione.

 

                             d.  Con riferimento al “versamento sul proprio conto” del 5 gennaio 2024, per fr. 45.31, il TCA rileva che RI1 indicato sin da subito che si trattava di un “regalo di Natale 50€” (cfr. consid. 2.13. e doc. 1140). Ella ha, poi, precisato che erano “soldi ricevuti in regalo per mio figlio ______, minorenne, e usati per lui” (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Ora, sebbene le prestazioni volontarie da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura, debbano di principio essere prese in considerazione nel calcolo della prestazione assistenziale in virtù del principio di sussidiarietà, eccezionalmente è possibile prescindere dal relativo computo, allorché il sostegno ricevuto è di valore modesto, non ricorrente, fornito per un uso preciso quale complemento all’assistenza sociale. Si tratta ad esempio di regali occasionali di importo appropriato in occasione di giorni festivi o di compleanni. Al contrario vanno sempre conteggiate le prestazioni volontarie regolari che corrispondono a una voce coperta dalle prestazioni assistenziali oppure quando servono a finanziare un bene di lusso (a quest’ultimo proposito cfr. STF 2P.16/2006 del 1° giugno 2006 e STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, STCA 42.2025.49-50 del 16 marzo 2026 richiamata supra).

 

                                  In concreto, essendo peraltro stato versato a contanti dalla ricorrente sul proprio conto pochi giorni dopo le festività natalizie, questa Corte ritiene che l’importo (peraltro tutto sommato esiguo) di euro 50.- costituiva con ogni verosimiglianza effettivamente un regalo (di Natale) a favore del figlio dell’interessata. L’USSI, pertanto, avrebbe dovuto prescindere dal suo computo.

                                  Su questo punto, quindi, la decisione su reclamo è annullata.

 

                             e.  Relativamente, infine, all’importo di fr. 150.- accreditato via TWINT alla ricorrente dal proprio fratello, il TCA rileva che sia la causale del versamento in questione, che l’indicazione della ricorrente presente sin dalla domanda di rinnovo delle prestazioni Las, che quanto precisato in sede di reclamo indicano che quell’importo costituiva un regalo a favore del figlio dell’assistita, minorenne, da parte dello zio e che sarebbe stato impiegato per l’acquisto di una _______ da _______.

                                  In concreto, una maschera risulta essere effettivamente stata acquistata nella seconda metà di febbraio dalla ricorrente (cfr. consid. 2.13.).

 

                                  Secondo questo Tribunale, con ogni verosimiglianza, il versamento di fr. 150.- da parte di ______ era effettivamente destinato a coprire il costo della maschera di schema del nipote. Si tratta, quindi, di un regalo, puntuale, non ricorrente di un parente al figlio dell’insorgente, avente un preciso scopo (cfr. al riguardo la STCA 42.2025.49-50 del 16 marzo 2026), che, a mente di questa Corte, l’USSI avrebbe dovuto prescindere dal computare ai fini di determinare le prestazioni Las di diritto, rispettivamente quanto chiesto in restituzione.

 

                                  Su questo punto, pertanto, la decisione su reclamo è annullata.

 

                        2.15.  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 13 novembre 2025 deve essere annullata ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’USSI limitatamente a quanto indicato ai consid. 2.14.2., infine, e 2.14.3.

 

                        2.16.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su reclamo del 13 novembre 2025 è annullata ai

                                       sensi dei considerandi.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di

                                       quanto indicato ai consid. 2.14.2. e 2.14.3. ed emetta una

                                       nuova decisione.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti