Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2025.5

 

CL/gm

Lugano

14 aprile 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 - cittadino italiano nato nel 1972 a beneficio di un permesso di dimora “B” valido sino al 24 giugno 2024 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è annunciato presso l’allora Comune di domicilio, __________, ove ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Consegnatagli la Check-list il 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 311), egli ha completato la documentazione richiesta il 1° febbraio 2024.

 

                          1.2.  Con tre decisioni del 26 marzo 2024, l’USSI ha respinto la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:

-        per il mese di gennaio 2024, ritenuto che “(…) il reddito disponibile residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.

In particolare, per gennaio 2024, tenendo conto di un fabbisogno mensile di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa computabile pari a fr. 2'278.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di alloggio, fr. 589.- di premi assicurazione malattia e fr. 918.- di altre spese computabili), di un reddito computabile Las di fr. 55'212.-/anno e fr. 4'601.-/mese (già dedotta la franchigia reddito da lavoro) e di una sostanza computabile Las di fr. 6'787.- (comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 8'668.- (cfr. doc. 9-12);

-        per il mese di febbraio 2024, ritenuto che “(…) il reddito disponibile residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.

In particolare, per febbraio 2024, tenendo conto di un fabbisogno mensile di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa computabile pari a fr. 1'359.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di alloggio e fr. 589.- di premi assicurazione malattia), di un reddito computabile Las di fr. 0.-/ mese e di una sostanza computabile Las di fr. 7’669.- (comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’669.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 5’868.- (cfr. doc. 18-21);

-        per il mese di marzo 2024, ritenuto che “(…) il reddito disponibile residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.

In particolare, per marzo 2024, tenendo conto di un fabbisogno mensile di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa computabile pari a fr. 1'359.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di alloggio e fr. 589.- di premi assicurazione malattia), di un reddito computabile Las di fr. 0.-/ mese e di una sostanza computabile Las di fr. 7’392.- (comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’392.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 5’591.- (cfr. doc. 21-24).

 

                          1.3.  Con decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, l’USSI ha confermato i propri tre precedenti provvedimenti del 26 marzo 2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

N. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

(…) ai sensi dell’art 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

Nel caso di specie è pacifico che al momento dell’introduzione della domanda il reclamante era intestatario dei seguenti conti bancari:

-        Contro privato __________ (chiuso il 23.02.2024);

-        Conto privato __________;

-        Conto privato __________;

-        Conto privato __________.

In merito al conto privato __________, il signor RI 1 contesta che lo stesso venga considerato nella tabella di calcolo alla voce 421 “titoli e altri collocamenti di capitali” affermando che il conto “verosimilmente intestato a me medesimo, e nell’uso specifico di mio figlio __________. Lo stesso conto è stato aperto in data 09.06.2020, e da tale periodo l’uso della transazione dal mio conto __________ al __________ erano a favore di mio figlio __________ a titolo di sostegno economico. (…) lo stesso conto è stato aperto da me medesimo ed in uso esclusivo di mio figlio __________ in quanto lo stesso al momento dell’apertura di tale conto essendo minorenne, in Italia gli veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente.”.

Le affermazioni del reclamante non possono essere seguite. Dagli atti risulta chiaramente che il Conto Privato __________ è intestato esclusivamente al signor RI 1, __________. Il fatto che anche il figlio Davide possa beneficiarne, come pure eventuali dichiarazioni in tal senso, sono irrilevanti in quanto il titolare del conto e avente diritto economico risulta essere il reclamante il quale ne può e ne deve usufruire in base al citato principio di sussidiarietà.

Si rileva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal signor RI 1, non è vero che il reclamante non ha “mai usufruito né fatto operazione alcuna con questo conto in quanto sin dal momento dell’apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo” in quanto dall’estratto conto risulta che almeno in data 13 ottobre 2023 è avvenuto un trasferimento da questo conto a quello con IBAN __________ del valore di CHF 5'000.- sempre del signor RI 1.

A giusta ragione, quindi, l’USSI, per determinare se il reclamante avesse diritto o meno ad una prestazione assistenziale per i mesi di febbraio e marzo 2024 ha quindi correttamente considerato nei propri calcoli il Conto Privato __________. (…)

A titolo abbondanziale si constata che per i mesi in questione l’USSI ha omesso di richiedere e di inserire il saldo dell’estratto conto privato __________ e di esigere chiarimenti in merito al conto privato __________, chiuso solo il 23 febbraio 2024. Ciononostante si rileva che un’ulteriore istruttoria risulterebbe ad ogni modo ininfluente ai fini della presente vertenza considerato che ne scaturirebbe tuttalpiù una sostanza computabile come reddito Las maggior rispetto a quella attuale, aumentando ancor di più l’eccedenza del fabbisogno già ora di gran lunga coperto.” (cfr. all. A1 a doc. I).

                               

                          1.4.  Con tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:

 

" (…) Ritengo che quanto da me dichiarato in modo veritiero sia [ndr: debba essere] oggetto di una valutazione più attenta e approfondita.

Nello specifico, il sottoscritto tramite il supporto dei Servizi sociali di __________ prima e dell’Ufficio Laps di __________ in seguito, ha presentato domanda di sussidio per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 in quanto nel medesimo periodo ero privo di una qualsiasi entrata e/o sostegno economico.

In tale periodo, ero personalmente titolare di alcuni conti presso la __________, l’ammontare totale della somma di tali conti superava di poco il tetto massimo per avere diritto al sussidio, ma come spiegato nella dichiarazione scritte presentata al tempo della richiesta, il conto __________ seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio __________ residente in Italia.

In quanto divorziato, su decisione del Tribunale della Provincia di __________ avevo ed ho l’obbligo di sostenere i miei due figli, __________ nato il __________1999 e __________, nato il __________2024, versando la somma di 500 CHF per __________ su un conto italiano in quanto già maggiorenne e 500 CHF a __________ sul conto __________ a me intestato ma in uso esclusivo a mio figlio, in quanto lo stesso essendo minorenne non poteva avere un conto intestato personalmente a lui, inoltre, __________ era orgoglioso di avere tra le mani la classica carte gialla della __________ tant’è che io stesso pur consapevole che semmai un giorno mi sarei trovato a dover chiedere un aiuto come in effetti successo, avrei avuto dei problemi. (…) presumo che con i dovuti approfondimenti si sarebbe potuto verificare e/o accertare che tutti i prelievi fatti dal sopracitato conto, venivano fatti esclusivamente in Italia e soprattutto per i fabbisogni personali di mio figlio __________, il quale provvedeva personalmente alle proprie necessità con acquisti anche online e non. Lo stesso mio figlio __________ ha scritto e firmato di proprio pugno una lettera, dove lo stesso sotto la propria responsabilità, dichiarava in modo veritiero l’uso a lui esclusivo del conto __________, lettera che ho personalmente inserito nella richiesta di sussidio indirizzata all’Ufficio del Sostegno sociale di Bellinzona insieme ad altra documentazione. (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.5.  Nella propria risposta del 27 gennaio 2025, l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:

 

" (…) In merito alla contestazione del ricorrente circa l’inserimento del Conto Privato __________ nella tabella di calcolo, la stessa non può essere condivisa.

Come già indicato nella decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 alla quale si rinvia integralmente, dagli atti risulta chiaramente che il Conto Privato __________ è intestato esclusivamente al signor RI 1, __________. Il fatto che anche il figlio __________ possa beneficiarne, come pure eventuali dichiarazioni in tal senso, sono irrilevanti in quanto il titolare del conto e avente diritto economico risulta essere il ricorrente il quale ne può e ne deve usufruire in base al principio di sussidiarietà, come è stato fatto ad esempio data 13 ottobre 2023 dove è stato eseguito un trasferimento del valore di CHF 5'000 da questo conto a quello con IBAN __________ sempre del signor RI 1, nonostante egli abbia indicato anche in sede di ricorso “conto __________ a me intestato ma in uso esclusivo a mio figlio”.

In merito agli obblighi di mantenimento che il ricorrente ha nei confronti dei figli si osserva che ai sensi dell’art. 22 lett. b n. 2 Las i debiti alimentare non rientrano tra le spese computabili per stabilire il diritto alle prestazioni assistenziali.

A giusta ragione quindi, l’USSI, per determinare se il ricorrente avesse diritto o meno ad una prestazione assistenziali per i mesi di febbraio e marzo 2024 ha considerato integralmente il Conto Privato __________.” (cfr. doc. III).

 

                          1.6.  In data 28 gennaio 2025, oltre a trasmettere al ricorrente copia della risposta di causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, l’USSI ha negato ad RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las da gennaio a marzo 2024, in particolare computando negli averi di quest’ultimo anche il conto __________ ch’egli, pur essendone l’intestatario, pretende essere in esclusivo uso al figlio __________.

 

                          2.2.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                 L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.3.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

 

                                  Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

 

                                  Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:

 

 

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’061.-- / mese

2 persone                                          1'624.-- / mese

3 persone                                          1'974.-- / mese

4 persone                                          2'271.-- / mese

5 persone                                          2'568.-- / mese

Per ogni persona                              + 216.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

 

                          2.4.  L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a)     Reddito computabile:

1.     vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.     la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.     vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.     non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.     non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

 

b)     Spesa vincolata:

1.     non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.     non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.     non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.     le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)    Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

 

                                  Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                  L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

                                         “1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)     i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)     ...;

c)     ...;

d)     i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)     tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)       1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

 

                                  La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                  Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

                                         “1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)     le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)     gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)     le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)     gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)     i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)       i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)     i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)     i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)       ...;

j)      

                                         2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)     per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)     per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

 

                                  L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte          sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

 

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                     all'AVS/AI per i coniugi

 

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                 all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

 

2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

 

                          2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

 

                                  Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

 

                                  In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

                                  Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                          2.6.  Nel caso di specie, il ricorrente ha lavorato per conto di __________ quale autista di autobus dal 1° dicembre 2022 (cfr. doc. 294).

                                  Il 20 settembre 2023, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 293).

                                  Egli ha poi rivendicato le indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2024, salvo essere sospeso per 35 giorni dal diritto alle medesime, quale sanzione per il fatto di essersi trovato disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 288-289).

 

                                  Tale situazione, e meglio l’essersi di fatto trovato senza entrate in conseguenza della sanzione inflittagli da __________, lo ha portato a postulare il riconoscimento delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                                  L’USSI ha, come visto, negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, poiché dai calcoli effettuati è emersa un’eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.2.).

 

                                  Non essendo le altre voci di calcolo sostanzialmente contestate dal ricorrente, il TCA si limita a rilevare che l’amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 26 marzo 2024 ha computato, quali “titoli ed altri collocamenti in capitali”, tutti gli averi presenti sui diversi conti intestati al ricorrente.

 

                                  Trattasi:

-        del conto __________ con IBAN __________ che presentava, a dicembre 2023, un saldo di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), a fine gennaio 2024 un saldo di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed al 20 febbraio un saldo di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324)

-        del conto __________ con IBAN __________ che aveva, al 31 dicembre 2023, un saldo di fr. 37.33 (cfr. doc. 333)

-        del conto con IBAN __________ che presentava un saldo di fr. 5'050.56 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 440), di fr. 5'374.40 al 31 gennaio 2024 (cfr. doc. 445) e di fr. 5'097.73 al 20 febbraio 2024 (cfr. doc. 448).

Dalla documentazione versata agli atti in un secondo momento e pervenuta all’USSI il 25 aprile 2024, risulta che al 29 febbraio 2024, il conto in esame presentava un saldo maggiore rispetto ai 5'097,73 del 20 febbraio, e meglio fr. 5'820.60 (cfr. doc. 224).

 

                                  In relazione al conto con IBAN __________, agli atti figura una dichiarazione sottoscritta da __________ cittadino italiano nato nel 2004 (cfr. doc. 395) del seguente tenore:

 

" (…) dichiaro che mio papà RI 1 ha aperto a suo nome un conto presso la __________ poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessera (…) per i prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come da estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito CHF 22'883.52 da parte di mio papà per l’anno 2023” (cfr. doc. 94).

 

                                  Un altro conto con IBAN __________ intestato al ricorrente risulta, poi, essere stato chiuso in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 393).

 

                                  Con le decisioni del 26 marzo 2024, come visto al consid. 1.2., l’USSI ha respinto la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:

-        per il mese di gennaio 2024, tenendo conto di una sostanza computabile Las di fr. 6'787.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 9-12);

-        per il mese di febbraio 2024considerando una sostanza computabile Las di fr. 7’669.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’669.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000 (cfr. doc. 18-21);

-        per il mese di marzo 2024 prendendo in considerazione una sostanza computabile Las di fr. 7’392.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’392.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 21-24).

 

                                  Dalla documentazione __________ messa a disposizione dell’USSI risulta che quanto da quest’ultimo di volta in volta computato corrisponde:

-        a fr. 16'787.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 245) per gennaio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 31 dicembre 2023 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), IBAN __________ di fr. 37.33 (cfr. doc. 333) ed IBAN __________ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 440). 11'700.00 + 37.33 + 5'374.40 = 16'787.90

-        a fr. 17’669.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 242) per febbraio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 31 gennaio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di 12'295.- (cfr. doc. 324) ed IBAN __________ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 445). 12'295.00 + 5'374.40 = 17'669.40

-        a fr. 17’392.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-, cfr. doc. 239) per marzo 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 20 febbraio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed IBAN __________ di fr. 5'097.73 (cfr. doc. 448). 12'295.00 + 5'097.73 = 17'392.73.

 

                                  Già con scritto del 10 aprile 2024, RI 1 ha chiesto “un ricalcolo della prestazione assistenziale per il mese di febbraio e marzo 2024 (…) poiché il saldo del conto presente nelle due decisioni non è corretto. Allego pertanto una dichiarazione di mio figlio” (cfr. doc. 234).

                                  Da quest’altra dichiarazione di __________ del 25 febbraio 2024, risulta che il genitore “ha aperto un conto presso la __________ poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessero per i prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come riportato sull’estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito la somma complessiva di CHF 9'055.00 da parte di mio papà per l’anno 2020” (cfr.doc. 235).

 

                                  In relazione al proprio scritto del 10 aprile 2024, con mail del 12 aprile seguente il ricorrente ha comunicato all’USSI quanto segue:

 

" (…) Il conto numero __________ è intestato a me ma in uso esclusivo a mio figlio in Italia. Tutto ciò lo comprova una dichiarazione scritta e firmata da mio figlio __________ e dagli elaborati della __________ sul quale si evincono tutti i prelievi effettuati esclusivamente a __________ paese mio di origine e di residenza di mio figlio (…)” (cfr. doc. 231).

 

                                  Sempre dagli estratti versati agli atti dal ricorrente, risulta, poi, che il 13 ottobre 2024 fr. 5'000.- sono stati trasferiti da questa relazione __________ a quella, sempre intestata al ricorrente, avente IBAN __________ (cfr. doc. 196).

 

                                  Con reclamo del 17 aprile 2024 (trasmesso all’USSI mediante invio raccomandato del 24 aprile successivo; cfr. doc. 61), RI 1 ha impugnato le decisioni rese nei suoi confronti. Precisando che in realtà aveva postulato l’erogazione delle prestazioni Las da febbraio 2024, e non dal mese precedente, l’allora reclamante ha dichiarato che era al corrente dell’ammontare della quota esente di fr. 10'000.- che l’USSI avrebbe tenuto in considerazione della determinazione della sua sostanza computabile. A tal proposito “per corrette e per procedere in maniera sincera e trasparente”, RI 1 aveva informato la collaboratrice dei Servizi sociali del proprio comune “del fatto che il conto postale numero __________, verosimilmente intestato a me medesimo” era “nell’uso specifico di mio figlio __________”, tant’è che, ha precisato, dal giugno 2020 “l’uso delle transazioni dal mio conto __________ al __________ erano a favore di mio figlio __________ a titolo di sostegno economico”.

                                  L’allora reclamante ha, poi, fatto valere come segue le proprie ragioni:

 

" (…) personalmente non ho mai usufruito né fatta operazione alcuna con questo conto, in quanto sin da momento dell’apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo. Lo stesso conto è stato aperto da me medesimo ed in uso esclusivo a mio figlio __________ in quanto lo stesso al momento dell’apertura di tale conto essendo minorenne, in Italia gli veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente. Eppur vero che, dal momento della maggiore età di mio figlio __________ avrei potuto tranquillamente estinguere tale conto, ma su richiesto dello stesso il quale aveva grande piacere avere una carta conto Svizzera e per non ferire i suoi sentimenti, non mi sono mai sentito di procedere alla chiusura.

(…) Consapevole di non avere nessun potere giuridico, chiedo con clemenza alla Signoria Vostra, di poter rivalutare attentamente la mia richiesta, basandosi oltre ai movimenti dei conti menzionati, fare un eventuale approfondimento di ricerca ove si può evincere che tutti i prelievi del conto numero __________ vengono realmente fatti nelle postazioni o delle __________ o di altri Istituti Bancari che possono essere allocati in __________, paese di residenza di mio figlio __________ e mio paese di residenza o nel circondario.

Consapevole inoltre che dalla vostra posizione e ad un primo approccio la stessa situazione sia potuto apparire un po’ incerta, ma a tal proposito esiste una dichiarazione, e la stessa dovrebbe essere ritenuta valida ai fini di legge, diversamente è come dichiarare il falso e di conseguenza con tutte le conseguenze che ne potrebbero scaturire. Dichiaro inoltre che, mio figlio __________, soggetto principale dell’uso della carta sopra menzionata, sarebbe disponibile ad una dichiarazione verbale, tenendo conto che lo stesso vive ed è residente a __________, eventualmente, vista la tecnologia adottando un sistema di videochiamata e/o videoconferenza” (cfr .doc. 62-63).

 

                                  In allegato, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore dichiarazione sottoscritta dal figlio, datata 17 aprile 2024, che dichiara e conferma “personalmente che, il conto numero __________ aperto a nome di mio padre in data 09.06.2020 è sempre stato in uso esclusivo a me medesimo sin dall’apertura dello stesso. Dichiaro inoltre che, sin dal momento dell’apertura del medesimo conto, la carta relativa a tale conto è in mio uso esclusivo” (cfr. doc. 64).

 

                                  Laddove il ricorrente già nel proprio reclamo di aprile 2024 ha, come appena esposto, indicato __________ come il proprio paese di residenza (prima identificato unicamente con ruolo d’origine), il TCA rileva che RI 1, avrebbe lasciato la Svizzera per trasferirsi in provincia di __________, per l’appunto a __________ da fine agosto 2024 (cfr. estratto del ricorrente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino ed all. A2 a doc. I)

 

                                  Con e-mail del 12 settembre 2024, poi, RI 1 ha comunicato all’USSI, tra l’altro, quanto segue:

 

" (…) Da un primo ed attento esame da parte del vostro ufficio, il mio capitale, anche se di poco superava il reddito massimo per avere diritto alla mia richiesta. (…) Come si evince dalla documentazione della __________ e come dichiarato da mio figlio lettera da lui scritta e firmata, i prelievi sono stati effettuati da mio figlio per ed esclusivamente su __________ e provincia di __________ e per uso a lui esclusivo o per aiutare la sua mamma e/o la mia ex moglie” (cfr. doc. 46)

 

                                  Con decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato i propri precedenti provvedimenti.

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.), vige il principio di sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

                                  Questa Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.5., che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).

 

                                  Nel caso di specie, ad essere contestato dal ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il suo diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali di quanto presente sul conto __________ a lui intestato ed avente IBAN __________.

 

                                  In tal senso, questa Corte rileva che l’operato dell’USSI, oltre che corretto dal punto di vista meramente aritmetico (cfr. supra consid. 2.6.) in base a quelli che erano i saldi presenti sui diversi conti, merita tutela anche nel principio.

 

                                  Se da una parte questa Corte ritiene verosimile che il conto avente IBAN __________ ed intestato all’assistito potesse essere in uso anche al figlio del ricorrente, __________, d’altra parte in concreto determinante per ritenere che la sostanza ivi presente andava computata nel calcolo delle prestazioni Las è il fatto che pure RI 1 ne aveva la piena e libera disponibilità.

 

                                  Il conto in questione, infatti, non solo risulta intestato al ricorrente, ma era anche pienamente gestibile dal medesimo, tanto che il 13 ottobre 2023 su quello che RI 1 ha identificato essere il conto corrente su cui operava a tutti gli effetti (IBAN __________; “mio conto __________” cfr. supra consid. 1.4.) sono stati versati fr. 5'000.- proprio dal conto __________.

 

                                  Giova inoltre rilevare che se fino ad inizio ottobre 2023 sul conto __________ venivano versati importi generalmente contenuti in un massimo di fr. 500.- ad accredito (tanto dal conto __________ quando dal __________; cfr. doc. 396399), il 9 ottobre 2023, dal conto __________ - in relazione al quale agli atti non figura altra documentazione se non la chiusura del 23 febbraio 2024 - sono stati versati fr. 10'000.- in un unico accredito (cfr. doc. 195).

                                  Di questi, 5'000.- sono, poi, come visto stati trasferiti sull’altro conto di RI 1 il 13 ottobre seguente (cfr. doc. 196).

 

                                  Contrariamente quindi a quanto preteso da RI 1 laddove indica che “il conto __________ seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio __________ residente in Italia” (cfr. supra consid. 1.4.) l’uso della relazione __________ in questione non è esclusivo da parte del figlio.

                                  Il ricorrente, inoltre, non può essere seguito laddove fa poi valere che “dagli elaborati della __________ (…) si evincono tutti i prelievi effettuati esclusivamente a __________ paese mio di origine e di residenza di mio figlio” (cfr. supra consid. 2.6.), ritenuto che operazioni di addebito sul conto in questione sono state effettuate anche a __________, __________, __________, __________, __________ e non da ultimo a __________ e __________. In tal senso si vedano le operazioni del 29 luglio 2023 (cfr. doc. 176) o dell’8 novembre 2023 (cfr. doc. 203), o del 18 novembre 2023 (cfr. doc. 204).

 

                                  I motivi che avrebbero, poi, spinto il ricorrente ad aprire a suo tempo a nome proprio in Svizzera un conto per il figlio, allora minorenne, non trovavano più alcuna giustificazione dal 2022, divenuto il ragazzo maggiorenne, e quindi men che meno nel 2023 e nel 2024.

 

                                  Alla luce di tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’USSI ha computato, tra la sostanza di pertinenza del ricorrente, anche gli averi presenti sul conto __________ con IBAN __________, al quale RI 1 avrebbe potuto e dovuto attingere prioritariamente rispetto alle prestazioni Las.

 

                                  In concreto, peraltro, quanto computato dall’USSI non tiene conto degli averi eventualmente ancora presenti sul conto __________, chiuso il 23 febbraio 2024, né di quelli sul __________ successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali agli atti non figura alcuna documentazione, di modo che verosimilmente l’eccedenza risultante dai calcoli della parte resistente avrebbe potuto essere più alta rispetto a quella ottenuta e il diritto alle prestazioni Las a maggior ragione andava negato.

 

                                  Ne consegue che la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 deve essere confermata.

 

                          2.8.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti