|
redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
|
segretaria: |
Stefania Cagni |
|
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2025 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2024 emanata da |
||
|
|
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 3 luglio 2023 (cfr. doc. 363-366), 30 ottobre 2023 (cfr. doc. 344-348) e 29 marzo 2024 (cfr. doc. 285-289) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto a favore di RI 1, per l’unità di riferimento composta unicamente dalla medesima, il diritto a prestazioni Las dal mese di agosto 2023 al mese di settembre 2024 sulla base delle richieste di rinnovo di volta in volta da lei presentate.
1.2. In particolare, con la decisione del 29 marzo 2024, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2024, l’USSI ha riconosciuto all’assistita il diritto di percepire le prestazioni ordinarie Las per totali fr. 1'374.- al mese. Nei propri calcoli, l’amministrazione ha tenuto in considerazione un fabbisogno di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, al quale ha aggiunto una spesa computabile Las di fr. 1'815.-, dei quali fr. 882.- quale spese di alloggio, fr. 589.- di premi assicurazione malattia e fr. 343.- di altre spese computabili ai sensi della Las, e di un reddito computabile di fr. 882.- ed una prestazione Laps ricevuta per fr. 589.- (cfr. doc. 286-288).
1.3. In un secondo momento, preso atto che dalla documentazione versata agli atti dall’assistita asseritamente relativa agli oneri ipotecari sulla sua PPP emergeva che vi era un ammortamento trimestrale di fr. 500.- sin dal luglio 2020 (cfr. doc. 213), l’amministrazione ha rivalutato il caso.
La decisione del 29 marzo 2024 è così stata annullata e sostituita “per il mese di agosto 2024” da quella del 25 luglio 2024, nella quale l’USSI ha tenuto conto di un fabbisogno di base mensile di fr. 1'031.-, di una spesa computabile Las di fr. 1'632.- (fr. 794.- quale spese di alloggio, fr. 589.- di premi di assicurazione malattia e fr. 249.- di altre spese computabili Las), e di un reddito computabile di fr. 794.-, una sostanza computabile come reddito di fr. 5'250.- ed altre prestazioni Laps di fr. 589.-. Da questo calcolo è scaturito non un fabbisogno, ma un’eccedenza, in concreto pari a fr. 3'970.- (cfr. doc. 216-219).
1.4. Con un’ulteriore decisione del 25 luglio 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 17'612.65 pari alle prestazioni Las “versate per il periodo da 01.08.2023 al 31.07.2024 e percepite indebitamente” motivando il proprio provvedimento come segue:
" (…) Dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione in nostro possesso, si evince che il suo contratto ipotecario prevede un ammortamento trimestrale di CHF 500.00. La riduzione del debito ipotecario, comporta una diminuzione dell’interesse dovuto e influenza il calcolo della prestazione assistenziale. Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate non ha tenuto conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le stesse le sono state riconosciute e quindi percepite indebitamente. (…)
Di conseguenza, le prestazioni assistenziali di complessivi CHF 17'612.65 versate per il periodo dal 01.08.2023 al 31.07.2024 e percepite indebitamente, devono essere restituite al nostro ufficio.” (cfr. doc. 196-198).
1.5. L’8 agosto 2024, per il tramite dell’operatrice sociale del Comune di __________, RI 1 ha chiesto il condono della restituzione, facendo valere di avere percepito le prestazioni in buona fede, avendo “consegnato tutta la documentazione necessaria alla richiesta di rinnovo”, senza mai nascondere “l’ammortamento trimestrale da voi citato”. Inoltre, ha precisato l’assistita, “la restituzione di tale importo sarebbe un onere troppo gravoso da sopportare” (cfr. doc. 192).
1.6. Con reclamo del 22 agosto 2024, RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato tanto il diniego delle prestazioni Las pronunciato dall’USSI il 25 luglio precedente per il mese di agosto 2024, quanto l’ordine di restituzione, argomentando:
" (…) RI 1 vive nell’appartamento di tre locali di cui al Fol. PPP n. __________, quota di comproprietà di __________/1000 del fondo part. __________ RFD __________, di cui è diventata proprietaria nel __________ a seguito di donazione da parte della madre, __________ (…). Sul fondo __________ sono presenti, oltre all’appartamento di proprietà dell’assicurata, un altro appartamento di proprietà del di lei fratello __________ (PPP n. __________), un terzo appartamento di proprietà di __________ (PPP n. __________), un ristorante (PPP n. __________) e un magazzino (PPP n. __________), entrambi pure di proprietà di __________.
Sul Fol. PPP n. __________ di proprietà di RI 1 è annotato a Registro fondiario un diritto di prelazione in favore del __________. A sua volta l’assicurata è beneficiaria di un diritto di prelazione per quanto attiene alla PPP di proprietà del fratello. Allo stadio attuale, la reclamante, suo fratello e la madre abitano ciascuno nell’appartamento di cui sono rispettivamente proprietari.
La reclamante è intestataria dei seguenti conti presso la Banca __________:
· Conto risparmio (__________ (…)), sul quale vengono addebitati gli interessi e l’ammortamento relativi al debito ipotecario effettivo gravante la sua quota di comproprietà (finanziamento__________ ipoteca __________ (…)), pari a CHF 95'000.00 nel 2020;
· Conto __________ sul quale vengono mensilmente addebitati CHF 600.00 in favore del conto RISPARMIO, al fine di garantire su quest’ultimo conto la copertura necessaria per l’addebito degli interessi ipotecari e del relativo ammortamento (…).
Per poter garantire il pagamento degli ammortamenti ipotecari richiesti dalla Banca __________ l’assicurata svolge saltuariamente qualche attività remunerata per conto di __________ (…).
Nella decisione del 16/25.07.2024 l’USSI ha computato il valore della sostanza immobiliare dell’assicurata nella misura di CHF 5'250.- (CHF 193'250.- valore di stima / CHF 88'000.- debito ipotecario / CHF 100'000.- quota esente Las/Laps).
L’importo è stato considerato quale “sostanza computabile come reddito Las” nel calcolo del reddito mensile dell’assicurata. Si ritiene che tale computo sia errato e alla ricorrente non possa essere imputato un reddito mensile Las di CHF 5'250.-.
L’esito di tale computo e – conseguentemente - della decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali emessa dall’USSI è inadeguato se si considera che l’assicurata non consegue alcun reddito e non è in grado di mantenersi da sola, pur vivendo senza sfarzi e dovendo mensilmente far fronte unicamente agli oneri ipotecari, oltre ai costi di cassa malati e alle spese correnti (telefono, elettricità, viveri).
In verità, l’unico lato positivo della proprietà immobiliare donatale dalla madre è quello di poter far fronte a costi per l’alloggio inferiori ai prezzi medi delle abitazioni. Per il resto, la proprietà immobiliare comporta un onere ipotecario finanche gravoso per RI 1, che si è vista obbligata ad accettare la richiesta di fare ammortamenti annui formulata dall’Istituto bancario per evitare di perdere anche l’alloggio a buon mercato.
A prescindere dal fatto che la perdita della proprietà immobiliare causerebbe all’assicurata reclamante un aumento considerevole dei costi di alloggio, è evidente che la sostanza computata nel reddito non è in alcun modo liquidabile (art. 22 lit. a cifra 2 Las).
In considerazione di quanto esposto, si chiede di riformare la decisione emessa in data 16/25.07.2024, effettuando un nuovo calcolo del reddito computabile ai sensi della Las, segnatamente riducendo la sostanza computabile come reddito Las della signora RI 1 al massimo a CHF 412.50 mensili (CHF 193'450.- valore di stima / 100'000.- quota esente / CHF 88'500.- debito ipotecario a luglio 2024 (doc. E) x 1/12).
Conseguentemente, si chiede che la decisione 16/25.07.2024 emessa dall’USSI venga annullata e alla signora RI 1 venga riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali anche successivamente al mese di agosto 2023, rispettivamente che l’ordine di restituzione formulato con ulteriore decisione del 25.07.2024 venga parimenti annullato.
Oltre ad essere completamente in buona fede, la reclamante si trova impossibilitata a restituire le prestazioni sociali ricevute nel periodo agosto 2023 – luglio 2024, non disponendo né di reddito né di sostanza e avendo utilizzato gli aiuti assistenziali percepiti unicamente per far fronte al proprio minimo mantenimento. Ritenuto che un eventuale obbligo di restituzione costituirebbe un onere eccessivamente gravoso e insopportabile per la reclamante, quest’ultima chiede che venga in ogni caso condonata la restituzione” (cfr. doc. 136-139).
1.7. Con decisione su reclamo del 18 dicembre 2024, l’USSI ha confermato sia la sospensione delle prestazioni Las per agosto 2024, che l’ordine di restituzione emessi nei confronti RI 1, argomentando come segue:
" (…)
O.
La decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
Come visto sopra, ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
Il punto b: “Procedura Computo sostanza non immediatamente disponibile" della Disposizione USSI in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare precisa che "Qualora l'utente comprovi che la sostanza immobiliare è difficilmente liquidabile in tempo utile, si potrà eccezionalmente concedere una deroga al computo della stessa per un periodo limitato (3 mesi, eventualmente rinnovabili), facendo sottoscrivere all'interessato un impegno di vendita.".
Ne consegue che, in virtù dell'art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, anche l'abitazione primaria che supera la quota esente di CHF 100'000.-, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie è pacifico che la signora RI 1 sin dal 1º luglio 2020 versa trimestralmente alla Banca __________ CHF 500.- quale ammortamento dell'ipoteca gravante la PPP n. __________ del fondo part. n. ____________________ RFD __________ di iniziali CHF 95'000.-, con conseguente abbassamento del debito ipotecario.
L'affermazione della reclamante "In considerazione di quanto esposto, si chiede di riformare la decisione emessa in data 16/25.07.2024, effettuando un nuovo calcolo del reddito computabile ai sensi della Las, segnatamente riducendo la sostanza computabile come reddito Las della signora RI 1 al massimo a CHE 412.50 mensili ([CHE 193'450 valore di stima (…)" non può essere condivisa.
La Disposizione USSI in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare è chiara. Al punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" la stessa prevede che "contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo
annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione assistenziale dev'essere considerata la situazione finanziaria effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di mese in mese.".
Ritenuto quanto sopra e considerato che la signora RI 1 non ha in seguito firmato l'impegno di vendita, a ragione, l'USSl, il 25 luglio 2024 ha annullato e sostituito la precedente decisione del 29 marzo 2024 dal mese di agosto 2024 computando interamente la sostanza superiore alla quota esente.
A tal proposito si rileva che nella decisione doveva essere computata una sostanza pari a CHF 6'250.- e non a CHF 5'250.- come effettuato dall'USSI. Ciononostante tale modifica è ininfluente ai fini della presente vertenza, considerato che aumenterebbe ancor di più l’eccedenza del fabbisogno già ora coperto.
Ritenuto tutto quanto sopra, il reclamo del 22 agosto 2024 contro la decisione di rifiuto del 25 luglio 2024 è respinto.
P.
Per quanto concerne la parte di reclamo contro la decisione (ordine di restituzione) del 25 luglio 2024 si rileva che (…) sulla base degli accertamenti svolti dall’USSI, la sostanza superiore alla quota esente andava interamente computata. Si rileva che per il periodo oggetto della presente decisione, ossia da agosto 2023 a luglio 2024, il debito ipotecario è sceso progressivamente passando da CHF 89'000.- a CHF 87'000.-, generando così una sostanza computabile come da tabella sottostante.
|
Mese |
Valore di stima proprietà fondiaria |
Quota esente abitazione secondaria (recte primaria) |
Debito ipotecario |
Sostanza immobiliare abitazione primaria |
|
Agosto 2023 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 89'000.00 |
CHF 4’250.00 |
|
Settembre2023 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 89'000.00 |
CHF 4'250.00 |
|
Ottobre 2023 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'500.00 |
CHF 4'750.00 |
|
Novembre 2023 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'500.00 |
CHF 4'750.00 |
|
Dicembre 2023 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'500.00 |
CHF 4'750.00 |
|
Gennaio 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'000.00 |
CHF 5'250.00 |
|
Febbraio 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'000.00 |
CHF 5'250.00 |
|
Marzo 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 88'000.00 |
CHF 5'250.00 |
|
Aprile 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 87'500.00 |
CHF 5'750.00 |
|
Maggio 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 87'500.00 |
CHF 5'750.00 |
|
Giugno 2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 87'500.00 |
CHF 5'750.00 |
|
Luglio2024 |
CHF 193'250.00 |
CHF 100'000.00 |
CHF 87'000.00 |
CHF 6'250.00 |
La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante dal mese di agosto 2023 era stata calcolate, nelle varie decisioni, non tenendo in considerazione l’ammortamento del debito ipotecario. Lo fosse invece stato, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.
Ne consegue che la reclamante non aveva diritto alle prestazioni erogate dall’USSI.
L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 25 luglio 2024, considerando la diminuzione del debito ipotecario e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
In merito alla richiesta di condono, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quale caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile 2010; STC 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Nel caso di specie la reclamante sostiene di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave, vedi sopra) che verranno esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attivata d’ufficio.
L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
Si ribadisce che, a questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se la reclamante era in buona fede oppure no quando ha ricevuto complessivi CHF 17'612.65 a titolo di prestazioni assistenziali non dovute e indebitamente ricevute.
Alla luce degli elementi suesposti, l’rodine di restituzione di CHF 17'612.65 va confermato.” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.8. Contro la decisione su reclamo, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone, in via principale, l’accoglimento e il conseguente annullamento della decisione su reclamo con rinvio degli atti “a USSI affinché proceda a rinunciare al computo della sostanza immobiliare ai fini del calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale”.
In via subordinata, ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e il rinvio degli atti alla parte resistente “affinché proceda a ricalcolare la prestazione assistenziale e riemettere una nuova decisione, tenendo conto dei nuovi elementi relativi ai prestiti privati”.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha fatto valere, innanzitutto, che “la decisione USSI 19 luglio 2024 non è stata firmata dall'operatore socio-amministrativo. La firma di una decisione amministrativa è un atto importante per garantire la validità della decisione stessa, tale carenza solleva qualche dubbio circa la validità di questa decisione, seppur confermata in sede di evasione del reclamo da parte di USSI tramite la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024”.
A proposito del diniego delle prestazioni Las da agosto 2024, RI 1 ha rilevato quanto segue:
" (…) Nella tabella di calcolo allegata alla decisione USSI del 19 luglio 2024 viene indicata un'eccedenza a mio favore di CHF 3'970, in quanto USSI ha provveduto a ricalcolare la sostanza computabile come reddito.
Questa sostanza riguarda il mio appartamento utilizzato come abitazione primaria, il quale ha dei costi assai inferiori rispetto ad un appartamento preso in locazione presso terzi, il cui costo sarebbe invece computato per intero da USSI fino ai relativi massimali.
Per il calcolo del reddito disponibile residuale, secondo l'art. 22 LAS applicato al caso specifico, viene computata la sostanza netta, nella misura in cui questa superi i CHF 100'000 per l'abitazione primaria.
II mio appartamento ha un valore di stima di CHF 193'250. A questo valore va dedotta la quota esente di CHF 100'000, ne consegue un valore residuo di CHF 93'250. Questo valore residuo è stato ulteriormente ridotto, tenendo conto dell'ipoteca esistente.
Il calcolo USSI riportano nella tabella "P" della decisione su reclamo è errato. Si riporta una tabella corretta, dove l’ammortamento viene calcolato in maniera adeguata.
|
A |
B |
C |
|
2020 |
|
|
|
I trimestre |
|
|
|
Il trimestre |
|
|
|
Ill trimestre |
|
|
|
IV trimestre |
95000 |
|
|
2021 |
|
|
|
I trimestre |
94500 |
500 |
|
Il trimestre |
94000 |
500 |
|
Ill trimestre |
93500 |
500 |
|
IV trimestre |
93000 |
500 |
|
2022 |
|
|
|
l trimestre |
92500 |
500 |
|
Il trimestre |
92000 |
500 |
|
Ill trimestre |
91500 |
500 |
|
IV trimestre |
91000 |
500 |
|
2023 |
|
|
|
I trimestre |
90500 |
500 |
|
II trimestre |
90000 |
500 |
|
lll trimestre |
89500 |
500 |
|
IV trimestre |
89000 |
500 |
|
2024 |
|
|
|
I trimestre |
88500 |
500 |
|
Il trimestre |
88000 |
500 |
|
Ill trimestre |
87500 |
500 |
|
IV trimestre |
87000 |
500 |
Nella colonna A viene indicato il periodo, nella colonna B l'importo residuo del debito in franchi svizzeri e nella colonna C l'ammortamento previsto in franchi svizzeri alla fine del trimestre. Appare evidente che nel IlI trimestre dell'anno 2023 il debito ipotecario ammontava a CHF 89'500 e non a CHF 89'000 come indicato nella decisione USSI. Tale errore implica una correzione del reddito disponibile residuale computato dalla sostanza. La tabella evidenzia come la mia situazione sia molto particolare, poiché per una sottigliezza legata all'ammortamento del debito ipotecario della mia abitazione primaria, mi trovo attribuita un reddito ipotetico sproporzionato, che non rispetta la mia realtà.
Tale reddito ipotetico implica l'inaccessibilità alle prestazioni assistenziali, trovandomi quindi senza alcuna entrata per far fronte alle spese vitali e obbligatorie per consentirmi un'esistenza dignitosa. Non ho entrate, riscontro continue difficoltà ad inserirmi nel mondo del lavoro a causa dell'età anagrafica e della mia limitata formazione. La prestazione assistenziale, purtroppo, risulta l'unica mia possibile fonte di reddito per poter far fronte alle mie spese, senza alcun minimo lusso.
Il mio caso, visto quanto sopra esposto, merita di essere trattato come caso di rigore e la dovuta proporzionalità. L'art. 22 lett. a) cifra 2 della LAS specifica in effetti che sono possibili eccezioni transitorie al computo della sostanza netta, quindi ammette dei casi di rigore come quello che mi concerne. In seguito, l'articolo specifica che segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile, è possibile applicare tale rigore. La Direttiva USSI in vigore dal gennaio 2021, per il caso che mi concerne, è stata applicata in pieno contrasto con le linee guida COSAS a cui fa riferimento il Canton Ticino (cfr. Messaggio concernente la modifica dell'assistenza sociale dell'8.5.2002, ad art. 19 LAS).
Le linee guida COSAS, alla cifra D.3.2 cpv. 1-3, indicano che:
"La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell'esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
È possibile rinunciare a una realizzazione se:
a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli;
b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine;
c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo.
Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate."
USSI dovrebbe comprendere che la mia abitazione primaria ha un costo nettamente inferiore ad un appartamento preso in affitto da terzi. Tale costo inferiore implica un minor costo anche allo Stato nell'erogare la prestazione assistenziale a mio favore.
Secondo le linee guida COSAS applicate al mio caso, sarebbe quindi possibile rinunciare alla realizzazione della mia abitazione primaria. La decisione USSI è palesemente in contrasto con queste linee guida.
La stessa direttiva USSI nel capitolo relativo al computo della sostanza, lett. a) "principio di sussidiarietà" indica che:
“invece per quanto concerne un immobile occupato dal beneficiario stesso, si potrà rinunciare ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato."
Non si comprende per quale ragione USSI abbia completamente ignorato questa deroga applicabile al mio caso particolare, agendo quindi arbitrariamente essendo stata adottata unicamente la procedura in caso di "computo sostanza non immediatamente disponibile".
In effetti, in data 24 ottobre 2024 USSI ha trasmesso l'impegno di vendita della mia abitazione primaria, senza nemmeno considerare la possibilità di rinunciare a tale realizzazione come previsto dalle norme COSAS e dalla loro stessa Direttiva interna. Tale agire è arbitrario e contrario al principio di legalità, ritenuto che USSI doveva tener conto della mia particolare situazione e riconoscere un caso di rigore. In effetti per un rimborso ipotecario trimestrale impostomi dalla banca, mi sono trovata in questa spiacevole situazione.
3. Secondo l'art. 23 cpv. 1 LAS: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato."
A partire dal mese di agosto 2024 mi trovo senza alcuna entrata, USSI ha quindi deliberatamente ignorato l'art. 23 LAS, lasciandomi in una situazione difficile.
Ho prontamente inoltrato la richiesta di sussidio della cassa malati, ho concordato delle proroghe nei termini di pagamento delle fatture, ho cercato di svolgere lavori di poco conto (unici disponibili) per poter onorare gli oneri ipotecari ed acquistare i beni di prima necessità.
Si contesta pertanto la decisione di USSI nel rifiutare il versamento delle prestazioni in palese contrasto con il principio di "assistenza indispensabile" sancito dalla LAS.
In data 29 marzo 2024 ho ottenuto una decisione di concessione delle prestazioni assistenziali, regolarmente cresciuta in giudicato ed esecutiva. La decisione di rifiuto del 19 luglio 2024, che annulla e sostituisce quella del 29 marzo 2024, è stata impugnata, come tale non è cresciuta in giudicato. La decisione non è stata dichiarata nemmeno immediatamente esecutiva.
USSI ha agito quindi arbitrariamente bloccando le prestazioni che sono dovute in forza di una decisione passata in giudicato, applicando una decisione di blocco e di rifiuto non ancora cresciuta in giudicato, vista la procedura contenziosa amministrativa in atto.
È utile evidenziare che la mancanza di entrate dal mese di agosto 2024 ha implicato la necessità di ricorrere anche a prestiti privati. Tali prestiti, evidentemente, hanno modificato completamente la mia situazione personale.
4. Dal mese di agosto 2024, non avendo entrate e per far fronte alle spese vitali, ho dovuto ricorrere anche a prestiti privati.
Tramite la decisione su reclamo dell'USSl, ho appreso che i prestiti privati vengono considerati per determinare la sostanza netta. Avendo sinora accumulato debiti privati per un importo di CHF 7'000, allo scopo di garantire il mio sostentamento dignitoso e di base, ritengo che USSI debba rivedere la sua decisione, tenendo conto di questi nuovi elementi sinora non considerati.
Se nella denegata ipotesi l'applicazione delle regole da parte di USSI fosse ritenuta corretta da parte del Lodevole Tribunale, si chiede di considerare che il reddito computabile dalla sostanza netta, se ricalcolato con l'attuale prestito privato, permetterebbe di soddisfare i requisiti per il riottenimento di una nuova prestazione assistenziale.
Chiedo pertanto che gli atti siano rinviati a USSI, in modo da considerare questo aspetto dei debiti privati, affinché possa emettere una nuova decisione tramite i nuovi elementi presentati. (…)
5. Relativamente all'ordine di restituzione del 25 luglio 2024, appare evidente che esso si basa su una decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali non ancora cresciuto in giudicato.
Già per tale vizio formale esso non merita tutela e dev'essere annullato. In effetti, nel rispetto del principio relativo alla sicurezza del diritto, attualmente l'unica
decisione amministrativa cresciuta in giudicato ed esecutiva, consiste nella decisione USSI del 29 marzo 2024 che mi riconosce le prestazioni assistenziali.
Per questioni formali, vista la mia specifica situazione, risulta opportuno accertare prima se effettivamente abbia o meno diritto alle prestazioni e dopo che il giudizio sia cresciuto in giudicato, USSI potrà attivarsi con quanto del caso.
USSI si rifiuta di entrare nel merito della mia richiesta di condono adducendo che tali censure possono essere esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che l'ordine di restituzione sia passato in giudicato. Tale agire è palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento, in quanto USSI ha diritto di emettere una decisione di rimborso senza una decisione cresciuta in giudicato che costituisca valido titolo di credito per lo Stato, invece la sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro adeguatamente giustificato dalla mia situazione.
Anche per queste violazioni formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di restituzione non merita conferma e dev'essere annullato.” (cfr. doc. I).
1.9. Nella sua risposta del 24 febbraio 2025, l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso e - rinviando, per il resto, alla propria decisione su reclamo - ha osservato:
- che “una decisione di prima istanza per essere valida non necessita forzatamente una firma. Né la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013, né la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociale (Laps) del 5 giugno 2020, né la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 ne fanno menzione”;
- che “un’eccedenza a mio favore di CHF 3’970” si riferisce alla decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali dal 25 luglio 2024 dove l’USSI ha determinato un debito ipotecario di CHF 88'000.-corretto nella decisione su reclamo del 18 dicembre in CHF 87'000.- ma non considerato in quanto ininfluente ai fini della decisione. Ad ogni modo di osserva che dal “finanziamento __________ Ipoteca __________ CHF” del 6 luglio 2020 risulta un finanziamento tramite ipoteca di CHF 95'000.- della durata di 5 anni (01.07.2020-01.07.2025) al tasso dell’1.23% con scadenza interessi “fine trimestre, prossima vota 30.09.2020”. Da ciò ne consegue che nel IV trimestre del 2020 il debito ipotecario ammontava a CHF 94'500.- e non a CHF 95'000.- come affermato dalla ricorrente. Le argomentazioni della signora RI 1 si rilevano ad ogni modo irrilevanti in quanto a causa dell’ammortamento ipotecario, a ricorrente non aveva più diritto alle prestazioni sin dal II trimestre del 2022 e quindi sia con un debito ipotecario di CHF 89'000.- o di CHF 89'500.-, la decisione si rivelerebbe comunque negativa e l’ordine di restituzione corretto”;
- che “il beneficiario di prestazioni sociali non ha nessun diritto alla conservazione della sostanza immobiliare (LG-CSIAS D3.2. cpv. 1, STCA 42.2021.60 del 27 settembre 2021) (…) Nel caso di specie, conformemente anche all’eccezione invocata dalla signora RI 1, ella ha vissuto nel proprio appartamento di proprietà fintanto che la propria sostanza immobiliare non ha generato un reddito tale che, secondo i criteri dell’assistenza sociale, ha portato alla negazione della prestazione assistenziale. Permettere ad un beneficiario di prestazioni di vivere nella propria abitazione di proprietà non può infatti essere in contrasto con le disposizioni legali. Le spiegazioni del punto D3.2. LG-CSIAS enunciano chiaramente che “le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto alcun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni”. Tralasciare dal calcolo la sostanza immobiliare della signora RI 1 dal momento in cui la stessa ha cominciato a generare un reddito sarebbe contrario sia al principio di sussidiarietà, sia all’uguaglianza di trattamento verso altri utenti che dispongono ad esempio di risparmi sul proprio conto bancario, ritenuto inoltre che l’importo di CHF 193'250.- corrisponde al solo valore di stima dell’immobile e non al suo valore commerciale. Conformemente alle disposizioni USSI per il computo della sostanza mobiliare e immobiliare, ritenuto che un appartamento in genere è considerato come una sostanza difficilmente liquidabile in tempo utile, l’USSI, per poter procedere alla deroga del computo della sostanza primaria, ha chiesto alla signora RI 1 di firmare un impegno di vendita che la stessa non ha accettato.
- che “l’USSI, dopo essersi accorto che la RI 1 non aveva diritto ad alcuna prestazione assistenziale, conformemente ai presupposti della riconsiderazione (art. 24 Laps) ha annullato e sostituito la decisione del 29 marzo 2024. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 Laps, in caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione. Per tal ragione l’USSI ha rifiutato le prestazioni da agosto 2024 che non aveva ancora versato. In questo caso l’art. 23 Las non trova applicazione in quanto, dalla tabella di calcolo allegata alla decisione di rifiuto e effettuata secondo le disposizioni legali, il fabbisogno della signora RI 1 è interamente coperto”;
- che “per la definizione del diritto alle prestazioni assistenziali, la Las non considera i debiti privati dei propri beneficiari. Al contrario, se si ritenessero tali debiti a diminuzione del valore della sostanza, si avrebbe come conseguenza un incentivo all’indebitamento personale. Il debito ipotecario è riconosciuto dall’USSI in quanto è in diretta correlazione con la proprietà fondiaria”;
- che “come già enunciato nella decisione su reclamo, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (…)” (cfr. doc. III).
1.10. Il 25 febbraio 2025, la risposta di causa è stata intimata alla ricorrente ed alle parti, poi rimaste silenti, è stato assegnato un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Questa Corte rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha “sollevato dubbi” circa la validità della decisione emessa dall’USSI il 25 luglio 2024 relativamente al mancato riconoscimento del diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.8. e doc. I).
Al riguardo va osservato che è vero che il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali adottato dal Consiglio di Stato all’art. 3 prevede che una decisione deve essere firmata
" (…)
a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;
c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).”
È altrettanto vero, tuttavia, che di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese in forma scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 2; DTF 112 V 87).
In particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49 LPGA; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).
Il Tribunale federale, nella sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid. 3b, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”
L’Alta Corte, poi, con sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, nel respingere il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.85 del 21 marzo 2023 ha rilevato:
" 3.4. La censura della ricorrente non può che essere respinta. In primo luogo, i giudici ticinesi hanno correttamente applicato la giurisprudenza pertinente nella fattispecie. Inoltre, la legge - federale - applicabile, segnatamente l'art. 49 LPGA (RS 830.1), non domanda espressamente la firma delle decisioni emesse dall'organo amministrativo. Del resto, tale questione esula quanto previsto dall'art. 3 della normativa cantonale, il quale regola tuttalpiù quali persone siano abilitate a firmare e in che modalità. Il citato regolamento non ha dunque alcuna influenza nel caso in esame, così come irrilevanti sono i relativi precedenti cantonali citati dalla ricorrente. La decisione del 30 giugno 2021 non presenta pertanto alcun vizio formale. Ad ogni modo, se anche di vizio si potesse parlare, i criteri per sconfinare nella nullità non sarebbero adempiuti e la decisione, se del caso annullabile, sarebbe da considerarsi sostituita dalla decisione su opposizione del 12 ottobre 2021, come rettamente considerato dai primi giudici.”
In proposito cfr. anche STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.1.; STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.1.; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid. 2.2.; STCA 38.2004.70 del 14 settembre 2005 consid. 2.2.
In concreto la decisione del 25 luglio 2024 emessa dall’USSI riporta quale funzionario incaricato il nominativo __________ (cfr. doc. 105).
Ritenuto che nel settore del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una condizione di validità della stessa, il provvedimento non risulta censurabile dal profilo formale.
Ad ogni modo, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va dimenticato che la decisione il cui rimedio di diritto è il reclamo (o l’opposizione; cfr. art. 52 LPGA) viene sostituita dalla decisione su reclamo. La decisione iniziale impugnata tramite il reclamo non cresce in giudicato (cfr. DTF 142 V 337 consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.; STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad art. 52 pag. 937).
Ne discende che in casu, siccome, da un lato, una decisione non firmata è tutt’al più annullabile e non nulla (cfr. STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.4. e STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b, citate sopra), dall’altro, che la decisione su reclamo, che ha sostituito la decisione formale del 25 luglio 2024, è stata firmata dalla Capo Servizio della USSI, di modo che l’eventuale vizio andrebbe comunque considerato sanato.
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, negato per agosto 2024 l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente e, d’altra parte, se correttamente le ha chiesto la restituzione di fr. 17'612.65 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra agosto 2023 e luglio 2024.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Per l’anno 2024 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.--
2 persone 1'577.--
3 persone 1'918.--
4 persone 2'206.--
5 persone 2'495.--
Per ogni persona + 209.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).
Per l’anno 2025 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.--
2 persone 1'624.--
3 persone 1'974.--
4 persone 2'271.--
5 persone 2'568.--
Per ogni persona + 2016.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025, in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).
2.6. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" 1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
|
a) per le unità di riferimento composte da una persona: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola |
|
b) per le unità di riferimento composte da due persone: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi |
|
c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% |
2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.7. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.8. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.9. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al Tribunale federale dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.10. Nella presente evenienza, RI 1, cittadina svizzera nata nel __________, ha beneficiato delle prestazioni Las da __________.
Dagli atti risulta che dal __________ la medesima è proprietaria della __________, acquisita per donazione (cfr. doc. 223).
Annotato a Registro fondiario vi è a favore di __________ un diritto di prelazione su quella PPP, scadente nel 2033 (cfr. doc. 144).
Il valore di stima della PPP, da Catastrino fiscale, risulta essere di complessivi fr. 193'250.25 (di cui fr. 42'481.15 quale “valore stima terreni” e fr. 150'769.10 quale “valore stima fabbricati”; cfr. doc. 226).
Dal documento denominato “Finanziamento __________ Ipoteca __________ del 6 luglio 2020, sottoscritto dalla ricorrente, risulta che __________, in relazione ad un oggetto del finanziamento non specificato, ha sottoposto una proposta a RI 1, per un’ipoteca a tasso fisso, per 5 anni dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, per totali fr. 95'000.-, con un ammortamento di fr. 2'000.- all’anno “pagabile a fine trimestre, la prossima volta il 30.09.2020” (cfr. doc. 145 e 815).
Un “contratto di mutuo ipotecario”, datato 11 luglio 2024, senza sottoscrizione da parte della parte debitrice, identificata nella ricorrente, indica invece che, con lo scopo “finanziamento immobiliare PPP __________, __________ __________ e __________ del fondo base __________”, è stato concordato un prestito di fr. 88'500.-, garantito mediante ipoteche nominative che gravano le medesime quattro PPP, con un piano di riduzione pure di fr. 2'000.- all’anno.
Al punto 9 “piano di riduzione” di quel documento è indicato “CHF 2'000.00 all’anno, pagabile a fine trimestre, la prossima volta il 31.12.2023” ed infine che “ogni controparte riceve un esemplare del presente contratto di credito che sostituisce eventuali disposizione convenute in precedenza” (cfr. doc. 146-147).
Dal calcolo dell’imponibile operato all’Ufficio circondariale di tassazione __________ per l’anno 2021 risulta che i debiti privati della ricorrente, a fronte di una sostanza immobiliare di fr. 193'250.-, ammontavano a fr. 92'000.- (cfr. doc. 792-793).
All’USSI era poi anche stato trasmesso il calcolo dell’imponibile per il periodo di assoggettamento “01.01.2022 – 31.12.2022”, dal quale emerge che a fronte di una “sostanza immobiliare” di fr. 193'250.- la ricorrente avrebbe “debiti privati” pari a fr. 90'500.-, per una sostanza netta di fr. 106'043.- (cfr. doc. 157).
Con decisione del 3 luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las ordinarie per totale fr 1'374.- al mese da agosto ad ottobre 2023, tenendo conto di una “sostanza immobiliare abitazione primaria” pari a fr. 0.-, e meglio di una “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione primaria” di fr. 193'250.-, dai quali ha dedotto “debiti privati ipotecari sull’abitazione primaria” di fr. 94'500.- e la “quota esente abitazione primaria” di fr. 100'000.- (cfr. doc. 364-366).
La parte resistente ha proceduto analogamente tanto con decisione del 30 ottobre 2023 per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 345-347), quanto con provvedimento del 29 marzo 2024 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 286-288).
Il 4 luglio 2024 l’USSI ha chiesto alla ricorrente di trasmettere il “valore di stima e scheda di calcolo della stima” della PPP __________ fondo __________ RFD __________ di sua proprietà e “se l’immobile fosse ipotecato (…) l’estratto fiscale al 31.12.2023 e se disponibile al 31.03.2024”, nonché “gli estratti del conto ipotecari degli ultimi 12” mesi (cfr. doc. 231).
L’8 luglio 2024, la ricorrente ha trasmesso all’USSI la documentazione richiesta.
Oltre al valore di stima risultante dal Catastrino fiscale (cfr. supra), all’amministrazione è pervenuto il documento denominato “contratto 12165839 / __________ Ipoteca __________ CHF” del 9 luglio 2020 per la “convenzione prodotto 210480271”, per la “Linea di credito __________ CASA – Ipoteca CHF”, per un importo di fr. 95'000.-, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse del’ 1.23%, trimestrale e con ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato alla ricorrente (cfr. doc. 222).
Dal documento denominato “contratto __________ / FERMA Ipoteca __________ CHF” del 3 settembre 2020 per la “convenzione prodotto __________”, per la “Linea di credito __________ CASA – Ipoteca CHF”, risulta poi, quale “importo attuale” fr. 95'000.-, quale “nuovo importo” fr. 94'500.-, sempre per il prodotto a valere dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse del’ 1.23%, trimestrale e con ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato alla ricorrente (cfr. doc. 221)
Dall’estratto dei debiti – prestiti di __________ per il 2023, per la “cliente: RI 1” risulta, poi, che per “__________ ipoteca __________ __________ part. Nr. __________ PPP nr. __________, PPP nr. __________ PPP nr__________ Sala Capriasca part. Nr. ____________________ PPP nr.__________” – ove non è quindi indicata la PPP __________ - sono stati corrisposti fr. 1'112.97 (cfr. doc. 220).
Con decisione del 25 luglio 2024, l’USSI ha come visto annullato e sostituito la decisione del 29 marzo precedente, negando alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las per agosto 2024. Questa volta, l’amministrazione, a fronte di una “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione primaria” del valore di fr. 193'250.- ha tenuto conto del debiti ipotecari al netto degli intervenuti ammortamenti, computando tali debiti privati per fr. 88'000.-. Considerata la quota esente di fr. 100'000.-, l’USSI ha stabilito in fr. 5'250.- l’ammontare della sostanza immobiliare relativa all’abitazione primaria computandolo mensilmente per intero nei propri calcoli, dai quali è quindi risultata un’eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 216-218).
Il giorno stesso, l’USSI ha emesso l’ordine di restituzione per totali fr. 17'612.65 a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite tra agosto 2023 e luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.4.).
Il 18 ottobre 2024, l’USSI ha convocato la ricorrente per un colloquio presso i propri uffici, previsto per il successivo 24 ottobre, invitandola a consegnare, in quell’occasione, documentazione bancaria per il periodo da marzo a settembre 2024, la polizza RC, l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, nonché le polizze cassa malati 2024 e 2025 (cfr. doc. 27).
Da una mail interna all’amministrazione risulta che la ricorrente non si è presentata all’incontro in questione, adducendo telefonicamente di non avere ricevuto la convocazione e chiedendo all’USSI di rivolgersi al suo legale. L’operatore socio-amministrativo ha precisato, nella comunicazione mail del 24 ottobre 2024, che “per evitare di organizzare un ulteriore appuntamento unitamente all’avvocatessa, ho pensato di trasmettere l’impegno di vendita per posta. In questo modo, l’utente potrà analizzare la questione direttamente con la sua avvocatessa” (cfr. doc. 25).
Il 24 ottobre 2024, l’USSI – oltre al documento “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente” (cfr. doc. 24) - ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione dalla quale risulta, in particolare e con riferimento alla sostanza immobiliare di RI 1, quanto segue:
" (…) Considerato che la sostanza non risulta realizzabile in breve tempo, il fondo (n. __________ n. PPP __________ a __________), a partire dal 1° agosto 2024 potrebbe essere escluso dal calcolo della prestazione assistenziale in caso di sottoscrizione dell’impegno di vendita allegato. Con la sottoscrizione dell’ “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente” si impegna a:
1. Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza immobiliare (fondo n. __________ PPP __________ a __________);
2. Tenere mensilmente informato l’ (…) USSI circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli);
3. informare costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’ev. vendita;
e in caso di vendita a:
4. trasmettere immediatamente all’USSI copia del contratto di compravendita;
5. rimborsare l’importo che l’USSI le richiederà, relativo alle prestazioni ricevute quale prestato in attesa della vendita.”
(cfr. doc. 22-23)
Con mail del 18 novembre 2024, l’avv. __________ ha sottoposto all’USSI i seguenti quesiti:
" (…) Posto che – come indicato nel reclamo del 22.8.2024 – il fondo in oggetto è difficilmente vendibile e quindi non liquidabile ai sensi dell’art. 22 lit. a cifra 2 Las, trattandosi di un appartamento in PPP ubicato a __________ all’interno di un edificio di famiglia dove vivono anche la madre e il fratello della signora RI 1, ritenuto che il fratello della signora non è in grado di ritirare l’immobile liquidando la sorella e che i nipoti di quest’ultima potrebbero acquistare la proprietà ad un prezzo non superiore ai CHF 100'000.- mi permetto di chiederle cortesemente di:
- Indicarmi se la vendita a un prezzo inferiore al valore di stima può entrare in considerazione per l’USSI;
- Precisarmi se, in caso d’impegno alla vendita e mancato reperimento di un acquirente terzo negli anni a venire (impossibilità oggettiva alla vendita), alla sig.ra RI 1 sarà comunque garantita la prestazione assistenziale;
- In alternativa: emettere una decisione sul reclamo del 22.8.2024.” (cfr. doc. 19)
L’USSI ha risposto come segue alle richieste dell’avv. __________
" (…)
- La vendita deve avvenire rispettando i valori di mercato. Oltre a ciò, va considerato che ad oggi non ci risulta che vi sia stato alcun impegno per la vendita dell’immobile. Non sono stati comprovati i passi necessari per cercare di vendere la sostanza immobiliare.
- Con la sottoscrizione dell’impego di vendita, la signora dovrà fare tutto il possibile per realizzare la sostanza immobiliare, informare e tenere costantemente informato l’ (…) USSI circa i prassi intrapresi per la realizzazione dell’immobile e comunicare costantemente e tempestivamente all’USSI qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’eventuale vendita.
In caso di vendita [ndr: la ricorrente sarà tenuta] a trasmettere immediatamente all’USSI copia del contratto di compravendita e rimborsare l’importo che l’USSI le richiederà.
A seguito della sottoscrizione dell’impegno di vendita, il nostro ufficio provvederà a riattivare la prestazione assistenziale a favore della signora RI 1 e a riconoscerle la prestazione assistenziale fino alla realizzazione della sostanza immobiliare. Quest’ultima dovrà tuttavia impegnarsi attivamente nel cercare di realizzare la sostanza. L’impegno di vendita dovrà essere comprovato costantemente tramite documentazione. Ad esempio, pubblicazione di annunci di vendita, accordi di compravendita con agenzie immobiliari, aggiornamenti scritti circi i colloqui intrapresi ecc.
Nel caso la signora dovesse venire meno all’impegno preso, il nostro ufficio potrà decidere di considerare nuovamente la sostanza ai fini del calcolo della prestazione assistenziale. (…)
Le ricordiamo che ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, viene considerato il valore di stima che è solitamente notevolmente inferiore al valore commerciale.”
(cfr. doc. 18)
L’USSI ha, dunque, correttamente ritenuto che, se l’assistita si fosse impegnata nella vendita della sua proprietà immobiliare, il valore di quest’ultima non sarebbe stato computato nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, della medesima a percepire le prestazioni Las.
Il 26 novembre 2024, l’USSI, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha nuovamente trasmesso all’avv. __________ l’impegno di vendita, precisando che, “se entro il 09.12.2024 non dovessimo ricevere l’impegno di vendita, la nostra decisione, rispettivamente il suo eventuale diritto, sarà emessa sulla base della documentazione in nostro possesso” (cfr. doc. 15).
In assenza tanto di riscontri, quanto dell’impegno sottoscritto da parte della ricorrente per la vendita della PPP __________ RFD __________, l’USSI ha emesso la propria decisione su reclamo (cfr. supra consid. 1.6.).
2.11. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Il TCA ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr. STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).
Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to D.3.2. relativo alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:
" 1. La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
2. È possibile rinunciare a una realizzazione se:
a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli
b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine
c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo
3. Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate.”
Dalle relative spiegazioni emerge, poi, quanto segue:
" a. Proprietà fondiaria quale sostanza computabile
Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.
b. Garanzia
Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.12. Nella presente fattispecie, la ricorrente censura, innanzitutto, il computo della sostanza immobiliare nel calcolo volto a determinare il suo eventuale diritto alle prestazioni Las, operato dall’amministrazione e che ha portato alla modifica della precedente decisione per agosto 2024.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA condivide, quanto al computo della sostanza immobiliare nel suo principio, l’operato dell’amministrazione.
Come visto, infatti, non sussiste un diritto a conservare una sostanza immobiliare che, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo transitorio possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Giova poi ribadire che la sostanza deve venire presa in considerazione, visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali.
Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.
In concreto, se è vero che l’USSI ha considerato la sostanza della ricorrente come difficilmente liquidabile, è altrettanto vero che alla ricorrente, pendente la procedura di reclamo, è stata concessa la possibilità di evitare, da agosto 2024, che venisse computata la sostanza immobiliare qualora RI 1 avesse preso l’impegno di vendere la stessa. Sennonché l’interessata non lo ha sottoscritto, nonostante sia stata sollecitata a più riprese.
A fronte di quanto precede è a ragione che, nel principio, l’USSI ha computato la sostanza immobiliare della ricorrente.
Corretto è anche il computo di una quota esente di fr. 100'000.- (cfr. supra consid. 2.6.).
2.13. A proposito dell’importo della sostanza immobiliare di fr. 5'250.- (o fr. 6'250.- come indicato nella decisione su reclamo; cfr. supra consid. 1.6.) computato integralmente ogni mese dall’amministrazione nei propri calcoli, l’USSI nella decisione su reclamo ha indicato:
" La Disposizione USSI in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare è chiara. Al punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" la stessa prevede che "contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione assistenziale dev'essere considerata la situazione finanziaria effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di mese in mese.”
(sottolineatura della redattrice; cfr. supra consid. 2.4.)
La direttiva USSI del gennaio 2021 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile il 3 giugno 2025), però, non può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.11.).
Al riguardo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 citata dall’amministrazione, per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza sociale.
Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).
Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene corretta nel principio la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024 per quanto attiene al computo della sostanza immobiliare nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).
Tale decisione deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle stesse, computando la quota di 1/12 della sostanza immobiliare per ogni mesi, al netto dei debiti ipotecari e della quota esente.
L’amministrazione dovrà procedere in tal senso valutando pure quale effettivamente sia l’oggetto su cui gravano gli oneri ipotecari tenuti in considerazione nel calcolo.
Agli atti non vi sono, infatti, documenti che permettono di stabilire con chiarezza se si tratta della sola PPP __________ di proprietà di RI 1 (cfr. supra consid. 2.10.).
2.14. Per quanto attiene, invece, all’ordine di restituzione emesso dall’USSI il 25 luglio 2024, per totali fr. 17'612.65 in relazione alle prestazioni assistenziali percepite da RI 1 da agosto 2023 a luglio 2024, il TCA rileva che effettivamente, nei calcoli volti a stabilire le prestazioni Las di diritto da agosto 2023 a luglio 2024, l’amministrazione non ha tenuto in considerazione l’ammortamento del debito ipotecario sulla sostanza primaria della ricorrente.
Questo ammortamento, peraltro, già figurava in ogni caso nella documentazione man mano trasmessa dalla ricorrente all’USSI.
A fronte di un debito ipotecario che andava via via diminuendo, da un profilo oggettivo, l’insorgente ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni riconosciutele tra agosto 2023 e luglio 2024.
Nella fattispecie, sono inoltre adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. supra consid. 2.9.).
Le decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali per il lasso temporale in questione (cfr. supra consid. 1.1.) sono, infatti, errate visto che l’amministrazione non ha considerato nei propri calcoli il reale e corretto ammontare del debito ipotecario.
È dunque evidente che le decisioni mediante le quali l’USSI ha riconosciuto le prestazioni Las da agosto 2023 a luglio 2024 andavano riviste.
Corretta, quindi, nel principio la richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dalla ricorrente a causa dell’erroneo computo del debito ipotecario, gli atti vanno però ritornati all’USSI anche su questo aspetto, affinché stabilisca se anche alla luce di quanto indicato al consid. 2.13. – con riferimento al bene gravato dall’onere ipotecario - il quantum della richiesta si rivela corretto.
Quanto precede, quindi, previa verifica volta a determinare quali siano i beni immobili gravati dall’ipoteca agli atti ed in che misura, ritenuto che quanto emerge dall’incarto non permette di comprendere se la __________ di proprietà di RI 1 sia l’unica gravata da quell’onere.
Infine, per determinare se una correzione riveste importanza determinante, il TCA rammenta che vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).
2.15. La ricorrente censura, poi, il fatto che “USSI si rifiuta di entrare nel merito della mia richiesta di condono adducendo che tali censure possono essere esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che l'ordine di restituzione sia passato in giudicato”, facendo valere che “Tale agire è palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento, in quanto USSI ha diritto di emettere una decisione di rimborso senza una decisione cresciuta in giudicato che costituisca valido titolo di credito per lo Stato, invece la sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro adeguatamente giustificato dalla mia situazione. Anche per queste violazioni formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di restituzione non merita conferma e dev'essere annullato” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Contrariamente alla tesi ricorsuale, l’operato dell’USSI, però, merita tutela.
Sulla domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave") formulata dalla ricorrente, come del resto ricordato dall’USSI nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. all. A1 a doc. I e doc. III), il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le censure sollevate dal ricorrente nell’impugnativa relative alla sua buona fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell’USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. III).
2.16. Quanto, poi, alle osservazioni ricorsuali relative all’art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra consid. 1.7.), il TCA rileva che, ai sensi dell'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi all’USSI, affinché verifichi se alla ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023).
2.17. Alla luce di tutto quanto precede, corretti nel principio tanto il computo della sostanza immobiliare nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, delle prestazioni Las per agosto 2024, quanto la richiesta restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, il ricorso è parzialmente accolto, la decisione su reclamo conseguentemente annullata e gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.13., 2.14 e 2.16.
2.18. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto indicato ai consid. 2.13., 2.14. e
2.16.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni