Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2026.5

 

rs

Lugano

1° giugno 2026   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2026 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con sentenza 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 questa Corte ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) aveva applicato alla prestazione assistenziale ordinaria spettante a RI1 per i mesi di maggio e giugno 2025 una trattenuta di fr. 150.-- mensili al fine di recuperare la parte non ancora corrisposta del rimborso delle prestazioni assistenziali relative al periodo giugno 2022 - febbraio 2023, richiestole, ai sensi dell’art. 33 lett. b della Legge sull’assistenza sociale (Las), a seguito dell’acquisizione di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- ereditata dal padre.

                                  Il giudizio 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 è cresciuto in giudicato incontestato.

 

                          1.2.  Con scritto dell’8 gennaio 2026 RI1 ha ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’USSI, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito al reclamo presentato il 3 dicembre 2025 contro il provvedimento del 4 novembre 2025, con il quale le era stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'353.-- per il mese di novembre 2025, trattenendo, però, la somma di fr. 150.-- destinata all’amministrazione stessa quale “ricupero indebiti”, come pure l’importo di fr. 133.--, che si riferirebbe a un importo unico (una tantum) e non a un’entrata ricorrente, non imputabile al periodo di assoggettamento (cfr. STCA 42.2026.1 del 2 marzo 2026 consid. 1.1.- 1.3.).

 

                          1.3.  Il 2 marzo 2026 il presidente del TCA, con sentenza 42.2026.1, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia dell’8 gennaio 2026.

                                  Pendente causa, ovvero il 20 gennaio 2026, l’amministrazione ha, in effetti, emanato la relativa decisione su reclamo.

 

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 4 novembre 2025, e meglio la trattenuta di fr. 150.-- mensili, nonché il computo dell’entrata di fr. 133.-- (cfr. consid. 1.2.), rilevando:

 

" (…)

M.

In relazione alla contestazione relativa alla trattenuta di CHF 150.-, come visto poc’anzi, dagli atti risulta che con decisione del 28 aprile 2023 l’USSI ha ingiunto alla signora RI1 il rimborso di CHF 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante di CHF 105'000.- conseguente il decesso di ______. In seguito, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023, notificata tramite invio raccomandato alla signora RI1 il 9 ottobre 2023 e incontestata in giudicato, l'USSI ha respinto il reclamo del 6 maggio 2023 rilevando che "in data 1° maggio 2023 la signora RI1 ha versato all'USSI CHF 1'318.48, pertanto la reclamante dovrà versare all'USSI la rimanenza di CHF 2'900.-".

Le argomentazioni della reclamante non possono essere seguite. La stessa, a benefìcio di prestazioni assistenziali da diversi anni, è ben cosciente dell'obbligo di rimborso che le spetta a seguito di acquisizione di sostanza rilevante e anche dell'importo ancora da versare.

l beneficiari di prestazioni assistenziali possono decidere se rimborsare l'importo totale richiesto dall'USSI con un versamento unico oppure mediante versamenti mensili diretti o indiretti con trattenute sulla prestazione assistenziale mensile riconosciuta. Per sua scelta, la signora RI1 ha deciso di rimborsare parzialmente l'USSI versando CHF 1'318.48. Poiché rimaneva ancora un importo scoperto, si è reso poi necessario procedere con una trattenuta sulla sua prestazione assistenziale ordinaria. Rilevante è unicamente che la trattenuta sulla prestazione assistenziale di diritto sia proporzionata. La stessa deve essere inferiore al 30% del forfait di mantenimento. Nel caso di specie, l’ammontare di CHF 150.- corrisponde a meno del 10% del forfait di mantenimento di CHF 1'624.- per due persone del 2025. La misura risulta dunque proporzionata e tiene sufficientemente conto della composizione dell'unità di riferimento.

A ragione quindi l'USSI ha applicato anche per il mese di novembre 2025 una trattenuta di CHF 150.- mensili sulla prestazione assistenziale.

Su questo punto il reclamo è respinto.

 

N.

In relazione al computo di CHF 133.-, si rileva che la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi, e più precisamente ogni entrata disponibile, e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Il diritto all'assistenza è infatti stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.

Secondo la prassi instaurata dall'USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.

Nel caso di specie, pacifico è che sul conto bancario della signora RI1, in data 20 ottobre 2025, sia stato accreditato l'importo di CHF 133.- a seguito dello scioglimento di una polizza assicurativa presso la ______.

Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale reddito è corretto in quanto rientrante tra quelle che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. È altresì corretto che l'USSI l'abbia considerata per il mese di novembre 2025, in quanto l'importo le è stato accreditato alla fine del mese di ottobre 2025.

Le motivazioni addotte dalla reclamante non possono pertanto essere condivise. In particolare il computo di tale entrata non può essere ritenuto una trattenuta, bensì la considerazione di un reddito computabile ai fini dell'assistenza, conformemente al principio di sussidiarietà e alla normativa applicabile. (…)" (Doc. I4)

 

                          1.5.  RI1, il 20 febbraio 2026, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su reclamo in questione, postulando l’annullamento della stessa, il riconoscimento integrale della prestazione assistenziale per il mese di novembre 2025 e l’adozione di ogni provvedimento idoneo al ripristino del minimo vitale dell’unità di riferimento (cfr. doc. I pag. 6).

 

                                  A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto che la verifica del rispetto del minimo vitale deve avvenire in concreto globalmente e che invece una valutazione astratta delle singole trattenute è incompatibile con lo scopo della legge, impedendo l’esame del fabbisogno residuo reale e rendendo invisibile l’effetto cumulativo delle privazioni

                                  Secondo la medesima, poi, un’entrata unica e non periodica, come lo è la somma di fr. 133.--, non può essere trasformata in reddito mensile (fittizio) mediante un calcolo ipotetico, in particolare a fronte di ulteriori trattenute durature e di un’unità di riferimento comprensiva di una minore in piena fase evolutiva.

 

                          1.6.  L’amministrazione, nella risposta del 23 marzo 2026, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  La ricorrente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 3 aprile 2026, a cui ha allegato della documentazione (cfr. doc. V + 1/6).

 

                          1.8.  Il 17 aprile 2026 la parte resistente ha osservato che nello scritto del 3 aprile 2026 l’insorgente non ha invocato argomentazioni né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto e si è, conseguentemente, riconfermata nella propria risposta (cfr. doc. VII).

 

                          1.9.  Il doc. VII è stato inviato per coscienza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, da un lato, abbia calcolato la prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025, tenendo conto, in particolare, di un’entrata di fr. 133.-- mensili.

                                  Dall’altro, abbia applicato alla prestazione assistenziale in questione una trattenuta di fr. 150.-- a titolo di recupero di rimborso.

 

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

 

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                          2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                          2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                  Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)"

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                          2.6.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025 spettante a RI1, ha tenuto conto, nel reddito computabile Las, quali “altri redditi”, oltre che degli assegni familiari di base per la figlia ______ di fr. 2’580.-- annui (fr. 215.-- al mese; cfr. art. 5 cpv. 1 della Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari - LAFam; art. 3 della Legge sugli assegni di famiglia - Laf), dell’importo di fr. 1'596.--, pari a fr. 133.-- al mese, a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc. 196-199).

 

                                  L’ammontare di fr. 133.-- corrisponde all’accredito ricevuto dall’insorgente sul suo conto ______ il 20 ottobre 2025 da parte della ______, quale riscatto con valore al 30 aprile 2024 (cfr. doc. 569; 582).

 

                                  L’art. 22 Las prevede che il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe elencate alle lettere a), b) e c) del disposto.

 

                                  Giusta l’art. 6 Laps riguardante il reddito computabile:

 

" 1Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)...;

c)...;

d)i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)tutte le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992;

f)1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera 100'000 franchi per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10'000 franchi per una persona sola, 20'000 franchi per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e 2'000 franchi per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

 

2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

 

3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

 

4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni."

 

                                  L’art. 21 cpv. 1-3 della Legge tributaria (LT), relativo ai redditi da fonti previdenziali, enuncia:

 

" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

 

2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

 

3Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. (…)"

 

                                  Ai sensi dell’art. 23 lett. b LT è esente da imposta l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l’articolo 19 capoverso 1 lettera a).

 

                                  L’art. 19 cpv. 1 lett. a) prevede dal canto suo:

 

" È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera c) anche:

a)il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo gli articoli 236 capoverso 1, 237 e 238."

 

                                  Dalla documentazione agli atti non risulta chiaramente quale tipo di polizza assicurativa la ricorrente abbia concluso con ______, né da cosa sia costituito precisamente l’importo di fr. 133.-- corrispostole il 20 ottobre 2025.

                                  Qualora la somma di fr. 133.-- sia costituita dal premio versato dall’insorgente per un’assicurazione privata di capitale o sia inferiore a quest’ultimo a seguito di deduzione di eventuali costi, non risulterebbe un incremento patrimoniale a favore della medesima.

                                  In simili circostanze l’ammontare di fr. 133.-- non corrisponderebbe a un reddito computabile Las ai sensi degli art. 22 Las e 6 Laps (cfr. pure art. 23 LT).

 

                       2.6.1.  Considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvezza dell’individuo (cfr. STF 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 consid. 2.3.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI.

 

                                  A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

                                  ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 nella misura in cui nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025 è stato inserito, nei redditi, l’importo di fr. 133.-- e il rinvio degli atti all’USSI, affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire la natura dell’accredito in questione avvenuto nel mese di ottobre 2025 da parte della ______.

 

                                  La parte resistente, dopo aver esperito il complemento istruttorio, determinerà nuovamente se l’ammontare di fr. 133.-- debba oppure no essere computato nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025.

 

                       2.6.2.  Qualora l’amministrazione debba considerare tale importo, si segnalano all’insorgente, a proposito della correttezza del conteggio dei redditi riportati su base annua per stabilire il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria mensile, le seguenti sentenze emanate da questa Corte: STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.8.; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017 e STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005.

 

                                  Per quanto attiene al fatto che la somma di fr. 133.-- sia stata conteggiata per il mese di novembre 2025, benché sia stata bonificata sul conto ______ intestato alla ricorrente il 20 ottobre 2025 (cfr. doc. 569), il TCA rileva di avere esaminato la fondatezza della prassi dell’USSI di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007.

                                  In quell’occasione questa Corte, ritenuto lo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ha concluso che tali prassi non violi, in generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale.

 

                                  Il TCA, al consid. 2.4. del giudizio appena citato, ha evidenziato:

 

" (…) L’USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).

Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). (…)"

 

                                  Tuttavia, sempre nella sentenza citata, questo Tribunale ha deciso che l’applicazione della prassi in questione deve essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

                                  Il TCA ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

 

                                  Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

 

                                  Tale prassi è stata, peraltro, avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

 

                                  Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.

                                  Il TF ha segnatamente indicato:

 

" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1)."

 

                                  Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2019 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018.

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’del sostegno sociale e dell'inserimento e l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso.

                                  Per quanto concerne, per contro, il Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.

 

                                  Il TCA evidenzia, infine, che ad ogni modo nella presente evenienza, nel caso in cui l’entrata di fr. 133.-- sia, in linea di principio, da computare nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, se la stessa non fosse da considerare per il mese di novembre 2025, in virtù della limitazione dell’applicazione della prassi in questione appena esposta, l’ammontare di fr. 133.-- andrebbe comunque conteggiato nel calcolo riguardante il mese di ottobre 2025 (cfr. doc. 192-195) con conseguente riduzione dell’ammontare della prestazione assistenziale ricevuta per tale mese (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.).

 

                          2.7.  In relazione alla contestazione della trattenuta di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di novembre 2025 (cfr. doc. 196; I; V), questa Corte osserva che nella sentenza 42.2025.47 del 19 gennaio 2026, riguardante la trattenuta di fr. 150.-- mensili dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di maggio e giugno 2025 a titolo di recupero di rimborso e cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.1.), ha già stabilito la correttezza di tale deduzione mensile, argomentando come segue:

 

" (…)

2.9. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che l’USSI, con decisione del 28 aprile 2023, ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali erogate nel periodo giugno 2022 - febbraio 2023 non ancora recuperate, pari a fr. 4'218.48 (cfr. doc. 369-370; consid. 2.8.) - importo che l’amministrazione ha poi precisato, nella decisione su reclamo del 9 ottobre 2023, essersi ridotto a fr. 2'900.-- (cfr. doc. 275-283; consid. 2.8.), avendo la ricorrente versato, il 1° maggio 2023, fr. 1'318.48 -, a seguito dell’acquisizione da parte di RI1 di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- ereditata da suo padre (cfr. consid. 2.8.).

La parte resistente ha, quindi, domandato il rimborso dell’ammontare in questione, che corrisponde a prestazioni assistenziali già erogate alla ricorrente, in virtù dell’art. 33 Las che contempla specificatamente l’obbligo di rimborsare le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni in determinate situazioni, segnatamente in caso di acquisizione di sostanza rilevante (cfr. art. 33 lett. b Las; consid. 2.3.) e non ha, per contro, proceduto a richiedere l’incasso degli alimenti anticipati dall’Ufficio rette, anticipi e incassi a favore della figlia.

Dalla risposta di causa si evince, peraltro, che “tale trattenuta è finalizzata esclusivamente al recupero delle prestazioni che la signora RI1 era tenuta a rimborsare a seguito dell’acquisizione dell’eredità del defunto padre e esula da qualunque procedura avviata dall’Ufficio rette, anticipo e incassi (URAI) nei confronti dell’ex marito e nelle quali l’USSI non ha nessun coinvolgimento” (cfr. doc. III).

In effetti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 Las, relativo all’anticipo alimenti, “L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.” e, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. 281-282; consid. 2.8.), il Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni all’art. 7 prevede che “La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.” (cpv. 1) e che “L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.” (cpv. 2).

Quanto preteso dall’insorgente nel ricorso e nello scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.7.), e meglio che l’importo di fr. 2'900.-- equivarrebbe ad arretrati della pensione alimentare dovuti dal padre di sua figlia che invece di essere recuperati presso quest’ultimo vengono addebitati sull’eredità di suo padre (in particolare a pag. 3 dell’impugnativa è stato affermato che “L’USSI ha agito ignorando il mandato attivo di incasso dell’URAI, scaricando il peso economico non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia”) si rivela, di conseguenza, infondato.

In concreto, ad ogni modo, la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata.

Il TCA non ignora che la ricorrente ha fatto valere che “la mancata opposizione alla decisione del 5 ottobre 2023 non è stata una scelta, ma la conseguenza di un sovraccarico processuale determinato dalla coazione legale dell’ex-coniuge perpetrata finanche su suolo ticinese, coinvolgendo peraltro la scuola della figlia, con conseguenti descolarizzazioni e facendo scattare un’inchiesta socio-ambientale previa l’ARP____ di ______ - su istanza del padre, ed avente per obiettivo di ottenere il collocamento coatto della figlia ______, bloccando per altro, la domanda di cambio del cognome della figlia presso l’USC di ______. Tutte le risorse della ricorrente sono pertanto state canalizzate sulla difesa di ______, per evitare il collocamento coatto e proteggere la stabilità familiare a fronte delle procedure.” (cfr. doc. I pag. 3).

Pur comprendendo il periodo delicato vissuto dall’insorgente anche dal profilo delle procedure all’epoca in corso, va, tuttavia, osservato, da una parte, che le vertenze menzionate riguardavano altri ambiti del diritto e non l’assistenza sociale, ciò che avrebbe dovuto, in una certa qual misura, facilitare per la ricorrente il trattamento separato e tempestivo della controversia con l’USSI.

A maggior ragione ritenuto che in ogni caso anche le decisioni concernenti l’assistenza sociale contribuivano alla tutela, dal lato finanziario, non solo suo, bensì pure della figlia minorenne.

Dall’altra, che comunque nemmeno risulta che la medesima, in seguito, abbia perlomeno tentato di richiedere la restituzione dei termini ex art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), per poter impugnare la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023.

Per completezza si rileva, infine, che è vero che l’art. 33 Las enuncia che vanno rimborsate le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni (cfr. consid. 2.3.), quando in concreto le prestazioni concernono anche la figlia minorenne dell’insorgente.

È altrettanto vero, però, che le linee guida CSIAS al p.to E.2.5., relativo alle persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente, indicano che l’obbligo di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di mantenimento) (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, occorre concludere che la richiesta di rimborso formulata nei confronti della ricorrente a seguito dell’acquisizione di sostanza mobiliare successiva al decesso del padre non è censurabile.

 

2.10.

(…)

Va, poi, osservato, relativamente sia alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e a prescindere dalla questione se le disposizioni di quest’ultima rilevanti in casu siano o meno direttamente giustiziabili (in proposito cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla ricorrente e alla figlia sono comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. consid. 1.1.; 1.4.; 2.8).

In effetti oggetto della presente lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., il quale non risulta, perciò, violato.

Per quanto attiene all’art. 11 cpv. 1 Cost., secondo cui i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo, giova rilevare che da tale disposto non possono essere dedotte pretese da far valere in giustizia. Lo stesso contiene un mandato legislativo, rispettivamente indica (semplicemente) contenuti programmatici, ma va tenuto conto nel contesto dell’interpretazione conforme alla Costituzione della legislazione pertinente (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 6.4.; STF 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 4.; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2.).

(…)

2.12. Relativamente all’entità della trattenuta che l’USSI ha quantificato in fr. 150.-- mensili, mentre la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto di limitare a fr. 30.-- al mese (cfr. doc. V pag. 3), il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Ai sensi del cpv. 2 Las l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

Le Linee guida CSIAS al p.to E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite debitamente (p.to E.2.), enunciano:

 

“1Una pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente dello stesso organo dell’aiuto sociale.

2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle prestazioni (30% del FM).”

 

Nelle spiegazioni è indicato:

 

“Requisiti legali per la compensazione

Si deve tener presente che una compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei crediti in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto sociale può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese di restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale) nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”

 

Per quanto attiene alla portata delle direttive cfr. consid. 2.6.

 

In concreto la trattenuta di fr. 150.-- al mese applicata dalla parte resistente, in particolare per i mesi di maggio e giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.), concerne una pretesa di rimborso di prestazioni assistenziali ricevute dalla ricorrente antecedentemente all’acquisizione della sostanza mobiliare che spetta direttamente all’USSI ed è inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2025 corrispondeva a fr. 1'624.-- mensili per due persone (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369), ovvero è pari a circa 6.5% di fr. 1'624.--.

Secondo la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141 I 1 consid. 5.3.2.).

Ne discende, tutto ben ponderato, che la decurtazione in questione, anche considerando la presenza nell’unità di riferimento della figlia adolescente, non risulta eccessivamente severa per rapporto allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a seguito dell’eredità ricevuta) e rispetta, dunque, il principio della proporzionalità.

A titolo di raffronto va segnalato che con giudizio 42.2025.14 del 15 settembre 2025, già menzionato sopra, questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione, la quale aveva applicato una trattenuta di fr. 150.-- mensili sulle prestazioni ordinarie da gennaio a giugno 2024 a titolo di recupero dell’importo di prestazioni assistenziali percepite debitamente da rimborsare a seguito di acquisizione di eredità nel caso di una beneficiaria dell’assistenza sociale la cui unità di riferimento era costituita soltanto dalla medesima e che, quindi, subiva una riduzione del forfait di mantenimento di fr. 1'031.-- nel 2024 per una persona sola del 14.6%. (…)"

 

                          2.8.  In concreto valgono, mutatis mutandis, le medesime considerazioni.

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025.

 

                                  Di conseguenza da questo profilo la decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 è confermata.

 

                                  Per quanto attiene al riferimento alla possibilità per l’amministrazione di rinunciare a un rimborso (cfr. doc. V pag. 11), giova ricordare che l’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) è una mera disposizione potestativa (cfr. cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.3.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025).

 

                                  Relativamente all’eccezione di prescrizione sollevata dall’insorgente per la prima volta nel presente procedimento (cfr. doc. V pag. 10), il TCA si limita a osservare, in primo luogo, che tale censura, in casu, non concerne la perenzione del diritto di richiedere il rimborso regolata dall’art. 42 Las, bensì la prescrizione/perenzione dell’esecuzione parziale (tramite trattenute) del credito attinente al rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da giugno 2022 a febbraio 2023.

                                  In secondo luogo, che l’Alta Corte, con sentenza C 37/04 del 17 settembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 12 pag. 142, ha stabilito che il termine di esecuzione per le domande di restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è di cinque anni in analogia all’ex articolo 16 capoverso 2 LAVS (cfr. STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012 consid. 2.9., pubblicata in RtiD II-2012 N. 69 pag. 399 segg.).

                                  Il termine di cinque anni può essere tenuto conto, per analogia, anche per il rimborso in ambito di assistenza sociale.

                               

                          2.9.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

 

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 è annullata nella misura in cui è stata computata, quale reddito, l’entrata di fr. 133.--.

                                  §§ Al riguardo gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione (consid. 2.6.; 2.6.1.; 2.6.2.).

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti