|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
|
segretaria: |
Stefania Cagni |
|
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2026 di
|
|
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 emanata da |
||
|
|
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Il 13 settembre 2024 all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) è pervenuta una lettera di RA1, nella quale ha comunicato di essere ospite con il figlio RI1, nato il ______ 2020, presso il Centro regionale di ______ e ha chiesto di procedere con le cure dentarie necessarie a suo figlio (cfr. doc. 32).
Ella ha allegato un certificato medico del Dr. med. ______, FMH in pediatria, del 10 settembre 2024 da cui risulta che il bambino è portatore di diagnosi di disturbo dell’aspetto autistico con problematiche comportamentali, che non è verbale e che necessitava di un esteso sanamento dentario in narcosi (cfr. doc. 31).
Inoltre l’interessata ha annesso uno scritto del 6 settembre 2024 del Dr. med. dent. RA2 di ______, da cui emerge:
" ho visitato in data odierna il bambino RI1, affetto da autismo di anni 4. La mamma riferisce che il bimbo si lamenta di dolori ai denti. Durante la visita di controllo non è stato possibile fare un esame dettagliato della dentatura in quanto il paziente non è collaborativo. ho visitato potuto comunque notare la presenza di numerose carie e alcune potrebbero essere profonde soprattutto nelle zone molari. La presa a carico dovrà esser fatta in ambito ospedaliero sotto anestesia generale. Le spese di ospedalizzazione e anestesia sono all'incirca di fr. 1’000.-, mentre per le cure dentarie mi è impossibile stipulare un preventivo. Posso valutare in modo molto approssimativo una spesa tra i 1’500.- e i 3'000.- fr. (…)" (Doc. 30)
1.2. La Commissione dei periti dentisti, costituita dai Dr. med. dent. ______ e ______, il 28 ottobre 2024 ha indicato che le spese della narcosi sarebbero state assunte dalla Cassa malati essendo in presenza di un importante danno psichico, come pure che le cure dentarie avrebbero dovuto essere documentate con delle fotografie intraoperative e avrebbero dovuto limitarsi a trattamenti semplici e risolutivi (estrazioni) (cfr. doc. 29).
RA1 è stata informata del parere della Commissione il 29 novembre 2024 (cfr. doc. 28).
1.3. Il 20 febbraio 2025 il Dr. med. dent. RA2 ha sottoposto all’URAR la propria nota d’onorario di fr. 3'802.-- concernente le cure dentarie prestate dal 6 settembre 2024 al 20 febbraio 2025 a RI1 e ha prodotto delle fotografie dentali di quest’ultimo (cfr. doc. 24; 26; 27).
1.4. Con decisione dell’11 aprile 2025, emessa nei confronti di RA1 sulla base dell’avviso della Commissione dei periti dentisti del 14 marzo 2025 secondo cui alcune posizioni della nota d’onorario andavano dedotte (cfr. doc. 23), l’URAR ha assegnato una prestazione speciale di fr. 1'539.70 in relazione ai costi delle cure dentarie di cui alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 (cfr. doc. 21).
1.5. Il 22 aprile 2025 il Dr. med. dent. RA2, in rappresentanza di RA1 e del figlio RI1 (cfr. doc. 18), ha interposto il seguente reclamo contro il provvedimento dell’11 aprile 2025:
" (…) ho visitato operato RI1 in ambito ospedaliero il 19.02.2025 all'______ di ______ e ho dovuto procedere con 7 estrazioni dei denti posteriori (il bambino a questa età ha 20 denti). Il resto delle carie era situato sui denti anteriori.
Data la giovane età del bambino e la presenza di carie non trattabili tramite una impregnazione fluorata, ho deciso di curare i denti frontali con delle semplici otturazioni.
Solo dopo circa una settimana, parlando con il Dr. ______, mi riferisce che le otturazioni frontali sui denti di latte non vengono riconosciute dal vostro ufficio, ma solo le estrazioni. Io devo dire che non ero al corrente di questa limitazione nelle cure anche se capisco benissimo che ci vuole sempre il buon senso. In questo specifico caso se mi fossi attenuto strettamente a questa opzione avrei dovuto procedere con 18 estrazioni su 20 denti presenti. I denti da latte rivestono un importante ruolo: per la masticazione e digestione (in questo caso già fortemente compromessa da 7 estrazioni), per la fonazione e sviluppo del linguaggio (già difficoltoso per un problema di autismo), come mantenitori di spazio per i denti definitivi e non da ultimo una funzione estetica/sociale del bambino.
Nel caso di RI1 non ho ritenuto giustificato l'estrazione della quasi totalità dei denti. Vi prego di voler rivalutare la vostra decisione per un bambino che sarebbe rimasto edentulo per almeno i prossimi 5 anni, con gravi difficoltà masticatorie, funzionali (…)" (Doc. 17)
1.6. La Commissione dei periti dentisti, il 26 maggio 2025, si è così espressa:
" La cura eseguita non rispetta i requisiti di semplicità ed economicità imposti dal nostro ufficio. Dalla sua affermazione che si era “poi in presenza sui denti frontali di carie non trattabili tramite una impregnazione fluorata” non corrisponde al vero perché dalla documentazione fotografica inviataci non si trattava di carie così distruttive, di conseguenza non si giustificano tutte le otturazioni sui denti frontali decidui.
Per quanto concerne l'altra sua affermazione che il bambino “sarebbe rimasto edentulo per almeno i prossimi cinque anni” non è corretta in quanto i frontali decidui generalmente vengono sostituiti dai permanenti tra i 5 e i 7 anni.
Seguendo le nostre indicazioni, il bambino sarebbe rimasto con i suoi denti frontali di latte impregnati, denti poi facilmente igienizzabili fino alla loro esfoliazione. Per quanto riguarda tutte le posizioni inerenti al trattamento in narcosi, in particolare la posizione 10x40680=a CHF 837.00 non sono di nostra competenza. (…)" (Doc. 10)
1.7. Con decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 l’URAR ha confermato il precedente provvedimento dell’11 aprile 2025, fondandosi sull’apprezzamento del 26 maggio 2025 dei Dr. med. dent. ______ e ______ (cfr. doc. B; 1.6.).
1.8. Contro la decisione su reclamo il Dr. med. dent. RA2, a nome e per conto di RI1, rappresentato dalla madre, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di annullare tale provvedimento, di riconoscere le cure effettuate e l’importo residuo della nota d’onorario di fr. 1'206.60, per complessivi fr. 2'746.30 (fr. 1'539.70 già riconosciuti + fr. 1'206.60), ritenuto che sono state escluse dalla contestazione le posizioni della nota d’onorario 1x40120, 1x40190, 2x40110, 10x40680, 60x40350, relative all’esecuzione dell’anestesia generale presso l’______ di ______ e alla trasferta da ______ (cfr. doc. I pag. 1 e 4; 24).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente, dopo aver precisato che le cure sono state effettuate il 19 febbraio 2025 in anestesia generale presso l’______ di ______, in quanto unica struttura pediatrica autorizzata, come pure che durante l’intervento i denti posteriori non recuperabili sono stati estratti (trattamento risolutivo), mentre i denti anteriori, affetti da carie dentinali ma restaurabili, sono stati trattati mediante otturazioni conservative (trattamenti semplici), ha addotto che l’affermazione dell’URAR secondo cui i denti anteriori avrebbero potuto essere trattati mediante semplice impregnazione fluorata non è corretta dal punto di vista medico, poiché le lesioni cariose presentavano coinvolgimento dentinale e cavitazione, come documentato dalle fotografie, in cui si vedono delle zone bianche corrispondenti allo smalto completamente decalcificato e molto friabile, sotto le quali si vedono delle zone brune che è la dentina cariata molto molle e che sfocia in carie abbastanza profonde.
Il dentista ha puntualizzato che in tali condizioni, secondo le linee guida internazionali di odontoiatria pediatrica, l’impregnazione fluorata non costituisce un trattamento conservativo adeguato.
È stato, altresì, asserito che la sola impregnazione di soluzione fluorata avrebbe comportato un rischio elevato di progressione delle carie, infezione e conseguente necessità di un nuovo intervento in anestesia generale e che, quindi, l’esecuzione delle otturazioni in composito durante l’anestesia generale, già necessaria, rappresentava la soluzione più appropriata, meno invasiva nel medio termine e pienamente conforme al principio di proporzionalità ed economicità.
Il Dr. med. dent. RA2 ha, poi, rilevato:
" (…)
La Decisione su reclamo (allegato B.) richiama le Raccomandazioni AMDCS (concernant les plans de traitement et les traitements à l’atteinte des autorités, des offices et des médecinsdentistes a pag. 10) le quali stabiliscono espressamente che, nei bambini, il trattamento deve essere equivalente a quello praticato agli altri pazienti pediatrici e deve evitare conseguenze negative sullo sviluppo orale.
Tali raccomandazioni si fondano sui principi fondamentali dell'odontoiatria pediatrica, che privilegiano il mantenimento degli elementi dentari decidui fino alla loro naturale permuta, quando clinicamente possibile, mediante adeguati trattamenti conservativi. Ciò è essenziale per garantire il corretto sviluppo delle arcate dentarie, della funzione masticatoria, della fonazione e della normale sequenza di eruzione dei denti permanenti.
I bambini a questa età hanno 20 denti, 8 molari e 12 denti anteriori. Al bambino RI1 avevo dovuto estrarre 7 molari perché impossibili da curare; quindi mi trovavo già in una situazione eccezionale, dove praticamente restavano solo i denti anteriori da salvare. È clinicamente accertato che quanto affermato dall'URAR nella decisione su reclamo del 9.2.2026, secondo cui i denti frontali decidui verrebbero normalmente sostituiti tra i 5 e i 7 anni non corrisponde alla realtà fisiologica generale. In condizioni normali, gli incisivi centrali permanenti inferiori erompono mediamente trai 6 e i 7 anni, mentre gli incisivi centrali superiori tra i 7 e gli 8 anni, seguiti dagli incisivi laterali tra gli 8 e i 9 anni. Pertanto, l'esfoliazione dei denti frontali decidui e la loro sostituzione avvengono generalmente in un intervallo compreso tra i 6 e i 9 anni, e non sistematicamente tra i 5 e i 7 anni. Per i canini invece l'eruzione avviene molto più tardi, trai 10 e i 13 anni. In questo caso il bambino RI1 sarebbe restato molti anni senza denti anteriori.
È altresì ampiamente riconosciuto in letteratura odontoiatrica e nella pratica clinica che l'estrazione dei denti decidui con un anticipo significativo rispetto al normale tempo fisiologico di permuta, in particolare quando effettuata oltre un anno prima della prevista eruzione del corrispondente dente permanente, può determinare un ritardo nell'eruzione del dente definitivo anche di un anno o più. Questo ritardo è dovuto alla perdita dello stimolo fisiologico guidato dal dente deciduo, alla possibile formazione di tessuto fibroso cicatriziale e alle modificazioni dello spazio e dell'equilibrio delle arcate dentarie.
Ne consegue che l'estrazione precoce, in assenza di adeguate indicazioni cliniche e in alternativa a trattamenti conservativi possibili, espone il paziente al rischio concreto di un ritardo nello sviluppo dentale e di alterazioni funzionali ed evolutive, contrariamente agli obiettivi stabiliti dalle Raccomandazioni AMDCS, che mirano a preservare il normale sviluppo orale. (…)" (Doc. I pag. 2)
Il dentista curante sostiene, pertanto, che la mancata esecuzione di trattamenti conservativi adeguati e la conseguente estrazione precoce avrebbero esposto il paziente ai rischi prevedibili e clinicamente noti di infezione, di doversi sottoporre a trattamenti successivi con necessità di nuova anestesia generale, di compromissione funzionale, di ritardo nell’eruzione dei denti permanenti, di possibili effetti negativi sullo sviluppo orale e sull’equilibrio delle arcate dentarie.
Egli ritiene che quanto da lui eseguito rappresenti la condotta conforme alle raccomandazioni AMDCS e ai principi consolidati della buona pratica clinica pediatrica, in quanto finalizzata a preservare il normale sviluppo orale e a prevenire complicazioni funzionali ed evolutive.
Il medesimo ha, infine, affermato che il presidente della società _______, Dr. med. dent. ______, al quale si è rivolto, ha confermato che “(…) né l'URAR, né l'istituto delle Assicurazioni Sociali di ______ hanno mai emanato o trasmesso linee guida, direttive o istruzioni formali indirizzate all'associazione di categoria dei medici dentisti, nelle quali siano espressamente indicate modalità operative o criteri da seguire per le diverse tipologie di cure” (cfr. doc. I).
1.9. Dal parere del 9 marzo 2026 dei periti dentisti si evince:
" (…)
Il caso riguarda un paziente che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, affetto da disturbo dello spettro autistico, non collaborativo e con presenza di carie multiple profonde. Per quanto concerne i denti posteriori, il medico dentista curante ha optato per un intervento risolutivo consistente nell'estrazione degli stessi.
Per quanto riguarda invece i denti anteriori (denti 51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 82 e 83), il loro trattamento mediante otturazioni non può essere qualificato come un intervento semplice, adeguato ed economico.
Le “Recommandation C de l'AMDCS: médecine dentaire pédiatrique” prevedono infatti che “Avant de procéder a des soins conservateurs, il faut d'abord passer par une phase d'instruction a une hygiène bucco-dentaire adéquate. Si l'hygiène bucco-dentaire reste insuffisante, l'indication visant a maintenir les dents de lait devra être restreinte [...] Les dents de lait antérieures cariées ne doivent être soignées que dans des cas exceptionnels. Le traitement peut en revanche être indiqué pour les canines.”
Nel caso di specie si ritiene che un trattamento mediante impregnazione fluorata, qualora fosse stato eseguito dopo una molatura delle porzioni dentarie maggiormente cariate, avrebbe potuto consentire il mantenimento dei denti frontali fino alla loro naturale esfoliazione. Ciò vale anche per i canini del mascellare inferiore considerato che le lesioni erano superficiali (dente n. 73 e 83) (considerate nella "Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI", posizione 4.0960 "piccola molatura, inclusa eventuale impregnazione per dente o slice").
Per i canini del mascellare superiore (denti 53 e 63) il nostro Ufficio ha riconosciuto l'otturazione visto che questi denti esfoliano più tardi (circa all'età di 10 anni) e visto anche che le lesioni erano abbastanza profonde e quindi una semplice molatura poteva risultare non adeguata.
Per quanto riguarda le conseguenze negative sullo sviluppo orale, si ribadisce che l'esfoliazione degli incisivi inferiori avviene generalmente tra i 5 e i 6 anni, mentre quella degli incisivi superiori tra i 6 e i 7 anni. È corretto affermare che l’estrazione prematura dei denti decidui può esporre il paziente al rischio di ritardo nello sviluppo dentale e di possibili alterazioni funzionali evolutive. Tuttavia, nel caso specifico siamo già confrontati con tale situazione per quanto riguarda i denti posteriori, visto che sono già stati estratti dal medico dentista in quanto non più recuperabili. Per quanto concerne i denti anteriori, tale problematica non si sarebbe posta, in quanto essi sarebbero stati mantenuti fino alla naturale esfoliazione mediante l'impregnazione fluorata previa molatura.
Un trattamento di questo tipo può risultare risolutivo qualora il paziente mantenga una corretta igiene orale. La medesima considerazione vale anche per le otturazioni eseguite nel caso di specie: tuttavia in assenza di un'adeguata igiene orale, nessuno dei due interventi può essere considerato definitivamente risolutivo; sotto questo aspetto, essi si equivalgono. L'unica differenza sostanziale risiede quindi nel fatto che il trattamento effettuato dal medico dentista risulta più oneroso. CHF 111.60 per dente (51, 52, 61, 62, 71, 72, 81 e 82) rispettivamente CHF 156.90 per dente (73 e 83) come da nota d'onorario del 20 febbraio 2025 a fronte di una spesa di CHF 24.40 per dente eseguendo l’impregnazione. Pertanto, di fronte a una spesa complessiva di CHF 1'206.60 la cura mediante impregnazione sarebbe costata CHF 244.00.
Tutti i rischi esposti dal ricorrente a pagina 3 del ricorso non sono quindi legati al tipo di trattamento bensì piuttosto dalla mancanza di igiene orale.
Alla luce di quanto sopra non si può quindi ritenere che nel caso concreto siano stati rispettati i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità, così come previsti anche dalle "Recommandations de I'AMDCS concernant les plans de traitement et les traitements" (pag. 9).
I denti anteriori cariati devono essere trattati solo a titolo eccezionale. Nella decisione del 29 novembre 2024 è stato inoltre espressamente indicato che le cure dentarie "dovranno limitarsi a trattamenti semplici e risolutivi (estrazioni)". Sebbene tale decisione non escluda esplicitamente la possibilità di trattare i denti anteriori, essa non raccomanda neppure cure conservative più complesse, orientandosi piuttosto verso soluzioni terapeutiche più radicali.
Nel momento in cui il medico dentista curante ha comunque deciso di mantenere i denti anteriori, sarebbe stato necessario attenersi ai criteri sopra menzionati. In particolare, il principio di economicità non risulta rispettato, poiché, a parità dì risultato terapeutico, deve essere privilegiata la soluzione meno onerosa. Nel caso concreto tale soluzione era rappresentata dall'impregnazione fluorata preceduta da una lieve molatura delle porzioni dentarie maggiormente cariate.
Parimenti, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui il trattamento effettuato avrebbe consentito di evitare ulteriori costi futuri. Non era infatti possibile prevedere con certezza se il paziente avrebbe necessitato di ulteriori cure nel tempo; si tratta pertanto di un'ipotesi meramente speculativa, che non può essere verificata a posteriori.
Visto tutto quanto sopra, il trattamento dei denti 51, 52, 61, 62, 71, 72, 73, 81, 82 e 83 mediante otturazione non era quindi semplice, adeguato ed economico, e non va quindi riconosciuto." (Doc. 1-3)
1.10. La parte resistente, nella risposta dell’11 marzo 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il Dr. med. dent. RA2, il 24 marzo 2026, ha segnatamente osservato, da un lato, che, siccome RI1 al momento dei fatti aveva quattro anni, era affetto da disturbo dello spettro autistico con marcata mancanza di collaborazione, le possibilità terapeutiche erano fortemente limitate, rendendo impossibili controlli frequenti o trattamenti ambulatoriali.
Dall’altro, che il quadro clinico era caratterizzato da carie multiple, in parte cavitate e profonde, e che, in tali condizioni, l'impregnazione fluorata non rappresenta un trattamento equivalente a una terapia restaurativa, essendo indicata principalmente per lesioni iniziali non cavitate e non idonea a stabilizzare lesioni avanzate. Egli ha, del resto, fatto valere che le otturazioni in composito rientrano tra le cure semplici.
Il dentista curante ha, inoltre, evidenziato di aver convocato il bambino RI1 per una visita di controllo il 17 marzo 2026 che ha confermato la correttezza dell'operato, considerato che i restauri risultano in ottime condizioni, i denti sono privi di carie e infezioni e il paziente presenta una funzione masticatoria adeguata (al riguardo è stata annessa una fotografia della dentatura del bambino; cfr. allegato a B a doc. V). Egli ha specificato che la madre ha recepito pienamente le sue raccomandazioni, riuscendo a mantenere in modo eccellente la dentatura di RI1 e che la situazione clinica è stabile e conforme agli obiettivi terapeutici prefissati (cfr. doc. V).
1.12. Il 3 aprile 2026 l’URAR ha comunicato che i periti dentisti hanno preso posizione come segue:
" Nel quadro specifico, al momento dei fatti si era in presenza di lesioni cariose diffuse e con una prospettiva di scarsa collaborazione all'igiene. Considerato che a breve-medio termine i denti anteriori sarebbero esfoliati per essere sostituiti da quelli permanenti, appariva decisamente indicato procedere all'impregnazione fluorata, previa molatura, come da noi indicato e non con una terapia più complessa come l'otturazione dei denti. Lo scopo dell'intervento era infatti quello di consentire il mantenimento dei denti frontali fino alla loro naturale esfoliazione. Come si osserva dalla foto scattata durante la visita di controllo del 17.03.2026, l'esfoliazione dei denti 71, 81 e 82 e la ricrescita dei denti permanenti 31 e 41 è avvenuta quando il bambino aveva 5 anni e quindi entro circa un anno dall'intervento.
Osserviamo inoltre che il trattamento delle carie mediante molatura e impregnazione fluorata, è indicato anche, e soprattutto, per le carie che hanno provocato una cavitazione. Questo serve a bloccare l'avanzare della carie e a mantenere il dente fino all'esfoliazione.
Ritenuto che entrambe le opzioni terapeutiche permettono di raggiungere lo stesso risultato, ovvero la stabilizzazione delle lesioni, e che quindi sono da considerarsi assolutamente comparabili, si doveva propendere per il trattamento più economico che in questo caso consisteva nell'impregnazione fluorata previa molatura.
L'affermazione "Un approccio superficiale avrebbe comportato un concreto rischio di progressione rapida della carie, con possibile necessità di ulteriori interventi in ospedale" non corrisponde al vero. La prognosi è infatti influenzata dal comportamento del paziente nei tempi a seguire la terapia. Tuttavia, al momento dell'intervento la corretta igiene orale non era per nulla garantita. In tale contesto una cura rispetto all'altra era equivalente. La fotografia del 17.03.2026 mostra un miglioramento dell'igiene orale, ma anche una recidiva delle carie sui denti 53 e 52, confermando che la prognosi delle cure è condizionata dalla qualità dell’igiene orale dopo l’intervento. Il trattamento da noi indicato avrebbe dunque garantito un risultato equivalente a costo più contenuto rispettando i requisiti di economicità e semplicità imposti dal nostro Ufficio." (Doc. VII)
1.13. Il Dr. med. dent. RA2, il 20 aprile 2026, ha sottolineato che prima dell’intervento non sono state imposte indicazioni terapeutiche vincolanti, ma si è fatto riferimento unicamente a “terapie semplici” e che rientrano pienamente tra le terapie semplici le otturazioni in composito, le quali nel caso concreto rappresentano una soluzione efficace e risolutiva, mentre le estrazioni costituiscono un approccio più invasivo e non comparabile (cfr. doc. XI).
Il dentista ha allegato un messaggio di posta elettronica del 16 aprile 2026 inviato da ______, a _______, Directeur opérationnel _______, con oggetto “Les dents en objets sont de 53 à 63 de 73 à 83”:
" Alors effectivement, comme je t’avais mentionné oralement, l'aspect «dimensionnel» (niveau d'atteinte tissulaire) est bien sûr un argument en faveur de la restauration plutôt que du traitement topique. Et comme tu l'avais toi-même très justement relevé, les canines étaient particulièrement atteintes, justifiant effectivement un traitement de restauration. Et la bonne stabilité du résultat à plus d'un an est en soi en faveur du fait que le traitement valait la peine, car les conseils préventifs ont été donnés (et apparemment mis en oeuvre) en parallèle." (Doc. XI1)
1.14. L’amministrazione, il 6 maggio 2026, ha rilevato che i periti dentisti hanno osservato:
" Quanto scritto dal dr. med. dent. RA2 è già stato affrontato nei nostri pareri ai quali rinviamo.
Riguardo all'e-mail del Professor _______ le sue osservazioni non aggiungono nulla di nuovo rispetto a quanto già esposto. In particolare, come già detto nella risposta di causa, per i canini superiori da latte (denti 53 e 63), le otturazioni sono state accordate perché le lesioni erano sufficientemente profonde da rendere una semplice molatura inadeguata. Per i canini inferiori da latte (denti 73 e 83), la documentazione disponibile indicava invece che era sufficiente il trattamento topico (vedi doc. 26 e 27)." (Doc. XV)
1.15. Il rappresentante della parte ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie l’11 maggio 2026 (cfr. doc. XVII).
1.16. Il doc. XVII è stato trasmesso per conoscenza all’URAR (cfr. doc. XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 9 febbraio 2026, ha confermato nei confronti di RA1 il rifiuto di assumere integralmente il costo delle cure dentistiche effettuate a favore di suo figlio, RI1, di cui alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.7.).
Visto che RA1 e suo figlio sono in possesso di un permesso di soggiorno S quali persone bisognose di protezione (cfr. doc. 29) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e possono beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso del 22 febbraio 2026 contro la decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 (cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.1., il cui ricorso presentato dall’interessata è stato dichiarato inammissibile con giudizio STF 8C_282/2024 del 24 maggio 2024; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).
Si segnala che il 1° luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sull’aiuto sociale in materia di asilo (RASMA) (cfr. BU N. 18 del 15 maggio 2026).
A prescindere dall’applicabilità o meno al caso di specie di tale Regolamento (al riguardo cfr. consid. 2.5.), secondo l’art. 41 cpv. 2 contro le decisioni su reclamo emesse sulla base dello stesso resta, in ogni caso, data la facoltà di ricorso diretto al TCA entro 30 giorni dalla data di notificazione.
nel merito
2.2. La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 1 lett. b prevede, in particolare, che tale legge definisce la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione, nonché il loro ritorno nel loro Paese d’origine, nello Stato di provenienza o in uno Stato terzo (cfr. STF 8C_100/2025 del 20 agosto 2025 consid. 4.2.1.).
L’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).
Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
" 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri."
Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.
Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il Consiglio federale, dopo aver deciso più volte (il 9 novembre 2022, il 1° novembre 2023, il 4 settembre 2024 e l’8 ottobre 2025; cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.2.; https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n; https://www.admin.ch/it/nsb?id=102322) di non revocare lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina (l’8 ottobre 2025 fino al marzo 2027; cfr. https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n), il 19 giugno 2026, intendendo mantenere lo statuto di protezione S dopo il marzo 2027 a causa della mancanza di prospettive a breve e medio termine di un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, ha avviato la consultazione concernente il piano sul futuro dello statuto S con i Cantoni, le associazioni comunali, le parti sociali nonché altri attori statali e non statali, invitandoli a esprimersi anche su una possibile limitazione per gli uomini ucraini in età di servizio militare. Questo perché l’UE sta valutando una proroga della protezione temporanea con un’eventuale limitazione per questi uomini. L’Esecutivo deciderà entro la fine dell’estate 2026 come procedere in materia di statuto di protezione S.
Nella seduta del 19 giugno 2026 il Consiglio federale ha pure deciso di accordare ai Cantoni maggiore libertà in materia di aiuto sociale.
Al riguardo è stato precisato:
" Nella sessione primaverile 2026 il Parlamento ha approvato il pacchetto di sgravio 2027, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027, fatto salvo il termine di referendum che scade il 9 luglio 2026. Ciò significa che la Confederazione non verserà più sussidi federali ai Cantoni per le persone titolari dello statuto S da oltre cinque anni. Di conseguenza, la Confederazione non sarà più legittimata a impartire direttive sullo standard di aiuto sociale ai Cantoni, i quali dovranno quindi sostenere maggiori oneri finanziari. Il Consiglio federale desidera pertanto accordare ai Cantoni maggiore libertà, di modo che da marzo 2027 possano definire autonomamente nella loro legislazione lo standard di sostegno."
Il Consiglio federale intende, di conseguenza, adeguare l’Ordinanza 2 sull’asilo abilitando i Cantoni a fissare lo standard di sostegno. Nel caso di un’abrogazione dello statuto S, le persone bisognose di protezione avranno diritto solo al soccorso d’emergenza. Si prevede di avviare la consultazione su questa modifica di ordinanza nell’autunno 2026. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2027 (cfr. https://www.bwl.admin.ch/it/newnsb/0oWuu8LZli5y).
2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.
L’art. 82 Lasi, in relazione alle prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza, enuncia:
" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.
3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.
4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale."
Secondo l’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) nel caso di richiedenti l’asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d’aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoversi 3 e 3bis nonché 83 capoverso 1 LAsi.
Al riguardo cfr. STF 8C_100/2025 del 20 agosto 2025 consid. 4.2.1.
2.4. Come visto, giusta l’art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino prevede:
" 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione:
" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2)."
Il Capitolo 2 del Regolamento riguarda i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse, mentre il Capitolo 3 concerne le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero.
Secondo l’art. 8 del Capitolo 2 di tale Regolamento, inerente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:
" 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.
3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.
4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2."
L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:
" 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a) persona sola CHF 500.–
b) coniugi CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
4 Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare)
CHF 1100.–
c) due persone singole CHF 1250.–
d) tre o più persone CHF 1500.–
5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato."
2.5. Come visto (cfr. consid. 1.1.), il 1° luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sull’aiuto sociale in materia di asilo (RASMA) (cfr. BU N. 18 del 15 maggio 2026).
L’art. 1 RASMA, relativo all’oggetto e al campo di applicazione, prevede:
" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni di aiuto sociale alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
2 Il presente regolamento non si applica per contro ai rifugiati statutari e ai rifugiati ammessi provvisoriamente."
Anche il nuovo Regolamento contempla un capitolo specifico per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone provvisoriamente ammesse (Capitolo quarto - integrazione e aiuto sociale), nonché un ulteriore capitolo per le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame e che devono lasciare il territorio svizzero (Capitolo quinto - ottenimento e calcolo dell’aiuto materiale).
L’art. 47 enuncia che “è abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007”.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_431/2024 del 3 luglio 2025 consid. 4, pubblicata in DTF 152 I 95 e SVR 2025 AHV Nr. 23 pag. 73; STF 9C_477/2021 del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; DTF 146 V 364 consid. 7.1.; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Ciò vale anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una regolamentazione transitoria contraria (cfr. STF 9C_435/2021 del 7 settembre 2022 consid. 6.1.; STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.; DTF 127 V 309 consid. 3b.).
In concreto giusta l’art. 48 del nuovo Regolamento, inerente alle disposizioni transitorie:
" 1 Le norme di questo regolamento si applicano a tutte le domande di rinnovo della prestazione assistenziale presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore salvo che il presente sia più favorevole agli interessati.
2 I reclami pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente al regolamento sin qui in vigore; i reclami presentati contro le decisioni dell’Ufficio, prese prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione."
Ne discende che nel caso di specie, riguardante le cure dentarie effettuate tra settembre 2024 e febbraio 2025, tornano applicabili le disposizioni del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007, in vigore fino al 30 giugno 2026 (cfr. consid. 2.4.)
Del resto il nuovo Regolamento non risulta più favorevole per quanto attiene al riconoscimento di prestazioni speciali per spese dentistiche.
L’art. 9 cpv. 7 del vRegolamento prevede che “è pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio”.
L’art. 31 del nuovo Regolamento concerne in modo generale le prestazioni speciali, indicando al cpv. 1 che “le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari”.
Il tenore dell’art. 31 è analogo a quello dell’art. 20 della legge sull’assistenza sociale (Las).
2.6. Nella presente evenienza l’URAR, fondandosi sulle valutazioni della Commissione dei periti dentisti, ha riconosciuto alla parte ricorrente una prestazione speciale di fr. 1'539.70 per le cure dentarie a cui è stato sottoposto RI1 da settembre 2024 a febbraio 2025 che copre soltanto parzialmente i trattamenti eseguiti dal Dr. med. dent. RA2, in particolare, tra il 6 settembre 2024 e il 19 febbraio 2025, ritenendo che non tutte le otturazioni dei denti frontali decidui si giustificassero, in particolare quelle degli incisivi centrali e laterali, ma sarebbe stato più rispettoso dei principi di semplicità ed economicità trattare tali denti tramite una impregnazione fluorata (cfr. doc. 21; B; consid. 14.; 1.7.; 1.6.).
L’insorgente, tramite il dentista curante, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo valere, in buona sostanza, che, a causa della mancanza di collaborazione da parte del bambino, nato nel 2020 e affetto da autismo, non era stato possibile eseguire un esame clinico completo prima dell’intervento del 19 febbraio 2025, né, quindi, stabilire un prevenivo dettagliato preoperatorio, come già rilevato nel proprio scritto del 6 settembre 2024 (cfr. doc. 30; consid. 1.1.). È stato, altresì, evidenziato che prima dell’intervento non erano state poste indicazioni terapeutiche vincolanti, bensì era stato fatto riferimento soltanto a terapie semplici, alla cui categoria appartengono, secondo il Dr. med. Dent. RA2, le otturazioni in composito. A quest’ultimo riguardo egli ha asserito che nel caso concreto la cura da lui intrapresa era finalizzata a preservare il normale sviluppo orale e a prevenire complicazioni funzionali ed evolutive, considerato che la semplice impregnazione fluorata non costituiva un trattamento conservativo adeguato alla luce delle lesioni cariose che presentavano coinvolgimento dentinale e cavitazione (cfr. doc. I; V; XI; consid. 1.8.; 1.11.; 1.13.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto, sulla base dell’art. 81 LAsi, di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso d’emergenza.
Tali aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).
Dall’altra, che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).
L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contempla, tra le prestazioni assistenziali, in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).
L’Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS) prevede per i titolari adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non procrastinabili, per i bambini le cure secondo i criteri dell'aiuto sociale (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch).
Le direttive dell’AMDCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de l’aide sociale et de l’asile” del gennaio 2018, enunciano segnatamente:
" (…)
Traitement dentaire
Un état nécessitant un traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des pouvoirs publics.
Cette décision incombe à l'autorité compétente.
Seuls font exception les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires) qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique, partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces traitements ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En cas de doute, un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être judicieux (si cela est possible).
Un traitement d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture d'honoraires.
Pour tous les traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.
Normalement, la durée de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.
(…)
Aide social
Le régime de l'aide sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni complementari) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).
Le patient n'a pas le droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de l'aide sociale.
En règle générale, la garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités compétentes.
Le même système prévaut dans le régime de l'asile.
(…)
Tarif dentaire AA/AM/AI
Le tarif dentaire AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.
Depuis le mois de janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur du point tarifaire fixée à 1.00 franc.
Tarif de technique dentaire AA/AM/AI
Les prestations de technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement. Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du point tarifaire de 1.00 franc.
(…)
Domaine de l’asile
Compétence
Ce domaine relève de la compétence des cantons depuis le 1er janvier 2008. L’interlocuteur pour la médecine dentaire est normalement l’office cantonal des affaires sociales, service de la coordination de l’asile.
Catégories de personnes concernées
• Livret N : requérants d’asile (RA), procédure d’asile en cours ;
• Livret F : étrangers admis à titre provisoire (AP), décision d’asile négative et suspension du renvoi ;
• Livret S : personnes à protéger
Plan de traitement
Pour les détenteurs de livrets N et F, le traitement doit se limiter aux mesures primaires qui ne peuvent être reportées et aux traitements d’urgence qui permettent de libérer le patient de la douleur et de restaurer sa capacité masticatoire. Cela se traduit par des mesures simples, la plupart du temps provisoires (solution provisoire de longue durée, extraction, prothèses à crochets en fil d’acier), ce qui exclut l’endodontie (sauf pour les dents stratégiquement importantes) et les prothèses conjointes. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux enfants en âge scolaire qui ont le statut de RA ou d’AP. Pour ces enfants, le traitement (hors orthodontie) doit être aligné sur celui qui est proposé aux autres enfants en âge scolaire et doit être exécuté de manière à ne pas entraîner de problèmes de croissance. (…)" (cfr. doc. III1; https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2019/08/Recommandations-de-l%E2%80%99AMDCS-concernant-les-plans-de-traitement-et-les-traitements.pdf)
Secondo la “Recommandation C de l’AMDCS : médecine dentaire pédiatrique” del gennaio 2018:
" A. Enfants de bénéficiaires de l’aide sociale et des prestations complémentaires
Cadre et pronostic
Les possibilités de traitement dépendent en grande partie de la coopération du jeune patient. Les dents de lait doivent être soignées dans la mesure du possible avec un matériau d’obturation composite ou glasionomère. Les coûts relatifs aux traitements sous anesthésie générale seront pris en charge si une indication précise justifie la narcose.
Objectifs du traitement
Aide sociale publique AS / Prestations complémentaires PC
• Soigner la douleur
• Maintenir la capacité masticatoire
• Conserver les zones d’appui
• Éviter les traitements sous anesthésie générale
Plan de traitement
Prophylaxie
Avant de procéder à des soins conservateurs, il faut d’abord passer par une phase d’instruction à une hygiène bucco-dentaire adéquate. Si l’hygiène bucco-dentaire reste insuffisante, l’indication visant à maintenir les dents de lait devra être restreinte.
Molaires de lait
Chaque fois que c’est possible, les molaires de lait doivent être conservées, même amputées, car elles peuvent servir de garde-place.
Dents de lait antérieures
Les dents de lait antérieures cariées ne doivent être soignées que dans des cas exceptionnels. Le traitement peut en revanche être indiqué pour les canines.
Dents permanentes
Le soin des dents permanentes est abordé dans la recommandation D « Obturations ». Les coûts liés aux scellements de sillons seront pris en charge en cas d’indication suffisante (sillons profonds et forte incidence de la carie).
Garde-place
Les garde-place ne sont remboursés que sur présentation d’un justificatif (attestation écrite du médecin-dentiste, radiographies).
Traitement sous anesthésie générale (voir la recommandation B)
Les traitements dentaires sous anesthésie générale sont coûteux à plusieurs égards et ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. Afin d’éviter d’autres narcoses pour des traitements ultérieurs, il ne faut pas hésiter à élargir l’indication visant à extraire des dents de lait fortement abîmées aux dents susceptibles de poser problème. Ces prestations sont facturées conformément à la recommandation B. Le traitement sous narcose doit s’accompagner d’un travail de prophylaxie intensif en amont et en aval.
L’indication définitive pour le traitement sous anesthésie générale doit être posée par le médecin-dentiste qui accomplit l’acte. Ce dernier établit également l’estimation d’honoraires relative aux soins dentaires. Si l’examen clinique est impossible, le médecin-dentiste peut estimer un montant forfaitaire et indiquer les raisons motivant cette option ou ajouter les motifs à la note d’honoraires lors de la facturation.
Documents nécessaires à la planification, estimation d’honoraires Le médecin-dentiste traitant doit fournir à l’autorité chargée de l’assistance:
• Une estimation d’honoraires au tarif dentaire AA/AM/AI (le cas échéant le montant forfaitaire) accompagnée du « Formulaire de médecine dentaire sociale » dûment rempli et des éventuelles radiographies.
• Une estimation d’honoraires pour le traitement sous anesthésie générale au sens de la recommandation B.
B. Enfants de requérants d’asile
Cadre et pronostic
En arrivant en Suisse, les enfants issus de cultures et de pays étrangers ou des zones de conflits présentent souvent de nombreuses caries se développant rapidement sur les dents de lait ou les premières dents permanentes. Ces enfants souffrent de douleurs dentaires et ont du mal à le faire comprendre aux personnes qui ne parlent pas leur langue. De son côté, l’équipe du cabinet dentaire qui s’occupe de l’enfant n’arrive pas à lui expliquer le traitement indiqué, la situation dégénère (panique, refus du traitement, parents exigeants, tout le monde est dépassé). Il ne faut pas diriger l’enfant vers un spécialiste sans raison valable (diagnostic et rapport médical ou lettre de recommandation qui justifient le transfert), mais s’astreindre à résoudre le problème.
Le traitement sous anesthésie générale peut être une solution pour des enfants qui souffrent de douleurs, qui ne coopèrent pas et avec lesquels le médecin-dentiste traitant n’a pas réussi à établir de communication. À l’exception des secondes molaires de lait (les canines de lait mises à part), l’indication doit être radicale (extraction des dents douloureuses et des dents qui sont susceptibles de le devenir dans les douze mois à suivre), il faut en effet éviter les traitements ultérieurs sous anesthésie générale.
Objectifs du traitement
• Soigner la douleur avec des moyens simples
• Maintenir la capacité masticatoire
• Éviter les traitements sous anesthésie générale
Plan de traitement
Prophylaxie
Mener une phase d’instruction à une hygiène bucco-dentaire adéquate avant de procéder aux soins conservateurs est essentiel, même si l’effort à fournir en matière de prophylaxie peut s’avérer difficile dans un premier temps. Extraire la première molaire de lait réduit considérablement l’incidence de la carie sur la seconde molaire de lait. De ce fait, il semble tout à fait cohérent et justifié d’élargir l’indication d’extraction aux premières molaires de lait.
Dents de lait
Afin de garantir la capacité masticatoire lorsqu’il n’y a encore que des dents de lait, il faut conserver au moins une paire de molaires antagonistes de chaque côté de la mâchoire, en règle générale les secondes molaires de lait.
Dents permanentes
Procéder à un scellement de la première molaire permanente peut être une mesure économique si une indication le justifie (sillons profonds et forte incidence de la carie). Dans les cas exceptionnels, les lésions simples peuvent être obturées à l’aide d’un matériau composite. Pour les caries plus importantes, il faut procéder aux mêmes soins de base que pour les requérants d’asile adultes (obturations à l’aide d’un matériau glasionomère si on opte pour une mesure provisoire de longue durée, ou extraction). Lestraitements de racine ne sont pas autorisés.
Garde-place
Les garde-place ne sont remboursés que sur présentation d’un justificatif (attestation écrite du médecin-dentiste, radiographies).
Traitement sous anesthésie générale (voir la recommandation B) Les traitements sous anesthésie générale sont coûteux à plusieurs égards et ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. Le traitement sous narcose doit s’accompagner d’un travail de prophylaxie intensif en amont et en aval. Afin d’éviter d’autres interventions ou des traitements en urgence sous anesthésie générale, il ne faut pas seulement traiter la douleur, mais aussi profiter de l’anesthésie pour procéder à un assainissement simple des dents de lait et de la première molaire permanente. Il ne faut pas hésiter à élargir l’indication visant à extraire des dents de lait fortement abîmées aux dents susceptibles de poser des problèmes. Ces prestations sont facturées conformément à la recommandation B.
L’indication définitive pour le traitement sous anesthésie générale doit être posée par le médecin-dentiste qui accomplit l’acte. Ce dernier établit également l’estimation d’honoraires relative aux soins dentaires. Si l’examen clinique est impossible, le médecin-dentiste peut estimer un montant forfaitaire et indiquer les raisons motivant cette option ou ajouter les motifs à la note d’honoraires lors de la facturation
Documents nécessaires à la planification, estimation d’honoraires Le médecin-dentiste traitant doit fournir à l’autorité chargée de l’assistance:
- Une estimation d’honoraires au tarif dentaire AA/AM/AI (le cas échéant le montant forfaitaire)
- Les éventuelles radiographies
- Une estimation d’honoraires pour le traitement sous anesthésie générale au sens de la recommandation B.
La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) prévoit que la Confédération octroie aux cantons des subventions pour l’intégration. Par conséquent, les enfants de requérants d’asile titulaires d’un livret F, qui ne quitteront probablement plus la Suisse, ont droit aux prestations conformément aux normes en vigueur pour l’aide sociale." (cfr. doc. III2; https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2019/08/Recommandation-C-de-l%E2%80%99AMDCS-m%C3%A9decine-dentaire-p%C3%A9diatrique.pdf)
2.8. Il 20 dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni sociali (CSIAS), oltre all’AMDCS (cfr. consid. 2.7.), ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
La CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive - che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.
Dalle relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=2021010101; https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20260101).
La maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
Dalla “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).
2.9. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).
Tuttavia quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.10. Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di sostegno sociale” del seguente tenore:
" Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.
Prendere appuntamento
Anzitutto, è necessario cercare il dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.
Documenti da presentare all’appuntamento
All’appuntamento è necessario portare con sé:
• Passaporto
• Lettera di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo
Visita e preventivo
Il dentista effettuerà una prima visita e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano eseguite in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche informare sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I casi di persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo genere verranno valutati singolarmente.
Ragazzi in età scolastica
I bambini e i ragazzi in età scolastica devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati." (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)
A titolo di paragone è utile rilevare che il Canton Berna per le persone in possesso di un permesso S e che beneficiano dell’aiuto sociale prevede quanto segue:
" (…) Für zahnärztliche Leistungen werden Personen mit Ausweis S aufgrund ihres rückkehrorientierten Status mit Asylsuchenden gleichgesetzt. Das heisst, dass die Behandlung auf primäre, nicht aufschiebbare Massnahmen und Notfallbehandlungen zu beschränken ist, um den Patienten schmerzfrei und kaufähig zu machen. Dies soll mit einfachen und meist provisorischen zahnärztlichen Mitteln erreicht werden (Langzeitprovisorium, Zahnextraktion, Drahtklammerprothesen; keine Endodontie (ausser bei strategisch wichtigen Zähnen), kein festsitzender Zahnersatz).
Eine Ausnahme bilden schulpflichtige Kinder. Ihre Behandlung (exkl. Kieferorthopädie) soll derjenigen der übrigen Schulkinder angepasst sein und so ausgerichtet werden, dass keine Wachstumsstörung die Folge ist."
(cfr. https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/gesundheit/ukraine-gesundheit-bern/informationen-fuer-leistungserbringer.html)
2.11. In concreto il ricorrente, quale minore titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio di prestazioni assistenziali, ha diritto, in linea di principio, all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari secondo i criteri dell’aiuto sociale, ossia della semplicità, dell’adeguatezza e dell’economicità (cfr. art. 81 e 82 LAsi; art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive AMDCS; consid. 2.7.; 2.10.; 2.3.-2.4.).
Il TCA, attentamente esaminate le carte processuali e tutto ben ponderato, ritiene che la documentazione medico-dentistica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la presente vertenza.
Essa non permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i costi delle cure dentarie a cui è stato sottoposto RI1, in particolare nel febbraio 2025, siano da assumere integralmente (nella misura richiesta dal dentista curante; cfr. doc. I; consid. 1.8.), dall’assistenza sociale.
In effetti, è vero, come indicato dai periti dentisti, che la “Recommandation C de l'AMDCS: médecine dentaire pédiatrique” prevede che “les dents de lait antérieures cariées ne doivent être soignées que dans des cas exceptionnels. Le traitement peut en revanche être indiqué pour les canines.” (cfr. consid. 2.7.).
È altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che la stessa raccomandazione enuncia a titolo preliminare che “les possibilités de traitement dépendent en grande partie de la coopération du jeune patient. Les dents de lait doivent être soignées dans la mesure du possible avec un matériau d’obturation composite ou glasionomère. (…)”.
In secondo luogo, che non è dato di sapere quali siano i casi eccezionali (“des cas exceptionnels”) contemplati dall’AMDCS per i quali è auspicabile curare i denti da latte anteriori danneggiati da carie profonde.
Il dentista curante, già nel reclamo (cfr. doc. 17; consid. 1.5.), aveva, d’altronde, affermato di aver deciso di risanare i denti frontali con delle semplici otturazioni, date la giovane età del bambino e la presenza di carie non trattabili tramite un’impregnazione fluorata.
In seguito il medesimo, all’obiezione dell’amministrazione secondo cui un trattamento mediante impregnazione fluorata, qualora fosse stato eseguito dopo una molatura delle porzioni dentarie maggiormente cariate, avrebbe potuto consentire il mantenimento dei denti frontali, come pure dei canini del mascellare inferiore, considerato che le lesioni erano superficiali fino alla loro naturale esfoliazione (cfr. doc. 1; consid. 1.9.), ha argomentato che, siccome RI1 aveva quattro anni e soffriva di un disturbo dello spettro autistico con marcata mancanza di collaborazione, le possibilità terapeutiche erano fortemente limitate, rendendo impossibili controlli frequenti o trattamenti ambulatoriali (cfr. doc. V; consid. 1.11).
Non va, poi, dimenticato, da un lato, che il Dr. med. Dent. RA2, precedentemente al momento dell’intervento del 19 febbraio 2025 sotto anestesia generale, durante il quale ha dovuto valutare senza indugio come procedere, non ha potuto constatare al meglio lo stato specifico della dentatura del piccolo paziente a causa della sua impossibilità, per motivi di salute, di collaborare in occasione della visita preliminare.
Dall’altro, che il Prof. PhD ______, nell’aprile 2026, riguardo segnatamente ai denti da 53 a 63 e da 73 a 83, ha dichiarato che "(...) l'aspect «dimensionnel» (niveau d'atteinte tissulaire) est bien sûr un argument en faveur de la restauration plutôt que du traitement topique. Et comme tu l'avais toi-même très justement relevé, les canines étaient particulièrement atteintes, justifiant effectivement un traitement de restauration (...)" (cfr. doc. XI1; consid. 1.13.).
In simili condizioni occorre concludere che la fattispecie deve essere ulteriormente indagata dall’URAR.
Nel caso in esame si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 e il rinvio degli atti alla parte resistente, perché effettui gli accertamenti necessari.
L’amministrazione potrà interpellare, segnatamente, il comitato di AMDCS al fine di chiarire il senso della raccomandazione C relativa alla medicina dentaria pediatrica, nella misura in cui prevede che in casi eccezionali i denti da latte anteriori possono essere curati.
Più dettagliatamente deve essere stabilito, in generale, cosa si intenda per casi eccezionali, sia dal profilo dello stato dentale di un bambino, sia dal profilo delle sue condizioni generali di salute ed età.
Sulla base di tali delucidazioni la Commissione dei periti dentisti esaminerà nuovamente se la presente evenienza, riguardante un bambino, nato nel 2008 e affetto da autismo, il cui stesso pediatra, Dr. med. ______, il 10 settembre 2024, ha attestato che si imponeva un esteso risanamento dentario in narcosi, possa essere considerata, ritenuto lo stato di salute dentale del piccolo, la cui madre, già nel settembre 2024, aveva riportato che “il bimbo si lamenta di dolori ai denti” (cfr. doc. 30; consid. 1.1.), un caso eccezionale, rispettivamente se il trattamento di otturazione di tutti i denti frontali e dei canini inferiori si giustificasse o meno.
In caso di dubbio l’URAR potrà, se del caso, far capo a un superperito dentista.
L’amministrazione, dopo aver garantito alla parte ricorrente il diritto di essere sentito in merito agli esiti delle indagini che esperirà, emanerà una nuova decisione concernente la prestazione assistenziale speciale richiesta dall’insorgente in relazione alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 del Dr. med. Dent. RA2, così come precisata nel ricorso con la domanda del riconoscimento della somma residua di fr. 1'206.60 (cfr. doc. I pag. 1, 4; consid. 1.8.).
2.12. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.48 del 19 gennaio 2026 consid. 2.9.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.35 2 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi dell’interessato al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022).
2.13. Il ricorrente, vincente in causa, è rappresentato da un medico dentista. Quest’ultimo va considerato particolarmente qualificato per rappresentare l’insorgente, tuttavia nulla indica che tale rappresentanza contempli una retribuzione. L’assenza di conclusioni tendenti all’ottenimento di ripetibili consentono di presumere piuttosto il contrario. Di conseguenza non vengono assegnate ripetibili (cfr. STFA I 389/04 del 23 maggio 2005 consid. 3; STF 9C_362/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato al consid. 2.11.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni