Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2026.7

 

CL/gm

Lugano

26 maggio 2026  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2026 di

 

 

RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 gennaio 2026 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1 (nato il ______ 1981) ha beneficiato dell’assistenza sociale da marzo 2014 a febbraio 2025 (cfr. doc. 50-66 e 609-612).

                                  Dal conteggio delle prestazioni assistenziali elaborato il 28 ottobre 2025 risulta che per il periodo tra novembre 2015 e febbraio 2025 a favore del medesimo sono stati erogati totali fr. 241'354.70 (fr. 1'200.- dei quali già riaccreditati all’amministrazione dal beneficiario di prestazioni Las, per un saldo totale pari a fr. 240'154.70; cfr. doc. 50-66).

                          1.2.  Con decisione del 28 ottobre 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto all’assistito il rimborso, a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante, di complessivi fr. 171'311.80 (cfr. doc. 48-49).

                                  L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento alla luce del fatto che dalla “documentazione pervenuta in data 10 ottobre 2025 per email e di seguito cartacea il 14.10.2025” è emerso che “in relazione alla successione ereditaria della signora ______” RI1 “ha acquisito una sostanza mobiliare rilevante nel periodo febbraio 2025 – marzo 2025” e meglio come risulta da due versamenti sul conto corrente postale intestato al ricorrente; fr. 37'342.41 il 21 febbraio 2025 e fr. 163'969.40 il 17 marzo 2025.

                                  Tenendo in considerazione una quota patrimoniale esente di fr. 30'000.-, alla luce dell’ammontare delle prestazioni assistenziali corrisposte ad RI1 tra il novembre 2015 ed il febbraio 2025 (pari a fr. 240'154.70; cfr. consid. 1.1.) ed una sostanza mobiliare ereditata di fr. 201'311.80, l’USSI ha, dunque, chiesto il rimborso di fr. 171'311.80 (cfr. doc. 48-49).

 

                          1.3.  Con reclamo del 28 novembre 2025, RI1 ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti.

                                  Lamentando una serie di errori e pretese violazioni della Las da parte dell’amministrazione negli anni precedenti, per quanto attiene alla decisione di rimborso ha chiesto “all’Autorità cantonale di rinunciare totalmente al rimborso per l’intera cifra di CHF 240'154.70 utilizzando l’art. 43 Laps” (cfr. doc. 9-11).

 

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 30 gennaio 2026, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base, in particolare, delle seguenti motivazioni:

 

" (…) Nel caso di specie, incontestato è il fatto che dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2025 il reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi CHF 240'154.70.

Altrettanto pacifico è che il signor RI1 abbia ricevuto sul proprio conto postale CHF 37'342.41 il 21 febbraio 2025 e CHF 163'969.40 il 17 marzo 2025 a seguito del decesso della signora ______.

Tenuto conto che il reclamante è persona sola, l’USSI ha correttamente applicato, dall’importo complessivo di fr. CHF 201'311.80, percepito sul conto postale, una quota esente di CHF 30'000.- conformemente alle disposizioni vigenti, richiedendo pertanto il rimborso dell’importo residuo di CHF 171'311.80.

Quanto sostenuto dal reclamante non consente di discostarsi dall’esito della decisione impugnata, essendo pacifica sia l’acquisizione di una sostanza rilevante sia la corretta applicazione delle franchigie previste dalla normativa vigente; né si ravvisano, nel caso concreto, circostante atte a giustificare una rinuncia, totale o parziale, al rimborso ai sensi dell’art. 43 Las.

A titolo abbondanziale, si osserva inoltre che, con scritto del 10 ottobre 2025, il signor RI1 ha dichiarato che, oltre alla sostanza mobiliare sopra indicata, egli ha altresì ereditato della sostanza immobiliare, nonché un’attività di benzinaio e ha segnalato all’amministrazione di essere in attesa di un ulteriore accredito di circa EUR 10'000.-.” (cfr. all. A1 a doc. I).

 

                          1.5.  Contro la decisione su reclamo, RI1 ha presentato un tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento pronunciato nei suoi confronti e la rinuncia, ai sensi dell’art. 43 Las, al rimborso.

                                  A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente osserva, innanzitutto, che la decisione su reclamo “è in primo luogo da annullare poiché gravemente carente dal punto di vista della motivazione. L’USSI non ha infatti debitamente esposto le sue ragioni, in particolare non si è confrontato con le importanti allegazioni del sottoscritto in merito al grave pregiudizio subito a causa del suo agire e che subirò a causa della sua decisione. La decisione impugnata è quindi gravemente contraria al diritto di essere sentiti garantito dalla Costituzione (…) violando l’art. 29 cpv. 2 Cost.”.

 

                                  RI1 fa, poi, valere che l’USSI non avrebbe “considerato la gravità della situazione che lo stesso (…) ha creato” e pretende che “la sua decisione è dunque censurabile anche dal punto di vista della proporzionalità”.

 

                                  Il ricorrente indica, poi, che tutta una serie “di aspetti” non è stata tenuta in considerazione dall’amministrazione, che “non ha speso nemmeno una parola in merito ad essi”.

                                  RI1 si riferisce, in particolare, alle situazioni che già in sede di reclamo aveva indicato quali “prima” e “seconda morte” ed all’ “altra esperienza traumatica di dolore estremo” che indica di avere vissuto, essenzialmente, negli anni precedenti al 2025, nel corso dei quali, per alcuni periodi, indica l’interessato “sono stati bloccati i pagamenti delle prestazioni e degli affitti, incluso il minimo vitale”, utilizzato, indica l’interessato, “come strumento coercitivo, recandomi lesioni fisiche e psichiche, violando”, a mente del ricorrente, tutta una serie di garanzie costituzionali, in particolare riconosciute dagli artt. 7, 10, 12 e 35 cpv. 1 e 2 Cost.

 

                                  Richiamando quanto disposto dall’art. 23 Las, RI1 conclude il proprio ricorso con le seguenti argomentazioni:

 

" (…) La rinuncia al rimborso la chiedo perché mi hanno bloccato più volte la prestazione, l’affitto e anche il minimo vitale e mi hanno chiesto giustificazioni con il minimo vitale bloccato, in più questo è anche avvenuto dopo che l’USSI mi ha fatto diventare invalido al 100%.

Per la gravità della situazione e della violazione di tutti gli articoli di legge elencati, chiedo la rinuncia del totale da rimborsare da parte del vostro Ufficio per l’intera cifra di CHF 171'311.80 con l’applicazione dell’art. 43 Las (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.6.  Nella propria risposta di causa del 24 marzo 2026, l’USSI propone di respingere il ricorso e riprende sostanzialmente le motivazioni già indicate nella decisone su reclamo (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  Il 20 aprile 2026, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte, senza allegare osservazioni di sorta, ciò che ha indicato quali “ulteriori mezzi di prova”, per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo.

 

                          1.8.  Con scritto del 4 maggio 2026 - trasmesso per conoscenza ad RI1 il giorno seguente (cfr. doc. VIII) -, l’USSI ha indicato che il ricorrente non ha invocato argomenti, né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso (cfr. doc. VII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  Nella presente fattispecie, la decisione su reclamo emessa dall’USSI ed oggetto di ricorso da parte di RI1 si pronuncia esclusivamente sulla richiesta di rimborso di fr. 171'311.80 a seguito dell’acquisizione da parte del medesimo, tra febbraio e marzo 2025, di una sostanza rilevante.

 

                                  Ogni altra censura esula, pertanto, dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile.

                                  Irricevibili sono, quindi, le censure ricorsuali relative alle decisioni di assegnazione, o meno, delle prestazioni assistenziali. Analogamente dicasi per quanto già fatto valere in sede di reclamo e richiamato da RI1 nel proprio ricorso circa il fatto che le prestazioni Las corrisposte negli anni “non hanno perseguito lo scopo di essere attribuite nel rispetto della dignità e dei diritti della persona (…)”, né “lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale del beneficiario”, né “prevenuto lo scadimento morale e materiale della persona”, né hanno “consentito un conveniente inserimento nella società della persona” e che, infine, “il minimo vitale è stato più volte rifiutato, mettendo frequentemente a rischio la vita della persona (…)” (cfr. doc. 9-11 e I).

 

                                  Questo Tribunale prende atto di quanto indicato dal dr. med. ______ (FMH in psichiatria e psicoterapia) e da ______ (psicologo) a settembre 2025 (cfr. all. A4 a doc. I). La questione relativa “all’aggravamento del quadro psicopatologico”, conseguente “alla sospensione delle prestazioni assistenziali” ed alle “difficoltà burocratiche” in cui il ricorrente è incorso durante gli anni in cui ha beneficiato delle prestazioni Las, tuttavia, esula anch’essa dal presente procedimento.

 

                          2.2.  Il TCA rileva, poi, che nel ricorso l’insorgente, ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo e, quindi, pretese che l’USSI avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.5. e doc. I).

 

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                  Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

 

                                  Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 30 gennaio 2026, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali l’USSI ha confermato la richiesta di rimborso delle prestazioni Las percepite tra novembre 2015 e febbraio 2025 nella misura di fr. 171'311.80.

 

                                  Del resto, il ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla in dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I e consid. 1.5.).

 

                                  Pertanto, la decisione su reclamo del 30 gennaio 2026 non risulta carente nella motivazione.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Oggetto della lite è, dunque, la questione di sapere se a ragione, o meno, l’USSI abbia chiesto al ricorrente il rimborso di prestazioni assistenziali percepite debitamente per totali fr. 171'311.80 a seguito del versamento a suo favore di un’eredità ed in particolare di due accrediti, di fr. 37'342.41, rispettivamente di fr. 163'969.40, per totali fr. 201'311.81.

 

                          2.4.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

 

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

 

                          2.5.  L'art. 33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

 

                                  a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);

                                  b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

                                  c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

 

                                  Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

 

                                  Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

 

                                         L’art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

                               

                                  Questa Corte rileva che l’art. 43 Las è, in ogni caso, una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025).

 

                          2.6.  A proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso:

 

" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

 

                                  Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

 

" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

-   prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;

-   versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

-   eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

-   acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

 

                                  Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:

-   le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)

-   le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

-   l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

-   un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.

 

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)"

 

                                  A quest’ultimo riguardo giova ribadire che, come visto al consid. 2.5., l’art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

 

                          2.7.  Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1., concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni, prevedono:

 

" 1. Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.

 

2. In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a.   fr. 30’000.00 per persona singola

b.   fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c.   fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

 

3. In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione."

 

                                  Dalle relative spiegazioni emerge:

 

" c) Restituzione volontaria

L’aiuto sociale percepito legalmente può essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per la restituzione solo chiedendo un prestito).

Se degli ex beneficiari del sostegno desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.

Una restituzione può tuttavia essere considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte dell’organo dell’aiuto sociale."

 

d) Presa in considerazione della situazione debitoria

Nell’ambito dell’esame della questione concernente la proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia di indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa associazione professionale (B.3)."

 

                                  Il p.to E.2.5. delle disposizioni CSIAS riguardante le persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente enuncia:

 

" 1. L’obbligo di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di mantenimento).

2. I coniugi e i partner registrati, in virtù degli obblighi di mantenimento e di assistenza, sono tenuti solidalmente alla restituzione delle prestazioni di sostegno corrisposte durante il matrimonio o l’unione domestica registrata.

3. Gli eredi sono tenuti alla restituzione delle prestazioni di sostegno corrisposte in vita al de cuius nella misura in cui sono arricchite dall’eredità.

4. Non sono tenute alla restituzione quelle persone che hanno beneficiato legalmente del sostegno durante la minore età o come giovani adulti durante una prima formazione."

 

                                  Le spiegazioni al riguardo indicano:

 

" a) Genitori monoparentali

In concomitanza con la nuova regolamentazione del diritto in materia di mantenimento del figlio, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l’art. 7 cpv. 2 LAS è stato modificato in modo tale che i figli che non vivono con entrambi i genitori abbiano in ogni caso un proprio domicilio assistenziale. Ciò avrebbe dovuto creare una base per escludere i genitori monoparentali dall’obbligo di restituzione delle prestazioni di aiuto sociale erogate per i figli minorenni che vivevano nella loro economia domestica. Tuttavia, la misura in cui questa eccezione all’obbligo di restituzione trova effettivamente applicazione dipende dalla legislazione cantonale in materia di aiuto sociale.

 

b) Minorenni

L’eccezione all’obbligo di restituzione prevista per i minorenni o i giovani adulti che seguono una prima formazione non comporta una contestuale esclusione dall’obbligo dei genitori tenuti al mantenimento. I genitori tenuti al mantenimento possono essere chiamati a restituire il sostegno erogato ai loro figli anche se i figli medesimi sono esonerati dall’obbligo di restituzione delle prestazioni in esame."

 

                          2.8.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

 

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen)."

 

                                  Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

 

                                  In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

 

                                  In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.9.  Riguardo all’applicazione dell’art. 33 Las è utile segnalare che con giudizio 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso di una persona che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 e a favore della quale, a giugno 2019, era stato bonificato un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo ereditario, aveva confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto che l’accredito di un anticipo ereditario corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.

                                  In proposito cfr. anche STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021 e STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011.

 

                                  Questa Corte, dal canto suo, con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.

 

                                  In una STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assistita alla quale, tra giugno 2014 e luglio 2021, erano state erogate prestazioni assistenziali per complessivi fr. 49'783.75 e che, ad aprile 2021, aveva ricevuto un accredito di fr. 75'166.80 come quota ereditaria. In quella fattispecie, questo Tribunale aveva confermato l’operato dell’USSI che aveva chiesto il rimborso di fr. 45'166.80 a titolo di prestazioni Las percepite debitamente, lasciando alla libera disposizione di quella ricorrente la somma adeguata di fr. 30'000.- conformemente alle direttive CSIAS.

 

                                  Infine, con STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026, pronunciandosi sul caso di una beneficiaria di prestazioni Las alla quale era stata applicata una trattenuta mensile (fr. 150.-) sulle stesse al fine di recuperare quanto chiestole in rimborso giusta l’art. 33 Las dopo che alla medesima era stata accreditata la somma di fr. 105'000.- quale eredità da parte del padre, il TCA ha confermato l’operato dell’USSI.

 

                        2.10.  Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che con decisione del 2 gennaio 2025, l’USSI ha riconosciuto le prestazioni assistenziali a favore di RI1 per i mesi di gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. 133-136).

 

                                  Con mail del 7 marzo 2025, il ricorrente ha informato ______ (collaboratrice USSI) di non essere “passato a fare il rinnovo in quanto ho ricevuto un accredito sul conto”.

 

                                  RI1 ha contestualmente comunicato all’amministrazione “vari aggiornamenti” sulla sua situazione personale ed economica allegando la relativa documentazione.

                                  Innanzitutto, egli ha trasmesso all’USSI l’ “atto notorio” redatto il 23 gennaio 2025 dalla notaia ______, dal quale risulta che il 27 ottobre 2024 è avvenuto il decesso ______, madre di RI1, la quale ha lasciato la propria eredità, in parti uguali, ai tre figli, tra i quali figura il ricorrente (cfr. doc. 121-123).

                                  “In merito all’eredità”, l’interessato ha inoltre indicato di avere “ricevuto un accredito di 37342 CHF” e di dovere “ricevere a breve un altro accredito (…) devono vendere degli investimenti. Una volta chiusi faranno la soppressione del conto”. Ha poi precisato che “nell’eredità c’è anche un appartamento” e “l’attività a ______. La stazione di benzina ______ RI1 ha, poi comunicato, a ______ che avrebbe desiderato parlarle telefonicamente “perché esaminando ora tutta la documentazione dell’eredità, è emerso che io sono proprietario per donazione di un appartamento in ______. Si tratta di un appartamento che non ho dichiarato in precedenza, sia perché solo ora comprendo di esserne proprietario e sia perché, a causa dei miei problemi di salute e psicologici, non ero in grado di capire che dovevo indicarlo. Ho intenzione di collaborare al 100% e di restituire tutto ciò che dovesse essere deciso dal vostro ufficio.” (cfr. doc. 119-120).

 

                                  Relativamente a quanto comunicato dal ricorrente all’USSI, questa Corte rileva che in atti figura l’estratto del conto corrente postale intestato al ricorrente avente IBAN _____, dal quale emerge che il 21 febbraio 2025 RI1 ha ricevuto un accredito di fr. 37'342.41, avente causale “soppresso [ndr. soppressione] del conto (…) ______” (cfr. doc. 125).

 

                                  Preso atto di quanto precede, il 12 settembre 2025 l’USSI ha chiesto ad RI1 di produrre diversa documentazione, segnatamente:

 

" (…)

-        Certificato della massa ereditaria, che riporti l’intero patrimonio mobiliare, immobiliare e le altre attività del defunto di cui lei è erede per successione;

-        Per la sostanza immobiliare oggetto dell’eredità della signora ______:

o   Se situata in ______: visura catastale degli averi, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e riportante la rendita catastale;

o   Se situata in Svizzera: visura del Registro fondiario e stima ufficiale con relativa scheda di calcolo, rilasciate dall’Ufficio del registro fondiario del distretto interessato;

o   Se gli immobili sono gravati da un debito ipotecario, trasmettere le informazioni e la documentazione (convenzioni del prodotto).

-        Per la sostanza immobiliare, di cui lei ha dichiarato di aver appreso nel periodo febbraio 2025 – marzo 2025, di essere proprietario per donazione:

o   Se situata in ______: visura catastale degli averi, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e riportante la rendita catastale;

o   Se situata in Svizzera: visura del Registro fondiario e stima ufficiale con relativa scheda di calcolo, rilasciate dall’Ufficio del registro fondiario del distretto interessato;

o   Se gli immobili sono gravati da un debito ipotecario, trasmettere le informazioni e la documentazione (convenzioni del prodotto);

o   Atto notarile indicante il passaggio della proprietà interessata.

-        Informazioni e documentazione in merito a supplementari accrediti ricevuti, relativi alla successione ereditaria (siamo al corrente della ricezione dell’importo di CHF 37'342.41 del 21.02.2025);

-        Informazioni in merito all’attività della stazione di benzina e, documentazione in merito alla suddivisione ereditaria tra fratelli.” (cfr. doc. 117-118).

 

                                  Il 10 ottobre 2025, RI1 ha trasmesso all’USSI una serie di documenti (“tutto il materiale che sono riuscito a trovare”; cfr. doc. 96) ed in particolare per quanto attiene alla presente vertenza ha versato agli atti la “prova del versamento” relativa all’accredito di fr. 163'969.40 che ha ricevuto sul proprio conto corrente postale il 17 marzo 2025, con l’indicazione “______ von ______ Tankstelle ______” e causale “Nachlass von ______” (doc. 113).

                                  Contestualmente, il ricorrente ha informato l’amministrazione di essere “in attesa di circa 10'000 euro. Ma non ho idea della data di accredito perché ci sono delle procedure da svolgere” (cfr. doc. 96).

 

                                  Il 28 ottobre 2025, RI1 si è, poi, rivolto all’USSI indicando che di non potere “rimanere proprietario della mia parte in Svizzera” e domandando all’USSI come avrebbe quindi potuto procedere per alienare la propria quota di eredità (verosimilmente immobiliare) sita nel nostro Paese (cfr. doc. 46).

 

                                  Con decisione del 28 ottobre 2025, come visto al consid. 1.2., l’USSI ha chiesto il rimborso di fr. 171'311.80.

 

                        2.11.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che l’operato dell’USSI non presta fianco a critiche.

                                  Al riguardo, questo Tribunale ricorda, innanzitutto, che l’acquisizione di una sostanza rilevante rientra tra le circostanze in conseguenza delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett b Las, consid. 2.5.).

 

                                  Nella fattispecie, in conseguenza del decesso della madre, il ricorrente ha beneficiato a titolo ereditario, tra gli altri, di due accrediti, per totali fr. 201'311.80 tra febbraio e marzo 2025 (cfr. consid. 2.8.).

                                  Venuto a conoscenza dell’acquisizione da parte di RI1 di tale sostanza, l’USSI ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente dall’interessato.

                                 

                                  Nel chiedere il rimborso (di parte) delle prestazioni Las versate al ricorrente tra novembre 2015 e febbraio 2025, l’USSI ha, inoltre, rettamente tenuto conto di una quota patrimoniale esente di fr. 30'000.- (consid. 2.7.), trattandosi di una persona singola.

 

                                  A proposito di quanto postulato da RI1 circa la rinuncia al rimborso delle prestazioni Las debitamente percepite ai sensi dell’art. 43 Las (cfr. consid. 1.5.), questa Corte ricorda che ai sensi della norma in questione l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 161 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione).

                                  Il TCA rileva, al riguardo, che il legislatore ha scelto di non richiedere il rimborso a coloro che beneficiano nuovamente di un salario (per evitare che ricadano nel bisogno; cfr. consid. 2.6. in fine). A coloro che ricevono una sostanza rilevante o un’eredità, il rimborso è, invece, chiesto, ma i medesimi possono beneficiare liberamente di un determinato importo, conformemente alle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.5. e STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020; STCA 42.2020.2 del 25 aggio 2020; STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022).

 

                                  Questa Corte, da ultimo, ricorda che, in ogni caso, l’art. 43 è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.; consid. 2.5.-2.6.).

                                 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 30 gennaio 2026 deve essere confermata.

 

                        2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  A quest’ultimo riguardo si rileva che giusta l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che “la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

                                  Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026; 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti