RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
43.97.00003/4

 

dc/os

Lugano

16 marzo 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 13 ottobre 1997 interposto da

 

 

__________,

__________

rappr. da: __________, 

  rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 settembre 1997 emanata da

 

Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona, 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 5 novembre 1997 della parte convenuta;

 

richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:

 

"L'avv. __________ precisa che la richiesta effettiva non è quella di ottenere oggi fr. 50'000.-, ma di lasciare aperta la possibilità che il Dipartimento intervenga qualora la cassa malati non       dovesse coprire tutte le spese insorte per la psicoterapia legata agli effetti di questo reato.                                      Questo oltre tutto al fine di evitare di incorrere nella perenzione.

 

L'avv. __________ precisa che anche se non è stato messo nel dispositivo, al punto 12.) della           decisione si dice: "eventuali altre spese potranno essere riconosciute al momento in cui       verranno prodotti i relativi giustificativi".

In concreto ciò significa che qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero          adempiuti i parametri fissati dalla legge, il Dipartimento verserà le prestazioni previste dalla          LAV in relazione al reato in questione.

 

Il Giudice delegato, preso atto che le parti sono giunte alla soluzione transattiva appena           esposta, procederà allo stralcio delle cause.

 

Ai fini dello stralcio della causa, il Giudice delegato propone quanto segue:

- "per il momento non vengono assegnate prestazioni per la psicoterapia;

- qualora dovessero insorgere altre spese e qualora fossero adempiuti i parametri della legge il          Cantone verserà le prestazioni previste dalla LAV in relazione al reato in questione."

 

Le parti accettano seduta stante la proposta transattiva.

 

Alla luce della documentazione contenuta negli atti, la richiesta di assistenza giudiziaria per la            procedura davanti al TCA é accolta.

 

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   le richieste tendenti alla concessione dell'assistenza giudiziaria sono accolte;

 

                                   3.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   4.   intimazione agli interessati;

                                         con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo