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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
cs/tf |
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo,
presidente, |
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redattore: |
Christian Steffen |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2000 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del 15 novembre 2000 emanata da |
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Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 ottobre 1998 __________ è stata vittima di una grave aggressione da parte di __________, il quale, successivamente, si è tolto la vita.
Il 22 ottobre 1998, tramite il proprio patrocinatore, __________ ha chiesto, fondandosi sulla LAV, un risarcimento per i danni subiti. Con istanza di completazione del 20 giugno 2000 l'istante ha richiesto un importo di complessivi fr. 85'700 così composto:
fr. 18'357.-- quale indennizzo per la perdita di guadagno, fr. 21'646 per la riparazione del danno dovuto alla cessazione anticipata dell'attività, almeno fr. 40'000 a titolo di torto morale e fr. 5'697 per la copertura di spese legali.
1.2. Con decisione del 15 novembre 2000 il Dipartimento delle opere sociali ha parzialmente accolto la domanda rilevando quanto segue:
" 1. In data 5 ottobre 1998 l'istante ha subito da parte del suo amante
(il quale si è tolto la vita subito dopo avere perpetrato il reato) una grave aggressione che le ha causato una ferita da arma da taglio all'addome a livello dell'ipocondrio parte sinistra e reso necessario un intervento operatorio. La degenza in ospedale è durata dal 5 ottobre al 14 ottobre 1998 (doc. _). L'aggressione ha provocato inoltre una sindrome posttraumatica da stress, che ha reso necessaria una psicoterapia ambulatoriale (doc. _).
2. L'aggressione ha causato all'istante un'incapacità lavorativa del 100% dal momento del reato fino al 30 aprile 1999 e del 50% dal 1. maggio 1999 fino al 31 agosto 1999 (doc. _). Per il periodo da ottobre 1998 ad agosto 1999 l'istante ha percepito dall'assicurazione infortuni __________ un'indennità giornaliera per perdita di guadagno pari all'importo complessivo di fr. 25'850.-- (doc. _).
Attualmente l'istante ha trovato un'occupazione al 50% come cameriera, percependo un salario mensile netto di fr. 1'616.-- (doc. _).
3. Al momento dell'aggressione l'istante era gerente, da tre mesi,
dell'esercizio pubblico "__________" a __________, che ha ceduto dopo il reato subito. Essa chiede un risarcimento del danno in relazione alla cessazione anticipata dell'attività, quantificato in fr. 21'646.--.
4. Il reato commesso nei confronti dell'istante è avvenuto in data 5 ottobre 1998.
In base all'art. 16 cpv. 3 LAV "la vittima deve presentare all'autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese sono perente". L'istanza 22 ottobre 1998 è pertanto tempestiva.
5. L'autore del reato si è tolto la vita subito dopo avere perpetrato l'aggressione (doc. _). La successione dello stesso era praticamente priva di attivi (doc. _).
L'istante ha pertanto reso attendibile di non potere ottenere nulla dallo stesso (art. 1 OAVI).
6. La LAV ha "lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti" (art. 1 cpv. 1 LAV). L'aiuto consiste in consulenza, protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale, indennizzo o riparazione morale (art. 1 cpv. 2 LAV). L'art. 2 LAV stabilisce che beneficia di aiuto "ogni persona che, a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole". Nel caso concreto è incontestabile che l'istante adempie le condizioni previste dalla legge per essere considerata vittima.
7. L'art. 3 LAV prevede che i consultori debbano prestare o procurare alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico. Le prestazioni dei consultori e l'aiuto immediato sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.
Le Raccomandazioni per l'applicazione della LAV, emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV, stabiliscono (chiffre 3.3.2 p.to 1) quanto segue: "Si la victime a besoin d'une aide de plus longue durée pour surmonter les conséquences de l'infraction, les instances cantonales compétentes prennent en charge d'autres frais en tenant compte de la situation personnelle de la victime. Sont pris en considération particulièrement les frais d'avocat, de procédure, de thérapie, de suivi médical de logement, d'aide ménagère ou familiale, de soins, de transports et de traduction." Per valutare la situazione personale sono presi in considerazione, oltre la situazione finanziaria della vittima, anche i seguenti aspetti: la gravità del danno causato alla vittima dal reato; la possibilità e la capacità della vittima di affrontare e superare le conseguenze del reato, in particolare tenendo conto delle relazioni esistenti con l'autore dell'aggressione, dello stato di salute fisica e psichica della vittima, delle sue conoscenze linguistiche e giuridiche, della complessità della situazione effettiva, dell'ampiezza delle pretese e delle probabilità che queste avevano di andare a buon fine (cfr. Raccomandazioni, chiffre 3.3.2 p.to. 2 e anche Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, n. 61 ad art. 3 LAV). Nella fattispecie, la comprovata situazione finanziaria precaria dell'istante e le particolari circostanze in cui il reato è stato compiuto, giustificano il risarcimento delle spese legali ai sensi della LAV. La nota d'onorario esposta dal patrocinatore dell'istante appare tuttavia francamente eccessiva, sia per quanto concerne l'ammontare orario, sia per il numero di ore esposte rispetto alla fattispecie concreta. In analogia a quanto avviene in sede di concessione del gratuito patrocinio e per non creare disparità rispetto ai casi precedentemente giudicati l'ammontare dell'onorario esposto è ridotto a fr. 140.-- orari per un totale complessivo di 15 ore. E' pertanto riconosciuto il risarcimento delle spese legali per un ammontare complessivo di fr. 2'557.50 (onorario: fr. 2'100.--, IVA 7,5%: fr. 157.50; spese vive: fr. 300.--).
8. In base all'art. 11 LAV cpv. 1 "la vittima di reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'art. 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia".
Le Raccomandazioni per l'applicazione della LAV sopra citate (chiffre 5.3, n. 55-56, pag. 14s.) prevedono che in ambito di aiuto alle vittime devono essere prese in considerazione unicamente le spese destinate al ristabilimento dell'integrità corporale, psichica e fisica, mentre non possono essere considerati, ad eccezione della perdita di guadagno e delle obbligazioni di mantenimento, poste di danno riguardanti una perdita patrimoniale o altri beni materiali. In ogni caso quindi le richieste di indennizzo concernenti danni materiali o patrimoniali non legati al ristabilimento psicofisico non possono essere prese in considerazione. Pertanto nel caso concreto la richiesta di indennizzo per il danno causato dalla cessazione anticipata dell'attività non può essere accolta.
9. L'istante richiede inoltre un risarcimento per la perdita di guadagno per il periodo da ottobre 1998 a maggio 2000. Per il periodo da ottobre 1998 a fine agosto 1999 la perdita di guadagno subita dall'istante é stata assunta dall'assicurazione infortuni. Dagli atti emerge inoltre che l'istante a partire dal mese di settembre 1999 ha riacquistato una capacità lavorativa completa. Il fatto che la stessa a partire dal 1. settembre 1999 non riesca a trovare un'occupazione al 100% non è da ricondurre all'aggressione che ha subito nel 1998, rispettivamente a problemi di salute connessi con il reato, ma a cause economiche e congiunturali, che non possono essere considerate nell'ambito della LAV. Scopo della LAV non é infatti quello di coprire l'integrità del danno, ma di elargire un aiuto finanziario che permetta alla vittima di superare le difficoltà finanziarie nei mesi seguenti il reato (cfr. Messaggio FF 1990 II 739), così da colmare le lacune del diritto positivo al fine di evitare che la vittima debba sopportare da sola il danno allorquando l'autore del reato è ignoto, in fuga, insolvente oppure incapace di discernimento (DTF 125 II 173). Inoltre le Raccomandazioni per l'applicazione della LAV sopra menzionate prevedono che la vittima prenda tutte le misure necessarie e possibili per diminuire il pregiudizio: ci si attende che la vittima prenda le misure attive identiche a quelle che prenderebbe una persona sensata nella medesima situazione qualora non attendesse nessun compenso del pregiudizio (cfr. Raccomandazioni, n. 58 pag. 14). Nella fattispecie l'istante ha trovato un'occupazione come cameriera al 50%, pure essendo abile al lavoro al 100%. Anche la stessa, nella sua istanza, conferma di stare cercando un'occupazione a tempo pieno. La perdita di guadagno intervenuta dopo il 31 agosto 1999 non è connessa al reato subito e la richiesta di risarcimento è pertanto respinta.
10. L'art. 12 cpv. 2 LAV precisa che "una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino". La giurisprudenza (DTF 121 II 369, 373, consid. 3c) ha avuto modo di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ha poi aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo dei criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (DTF 121 II 377).
11. Nella fattispecie l'istante chiede una riparazione morale di almeno fr. 40'000.--.
Considerato il genere di reato di cui l'istante è stata vittima e le circostanze particolari in cui lo stesso è avvenuto, le documentate conseguenze dello stesso sulla vita personale e professionale giustificano indubbiamente l'assegnazione di una riparazione morale. Tenuto conto degli importi assegnati o confermati dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 123 II 426) e cantonale (TCA 18 marzo 1998 in re A.B.) in simili casi, della prassi di questa autorità e del principio di sussidiarietà della LAV, si ritiene equa la concessione di un risarcimento per torto morale di fr. 10'000.--.
richiamati pertanto:
● gli art. 1,2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 LAV;
● l'art. 1 OAVI;
● l'art. 5 della Legge d'applicazione e complemento della LAV dell'8 marzo 1995 (LCAV);
● gli art. 6 e 7 del Regolamento 26 giugno 1996 d'applicazione della LCAV;
decide
1. L'istanza 22 ottobre 1998 (e il relativo complemento 22 giugno 2000) presentata da __________, __________ (rappr. dall'avv. __________) intesa ad ottenere dallo Stato un indennizzo per la perdita di guadagno di fr. 18'357.--, la riparazione del danno dovuto alla cessazione anticipata dell'attività di fr. 21'646.--, una riparazione per torto morale di almeno fr. 40'000.-- e la copertura delle spese legali di fr. 5'697.-- ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV) è parzialmente accolta.
2. Alla signora __________ è accordata una riparazione del torto morale dell'importo complessivo di frs. 10'000.--.
3. Alla signora __________ è riconosciuto il rimborso delle spese di patrocinio ammontante all'importo complessivo di frs. 2'557.50.
4. Le pretese dell'istante in ragione del reato di cui è stata vittima passano allo Stato fino a concorrenza dell'importo versato."
(doc. _)
1.3. Contro la predetta decisione l'assicurata, patrocinata dall'avv. __________, è tempestivamente insorta, rilevando quanto segue:
" Nel merito
1.
Con istanza del 22 ottobre 1998 e relativo complemento del 22 giugno 2000 la signora __________ ha chiesto di essere posta ai benefici della LAV postulando un risarcimento di complessivi Fr. 85'700.-- così suddiviso:
indennizzo per damnum emergens e lucrum cessans Fr. 40'003.--
risarcimento torto morale Fr. 40'000.--
rimborso spese legali Fr. 5'697.--
2.
Con la decisione oggi impugnata il Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di Fr. 2'557,50 a titolo di parziale rimborso delle spese legali e di Fr. 10'000.-- a titolo di indennizzo per il torto morale.
Queste, in sintesi, le motivazioni dell'autorità di primo grado:
a) Rimborso spese legali
Senza concreta motivazione il DOS ha ridotto da 20 a 15 ore il dispendio orario indicato nel complemento d'istanza del 22 giugno 2000.
Analogamente a quanto previsto per i casi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il DOS ha poi applicato una tariffa oraria di Fr. 140.-- / ora in luogo di quella di Fr. 250.-- / ora allegata dalla ricorrente.
b) Indennizzo per damnum emergens e lucrum cessans
Il DOS ha considerato inammissibile la pretesa della signora __________ di Fr. 21'646.-- relativa al danno seguito all'anticipata cessazione della sua attività di gerente del "__________" a __________ poiché un danno di questa natura non rientrerebbe nella tipologia di quelli coperti dalla LAV.
Parimenti il DOS ha respinto la richiesta di indennizzo della perdita di guadagno di Fr. 18'357.-- sostenendo che in realtà la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno risarcibile ai sensi della LAV.
c) Torto morale
Invocando un non meglio precisato "principio di sussidiarietà della LAV", il DOS ha assegnato un risarcimento del torto morale di soli Fr. 10'000.-- distanziandosi senza altra spiegazione dai precedenti giurisprudenziali citati esplicitamente nel complemento d'istanza del 22 giugno 2000.
3.
La decisione del DOS è oggi impugnata davanti a codesto Tribunale per i seguenti motivi.
3.1 Rimborso spese legali
a) Dispendio orario
Innanzitutto si allega quale doc. _ il dettaglio delle prestazioni effettuate dallo scrivente legale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal DOS l'impiego di 20 ore è tutt'altro che eccessivo se si pone mente alla gravità del caso e alla situazione personale della ricorrente le cui sollecitazioni meritavano indubbiamente di essere trattate con particolare cura.
Invero, non occorre essere degli esperti in psicologia o in relazioni umane per capire che trattare con una persona che ha avuto la sventura di vivere l'esperienza occorsa alla signora __________ non è proprio come avere a che fare con un cliente che chiede solo la protezione dei propri interessi patrimoniali.
Inoltre lo stato di prostrazione psicologico in cui la ricorrente ha versato per lungo tempo - e dal quale non è ancora completamente uscita oggi - ha reso necessaria una particolare assistenza da parte dello scrivente studio legale anche per la ricerca della documentazione determinante ai fini della richiesta di risarcimento LAV.
E' ovvio che tutto ciò ha avuto un inevitabile riscontro in termini di dispendio orario.
b) Tariffa oraria
L'applicazione di una tariffa oraria di Fr. 140.-- l'ora è assolutamente arbitraria.
Né la LAV, né la normativa di applicazione cantonale, né le Raccomandazioni per l'applicazione della LAV emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (di seguito solo Raccomandazioni LAV) permettono l'applicazione per via d'analogia operata dal DOS delle norme applicabili ai casi di gratuito patrocinio.
Considerato che l'onorario di Fr. 250.-- l'ora è perfettamente compatibile con la prassi ticinese e che è del tutto congruo con la natura del caso, non si vede per quale motivo la ricorrente non possa ottenere il rimborso completo delle spese legali.
3.2 Indennizzo per damnum emergens e lucrum cessans
Dalla documentazione allegata al complemento d'istanza del 20 giugno 2000 emerge in maniera chiara che la situazione economico-finanziaria della signora __________ è tale da consentire senza limiti l'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LAV.
Citando le Raccomandazioni LAV, il DOS nega la possibilità di risarcire il danno - il cui ammontare non è contestato - che la signora __________ ha patito a causa della cessazione anticipata della sua attività come gerente del "__________" a __________.
Cessazione resa inevitabile dal fatto che a seguito delle lesioni fisiche e psichiche ella non era più oggettivamente in grado di tenere aperto l'esercizio pubblico.
E' opinione della ricorrente che nella LAV non esiste alcuna norma che permetta l'esclusione di un tale tipo di danno.
La legge federale parla esplicitamente di copertura integrale del danno (art. 13 cpv. 1 LAV); ben può dunque la ricorrente pretendere che le venga indennizzato anche il danno causato dall'anticipata cessazione attività come gerente, danno in tutta evidenza connesso con l'aggressione subita.
Del resto non riconoscere un simile danno giustificherebbe limitare senza alcuna giustificazione gli effetti della LAV nel caso in cui la vittima sia un lavoratore indipendente.
E' risaputo, infatti, che per tale categoria di lavoratori l'impedimento ad esercitare l'attività comporta spesso - come è avvenuto nel caso di specie - un danno molto più esteso di quello che potrebbe occorrere in identiche circostanze a un lavoratore dipendente.
Nel caso di un indipendente, infatti, il danno non solo è costituito dal mancato guadagno, ma è anche rappresentato dalla perdita dell'investimento fatto e dalle spese aggiuntive correlate all'inattesa chiusura dell'attività.
Perdita di guadagno
Nel complemento d'istanza del 20 giugno 2000 si è spiegato che:
"Al momento dell'aggressione la signora ________ aveva rilevato da tre mesi la gestione dell'esercizio pubblico "__________" a __________, il suo reddito assicurato era di fr. 3'000.-- netti mensili.
L'aggressione ha causato alla signora __________ un'incapacità lavorativa del 100% sino al 30 aprile 1999 e al 50% sino al 31 agosto 1999.
A seguito di questa sua incapacità la signora __________ è stata costretta ad abbandonare la gestione dell'esercizio pubblico; questo ha significato la seguente perdita economica per il periodo ottobre 1998 - maggio 2000:
a) Perdita di guadagno
Reddito potenziale Fr. 3'000.-- x 20 = 60'000.--
Reddito reale:
indennità giornaliera dall'assicurazione infortuni
(ottobre 1998 - agosto 1999) Fr. 25'850.--
reddito da lavoro
luglio 1999 - maggio 2000 Fr. 15'793.--
Totale Fr. 41'643.--
Perdita di guadagno: Fr. 60'000.-- - Fr.41'643.-- = Fr. 18'357.--.
Contrariamente a quanto asserisce il DOS (cfr. decisione impugnata, pag. 3, pto. 9) non è vero che la perdita di guadagno della ricorrente subita dall'ottobre 1998 al settembre 1999 è stata assunta dall'assicurazione infortuni.
Da ottobre 1998 a settembre 1999 la ricorrente avrebbe potuto guadagnare almeno Fr. 33'000.-- (11 mesi per Fr. 3'000.--), per lo stesso periodo ella ha invece percepito dall'assicurazione infortuni Fr. 25'850.--; il che dà una differenza negativa, che il DOS non ha considerato, di Fr. 7'250.--.
L'autorità di prima istanza ha poi sbagliato nel considerare le difficoltà che la signora __________ ha avuto nel trovare un impiego come circostanze non riconducibili all'aggressione.
Se è vero che la difficoltà di trovare un impiego è in prima linea da attribuire a cause economiche e congiunturali, è però innegabile che se la ricorrente si trova a dovere scontare queste cause economiche e congiunturali il motivo è da ricercare nel fatto che contro la sua volontà e per effetto diretto dell'aggressione ella ha perso la sua precedente occupazione.
Tra la perdita di guadagno di cui si chiede il risarcimento e l'aggressione vi è pertanto un innegabile nesso di causalità diretta.
3.3 Torto morale
Nel complemento 20 giugno 2000 la ricorrente ha invocato esplicitamente la più recente giurisprudenza citata da Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Genugtuung bei Körperverletzung, 1995-1997, n° 20, n° 20a, e soprattutto n° 21a (caso praticamente identico a quello della signora _________).
Precedenti per i quali, per aggressioni assolutamente paragonabili per gravità ed effetti a quella subita dalla signora _________, sono state riconosciute indennità variabili tra i Fr. 30'000.-- e i Fr. 40'000.--.
E' chiaro che in assenza di una tariffa in materia di risarcimento per il torto morale, l'autorità giudicante ha un potere di apprezzamento notevole, tuttavia questo potere non può sconfinare nell'arbitrio ed è proprio facendo ricorso a precedenti giurisprudenziali "consacrati" dalla dottrina dominante che l'autorità sfugge al pericolo dell'arbitrio e della disparità di trattamento.
Ora è pacifico che un indennizzo di soli Fr. 10'000.-- è manifestamente sproporzionato con la terribile offesa alla personalità, all'integrità fisica e psicologica subita dalla ricorrente.
Solo il danno estetico permanente recato alla signora __________ giustificherebbe un indennizzo ben superiore a quello fissato in prima istanza.
Se a ciò si aggiunge l'estrema brutalità dell'aggressione e le ripercussioni psicologiche subite, appare evidente che la richiesta della signora __________ di un risarcimento per il torto morale di almeno Fr. 40'000.-- è la soglia minima al di sotto della quale ogni altro contributo apparirebbe come offensivo.
Per giustificare la propria decisione il DOS ha invocato il "principio della sussidiarietà della LAV".
Alla ricorrente questo riferimento appare invero oscuro.
L'art. 14 LAV parla sì di sussidiarietà delle prestazioni LAV, ma la sussidiarietà è intesa per rapporto alle prestazioni eventualmente percepite da terzi e non certo come fattore di riduzione delle indennità medesime!
Del resto neppure nelle Raccomandazioni LAV si possono trovare argomenti a favore di una simile interpretazione.
Al contrario, in merito al torto morale (Chiffre 5.5.), è fatto esplicito riferimento alle norme ordinarie della responsabilità civile.
Ergo, poiché si distanzia senza ragione da pertinenti precedenti ben documentati e poiché si basa su un principio di riduzione assolutamente arbitrario, la decisione del DOS è da riformare anche su questo punto.
4.
Forse giustificabile da un punto di vista del contenimento delle spese dell'ente pubblico, la decisione del DOS appare però nettamente contraria alla lettera e allo spirito della LAV.
PQM,
si chiede sia
giudicato:
1.
Il ricorso è accolto.
Conseguentemente la decisione 15 novembre 2000 del Dipartimento delle opere sociali, Bellinzona, è annullata.
2.
Alla ricorrente sono accordate le seguenti indennità:
indennizzo per damnum emergens e lucrum cessans Fr. 40'003.--
risarcimento torto morale Fr. 40'000.--
rimborso spese legali Fr. 5'697.--
Totale Fr. 85'700.--"
(doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 31 gennaio 2001 il DOS propone di respingere il gravame e osserva:
" Ad. 3 contestato
Ad. 3.1 Rimborso spese legali
In virtù dell'art. 3 cpv. 4 LAV la vittima ha diritto al rimborso delle spese di avvocato se la sua situazione personale lo giustifica. Secondo la giurisprudenza, la LAV assume una funzione sussidiaria rispetto alla concessione del gratuito patrocinio. Nel caso in cui la vittima venisse posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'assunzione delle spese legali ex art. 3 cpv. 4 LAV non trova più alcuna giustificazione (DTF 123 II 548). Inoltre la LAV non conferisce alla vittima un diritto incondizionato alla rifusione delle spese dell'avvocato né riconosce alla vittima un diritto all'assistenza giudiziaria che va oltre a quanto garantito dal diritto cantonale in questo ambito (cfr. DTF 121 II 209 e altri riferimenti).
Per consolidata prassi di questa autorità e per garantire la parità di trattamento a tutte le vittime riconosciute ai sensi LAV, l'entità del rimborso delle spese legali giusta l'art. 3 c pv. 4 LAV avviene in analogia con i principi applicati per la concessione del gratuito patrocinio in sede penale e questo proprio per il suo carattere sussidiario. Applicare altri metodi per la definizione dell'entità del rimborso delle spese d'avvocato, significherebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento tra la vittima posta al beneficio del gratuito patrocinio (alla quale l'art. 3 cpv. 4 LAV non può venire applicato) e quella a cui il rimborso è riconosciuto in virtù dell'art. 3 cpv. 4 LAV. Infatti quest'ultima avrebbe diritto al rimborso completo, mentre che alla prima verrebbe riconosciuto solo il 70% dell'onorario dell'avvocato.
Per quanto concerne la riduzione delle ore, senza negare la particolare gravità del caso e la situazione personale della ricorrente (condizioni che hanno peraltro portato al riconoscimento del rimborso delle spese legali nella fattispecie), le prestazioni legate ad un sostegno psico-sociale non possono essere rimborsate quali spese di avvocato ai sensi della LAV.
L'applicazione della tariffa oraria di fr. 140.-- corrisponde alla prassi adottata da questa autorità analogamente a quanto avviene in sede di concessione del gratuito patrocinio, ove il computo avviene partendo dalla tariffa oraria minima ai sensi della TOA (art. 10 fr. 150.--, tenuto conto dell'aggiornamento fr. 200.--), e applicando una riduzione del 30%.
Ad. 3.2 contestato
Per quanto concerne il danno connesso alla cessazione dell'attività come gerente del "__________" a _________, le Raccomandazioni per l'applicazione della LAV, emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV e entrate in vigore il 1. maggio 1998 (in seguito Raccomandazioni LAV), sono chiare:
"A l'exception de la perte de gain et des obligations d'entretien, aucun dommage en relation avec une atteinte au patrimoine ou aux biens matériels n'est pris en charge dans le cadre de l'aide aux victimes; ne sont pris en charge que des moyens destinées au rétablissement de l'intégrité corporelle, psychique ou physique" (Raccomandazioni LAV n. 56 pag. 14).
Anche la dottrina esclude dal concetto di danno ai sensi della LAV le poste di danno concernenti una perdita patrimoniale o altri beni materiali (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, n. 5ss. ad art. 13 LAV).
Per quanto attiene alla perdita di guadagno per il periodo da ottobre 1998 a fine agosto 1999 si contesta che l'assicurazione infortuni non abbia coperto integralmente il danno. Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'incapacità lavorativa è stata del 100% da ottobre 1998 a aprile 1999, e del 50% da aprile 1999 a fine agosto 1999 (doc. _). Inoltre il presunto reddito potenziale di fr. 3'000.-- fatto valere dalla ricorrente nella sua istanza non è stato comprovato da alcun documento. Si tratta di una semplice affermazione.
Si contesta infine la pretesa per il periodo successivo all'agosto 1999. Dal 1. settembre 1999 infatti la ricorrente ha riacquistato una completa abilità lavorativa.
Tra l'aggressione subita e il mancato guadagno per quel periodo non vi è alcun nesso di causalità. Infatti, come ammesso dalla stessa ricorrente, le difficoltà riscontrate per la ricerca di un posto di lavoro sono da ricondurre a motivi economici e congiunturali e non all'aggressione subita un anno prima dalla quale la ricorrente si è ristabilita completamente. Scopo della LAV non è quello di coprire l'integrità del danno, ma di elargire un aiuto finanziario che permetta alla vittima di superare le difficoltà finanziarie nei mesi seguenti il reato (Messaggio FF 1990 II 739), così da sopportare da sola il danno allorquando l'autore del reato è ignoto, in fuga o insolvente (DTF 125 II 173).
La ricorrente non ha inoltre prodotto alcun documento che comprovi gli sforzi intrapresi ed effettuati per la ricerca di un'attività lavorativa al 100% come cameriera o, se questa professione non era più possibile, in un altro settore. Non vi è nemmeno un'indicazione che possa servire a dimostrare che la ricorrente ha fatto quanto in suo potere per cercare perlomeno di conseguire una formazione alternativa. Non vi è inoltre alcuna indicazione concreta su eventuali altri motivi o problemi connessi con l'aggressione subita che avrebbero causato una difficoltà nella ricerca di un impiego. In base alle Raccomandazioni LAV la vittima deve intraprendere tutte le misure necessarie e possibili per diminuire il pregiudizio: ci si attende che la vittima prenda le misure necessarie e possibili per diminuire il pregiudizio: ci si attende che la vittima prenda le misure attive identiche a quelle che prenderebbe un'altra persona nella medesima situazione qualora non attendesse nessun compenso dal pregiudizio (cfr. Raccomandazioni LAV, n. 58 pag. 14), ciò che nella fattispecie non sembra invece essere stato il caso. La ricorrente non può aspettarsi che la LAV assuma costi che esulano dal suo campo di applicazione e dal suo scopo.
Ad 3.3 contestato
Il versamento di un'indennità per torto morale rappresenta un'allocazione ex equo et bono: l'autorità LAV ha un largo potere di apprezzamento e gli unici limiti ai quali deve sottostare sono quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (DTF 125 II 174). L'attribuzione di una riparazione per torto morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso per i danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad es. un occhio (cfr. DTF 121 II 369: fr. 8'000.-- per la perdita definitiva di un occhio).
In Ticino per casi simili il TCA ha già avuto modo di riconoscere una riparazione per torto morale di fr. 7'000.-- ad una vittima di una brutale aggressione con rischio concreto di perdita della vita, con conseguenze durature a livello psichico (TCA sentenza del 4 marzo 1998 in re D.R.). Sempre il TCA ha riconosciuto fr. 10'000.-- ad una vittima ottantenne di una rapina, che ha in particolare perso l'uso del braccio sinistro e che per questo ha dovuto lasciare il proprio domicilio ed essere ricoverata in una casa per anziani (TCA sentenza del 18 marzo 1998 in re A.B.).
Nella fattispecie fr. 10'000.-- ci sono sembrati, considerate le circostanze del caso e alla luce delle decisioni LAV prese da questa autorità e in altri cantoni e della giurisprudenza federale in materia di torto morale, un equo riconoscimento per la sofferenza subita. La giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce a casi che hanno comportato delle conseguenze ben più gravi rispetto a quelle da lei subite. In un caso infatti la vittima ha subito un danno permanente alla funzione del cuore, in un altro l'aggressione ha comportato "langdauernde Angsttraumata" (cfr. Hütte / Ducksch, Die Genugtuung, 1995 n. 20 e 21).
P.Q.M.
si chiede di giudicare:
1. Il ricorso è respinto e la decisione del DOS del 15 novembre 2000
confermata.
2. Protestate spese e ripetibili." (doc. _)
1.5. Con la risposta il DOS ha allegato l'incarto relativo alla richiesta della ricorrente.
in diritto
2.1. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993, ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti (cfr. art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto consiste in:
a. consulenza;
b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo e riparazione morale.
(cfr. art. 1 cpv. 2 LAV).
L'art. 2 LAV (campo di applicazione) stabilisce al cpv. 1 che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.
L'art. 2 cpv. 2 LAV precisa che il coniuge, i figli e i genitori della vittima nonché altre persone unite alla vittima da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne:
a. la consulenza (art. 3 e 4);
b. l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili (art. 8 e 9) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato;
c. l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11-17) nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato.
La Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
L'art. 9 LAV (Pretese civili) stabilisce al cpv. 1 che per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).
In virtù dell'art. 9 cpv. 3 LAV se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
Infine, secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.
2.2. La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.
Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.
Il cpv. 1 prevede che la vittima ha diritto a un indennizzo per il danno subito se i suoi redditi determinanti ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non superano il quadruplo dell'importo superiore destinato alla copertura del fabbisogno vitale fissato conformemente all'articolo 3b capoverso 1 lettera a di detta legge. Sono determinanti i redditi presumibili dopo il reato (nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1998).
Il cpv. 2 dell'art. 12 LAV precisa invece che una riparazione morale può essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino.
La giurisprudenza ha stabilito che quando le condizioni legali sono adempiute, esiste un vero e proprio diritto per la vittima ad ottenere la riparazione morale (cfr. DTF 122 II 211 consid. 1b, pag. 213; DTF 121 II 369 consid 3c, pag. 373).
Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LAV (nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1998) l'indennità è fissata in funzione dell'entità del danno e dei redditi della vittima. Se i redditi non superano l'importo limite destinato alla copertura del fabbisogno vitale ai sensi della LPC, l'indennità copre integralmente il danno; se sono superiori a questo importo, l'indennità è ridotta.
L'indennità può essere ridotta se la vittima, con comportamento colpevole ha contribuito in modo preponderante a creare o ad aggravare il danno (art. 13 cpv. 2 LAV).
L'art. 13 cpv. 3 LAV delega al Consiglio federale il compito di stabilire l'ammontare minimo e massimo delle indennità ed attribuisce all'esecutivo la competenza di emanare altre prescrizioni relative al calcolo dell'indennità.
L'Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992, dopo aver precisato all'art. 1 che la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autore del reato, assicurazioni, ecc.), stabilisce all'art. 2 che:
" I redditi determinanti (art. 12 cpv. 1 LAV) sono calcolati giusta l'art. 3c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), giusta le pertinenti disposizioni federali emanate a livello d'ordinanza nonché giusta le rispettive disposizioni speciali dei Cantoni."
L'art. 3 OAVI (calcolo dell'indennizzo) precisa al cpv. 1 (nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1998) che se i redditi determinanti della vittima non superano l'importo massimo determinante per la copertura del fabbisogno vitale fissato dall'art. 3b capoverso 1 lettera a LPC (in seguito: importo LPC), l'indennizzo copre integralmente il danno.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 OAVI (nuovo tenore dal 1° gennaio 1998) se i redditi determinanti della vittima superano il quadruplo dell'importo LPC (in seguito: limite massimo LAV), non è versato nessun indennizzo.
Infine, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 OAVI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1998), se i redditi determinanti della vittima sono compresi tra l'importo LPC e il limite massimo LAV, l'indennizzo è calcolato come segue:
Indennizzo=danno -(redditi determinanti - importo LPC) x danno
(limite massimo LAV - importo LPC)
L'art. 4 OAVI prevede che l'indennizzo ammonta al massimo a 100'000 franchi (cpv. 1) e che non sono versati indennizzi inferiori a 500 franchi (cpv. 2).
L'art. 14 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa al cpv. 1 che le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).
L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.
Infine, secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
2.3. In concreto oggetto del contendere sono i risarcimenti che ___________ chiede per la perdita di guadagno e la cessazione anticipata dell'attività (fr. 40'003), il rimborso delle spese legali (fr. 5'697) e il risarcimento per torto morale (fr. 40'000).
2.3.1. Risarcimento per torto morale
Contestato è l'ammontare della riparazione morale da accordare a ____________ sulla base dell'art. 12 cpv. 2 LAV (per il tenore cfr. consid. 2.2.).
Il DOS, considerato il genere di reato di cui l'istante è stata vittima e le circostanze particolari in cui lo stesso è avvenuto, le documentate conseguenze sulla vita personale e professionale ha fissato ex aequo et bono un risarcimento di fr. 10'000.
___________, invocando la giurisprudenza citata dalla dottrina (in particolare da Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Genugtuung bei Körperveletzung), ritiene di aver diritto a un risarcimento di fr. 40'000. Essa rileva in particolare che, pur godendo di un potere di apprezzamento notevole, l'autorità di prima istanza è caduta nell'arbitrio e nella disparità di trattamento. Un indennizzo di fr. 10'000 sarebbe sproporzionato rispetto all'offesa subita dall'istante.
___________ contesta inoltre la motivazione addotta dall'autorità giudicante in prima istanza, circa il riferimento al principio della sussidiarietà della LAV.
2.3.1.1. In una sentenza del 20 dicembre 1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire, a proposito dell'art. 12 cpv. 2 LAV (cfr. consid. 2.2.), che poiché la pretesa si riferisce a nozioni giuridiche indeterminate (n.d.r.: "quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino") essa dipende in larga misura - riguardo al principio e all'entità - dal potere di apprezzamento dell'autorità (cfr. DTF 121 II 373).
Il TF ha ricordato che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 LAV corrisponde in larga misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore dell'infrazione non vi provvede (cfr. art. 1 LAV).
Per determinare le condizioni alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF 121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).
Nel giudizio pubblicato in DTF 121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr. DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).
Il Tribunale federale ha aggiunto che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a, DTF 112 II 133 consid. 3).
L'alta Corte federale ha inoltre precisato che se i limiti per l'indennizzo fissati all'art. 4 OAVI (cfr. consid. 2.2) si applicano per principio soltanto alle indennità per il danno materiale, il massimo (di franchi 100'000) stabilito dal Consiglio federale deve servire da linea direttrice anche per quel che riguarda la somma da attribuire a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 121 V 377).
Infine il Tribunale federale ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid. 5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100 % ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112 II 138 consid. 5b).
Il TF ha poi aggiunto che l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente, consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF 110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).
Nel caso che era chiamato a giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121 II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).
In una sentenza del 22 febbraio 1997 nella causa D., pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare che l'autorità cantonale di ricorso istituita sulla base dell'art. 17 LAV ha pieno potere cognitivo. Ciò significa che essa può controllare non solo le constatazioni di fatto e l'applicazione del diritto da parte dell'autorità amministrativa, ma anche l'opportunità della decisione impugnata; essa può, se del caso, sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, art. 17 N° 5). Il potere di libero esame non impedisce tuttavia all'autorità di ricorso di rispettare, per delle questioni di apprezzamento, un certo margine di manovra dell'amministrazione.
La riparazione morale indennizza un danno immateriale, in sè non misurabile in denaro. La sua ampiezza dipende dalla valutazione dei criteri che entrano in considerazione ed è una decisione di apprezzamento. Non vi è una sola decisione corretta, ma, entro certi limiti, una pluralità di adeguate soluzioni corrispondenti all'equità. L'autorità di ricorso può dunque accontentarsi di controllare il carattere appropriato della somma attribuita dall'amministrazione e - nella misura in cui essa è conforme all'equità - astenersi dal modificare la decisione impugnata anche se essa, se avesse dovuto decidere come prima istanza, non sarebbe forse arrivata alla stessa somma. Comunque il riserbo nel controllo non deve andare così lontano da fare in modo che l'autorità di ricorso intervenga solo in caso di un'illegale violazione del potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 II 212-213).
Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale ha confermato la somma di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da alcuni colpi sparati da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24 giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31 gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei dolori in caso di caricamento.
Il TFA ha quindi concluso che "angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren (jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997 nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).
In occasione di quella manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.
Rispondendo alle critiche del ricorrente, che si riteneva vittima di una disuguaglianza di trattamento, il TF ha in particolare rilevato:
" Entgegen der Auffasung des Beschwerdeführers liegt auch kein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 4 BV vor. C. erlitt nach den vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Festellungen der Justizdirektion eine Schussverletzung am linken Unterschenkel und leidet noch heute an belastungsabhängigen Beschwerden; seine Verletzung ist damit derjenigen des Beschwerdeführers durchaus vergleichbar.
Dagegen wurde der bei der Schiesserei getroffen Polizist am Kniegelenk schwer verletz. Schon aus diesem Grund ist es nicht rechtsungleich, ihm eine höhere Genugtuungsumme zuzusprechen".
(sentenza citata, consid. 4b, non pubblicato).
In una sentenza del 24 giugno 1997 nella causa Etat de Vaud contro T. pubblicata in DTF 123 II 425 il Tribunale federale ha stabilito che il Cantone non è legittimato a proporre un ricorso di diritto amministrativo contro una decisione cantonale fondata sulla LAV che lo obbliga a pagare un'indennità alla vittima di un reato (cfr. DTF 123 II 429-432).
Il Tribunale cantonale vodese aveva attribuito una riparazione morale di fr. 8000.-- ad un uomo che si era procurato gravi ustioni cercando di soccorrere un suo inquilino che aveva provocato un incendio per negligenza (cfr. DTF 123 II 426:
" Il est brûlé sur environ 30% de la surface corporelle. Hospitalisé une dizaine de jours, il souffre durant plusieurs mois des séquelles physiques de se blessures; il doit en outre suivre quelques séances de psychothérapie, se montre anxieux et prend aujourd'hui encore des tranquillisants. (...)
Par arrêt du 26 juin 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement; elle a admis partiellement l'action de T., déclarant l'Etat de Vaud débiteur de la somme de 8000 fr. T. avait rendu vraisemblable qu'il ne pouvait rien recevoir de tiers, notamment en raison de la situation financière de l'auteur de l'infraction. Les lésions dont il avait été victime constituaient une atteinte grave au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI (RS 312.5), et il convenait d'admettre que ces lésions étaient en relation de causalité adéquate avec l'infraction commise par M. Le Tribunal cantonal a également estimé que le comportement exemplaire de T. était une circostance particulière, au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI, qui justifiait l'allocation d'une réparation morale qu'il a fixée, ex aequo et bono, à 8'000 fr.").
In questa sentenza il Tribunale federale ha segnatamente ricordato che:
" s'agissant plus particulièrement des conditions d'octroi d'une somme à la victime à titre de réparation morale, l'art. 12 al. 2 LAVI pose un principe essentiel: une telle somme peut être versée à la victime indépendamment de son revenu «lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circostances particulières le justifient».
Après avoir écarté les systèmes de financement par des prélèvements obligatoires (primes et cotisations d'assurance), le Conseil fédéral a préféré une procédure d'indemnisation distincte fondée sur le droit public et financée par le budget de l'Etat. Il a voulu montrer par là que l'indemnisation par l'Etat doit constituer une exception et qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (FF 1990 II 923). Le système d'indemnisation proposé prévoit que la victime dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil a droit à une indemnité (ATF 121 II 116 consid. Ib/bb). Jusqu'à un certain niveau de ressources considéré comme le minimum vital, il est prévu que l'indemnité couvre l'intégralité du dommage alors qu'au-delà de ce point, le degré de couverture diminue. Enfin, la faculté donnée à l'autorité - et, sur recours, au juge - d'allouer aux victimes une somme d'argent à titre de réparation morale, a été envisagée «pour atténuer les rigueurs de ce système», et «lorsque l'équité le commande» (FF 1990 II p. 924; DTF 123 II 430-431)."
In una sentenza del 9 dicembre 1999, pubblicata in DTF 125 II 554, l'alta Corte federale ha confermato che al calcolo dell'importo dovuto a titolo di riparazione morale secondo l'art. 12 cpv. 2 LAV sono applcabili per analogia i principi di diritto civile. Nella citata sentenza il TF ha in particolare accolto un ricorso contro una decisione grigionese dove le due figlie di una vittima di un reato, deceduta in circostanze non chiarite, si erano viste riconoscere un indennizzo di fr. 2'500, a fronte di una richiesta di fr. 50'000. Il TF ha accordato alle istanti, nate nel 1985, rispettivamente nel 1987, un importo di fr. 35'000 ciascuno, riducendolo in seguito di metà rispetto a quello che avrebbero ottenuto in caso di residenza in Svizzera, considerato il costo della vita nettamente inferiore nel loro paese di residenza. Il TF ha così motivato l'accoglimento del ricorso:
" Sie könnten sich damit etwas leisten, wofür ihr Vater die Löhne von mehr als 10 Jahren aufwenden müsste. Deshalb ist eine Herabsetzung gerechtfertig. Bei der Bemessung der Kürzung ist indessen zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerinnen noch in einem jugendlichen Alter stehen und sie sich erst in einem späteren Zeitpunkt etwas leisten werden, das die mit dem Verlust der Mutter erlittenen Beeinträchtigungen wettmachen kann, wie dies dem Sinn der Genugtuung entspricht. Ferner fällt in Betracht, dass ihr Heimat-und gegenwärtiges Wohnsitzland in Europa liegt und es daher nicht unwarscheinlich ist, dass sie später einmal in der Schweiz oder in einem anderen europäischen Land mit ähnlich hohen Lebenshaltungskosten leben oder sich, wie sie geltend machen, zu Ausbildungszwecken oder um zu arbeiten, aufhalten könnten. Dafür spricht der Umstand, dass sie einen Grossteil ihrer Kindheit in der Schweiz verbrachten und ihre Grossmutter in Chur lebt. Deshalb rechtferigt sich nur eine Reduktion der Genugtuungssumme um di Hälfte."
In una sentenza del 13 ottobre 2000 in re C. (1A.203/2000), non pubblicata, il TF ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra che aveva attribuito un'indennità per torto morale di fr. 30'000 (richiesti 100'000) alla figlia di una vittima deceduta in seguito ad un'aggressione in un parcheggio il cui autore è stato condannato ad una pena di 15 anni di reclusione.
2.3.1.2. Nel Canton Ticino, il TCA ha confermato la riparazione morale di fr. 10'000.-- accordata ad una vittima di una rapina, ottantenne, che ha in particolare perso l'uso permanente del braccio sinistro e che per questo fatto ha dovuto lasciare il proprio domicilio ed essere ricoverata in una casa per anziani (cfr. STCA del 18 marzo 1998 nella causa A.B., 43.1997.1). Questo Tribunale si è fondato sulla giurisprudenza federale citata:
" A Ginevra, ad esempio, è stata concessa un'indennità per torto morale di 50'000 fr. ad una signora che è stata violentata ed ha assistito all'assassinio della madre. A Friborgo sono stati accordati fr. 40'000.-- ad una persona vittima di un tentato assassinio, stuprata, sequestrata e che ha subito lesioni corporali.
Sempre a Friborgo, nel corso di quest'anno, sono invece stati assegnati:
- fr. 3'000.-- per un tentativo di omicidio con lesioni gravi;
- fr. 3'500.-- per un altro tentativo di omicidio con lesioni gravi;
- fr. 3'000.-- per un caso di rapina con lesioni gravi.
e ad altra giurisprudenza cantonale citata dalla dottrina (cfr. Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., pag. 185-186 no. 20)."
In una sentenza del 4 marzo 1998 il TCA ha accordato una riparazione per torto morale di fr. 7'000 ad una vittima di un'aggressione con rischio di perdita della vita e conseguenze durature a livello psichico (STCA del 4 marzo 1998 in re D. R., 43.1997.5).
Dal canto suo il DOS ha riconosciuto fr. 20'000.--, rispettivamente fr. 15'000.--, di riparazione morale a due sorelle minorenni vittime di reati di carattere sessuale da parte del loro padre.
2.3.1.3. Nell'evenienza concreta, la gravità dell'offesa (aggressione che ha causato una ferita da arma da taglio all'addome a livello dell'ipocondrio parte sinistra, che ha reso necessario un intervento operatorio, e sindrome posttraumatica da stress, con conseguente psicoterapia ambulatoriale) e le circostanze particolari (degenza in ospedale dal 5 al 14 ottobre 1998) giustificano indubbiamente l'assegnazione di una riparazione morale di una certa entità.
Tenuto conto degli importi assegnati o confermati dal Tribunale federale nei casi qui sopra esposti (consid. 2.3.1.1 e 2), il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la riparazione morale di fr. 10'000 assegnata dal DOS sia equa e per niente lesiva del principio della parità di trattamento e della proporzionalità. Neppure è riscontrabile in concreto un apprezzamento arbitrario da parte dell'autorità di prima istanza. La somma assegnata è infatti conforme a quanto deciso sia dal TF che da questa Corte nel corso degli ultimi anni, a prescindere dal parere in merito della dottrina.
Va poi rilevato che il riferimento al principio della sussidiarietà da parte dell'autorità di prima istanza nel motivare la propria decisione si rivela corretto. Infatti, il DOS, prima di accordare il risarcimento all'istante, ha dovuto verificare se l'insorgente poteva ottenere soddisfazione altrimenti. Per cui, pure non applicandolo in concreto, questo principio va preso in considerazione prima di decidere circa il risarcimento del torto morale da accordare alla parte lesa.
Ritenuto che la successione dell'aggressore non era solvibile, e dunque l'impossibilità di ottenere tale somma direttamente dagli eredi, in virtù dell'art. 14 LAV, spetta al Cantone versare l'intero ammontare a ____________.
2.3.2. Perdita di guadagno e riparazione del danno dovuto alla cessazione anticipata dell'attività
L'autorità di prima istanza ha respinto le richieste risarcitorie relative al presunto danno causato dalla cessazione anticipata dell'attività e alla perdita di guadagno.
A motivazione della reiezione della prima domanda il DOS rileva che le richieste di indennizzo concernenti danni materiali o patrimoniali non legati al ristabilimento psicofisico non possono essere prese in considerazione dalla LAV.
Circa la seconda richiesta, l'autorità di prima istanza afferma invece che da ottobre 1998 ad agosto 1999 l'assicurazione infortuni ha assunto integralmente la perdita di guadagno, mentre dal 1° settembre 1999 l'assicurata era abile al lavoro al 100% per cui la circostanza che sia riuscita a trovare solo un lavoro al 50%, come cameriera, non è riconducibile all'aggressione subita, ma a cause economiche e congiunturali.
L'istante contesta le motivazioni del DOS e fa valere che in concreto l'art. 13 cpv. 1 LAV va applicato senza restrizioni. In particolare nessuna norma permetterebbe l'esclusione del risarcimento del danno relativo alla cessazione anticipata dell'attività, contenendo la LAV norme specifiche riguardanti la copertura integrale del danno. In caso contrario gli effetti della LAV sarebbero limitati senza alcuna giustificazione, sfavorendo in particolare gli indipendenti.
Infine, l'istante, circa la seconda posta del danno, fa valere l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aggressione subita e la perdita di guadagno.
2.3.2.1. In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in DTF 125 II 169, già citata in precedenza, il TF ha affermato in particolare che, considerando gli importi versati sulla base della LAINF, l'assegnazione di un'indennità fondata sulla LAV non entrava in linea di conto.
L'alta Corte ha in particolare rilevato, riferendosi tuttavia al risarcimento per torto morale, che:
" cc) Tant l'indemnité que la réparation morale ont un caractère subsidiaire, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante, le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Ce principe de subsidiarité de l'intervention étatique est concrétisé à l'art. 14 LAVI. Selon cette disposition, les prestations reçues en réparation du dommage matériel (abstraction faite des prestations prises en compte pour le calcul du montant déterminant) sont déduites du montant de l'indemnité. Il en va de même pour les prestations reçues à titre de réparation du tort moral. La subrogation de l'Etat - à concurrence du montant qu'il a alloué - dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction, ainsi que la priorité de ces prétentions sur celles que la victime peut encore faire valoir (art. 14 al. 2 LAVI), procèdent également du principe de subsidiarité. Pratiquement la victime doit ainsi rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle n'en peut recevoir que des montants insuffisants (art 1er OAVI).
d) En l'espèce, la recourante a obtenu de son assureur-accidents, par décision du 23 janvier 1998 fondée sur les art. 24-25 LAA, la somme de 29'160 fr. représentant une atteinte fixée à 10% pour l'intégrité physique, et à 20% pour l'intégrité mentale, soit 30% calculés sur un gain annuel maximum de 97'200 fr. Le 12 mai 1998, l'assureur-accidents a alloué 100'000 fr. en capital à titre de prestation complémentaire LAA pour perte de gain. La recourante a donc perçu au total 130'000 fr. environ, dont une certaine partie pour l'atteinte subie à son intégrité mentale.
(…)
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondéé sur la LAA comporte donc, au moins pour partie, un élément de réparation du tort moral. On ne saurait dès lors contester que la recourante a reçu une somme d'argent en raison des souffrances morales qu'elle a endurées après l'agression. Compte tenu du système de réparation - partielle et subsidiaire - instauré par la LAVI, la recourante ne peut prétendre obtenir par ce biais l'éventuelle différence entre la réparation de l'atteinte à son intégrité, et la réparation de son tort moral, qu'elle estime à un montant de 40'000 à 50'000 fr. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'en raison des sommes reçues par la recourante, celle-ci ne se trouvait pas, malgré la gravité de l'atteinte subie, dans un cas où les circonstances particulières justifiaient une réparation morale."
2.3.2.2. Circa il risarcimento per la perdita di guadagno, va evidenziato come da ottobre 1998 a fine agosto 1999 l'assicurazione contro gli infortuni ha coperto il danno subito dall'istante, versando un importo complessivo di fr. 25'850 (cfr. ricorso).
Dal 13 ottobre 1998 al 30 aprile 1999 l'__________ ha versato fr. 19'700 (copertura al 100%: fr. 100.-- per 200 giorni dedotta una franchigia di fr. 300) e fr. 6'150 dal 1.5.1999 al 31.8.1999 (copertura al 50%: fr. 50 per 123 giorni, cfr. doc. _).
Per cui, nel periodo sopra citato (13 ottobre 1998/31 agosto 1999), in virtù del principio della sussidiarietà presente nella LAV (art. 14 LAV e consid. 2.3.2.1), avendo l'assicurazione contro gli infortuni coperto integralmente la perdita di guadagno la LAV non deve più intervenire. E' vero che da maggio 1999 l'assicurazione infortuni ha coperto solo il 50%, tuttavia ciò è dovuto al miglioramento dello stato di salute della ricorrente, la quale, come ammesso da lei stessa nel ricorso, da maggio a settembre 1999 era inabile al lavoro al 50%. Per cui essa avrebbe potuto, per il restante 50%, svolgere un'attività lucrativa od eventualmente, se i presupposti erano dati, chiedere di essere posta al beneficio della prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Spetta infatti alla vittima intraprendere le misure necessarie e possibili per diminuire il pregiudizio. Essa deve in particolare prendere le misure attive identiche a quelle che prenderebbe un'altra persona nella medesima situazione qualora non attendesse nessun compenso dal pregiudizio (cfr. raccomandazioni per l'applicazione della LAV del 5 marzo 1998, pag. 14).
Nemmeno l'eventuale perdita di guadagno successiva al 31 agosto 1999 è coperta dalla LAV. Essendo infatti l'assicurata abile al 100%, spettava a lei trovare un'occupazione adeguata alle proprie capacità. La circostanza che essa ha trovato un posto di lavoro solo al 50%, come cameriera, non le permette di far capo alla LAV. Non vi è alcun nesso di causalità tra l'aggressione e il mancato guadagno. ___________ afferma infatti che la difficoltà di trovare un impiego è in prima linea da attribuire a cause economiche e congiunturali (ricorso pag. 7). Ora, il rischio della perdita di lavoro è coperto, se sono dati i presupposti, dall'assicurazione contro la disoccupazione, che sola, eventualmente, poteva entrare in linea di conto. Come visto in precedenza, anche in questo caso spettava alla vittima mettere in atto le misure attive necessarie per diminuire il danno.
Va abbondanzialmente rilevato che dal doc. _ emergerebbe un'inabilità lavorativa al 100% dal 7 febbraio 1999 al 13 dicembre 1999. Tuttavia, l'insorgente non solo non si prevale di questo documento, ma afferma esplicitamente di essere stata inabile al lavoro al 100% fino al 31 aprile 1999 e al 50% fino al 31 agosto 1999 (doc. _). Del resto nel gravame non contesta le asserzioni del DOS secondo le quali l'insorgente ha riacquistato una capacità lavorativa completa dal mese di settembre 1999.
Da quanto sopra esposto emerge che scoperti rimangono i periodi dal 5 ottobre 1998 (giorno dell'aggressione) al 12 ottobre 1998 (giorno precedente l'inizio dell'erogazione dell'indennità giornaliere da parte dell'assicurazione infortuni), nonché la franchigia di fr. 300, non coperti dall'assicurazione infortuni.
Ora, ritenuto che in quel periodo la ricorrente, se non avesse subito l'aggressione, avrebbe verosimilmente potuto conseguire un reddito, considerato che il reddito assicurato, visto il calcolo dell'assicurazione infortuni, era di fr. 100 al giorno, a mente del TCA su questo punto la decisione va annullata e l'incarto rinviato al DOS affinché calcoli, con la collaborazione dell'autorità fiscale e in applicazione dell'art. 13 LAV e 3 OAVI, se i redditi determinanti non superano l'importo limite destinato alla copertura del fabbisogno vitale ai sensi della LPC e verifichi di conseguenza se in concreto all'insorgente va riconosciuto un importo nel periodo non coperto dall'assicurazione infortuni dal 5 ottobre 1998 al 12 ottobre 1998 (cfr. anche Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Bern 1995, n. 1ss. ad art. 14 LAV, pag. 207).
2.3.2.3. Per quanto concerne il risarcimento per la cessazione anticipata dell'attività, il DOS ha già rettamente rilevato come dal concetto di danno ai sensi della LAV vanno escluse le poste concernenti la perdita patrimoniale o altri beni materiali.
Le raccomandazioni per l'applicazione della LAV del 5 marzo 1998 prevedono in particolare che, con l'eccezione della perdita di guadagno e gli obblighi di mantenimento, nessun altro danno in relazione con una perdita patrimoniale o di altri beni materiali è a carico della LAV; in particolare sono coperti dalla legge unicamente i mezzi destinati al ristabilimento dell'integrità corporale, psichica o fisica (pag. 13 delle citate raccomandazioni, pag. 56).
Non rientra infatti negli scopi della LAV quello di coprire un eventuale danno causato dalla cessazione anticipata dell'attività svolta (cfr. anche Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Bern 1995, n. 4ss. ad art. 13 LAV: "Vielmehr müssen unter dem Gesichtpunkt der Etschädigung in Anwendung des 4. Abschnitts des Gesetzes alle Sachschäden ausser Betracht bleiben").
In concreto non esistono motivi per scostarsi da quanto proposto dalla dottrina e da quanto indicato dalle raccomandazioni, non rientrando negli scopi della LAV il risarcimento del danno in esame. Va qui rilevato che, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, non vi è alcuna discriminazione tra dipendenti ed indipendenti, poiché l'esclusione del risarcimento del danno in oggetto vale per tutte le persone vittime di un'aggressione, indipendentemente dal loro statuto. In effetti, la perdita di un oggetto di valore rubato nel corso di un furto o bruciato a causa di un incendio non rientra, di massima, nel danno risarcito dalla LAV, anche se la vittima ha investito parte del suo patrimonio.
Infine, va rilevato che il riferimento dell'insorgente all'art. 13 LAV giusta il quale il danno sarebbe integralmente coperto è infondato. Infatti questo disposto concerne unicamente le modalità del calcolo da effettuare per stabilire l'ammontare del danno da coprire. A dipendenza del risultato, il danno, se riconosciuto dalla LAV, non sarà coperto o lo sarà solo in parte o integralmente.
Anche su questo punto la decisione di prima istanza merita conferma, non avendo il TCA motivo per scostarsi dalle convincenti motivazioni del DOS.
2.3.3. Risarcimento delle spese legali
Infine, l'istante chiede il rimborso delle spese legali, per un importo di fr. 5'697.--.
Il DOS, nella decisione impugnata, ha riconosciuto un ammontare di fr. 2'557.50 (onorario di fr. 2'100, IVA di fr. 157.50 e spese vive di fr. 300), rilevando in particolare che l'ammontare orario appare eccessivo (20 ore) e che in analogia a quanto avviene in sede di concessione del gratuito patrocinio e per non creare disparità rispetto ai casi precedentemente giudicati, l'ammontare dell'onorario è stato ridotto a fr. 140.-- orari per un totale di 15 ore.
L'istante contesta le argomenatzioni dell'autorità di prima istanza, facendo valere che il dispendio di 20 ore, tenuto conto della gravità del caso e della situazione personale della ricorrente, non è eccessivo. Circa la tariffa oraria, rileva che non esistono norme di legge che permettono l'applicazione per via analogica delle norme relative ai casi di gratuito patrocinio. Essa ritiene di conseguenza applicabile una tariffa oraria di fr. 250 all'ora.
In virtù dell'art. 3 cpv. 3 LAV le prestazioni dei consultori e l'aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.
In una sentenza del 17 maggio 1995 pubblicata in DTF 121 II 209 il TF ha rilevato che l'aiuto alle vittime di infrazioni ai sensi della LAV non conferisce alla vittima un diritto incondizionato all'assunzione delle spese di avvocato; giusta l'art. 3 cpv. 4 LAV, il consultorio può rifiutare di assumere queste spese quando appare evidente che il loro pagamento non darebbe alcun risultato.
In concreto la richiesta di una rifusione dell'onorario per 20 ore di lavoro appare eccessivo, ritenuto che il legale dell'insorgente ha presentato una richiesta risarcitoria in data 22 ottobre 1998 al Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti (2 pagine) e un'istanza di completazione il 20 giugno 2000 (4 pagine), oltre ad aver prestato consulenza all'insorgente.
Per la redazione dell'istanza e del complemento, come quelli in esame, un avvocato diligente non avrebbe impiegato più di tre ore e altre otto ore avrebbe profuso nella stesura delle lettere e dei colloqui. Per cui, a mente del TCA, vanno riconosciute al massimo 11 ore di lavoro.
Circa la tariffa oraria di fr. 140.-, questo TCA rileva che non si giustifica l'applicazione analogica della prassi istaurata in ambito di gratuito patrocinio, non prevedendo l'art. 3 cpv. 4 LAV niente in tal senso. Contrariamente a quanto sostiene il DOS, non vi è infatti disparità di trattamento tra la vittima posta al beneficio del gratuito patrocinio e quella a cui il rimborso è riconosciuto giusta l'art. 3 cpv. 4 LAV. Infatti alla prima l'avvocato non può chiedere la differenza tra il 70% dell'onorario coperto dal gratuito patrocinio e la tariffa piena. In entrambi i casi le spese e l'onorario del legale sono pertanto coperti.
Per cui a mente del TCA può essere applicata una tariffa oraria di fr. 200 (la minima prevista dalla TOA) che per un procedimento come quello in esame, in una causa retta dal principio inquisitorio (ciò che agevola l'opera di patrocinio), appare sicuramente adeguato.
In queste circostanze all'insorgente va riconosciuto un importo di fr. 300 di spese vive, a cui va aggiunto un onorario di fr. 2'200 (11 ore x fr. 200) e l'IVA al 7.5% sull'importo complessivo di fr. 2'500, ossia fr. 187.50, per un totale di fr. 2'687.50.
In tal senso la decisione impugnata va annullata anche su questo punto e l'incarto rinviato al DOS affinché emetta una decisione ai sensi del paragrafo precedente.
All'insorgente, ritenuto l'esito del ricorso, vanno riconosciute ripetibili parziali.
Per questi motivi
visti in particolare gli articoli 1, 2, 12 e 13 LAV, l'art. 5 della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e la legge di procedura per i ricorsi al TCA del 6 aprile 1961
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata nella misura in cui concerne il rifiuto di prestazioni per perdita di guadagno e gli atti rinviati al DOS per un nuovo giudizio nel senso del consid. 2.3.2.2.
§§ Il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che è riconosciuto un rimborso delle spese di patrocinio ammontante a complessivi fr. 2'687.50.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Il Dipartimento Opere Sociali verserà fr. 400.-- alla ricorrente, a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione agli interessati.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti