Raccomandata

 

 

Incarto n.
43.2005.2

 

cs/td

Lugano

21 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 marzo 2005 emanata da

 

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel periodo compreso tra il __________ e il __________ __________ si è reso colpevole di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP) per avere ripetutamente fissato su un supporto di immagini fatti rientranti nell’altrui sfera segreta, ovvero intima, filmando, a loro insaputa, all’interno della toilette del __________ __________ da lui gestito, mentre facevano i loro bisogni, persone di sesso femminile, conservando tali riprese in quattro videocassette (doc. B, pag. 7).

                                         Delle 84 donne filmate, 23 vittime (ossia tutte quelle identificate, tranne la nipote) hanno presentato querela.

 

                                         Il 28 novembre 2002 la Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto __________ autore colpevole dei fatti summenzionati e lo ha condannato a 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di un’indennità per torto morale alle parti civili.

                                         In particolare è stato condannato a versare l’importo di fr. 3'200 per spese legali oltre a fr. 2'000.— a titolo di riparazione morale a RI 1.

 

                               1.2.   Con istanza del 23 agosto 2001, completata il 23 settembre 2002, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un’istanza tendente ad ottenere dallo Stato gli importi sopra indicati ai sensi della legge federale sull’aiuto alle vittime di reato (LAV; doc. 6 e 9).

 

                               1.3.   Il 15 marzo 2005 il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto le richieste dell’interessata, ritenendo sostanzialmente che nel caso concreto, sulla base degli accertamenti effettuati ed in particolare delle dichiarazioni dello psicologo __________, non fossero dati i presupposti per considerare l’istante una vittima ai sensi della LAV (doc. A).

 

                               1.4.   RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, e, richiamando dal DSS, dal Tribunale penale cantonale e dal Ministero Pubblico, l’intero incarto concernente la sentenza nei confronti di __________, ha contestato la decisione ed ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento degli importi richiesti ed in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio della causa all’autorità cantonale per una nuova pronunzia (doc. I).

 

                                         L’insorgente si lamenta del rifiuto dell’autorità di prima istanza di riconoscergli il risarcimento per torto morale e le spese di patrocinio, facendo innanzitutto valere un accertamento incompleto dei fatti, avendo l’autorità cantonale affermato che solo 23 donne su 84 hanno sporto querela penale e si sono costituite parte civile, ma omettendo di precisare che questo numero corrisponde, in sostanza, a quello delle vittime identificate.

                                         La ricorrente rimprovera poi all’autorità cantonale di aver deciso unicamente in data 15 marzo 2005, e quindi tardivamente ed in violazione della garanzie procedurali generali, sull’istanza presentata nel mese di agosto 2001. L’insorgente rileva che la sentenza della Corte delle assise correzionali è del 28 novembre 2002 e il preavviso del __________ del 5 maggio 2003. La decisione è pertanto stata emessa dopo oltre un anno e mezzo dal preavviso, due anni e mezzo dalla sentenza della Corte delle assise correzionali e tre anni e mezzo dall’inoltro dell’istanza.

                                         Da cui la censura di diniego di giustizia formale e di ritardata giustizia (art. 6 CEDU), nonché di violazione della parità di trattamento.

                                         L’interessata contesta infine il rifiuto di riconoscerle la qualità di vittima ai sensi della LAV. In particolare censura l’agire dell’autorità cantonale che avrebbe effettuato i primi accertamenti solo il 6 ottobre 2004 e che avrebbe ritenuto, arbitrariamente, in modo manifestamente insostenibile e contrario allo stato di fatto, e in violazione del principio della buona fede, l’assenza di qualsiasi pregiudizio permanente o di natura particolarmente straordinaria.

                                         La ricorrente fa a questo proposito valere di aver ricevuto un primo acconto/versamento di fr. 700 già nel mese di ottobre 2001, quale anticipo, a comprova del trauma psicologico subito all’epoca, quando, tra l’altro, aveva compiuto da poco i __________. L’interessata sostiene che l’autorità cantonale avrebbe interpretato in maniera erronea un suo scritto nel quale indicava di aver recentemente superato il disagio fisico e psicologico e fa valere che il caso concreto deve essere considerato eccezionale poiché il reato contemplato dall’art. 179 quater CP l’ha lesa effettivamente e direttamente nella sua integrità psichica e/o sessuale.

 

                               1.5.   Con risposta del 19 maggio 2005 il DSS propone di respingere il ricorso (doc. III). L’autorità cantonale ricorda innanzitutto che delle 23 vittime identificate solo 4 hanno inoltrato un’istanza ai sensi della LAV e contesta la censura di un accertamento incompleto dei fatti, essendosi limitata a costatare quanto avvenuto.

 

                                         Il DSS respinge le accuse di aver deciso troppo lentamente, rilevando di aver effettuato i primi accertamenti il 6 ottobre 2004, di aver ottenuto la documentazione richiesta in data 4 gennaio 2005 e di aver informato, a quel momento, il patrocinatore, del fatto che il suo caso sarebbe stato trattato unitamente alle altre tre istanze presentate da altrettante vittime dello stesso reato per le quali l’autorità cantonale era ancora in attesa di ulteriore documentazione. In data 15 marzo 2005, appena in possesso di quanto richiesto, il DSS ha deciso. L’autorità cantonale fa valere di non essere rimasta inattiva tra il preavviso del __________ e l’emissione della sentenza avendo dovuto raccogliere documentazione ed esaminare approfonditamente il caso.

 

                                         Il DSS ribadisce poi la sua motivazione circa l’impossibilità di poter ritenere l’insorgente vittima ai sensi della LAV e contesta che l’aiuto immediato di fr. 700 versato nel 2001 possa pregiudicare l’esito della presente vertenza.

 

                               1.6.   Pendente causa il TCA, rilevato che nell’incarto prodotto dal DSS non figurava la presa di posizione del 5 maggio 2003 del __________, ha chiesto la trasmissione di tutti i documenti inerenti la fattispecie in esame (doc. VI). L’autorità cantonale ha trasmesso quanto richiesto in data 18 ottobre 2005 (doc. VII). La ricorrente si è espressa producendo ulteriore documentazione (doc. IX).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993, ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art. 1 cpv. 1 LAV).

 

                                         L'aiuto consiste in:

                                         a.   consulenza;

                                         b.   protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel          procedimento penale;

                                         c.   indennizzo e riparazione morale.

                                         (art. 1 cpv. 2 LAV)

 

                                         L'art. 2 cpv. 1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.

 

                                         Per l’art. 3 cpv. 1 LAV i Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in comune. Il cpv. 2 prevede che i consultori hanno in particolare i seguenti compiti:

 

a.      prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico;

b.      danno informazioni sull’aiuto alle vittime.

 

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 3 LAV i consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter prestare in ogni momento un aiuto immediato.

                                         Per l’art. 3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l’aiuto immediato da parte di terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali.

                                         Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 3 cpv. 5 LAV).

 

                                         Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAV in occasione della prima audizione la polizia informa la vittima circa l’esistenza dei consultori. Per il cpv. 2 essa comunica a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione. Infine, il cpv. 3 prevede che le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla procedura d’inchiesta.

 

                                         Va qui rilevato che per l’art. 85 CPP in occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia. La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima sulla possibilità di rifiutare tale comunicazione. Se la vittima è minorenne, il procuratore pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.

 

                                         La Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).

                                         L'art. 9 cpv. 1 LAV (Pretese civili) stabilisce che, per quanto l'imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.

                                         Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).

                                         In virtù dell'art. 9 cpv. 3 LAV se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

                                         Infine, secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.

 

                               2.2.   La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.

 

                                         Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.

                                         Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.

 

                                         Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.

 

                                         L'art. 14 cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).

                                         L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.

                                         Infine, secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.

 

                                         Infine, per l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare all’autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.

                                     

                               2.3.   L’insorgente fa innanzitutto valere una violazione del principio della celerità derivante dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 n. 1 CEDU, che prevede che la procedura giudiziaria deve essere conclusa entro un termine ragionevole.

 

                                         In concreto dagli atti prodotti dalle parti emerge quanto segue.

 

                                         Il 23 agosto 2001 il legale della ricorrente ha informato il __________ di rappresentare l’insorgente nell’ambito dell’inchiesta penale e di aver fissato un incontro con lo psicologo __________ (doc. 9).

 

                                         In data 23 settembre 2002 la ricorrente ha inoltrato un’istanza formale volta ad ottenere un risarcimento per torto morale e risarcimento dei danni (ripetibili) “al fine di interrompere la perenzione” (doc. 6).

 

                                         Il 28 novembre 2002 la Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha giudicato __________ colpevole di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (doc. B).

 

                                         Il 5 maggio 2003 il __________ __________ ha formulato il suo preavviso (doc. VII).

 

                                         In data 6 ottobre 2004 il DSS ha scritto al legale dell’insorgente affermando che “il __________ __________, ci ha trasmesso l’incarto menzionato a margine affinché potessimo procedere alla stesura della decisione ai sensi della LAV. Purtroppo le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo non sono sufficienti a comprovare le allegazioni da lei formulate. In particolare lei asserisce che la sua cliente avrebbe difficoltà “psicologiche” a recarsi nei gabinetti pubblici, ma non allega alcuna documentazione medica al riguardo. La prego quindi di allegare documentazione comprovante l’effettiva esistenza di un trauma o eventuali conseguenze psichiche sulla salute della sua patrocinata causate dal reato perpetrato ai suoi danni.” (doc. 4)

 

                                         Il 10 novembre 2004 l’interessata ha trasmesso al DSS copia della sentenza del 28 novembre 2002, che le ha riconosciuto un importo di fr. 2'000 a titolo di torto morale e di fr. 3'200 per spese legali, nonché di due lettere del 21 settembre 2001 __________ e del 21 novembre 2001 della ricorrente al suo legale (doc. 3).

 

                                         Il 15 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha emanato la decisione impugnata (doc. A).

 

                               2.4.   Nel caso di specie pertanto l’autorità cantonale non ha proceduto ad atti istruttori tra il 5 maggio 2003 e il 6 ottobre 2004 ed ha emanato la decisione nel marzo 2005.

 

                                         Il TFA, con sentenza del 31 maggio 1999 pubblicata in DTF 125 V 373, ha giudicato che, di per sé, una durata procedurale di 33 mesi, di cui 27 consecutivi senza alcuna attività da parte del Tribunale è inammissibile. Tuttavia non ha riconosciuto alcuna indennità poiché l’insorgente non ha sollecitato la ripresa della procedura:

 

"  Das strittige Verfahren war seit 18. Juni 1996 anhängig, ab 2. Dezember 1996 mit der förmlichen Beendigung des Schriftenwechsels behandlungsreif, und es wurde mit Entscheid vom 9. März 1999 abgeschlossen. Die gesamte Verfahrensdauer beträgt 33 Monate seit Anhängigmachung und 27 Monate seit Eintritt der Behandlungsreife. Gemäss der Rechtsprechung hätte eine solche

Verfahrensdauer bei den gegebenen Umständen zur Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geführt, da sie die für den Tatbestand des unrechtmässigen Verzögerns eines Entscheides erforderliche Schwelle überschritten hat (unveröffentlichtes Urteil L. vom 16. Dezember 1998). Unter dem Gesichtspunkt der Prozessaussichten ist der Anspruch auf Parteientschädigung somit begründet.

 

(…)

 

aa) Der Anspruch auf Erledigung einer Sache innert angemessener Frist gehört zu den Verfahrensgarantien nach Art. 4 Abs. 1 BV (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Rz. 119 ff., speziell Rz. 153-155). Der Erreichung dieses Ziels dienen insbesondere die Verfahrensordnungen. Unerlässlich sind dafür Fristen, Formen

und prozessuale Sorgfaltspflichten, die einem schleppenden Prozessgang und der Verfahrensverzögerung entgegenwirken (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 49). Eine diesbezüglich wichtige Aufgabe der richterlichen Prozessleitung besteht in der Durchsetzung des Beschleunigungsgrundsatzes. Dieser verlangt zwar in erster Linie vom Richter, daneben aber auch von den Parteien, das je ihnen Mögliche und Zumutbare dazu beizutragen, dass das Verfahren zügig voranschreitet (GYGI, a.a.O., S. 64).

Hinzu tritt der Grundsatz von Treu und Glauben, welcher Behörden und Privaten gleichermassen rechtsmissbräuchliches und widersprüchliches Verhalten verbietet (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., Rz. 126; GYGI, a.a.O., S. 50). Im Rahmen der prozessualen Sorgfaltspflichten obliegt es daher den Parteien, festgestellte

Verfahrensmängel rechtzeitig anzuzeigen (EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès: quelques applications dans la jurisprudence, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, S. 239 f., mit Hinweisen).

bb) Diese aus der prozessualen Sorgfaltspflicht sowie Treu und Glauben im Verfahren abgeleiteten Prinzipien sind im Bereich der jederzeit möglichen Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschwerde (vgl. Art. 97 Abs. 2 in

Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 OG) mit Blick auf die Kostenfolgen (Art. 156/159 OG) sinngemäss zur Anwendung zu bringen. Im Bereich der Staatshaftung aus Rechtsverzögerung hat das Bundesgericht in BGE 107 Ib 158 f. (Erw. 2b/bb

mit Hinweisen) entschieden, dass es der durch eine lange Prozessdauer von einem Schaden bedrohten Partei insbesondere zuzumuten ist, das Gericht darauf aufmerksam zu machen und um eine raschere Abwicklung des Verfahrens zu ersuchen. Der Unterlassung solcher (der Erhebung der Rechtsverzögerungsbeschwerde vorausgehenden) Vorkehren misst das Bundesgericht staatshaftungsrechtlich unter dem Gesichtswinkel des Selbstverschuldens Bedeutung bei.

cc) Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Eintritt der

Behandlungsreife seiner Beschwerde in Verletzung seiner prozessualen Mitwirkungspflichten während 27 Monaten die Vorinstanz weder je um Auskunft nach dem Stand des Verfahrens gebeten, geschweige denn um Beschleunigung des

Verfahrens ersucht hatte. Hinzu kommt, dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde am 2. März 1999 eingereicht wurde und dass die Vorinstanz die Beschwerde am 9. März 1999 entschied. Mit dem kurz vorher eingereichten Rechtsmittel liess sich daher von vornherein keine zusätzliche Beschleunigung des Verfahrens

erreichen. Die Unkenntnis über diese Prozesslage hat der Beschwerdeführer zu vertreten, weil er sich nie nach dem Stand des Verfahrens erkundigte. Die mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde entstandenen Vertretungskosten sind deshalb selbstverschuldet und unnötig (ZAK 1989 S. 283 Erw. 3). Unter diesen Umständen ist von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen." (sottolineature del redattore)

 

                                         Con STF del 24 febbraio 2000 (1P.365/1999), il TF ha rilevato:

 

"  Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe poi violato il principio della celerità, per aver emanato la sentenza un anno e otto mesi dopo l'introduzione dell'istanza tendente all'ottenimento del risarcimento.

 

Il principio della celerità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e già desumibile dall'art. 4 vCost., nonché dall'art. 6 n. 1 CEDU, prevede che la procedura giudiziaria debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per determinare se questo principio è stato violato occorre esaminare, di caso in caso, la complessità della causa, la  natura dei delitti o dei crimini di cui l'accusato è sospettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed effettuare una valutazione in base a un apprezzamento globale del lavoro svolto: perché sussista una violazione non basta infatti che un determinato atto avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag. 375/376, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107 Ib 165 consid. 3c; Villiger, op. cit., n. 452 e segg.; Andreas Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess gemäss art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Konventionsorgane, in: Aktuelle Fragen zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.; ArthurHaefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii).

 

Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici cantonali hanno dovuto occuparsi per determinarsi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente è voluminoso e complesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico della ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi si opponesse) con quello del marito. La durata dei procedimenti penali, dipendenti da numerose denunce e controdenunce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il compito dei Giudici cantonali. Tenuto conto di queste circostanze, la durata della procedura davanti alla CRP non può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì sollecitato due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999, l'evasione della causa. Dalla documentazione agli atti non si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsuali superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per ritardata giustizia contro la pretesa inattività della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a statuire esulerebbe comunque dal presente giudizio."

 

                                         Infine, con sentenza del 23 settembre 2005 nella causa A. e B. (inc. 1A.155/2005), l’Alta Corte ha affermato:

 

"  4.

Les recourants demandent enfin au Tribunal fédéral de constater que l'Etat de Vaud a violé le principe de la célérité.

 

4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités).

 

4.2 A.________ a déposé sa demande d'indemnisation le 8 mai 2001, soit quelques jours avant l'échéance du délai de deux ans fixé à l'art. 16 al. 3 LAVI. Le Département a suspendu l'instruction de la requête jusqu'à droit jugé sur le plan pénal. La requérante ne s'est pas opposée à cette mesure, qui est en principe conforme aux exigences de simplicité et de rapidité posées à l'art. 16 al. 1 LAVI (cf. ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3). D._______ a été condamné en première instance par un jugement du 10 décembre 2001, qu'il a contesté sans succès devant la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, puis devant le Tribunal fédéral. L'autorité d'indemnisation n'a pas failli à son obligation de diligence en attendant l'issue de cette procédure avant de statuer, dès lors qu'elle pouvait éventuellement aboutir à l'annulation de la condamnation et à un nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité formé par D.________ le 28 février 2003. L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 3 avril 2003. Le Département a rendu sa décision en date du 24 avril 2004. Même si ce délai est relativement long, on ne saurait dire que l'autorité a failli au principe de la célérité garanti à l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant qu'il s'agissait de statuer non pas sur une demande de prestations d'aide immédiate

ou à plus long terme, au sens de l'art. 3 LAVI, mais d'une demande

d'indemnisation et de réparation morale fondée sur les art. 11 et suivants LAVI. Au demeurant, les recourants n'ont pas subi de préjudice de la violation alléguée vu le sort de leur requête. Ils ne sauraient dès lors faire valoir un intérêt pratique à faire constater que le principe de la célérité aurait été violé. Aussi, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion prise en ce sens par les recourants." (sottolineatura del redattore)

 

                               2.5.   In concreto, la durata della procedura è stata particolarmente lunga.

                                         Tuttavia, da una parte va rilevato come l’interessata non ha sollecitato per iscritto l’emanazione del provvedimento. Neppure il 10 novembre 2004, allorquando ha trasmesso al Consiglio di Stato la documentazione richiestale, ha sollevato obiezioni circa la durata della procedura (cfr. richiesta di trasmissione dell’intera documentazione inerente la procedura in esame, doc. VI).

                                         D’altra parte la ricorrente, contrariamente a quanto sembra ritenere (cfr. doc. V), non ha subito pregiudizi dalla circostanza che la decisione è stata emanata nel corso del 2005. Infatti, come si vedrà in seguito (consid. 2.6 e 2.7), la nuova documentazione prodotta su richiesta dell’autorità cantonale non è decisiva per l’esito dell’istanza, ma permette tutt’al più di rafforzare le convinzioni già maturate in precedenza dall’autorità cantonale.

                                         Infine, da quando il DSS è entrato in possesso della documentazione richiesta (ottobre 2004), all’emanazione della decisione (marzo 2005), sono passati pochi mesi.

 

                                         Per cui, anche se la procedura si è protratta per un lungo periodo, trattandosi di statuire su una domanda d’indennizzo e riparazione morale (art. 11 segg. LAV) e non di una richiesta di aiuto immediato (art. 3 LAV) ed in assenza di solleciti da parte dell’insorgente, non vi è violazione del principio di celerità.

 

                               2.6.   In secondo luogo la ricorrente ritiene di potere essere considerata una vittima ai sensi della LAV.

                                         Come visto, per l’art. 2 cpv. 1 LAV beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica.

 

                                         Il Consiglio di Stato nella sua risposta, rileva come la dottrina ha affermato che “s’agissant des infractions pénales qui ne visent pas en première ligne la protection des droits individuels de la personne, mais celle d’autres biens juridiquement protégés, la qualité de victime LAVI ne peut être reconnue que si une infraction a, dans un cas déterminé, atteint directement et de façon effective une personne dans son intégrité physique ou psychique, et cela en principe sans que la lésion invoquée ne soit le fait d’une sensibilité personnelle particulière de la victime

                                         (Cédric Mizel, la qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, Jdt 2003 IV, pag. 38 segg.).

 

                                         In DTF 129 IV 95, al consid. 3.1, l’Alta Corte ha per esempio rammentato che l'atto delittuoso consistente nel negare un genocidio o altri crimini contro l'umanità è un reato contro la pace pubblica. I diritti individuali sono solo indirettamente tutelati dall'art. 261bis cpv. 4 seconda frase CP. In questo ambito, non vi sono vittime ai sensi della LAV giacché il pregiudizio risultante non è diretto, anche se in concreto può essere gravoso (consid. 3). Il TF ha in particolare affermato:

 

"  3.1  Gemäss Art. 2 Abs. 1 OHG ist Opfer, wer durch eine strafbare Handlung in seiner körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.

Die Beeinträchtigung muss tatsächlich eingetreten sein; eine

blosse Gefährdung genügt nicht (BGE 122 IV 71 E. 3a S. 77; Urteil

6S.729/2001 vom 25. Februar 2002). Die Beeinträchtigung muss zudem von einer gewissen Schwere sein; ob dies der Fall sei, hängt von den gesamten konkreten Umständen ab (BGE 128 I 218 E. 1.2; 125 II 265 E. 2, mit Hinweisen).

Der Anwendungsbereich des Opferhilfegesetzes wird insbesondere durch das in Art. 2 Abs. 1 OHG ausdrücklich genannte Erfordernis der unmittelbaren Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität eingeschränkt.

Die Unmittelbarkeit der Beeinträchtigung ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts auch ein wesentliches Merkmal

des Begriffs des Geschädigten im strafprozessrechtlichen Sinne.

Danach ist Geschädigte diejenige Person, welcher durch das eingeklagte Verhalten unmittelbar ein Schaden zugefügt wurde oder

zu erwachsen drohte. Das ist in der Regel der Träger des Rechtsgutes, welches durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt werden soll (BGE 128 I 218 E. 1.5 mit Hinweisen). Bei Delikten, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, welche durch diese Delikte tatsächlich in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist (BGE 120 Ia 220 E. 3b; 120 IV 154 E. 3c/cc S. 159; 119 Ia 342 E. 2b; 117 Ia 135 E. 2a, je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist beispielsweise die bei einem Verkehrsunfall verletzte Person in Bezug auf die vom andern Verkehrsteilnehmer begangene Straftat der fahrlässigen Körperverletzung Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes, nicht aber hinsichtlich der vom Andern begangenen Straftaten der Verletzung von Verkehrsregeln und des Fahrens in angetrunkenem Zustand; die letztgenannten Straftaten beeinträchtigen nicht im Sinne von Art. 2 Abs. 1 OHG "unmittelbar" die körperliche Integrität (BGE 122 IV 71 E. 3a)."

 

                                         Il 20 agosto 2002 (6S.333/2002) il TF ha rammentato che:

 

"  2.2 Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che fanno parte del campo di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF 1990 II 724 e 725), l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i reati contro la vita e l'integrità della persona, la rapina, i reati contro la libertà personale, i reati contro il buon costume, se vi è stata lesione dell'integrità fisica, nonché l'incesto come pure, in alcuni casi, la sommossa. Sono invece esclusi i delitti di messa in pericolo (v. anche DTF 122 IV 71 consid. 3a; sentenze G.20/1996 del 6 maggio 1996 consid. 4 e 6S.549/2000 del 4 ottobre 2000 consid. 2a) e, di regola, le vie di fatto come i reati contro l'onore (v. anche sentenza del 28 ottobre 1997 pubblicata in

Rep. 1997 130 84 consid. 1). Lo stesso vale per i reati contro il patrimonio, in particolare il furto e la truffa, poiché i pregiudizi che una persona può subire ne costituiscono solo la conseguenza indiretta (v. anche sentenza 1P.714/93 del 25 maggio 1994 consid. 2d). Non è escluso tuttavia che la persona colpita da una truffa possa essere una vittima; tale potrebbe essere il caso se subisse al contempo una lesione della sua libertà personale o un'estorsione (DTF 120 Ia 157 consid. 2).

In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere determinante, bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve provocare una deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un rapporto di causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima deve costituire la conseguenza diretta della seconda (Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii; Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, ad art. 2  LAV, pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze." (sottolineature del redattore)

 

                                         Con sentenza del 7 luglio 2004 (1A.70/2004), l’Altra Corte ha rilevato:

 

"  Il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ

d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt 6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, publié in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité de victime se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Le recourant doit avoir subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée. En présence d'infractions contre la réputation et l'administration de la justice, telle la dénonciation calomnieuse, qui protège également la personne accusée faussement (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3), l'admission de la qualité de victime n'entre en considération que si les

circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 163; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62); par ailleurs, la lésion subie doit être significative; à cet égard, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (arrêt 1A.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par Mizel, op. cit., note 143 ad ch. 66, p. 68; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; du même avis, Peter Gomm, Der Opferbegriff gemäss OHG, Plädoyer, 2/1995, p. 31; cf. ATF 129 V 177 consid. 4.1 p. 183, 402 consid. 4.4.1 p. 407)." (sottolineatura del redattore)

 

                               2.7.   Nel caso di specie l’insorgente è stata vittima di un reato figurante nel Codice penale tra i delitti contro l’onore e la sfera personale riservata e perseguibile unicamente a querela di parte, ossia la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP).

                                         Di regola, la qualità di vittima, nella misura in cui si tratti di reati contro l’onore o contro la sfera personale, va riconosciuta in casi eccezionali particolarmente gravi (Keller/Weder/Meier, Anwendungsprobleme des Opferhilfegesetzes, Plädoyer 1995/5).

 

                                         Come visto, la lesione deve provocare il deterioramento dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. (STFA del 20 agosto 2002, 6S.333/2002).

 

                                         Nella fattispecie il danno subito dalla ricorrente non è stato particolarmente grave. Infatti già in data 21 novembre 2002 l’insorgente, scrivendo al proprio legale, rilevava di avere “in parte superato il trauma provocatomi e non necessito pertanto di un ulteriore intervento psicologico da parte del signor __________, il quale mi è stato comunque utile per sbloccarmi. Non le nego comunque tutt’ora il mio disagio di usufruire dei servizi sanitari pubblici, e se possibile, cerco di venir meno ai miei bisogni fisiologici pur di non dover sottopormi allo stress di cercare eventuali telecamere nascoste.” (doc. D)

 

                                         Lo psicologo __________ __________, il 21 settembre 2001 aveva informato il legale dell’insorgente che “ciò che ha vissuto RI 1 riguardo alle riprese video avvenute a sua completa insaputa le ha provocato un trauma psicologico (tenendo conto del fatto che la signora conosceva e pensava potersi fidare dell’autore delle riprese) che però adesso sembra essere rientrato pur lasciando qualche traccia. Subito dopo la scoperta di quanto era avvenuto per un certo tempo (ca. 6-8 settimane) la signorina RI 1 ha mostrato sintomi tipici dello stress traumatico quali sogni e pensieri ricorrenti associati a difficoltà di servirsi di servizi sanitari pubblici con evidente disagio fisico e psicologico. L’aver dovuto ricostruire i fatti agli inquirenti riuscendo a parlarne con persone di fiducia le hanno permesso di superare lo stress indicato sopra anche se a tutt’oggi se può evita i servizi sanitari pubblici e comunque prima di usufruirne deve in modo guardingo controllare il locale. In conclusione posso dirle che la signorina RI 1 al momento non ha bisogno di un intervento specialistico, pronosticando che fra qualche mese la situazione dovrebbe potersi risolvere in modo egregio.” (doc. C)

 

                                         Infine, il 10 novembre 2004 lo stesso legale ha affermato che “in data 8 novembre u.s. la mia cliente telefonicamente mi ha segnalato che il problema è stato recentemente superato.” (doc. 3)

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto emerge che l’interessata ha dovuto far capo unicamente all'aiuto dello psicologo per breve tempo per far fronte allo shock emotivo provocato dalla violazione della sua sfera privata. Essa invece non ha fatto capo ad alcun psichiatra (cfr. “non ha bisogno di un intervento specialistico”, doc. C e “non necessito pertanto di un ulteriore intervento psicologico da parte del signor __________”, doc. D).

 

                                         Inoltre, sin dall'inizio era chiaro che il danno subito non fosse grave e, a breve, poteva essere superato, senza interventi da parte di specialisti. Pur comprendendo lo stato di grave disagio, turbamento, imbarazzo ed umiliazione (cfr. doc. IX) in cui si è trovata la ricorrente al momento in cui i fatti sono stati scoperti, ciò non è sufficiente per poterla considerare una vittima ai sensi della LAV.

                                         Per cui, a ragione l’autorità cantonale ha negato ogni e qualsiasi pretesa.

 

                                         Neppure la circostanza che l’interessata ha usufruito di un aiuto immediato di fr. 700 nel mese di ottobre 2001, ossia prima della sentenza della Corte delle assise correzionali di __________, può influire sull’esito della vertenza. Infatti l’aiuto immediato, la cui concessione compete al __________, serve a coprire i bisogni più urgenti della vittima e viene concesso sulla base di un esame forzatamente sommario della fattispecie, senza pregiudicare la decisione di merito che dovrà poi prendere l’autorità competente nel caso di richiesta volta ad ottenere riparazione dallo Stato.

                                         Infine, non può essere rimproverato all’autorità cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti per aver costatato che 23 vittime su 84 hanno sporto querela penale. Infatti, questa circostanza, pur non essendo stata riportata con precisione, corrisponde a quanto effettivamente avvenuto e comunque non è fondamentale nell’economia della presente vertenza.

 

                                         A titolo abbondanziale, come già rilevato dall’autorità cantonale, va comunque osservato che quand’anche si volesse attribuire all’insorgente il ruolo di vittima ai sensi della LAV, non sarebbero comunque date le condizioni per l’attribuzione di una riparazione per torto morale. Infatti, affinché possa essere riconosciuto un importo a titolo di riparazione per torto morale a seguito di lesioni fisiche o psichiche è necessario che esse siano di una certa importanza. Ci deve essere una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid. 3c) e il danno deve essere di una certa entità (per esempio invalidità o pregiudizio permanente di un organo importante: DTF 121 II 369). Se il pregiudizio non è durevole, una riparazione morale è riconosciuta in presenza di circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa. Ciò che, manifestamente, nella fattispecie non è il caso. Per cui la riparazione per torto morale andrebbe comunque respinta (cfr. anche la giurisprudenza citata nella STCA del 23 giugno 2003 nella causa B., 43.2003.1).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                                                               

                               2.8.   L’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove, ed in particolare richiama l’incarto penale dalle competenti autorità.

                                                                               

                                         Il TCA rinuncia all’assunzione di altre prove. Infatti, la documentazione agli atti già prodotta dalle parti, non contestata nel suo contenuto, permette a questo Tribunale di evadere il ricorso senza la necessità di richiamare l’incarto penale o di assumere ulteriori prove.

 

                                         Va qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione agli interessati. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti