Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 maggio 2007 emanata da |
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Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati |
ritenuto, in fatto
A. La notte del __________ RI 1, all’epoca gestore di una stazione di benzina a __________, dopo aver chiuso la stazione di servizio ed essere salito sulla sua autovettura, si è accorto che un pneumatico era stato danneggiato. Sceso dall’automobile, è stato colpito al capo con un bastone da uno sconosciuto, il quale ha esploso alcuni colpi nella sua direzione, mancandolo.
RI 1 è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie prima di dimetterlo. In seguito al suo stato psicofisico, RI 1 svpiluppato un disturbo post-traumatico da stress, a cui si è inoltre aggiunta una sintomatologia depressiva.
Il 2 settembre 2002 il Ministero pubblico ha comunicato alla patrocinatrice di RI 1 che il procedimento penale, aperto per rapina, lesioni semplici qualificate e danneggiamento, era stato archiviato in quanto “la mancanza di tracce atte a confronto, l’assenza di testimoni così come la scarsa qualità delle immagini del filmato di videosorveglianza nonché il fatto che l’aggressione è comunque avvenuta fuori dal campo di ripresa, non hanno permesso di condurre all’identificazione del colpevole.”
Il 3 giugno 2003 RI 1 ha presentato al Dipartimento della sanità e della socialità un’istanza tendente ad ottenere dallo Stato un indennizzo non ancora quantificabile in modo definitivo nonché una riparazione per torto morale di fr. 100'000.- ai sensi della LAV.
B. Con decisione del 14 maggio 2007 l’autorità cantonale ha parzialmente accolto la richiesta, nel senso di assegnare all’istante fr. 5'000.- quale riparazione per torto morale. La domanda di indennizzo è invece stata respinta, poiché l’interessato, interpellato il 13 ottobre 2004, il 19 agosto 2005, il 27 agosto 2006 ed il 25 gennaio 2007 non ha dato seguito alle richieste di informazione circa la sua situazione finanziaria (doc. M).
C. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
Il ricorrente rammenta di aver chiesto la quota parte, non coperta dalla cassa malattia, relativa alla perdita di guadagno subita, la quota parte non coperta dalle assicurazioni sociali, relativa alla perdita di guadagno subita, il mancato reddito conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il torto morale di fr. 100'000, il costo delle spese mediche future, trattamenti e aiuti ausiliari pure da capitalizzare, la perdita del capitale sociale di fr. 45'000, il costo delle spese di patrocinio quantificate in fr. 40'000, poi rettificate in fr. 5'000 di solo onorario.
Con il ricorso l’interessato afferma di aver prodotto i giustificativi necessari a sostanziare le sue pretese, e rileva che alcuni dati necessari per la quantificazione e la capitalizzazione del danno sono di recente acquisizione (decisione __________ del 5 giugno 2007, decisione AI del 5 marzo 2007), per cui non potevano essere prodotti prima.
Il ricorrente chiede un risarcimento a titolo di danni materiali per perdita di guadagno attuale e futura, spese mediche attuali e future, spese di patrocinio, torto morale per un importo complessivo di fr. 120'000, di cui fr. 100'000 per danni materiali e fr. 20'000 per il torto morale subito, oltre interessi al 5% a partire dal 7 giugno 2001.
D. Con risposta del 2 luglio 2007 il DSS propone di respingere il ricorso, rilevando in particolare che l’interessato, malgrado 4 distinte richieste (13 ottobre 2004, 19 agosto 2005, 27 agosto 2006 e 25 gennaio 2007) di ottenere la compilazione del formulario necessario per valutare se l’istante ha diritto o meno ad un indennizzo, non ha mai presentato alcunché, se non in sede di ricorso al TCA. Per quanto concerne l’indennità per torto morale, il DSS ritiene che l’importo di fr. 5'000 sia adeguato (doc. III).
E. Pendente causa il ricorrente ha prodotto numerosa documentazione, tra cui uno scritto dove l’insorgente afferma che, con riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria, il Municipio di __________ “non ha rilasciato il certificato municipale. Solo un ordine di questo tribunale permetterebbe un esito diverso.” (doc. XIII)
F.Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito ed in particolare a “prendere espressamente posizione sui calcoli effettuati dall’istante in sede di ricorso”, il DSS ribadisce di aver sollecitato in quattro occasioni il ricorrente a voler ritornare debitamente compilato il formulario dell’IAS e di aver reso attento l’insorgente, nell’ultimo sollecito del 25 gennaio 2007, che se la documentazione non fosse stata trasmessa, il DSS avrebbe emanato una decisione sulla base dei dati in suo possesso. Solo in sede ricorsuale l’istante ha trasmesso un documento della __________ concernente il calcolo delle prestazioni complementari del 27 marzo 2007, ossia un documento in possesso del ricorrente prima dell’emanazione della decisione impugnata. Per il DSS l’attitudine del ricorrente è in contraddizione con il suo dovere di diligenza.
L’autorità cantonale afferma inoltre che:
" La Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati è stata concepita per “correggere” leggermente l’ottica del diritto penale. Infatti per adempiere la sua funzione, vale a dire assicurare il rispetto effettivo del diritto positivo, il diritto penale non deve unicamente prevedere sanzioni nei confronti di coloro che violano l’ordine giuridico ma deve anche favorire la riparazione effettiva del pregiudizio subito dalle vittime poiché, sino a quando non ci è riparazione, l’ordine giuridico resta tradito (Messaggio sulla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati e sul decreto federale concernente la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, FF 1990 II 709 segg. 712). La LAV è stata concepita per poter assistere adeguatamente le vittime di un reato: lo scrivente dipartimento, in quanto autorità decidente, applica la legislazione in vigore proprio allo scopo di poter indennizzare le vittime dei reati. E’ evidente però che se, invece di collaborare, la vittima “ostacola” in qualche modo il lavoro del dipartimento, questo non può certo facilitare l’evasione dell’istanza. A tale proposito, ribadiamo integralmente quanto già esposto nella nostra risposta del 2 luglio 2007 al ricorso a proposito del dovere di collaborazione (pagg. 4 e 5 della nostra risposta).”
Il DSS rileva inoltre che il fatto di restare passivo, ignorando i solleciti e non trasmettendo la documentazione necessaria, benché fosse in suo possesso, rappresenterebbe un abuso di diritto, contrario al principio della buona fede. L’istante non avrebbe addotto alcuna motivazione per giustificare il suo comportamento passivo. Se un simile modo di procedere dovesse diventare usuale, il lavoro del DSS si troverebbe ostacolato, giacché dovrebbe intraprendere “lavori investigativi” per ottenere documentazione che dovrebbe essere fornita spontaneamente o su richiesta dall’istante stesso. La documentazione richiesta è indispensabile al fine di poter emettere una decisione poiché l’art. 12 LAV prevede una formula matematica precisa per calcolare l’ammontare dell’indennizzo. L’art. 6 cpv. 2 del Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati prevede che il DSS faccia capo all’IAS per effettuare il calcolo delle domande di indennizzo.
Infine, l’autorità cantonale rammenta che la LAV prevede una procedura semplice, rapida e gratuita. In concreto la procedura sarebbe stata ritardata a causa della mancanza di collaborazione dell’istante, che non ha mai ritornato il formulario dell’IAS, né ha preannunciato una decisione sulle PC da parte dell’autorità competente di un altro Cantone. Tra l’invio del formulario dell’IAS (13 ottobre 2004) e l’ultimo sollecito (25 gennaio 2007), sono trascorsi 2 anni e 3 mesi senza che l’istante abbia fatto alcunché:
" Ora, se ogni persona che presenta un’istanza LAV, non collaborasse minimamente con l’autorità decidente, ignorando bellamente le richieste di quest’ultima e non fornendo alcun tipo di indicazione, costringendo quindi l’autorità a decidere in base agli elementi in suo possesso per poi avviare una procedura ricorsale in caso di rifiuto, ciò striderebbe con lo spirito stesso della LAV precisato all’art. 16 cpv. 1 LAV che prevede appunto una procedura semplice, rapida e gratuita. Un tale modo di procedere provocherebbe inoltre costi nonché lavoro supplementare per le autorità giudiziarie.” (doc. XV)
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2. In concreto oggetto del contendere da una parte è la questione a sapere se il ricorrente non ha adempiuto al suo obbligo di collaborare e dall’altra se l’ammontare dell’indennità per torto morale di fr. 5'000 è stata calcolata correttamente.
3. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto consiste in:
a. consulenza;
b. protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo e riparazione morale.
(art. 1 cpv. 2 LAV),
L'art. 2 cpv. 1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.
La Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili (art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
La Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.
Le condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art. 12 LAV.
Le modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
L'art. 14 cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).
L'art. 14 cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.
Secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
Per l’art. 16 cpv. 1 LAV i Cantoni prevedono una procedura semplice, rapida e gratuita.
A norma dell’art. 16 cpv. 2 LAV l’autorità accerta i fatti d’ufficio.
Per l’art. 1 OAVI la vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autori del reato, assicurazioni, ecc.).
4. In concreto, dagli atti emerge che l’istanza è stata inoltrata il 3 giugno 2003 (cfr. doc. 2).
Dopo un fitto scambio di corrispondenza tra l’allora patrocinatore del ricorrente e il Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti, il 19 novembre 2003 quest’ultimo ha informato l’istante che avrebbe provveduto ad informare il DSS delle sue richieste e che avrebbe proposto una decisione alla direzione del Dipartimento.
Il 16 settembre 2004, scusandosi per il ritardo accumulato, il DSS ha chiesto all’insorgente un complemento della documenta-zione agli atti (doc. 6).
Il 30 settembre 2004 l’interessato ha prontamente risposto alla domanda, trasmettendo nuovi documenti (doc. 7).
Il 4 ottobre 2004 il ricorrente ha prodotto ulteriore documenta-zione, in particolare i certificati medici del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 8).
Il 13 ottobre 2004 il DSS ha trasmesso uno scritto all’Ufficio delle prestazioni complementari, con copia per conoscenza all’allora legale dell’istante, inoltrando, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della LAV “la richiesta di calcolo del reddito determinante” concernente l’istante “durante l’anno 2003, al fine di emanare una decisione di indennizzo ai sensi della LAVI”, aggiungendo che il patrocinatore ha espressamente domandato di trasmettere il formulario di calcolo direttamente a lui e non all’istante che parla solo tedesco (doc. 9).
Agli atti vi è poi un ulteriore scritto del 9 agosto 2005 del DSS, trasmesso all’Ufficio delle prestazioni complementari, del seguente tenore:
" riferendomi alla mia missiva del 13 ottobre 2004, mi permetto di rinnovarle la mia richiesta di calcolo del reddito determinante concernente il signor RI 1, __________, al fine di emanare una decisione di indennizzo ai sensi della LAV.” (doc. 10)
Il 2 agosto 2006 l’IAS ha scritto al precedente legale dell’insorgente, affermando:
" ci permettiamo nuovamente richiamare la stesura del modulo “richiesta di prestazione complementare” relativo all’istanza di indennizzo e torto morale ai sensi LAV.
Alleghiamo nuovamente il modulo di richiesta che vorrà cortesemente ritornarci entro 20 giorni in quanto dobbiamo dare scarico al mandato ricevuto dal servizio giuridico del DSS.” (doc. 11)
Infine, il 25 gennaio 2007 il DSS ha scritto all’allora patrocinatore dell’istante, affermando tra l’altro:
" (…)
Il documento summenzionato è quindi necessario al fine di poter trattare l’istanza LAV del suo cliente. La invitiamo pertanto a voler ritornare tale documento all’Istituto delle assicurazioni sociali entro il 19 febbraio c.a. Se il documento richiesto non sarà ritornato entro il termine assegnato saremo costretti ad emanare una decisione in base agli elementi in nostro possesso.” (doc. 12)
Il 14 maggio 2007 il DSS ha parzialmente accolto l’istanza solo per quanto concerne l’indennità per torto morale. Per il resto ha respinto le richieste a causa della mancata collaborazione del ricorrente (doc. M).
In sede di ricorso, l’insorgente, rappresentato da un’altra legale, ha prodotto numerosa documentazione, tra cui il calcolo delle prestazioni complementari effettuato dalla competente autorità del __________ ed il formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI dell’IAS.
5. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Questo concetto è stato ripreso, nell’ambito dell’applicazione della LAV in DTF 126 II 97, consid. 2e:
" Hingegen kann und muss vom Gesuchsteller verlangt werden, dass er soweit zumutbar diejenigen Angaben macht, die der Behörde erlauben, den Sachverhalt und die Anspruchsberechtigung näher abzuklären. Wohl hat die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 16 Abs. 2 OHG). Das schliesst aber eine Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers nicht aus (BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 239;123 III 328 E. 3 S. 329; 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 284 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, S. 341; ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 59 ff. zu § 7; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Basel/Stuttgart 1979, S. 125; Empfehlungen SVK-OHG, Nr. 74). Wer ein Gesuch stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von der Behörde.
Insbesondere muss das Opfer den anspruchsbegründenden Sachverhalt mit hinreichender Bestimmtheit darlegen und der Behörde diejenigen Angaben liefern, die ihr erlauben, weitere Erkundigungen einzuziehen (GOMM/STEIN/ZEHNTNER, a.a.O., Rz. 24 zu Art. 16). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungsstelle, welche die Leistungsbegehren nach Art. 11 ff. OHG beurteilt, rechtlich und faktisch nicht dieselben prozessualen Untersuchungsmittel zur Verfügung hat wie die Strafverfolgungsbehörden. Sie ist oft darauf angewiesen, polizeiliche und strafprozessuale Akten heranzuziehen, um beurteilen zu können,
ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Es kann und muss daher vom Opfer verlangt werden, dass es der Behörde - soweit vorhanden - derartige Akten zur Verfügung stellt oder zumindest angibt, wo diese Unterlagen ediert werden könnten.“ (sottolineature del redattore)
Peter Gomm, in Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 310 e seguenti rammenta che :
" Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts gilt im Verwaltungsverfahren die Untersuchungsmaxime. Diese ist im Bereich des Opferhilfegesetzes von Bundesrechts wegen vorgesehen (Art. 16 Abs. 2 OHG).
(…)
Dies enthebt das Opfer nicht von der Pflicht, seine Verhältnisse zu offenbaren, soweit es in seinen Möglichkeiten liegt und zumutbar ist. Wer ein Gesuch stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von Ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von Behörde.
(…)
In gleicher Weise hat die Entschädigungsbehörde eigene Beweiserhebungen zu treffen, wenn der Versorgeschaden in den wesentlichen Elementen dargelegt worden und das Opfer damit seiner Substanziierungspflicht nachgekommen ist. Es ist Sache der Entschädigungsbehörde, allenfalss einzelne fehlende Elemente für die Schadensberechnung ergänzend zu erheben oder das Opfer, falls notwendig, zur Mitwirkung aufzufordern (vgl. BGE 129 II 49 ff. Erw. 4.1)."
6. In concreto il ricorrente è stato invitato a compilare il formulario « richiesta di prestazione complementare » in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 2005 (RL 3.3.3.5.1) nel corso del 2004 (doc. 9).
Il 21 agosto 2006 l’insorgente è stato sollecitato a ritornare il modulo debitamente completato direttamente dall’istituto delle assicurazioni sociali. In assenza di un suo riscontro, il 25 gennaio 2007 il Dipartimento della sanità e della socialità, rammentato il contenuto dell’art. 12 cpv. 1 LAV, ha concesso un ultimo termine, scadente il 19 febbraio 2007, per ritornare il formulario, altrimenti «saremo costretti ad emanare una decisione in base agli elementi in nostro possesso» (doc. 12). L’istante ha prodotto la documentazione solo in sede di ricorso.
Il DSS si rifiuta di prendere posizione in merito alla nuova documentazione e sul citato formulario sottoscritto il 12 giugno 2007 (doc. G), poiché prodotto tardivamente. L’autorità riscontra in questo agire una violazione del principio della buona fede ed un abuso di diritto.
Ora, è vero che la procedura in ambito LAV deve essere rapida e semplice, per permettere all’autorità preposta di intervenire velocemente e fornire alla vittima quegli aiuti immediati di cui necessita subito dopo l’evento che ha causato il danno.
Ciò tuttavia non pregiudica i diritti del ricorrente nell’ambito del ricorso innanzi all’autorità superiore, la quale accerta i fatti d’ufficio e dispone di pieno potere cognitivo (cfr. in particolare art. 17 LAV e Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berna 2005, n. 4 ad art. 17, pag. 324).
Infatti, se l’insorgente produce nuova documentazione, questa autorità è tenuta a valutarla e l’istanza inferiore, chiamata ad esprimersi in merito, non può limitarsi a sostenere che gli atti non sono stati prodotti in precedenza.
Nel caso concreto non va del resto dimenticato che l’insorgente, inizialmente, ha risposto prontamente alle sollecitazioni del Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti (cfr. doc. da 1 a 7) e che il ritardo non è stato generato unicamente dall’insorgente. Infatti il DSS ha dapprima lasciato trascorrere quasi un anno (19 novembre 2003 – 16 settembre 2004, cfr. Doc. 5 e 6) prima di interpellare nuovamente l’assicurato, il quale ha prodotto quanto richiesto (doc. 8). Dopo di ché l’autorità cantonale è intervenuta direttamente solo il 25 gennaio 2007 (doc. 12). Infatti, il 13 ottobre 2004 (doc. 9) il DSS ha scritto all’IAS chiedendo di interpellare l’insorgente circa la compilazione del citato formulario (con copia per conoscenza al patrocinatore dell’istante), il 9 agosto 2005 il DSS ha interpellato l’IAS per sollecitare il calcolo (senza copia per conoscenza al patrocinatore, doc. 10) e un anno dopo è stato l’IAS ad interpellare l’insorgente (doc. 11). Solo nel corso del mese di gennaio 2007 il DSS ha nuovamente preso contatto con il ricorrente per assegnargli un ultimo termine per produrre quanto richiesto (doc. 12).
Se avesse voluto accelerare la procedura il DSS avrebbe dovuto interpellare il ricorrente già ad inizio 2005, assegnandogli un ultimo termine per produrre quanto richiesto e, in caso di nuovo silenzio, emanare celermente la decisione.
In sede di ricorso il TCA ha chiesto all’autorità cantonale di prendere espressamente posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, tra cui il documento relativo alle prestazioni complementari, finalmente compilato. Ciò avrebbe permesso a questo Tribunale di esaminare direttamente se il calcolo proposto dal ricorrente in sede di ricorso poteva essere confermato o se, vista la presa di posizione del DSS, andava modificato o respinto.
In concreto, tuttavia, in assenza di una presa di posizione del DSS su questo calcolo, tenuto conto dell’esigenza di garantire una doppia giurisdizione di giudizio e del fatto che, con l’entrata in vigore della LTF, il potere cognitivo del Tribunale federale è stato, in generale, limitato, il TCA non può esprimersi nel merito prima che l’autorità cantonale abbia esaminato a fondo, entrando nel merito delle singole richieste, i calcoli presentati dall’insorgente in sede di ricorso.
Alla luce delle sopra citate considerazioni, su questo punto, la decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato al DSS affinché si esprima, compiutamente, in merito.
Visto il tempo trascorso l’autorità cantonale dovrà decidere celermente.
In queste condizioni le richieste di assumere ulteriori prove (tra cui, ad esempio, una perizia medica riguardante la capacità lavorativa, la perizia economica riguardante la perdita di guadagno, ecc.) vanno respinte perché premature.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
7. L’insorgente contesta anche l’ammontare dell’indennizzo per torto morale e sostiene che un importo di fr. 20'000 (in via subordinata fr. 10'000) sarebbe più confacente alla fattispecie in esame, considerato che i danni fisici e psicologici duraturi lo hanno reso invalido dapprima al 100% e per il futuro almeno nella misura del 63%.
L'art. 12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità (STF del 4 luglio 2002, 1A.20/2002, pubblicata in RDAT II 2002 n. 74 pag. 269).
Secondo la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità dello Stato (DTF 132 II 117 consid. 2.2.3; DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (STF del 4 luglio 2002, 1A.20/2002 pubblicata in RDAT II 2002 n. 74 pag. 269; DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3).
La commisurazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c). Criteri di calcolo schematici non sono quindi di massima applicabili (STFA del 4 luglio 2002, 1A.20/2002, pubblicata in RDAT II 2002 n. 74 pag. 269) e eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita (DTF 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421).
Per determinare il diritto e la portata dell’ammontare del risarcimento, la giurisprudenza prevede un calcolo in due fasi. In primo luogo va definito un importo base, fondandosi su criteri oggettivi, quali il grado di parentela dell’avente diritto con la vittima e i precedenti giurisprudenziali. In un secondo tempo l’importo va ponderato in base alle circostanze concrete della fattispecie.
A questo proposito, in DTF 132 II 117, il TF ha rammentato:
" 2.2.3 Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit. Das Bundesgericht hat es daher abgelehnt, dass sich die Bemessung der Genugtuung nach schematischen Massstäben richten soll. Die Genugtuungssumme darf nicht nach festen Tarifen festgesetzt, sondern muss dem Einzelfall angepasst werden (BGE 127 IV 215 E. 2e S. 219).
Dies schliesst nicht aus, die Bewertung der immateriellen Beeinträchtigung in zwei Phasen vorzunehmen: in einer objektiven Berechnungsphase mit einem Basisbetrag als Orientierungspunkt und einer nachfolgenden Phase, in der die Besonderheiten des Einzelfalles (Haftungsgrundlage, [Selbst-]Verschulden, individuelle Lebenssituation des Geschädigten) berücksichtigt werden
(Urteile des Bundesgerichts 1A.203/2000 vom 13. Oktober 2000, E. 2b; 1A.235/2000 vom 21. Februar 2001, E. 5b/aa).
(…)
2.2.4 Im Unterschied zum Zivilrecht besteht bei der Bemessung einer
Genugtuung nach Opferhilferecht die Besonderheit, dass es sich bei dieser nicht um eine Leistung aus Verantwortlichkeit, sondern um eine staatliche Hilfeleistung handelt. Gemäss Rechtsprechung erreicht sie deshalb nicht automatisch die gleiche Höhe wie die zivilrechtliche, sondern kann unter Umständen davon abweichen oder gar wegfallen (BGE 128 II 49 E. 4.3 S. 55; 125 II 169 E. 2b/bb und 2c S. 174 f.). Insbesondere kann berücksichtigt werden, dass die Genugtuung nicht vom Täter, sondern von der Allgemeinheit bezahlt wird. Dies kann namentlich dann eine Reduktion gegenüber der zivilrechtlichen Genugtuung rechtfertigen, wenn diese aufgrund von subjektiven, täterbezogenen Merkmalen (z.B. besonders skrupellose Art der Begehung der Straftat) erhöht worden ist (Urteile des Bundesgerichts 1A.235/2000 vom 21. Februar 2001, E. 3a; 1A.80/1998 vom 5. März 1999, E. 3c/cc).
(…)
2.4.3 Wie oben ausgeführt (E. 2.2.4), sind bei der Festsetzung einer Genugtuung nach OHG die subjektiven, täterbezogenen Faktoren nicht zu berücksichtigen. Dazu gehört die Art der Tatbegehung (Brutalität, Rücksichtslosigkeit) ebenso wie das Motiv, welches den Täter zur Begehung der Straftat bewog. Das Sozialversicherungsgericht hat somit auch insoweit kein Bundesrecht verletzt, als es die vom Beschwerdeführer genannten Bemessungskriterien (Brutalität, Rücksichtslosigkeit, Sinnlosigkeit der Tat) nicht als genugtuungserhöhend erachtete.“
8.Nel Canton Ticino, il TCA ha confermato la riparazione morale di fr. 10'000.-- accordata ad una vittima di una rapina, ottantenne, che ha in particolare perso l'uso permanente del braccio sinistro e che per questo fatto ha dovuto lasciare il proprio domicilio ed essere ricoverata in una casa per anziani (cfr. STCA del 18 marzo 1998, 43.1997.1).
In una sentenza del 4 marzo 1998 il TCA ha accordato una riparazione per torto morale di fr. 7'000 ad una vittima di un'aggressione con rischio di perdita della vita e conseguenze durature a livello psichico (STCA del 4 marzo 1998, 43.1997.5).
Mentre nella sentenza 17 dicembre 2001 (inc. 43.2000.1) il TCA ha confermato l'importo di CHF 10'000.-- per torto morale riconosciuto alla vittima di una aggressione con ferita da arma da taglio all'addome a livello dell'ipocondrio e con necessità di intervento chirurgico e conseguente sindrome postraumatica da stress.
Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 237, n. 39 ad art. 12, rammentano la seguente lista di risarcimenti:
" Fr. 15'000-- für Dauerschaden im Bereich LSW und Hörverlust mit Tinnitus nach Sprengstoffanschlag in Einkaufzentrum (JGK BE vom 19. Oktober 1999).
Fr. 15'000.-- für lebenslängliche Bewegungseinschränkung und psychische Probleme nach Raubüberfall mit lebensgefährlichen Stichverletzungen (JGK BE vom 19. November 1998).
Fr. 15'000.-- bei tiefer Schnittwunde am Unterarm mit vollständiger Durchtrennung von Muskeln und Sehnen (Opferhilfestelle ZH vom 27. April 2001).
Fr. 12'000.-- für Stichverletzungen im Bereich der Augen, im Thorax und Rücken (JGK BE vom 18. Februar 2000).
Fr. 10'000.-- nach Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Beschwerden nach Ueberfall mit Freiheitsberaubung und Erpressung (DDI SO vom 25. Oktober 2004).
Fr. 10'000.-- bei Schenkelhals- und Oberarmfraktur sowie Kopfkontusion einer älteren Frau nach Entreissdiebstahl und anschliessender Unfähigkeit, den eigenen Haushalt weiterzubewirtschaften (JGK BE vom 16. September 1999).
Fr. 10'000.-- nach Unterarmdurchschuss mit längerer Hospitalisation und traumatischen Folgen anlässlich des Mordfalles in Dulliken (DDI SO vom 20. Dezember 2001).
Fr. 8'000.-- nach Streiffschuss und traumatischen Folgen im Mordfall in Dulliken (DDI SO vom 20. Dezember 2001).
Fr. 6'500.-- Oberarmfraktur nach Handtaschenentreissdiebstahl (ASB BS vom 10. September 1998).
Fr. 6'000.-- an eine Frau, die Opfer mehrerer Nötigungshandlungen, zweier Entführungen sowie von einfachen Körperverletzungen (alles begangen durch den gleichen Täter) wurde (JGK BE 13 Juli 1998).
Fr. 6'000.-- nach Stichverletzungen des Zwerchfells und Naseverletzung, Angsttrauma mit Arbeitsunfähigkeit (Opferhilfestelle ZH vom 29. August 2001).
Fr. 5'000.-- psychische Probleme nach Raubüberfall mit Faustfeuerwaffe und anschliessender siebenmonatiger Arbeitsunfähigkeit zu 100% (JGK BE vom 24. August 1998).
Fr. 5'000.-- Angsttrauma mit Depression, Verfolgungswahn und Suizidgedanken nach Raubüberfall (JGK BE vom 24. August 1998).
Fr. 5'000.-- Stichwunde am Arm mit Verlust des Spür- und tastsinnes einzelner Finger- und Handbereiche Lähmung eines Teils der Daumenballenmuskulatur (Opferhilfestelle ZH vom. 29. August 2001).
Fr. 4'000.-- nach Schussverletzung am Oberschenkel mit Einschränkungen, Sport zu treiben (JGK BE vom 23. April 1998).
Fr. 3'500.-- Angsttrauma einer überfallenen Kioskfrau (Opferhilfestelle ZH vom 1. Juli 2002).
Fr. 3'000 Nasenbeinbruch, Hirnerschütterung und Prellungen (Opferhilfestelle ZH vom 22. März 2002).“
9. Nell'evenienza concreta, la gravità dell'offesa (la vittima è stata colpita con un bastone e l’aggressore ha sparato alcuni colpi nella sua direzione, mancando il bersaglio, causando un disturbo post-traumatico da stress a cui si è aggiunta una sintomatologia depressiva) e le circostanze particolari (difficoltà nel riprendere il lavoro) giustificano indubbiamente l'assegnazione di una riparazione morale.
Tenuto conto degli importi assegnati dai Tribunali cantonali o confermati dal Tribunale federale nei casi qui sopra esposti, il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la riparazione morale di fr. 5'000 assegnata dal DSS, pur trovandosi nella parte inferiore degli indennizzi attribuiti, sia equa e non sia lesiva del principio della parità di trattamento e della proporzionalità.
Infatti, il DSS ad una vittima che aveva riportato lesioni semplici nonché danni psicologici (stress post-traumatico) ha riconosciuto in passato lo stesso importo di fr. 5'000, così come ad una vittima di una rapina che ha causato l’insorgere di un’epilessia permanente.
Come riportato dalla dottrina (cfr. consid. 8), ad una vittima di una rapina che ha causato problemi psichici sono stati riconosciuti fr. 5'000.--, così come alla vittima di una rapina che ha provocato una depressione, una mania di persecuzione e pensieri suicidali.
Con sentenza 1A.294/2005 del 7 settembre 2006, la Nostra Massima Istanza, a proposito di una vittima che si lamentava di aver ottenuto solo fr. 5'000 in luogo di fr. 10'000, quale indennità per torto morale, ha affermato:
" 4.2 Le jugement attaqué expose que, suite à l'agression, la recourante a subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présente des séquelles, qui se traduisent par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, le jugement attaqué évoque une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation; la recourante, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'ose plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rend plus au loto; encore moins se déplace-t-elle en train.
4.3 Se référant à Hütte/Ducksch (Die Genugtuung, Zurich 2003, 3ème éd., période 1998-2000, VIII/28 ss, n. 14 ss), l'autorité cantonale a relevé que les cas dans lesquels, pour des infractions similaires, un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont d'une gravité supérieure à celle du cas d'espèce; un montant de cet ordre est généralement alloué pour des lésions dangereuses ou plus graves, avec un long séjour hospitalier, de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables. Se référant au même auteur (Le tort moral, annexes, période 1995 ss), elle a également relevé que, dans le cas d'une fracture de l'épaule d'une femme âgée de 80 ans, une indemnité de 1000 fr. avait été versée et que, pour un bras cassé, un montant de 5000 fr. avait été alloué. Dans un arrêt 1A.20/2002, publié in RDAT 2002 II n. 74 p. 269, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur l'indemnité pour tort moral allouée par l'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais avait subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 10 jours et présentait un syndrome postraumatique
de stress; il a estimé que le montant de 10'000 fr. alloué à la victime, qui réclamait 40'000 fr., n'était pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4). Dans un arrêt antérieur, il avait jugé adéquate la somme de 2000 fr. allouée; la victime avait subi une fracture de la jambe, suivie d'une hospitalisation de moins d'un mois; la guérison avait été exempte de complications, mais la victime conservait des douleurs résiduelles et une cicatrice (ATF 123 II 210, consid. 4a non publié).
4.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le montant de 5000 fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité cantonale. Il a été tenu compte des atteintes tant physiques que psychiques de la recourante et le montant qui lui a été accordé correspond à la moyenne de ceux qui sont alloués dans des cas similaires. Autant que celle-ci se prévaut ici d'une réduction de sa capacité de travail, elle perd de vue qu'il s'agit là d'un poste de son dommage matériel. Pour le surplus, son argumentation se réduit pratiquement à mentionner les atteintes qu'elle a subies et à affirmer qu'elles justifient l'octroi du montant de 10'000 fr. qu'elle réclame.
S'agissant de l'indemnité pour tort moral on ne discerne donc pas de violation du droit fédéral. Le recours sur ce point doit par conséquent être écarté.”
La somma assegnata è pertanto conforme a quanto deciso nel corso degli ultimi anni.
L’insorgente domanda anche gli interessi.
In DTF 132 II 117 il TF ha stabilito che la corresponsione di interessi sulla riparazione morale va considerata come un fattore di determinazione del calcolo, affermando:
" (…)
Die kantonalen Opferhilfestellen sprechen im Allgemeinen eine ex aequo et bono bemessene Pauschalsumme als Genugtuung zu, welche auch die Nebenrechte abdeckt. Mit der Anerkennung eines Zinsanspruchs über diese Pauschalsumme hinaus würde unter Umständen in den Ermessensspielraum der kantonalen Behörden eingegriffen, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 104 lit. a OG erfüllt wären. Es rechtfertigt sich daher ohne weiteres, der Verzinsung einer Genugtuungsforderung im Opferhilferecht die Bedeutung eines Bemessungsfaktors einzuräumen.
3.4 Im angefochtenen Urteil vertritt das Sozialversicherungsge-richt den Standpunkt, dass dem Zeitablauf seit dem Schadensereignis Rechnung getragen und die Genugtuung nach den Bemessungskriterien im Urteilszeitpunkt bemessen wurde, weshalb kein Zins geschuldet sei. Diese Erwägung ist an sich widersprüchlich; daraus geht nicht klar hervor, ob mit der Formulierung, der Zeitablauf sei berücksichtigt worden, lediglich die seit dem Schadensereignis aufgelaufene Teuerung gemeint ist oder ob ein ab diesem Tag laufender Zinsanspruch anerkannt und aufgerechnet worden ist.
Nach dem oben Gesagten (E. 2.5) ist die dem Beschwerdeführer zugesprochene Summe von insgesamt Fr. 70'000.- als eher hoch einzustufen. Selbst wenn das Sozialversicherungsgericht davon ausgehen würde, dass in dieser Summe ein Schadenszins von 5 % seit (...) [Tag des Schadensereignisses] inbegriffen wäre, hätte das Bundesgericht deshalb keinen Anlass, in die Genugtuungsbemessung der kantonalen Instanz einzugreifen (Art. 104 lit. a OG). Da der Schadenszins im Bereich des Opferhilferechts zu den Bemessungsfaktoren gehört, hat das Sozialversicherungsgericht in Anbetracht der Höhe der zuerkannten Genugtuungssumme keine bundesrechtlichen Bemessungsgrundsätze verletzt, wenn es über den Betrag von Fr. 70'000.- hinaus einen weitergehenden Genugtuungsanspruch (Zins) verneinte.“ (sottolineature del redattore)
Alla luce della citata giurisprudenza, nella valutazione complessi-va del danno, visto il lungo tempo trascorso dall’evento dannoso (7 giugno 2001) e tenuto conto del lasso di tempo entro il quale l’autorità cantonale ha emanato la sua decisione (14 maggio 2007), secondo questo TCA appare corretto aumentare l’importo della riparazione morale a fr. 7'000.
10. In concreto il ricorso è parzialmente accolto, poiché gli atti sono rinviati all’autorità inferiore per un nuovo giudizio e perchè l’indennizzo per il torto morale è stato aumentato.
Di conseguenza l’interessato ha diritto a ripetibili parziali.
Questo Tribunale deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con il parziale accoglimento del ricorso, la richiesta di assistenza giudiziaria.
Secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 5 cpv. 3 della legge di applicazione e complemento della LAV, la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.",
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole.
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile per persone sole è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un supplemento del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.
11. In concreto, trattandosi di un assicurato domiciliato in un altro Cantone e visti gli sforzi profusi dalla patrocinatrice per ottenere il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, si può eccezionalmente prescindere dal medesimo, giacché gli atti prodotti permettono di emettere comunque una decisione in merito.
Dal calcolo delle prestazioni complementari allegato quale doc. N, nonché dal ricorso, emerge che l’insorgente deve far fronte a fr. 1'400 al mese di pigione (doc. G2) e fr. 267 al mese di spese accessorie (oltre che, verosimilmente, di fr. 241.10 di assicurazione sociale contro le malattie; la questione può tuttavia rimanere aperta poiché comunque la richiesta va respinta).
L’interessato percepisce dal 1° febbraio 2007 una prestazione complementare di fr. 1'076 al mese, una rendita AI di fr. 1'499, una rendita mensile dell’__________ di fr. 1'476.70 (di cui fr. 1'283.05 a suo favore e fr. 193.60 per la figlia; cfr. doc. L, allegato A, L1), per complessivi fr. 3'858.05 (cfr. pag. 12 del ricorso, doc. I).
In sede di ricorso fa valere degli importanti debiti (cfr. precetti esecutivi, tuttavia risalenti al 2003), comprovando in particolare di dovere restituire fr. 9'175 di prestazioni complementari e di essere in debito per alcune partecipazioni ai costi e franchigie nei confronti della cassa malati (doc. N1, VIII/2 e seguenti; cfr. anche doc. XII/Bis), tuttavia ampiamente compensate dagli importi a lui dovuti dall’__________ (cfr. doc. C, nonché doc. VIII/3, versamento effettivo di fr. 46'772.05, pur comprendendo anche parte della rendita per la figlia).
Nel caso di specie, per il calcolo del diritto all’assistenza giudiziaria, il fabbisogno del ricorrente ammonta pertanto a fr. 3'283.10 (1'100 + 275 [1'100 : 100 X 25] + 1’400 + 267 + 241.10), inferiore alle entrate mensili di fr. 3'858.05 (1'499 + 1'283.05 + 1'076).
Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.
In particolare l’Alta Corte ha rilevato:
" (…)
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.).",
Nell’evenienza concreta, applicando il supplemento massimo del 25%, l’eccedenza raggiunge i fr. 574.95 al mese (3'858.05 – 3'283.10). Rilevato inoltre che l’interessato ha diritto a ripetibili ridotte, essendo parzialmente vincente in causa, e che anche in questo caso potrà chiedere alla propria legale di saldare ratealmente l’onorario, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria non è adempiuta.
In queste condizioni la domanda va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata nella misura in cui concerne il rifiuto della richiesta di indennizzo (n. 3 del dispositivo) e gli atti rinviati al Dipartimento delle sanità e della socialità per un nuovo giudizio.
§§ Il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che a RI 1 è attribuita una riparazione del torto morale dell’importo di fr. 7'000.--.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura innanzi al TCA è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Il Dipartimento della sanità e della socialità verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
5. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti