Raccomandata

 

 

Incarto n.
43.2008.3

 

ir/td

Lugano

28 luglio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                       che con atto d'accusa 27 ottobre 2005 il PP __________ ha rinviato a giudizio D.H. per gravi reati commessi in danno della qui ricorrente;

 

                                       che con scritto 18 agosto 2006 l'avv. RA 2 ha comunicato al DSS - Delegato LAVI l'assunzione del patrocinio della giovane vittima, l'imminenza del processo - fissato inizialmente per il 21 settembre 2006 - ed il desiderio di salvaguardare il termine di cui all'art. 16 cpv. 3 LAV;

 

                                       che il patrocinatore di RI 1 ha formulato, sempre con lo scritto 18 agosto 2006, una richiesta di risarcimento per il torto morale subito e la rifusione delle spese legali, con riserva di completazione;

 

                                       che con sentenza 19 settembre 2007 la Corte delle Assise Criminali di __________ ha condannato l'accusato (latitante) ad una pena di 6 anni per i gravissimi reati imputatigli commessi in danno dell'unica vittima qui ricorrente;

 

                                       che, con la pena detentiva, l'accusato è anche stato condannato a versare a RI 1, parte civile, l'importo di CHF 25'000.- a titolo di risarcimento per torto morale e CHF 11'767.35 per le spese legali sopportate;

 

                                       che il 5 ottobre 2007 l'avv. RA 2 ha completato la sua istanza producendo la copia della sentenza;

 

                                       che il 15 ottobre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha contattato il patrocinatore del condannato in vista del risarcimento. Questi ha negato l'esistenza di sufficienti mezzi finanziari con scritto 14 novembre 2007;

 

                                       che il 15 novembre 2008 RI 1, tramite il proprio legale, ha nuovamente interpellato il DSS - Delegato LAVI, indicando l'incapacità finanziaria del condannato, l'assenza della necessità  di trasmissione della nota d'onorario per le prestazioni al Giar siccome "…a suo tempo non era stata chiesta la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio…";

 

                                       che, alla luce degli atti acquisiti, il Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti __________ ha trasmesso l'istanza al servizio giuridico del DSS per la decisione di sua competenza;

 

                                       che il 27 dicembre 2007 l'avv. RA 2 ha sollecitato l'evasione dell'istanza;

 

                                       che il 14 gennaio 2008 la giurista incaricata del DSS ha chiesto alla ricorrente di verificare la crescita in giudicato della sentenza di condanna penale preannunciando che l'istanza sarebbe stata "…trattata nei prossimi mesi";

 

                                       che il legale della ricorrente ha trasmesso al DSS l'attestazione del TPC relativa alla crescita in giudicato della sentenza di condanna;

 

                                       che, il 16 aprile 2008 ed il 28 aprile 2008 l'avv. RA 2 ha sollecitato l'evasione della procedura;

                                       che il DSS, a firma della Consigliera di Stato rispettivamente della giurista responsabile ha comunque sempre evaso gli scritti di sollecito indicando (v. in parte doc. 1 scritto Consigliera di Stato avv. Pesenti/avv. RA 2 del 5 maggio 2008) il tempo relativamente breve dalla crescita in giudicato della sentenza di condanna penale e la necessità di seguire le istanze nell'ordine cronologico d'entrata;

 

                                       che con atto 14 maggio 2008 RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente per l'esame del merito, lamentando un ingiustificato ritardo. In particolare la ricorrente evidenzia il trascorrere di "…ora 8… lunghissimi mesi senza … ottenere soddisfazione";

 

                                       che con risposta di causa 9 giugno 2008 il DSS chiede la reiezione dell'impugnativa evidenziando la natura della procedura diversa rispetto alle richieste di intervento formulate al Delegato (art. 3 LAV). Il DSS evidenzia come le istanze di indennizzo o riparazione morale (art. 11 LAV) sono di regola evase … nel giro di un anno". Per i collaboratori del Dipartimento la fase di acquisizione delle informazioni necessarie all'emanazione del giudizio  decorre dal 15 novembre (scritto avv. RA 2/DSS) poiché prima di tale data mancava "la verosimiglianza che somme dovute non venissero versate all'autore o da terzi";

 

                                       che, per l'amministrazione cantonale, per decidere procedure come quelle in discussione occorre "svolgere un'istruttoria per poi poter riconoscere alla vittima quanto la legge prevede, sulla base di un calcolo apposito che dovrà tener conto di molteplici fattori, tra i quali la situazione economica della vittima (condizione ai sensi dell'art. 12 LAV) e i precisi parametri di calcolo (art. 13 LAV e art. 3 OAVI)" con il rilievo che "parte istante (…) non ha fornito elementi in merito alla situazione economica della vittima (…) e neppure ha trasmesso la nota d'onorario dettagliata per la quale chiede la rifusione (l'autorità competente in materia LAV dovendola verificare non essendo tenuta ad applicare i criteri considerati dal Tribunale penale per la copertura delle spese di patrocinio)". IL DSS evidenzia poi l'assenza dell'accertamento relativo alla crescita in giudicato della sentenza di condanna penale pervenuta nel gennaio scorso;

 

                                       che, in conclusione del suo esposto, il DSS rammenta come "la procedura LAV tuttora aperta non riguardi l'aiuto immediato alla vittima, ma la possibilità di vedersi rifondere un indennizzo". L'amministrazione richiama poi precedente giudizio di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni (sentenza 21 novembre 2005 inc. 43.2005.2) e riporta poi giurisprudenza federale in materia per escludere il sussistere di un ingiustificato ritardo. Da "quanto il DSS è entrato in possesso della documentazione minima necessaria (ovvero nel gennaio 2008 con la ricezione della crescita in giudicato della sentenza penale) sono passati pochi mesi e ancora la richiesta andrà peraltro completata per permettere una decisione dopo attenta valutazione";

 

                                       che in sede di replica il legale di RI 1 ribadisce le sue tesi evidenziando l'obbligo per il Cantone (art. 16 LAV) di prevedere una procedura semplice, rapida e gratuita. La ricorrente entra nel merito delle sue pretese per qualificarle di semplici, di facile e veloce evasione.

                                         RI 1 non si confronta invece con le considerazioni di diritto relative alla pretesa denegata giustizia evidenziate dall'amministrazione e già ritenute in sentenze di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

 

                                       che la parte convenuta ha duplicato con scritto 2 luglio 2008;

 

                                    •   che il tema in discussione è quello a sapere se il Dipartimento convenuto abbia o meno commesso un diniego di giustizia per il ritardo nell’evadere l’istanza inoltrata dalla ricorrente;

 

                                    •   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                    •   che, questo Tribunale in materia di applicazione della LPGA ha più volte avuto occasione di ritenere come: "Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). (…) secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c), nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483)." (in questo senso ST 23.6.2008 inc. 36.2008.75).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),

 

                                         Nella sentenza DTF 125 V 188ss. pubblicata, il TFA ha negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

Il TFA, con sentenza del 31 maggio 1999 pubblicata in DTF 125 V 373, ha giudicato che, di per sé, una durata procedurale di 33 mesi, di cui 27 consecutivi senza alcuna attività da parte del Tribunale è inammissibile. Tuttavia non ha riconosciuto alcuna indennità poiché l’insorgente non ha sollecitato la ripresa della procedura:

 

"  Das strittige Verfahren war seit 18. Juni 1996 anhängig, ab 2. Dezember 1996 mit der förmlichen Beendigung des Schriftenwechsels behandlungsreif, und es wurde mit Entscheid vom 9. März 1999 abgeschlossen. Die gesamte Verfahrensdauer beträgt 33 Monate seit Anhängigmachung und 27 Monate seit Eintritt der Behandlungsreife. Gemäss der Rechtsprechung hätte eine solche Verfahrensdauer bei den gegebenen Umständen zur Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geführt, da sie die für den Tatbestand des unrechtmässigen Verzögerns eines Entscheides erforderliche Schwelle überschritten hat (unveröffentlichtes Urteil L. vom 16. Dezember 1998). Unter dem Gesichtspunkt der Prozessaussichten ist der Anspruch auf Parteientschädigung somit begründet.

 

(…)

 

aa) Der Anspruch auf Erledigung einer Sache innert angemessener Frist gehört zu den Verfahrensgarantien nach Art. 4 Abs. 1 BV (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Rz. 119 ff., speziell Rz. 153-155). Der Erreichung dieses Ziels dienen insbesondere die Verfahrensordnungen. Unerlässlich sind dafür Fristen, Formen

und prozessuale Sorgfaltspflichten, die einem schleppenden Prozessgang und der Verfahrensverzögerung entgegenwirken (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 49). Eine diesbezüglich wichtige Aufgabe der richterlichen Prozessleitung besteht in der Durchsetzung des Beschleunigungsgrundsatzes. Dieser verlangt zwar in erster Linie vom Richter, daneben aber auch von den Parteien, das je ihnen Mögliche und Zumutbare dazu beizutragen, dass das Verfahren zügig voranschreitet (GYGI, a.a.O., S. 64).

Hinzu tritt der Grundsatz von Treu und Glauben, welcher Behörden und Privaten gleichermassen rechtsmissbräuchliches und widersprüchliches Verhalten verbietet (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., Rz. 126; GYGI, a.a.O., S. 50). Im Rahmen der prozessualen Sorgfaltspflichten obliegt es daher den Parteien, festgestellte

Verfahrensmängel rechtzeitig anzuzeigen (EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès: quelques applications dans la jurisprudence, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, S. 239 f., mit Hinweisen).

bb) Diese aus der prozessualen Sorgfaltspflicht sowie Treu und Glauben im Verfahren abgeleiteten Prinzipien sind im Bereich der jederzeit möglichen Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschwerde (vgl. Art. 97 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 OG) mit Blick auf die Kostenfolgen (Art. 156/159 OG) sinngemäss zur Anwendung zu bringen. Im Bereich der Staatshaftung aus Rechtsverzögerung hat das Bundesgericht in BGE 107 Ib 158 f. (Erw. 2b/bb mit Hinweisen) entschieden, dass es der durch eine lange Prozessdauer von einem Schaden bedrohten Partei insbesondere zuzumuten ist, das Gericht darauf aufmerksam zu machen und um eine raschere Abwicklung des Verfahrens zu ersuchen. Der Unterlassung solcher (der Erhebung der Rechtsverzögerungsbeschwerde vorausgehenden) Vorkehren misst das Bundesgericht staatshaftungsrechtlich unter dem Gesichtswinkel des Selbstverschuldens Bedeutung bei.

cc) Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Eintritt der Behandlungsreife seiner Beschwerde in Verletzung seiner prozessualen Mitwirkungspflichten während 27 Monaten die Vorinstanz weder je um Auskunft nach dem Stand des Verfahrens gebeten, geschweige denn um Beschleunigung des Verfahrens ersucht hatte. Hinzu kommt, dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde am 2. März 1999 eingereicht wurde und dass die Vorinstanz die Beschwerde am 9. März 1999 entschied. Mit dem kurz vorher eingereichten Rechtsmittel liess sich daher von vornherein keine zusätzliche Beschleunigung des Verfahrens erreichen. Die Unkenntnis über diese Prozesslage hat der Beschwerdeführer zu vertreten, weil er sich nie nach dem Stand des Verfahrens erkundigte. Die mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde entstandenen Vertretungskosten sind deshalb selbstverschuldet und unnötig (ZAK 1989 S. 283 Erw. 3). Unter diesen Umständen ist von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen." (sottolineature del redattore)

                                  

                                         I medesimi principi sono stati dedotti in altri ambiti del diritto. Con STF del 24 febbraio 2000 (1P.365/1999), il TF ha rilevato:

 

"  Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe poi violato il principio della celerità, per aver emanato la sentenza un anno e otto mesi dopo l'introduzione dell'istanza tendente all'ottenimento del risarcimento.

 

Il principio della celerità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e già desumibile dall'art. 4 vCost., nonché dall'art. 6 n. 1 CEDU, prevede che la procedura giudiziaria debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per determinare se questo principio è stato violato occorre esaminare, di caso in caso, la complessità della causa, la  natura dei delitti o dei crimini di cui l'accusato è sospettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed effettuare una valutazione in base a un apprezzamento globale del lavoro svolto: perché sussista una violazione non basta infatti che un determinato atto avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag. 375/376, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107 Ib 165 consid. 3c; Villiger, op. cit., n. 452 e segg.; Andreas Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess gemäss art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Konventionsorgane, in: Aktuelle Fragen zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.; ArthurHaefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii).

 

Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici cantonali hanno dovuto occuparsi per determinarsi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente è voluminoso e complesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico della ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi si opponesse) con quello del marito. La durata dei procedimenti penali, dipendenti da numerose denunce e controdenunce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il compito dei Giudici cantonali. Tenuto conto di queste circostanze, la durata della procedura davanti alla CRP non può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì sollecitato due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999, l'evasione della causa. Dalla documentazione agli atti non si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsuali superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per <ritardata> <giustizia> contro la pretesa inattività della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a statuire esulerebbe comunque dal presente giudizio."

                                         

                                         ed ancora con sentenza del 23 settembre 2005 nella causa A. e B. (inc. 1A.155/2005), l’Alta Corte ha affermato:

 

"   4.

Les recourants demandent enfin au Tribunal fédéral de constater que l'Etat de Vaud a violé le principe de la célérité.

 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités).

 

4.2 A.________ a déposé sa demande d'indemnisation le 8 mai 2001, soit quelques jours avant l'échéance du délai de deux ans fixé à l'art. 16 al. 3 LAVI. Le Département a suspendu l'instruction de la requête jusqu'à droit jugé sur le plan pénal. La requérante ne s'est pas opposée à cette mesure, qui est en principe conforme aux exigences de simplicité et de rapidité posées à l'art. 16 al. 1 LAVI (cf. ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3). D._______ a été condamné en première instance par un jugement du 10 décembre 2001, qu'il a contesté sans succès devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis devant le Tribunal fédéral. L'autorité d'indemnisation n'a pas failli à son obligation de diligence en attendant l'issue de cette procédure avant de statuer, dès lors qu'elle pouvait éventuellement aboutir à l'annulation de la condamnation et à un nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité formé par D.________ le 28 février 2003. L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 3 avril 2003. Le Département a rendu sa décision en date du 24 avril 2004. Même si ce délai est relativement long, on ne saurait dire que l'autorité a failli au principe de la célérité garanti à l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant qu'il s'agissait de statuer non pas sur une demande de prestations d'aide immédiate ou à plus long terme, au sens de l'art. 3 LAVI, mais d'une demande d'indemnisation et de réparation morale fondée sur les art. 11 et suivants LAVI. Au demeurant, les recourants n'ont pas subi de préjudice de la violation alléguée vu le sort de leur requête. Ils ne sauraient dès lors faire valoir un intérêt pratique à faire constater que le principe de la célérité aurait été violé. Aussi, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion prise en ce sens par les recourants." (sottolineatura del redattore)

                                        

                                         In una procedura giudicata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era questione di un ritardo da parte dell’amministrazione cantonale, che, confrontata con una domanda di indennizzo e riparazione formulata a fine 2002 l'ha evasa nel 2005 dopo avere a più riprese e senza successo chiesto alla vittima la produzione di documentazione.

 

                                         In quella sentenza (43.2007.1 in re M. emessa il 6 novembre 2007) questa Corte ha ritenuto:

 

"  In concreto, la durata della procedura è stata particolarmente lunga.

Tuttavia, da una parte va rilevato come l’interessata non ha sollecitato per iscritto l’emanazione del provvedimento. Neppure il 10 novembre 2004, allorquando ha trasmesso al Consiglio di Stato la documentazione richiestale, ha sollevato obiezioni circa la durata della procedura (cfr. richiesta di trasmissione dell’intera documentazione inerente la procedura in esame, doc. VI).

D’altra parte la ricorrente, contrariamente a quanto sembra ritenere (cfr. doc. V), non ha subito pregiudizi dalla circostanza che la decisione è stata emanata nel corso del 2005. Infatti, come si vedrà in seguito (consid. 2.6 e 2.7), la nuova documentazione prodotta su richiesta dell’autorità cantonale non è decisiva per l’esito dell’istanza, ma permette tutt’al più di rafforzare le convinzioni già maturate in precedenza dall’autorità cantonale.

Infine, da quando il DSS è entrato in possesso della documentazione richiesta (ottobre 2004), all’emanazione della decisione (marzo 2005), sono passati pochi mesi.

 

 

Per cui, anche se la procedura si è protratta per un lungo periodo, trattandosi di statuire su una domanda d’indennizzo e riparazione morale (art. 11 segg. LAV) e non di una richiesta di aiuto immediato (art. 3 LAV) ed in assenza di solleciti da parte dell’insorgente, non vi è violazione del principio di celerità." (sottolineatura del redattore)

 

 

                                         Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),”.

 

                                       che, nel caso concreto va evidenziato, come rettamente ha fatto l'amministrazione nei suoi allegati, che oggetto della procedura è un'istanza a norma dell'art. 11 LAV e non invece richiesta di aiuti immediati (art. 3 LAV);

 

                                       che, rettamente ancora, il DSS evidenzia come necessario - per potere decidere sull'istanza - era acquisire gli accertamenti circa "la verosimiglianza che le somme dovute non venissero integralmente versate dall'autore del reato o da terzi". Anche l'accertamento della crescita in giudicato della sentenza penale era necessario;

 

                                       che, a partire dalla seconda metà di gennaio, il DSS avrebbe quindi potuto, pur nel rispetto dell'ordine cronologico indicato, perlomeno acquisire dalla parte istante quelle informazioni che ancora mancano agli atti, per mettersi in grado di emanare la propria decisione;

 

                                       che, come rammentato nel giudizio 6 novembre 2007 (43.2007.1 in re M.), a norma dell'art. 16 cpv. 2 LAV l'autorità accerta d'ufficio i fatti;

 

                                       che, in particolare, il principio secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti - con la collaborazione delle parti - in virtù del principio inquisitorio (ST 6 novembre 2007, 43.2007.1, pag. 7) vale anche sotto l'egida della LAV. Come evocato nella sentenza cantonale citata in DTF 126 II 97 cons. 2 e:

 

"  Hingegen kann und muss vom Gesuchsteller verlangt werden, dass er soweit zumutbar diejenigen Angaben macht, die der Behörde erlauben, den Sachverhalt und die Anspruchsberechtigung näher abzuklären. Wohl hat die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 16 Abs. 2 OHG). Das schliesst aber eine Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers nicht aus (BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 239;123 III 328 E. 3 S. 329; 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 284 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, S. 341; ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 59 ff. zu § 7; PETER SALADIN, Das Verwaltungsver-fahrensrecht des Bundes, Basel/Stuttgart 1979, S. 125; Empfehlungen SVK-OHG, Nr. 74). Wer ein Gesuch stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von der Behörde.

Insbesondere muss das Opfer den anspruchsbegründenden Sachverhalt mit hinreichender Bestimmtheit darlegen und der Behörde diejenigen Angaben liefern, die ihr erlauben, weitere Erkundigungen einzuziehen (GOMM/STEIN/ZEHNTNER, a.a.O., Rz. 24 zu Art. 16). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungsstelle, welche die Leistungsbegehren nach Art. 11 ff. OHG beurteilt, rechtlich und faktisch nicht dieselben prozessualen Untersuchungsmittel zur Verfügung hat wie die Strafverfolgungsbehörden. Sie ist oft darauf angewiesen, polizeiliche und strafprozessuale Akten heranzuziehen, um beurteilen zu können,

ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Es kann und muss daher vom Opfer verlangt werden, dass es der Behörde - soweit vorhanden - derartige Akten zur Verfügung stellt oder zumindest angibt, wo diese Unterlagen ediert werden könnten.“ (sottolineature del redattore)

 

 

                                         Peter Gomm, in Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 310 e seguenti rammenta che :

 

"  Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts gilt im Verwaltungs-verfahren die Untersuchungsmaxime. Diese ist im Bereich des Opferhilfegesetzes von Bundesrechts wegen vorgesehen (Art. 16 Abs. 2 OHG).

(…)

Dies enthebt das Opfer nicht von der Pflicht, seine Verhältnisse zu offenbaren, soweit es in seinen Möglichkeiten liegt und zumutbar ist. Wer ein Gesuch stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von Ihm mit wesentlich weinger Aufwand erhoben werden können als von Behörde.

(…)

In gleicher Weise hat die Entschädigungsbehörde eigene Bewei-serhebungen zu treffen, wenn der Versorgeschaden in den wesentlichen Elementen dargelegt worden und das Opfer damit seiner Substanzierungspflicht nachgekommen ist. Es ist Sache der Entschädigungsbehörde, allenfalss einzelne fehlende Elemente für die Schadensberechnung ergänzend zu erheben oder das Opfer, falls notwendig, zur Mitwirkung aufzufordern (vgl. BGE 129 II 49 ff. Erw. 4.1).

 

Art. 1 OHV bestimmt, dass das Opfer glaubhaft machen muss, dass es keine oder nur ungenügende Leistungen von Dritten (Täter, Versicherungen usw.) erhalten kann. Die Glaubhaftmachung bezieht sich nur darauf, bisher nicht entschädigt worden zu sein und in nächster Zukunft keine Schadenersatz- oder Genugtuungsleistungen erwarten zu können (BGE 1A.170/2001 vom 18. Februar 2002 Erw. 4.2). (…)";

 

 

                                    •   che, da quanto precede, può essere dedotto l'obbligo del DSS di condurre l'istruttoria della procedura - nell'ottica dell'esigenza della LAV - con sollecitudine;

 

                                    •   che, di conseguenza, il DSS dovrà chiedere al patrocinatore dell'istante la produzione degli atti e/o delle attestazioni o l'indicazione dei mezzi di prova che riterrà idonei per le verifiche che ritiene di dovere operare per poi decidere. D'altro canto il legale della ricorrente - che già alla lettura della risposta di causa ha recepito quali esigenze istruttorie ha manifestato l'amministrazione (la più semplice è la produzione della nota d'onorario dettagliata) - dovrà collaborare trasmettendo spontaneamente quanto necessario;

 

                                    •   che la contrapposizione delle parti non giova certamente alla causa della vittima minorenne che, come rammenta correttamente l'avv. RA 2, ha subito reati di inenarrabile brutalità. Da rilevare che - comunque - la natura dei reati subiti dalla vittima non deve essere il criterio da ritenere per evadere con priorità  una domanda rispetto ad altre;

 

                                    •   che, accertata la necessità in concreto - comunque - di accelerare il corso istruttorio per abbreviare - per quanto possibile - l'evasione della procedura, non va disatteso qui che quanto richiesto al DSS non è un aiuto immediato a norma dell'art. 3 LAV ma un indennizzo e riparazione morale (art. 11 LAV). La prassi citata nelle considerazioni che precedono permette di ritenere che, alla luce della natura della procedura, della necessità di ancora completare le verifiche e gli accertamenti (ciò che dovrà comunque avvenire in tempi brevi) il tempo sin qui trascorso dalla completazione dell'istanza il 15 novembre 2007 e dall'accertamento di crescita in giudicato della sentenza penale (avvenuto il 21 gennaio 2008), la procedura non è, sin qui, stata condotta in violazione del principio di celerità.

                                         Non occorre ora e qui esaminare se il termine di 1 anno ricordato dall'amministrazione come complessivamente necessario, per decidere istanze quali quella in discussione, sia ancora rispettoso dei principi legali evocati. Va qui rammentato che, se è di principio corretto seguire, per l'evasione delle procedure l'ordine cronologico d'entrata, non va negletto il fatto che vi sono procedure la cui istruttoria è più veloce o impone acquisizione probatoria meno importante e quindi possono essere evase con priorità rispetto a procedure coeve od anche più datate;

 

                                    •   che, si ribadisce, in concreto i tempi del DSS sin qui non sono tali da ritenere un ritardo ingiustificato e violazione del principio di celerità;

 

                                    •   che il DSS è comunque invitato a dare indilato seguito alla raccolta degli elementi ancora necessari per poter giungere, nei tempi il più possibile contenuti, ad emanare il giudizio di sua competenza;

 

                                    •   che il ricorso va quindi respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti