Raccomandata

 

 

Incarto n.
43.2014.1+2

 

cs

Lugano

3 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2014 di

 

 

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

__________

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 luglio 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il __________ __________, ha riconosciuto __________ __________ e __________ __________, colpevoli, tra l’altro, di atti sessuali __________ __________) con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, per essersi congiunti carnalmente __________ __________, __________ __________ __________, con RI 1 RI 1 __________, approfittando scientemente della di lei inettitudine a resistere, __________ ______________________________ __________ __________ e colpevoli di rapimento di persona inetta a resistere, __________ __________, __________ __________ __________ __________, agendo in correità tra loro, __________ RI 1 __________, __________ __________ __________ __________ __________.

                                         __________ è inoltre stato riconosciuto colpevole di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, __________, __________ __________, __________ __________, __________ RI 1, __________.

 

                                         Per tali ed altri reati, qui non rilevanti poiché non commessi ai danni dei ricorrenti, __________, __________, è stato condannato __________ __________. __________ è invece stato condannato __________ __________.

                                         Entrambi sono stati condannati a versare in solido a RI 1 l’importo di fr. 20'000.-- a titolo di indennità per torto morale, oltre a fr. 591.-- per le spese mediche da lei sostenute.

 

                               1.2.   Il 12 dicembre 2013 RI 1 e __________ __________ RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1 __________ __________ ______________________________, hanno inoltrato un’istanza al CO 1, chiedendo una riparazione per torto morale di almeno fr. 50'000.--, rispettivamente di almeno fr. 20'000.--.

 

                               1.3.   Con decisione del 24 luglio 2014 il CO 1 ha respinto la richiesta del RI 2, mentre ha parzialmente accolto la domanda di RI 1, riconoscendole una riparazione per torto morale di

                                         fr. 10'000.--(doc. A).

 

                               1.4.   RI 1 e suo padre, RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il riconoscimento di almeno fr. 20'000.--, rispettivamente di almeno fr. 5'000.-- (doc. I).

                                         I ricorrenti sostengono che la decisione sia incoerente sotto due determinati e non opinabili profili. Da una parte il CO 1 insisterebbe sulla nozione di valore puramente simbolico della riparazione morale riconosciuta dallo Stato, mentre semmai l’intervento statale è sussidiario. In secondo luogo nella decisione impugnata figura che la lesione subita da RI 1 è grave, e non già molto grave, ciò in contrasto con la ricostruzione dei crimini commessi dagli imputati e descritti __________, dove si parla di colpa di gravità inaudita, di conseguenze psicologiche devastanti, di normalità strappata a RI 1. I ricorrenti affermano che “si parla, cioè, di una inimmaginabile violenza e violazione della integrità fisica, psichica E sessuale di una giovane donna, __________, aggravata dal suo rapimento, dall’impossibilità a resistere __________ __________ __________, da “modalità brutali e meschine”, dal “più totale disprezzo della donna” __________, da reiterate violenze __________”. I ricorrenti rammentano che l’autorità di prima istanza non ha facoltà di scostarsi dai fatti come accertati e definiti in sede penale e ribadiscono che siamo in presenza di una lesione all’integrità sessuale che deve essere obiettivamente ritenuta “molto grave”, anzi di estrema gravità. In conclusione gli insorgenti chiedono per RI 1 “una riparazione per torto morale pari quantomeno a fr. 20.000 e al RI 2 “quale vittima indiretta, una riparazione per torto morale nella misura (questa sì, simbolica) quantomeno di fr. 5.000.

 

                               1.5.   Con risposta del 30 settembre 2014 il CO 1__________ ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.6.   Pendente causa, interpellato dal TCA, l’avv. RA 1 ha __________ __________ __________ __________ __________ (doc. IX), mentre con osservazioni del 20 ottobre 2014 __________ preso posizione in merito alla risposta dell’amministrazione, sottolineando nuovamente come la riparazione morale non può avere un valore solo simbolico e come il reato di cui è stata vittima RI 1 è di una gravità inaudita, tale da doverlo qualificare di “molto grave” e non “solo” di “grave” (doc. XII/1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

 

Nel caso concreto il reato è stato commesso __________. Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’ammontare del risarcimento per torto morale che l’amministrazione ha fissato in fr. 10'000.-- per RI 1, mentre i ricorrenti rivendicano almeno fr. 20'000.-- per RI 1 e almeno fr. 5'000.-- per il padre, RI 2.

 

                               2.3.   A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

                                         Per l’art. 1 cpv. 2 LAV hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).

                                         L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

 

                                         Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

 

a.    la consulenza e l’aiuto immediato;

b.    l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c.    il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d.    l’indennizzo;

e.    la riparazione morale;

f.     l’esenzione dalle spese processuali.

 

                                         L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

 

                                         Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

                                         Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

 

                               2.4.   Per quanto concerne la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

 

                                         Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

 

                                         L’art. 24 LAV prevede che chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.

 

                                         Secondo l’art. 25 cpv. 1 LAV la vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione.

                                         Per l’art. 25 cpv. 2 LAV la vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:

 

                                         a. per i reati di cui all'articolo 97 capoverso 2 del Codice penale e all'articolo 55 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927;

                                         b. per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni.

 

                                         Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 LAV se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d'indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l'abbandono del procedimento penale.

 

                                         Secondo l’art. 26 cpv. 1 LAV è competente il Cantone sul cui territorio è stato commesso il reato.

 

                                         Per l’art. 27 LAV l'indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1). L'indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

 

                                         L’art. 28 LAV prevede che non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.

 

                                         Per l’art. 29 LAV i Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida. La decisione concernente l'acconto è presa dopo un esame sommario della domanda di indennizzo (cpv. 1). L’autorità cantonale competente accerta d'ufficio i fatti (cpv. 2). I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio (cpv. 3).

 

                                         Secondo l’art. 30 LAV per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti (cpv. 1). È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari (cpv. 2). La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio (cpv. 3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LACLAV; 3.3.3.5) il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.

                                         Per l’art. 1 del regolamento della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV; 3.3.3.5.1), il Dipartimento della sanità e della socialità applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati e la Legge cantonale di applicazione e complemento (cpv. 1). Il Dipartimento è in particolare competente a decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 LACLAV (art. 1 cpv. 2 lett. b RLACLAV).

 

                                         Per l’art. 5b cpv. 1 LACLAV, la decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cpv. 1). Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (cpv. 2).

 

                               2.5.   In concreto RI 1 contesta l’entità della riparazione morale fissata in fr. 10'000.-- e chiede un importo maggiore.

 

                                         Nell’ambito del diritto previgente con sentenza pubblicata in DTF 129 II 312 consid. 2.3 e seguenti il TF ha precisato che l’autorità LAV non è legata ai considerandi di diritto del Giudice penale in merito alle pretese civili. Il legislatore, come figura anche nella sentenza 1C_296/2012 del novembre 2012 emessa in applicazione del nuovo diritto (fatti avvenuti il 29 ottobre 2009), non ha voluto garantire alla vittima una riparazione piena, intera ed incondizionata del danno subito (cfr. consid. 3.1). In particolare nell’ambito del riconoscimento del torto morale, la prestazione si avvicina piuttosto ad un indennizzo ex aequo et bono ove l’ampio potere di apprezzamento dell’autorità ha come limiti il rispetto della parità di trattamento ed il divieto dell’arbitrio (cfr. sentenza 1C_296/2012 del novembre 2012, consid. 3.1). La natura sussidiaria del risarcimento dovuto ad un dovere di assistenza e non ad una responsabilità propria da parte dello Stato, può quindi condurre l’amministrazione a fissare una riparazione morale meno ampia di quella attribuita in ambito penale (cfr. DTF 132 II 117, consid. 2.2.4; DTF 129 II 321 consid. 2.5 e sentenza 1A.208/2002 del 12 giugno 2003).

 

                                         L’amministrazione poteva pertanto, come ha fatto, scostarsi dall’importo per riparazione morale stabilito dalla __________. Questo aspetto non è del resto contestato.

 

                               2.6.   Circa l’ammontare della riparazione morale, l’art. 22 LAV prevede che gli art. 47 e 49 CO si applicano per analogia. L’art. 23 LAV ha da parte sua fissato gli ammontari massimi che possono essere riconosciuti, precisando che la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

 

                                         La nuova LAV del 23 marzo 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.

                                         Il Consiglio federale ha inoltre affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”

 

                                         Circa gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):

 

“L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui) adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

 

(…)

 

Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale

dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale177; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso178; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale179.

 

Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell’articolo 8 LPGA180 (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi

stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa

di qualche settimana181. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni182.

 

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.

 

(…)

 

Art. 23 Calcolo della riparazione morale

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

Con il capoverso 2, proponiamo di prevedere un importo massimo disciplinato direttamente nella legge. L’importo massimo proposto per i congiunti è inferiore a quello per la vittima.

 

(…)

 

Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art. 22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso 1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla

prassi sviluppata nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.

I redditi non sono presi in considerazione (cfr. art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi.

 

(…)

 

Determinazione dell’importo: gli importi versati sono calcolati secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono comportare la concessione degli importi

più elevati. Bisogna inoltre tener conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di allestire

una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità194.

 

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore mediano era di 5000 franchi195. Nel 2001, i contributi variavano da 200 a quasi 120 000 franchi196. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

 

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento. Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

 

– da 55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da 40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da 20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba, lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale sono possibili indicazioni analoghe.

Per quanto concerne il congiunto:

Gli importi più elevati sono riservati ai congiunti di una persona gravemente invalida.

A questo proposito occorre considerare che il margine non è esteso e di conseguenza lo spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso e ridotto. Si può partire dai valori indicativi seguenti:

– da 25 000 a 35 000 franchi197: per il congiunto che ha dovuto riorganizzare considerevolmente la sua vita per occuparsi della vittima o che deve occuparsi di cure o di assistenza molto importanti nei confronti della vittima;

– da 20 000 a 30 000 franchi: per la perdita del coniuge o del partner;

– da 10 000 a 20 000 franchi per la perdita di un figlio (tenendo conto delle circostanze concrete come l’età o l’esistenza di una comunione domestica);

– da 8000 a 18 000 franchi: per la perdita del padre o della madre (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e dell’intensità della relazione);

– da 0 a 8000 franchi: per la perdita di un fratello o di una sorella (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e dell’intensità della relazione)

Per la perdita di altri parenti di principio non deve essere versata alcuna riparazione morale.”

 

                               2.7.   Secondo la “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale a titolo di aiuto alle vittime di reati all’attenzione delle autorità cantonali incaricate della riparazione morale secondo la LAV” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG, Dipartimento federale di giustizia e polizia) nel mese di ottobre 2008, nell’ambito della riparazione morale in caso di lesioni all’integrità sessuale, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il diritto sulla responsabilità civile prevede, in caso di stupro, un indennizzo tra 10'000 a 20'000 franchi (pag. 9). L’UFG elenca poi i margini entro i quali può essere riconosciuta la riparazione morale in caso di applicazione della LAV. L’UFG tien conto di due gradi di lesioni per fissare l’importo ridotto che può essere concesso in questo ambito e rammenta che il margine di manovra è limitato poiché gli importi sono contenuti in limiti stretti (pag. 9).

                                         In caso di lesione grave la riparazione morale ammonta a 0 -10'000 franchi, in caso di lesione molto grave a 10'000 – 15'000 franchi. I casi di lieve gravità non danno diritto alla riparazione morale secondo la LAV, mentre in situazioni di estrema gravità potrebbe essere concesso un importo superiore a quelli proposti (cfr. anche www.ufg.admin.ch).

                                        

                                         Va ancora evidenziato che nella decisione impugnata l’amministrazione elenca una serie di sentenze emesse da autorità LAV di altri Cantoni dove, applicando il vecchio diritto, sono stati concessi indennizzi inferiori rispetto a quello riconosciuto nel caso concreto.

                                         Ad esempio è stato versato un importo di fr. 6'000 a una vittima che in uno stato di semi incoscienza dovuto a un tasso alcolemico elevato, ha subito ripetuti atti sessuali da parte di uno sconosciuto e non ha ricordato nulla al momento del risveglio. Nel Canton __________ sono stati riconosciuti fr. 7'000 ad una ragazza di 21 anni vittima di sequestro, minacce e abusi sessuali commessi da uno sconosciuto, la sera del suo compleanno. Da parte sua l’autorità __________ ha accordato fr. 2'000 a due ragazzine di 15 anni, che sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e in uno stato di alterata coscienza hanno avuto rapporti sessuali con due giovani ragazzi, non ricordandosi più nulla il giorno dopo. Nel Canton ____________________ sono stati riconosciuti, secondo la vecchia LAV, fr. 15'000 a una vittima di abusi da parte di un minorenne, poi arrestato, mentre sono stati accordati fr. 5'000 a una vittima che, sotto l’influenza dell’alcool e di medicamenti, è stata aggredita sessualmente ma dove la procedura penale è stata abbandonata per mancanza di prove.

                                     

                                         Va ancora evidenziato che, con sentenza 6S.334/2003 del 10 ottobre 2003 al consid. 5.2, il TF ha rammentato, in ambito di pretese civili in un processo penale, che in caso di stupro, negli anni dal 1990 al 1995, sono stati riconosciuti importi per torto morale tra i fr. 10'000 e i fr. 15'000, che eccezionalmente potevano raggiungere i fr. 20'000. Dal 1998, a livello cantonale, sono stati riconosciuti importi tra i fr. 15'000 e i fr. 20'000, ed in alcuni casi anche più elevati. Queste cifre sono state ricordate anche nella sentenza 6P.1/2007 del 30 marzo 2007 al consid. 8.1, sempre nell’ambito di un processo penale. In questo secondo caso l’imputato è stato condannato a due anni di carcere ed al pagamento di fr. 15'000 di torto morale per avere violentato ed avere avuto atti di carattere sessuale, nel 2004, con una ragazza nata nel 1989. I giudici federali hanno affermato che la ragazza, in seguito agli abusi sessuali subiti, è stata ricoverata ed ha dovuto seguire numerose consultazioni presso il policlinico ad opera di una pedopsichiatra. La terapeuta che l’ha seguita ha descritto la presenza di effetti postraumatici con angosce sempre più frequenti ogni volta che nel corso dell’inchiesta venivano scoperti nuovi elementi. La vittima era triste, abbattuta ed aveva difficoltà a gestire le sue pulsioni aggressive e per un corto periodo ha dovuto assumere medicamenti antidepressivi. L’ansia non è diminuita, ma è rimasta globalmente contenuta, con periodi di peggioramento.

 

                                         Va pure segnalata un’altra sentenza, sempre in ambito di pretese civili in un procedimento penale, dove il TF ha riconosciuto una riparazione per torto morale di fr. 20'000 ad una ragazza vittima di numerosi abusi sessuali ad opera del proprio padre (sentenza 6B_642/2012 del 22 gennaio 2013; cfr. anche sentenza 1B_621/2011 del 12 aprile 2012).

 

                                         Con sentenza 1C_418/2012 del 7 gennaio 2013 il TF si è invece pronunciato, in un caso LAV, applicando il vecchio diritto, relativo al riconoscimento di un torto morale di fr. 18'000 ad una ragazza, nata nel 1989 che dal 28 giugno 2004 al 19 giugno 2004 è stata più volte aggredita sessualmente (“sexuelle Nötigung bzw. mehrfachen Gehilfenschaft zur sexuellen Nötigung”) da tre ragazzi all’interno di un ostello.

                                         Il TF ha accolto il ricorso della ragazza ed ha rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti. L’Alta Corte, evidenziando che l’interessata, che ha sempre domandato un risarcimento di fr. 20'000, non poteva, con il ricorso, per la prima volta chiedere un importo maggiore (in concreto: fr. 30’000), ha rinviato la causa all’autorità inferiore per esaminare in che misura oltre alla coazione sessuale (art. 189 CP), nel caso di specie occorreva considerare anche la violenza carnale (art. 190 CP) e in che misura questo aspetto poteva avere un’influenza sull’ammontare del risarcimento.

                                     

                                         In una sentenza 6B_1171/2013 del 28 aprile 2014, nell’ambito di una causa penale, il TF ha respinto il ricorso di un uomo, condannato a 4 anni di prigione dal Tribunale penale del Canton Basilea Città per coazione sessuale, tentata messa in pericolo della vita altrui, lesioni semplici e minacce (“mehrfacher sexueller Nötigung, versuchter Gefährdung des Lebens, einfacher Körperverletzung und Drohung”) ed al pagamento di una riparazione per torto morale di fr. 12'000, per avere, nel mese di febbraio 2011 e due volte nel corso del mese settembre 2011, obbligato sua moglie, contro la sua volontà e con violenza ad aver rapporti sessuali anali, mettendole un sacco di plastica sulla testa, tenuto chiuso con una mano all’altezza del collo, causandole problemi respiratori e un attacco di panico. Il 19 ottobre 2011 il marito ha poi, tra l’altro, spinto e picchiato la moglie e quando si è messa a piangere le ha imposto di stare zitta, minacciandola di ucciderla se i vicini l’avessero denunciato alla Polizia (“Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft X.________ vor, er habe im Februar 2011 und zweimal im September 2011 an seiner Ehefrau gegen ihren Willen sowie unter Anwendung von Gewalt den Analverkehr vollzogen. Um ihre Schreie zu ersticken, habe er bei einem Vorfall im September 2011 der bäuchlings auf dem Boden liegenden Ehefrau eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und diese mit einer Hand an ihrem Genick zusammengehalten. Der schreienden Ehefrau, die Atemprobleme bekommen habe und in Panik geraten sei, sei es nach einigen Momenten gelungen, die Plastiktüte zu zerreissen und von ihrem Kopf zu entfernen. Am 19. Oktober 2011 habe X.________ seine Ehefrau gestossen sowie geschlagen, habe sie gegen das Bein getreten und sei ihr auf die Hände gestanden. Als seine Ehefrau geweint habe, habe er sie angewiesen still zu sein und gedroht, sie umzubringen, falls die Nachbarn die Polizei riefen”).

 

                               2.8.   Nel caso di specie occorre stabilire l’ammontare della riparazione morale alla luce della volontà del legislatore di ridurre gli importi riconosciuti prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della nuova LAV. L’esame deve essere effettuato anche sulla base della “guida per stabilire l’importo della riparazione morale a titolo di aiuto alle vittime di reati” dell’ottobre 2008 dell’UFG, che prevede, di regola, il riconoscimento di un importo fino a fr. 10'000 in caso di lesione grave e fino a fr. 15'000 in caso di lesione molto grave nell’ambito della lesione all’integrità sessuale, indicando un limite massimo del risarcimento di fr. 20’000.

                                         L’amministrazione ha deciso di riconoscere un importo di fr. 10'000, affermando che nel caso di specie si è in presenza di una lesione grave, la ricorrente sostiene che la lesione sia molto grave.

 

                                         Dagli atti emerge, per quanto qui d’interesse e per quanto concerne gli atti compiuti contro RI 1 __________, che sia __________ __________ che __________ __________ sono stati condannati per ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) e rapimento di persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP) e __________ anche per ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini (art. 179quater CP).

 

                                         Dalla sentenza della __________ emerge che __________ RI 1 si è diretta a __________ con __________, __________. __________ __________ __________ __________.

 

                                         La __________ ha costatato, senza ombra di dubbio, che __________ e __________ hanno avuto un rapporto sessuale completo con la vittima, contro la sua volontà, __________ __________ __________. 

                                         I giudici hanno evidenziato che __________ ha scattato numerose fotografie ed effettuato dei filmati __________”. In seguito la ragazza è stata vittima di un rapimento, __________ __________, dove __________ ha compiuto con la stessa ulteriori atti sessuali. Quest’ultimo è stato condannato, tra l’altro, per essersi congiunto carnalmente con RI 1 almeno una volta e per avere compiuto con la stessa ulteriori atti sessuali in almeno altre 2 distinte occasioni, __________.

                                         Circa la commisurazione della pena la Corte ha stabilito che “la gravità oggettiva della colpa di __________ è inaudita__________

                                         La __________, quale unica attenuante per i reati commessi, ha preso in considerazione una leggerissima scemata imputabilità __________. __________ hanno poi evidenziato che “gettando uno sguardo alla prassi dei nostri tribunali in casi analoghi, la gravità dei fatti giustifica __________ __________” e tenuto conto della scemata imputabilità, hanno ritenuto “equa una pena __________ a valersi quale pena unica (…)”.

 

                                         Circa __________ la Corte ha stabilito che la sua colpa “è grave poiché anch’egli ha dimostrato grande egoismo e totale disprezzo della persona: __________ di RI 1 __________”. Per tutti i reati commessi, compresi quelli esulanti dagli atti commessi contro RI 1, è stato condannato a __________. Egli è stato condannato, tra l’altro, per essersi congiunto carnalmente con RI 1 __________ __________ __________ “__________”, approfittando scientemente della di lei inettitudine a resistere dovuto allo stato di palese ebrietà, di spossatezza e di incoscienza in cui la stessa si trovava e per avere rapito RI 1 nei tempi e modi indicati in precedenza.

 

                                         Dalla sentenza emerge ancora che RI 1 ha dichiarato di non ricordare praticamente nulla di quanto avvenuto __________ e del rapporto avuto con __________ e che il dr. med. __________, che ha eseguito la visita ginecologica a RI 1 il __________, ha affermato che “la paziente, all’atto della valutazione da parte del sottoscritto, non riportava lesioni corporee importanti, pertanto posso escludere che, eccettuato il trauma psicologico per l’avvenuto, di cui la paziente presentava un’amnesia completa al momento della mia valutazione, non avrà conseguenze fisiche a lungo termine di questo accaduto”.

                                         Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente ha ripreso __________ una settimana dopo i fatti e che, a nove mesi dall’accaduto, non si era rivolta né ad uno psicologo né ad uno psichiatra. Né l’interessata sostiene il contrario in sede di ricorso.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare la decisione dell’amministrazione.

 

                                         La lesione subita dalla ricorrente, alla luce di casi analoghi decisi nell’ambito della LAV in vigore fino al 31 dicembre 2008, che era meno restrittiva nel riconoscere importi più elevati (cfr. consid. 2.7), va considerata grave, senza con ciò voler sminuire quanto accaduto alla vittima.

 

                                         L’interessata, __________, ha subito violenze sessuali ad opera di due persone che hanno approfittato della sua inettitudine e spossatezza, è poi stata rapita e __________, __________ ha subito ulteriori violenze a sfondo sessuale. A ciò si sono aggiunte le foto ed i filmati, effettuati da __________ __________ e che hanno ancor maggiormente umiliato la vittima.

                                         D’altra parte occorre tener conto della circostanza che l’interessata ricorda poco o nulla di quanto accaduto (cfr. testimonianza del dr. med. __________ e quanto affermato dalla medesima ricorrente in più occasioni), che le lesioni fisiche subite non hanno comportato cure importanti (cfr. __________ __________; cfr. anche la condanna per gli autori dei reati al pagamento delle spese mediche per fr. 591), che la vittima non si è rivolta ad uno psicologo o ad uno psichiatra e che una settimana dopo i fatti ha ripreso __________.

 

                                         Trattandosi di una lesione grave, tenuto conto delle riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi al presente in applicazione della LAV in vigore fino al 31 dicembre 2008 e tenuta in considerazione la Guida per stabilire l’importo della riparazione morale a titolo di aiuto alle vittime di reati all’attenzione delle autorità cantonali incaricate della riparazione morale secondo la LAV” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG, Dipartimento federale di giustizia e polizia) nel mese di ottobre 2008, la riparazione morale, fissata complessivamente in fr. 10'000.-- (fr. 8'000.-- di importo base, cui sono stati aggiunti fr. 2'000.-- per la gravità dell’accaduto, dell’età della vittima, delle conseguenze subite e delle circostanze in cui i reati sono stati commessi) va confermata. Si tratta di un indennizzo che si trova nel limite massimo superiore in casi simili e non è lesivo del principio della parità di trattamento, della proporzionalità e del divieto dell’arbitrio.

 

                                         Questo Tribunale rileva invece che la diatriba sorta tra i ricorrenti e l’amministrazione in relazione alla nozione di “valore simbolico” della riparazione morale utilizzata dal CO 1 (il TF in DTF 128 II 49 consid. 4.1 parla invero di prestazione “d’assistenza”: « […] que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat […]”), non è rilevante nel caso di specie, nella misura in cui l’importo riconosciuto dalla convenuta rientra comunque nei parametri sviluppati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’UFG. Del resto, l’amministrazione voleva in realtà sottolineare che la riparazione morale riconosciuta ai sensi della LAV non deriva da una responsabilità dello Stato. Quest’ultimo interviene infatti a titolo sussidiario e l’ammontare della pretesa versata non corrisponde a quella che sarebbe riconosciuta alla vittima se potesse ottenere la riparazione direttamente presso l’autore del reato, ma corrisponde ad un valore inferiore (cfr. anche il Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005; FF 2005 pag. 6351 e seguenti).

 

                               2.9.   Gli insorgenti chiedono che venga riconosciuta una riparazione morale, di almeno fr. 5'000, anche al padre della vittima.

                                         L’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

 

                                         Di regola, i congiunti possono far valere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht.  Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“).

                                         Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

                                         Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2, DTF 125 III 412 consid. 2a). Un indennizzo è stato accordato alla figlia la cui madre è stata infettata dal virus dell’AIDS a causa dell’incertezza che pesava su entrambe (DTF 125 III 412), così come ad una bambina di 6 mesi, il cui padre è diventato gravemente invalido in seguito ad un’intossicazione da monossido di carbonio (DTF 117 II 50). Per contro un’indennità per torto morale è stata rifiutata alla madre e ai fratelli e sorelle di un bambino vittima di abusi sessuali commessi dal proprio padre (sentenza 1A.2008/2002 del 12 giugno 2003), così come ai genitori di una bambina di 9 anni aggredita e poi violentata nell’ascensore del proprio palazzo da un ragazzo di 15 anni (sentenza 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005).

                                         In un caso giudicato dal TF con la sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005 la vittima, di due anni all’epoca dei fatti, aveva subito maltrattamenti ad opera di un conoscente della madre, tali da necessitare un ricovero urgente. Gli esami medici hanno rilevato la presenza di fratture multiple interne che hanno condotto ad un’emorragia. Il bambino è arrivato in stato d’incoscienza all’ospedale, ha avuto un arresto cardiaco ed ha dovuto essere rianimato. E’ rimasto quindici giorni in cure intense e nutrito artificialmente. In seguito è stato trasferito nel reparto di pediatria dove è rimasto ancora per circa un mese. La guarigione del bambino è stata completa senza che si siano dovute temere conseguenze fisiche e niente lasciava presagire che potessero esserci conseguenze psichiche. Il TF ha affermato che la mamma si è trovata nell’incertezza durante i 15 giorni in cui il bambino era in cure intense e che le sofferenze sono state tanto più intense se si pensa che inizialmente la madre era stata in detenzione preventiva poiché era stata ritenuta colpevole di aver violato i doveri di assistenza e di educazione. In quel periodo non ha potuto visitare il bambino in ospedale. Il suo medico le ha diagnosticato una depressione reattiva a quanto accaduto che le ha comportato due incapacità lavorative la prima di un mese la seconda di poco meno di un mese e mezzo. La madre ha inoltre affermato di non essere riuscita a liberarsi delle angosce relative allo sviluppo del proprio bambino e di eventuali rischi di future complicazioni. Al momento del giudizio in ambito penale non era tuttavia più in cura psichiatrica e non ha preteso che le relazioni personali con il proprio figlio o il suo modo di vita siano state durevolmente intaccate e profondamente modificate dai maltrattamenti subiti dal bambino. Il TF, pur non volendo minimizzare le sofferenze della madre nel corso dei primi mesi che hanno seguito il ricovero del proprio figlio, ha affermato che esse non sono comparabili, per la loro durata e intensità, a quelle dei congiunti di una vittima deceduta o diventata gravemente invalida, o a quelli dei genitori della vittima di un rapimento aventi fatto l’oggetto di minacce di morte e che erano ancora in cura più di due anni dopo i fatti. L’Alta Corte ha di conseguenza ritenuto corretto negare qualsiasi riparazione morale alla madre.

 

                                         Nella sentenza (sopra citata) 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005, il TF ha giudicato il caso di una ragazzina di 9 anni aggredita e violentata da un ragazzo di 15 anni nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nell’ambito di un ricorso inoltrato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia che aveva contestato il riconoscimento di un importo di fr. 5'000 ai genitori della bambina.

                                         L’Alta Corte ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia ritenendo non essere dati gli estremi per una riparazione morale ai genitori.

                                         Le lesioni descritte dai genitori concernevano infatti essenzialmente la vittima diretta dell’orribile crimine. La bambina è stata intaccata durevolmente nel suo sviluppo: non vuole più vedere gli amici, non osa più prendere l’ascensore del palazzo e ha sempre bisogno di essere accompagnata, avendo perso la fiducia in sé stessa. I genitori devono continuamente occuparsi di lei. Tuttavia, per il TF, dagli atti non emerge una loro sofferenza che sarebbe superiore a quella di qualsiasi altro genitore in una situazione simile e la loro sofferenza non è in ogni caso paragonabile a quella che avrebbero avuto in caso di morte o invalidità permanente.

 

                                         Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, al padre della vittima non può essere riconosciuto alcun indennizzo per torto morale. Pur non volendo sminuire le sue sofferenze, la situazione non è infatti peggiore di quelle descritte nelle due sentenze appena citate (1A.69/2005 dell’8 giugno 2005 e sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005) e nelle quali il TF non ha riconosciuto alcuna riparazione morale. Dagli atti non emerge del resto che il suo dolore sia stato, per durata ed intensità, comparabile o superiore a quello che l’interessato avrebbe risentito in caso di morte della vittima (DTF 125 III 412) e neppure sostiene di aver avuto necessità di cure mediche o di aver subito un’incapacità lavorativa di lunga durata a causa di quanto accaduto.

                                         

                                         Ne segue che anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma.

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata va confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti