Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
43.2021.1

 

cs

Lugano

16 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 marzo 2021 emanata da

 

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il __________ la Corte di appello e di revisione penale ha riconosciuto __________ autore colpevole di coazione sessuale per avere, il __________, a __________, costretto RI 1, a subire un atto analogo alla congiunzione carnale, usando minaccia e violenza, rendendola così inetta a resistere e altri reati di natura sessuale e violenti. Complessivamente è stato condannato alla pena detentiva di 30 mesi, parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del __________ della __________ e del __________ della __________ – da dedursi il carcere sofferto. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 21 mesi con un periodo di prova di 4 anni. Egli è inoltre stato condannato a pagare una multa di 200 franchi ed a versare tra altri importi destinati ad altre vittime a RI 1 fr. 4'000 a titolo di torto morale e fr. 315.90 quale risarcimento per il danno economico.

 

                               1.2.   RI 1, allora rappresentata dagli avv. __________ e __________, dopo aver inoltrato l’11 gennaio 2018 una richiesta cautelativa di indennizzo del torto morale (doc. 1), il 10 gennaio 2020 ha trasmesso al Dipartimento della sanità e della socialità un’istanza tendente alla richiesta di versamento di fr. 4'000.-- a titolo di riparazione morale, oltre ad un’adeguata copertura delle spese legali (doc. 4).

 

                               1.3.   Con decisione del 4 marzo 2021 il Dipartimento della sanità e della socialità ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendole una riparazione per torto morale pari a fr. 1'740.-- (doc. A2). Il DSS ha stabilito che nel caso di specie si sarebbe giustificato un risarcimento di fr. 3'000.--, ma, considerato che la vittima vive in Italia, il cui costo della vita differisce in maniera importante dal costo della vita in Svizzera, in applicazione dell’art. 27 cpv. 3 LAV, ha ridotto l’importo riconosciuto.

 

                               1.4.   RI 1, rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). La ricorrente, attualmente residente in __________, chiede che venga versato l’intero importo di fr. 4'000 e che le venga riconosciuto l’importo di fr. 315.90 per le spese mediche. Ella contesta inoltre di essere stata sufficientemente informata come prevede l’art. 8 LAV.

 

                               1.5.   Con risposta del 15 aprile 2021, cui ha allegato una nuova decisione di medesima data che annulla e sostituisce quella del 4 marzo 2021, il Dipartimento della sanità e della socialità chiede di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione, rilevato che con la nuova decisione riconosce l’importo di fr. 3'000.--, sostiene che nel caso di specie l’importo così stabilito è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza.

 

                               1.6.   Chiamata ad esprimersi in merito alla nuova decisione (doc. IV), la ricorrente ha mantenuto il ricorso, ribadendo la richiesta di un risarcimento di fr. 4'000, anche sulla base degli art. 7 e 9 della Costituzione federale, del rimborso delle spese mediche di fr. 315.90 e sostenendo che l’art. 8 LAV non sarebbe stato applicato correttamente, non essendo stata informata della presenza di consultori e dovendo fare tutto da sola (doc. VII).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 29 aprile 2021 il Dipartimento della sanità e della socialità rileva che, per quanto concerne la richiesta di rifusione delle spese mediche, si tratta di una richiesta di aiuto immediato ai sensi dell’art. 13 LAV, di competenza del Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (doc. IX).

 

                               1.8.   Con scritto del 14 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto la trasmissione della sua istanza al delegato per la vittima dei reati ed ha prodotto uno scambio di email del giugno 2019 con l’allora rappresentante, avv. __________, per confermare di non aver compreso le spiegazioni riguardo alla LAV (doc. XI).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   L’art. 6 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca, RL 178.100), applicabile per analogia in virtù dell’art. 5b cpv. 2 della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RL 312.400) stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

 

La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).

 

In concreto, il 15 aprile 2021, unitamente alla risposta di causa, il Dipartimento della sanità e della socialità ha annullato e sostituito la decisione impugnata del 4 marzo 2021 e ne ha emessa una nuova, assegnando alla ricorrente una riparazione morale di fr. 3'000.--, in luogo dei fr. 1'740.-- riconosciuti in precedenza. L’amministrazione non ha più applicato l’art. 27 cpv. 3 LAV secondo cui la riparazione morale può essere ridotta se l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata.

 

Ne segue che oggetto del contendere è la decisione del 15 aprile 2021, sulla quale l’insorgente si è espressa in merito, contestandola (doc. VII).

 

                               2.2.   La ricorrente, oltre all’ammontare della riparazione per torto morale, contesta anche l’assenza di riconoscimento di rifusione delle spese mediche, pari a fr. 315.90, su cui l’amministrazione non si è espressa, anche perché non era oggetto dell’istanza di riparazione morale del 10 gennaio 2020 (doc. 4).

 

                                         Da una parte va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pertanto pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia il riconoscimento di un ammontare di fr. 3'000.-- a titolo di riparazione morale in seguito alla condanna di __________ per i fatti avvenuti il __________ a __________. Ogni altra richiesta esula dalla procedura in esame ed è irricevibile.

 

                                         D’altra parte, come indicato dal Dipartimento della sanità e della socialità, tale domanda, nella misura in cui concerne una richiesta di aiuto immediato ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LAV per il quale i consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato, è di competenza del Delegato alle vittime di reati.

 

                                         Infatti, ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c del regolamento della legge di applicazione e complemento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV), il Delegato alle vittime di reati decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato.

 

                                         Ne segue che l’incarto è trasmesso al Dipartimento della sanità e della socialità affinché trasmetta il ricorso del 15 marzo 2021, nella misura in cui è chiesto il rimborso di fr. 315.90 per spese mediche, al Delegato, per competenza.

 

                                         nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

 

Nel caso di specie il reato di coazione sessuale è stato commesso il __________. Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della legge in vigore dal 1° gennaio 2009.

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è l’ammontare del risarcimento per torto morale che l’amministrazione ha fissato in fr. 3'000.--, mentre la ricorrente rivendica un importo di fr. 4'000.--.

 

                               2.5.   A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

 

                                         L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

                                         Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

 

a.    la consulenza e l’aiuto immediato;

b.    l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c.    il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d.    l’indennizzo;

e.    la riparazione morale;

f.     l’esenzione dalle spese processuali.

 

                                         L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

 

                                         Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

 

                                         Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

 

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAV le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.

 

                               2.6.   Per quanto concerne la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

                                         Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

 

                                         Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

 

                                         Per l’art. 27 LAV l'indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1). L'indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

 

                                         L’art. 28 LAV prevede che non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.

 

                               2.7.   In concreto, con sentenza del __________ la Corte di appello e di revisione penale ha condannato __________ a versare alla ricorrente, a titolo di indennità per torto morale, un importo di fr. 4'000.--. Con la decisione impugnata l’amministrazione ha riconosciuto un importo di fr. 3'000.--.

 

                                         La ricorrente contesta l’entità della riparazione morale fissata in fr. 3'000.-- e chiede l’importo di fr. 4'000.--.

 

                                         Nell’ambito del diritto previgente con sentenza pubblicata in DTF 129 II 312 consid. 2.3 e seguenti il TF ha precisato che l’autorità LAV non è legata ai considerandi di diritto del Giudice penale in merito alle pretese civili.

                                         Il legislatore, come figura anche nella sentenza 1C_505/2019 del 29 aprile 2020 al consid. 3.1, emessa in applicazione del nuovo diritto, non ha voluto garantire alla vittima una riparazione piena, intera ed incondizionata del danno subito. In particolare nell’ambito del riconoscimento del torto morale, la prestazione si avvicina piuttosto ad un indennizzo ex aequo et bono ove l’ampio potere di apprezzamento dell’autorità ha come limiti il rispetto della parità di trattamento ed il divieto dell’arbitrio. La natura sussidiaria del risarcimento dovuto ad un dovere di assistenza e non ad una responsabilità propria da parte dello Stato, può quindi condurre l’amministrazione a fissare una riparazione morale meno ampia di quella attribuita in ambito penale (sentenza 1C_505/2019 del 29 aprile 2020, consid. 3.1; cfr. DTF 132 II 117, consid. 2.2.4; DTF 129 II 321 consid. 2.5).

 

                                         L’amministrazione poteva pertanto, come ha fatto, scostarsi dall’importo per riparazione morale stabilito dalla Corte di appello e revisione penale.

 

                                         Spetta al Tribunale stabilire se l’interessata ha diritto ad una riparazione morale superiore rispetto a quella riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità.

 

                               2.8.   Circa l’ammontare della riparazione morale, l’art. 22 LAV prevede che gli art. 47 e 49 CO si applicano per analogia. L’art. 23 LAV ha da parte sua fissato le somme massime che possono essere riconosciute, precisando che la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

 

                                         La LAV del 23 marzo 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, ha ristretto, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.

                                         Il Consiglio federale ha inoltre affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”

                                         Circa gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale si è così espresso (pag. 6408 e seguenti):

 

" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui) adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

(…).

Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale.

 

Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa di qualche settimana. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.

 

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.

(…).

 

Art. 23 Calcolo della riparazione morale

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

Con il capoverso 2, proponiamo di prevedere un importo massimo disciplinato direttamente nella legge. L’importo massimo proposto per i congiunti è inferiore a quello per la vittima.

(…).

 

Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art. 22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso 1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.

I redditi non sono presi in considerazione (cfr. art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi.

(…).

 

Determinazione dell’importo: gli importi versati sono calcolati secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.

 

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200 a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

 

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento. Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

– da 55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da 40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da 20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba, lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale sono possibili indicazioni analoghe. (…)”

 

                               2.9.   Secondo la “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG, Dipartimento federale di giustizia e polizia) del 3 ottobre 2019 (cfr. www.bj.admin.ch), pag. 13, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale e del messaggio sulla revisione totale della LAV, la riparazione morale in caso di vittima di lesione grave all’integrità sessuale non è determinata dalla gravità del reato bensì dalla gravità della lesione. Al contrario della lesione fisica, la lesione all’integrità sessuale e il dolore psichico della vittima di reati sessuali non sono oggettivamente quantificabili. Per tale motivo la prassi per determinare la gravità della lesione dell’integrità sessuale e quindi anche l’ammontare della riparazione morale, si basa sulla gravità dei fatti e pure sulla loro sussunzione al reato, per dedurne eventuali ripercussioni notoriamente presenti. Se disponibili possono essere consultati anche i rapporti medici e terapeutici.

 

                                         Alle vittime di una lesione grave all’integrità sessuale (tentata violenza carnale, (tentata) coazione sessuale, grave molestia sessuale, atto sessuale con minore, può essere accordata una riparazione morale fino a fr. 8'000.--.

 

                                         Tra i criteri di determinazione vi sono le ripercussioni dirette del reato (intensità, portata e durata delle ripercussioni psichiche, durata della psicoterapia, durata dell’incapacità lavorativa, cambiamento significativo dello stile di vita, pericolo di morte, durata di tale periodo, ripercussioni sulla vita professionale e privata, infezione da HIV, epatite B/C, compreso il decorso della malattia, gravidanza, perdita del feto), la commissione del reato e le circostanze (commissione qualificata del reato [ripresa del reato, crudeltà, uso di armi o altri oggetti pericolosi], intensità e grado della violenza, periodo, durata e frequenza della commissione del reato, commissione congiunta del reato da parte di più autori, commissione del reato in un luogo protetto [appartamento, luogo di lavoro, istituto, ecc.], pressione sulla vittima affinché mantenga segreto il reato), la situazione della vittima (età della vittima, in particolare se minorenne, particolare vulnerabilità della vittima [in particolare inesperienza sessuale, deficit cognitivo o psichico], rapporto di dipendenza o di fiducia tra vittima e autore del reato, ad esempio, in caso di atti sessuali con minori).

 

                             2.10.   Va qui ancora evidenziato che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014, al consid. 2.7 sono state elencate una serie di sentenze in ambito di vittime di lesioni gravi all’integrità sessuale, qui di seguito nuovamente riprese.

 

                                         Ad esempio è stato versato un importo di fr. 6'000 a una vittima che in uno stato di semi incoscienza dovuto a un tasso alcolemico elevato, ha subito ripetuti atti sessuali da parte di uno sconosciuto e non ha ricordato nulla al momento del risveglio. Sono stati riconosciuti fr. 7'000 ad una ragazza di 21 anni vittima di sequestro, minacce e abusi sessuali commessi da uno sconosciuto, la sera del suo compleanno, mentre è stato accordato un importo di fr. 2'000 a due ragazzine di 15 anni, che sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e in uno stato di alterata coscienza hanno avuto rapporti sessuali con due giovani ragazzi, non ricordandosi più nulla il giorno dopo. Sono stati riconosciuti, secondo la vecchia LAV, fr. 15'000 a una vittima di abusi da parte di un minorenne, poi arrestato, e fr. 5'000 a una vittima che, sotto l’influenza dell’alcool e di medicamenti, è stata aggredita sessualmente ma dove la procedura penale è stata abbandonata per mancanza di prove.

                                     

                                         Va ancora evidenziato che, con sentenza 6S.334/2003 del 10 ottobre 2003 al consid. 5.2, il TF ha rammentato, in ambito di pretese civili in un processo penale, che in caso di stupro, negli anni dal 1990 al 1995, sono stati riconosciuti importi per torto morale tra i fr. 10'000 e i fr. 15'000, che eccezionalmente potevano raggiungere i fr. 20'000. Dal 1998, a livello cantonale, sono stati riconosciuti importi tra i fr. 15'000 e i fr. 20'000, ed in alcuni casi anche più elevati.

                                         Queste cifre sono state riprese anche nella sentenza 6P.1/2007 del 30 marzo 2007 al consid. 8.1, sempre nell’ambito di un processo penale. In questo secondo caso l’imputato è stato condannato a due anni di carcere ed al pagamento di fr. 15'000 di torto morale per avere violentato ed avere avuto atti di carattere sessuale, nel 2004, con una ragazza nata nel 1989. I giudici federali hanno affermato che la ragazza, in seguito agli abusi sessuali subiti, è stata ricoverata ed ha dovuto seguire numerose consultazioni presso il policlinico ad opera di una psichiatra. La terapeuta che l’ha seguita ha descritto la presenza di effetti postraumatici con angosce sempre più frequenti ogni volta che nel corso dell’inchiesta venivano scoperti nuovi elementi. La vittima era triste, abbattuta ed aveva difficoltà a gestire le sue pulsioni aggressive e per un corto periodo ha dovuto assumere medicamenti antidepressivi. L’ansia non è diminuita, ma è rimasta globalmente contenuta, con periodi di peggioramento.

 

                                         Con sentenza 1C_165/2014 del 10 dicembre 2014, il Tribunale federale, in ambito di LAV, al consid. 5.5 ha confermato una riparazione morale sulla base di quanto indicato nella citata sentenza 6S.334/2003 del 10 ottobre 2003.

 

                                         Va pure segnalata un’altra sentenza, sempre in ambito di pretese civili in un procedimento penale, dove il TF ha riconosciuto una riparazione per torto morale di fr. 20'000 ad una ragazza vittima di numerosi abusi sessuali ad opera del proprio padre (sentenza 6B_642/2012 del 22 gennaio 2013; cfr. anche sentenza 1B_621/2011 del 12 aprile 2012).

 

                                         Con sentenza 1C_418/2012 del 7 gennaio 2013 il TF si è invece pronunciato, in un caso LAV, applicando il vecchio diritto, relativo al riconoscimento di un torto morale di fr. 18'000 ad una ragazza, nata nel 1989 che dal 28 giugno 2004 al 19 giugno 2004 è stata più volte aggredita sessualmente (“sexuelle Nötigung bzw. mehrfachen Gehilfenschaft zur sexuellen Nötigung”) da tre ragazzi all’interno di un ostello.

                                         Il TF ha accolto il ricorso della ragazza ed ha rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti. L’Alta Corte, evidenziando che l’interessata, che ha sempre domandato un risarcimento di fr. 20'000, non poteva, con il ricorso, per la prima volta chiedere un importo maggiore (in concreto: fr. 30’000), ha rinviato la causa all’autorità inferiore per esaminare in che misura oltre alla coazione sessuale (art. 189 CP), nel caso di specie occorreva considerare anche la violenza carnale (art. 190 CP) e in che misura questo aspetto poteva avere un’influenza sull’ammontare del risarcimento.

                                     

                                         In una sentenza 6B_1171/2013 del 28 aprile 2014, nell’ambito di una causa penale, il TF ha respinto il ricorso di un uomo, condannato a 4 anni di prigione dal Tribunale penale del Canton Basilea Città per coazione sessuale, tentata messa in pericolo della vita altrui, lesioni semplici e minacce (“mehrfacher sexueller Nötigung, versuchter Gefährdung des Lebens, einfacher Körperverletzung und Drohung”) ed al pagamento di una riparazione per torto morale di fr. 12'000, per avere, nel mese di febbraio 2011 e due volte nel corso del mese settembre 2011, obbligato sua moglie, contro la sua volontà e con violenza ad aver rapporti sessuali anali, mettendole un sacco di plastica sulla testa, tenuto chiuso con una mano all’altezza del collo, causandole problemi respiratori e un attacco di panico. Il 19 ottobre 2011 il marito ha poi, tra l’altro, spinto e picchiato la moglie e quando si è messa a piangere le ha imposto di stare zitta, minacciandola di ucciderla se i vicini l’avessero denunciato alla Polizia (“Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft X.________ vor, er habe im Februar 2011 und zweimal im September 2011 an seiner Ehefrau gegen ihren Willen sowie unter Anwendung von Gewalt den Analverkehr vollzogen. Um ihre Schreie zu ersticken, habe er bei einem Vorfall im September 2011 der bäuchlings auf dem Boden liegenden Ehefrau eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und diese mit einer Hand an ihrem Genick zusammengehalten. Der schreienden Ehefrau, die Atemprobleme bekommen habe und in Panik geraten sei, sei es nach einigen Momenten gelungen, die Plastiktüte zu zerreissen und von ihrem Kopf zu entfernen. Am 19. Oktober 2011 habe X.________ seine Ehefrau gestossen sowie geschlagen, habe sie gegen das Bein getreten und sei ihr auf die Hände gestanden. Als seine Ehefrau geweint habe, habe er sie angewiesen still zu sein und gedroht, sie umzubringen, falls die Nachbarn die Polizei riefen”).

 

                             2.11.   Nel caso di specie occorre stabilire l’ammontare della riparazione morale alla luce della volontà del legislatore di ridurre gli importi riconosciuti prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della nuova LAV. L’esame deve essere effettuato anche sulla base della “guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” del 3 ottobre 2019 dell’UFG, che prevede, di regola, il riconoscimento di un importo massimo fino a fr. 8'000 nei casi come quelli in discussione (coazione sessuale).

 

                                         L’amministrazione ha riconosciuto un importo di fr. 3'000 sulla base di quanto accaduto, ossia che l’autore del reato ha proposto alla vittima di percorrere un tratto di strada a piedi per tornare a casa in direzione di __________ quando, all’altezza del sottopassaggio degli svincoli autostradali di __________, l’ha fatta cadere a terra con violenza, l’ha spogliata e l’ha costretta a praticargli del sesso orale.

 

                                         Dagli atti emerge, per quanto qui d’interesse, che __________ è stato condannato per coazione sessuale per avere il __________ a __________, costretto la ricorrente a subire un atto analogo alla congiunzione carnale, usando minaccia e violenza e rendendola inetta a resistere.

 

                                         La Corte di appello e di revisione penale, nella sentenza del __________ ha confermato i fatti descritti nell’atto d’accusa del __________ (punto 26 pag. 46 della sentenza), secondo cui __________ ha commesso il reato di coazione sessuale per avere (punto 2 pag. 2 della sentenza) il __________, a __________, costretto l’insorgente “a subire un atto analogo alla congiunzione carnale e altro atto sessuale (…) proposto” alla ricorrente “all’altezza __________ di __________, di percorrere assieme un tratto di strada a piedi per tornare a casa in direzione di __________ ed avendo raggiunto il sottopassaggio degli svincoli autostradali di __________, percorrendo un tratto, fatto cadere a terra” la ricorrente “per poi spogliarla con violenza, indi costrettala ad alzarsi in piedi, tirandola per i capelli e a mettersi sulle propria ginocchia, spingendola in basso per le spalle, per poi ingiungerle di aprire la bocca e di prendere il suo pene in bocca, e, dopo il rifiuto della donna, ripetutole con tono aggressivo che doveva fare quello che voleva lui, indi costrettala ad aprire la bocca, afferrandole con violenza la mandibola, e messole il proprio pene in bocca, muovendole la testa avanti e indietro, trattenendola e obbligandola così a eseguirgli un coito orale, fino a quando la donna, con un pretesto, riusciva a divincolarsi dalla presa e a rivestirsi”.

 

                                         Circa la commisurazione della pena, la Corte, con riferimento anche agli altri reati commessi dall’autore, ha stabilito che “la lesione del bene giuridico è certamente grave. Da un lato l’imputato ha tentato di costringere con violenza l’allora sua compagna alla congiunzione carnale, imponendole in quel contesto a anche la pratica, per lei odiosa al punto da causarle vomito – ciò di cui lui era pienamente consapevole – di un coito orale. Dall’altro, a meno di un anno di distanza da questi fatti, ha imposto con violenza e minaccia ad una seconda donna di praticargli un coito orale. Con ciò egli ha costretto/tentato di costringere ben due vittime a subire atti particolarmente gravi e lesivi della loro libertà sessuale. (…) riguardo alla seconda vittima, aggrava la sua colpa il fatto che il condannato ha abusato di una donna, una sconosciuta, che nulla aveva fatto per provocarne il desiderio o l’eccitazione sessuale cui si è, con l’inganno, accompagnato e, poi, raggiunto un luogo al riparo da sguardi indiscreti, senza alcuna remora ha proditoriamente aggredito. Il movente, in entrambi i casi è – e non poteva essere altrimenti – egoistico. Sempre in questo contesto, va anche considerata, ad aggravamento della colpa dell’imputato, la sofferenza causata alle due vittime, che nel caso dell’ex compagna, come risulta dalla documentazione medica agli atti, è stata particolarmente importante dal momento che quanto da lei subito ha comportato il suo successivo ricovero per un periodo di diversi mesi, in una clinica psichiatrica” (pag. 58 della sentenza).

 

                                         Quali circostanze soggettive legate ai reati e valide per tutte le imputazioni, la Corte ha rilevato “solo la giovane età e soprattutto il fatto che la sua libertà di determinarsi non era piena dal momento che il perito psichiatrico gli ha riconosciutouna scemata imputabilità di grado grave” (pag. 59 della sentenza).

 

                                         Circa la quantificazione delle pretese di risarcimento per il torto morale subito dalla ricorrente, la Corte di appello e di revisione penale, rammentato il tenore dell’art. 49 cpv. 1 CO e le modalità di valutazione dell’ammontare ha affermato che “non ha da essere spiegato – poiché di comune conoscenza – l’effetto lesivo, non tanto sull’integrità fisica quanto su quella psichica della vittima, di un abuso sessuale quale quello imposto dall’autore a RI 1. Si può, quindi, ben ritenere – anche alla luce dello stato di sofferenza che emerge dalle sue dichiarazioni – che ciò sia avvenuto anche in concreto, e meglio che RI 1 abbia sofferto a causa del grave reato di cui è stata vittima in modo tale da giustificare la concessione di un risarcimento. Tuttavia, l’assenza di qualsiasi documentazione medica – pur se comprensibilmente giustificata con l’assenza di una copertura assicurativa – impone prudenza nella determinazione dell’ammontare del risarcimento: avuto riguardo alla particolare natura dell’atto sessuale imposto e delle altre circostanze del caso evidenziate sopra, l’indennizzo viene fissato in fr. 4'000.-. (HÜTTE, Lässt sich Genugtuung (als Folge von Sexualdelikten) berechnen? Have 2004, pag. 226-234; HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung. Eine tabellarische Uebersicht über Gerichtsentscheide, Zurigo, Basilea e Ginevra, 2005, Decisione 6S.334/2003, consid. 5.2)” (pag. 63 della sentenza).

 

                             2.12.   Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare la decisione dell’amministrazione.

 

                                         Infatti, la lesione all’integrità sessuale subita dalla ricorrente va considerata grave e tenuto conto delle riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi e tenuta in considerazione la Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG, Dipartimento federale di giustizia e polizia) il 3 ottobre 2019, la riparazione morale, fissata in fr. 3'000.-, considerate la gravità dell’accaduto, le conseguenze subite e le circostanze in cui il reato è stato commesso va confermata. Si tratta di un indennizzo che si trova poco sotto la metà del limite massimo per casi simili e non è lesivo del principio della parità di trattamento, della proporzionalità, del divieto dell’arbitrio e degli art. 7 (la dignità della persona va rispettata e protetta) e 9 (ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato) della Costituzione federale, invocati dalla ricorrente.

 

                                         L’interessata, come evocato anche dalla Corte di appello e di revisione penale, senza voler sminuire la fattispecie, malgrado l’indubbia gravità del reato, non ha infatti prodotto documentazione medica e non ha fatto valere incapacità lavorative, cure, trattamenti, ricoveri in ospedale, tranne per quanto concerne gli esami effettuati subito dopo i fatti, in relazione con quanto accaduto.

 

                                         Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, va qui rammentato che questo principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

 

                                         In concreto non vi sono elementi nelle tavole processuali per scostarsi dall’ammontare della riparazione morale stabilito dal Dipartimento della sanità e della socialità.

 

                             2.13.   Quanto alla circostanza che l’amministrazione non ha fatto proprio l’ammontare fissato in sede penale va ribadito che con sentenza 1C_505/2019 del 29 aprile 2020 (cfr. anche sentenza 1C_82/2017 del 28 novembre 2017), il Tribunale federale ha confermato, al consid. 3.1, che secondo costante giurisprudenza, il legislatore non ha voluto assicurare alla vittima una riparazione piena, intera e incondizionata del danno subito (DTF 125 II 169, consid. 2b). Il carattere incompleto della riparazione è particolarmente evidente nell’ambito della riparazione del torto morale che si avvicina ad un importo “ex aequo et bono”. La collettività, infatti, non è responsabile delle conseguenze dell’infrazione, ma è tenuta solo ad un dovere di assistenza pubblica nei confronti della vittima e non a versare necessariamente prestazioni estese come quelle che sarebbero esigibili dall’autore del reato (DTF 129 II 312 consid. 2.3, DTF 128 II 49, consid. 4.3). Se il principio di un diritto soggettivo alla riparazione morale figura ormai nella LAV all’articolo 22, il limite massimo dell’indennizzo implica che le somme riconosciute in virtù della LAV siano nettamente inferiori rispetto a quelle riconosciute secondo il diritto privato (sentenza 1C_583/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 4.3, 1C_542/2015 del 28 gennaio 2016, consid. 3.2). Senza aver voluto istaurare una riduzione sistematica e proporzionale degli importi riconosciuti in virtù del diritto privato, il legislatore ha comunque fissato i limiti massimi a circa i 2/3 degli importi di base generalmente attribuiti nell’ambito del diritto della responsabilità civile.

                                         L’ampiezza degli importi a disposizione è così più esigua rispetto al diritto civile, le somme più elevate devono essere riservate ai casi più gravi, ad esempio in caso di un’invalidità al 100% (sentenza 1C_583/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 4.3).

 

                             2.14.   Infine, per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 8 cpv. 1 LAV, a giusta ragione il Dipartimento della sanità e della socialità in sede di risposta ha evidenziato come la ricorrente sia stata assistita da un legale che l’ha rappresentata sia nel procedimento penale che nella procedura ai sensi della LAV e dunque non vi è alcuna ragione di ritenere che un’eventuale difficoltà linguistica abbia potuto compromettere il diritto all’informazione della vittima ai sensi di tale disposto. Ciò anche se inizialmente l’interessata potrebbe non avere capito appieno le informazione fornitele (cfr. doc. B, email del 13 giugno 2019 dell’avv. __________: “ […] di regola è la Polizia al primo verbale che si occupa di informare le vittime delle possibilità offerte dalla LAV. Se non ricordo male, questo era avvenuto anche nel caso della signora RI 1. Forse anche a causa di qualche ostacolo linguistico, è possibile che l’informazione non sia passata come avrebbe dovuto. Per la richiesta della LAV ci pensiamo noi nelle prossime settimane, poi le faccio sapere. Magari se ha dei certificati, o un rapporto medico, che aiutino a capire gli effetti dei fatti sulla signora RI 1, sarebbe utile produrli a questo stadio”).

 

                                         La prima richiesta cautelativa di indennizzo del torto morale è del resto stata inoltrata dalle avv. __________ e __________ l’11 gennaio 2018 (doc. 1).

 

                                         L’insorgente non può pertanto prevalersi della violazione dell’art. 8 LAV per ottenere risarcimento maggiore.

 

                             2.15.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

                                         La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi al Dipartimento della sanità e della socialità per i suoi incombenti.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

                                   5.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti