Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
43.2024.1

 

cs

Lugano

14 ottobre 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 giugno 2024 emanata da

 

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di aiuto alle vittime di reati

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il __________ 2018 __________, madre di RI 1, ha subìto un’aggressione, da parte di una persona rimasta ignota, nell’ufficio cambio/negozio di __________, dove stava lavorando. Ella ha riferito che quel giorno una persona si è presentata più volte per discutere della possibilità di cambiare la cifra di fr. 25'000 in euro. Ripresentatasi verso le 18.17 e notando che nel negozio era presente unicamente __________, la persona ignota le chiedeva di chiudere la porta d’entrata a chiave per fare le cose con calma. Una volta chiusi all’interno, l’ignoto si è scagliato contro di lei, afferrandola di spalle con entrambe le braccia e trascinandola nel retrobottega, impedendole di urlare, chiudendole la bocca con la propria mano destra ed affermando: “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire dove sono i soldi e la cassaforte”, lasciando poi la presa. __________ ha acconsentito alla richiesta, spostandosi dove si trovava la cassaforte e consegnandogli una busta contenente denaro contante. In seguito l’ignoto ha legato assieme le mani della vittima con del nastro adesivo ad un montante di uno scaffale ivi presente, impedendo di fatto alla vittima di muoversi, fuggire o di chiamare i soccorsi (doc. 3).

 

                          1.2.  Il 15 novembre 2018 il Procuratore Pubblico __________ ha sospeso il procedimento penale, ritenuto che l’inchiesta non ha permesso di identificare l’autore del reato (doc. 3).

 

                          1.3.  Il 29 marzo 2023, la figlia della vittima, RI 1, nata nel 1986, ha inoltrato al Dipartimento della Sanità e della Socialità (in seguito: DSS) un’istanza tendente alla richiesta di una riparazione morale dell’importo “massimo secondo la legge federale perché ho dovuto cambiare il mio stile di vita ed ho sofferto ad accudire la mia mamma nei mesi e negli anni seguiti al reato, essendo già orfana di padre” (doc. 1).

 

                          1.4.  Con decisione del 26 giugno 2024 il DSS ha respinto l’istanza, poiché la vittima non è deceduta ed il reato non ha portato a conseguenze paragonabili o più incisive rispetto a quanto sarebbe accaduto in caso di morte della medesima. Il DSS ha poi affermato che l’interessata non ha prodotto alcuna documentazione medica in relazione ad un’eventuale sofferenza psichica (doc. 3).

 

                          1.5.  Con ricorso del 22 luglio 2024 (doc. I), completato, in seguito al decreto del Giudice delegato del TCA (doc. II), con scritto pervenuto al Tribunale il 27 agosto 2024 (doc. III), RI 1 è insorta contro la predetta decisione, chiedendo una riparazione morale di fr. 35’000/40'000.

                                  L’insorgente afferma che la richiesta di riparazione morale è stata scaricata da un sito internet dove non vi erano indicazioni circa la necessità di comprovare la sua situazione valetudinaria tramite un certificato medico di uno psichiatra o di uno psicologo. Ella chiede se è ancora in tempo per trasmettere la documentazione mancante.

                                  RI 1 sostiene che non è stato piacevole doversi prendere cura della madre dopo la rapina subìta in un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro e che una minima riparazione morale dovrebbe esserle riconosciuta per il lungo periodo trascorso e per la sofferenza subìta anche dai figli.

                                  La ricorrente afferma che la rapina del __________ 2018 ha cambiato di colpo la sua vita per circa 5 anni. Convivendo con il fratello e con sua madre, condivideva fino ad allora una vita felice e tranquilla, senza problemi, facendo sogni e progetti per il futuro come tutte le ragazze di 32 anni: convivenza, figlio, esperienza di lavoro all’estero, imparare una lingua.

                                  Quanto accaduto ha sconvolto i suoi progetti. Ha dovuto riorganizzare la sua vita e fare molte rinunce per assistere ed aiutare sua madre in tutto il suo percorso di guarigione.

                                  Di riflesso ha vissuto la sofferenza della madre, ma ha dovuto reprimere la sua emotività interiore.

                                  Ciò ha comportato conseguenze sulla psiche e problemi relazionali con le persone, con gli amici, sul posto di lavoro, essendo preoccupata e vivendo il medesimo dolore della madre. Le preoccupazioni hanno avuto inizio sin dal __________ 2018, quando sua madre avrebbe dovuto passare a prenderla, ma il suo ritardo è stato fonte di forte preoccupazione, che ha causato un notevole stress, angoscia, insonnia, tristezza e sbalzi di umore che hanno portato a numerose problematiche anche fisiche.

                                  Ha dovuto rinunciare ai suoi progetti perché la priorità era sua mamma. La ricorrente afferma che vivendo con la vittima dell’evento, ha vissuto la stessa sofferenza interiore e sostiene di essere stata privata del suo diritto alla libertà personale e obbligata per motivi legati alla rapina a sconvolgere la vita. Il dolore è stato talmente forte da farle perdere fiducia e sicurezza nella vita.

                                  Vivendo con il fratello e la madre, e considerato che il padre era deceduto nel giro di pochi mesi quando aveva 16 anni, ha subìto in maniera ancora maggiore l’intensità di quanto accaduto: attacchi di panico, ansia, sofferenza e paura di non farcela da sola, rivivere quanto accaduto, poiché continuamente raccontato dalla vittima, con la paura che il rapinatore avrebbe potuto recarsi presso l’abitazione per venire e prenderli.

                                  A tutto questo si è aggiunto lo stress delle faccende domestiche (preparare il pranzo e la cena, fare le pulizie) che ha dovuto svolgere da sola con il fratello,

                                  La sua psicoterapista era sua madre, perché quando ritornava dalla psicoterapeuta parlava in continuazione, ciò che aiutava anche lei e suo fratello.

                                  La ricorrente rileva che non è facile esporre quanto accaduto: dolore, crisi di panico che giungono da un momento all’altro e che non possono essere comandate, problemi da risolvere con il datore di lavoro dove è avvenuta la rapina.

                                  L’insorgente si lamenta che il DSS non ha esaminato bene i fatti, sostiene di rientrare nei criteri definiti dal margine 3 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 3 ottobre 2019 ed afferma di essere disposta a recarsi presso il Tribunale per esporre meglio i sentimenti che le sconvolgono la vita.

                                 

                          1.6.  Con risposta del 16 settembre 2024 il DSS ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

 

                          1.7.  Con scritto del 3 ottobre 2024 la ricorrente ha ribadito le sue censure (doc. IX), rilevando come le sentenze citate dal DSS siano datate e come nel frattempo i tempi siano cambiati, con l’aumento della delinquenza, le guerre, la pandemia di COVID 19, l’aumento della popolazione. Ella afferma che ogni vissuto è differente e quanto subìto da lei stessa e da suo fratello deve essere preso in considerazione nella sua interezza. Il dolore, l’intensità che i congiunti subiscono sia a livello psicologico che di cambiamento di programmi, già vissuti al momento della perdita del padre, non possono essere ignorati. Secondo la ricorrente l’incapacità lavorativa è data dal fatto che lavorava al 60% al __________ e poteva alternarsi con il fratello per la cura di sua madre. Ella ritiene che l’intensità e la durata del dolore sono simili e superiori a quelli provati nel caso del decesso della vittima poiché quanto accaduto lo aveva già subito con la perdita del padre. L’unica differenza, secondo la ricorrente, risiede nella circostanza che sua madre è guarita dopo circa 5 anni. Ella conferma la richiesta di un risarcimento di fr. 35’000/40'000.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

                                 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                               

                                  Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                  Nella presente fattispecie, con la decisione impugnata, il DSS ha negato alla ricorrente un risarcimento per torto morale.

 

                                  Nella misura in cui l’insorgente fa valere che anche suo fratello e sua madre avrebbero subìto dei danni in seguito a quanto accaduto, il ricorso si rivela irricevibile, giacché la loro posizione sarà esaminata nell’ambito degli eventuali ricorsi da loro presentati contro le decisioni emesse nei loro confronti.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

 

Nel caso di specie il Procuratore Pubblico ha aperto un procedimento, poi sospeso, per fatti avvenuti il __________ 2018. Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.

 

                          2.3.  A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

 

                                  L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

                                  Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

 

a.     la consulenza e l’aiuto immediato;

b.     l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c.     il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d.     l’indennizzo;

e.     la riparazione morale;

f.       l’esenzione dalle spese processuali.

 

                                  L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

 

                                  Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

 

                                  Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

 

                          2.4.  Per quanto concerne la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

                                  Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

 

                                  Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

 

                                  Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1). L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

 

                                  L’art. 28 LAV prevede che non sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.

 

                          2.5.  La nuova LAV del 23 marzo 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.

                                  Il Consiglio federale ha inoltre affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”

 

                                  Circa gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):

 

" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui) adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

(…).

Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale

dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale.

Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi

stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa

di qualche settimana. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.

(…)

 

Art. 23 Calcolo della riparazione morale

(…)

Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art. 22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso 1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.

I redditi non sono presi in considerazione (cfr. art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi.

(…).

 

Determinazione dell’importo: gli importi versati sono calcolati secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.

 

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200 a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento. Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

– da 55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da 40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da 20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba, lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale sono possibili indicazioni analoghe.

Per quanto concerne il congiunto:

Gli importi più elevati sono riservati ai congiunti di una persona gravemente invalida.

A questo proposito occorre considerare che il margine non è esteso e di conseguenza lo spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso e ridotto. Si può partire dai valori indicativi seguenti:

– da 25 000 a 35 000 franchi: per il congiunto che ha dovuto riorganizzare considerevolmente la sua vita per occuparsi della vittima o che deve occuparsi di cure o di assistenza molto importanti nei confronti della vittima;

– da 20 000 a 30 000 franchi: per la perdita del coniuge o del partner;

– da 10 000 a 20 000 franchi per la perdita di un figlio (tenendo conto delle circostanze concrete come l’età o l’esistenza di una comunione domestica);

– da 8000 a 18 000 franchi: per la perdita del padre o della madre (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e dell’intensità della relazione);

– da 0 a 8000 franchi: per la perdita di un fratello o di una sorella (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e dell’intensità della relazione)

Per la perdita di altri parenti di principio non deve essere versata alcuna riparazione morale.”

 

                          2.6.  La “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, al punto 13, pag. 5, rammenta che i congiunti hanno diritto alla riparazione morale se la vittima è deceduta oppure è stata lesa gravemente nella sua integrità fisica, psichica o sessuale e se il congiunto è stato colpito almeno altrettanto gravemente come nel caso del decesso della vittima (DTF 112 II 220; DTF 112 II 226; DTF 117 II 50; DTF 122 III 5; DTF 125 III 412).

 

                                  A pag. 18 della guida sono descritti i margini applicabili in caso di una lesione grave di uno o più congiunti della vittima.

 

                                  Se un minore perde la persona di riferimento più importante ed è quindi colpito con particolare durezza per cui deve cambiare lo stile di vita in modo significativo, occorre esaminare la possibilità di concedere una riparazione morale vicina all’importo massimo.

                                  In determinate circostanze può essere concessa una riparazione morale anche al di sotto del margine previsto, ad esempio se il genitore deceduto era già in età avanzata oppure il rapporto non era molto stretto.

 

Margini

 

3

25 000 – 35 000

Cambiamento significativo dello stile di vita per occuparsi della vittima gravemente lesa e curarla o assisterla intensamente oppure altre ripercussioni molto incisive o sofferenze eccezionalmente gravi

2

10 000 – 35 000

Decesso di un genitore, di un figlio, di un coniuge/partner registrato/concubino

1

Fino a 10 000

Decesso di un fratello, se rapporto particolarmente stretto o convivenza nella stessa comunione domestica

 

                                  A pagina 18 della guida sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:

 

                                  Ripercussioni dirette del reato

                                  ·  Intensità, portata e durata delle ripercussioni psichiche

                                  · Durata della psicoterapia

                                  · Cambiamento significativo dello stile di vita

                                  · Durata dell’incapacità lavorativa

                                  Commissione del reato e circostanze

                                  ·  Commissione qualificata del reato (crudeltà, uso di armi o altri

                                     oggetti pericolosi)

                                  · Intensità e portata della violenza

                                  · Il congiunto era testimone del reato

 

                                  Situazione della vittima

                                  · Età della vittima, in particolare se minorenni

 

                                  Qualità e intensità del rapporto o legame tra vittima e congiunti

                                  · Importanza del rapporto per il congiunto

                                  · Durata del matrimonio, del partenariato registrato o del concubinato

                                  · Ripartizione delle responsabilità nel matrimonio o nel partenariato

                                  · Comunione domestica

                                  · Regolarità dei contatti

 

                                  Con sentenza 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e non sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non compromettere l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un valore di riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.

 

                          2.7.  Come indicato in precedenza, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

 

                                  Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht.  Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“).

 

                                  Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

 

                                  Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid. 11.2; DTf 132 II 117, consid. 2.2.2.; sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2, DTF 125 III 412 consid. 2a ; cfr. anche DTF 146 IV 231, consid. 2.3.1 ; STF 6B_181/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 3).

 

                                  Un indennizzo è stato accordato alla figlia la cui madre è stata infettata dal virus dell’AIDS a causa dell’incertezza che pesava su entrambe (DTF 125 III 412), così come ad una bambina di 6 mesi, il cui padre è diventato gravemente invalido in seguito ad un’intossicazione da monossido di carbonio (DTF 117 II 50). Per contro un’indennità per torto morale è stata rifiutata alla madre e ai fratelli e sorelle di un bambino vittima di abusi sessuali commessi dal proprio padre (sentenza 1A.2008/2002 del 12 giugno 2003), così come ai genitori di una bambina di 9 anni aggredita e poi violentata nell’ascensore del proprio palazzo da un ragazzo di 15 anni (sentenza 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005).

                                  In un caso giudicato dal TF con la sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005 la vittima, di due anni all’epoca dei fatti, aveva subito maltrattamenti ad opera di un conoscente della madre, tali da necessitare un ricovero urgente. Gli esami medici hanno rilevato la presenza di fratture multiple interne che hanno condotto ad un’emorragia. Il bambino è arrivato in stato d’incoscienza all’ospedale, ha avuto un arresto cardiaco ed ha dovuto essere rianimato. È rimasto quindici giorni in cure intense e nutrito artificialmente. In seguito è stato trasferito nel reparto di pediatria dove è rimasto ancora per circa un mese. La guarigione del bambino è stata completa senza che si siano dovute temere conseguenze fisiche e niente lasciava presagire che potessero esserci conseguenze psichiche. Il TF ha affermato che la mamma si è trovata nell’incertezza durante i 15 giorni in cui il bambino era in cure intense e che le sofferenze sono state tanto più intense se si pensa che inizialmente la madre era stata in detenzione preventiva poiché era stata ritenuta colpevole di aver violato i doveri di assistenza e di educazione. In quel periodo non ha potuto visitare il bambino in ospedale. Il suo medico le ha diagnosticato una depressione reattiva a quanto accaduto che le ha comportato due incapacità lavorative la prima di un mese la seconda di poco meno di un mese e mezzo. La madre ha inoltre affermato di non essere riuscita a liberarsi delle angosce relative allo sviluppo del proprio bambino e di eventuali rischi di future complicazioni. Al momento del giudizio in ambito penale non era tuttavia più in cura psichiatrica e non ha preteso che le relazioni personali con il proprio figlio o il suo modo di vita fossero state durevolmente intaccate e profondamente modificate dai maltrattamenti subiti dal bambino. Il TF, pur non volendo minimizzare le sofferenze della madre nel corso dei primi mesi che hanno seguito il ricovero del proprio figlio, ha affermato che esse non sono comparabili, per la loro durata e intensità, a quelle dei congiunti di una vittima deceduta o diventata gravemente invalida, o a quelli dei genitori della vittima di un rapimento aventi fatto l’oggetto di minacce di morte e che erano ancora in cura più di due anni dopo i fatti. L’Alta Corte ha di conseguenza ritenuto corretto negare qualsiasi riparazione morale alla madre.

 

                                  Nella sentenza (sopra citata) 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005, il TF ha giudicato il caso di una ragazzina di 9 anni aggredita e violentata da un ragazzo di 15 anni nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nell’ambito di un ricorso inoltrato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia che aveva contestato il riconoscimento di un importo di fr. 5'000 ai genitori della bambina.

                                  L’Alta Corte ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia ritenendo non essere dati gli estremi per una riparazione morale ai genitori.

                                  Le lesioni descritte dai genitori concernevano infatti essenzialmente la vittima diretta dell’orribile crimine. La bambina è stata intaccata durevolmente nel suo sviluppo: non vuole più vedere gli amici, non osa più prendere l’ascensore del palazzo e ha sempre bisogno di essere accompagnata, avendo perso la fiducia in sé stessa. I genitori devono continuamente occuparsi di lei. Tuttavia, per il TF, dagli atti non emerge una loro sofferenza che sarebbe superiore a quella di qualsiasi altro genitore in una situazione simile e la loro sofferenza non è in ogni caso paragonabile a quella che avrebbero avuto in caso di morte o invalidità permanente.

 

                                  Nella sentenza 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di una bambina, nata nel 2000, violentata e strangolata dal compagno della madre ed il cui corpo senza vita era stato trovato il 24 agosto 2012 sotto il letto della camera matrimoniale, nell’appartamento occupato dalla madre, dalla sorella nata nel 1998 e dal fratello nato nel 2011. La Corte di giustizia del Canton Ginevra ha confermato l’ammontare di fr. 40'000 riconosciuto alla madre a titolo di risarcimento morale ed ha aumentato da fr. 12'000 a fr. 24'000 l’importo riconosciuto alla sorella. Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia riducendo a fr. 35'000, rispettivamente a fr. 12'000 la riparazione morale riconosciuta alla madre e alla sorella. L’Alta Corte ha invece respinto il ricorso inoltrato dalla madre.

                                  La Corte di Giustizia cantonale, riferendosi ai fatti stabiliti in ambito penale, aveva tenuto conto dell’intensità della sofferenza psichica della madre causata dalla perdita della figlia, sofferenza che era stata accentuata dalle circostanze atroci del crimine perpetrato dal suo compagno di allora, il quale per un egoismo assoluto ed un’assenza di qualsiasi scrupolo aveva fatto pagare ad una bambina di 12 anni, uccidendola, il fatto di essere stata oggetto dei suoi impulsi sessuali. I certificati medici prodotti attestavano così che, quasi 9 anni dopo i fatti, la madre era ancora molto provata dal tragico decesso della figlia, presentava uno stato di stress post traumatico e uno stato ansioso. Inoltre, la circostanza che l’autore del reato era stato suo compagno, aveva ingenerato dei sensi di colpa nella madre. La negazione dei fatti da parte dell’autore del crimine durante tutta la procedura aveva peggiorato la sua sofferenza. Dal 2012 beneficiava di un trattamento psichiatrico settimanale e di un trattamento farmacologico. Non poteva sopportare di vivere dove sua figlia era stata assassinata e voleva traslocare vicino al cimitero per potere parlare con la figlia ogni giorno. La madre aveva potuto riprendere la propria attività lavorativa nel 2020, dopo 7 anni di incapacità lavorativa, ma la sua vita personale e quella dei due altri figli era rimasta segnata dalla scomparsa della bambina. La madre temeva costantemente per la loro vita e non aveva più fiducia negli esseri umani.

 

                                  Al consid. 4.4 il Tribunale federale ha rammentato che rinviando implicitamente alle definizioni giuridiche delle nozioni di vittima e di parente della vittima, il criterio distintivo preso in considerazione dal legislatore nell’art. 23 cpv. 2 LAV è legato all’esistenza di una lesione diretta subita dalla vittima a causa del reato commesso. In questo senso, il parente della vittima, a differenza della vittima stessa, non è leso, perlomeno direttamente, nella sua integrità fisica o sessuale a causa del reato, ma subisce tutt’al più una lesione psichica che deriva dalla lesione subita dalla vittima del reato. Per l’Alta Corte, alla luce degli importi abitualmente riconosciuti a titolo di riparazione morale, una vittima che per ipotesi fosse lesa unicamente nella sua integrità psichica e non nella sua integrità fisica o sessuale, non potrebbe ottenere una riparazione morale superiore a fr. 35'000. Gli studi sui casi delle riparazioni attribuite dopo l’entrata in vigore della nuova LAV, fanno stato di importi riconosciuti non superiori a fr. 15'000, anche nei casi più gravi di lesioni psichiche causate a vittime del reato. Nel caso di specie il Tribunale non avrebbe potuto accordare un importo superiore ai fr. 35'000 previsti dall’art. 23 cpv. 2 LAV. Considerato che, contrariamente al Tribunale cantonale, il Tribunale federale può procedere con una reformatio in peius visto il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’indennità è stata ridotta a fr. 35'000.

 

                                  Per quanto concerne la figlia, la Corte cantonale, sulla base della sentenza in ambito penale, aveva accertato che la sofferenza psichica causata dalla morte della sorella era stata molto importante ed era stata accentuata dall’atrocità del crimine. In particolare la notte dell’assassinio, la sorella ha dovuto dormire nel letto della camera matrimoniale, senza sapere che il corpo della vittima si trovava sotto di lei. Le due sorelle erano molto legate tra di loro, avendo solo 18 mesi di differenza e condividendo la stessa stanza sin da piccole. Anche se l’interessata aveva potuto proseguire la sua formazione scolastica, la sua vita personale restava segnata dalla scomparsa della sorella. Il sentimento di mancanza e di collera ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo. Allorché aveva difficoltà a dare fiducia a coloro che la circondavano, in particolare agli uomini, aveva anche dopo occuparsi della madre e del fratellino. Quotidianamente limitava le sue uscite, preoccupata per le angosce della madre e viveva ormai permanentemente con il ricordo di sua sorella. Da cui il riconoscimento di una riparazione morale di fr. 24'000, superiore al limite massimo di fr. 10'000 prevista dalla guida dell’UFG.

 

                                  Il Tribunale federale, pur ammettendo che le autorità dispongono di un largo potere di apprezzamento per fissare l’importo della riparazione morale, non essendo vincolate dalle direttive dell’UFG, ha comunque rammentato che la guida deve conservare un valore di riferimento per garantire una parità di trattamento tra i beneficiari degli indennizzi LAV. Nel caso giudicato, poiché la riparazione accordata supera del 140% quella prevista dalla guida, va considerata eccessiva. Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000 l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla guida del 2019.

 

                                  Va infine rilevato che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata vittima, ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini (art. 179quater CP).

 

                          2.8.  In concreto, il __________ 2018 __________, madre della ricorrente, ha subìto un’aggressione, da parte di una persona rimasta ignota, nell’ufficio cambio/negozio di __________, dove stava lavorando. Ella ha riferito che quel giorno una persona si è presentata più volte per discutere della possibilità di cambiare la cifra di fr. 25'000 in euro. Ripresentatasi verso le 18.17 e notando che nel negozio era presente unicamente __________, la persona ignota le chiedeva di chiudere la porta d’entrata a chiave per fare le cose con calma. Una volta chiusi all’interno, l’ignoto si è scagliato contro di lei, afferrandola di spalle con entrambe le braccia e trascinandola nel retrobottega, impedendole di urlare, chiudendole la bocca con la propria mano destra ed affermando: “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire dove sono i soldi e la cassaforte”, lasciando poi la presa. __________ ha acconsentito alla richiesta, spostandosi dove si trovava la cassaforte e consegnandogli una busta contenente denaro contante. In seguito l’ignoto ha legato assieme le mani della vittima con del nastro adesivo ad un montante di uno scaffale ivi presente, impedendo di fatto alla vittima di muoversi, fuggire o di chiamare i soccorsi (doc. 3).

 

                                  Dalla descrizione dei fatti emerge che la vittima non è stata ferita, non è stata minacciata, se non nella richiesta di non gridare, e non sono state utilizzate armi.

                                  La rapina non è stata particolarmente brutale o molto violenta, la vittima non ha avuto alcuna conseguenza fisica e non vi sono state circostanze particolarmente drammatiche. Come indicato nel complemento del ricorso, __________ ha seguito una psicoterapia presso la psicologa __________, la quale peraltro non è una dr.ssa FMH specializzata in psichiatria e psicoterapia. Il DSS ha riconosciuto alla vittima una riparazione morale di fr. 2'000 (cfr. doc. III).

 

                                  Da parte sua la ricorrente, ormai persona adulta (32enne al momento dei fatti), e che non è stata direttamente testimone del reato, non è stata seguita da uno psichiatra o da uno psicologo (cfr. doc. V: “La mia psicoterapista era mia madre quando ritornava dalla Sig.ra __________, parlava, parlava e aiutava anche me e mio fratello”), ciò che rende superflua la richiesta di ulteriore documentazione medica. La sua sofferenza non ha mai raggiunto il valore di una malattia.

                                  Ella non fa neppure valere di essere stata incapace al lavoro a causa dell’evento del __________ 2018, ma afferma che “l’incapacità lavorativa c’era già perché io lavoravo al 60% al __________ e potevo alternarmi con mio fratello per la cura del genitore” (doc. IX).

                                  Il fatto di aver dovuto svolgere alcuni compiti di casa con maggiore intensità o che, secondo le sue parole, avrebbe messo nel cassetto alcuni progetti, non è sufficiente per poter pretendere un risarcimento.

 

                                  In concreto, alla luce della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla figlia della vittima del reato non può essere riconosciuto alcun indennizzo per torto morale. Pur non volendo sminuire le sue sofferenze ampiamente illustrate nel ricorso e nel suo complemento (cfr. consid. 1.5.), la situazione non è infatti peggiore di quelle descritte nelle due sentenze federali e in quella cantonale citate (STF 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005 e STF 1A.155/2005 del 23 settembre 2005; STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014) e nelle quali non è stata riconosciuta alcuna riparazione morale. Dagli atti non emerge del resto che il suo dolore sia stato, per durata ed intensità, comparabile o superiore a quello che avrebbe risentito in caso di morte della vittima (DTF 125 III 412; cfr. anche STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014).

                                  La sofferenza, seppure importante, non può essere qualificata di eccezionale e non può essere paragonata, per la durata e l’intensità, a quella dei congiunti di una vittima deceduta o diventata gravemente invalida.

                                 

                                  Ne segue che la decisione impugnata merita conferma.

 

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

 

                        2.10.  La ricorrente afferma di essere disposta a “presenziare per esporre meglio i sentimenti che ti sconvolgono da 1 secondo la tua vita” (doc. V, pag. 5; cfr. anche doc. IX, pag. 3).

 

                                  Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed all’audizione dell’interessata.

                                  Va qui rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                   

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

                                  Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                  Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente indicato essere disposta a “presenziare per esporre meglio i sentimenti che ti sconvolgono da 1 secondo la tua vita” (doc. V, pag. 5; cfr. anche doc. IX, pag. 3).

 

                                  Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                 Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere ad altre prove come l’audizione personale dell’interessata.

 

                                  Per i suddetti motivi, l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.

 

                        2.11.  La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                             4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti