Incarto n.
50.95.00010

ES 17/93

cm

Lugano

26 marzo 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 agosto 1993 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 luglio 1993, no. 19/90-73, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, Lugano;

 

 

rilevato che in occasione dell'udienza 5 marzo 1996, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

 

"1.    Per l'espropriazione formale definitiva del mapp. no __________ RFD di __________ di complessivi mq 46'703 il comune di __________ verserà alla proprietaria __________., un'indennità di fr. 30.-- il mq, oltre agli interessi sulla quota di indennità riferita ai 10'000 mq per i quali è stata concessa l'anticipata immissione in possesso in data 12 agosto 1992, ai seguenti tassi annui:

         del 6,5% dal 12 agosto 1992 al 31 marzo 1993

         del 5,5% dal 1° aprile 1993 in avanti.

 

2.     In caso di accordo la __________ dichiara di recedere dall'impugnativa 30 agosto 1993 (inc. ES 17/93) consentendo quindi al Tribunale cantonale amministrativo di stralciare il ricorso dai ruoli senza prelievo di tassa di giustizia e assegnazione di ripetibili.

 

3.     Alle parti viene fissato un termine di 15 (quindici) giorni per pronunciarsi sulla suddetta proposta. "

 

 

preso atto che con comunicazione 12 marzo, rispettivamente 15 marzo 1996, la ricorrente e il Comune di __________ hanno aderito alla soluzione transattiva;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario