Incarto n.
50.1995.12

 

Lugano

18 dicembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 19 settembre 1990 della

 

 

 

CO 1

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 agosto 1990 (no. 2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire 175 mq del mapp. __________ di __________ al fine realizzare una rotonda presso il crocicchio di __________;

 

 

viste le risposte:

- 4 ottobre 1990 del Tribunale di espropriazione;

- 19 ottobre 1990 dell'ente espropriante;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La CO 1 (in seguito: __________) è proprietaria del mappale no. __________ di __________, un fondo di complessivi mq 41'249 intavolato a RF come campo-prato.

Il terreno, di forma regolare e pianeggiante, è situato allo sbocco di via dei __________ su via __________, arterie che delimitano la particella su due lati.

 

 

                                  B.   Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976 ha incluso gran parte di questo terreno (mq 32'400 ca.) in zona Ep per consentire la costruzione di abitazioni economiche, mentre la superficie restante, non toccata dall'esproprio all'esame, è stata attribuita alla zona RAr4 (mista residenziale artigianale).

 

 

                                  C.   Intenzionato a realizzare una rotonda presso il crocicchio di __________ a __________, nel febbraio del 1989 lo Stato del Canton Ticino ha avviato una procedura espropriativa interessante diversi mappali per complessivi mq 600 ca. Fra questi è divenuta oggetto di espropriazione parziale - nella misura di mq 175 - anche la part. no. __________, per la quale lo Stato ha offerto un indennizzo di fr. 120.- il mq.

All'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 la CO 1 ha per contro insinuato una pretesa d'indennità di fr. 300.- il mq, concedendo nel contempo allo Stato l'anticipata immissione in possesso dello scorporo espropriato a datare dal 1° agosto 1989.

 

 

                                  D.   Con sentenza 20 agosto 1990 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità d'esproprio di fr. 30.- il mq, cifra corrispondente al valore agricolo del terreno in quanto gravato da un vincolo Ep e quindi privo di qualsiasi componente edilizia a fini privati.

Il primo giudice, pur non escludendo che i 32'400 mq del mapp. __________ inseriti in zona Ep erano stati colpiti da espropriazione materiale, ha ritenuto in sostanza che un eventuale indennizzo per tale titolo avrebbe dovuto essere assunto dal comune di __________ quale autore della misura pianificatoria e non dal Cantone. Donde la condanna di quest'ultimo al pagamento di un'indennità per la sola espropriazione formale del terreno necessario alle opere di sistemazione della propria rete viaria.

 

 

                                  E.   Avverso il predetto giudizio la CO 1 è insorta mediante ricorso 19 settembre 1990 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

La ricorrente ha sostenuto che l'inclusione del suo terreno di natura edilizia nella zona per edifici pubblici del PR di __________ è stata certamente costitutiva di espropriazione materiale. Lo Stato - ha soggiunto - non può tuttavia approfittare della pianificazione comunale per acquisire il terreno che gli abbisogna ad un prezzo irrisorio lasciando all'ente locale il gravoso onere d'indennizzare l'espropriazione materiale.

In via principale, l'espropriata ha quindi sollecitato il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla sussistenza dell'espropriazione materiale e sull'indennità dovutale per tale titolo nell'ambito del procedimento avviato dal Cantone. In via subordinata ha domandato a questo Tribunale di riconoscerle direttamente un indennizzo di fr. 200.- il mq per espropriazione materiale e di accertare in fr. 50.- il mq il valore residuo del suo terreno, con il conseguente adeguamento del risarcimento per espro-priazione formale allocato dal primo giudice.

 

 

                                  F.   In data 20 settembre 1990 la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ una formale pretesa d'indennità per espropriazione materiale, chiedendo al comune un risarcimento di fr. 200.- il mq a dipendenza dell'inserimento di mq 32'400 del proprio mappale in zona Ep.

                                        

 

                                  G.   il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.

 

 

                                  H.   Il 29 febbraio 1996 il municipio ha istituito un zona di pianificazione sul fondo della CO 1 allo scopo di salvaguardare l’attuazione di un nuovo centro sportivo comunale e di una scuola per l’infanzia, previsti nell'ambito degli studi di revisione del PR. La validità di tale zona è stata successivamente prorogata sino al 18 marzo 2000.

Prima della scadenza del termine di validità della zona di pianificazione, il 20 febbraio 2000 il consiglio comunale ha adottato il nuovo PR, che prevedeva di assegnare il mapp. __________ ad una zona AP-EP destinata alla costruzione di un centro sportivo comunale (1.07) e di una scuola per l’infanzia (1.05). Il piano è stato pubblicato dal 15 maggio al 15 giugno 2000. In tempo utile, la CO 1 l’ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che il vincolo AP-EP fosse stralciato e che tutto il fondo fosse assegnato alla zona edificabile.

Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR ed abrogato formalmente il PR 1976. Il Governo ha accolto il ricorso della CO 1 soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei vincoli AP-EP, ritenendo sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente periferica l’ubicazione della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato ad elaborare una variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura in cui sollecitava l’attribuzione del fondo alla zona edificabile, il ricorso è invece stato respinto, perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che la zona edificabile di __________ fosse in ogni caso sovradimensionata.

Adito dalla proprietaria della part. __________, il 27 agosto 2004 il Tribunale della pianificazione del territorio ha confermato la suddetta decisione, ritenendo in pratica che l'eccessiva estensione della zona edificabile e la posizione periferica del fondo, situato ai margini del comparto edificato, impedivano di aggregarlo alla vicina zona edificabile una volta tolti i vincoli AP-EP.

 

 

                                    I.   Davanti al Tribunale di espropriazione è tuttora pendente la causa di espropriazione materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ il 20 settembre 1990.

 

 

                                   L.   Interpellata circa il seguito da dare al suo gravame, il 27 ottobre 2006 la CO 1 ha comunicato al Tribunale di voler mantenere l'impugnativa, sollecitandone nel contempo l'evasione.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Lo Stato ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati il 1° agosto 1989. Quel giorno i 175 mq acquisiti dal Cantone erano gravati da un vincolo Ep apposto nel 1976 dal comune di __________. L'insorgente ritiene tale restrizione costitutiva di espropriazione materiale e pretende che il relativo indennizzo le venga corrisposto dallo Stato unitamente all'indennità dovutale per il mero esproprio formale dello scorporo avulso. In sostanza, la materia del presente contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se il Cantone possa essere astretto a pagare alla CO 1 un indennizzo per l'eventuale pregressa espropriazione materiale della superficie espropriata in via formale.

 

 

                                   3.   3.1. Allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il fondo previo versamento della piena indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento pianificatorio assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243). La conseguente perdita della facoltà di edificare legittima il proprietario colpito a domandare un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT per titolo di espropriazione materiale.

 

3.2. Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di una indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (cfr. RDAT II-1998 N. 34 e STF 19.3.1990 in re Eredi L., parz. pubblicata nella RDAT 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico).

 

3.3. Le pretese d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale non devono essere necessariamente fatte valere con un'azione autonoma promossa dal proprietario interessato in virtù dell'art. 39 Lespr. Possono essere notificate validamente anche in seno ad un procedimento di espropriazione formale avviato dall'ente pubblico giusta gli art. 20 ss. Lespr, a condizione - ovviamente - che il bene per il quale si vantano pretese per titolo di espropriazione materiale sia quello espropriato in via formale. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tali domande di risarcimento non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, possa rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Creata la litispendenza mediante l'avvio della procedura di espropriazione formale, il proprietario convenuto può quindi far valere nei confronti dell'attore tutti i crediti insiti nel diritto espropriato, compresi quelli originati da una restrizione costitutiva di espropriazione materiale.

 

 

                                   4.   Nell'evenienza concreta, bisogna innanzi tutto ammettere che la ricorrente ha validamente notificato una pretesa d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento espropriativo formale avviato dallo Stato, atteso che l'ammontare del risarcimento domandato dalla CO 1 in occasione dell'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 (fr. 300.- il mq) si riferisce al presunto valore edilizio pieno del terreno e risulta pertanto comprensivo di una congrua indennità per espropriazione materiale. Il primo giudice ne conviene, ma è dell'opinione che solo il comune di __________, quale autore della misura pianificatoria ipoteticamente generatrice di espropriazione materiale, possa essere chiamato a corrispondere eventuali indennità per tale titolo.

La tesi della prima istanza, per quanto pertinente possa apparire, non può essere condivisa a ragione dei risultati iniqui che si produrrebbero ogni qual volta lo Stato acquisisce in via coatta terreno colpito da vincoli comunali AP-EP effettivamente costitutivi di espropriazione materiale. Accreditandola, si consentirebbe infatti al Cantone di accaparrarsi a costi sempre irrisori le superfici che i comuni si riservano per soddisfare i propri bisogni, lasciando loro il gravoso onere di indennizzare senza contropartita alcuna la pregressa espropriazione materiale subita da quelle aree. Ma non solo. Una volta risarcito il proprietario - vuoi per acquiescenza, vuoi a seguito di condanna giudiziale (vedi art. 39 cpv. 3 Lespr) - l'ente locale non potrebbe recuperare nulla di quanto ha versato all'espropriato, dato che la legislazione cantonale è priva di norme atte a permettergli di esercitare una rivalsa nei confronti dello Stato.

Per rimediare a tali inconvenienti, nel caso di specie non si può fare a meno di astringere il Cantone ad assumersi direttamente le eventuali indennità di espropriazione materiale dovute alla CO 1. Questa soluzione presenta il vantaggio di liquidare ogni pendenza nell'ambito del procedimento che porterà in modo definivo al trapasso di proprietà di 175 mq del fondo, indipendentemente dalla prosecuzione o meno della causa di espropriazione materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ il 20 settembre 1990.

L'incarto viene quindi retrocesso al Tribunale di espropriazione, affinché abbia a fissare nuovamente l'indennità complessiva di spettanza della ricorrente dopo aver chiarito se l'inclusione del mappale __________ nella zona Ep del PR di __________ ha ingenerato espropriazione materiale. Nell' ipotesi in cui dovesse arrivare alla conclusione che i vincoli apposti nel 1976 hanno provocato esproprio materiale, il primo giudice dovrà valutare se l'indennizzo per tale titolo di principio dovuto dallo Stato resta esigibile tenuto conto dei recenti mutamenti pianificatori che hanno interessato il mapp. __________.

 

 

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del Cantone (art. 28 e 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 3, 5 LPT; 20 ss., 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 agosto 1990 (no. 2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione, affinché abbia a pronunciarsi ai sensi dei considerandi sull'espropriazione materiale del mappale __________ di __________ e sul complesso delle indennità dovute alla CO 1 per la cessione al Cantone di ca. 175 mq del proprio fondo.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dello Stato del Canton Ticino, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario