Incarto n.
50.1999.00008

Lugano

26 aprile 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 1. luglio 1999 di

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 2 giugno 1999, no. 483-32, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

 

 

ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 30 marzo 2001 il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

 

"1.     Per l'espropriazione di ca. 29 mq della part. __________ RFD __________ il comune di __________ verserà al suo proprietario l'importo di fr. 400.- al mq oltre interessi al

          4 % dall'11 marzo 1999.

 2.     Il comune verserà inoltre all'espropriato la somma a corpo di fr. 1'400.- per la                         soppressione delle piante.

 3.     Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito";

 

 

preso atto che il 9 aprile il municipio di __________ e il 14 aprile 2001 __________ hanno aderito alla proposta di cui sopra;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                     

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario