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Incarto n. |
26 aprile 2001
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 1. luglio 1999 di
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__________
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Contro |
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la decisione 2 giugno 1999, no. 483-32, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina; |
ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 30 marzo 2001 il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. Per l'espropriazione di ca. 29 mq della part. __________ RFD __________ il comune di __________ verserà al suo proprietario l'importo di fr. 400.- al mq oltre interessi al
4 % dall'11 marzo 1999.
2. Il comune verserà inoltre all'espropriato la somma a corpo di fr. 1'400.- per la soppressione delle piante.
3. Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito";
preso atto che il 9 aprile il municipio di __________ e il 14 aprile 2001 __________ hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario