Incarto n.
50.2001.00011

Lugano

11 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-101) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di uno scorporo di complessivi 8 mq del mapp. __________ di __________ in vista dell'allargamento di via __________;

 

 

preso atto che il 9 ottobre 2001 il patrocinatore del comune di __________ ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

rilevato che i resistenti si sono avvalsi del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il comune di __________ rifonderà a __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario