Incarto n.
50.2003.9/10

 

Lugano

23 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 27 giugno 2003 (a) e 30 giugno 2003 (b)

 

 

                              a)

 

 

                              b)

__________,

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 maggio 2003 (no. 339/17-41) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà del mapp. __________;

 

 

 

viste le risposte:

-      8 luglio 2003 __________;

-    15 luglio 2003 del Tribunale di espropriazione;

al ricorso sub a);

 

 

-    15 luglio 2003 del Tribunale di espropriazione;

-      1° settembre 2003 della Repubblica e Cantone Ticino;

al ricorso sub b);

 

 

preso atto della replica 3 settembre 2003 dello Stato e della duplica 8 ottobre 2003 degli espropriati nella pratica sub a);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel 1991, a seguito di una donazione__________ sono diventati proprietari in ragione di 1/5 ciascuno del mapp. __________ di __________, di complessivi mq 15'911, in quel momento così censito a RF:

 

A)  fabbricato                    mq    2'347

B)  fabbricato                    mq       192

C)  fabbricato                    mq       287

D)  fabbricato                    mq       226

E)  fabbricato abitato       mq       124

F)  fabbricato                    mq       283

G)  fabbricato                    mq         84

H)  manufatto                     mq       133

I)    fabbricato                    mq    1'877

K)  manufatto                     mq       130

l)    strada                           mq       568

m) piazzale                        mq    9'660

Il fondo, allora di forma pressoché quadrangolare, si trova in località __________, nei pressi del complesso scuola media/liceo cantonale e del tennis coperto, più precisamente tra via __________ - con la quale confina verso N - ed il fiume __________ (S).

La proprietà era accessibile mediante una rampa che si dipartiva dalla sovrastante via __________. Le costruzioni descritte a RF come "fabbricati" e "manufatti" risalivano agli anni 50 e seguenti ed erano costituite da capannoni, tettoie e magazzini (sub. A, B, C, D, F, G e I) in gran parte destinati al deposito di materiali per l'edilizia commerciati da un grossista del ramo, un serbatoio con colonne di erogazione per carburanti (sub. H e K), nonché una palazzina di tre piani ad uso abitativo-amministrativo (sub. E).

 

 

                                  B.   Il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del fondo (8801 mq) in zona R2. La porzione orientale (7110 mq) è stata invece inserita in zona residua (ZR).

Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.QM) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà; l'angolo S-W del mappale (ca. 3'350 mq) è stato infatti aggregato ad una zona artigianale di nuova istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico.

 

 

                                  C.   Nell'autunno del 1986 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha pubblicato il progetto ed i preventivi della circonvallazione stradale di __________ (galleria __________ e relativi raccordi).

__________, all'epoca proprietario unico del mapp. __________ di __________, si è opposto al progetto postulando una modifica dei piani che permettesse alla principale locataria del fondo, la __________, di continuare ad esercitare la propria attività in loco.

Con risoluzione 16 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le richieste dell'opponente, acconsentendo in particolare ad una riduzione della pendenza delle scarpate tale da incidere il meno possibile sulla proprietà __________.

                                  D.   Approvati i progetti della galleria __________ e relativi svincoli, lo Stato ha promosso l'espropriazione formale dei sedimi necessari alla realizzazione dell'opera, pubblicando gli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerta d'indennità) dal 26 febbraio al 27 marzo 1990. L'ente pubblico ha sollecitato in particolare l'esproprio dell'intero mapp. __________ RFD di __________ e l'anticipata immissione in possesso del fondo a partire dal 1° gennaio 1992, offrendo un indennizzo di complessivi fr. 4'700'000.-.

Con scritto 26 marzo 1990 __________ si è opposto all'espropriazione totale della particella ed all'anticipata immissione in possesso, chiedendo l'annullamento della procedura per ragioni d'ordine formale e materiale; lo stesso giorno ha notificato a titolo cautelativo una pretesa d'indennità di fr. 15'000'000.-.

Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, il giudice di prime cure ha emanato una decisione con la quale ha consentito all'espropriato di ritirare la propria opposizione; l'intervento espropriativo è stato così esteso in via definitiva a tutta la superficie del mapp. __________, come previsto inizialmente (cfr. STE 4 febbraio 1994).

Liquidato l'incidente processuale e riattivata la procedura di stima, le parti hanno esposto le loro ragioni nell'ambito di un duplice scambio di allegati.

Nel suo memoriale 2 agosto 1994 lo Stato ha così avuto modo di ricordare che previo versamento di un acconto di fr. 4'000'000.- gli espropriati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso di 8'165 mq del fondo (la parte orientale toccata dal progetto esecutivo) a far tempo dal 1° gennaio 1992, mentre la porzione restante sarebbe stata utilizzata a partire dal 1° gennaio 1995. Esposti nel dettaglio i propri calcoli e giunto alla conclusione che gli stabili presenti sul fondo erano maturi per la demolizione (abbruchreif), l'ente espropriante - tenuto conto delle due date di immissione in possesso - ha proposto per finire un risarcimento di complessivi fr. 6'920'900.- corrispondenti al valore venale del terreno (fr. 500.-/mq x 8'165 mq + fr. 400.-/mq x 7'746 mq = fr. 7'180'900.-), dedotte le spese di demolizione delle costruzioni (fr. 260'000.-).

Con risposta 29 novembre 1994 gli espropriati hanno invece fatto sapere che in base alle risultanze di una perizia commissionata al loro esperto di fiducia il valore del mapp. __________ - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il 1.1.92 e il 1.1.95 - non poteva essere inferiore a fr. 12'416'000.-. I proprietari hanno tuttavia sottolineato che la realizzazione della galleria __________ ha condizionato lo sviluppo dei fondi e la pianificazione del comparto territoriale toccati dall'opera; posto che in assenza dell'impianto la loro proprietà sarebbe stata certamente inclusa in zona R5, hanno quindi preteso fr. 20'286'525.- per l'esproprio del terreno (= fr. 1'275.-/mq), fr. 212'000.- per i manufatti e fr. 33'050.- per contributi già pagati, oltre a fr. 68'100.- per i danni conseguenti alla rescissione anticipata del contratto stipulato nel 1988 tra la __________ e la ditta __________ di __________.

In sede di replica e di duplica, all'udienza del 30 maggio 1995, così come nelle conclusioni presentate al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

 

 

                                  E.   Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 25 ottobre 1996 il Tribunale di espropriazione ha definito le indennità dovute agli espropriati.

Partendo dal presupposto che al momento delle due immissioni in possesso il mapp. __________ si trovava in zona edificabile (la parte di mq 8'165 occupata nel 1992 in zona R2 e l'altra, di mq 7'746, in zona Ar), che il suo assetto pianificatorio era stato certamente influenzato dal PVL e che in assenza dell'opera il fondo sarebbe stato incluso in zona AP/EP o in zona residenziale/artigianale, il primo giudice ha preso in considerazione cinque ipotesi d'estimo, conferendo a ciascuna un peso di probabilità sotto forma di fattore di ponderazione. Le risultanze di questo approccio l'hanno indotto a ritenere che la quotazione commerciale della proprietà non era stata intaccata dal PVL e che l'indennità espropriativa poteva quindi essere fissata in base al valore venale del fondo al momento dell'anticipata immissione in possesso. In concreto, fr. 9'130'000.- (fr. 590.- il mq x 15'911 mq, dedotti fr. 260'000.- a titolo di spese di demolizione delle costruzioni) con interessi al tasso usuale praticato dalle CFS.

Le spese di giudizio (fr. 10'000.-) e le ripetibili (fr. 40'000.-) sono state poste integralmente a carico dello Stato.

 

                                  F.   Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, gli espropriati chiedendo in sostanza il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza, lo Stato sollecitando per contro una riduzione dell'indennizzo fissato dal Tribunale di espropriazione.

Dopo aver esperito accertamenti di natura pianificatoria e tentato invano di comporre bonalmente la controversia, il 27 luglio 1999 questo tribunale ha accolto parzialmente i gravami. In effetti, in sede istruttoria è emerso che una cospicua porzione della superficie di ca. 8'165 mq espropriata con anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice. D'altra parte, nel 1993 tale assetto pianificatorio è radicalmente mutato con l'entrata in vigore del PRP.QM, cosicché la maggior parte dell'area oggetto dell'anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona "impianti di traffico" e non in zona Ar come indicato nel giudizio del 25 ottobre 1996. Queste risultanze hanno indotto il tribunale ad annullare la sentenza impugnata siccome fondata su premesse errate e a retrocedere gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio, facendole presente che occorreva esaminare in particolare se prima delle due anticipate immissioni in possesso il mapp. __________ era stato colpito da una pregressa espropriazione materiale e, per quanto necessario, se l'attribuzione della parte orientale del fondo alla zona residua era stata decisa in funzione della futura realizzazione della galleria __________. In tema d'estimo vero e proprio, il Tribunale cantonale amministrativo ha invitato il giudice di prime cure ad applicare correttamente il metodo statistico-comparativo ai fini dell'individuazione del valore venale delle superfici espropriate.

 

 

                                  G.   Il Tribunale di espropriazione si è nuovamente pronunciato il 30 maggio 2003 in esito ad un'approfondita istruttoria.

Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ammessa la tempestività delle pretese per tale titolo implicitamente presentate dagli espropriati a seguito della pubblicazione degli atti, il primo giudice ha stabilito per cominciare che nel 1978 i 7'110 mq del mapp. __________ posti in zona residua erano stati oggetto di una non attribuzione alla zona edificabile, in casu eccezionalmente costitutiva di espropriazione materiale dato che il fondo - dotato di canalizzazioni, già edificato a fini commerciali ed escluso dai territori protetti dal DFU del 17.3.1972 - apparteneva ad un comprensorio vicino al centro cittadino intensamente costruito e completamente urbanizzato. Donde il riconoscimento ai proprietari di un'indennità di espropriazione materiale e formale di fr. 250.- il mq (fr. 1'777'500.-) sulla scorta di una stima unica incentrata sulle quotazioni dei terreni R2 della regione. Tale indennità, concessa senza interessi in ragione del reddito immobiliare percepito dai proprietari nonostante la restrizione subita, è stata posta a carico del Cantone siccome derivante da una misura pianificatoria ritenuta condizionata dagli studi del PVL.

In seguito, riferendosi alle conseguenze dell'approvazione del piano regolatore particolareggiato del Quartiere __________ intervenuta il 13 luglio 1993, il Tribunale di espropriazione ha reputato che l'inclusione di parte del fondo nell' "area per impianti di traffico" era stata imposta dal progetto viario cantonale varato nel 1986, con conseguente perdita di componente edilizia artigianale generatrice di esproprio materiale.

Poste queste premesse e ritenendo che in relazione all'anticipata immissione in possesso del 1.1.1992 restavano da indennizzare in via formale mq 1'055 di terreno R2 (risultato ottenuto deducendo dai mq 8'165 di superficie totale traslata in possesso i 7'110 mq posti in zona residua già indennizzati in precedenza), il primo giudice - nonostante il reperimento di un prezzo medio di zona di 440.- fr./mq - ha accordato ai proprietari del mapp. __________ un risarcimento di fr. 500.- il mq (fr. 527'500.-), ratificando in sostanza l'offerta formulata dall'ente espropriante.

Per l'espropriazione materiale e formale della superficie che senza il vincolo istituito dal PRP-QM del 1993 sarebbe stata assegnata alla zona artigianale (a suo parere mq 4'396), il Tribunale di espropriazione ha confermato l'offerta dello Stato e stabilito un indennizzo di fr. 400.- il mq (fr. 1'758400.-), pur avendo accertato valori medi dell'ordine di 300.- fr. il mq.

Quanto al sedime restante (mq 3'350), attribuito nel 1993 alla cosiddetta zona artigianale est e dedotto in possesso anticipato il 1.1.1995, agli espropriati è stata accordata un'indennità di fr. 400.- il mq (fr. 1'340'000.-) senza interessi al pari delle precedenti, tenuto conto anche degli acconti ricevuti (fr. 4'000'000.- il 31.12.91, fr. 2'900'000.- il 1.1.95 e fr. 2'500'000.- il 1.1.97).

Dagli indennizzi così fissati (in totale fr. 5'403'400.-) sono stati infine dedotti i costi di demolizione (fr. 263'182.-) delle costruzioni, considerate oggetti da abbattere (Abbruchobjekte) nell'ottica di uno sfruttamento razionale e redditizio della proprietà. Da cui un risarcimento complessivo di fr. 5'140'218.-, inferiore agli acconti corrisposti dallo Stato (fr. 9'400'000.-), che ha indotto la prima istanza a ordinare la restituzione dell'eccedenza (fr. 4'259'782.-), con l'aggiunta di interessi al saggio usuale computati in funzione della situazione economica esistente alla data di ogni singolo versamento.

Allo Stato sono state per finire addebitate la tassa di giudizio (fr. 7'000.-) e le ripetibili (fr. 20'500.-) sulla scorta dell'art. 73 cpv. 1 Lespr.

 

 

                                  H.   Lo Stato e gli espropriati hanno tempestivamente impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma.

 

a) Con gravame 27 giugno 2003 il Cantone ha domandato di ridurre l'indennizzo posto a suo carico adducendo in sostanza che è il comune di __________, quale ente incaricato della pianificazione locale, a dover solvere eventuali indennizzi di espropriazione materiale. Posto che lo Stato risponde solo per il progetto stradale ed il relativo esproprio formale, l'indennità che gli può essere addebitata ammonta a fr. 30.- il mq per i 7'110 mq posti in zona residua e a fr. 400.- il mq (valore medio R2 reperito dal Tribunale di espropriazione) per la superficie restante di 8'801 mq. In totale, dedotti i costi di demolizione dei manufatti, fr. 3'470'218.- (recte: fr. 3'470'518.-) già versati con il primo acconto. Gli espropriati sono quindi tenuti a restituirgli in solido fr. 5'929'482.-, oltre interessi al tasso usuale dal giorno del pagamento degli anticipi.

 

b) Mediante ricorso 30 giugno 2003 i comproprietari del mapp. __________ hanno rivendicato in via principale un indennizzo di almeno fr. 15'911'000.- per l'esproprio materiale e formale del mappale, di fr. 212'000.- per le opere esterne (rampa d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello), di fr. 33'050.- per contributi di canalizzazione già pagati e di fr. 68'100.- a risarcimento del danno derivante dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ di __________, con interessi a contare dal 1.1.1992 per la superficie ceduta in possesso a quella data, rispettivamente dal 13.7.1993 per la parte restante del fondo.

A mente dei ricorrenti, gli acconti versati dallo Stato troverebbero la loro ragione d'essere negli accordi intercorsi tra le parti, configurabili alla stregua di contratti espropriativi di natura civilistica-obbligazionale insuscettibili di essere rimessi in discussione dal Tribunale di espropriazione. L'indennità definitiva non potrebbe insomma essere inferiore agli anticipi che il Cantone ha accettato di versare ai proprietari in cambio delle anticipate immissioni in possesso dei diritti espropriati.

Dal profilo pianificatorio, gli insorgenti hanno ribadito che in assenza del PVL il fondo sarebbe stato incluso in zona R5, per cui l'indennità di espropriazione materiale e formale, stabilita in base ad una stima unica, non potrebbe essere inferiore a fr. 1'000.- il mq per tutta la superficie di 15'911 mq. Suddividendo l'indennizzo per comparti, relativamente ai 7'110 mq appartenenti alla zona residua del PR 78 ma risarcibili alla stregua di terreno R5, non si potrebbe fare a meno di considerare nuovamente i contratti stipulati tra le parti, in particolare quello conchiuso all'udienza del 24 aprile 1991 con cui si è stabilita un'indennità minima di fr. 500.- il mq. Lo stesso dicasi per la parte restante del fondo, che a torto il Tribunale di espropriazione ha indennizzato come fosse una semplice area artigianale, deducendo addirittura i costi di demolizione delle costruzioni che lo Stato ha omesso di abbattere e concesso in locazione a terzi.

Rinnovate le pretese di risarcimento per le opere esterne e i danni dovuti alla rescissione anticipata del contratto __________ /__________, i ricorrenti hanno escluso che in assenza di una base legale il primo giudice potesse esprimersi sul rimborso degli acconti versati in eccesso e relativi interessi.

Quanto alle ripetibili, ne hanno criticato l'ammontare postulando che vengano determinate in almeno fr. 120'000.- tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa.

 

 

                                    I.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito. In particolare, gli espropriati hanno eccepito una carenza di rappresentanza processuale in capo alla persona che ha sottoscritto il ricorso presentato in nome dello Stato e la conseguente nullità del gravame. In replica l'interessato ha contestato la tesi degli espropriati siccome infondata e successivamente ha fatto pervenire al Tribunale una risoluzione del Consiglio di Stato datata 25 novembre 2003 con la quale il Governo ha confermato la legittimità della controversa rappresentanza con ratifica degli atti processuali sin qui intervenuti.

 

 

                                   L.   A richiesta degli espropriati, il 17 febbraio 2004 il giudice delegato ha convocato le parti in udienza. In tale occasione i proprietari del mapp. __________ hanno auspicato una composizione bonale della controversia chiedendo al Tribunale di formulare una proposta transattiva.

                                         Al dibattimento del 2 aprile 2004 il giudice delegato ha quindi sottoposto alle parti un disegno di compromesso ex aequo et bono. Con missiva 11 giugno 2004 gli espropriati hanno comunicato di respingere la soluzione prospettata.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   In ordine

 

                                         La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva di entrambi gli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze di alcuni accertamenti operati d'ufficio dal Tribunale per individuare i contenuti del PR delle strade cantonali pubblicato nel 1974 (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Rappresentanza processuale dello Stato

 

2.1. Giusta l’art. 50 Lespr, le decisioni rese dal Tribunale di espropriazione o dal suo Presidente non dichiarate definitive dalla legge sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto. Il procedimento ricorsuale è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative (cfr. pure art. 70 Lespr), che in tema di patrocinio non conosce il precetto del monopolio degli avvocati proprio delle altre procedure cantonali (vedi art. 64 cpv. 1 CPC e 49 cpv. 5 CPP) e ammette la rappresentanza processuale ad opera di chiunque legittimi i propri poteri ai sensi dell'art. 32 CO (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 PAmm, n. 3). In particolare, gli enti pubblici possono farsi rappresentare da un funzionario (art. 15 PAmm) autorizzato a tal fine.

Conformemente agli art. 70 Cost. cantonale e 2 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’ammini-strazione, il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità. Sennonché, giusta l’art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (LCCdS), il Consiglio di Stato designa mediante regolamento le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate. Facendo uso di questa facoltà, il Governo ha delegato alle Divisioni e alla Cancelleria sia la rappresentanza dello Stato innanzi ai tribunali ove non vi sia una delega specifica per materia, sia la decisione sull'autorizzazione a rappresentare lo Stato in procedimenti amministrativi giusta l'art. 15 PAmm (Allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994, RL 2.4.1.8, p. 4 e 5). Ne segue che in assenza di una delega specifica prevista dall'apposito Regolamento o di un'adeguata autorizzazione, nessun organo dell’amministrazione inferiore al rango di Divisione o Cancelleria dispone ex lege della legittimazione a rappresentare lo Stato dinanzi alle autorità giudiziarie, comprese quelle amministrative.

 

2.2. Nel caso concreto, il ricorso presentato dal Cantone è stato firmato dal capo dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (AISN), ufficio appartenente alla divisione Servizi generali del Dipartimento del territorio. Il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali non conferisce al citato ufficio una delega generale in ambito espropriativo, tant'è che in connessione con la Lespr circoscrive la sua facoltà di intervento ai casi di applicazione degli art. 39 (espropriazione materiale) e 43 (accordi espropriativi), limitatamente ad un importo di fr. 50'000.- (cfr. Allegato al Regolamento, p. 31). In materia di strade cantonali all’AISN è invece attribuita la pubblicazione dei piani generali, dei progetti definitivi ed una non meglio precisata rappresentanza dello Stato. Dal tenore degli art. 12 e 22 Lstr, ai quali la delega in discussione fa esplicito riferimento, si può comunque desumere che i poteri di rappresentanza conferiti all’AISN non si limitano alla mera pubblicazione degli atti, ma si estendono alle procedure di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione dei diritti necessari alla realizzazione delle relative opere stradali che si svolgono davanti al Tribunale di espropriazione. Questo non significa tuttavia ancora che in campo espropriativo il capo di un ufficio ammesso a prendere accordi per conto dello Stato fino ad un massimo di 50'000.- fr. sia anche legittimato a proporre autonomamente, in nome del Cantone, procedure ricorsuali caratterizzate da valori litigiosi milionari. Sulla questione non occorre comunque soffermarsi ulteriormente, poiché con risoluzione 25 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha formalmente ratificato gli atti processuali che il responsabile dell'AISN ha compiuto per conto dello Stato nei procedimenti di natura espropriativa pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, compreso dunque quello oggetto del presente giudizio.

 

 

                                   3.   Situazione al 7.7.1978 ed eventuale espropriazione materiale

 

II PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del mapp. __________ (mq 8801) in zona R2 e la porzione orientale (mq 7110) in zona residua (ZR). In quel momento il proprietario __________. aveva già conferito al fondo una ben precisa destinazione artigianale-commerciale, erigendovi i numerosi manufatti indicati in narrativa sub A al fine di esercitare in loco la propria attività di commerciante di materiale da costruzione e di prodotti petroliferi.

 

3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

 

3.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).

Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002 in re CE __________).

 

3.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva effetto costitutivo. In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di luglio del 1978. A quell'epoca erano in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973. Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).

 

3.4. La prassi giurisprudenziale dinanzi esposta (consid. 3.2) si riferisce di regola a fondi inedificati e non può quindi tornare immediatamente applicabile alla fattispecie qui dedotta in giudizio. Il caso in esame si avvera infatti atipico nella misura in cui il mapp. __________ era già edificato allorquando è stato in gran parte assegnato alla zona residua e produceva un reddito che è sussistito fino al momento in cui lo Stato ne ha preso possesso. A fronte di questa situazione, occorre necessariamente chiedersi se la misura pianificatoria ha limitato il diritto di proprietà di __________ con un'incidenza notevole ed insopportabile idonea a determinare un'espropriazione materiale. Per rispondere al quesito bisogna appurare in che misura il collocamento in zona residua ha influito sulla possibilità di rinnovare, trasformare o ricostruire le costruzioni esistenti, rispettivamente di riedificare al meglio la porzione interessata dalla misura pianificatoria. L'art. 30 NAPR 78, relativo alle zone residue, indicava che l'edificabilità in quei comparti era regolata dagli art. 20 LIA e 27 OPA, i quali a loro volta la subordinavano al requisito del bisogno oggettivamente fondato. Sotto questo profilo, il fatto - rettamente accertato dal primo giudice - che l'intero mappale __________ fosse incluso nel perimetro del PGC, non consente di ritenere che una eventuale domanda di costruzione avrebbe potuto essere esaminata sulla scorta di disposti di legge meno restrittivi quali l'art. 19 LIA; in effetti, quest'ultima norma poteva essere applicata solo se il fondo era incluso in zona edificabile e questo anche in caso di incongruenza tra il piano di azzonamento e il PGC (RDAT 1977 p. 220). Ciò non toglie che le costruzioni esistenti potevano essere mantenute anche grazie alla tutela delle situazioni acquisite sancita dall'art. 22 ter vCost. e trasformate, in particolare se i lavori erano necessari per garantire la continuazione dell'uso attuale. Prova ne sono i permessi che la __________ ha ottenuto nella primavera del 1980 per sistemare i manufatti siti nell'angolo S-E della proprietà (inc. 29/1980 UT __________).

Per finire, la situazione in cui è venuto a trovarsi __________ non è molto dissimile da quella del proprietario di un immobile colpito da vincoli di protezione e conservazione degli stabili, misure considerate alla stregua di limitazioni tradizionali del diritto di proprietà (cfr. DTF 117 Ib 262, 111 Ib 257). Il caso __________, per certi versi, è peraltro comparabile a quello giudicato anni fa dal Tribunale federale (STF 1.3.1996 in re comune di __________, pubbl. nella RDAT II-1996 N. 46), ove un proprietario, con un investimento consistente, aveva conferito al proprio fondo una precisa destinazione sportiva che il PR successivamente entrato in vigore non comprometteva. Nonostante i vincoli sanciti dal nuovo piano avessero però chiaramente pregiudicato un miglior uso futuro del mappale, il proprietario non aveva impugnato l'atto pianificatorio, né aveva notificato pretese di espropriazione materiale, esprimendo così, per atti concludenti, la volontà di non modificare le modalità di sfruttamento del fondo. Il Tribunale federale ha quindi escluso la possibilità di concedere indennità di espropriazione materiale per il comportamento del proprietario, che con la sua passività aveva vanificato il requisito dell'alta probabilità di attuazione di un miglior sfruttamento del fondo in un avvenire prossimo. Al pari del proprietario protagonista della fattispecie sulla quale si è pronunciato nel 1996 il Tribunale federale, anche __________ ha scelto liberamente la destinazione del proprio fondo edificandovi numerose costruzioni di tipo artigianale-commerciale e non ha impugnato la successiva inclusione in zona residua della parte orientale del mapp. __________, pur essendo evidente che tale assetto pregiudicava ogni futura possibilità di impiegare in modo migliore quel settore. In simili evenienze non v'è spazio per ammettere la ricorrenza di un'espropriazione materiale a carico della porzione orientale della part. __________, che conseguentemente all'entrata in vigore del PR 78 di __________ si è ritrovata esclusa dalla zona edificabile.

 

3.5. Malgrado diverse ricerche, il primo giudice non ha rinvenuto documentazione comprovante che tale scelta pianificatoria è stata determinata o anche solo minimamente influenzata dalla futura realizzazione della galleria __________, traforo che oggi sbuca in corrispondenza dell'angolo N-E della part. __________ dopo aver seguito il percorso della sovrastante via __________. Tutte le risultanze delle indagini esperite in prima istanza (vedi, per evitare inutili ripetizioni, il consid. 6.4. del giudizio impugnato) convergono sul fatto che nel 1978 e negli anni precedenti, durante i quali si è elaborato il PR, i progettisti immaginavano di far passare la galleria sotto via __________ e di costruire il portale d'uscita ed il relativo svincolo in località __________, sulla part. __________ che si trova a levante della proprietà __________ (cfr. PVL, strada principale Stradonino-Ascona, progetto di massima del febbraio 1973 allestito dallo studio ing. __________ e messaggio complementare 23 settembre 1975 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento dei crediti necessari per le opere di sistemazione delle strade cantonali del XXVIII periodo in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1976, p. 676, 686). Prospettiva, questa, percepibile anche nelle rappresentazioni grafiche del PR 78 di __________, che lasciano intravedere lo schizzo di un importante tracciato stradale transitare ai margini della part. __________, come previsto dal PBL al momento della loro stesura (Piano Direttore del __________ e del __________; sul tema vedi M.M. no. 83 del 21 novembre 1974 concernente l'adozione del PR 78 di __________, p. 22). Al cospetto di questi elementi, il Tribunale di espropriazione ha comunque ritenuto che non vi era alcuna ragione plausibile per dividere il fondo a metà, salvo quella di creare una ampia zona bandita all'edificazione in località __________ volta a permettere ogni sorta di soluzione per il futuro sbocco della galleria, e ne ha dedotto una responsabilità del Cantone quale debitore di indennità per l'espropriazione materiale cagionata a suo parere dalla parziale inclusione del mapp. __________ in zona residua del PR 78 di __________.

Conscio del fatto che elementi di giudizio di sicuro valore avrebbero potuto emergere dal PR delle strade cantonali del __________ pubblicato nel dicembre del 1974, il Tribunale amministrativo ha disposto d'ufficio ulteriori accertamenti istruttori, riuscendo per finire a rinvenire tutti i progetti del PVL allestiti posteriormente a quello di massima del 1973. Da questa documentazione risulta che nel febbraio del 1974 il tracciato della parte occidentale della galleria __________ e soprattutto l'assetto del cosiddetto interscambio della __________ erano già stati modificati in maniera rilevante, tant'è che a quel momento i tecnici prospettavano di costruire il tunnel sotto via __________, il portale della __________ nell'angolo N-E della proprietà __________ e la tratta verso il ponte sulla __________ lungo il confine E della stessa proprietà (cfr. progetto della strada principale __________, tronco __________ e __________, piano di situazione generale del febbraio 1974 allestito dallo studio ing. __________ e relativa relazione tecnica di pari data, p. 25-27). I successivi cambiamenti apportati a questo progetto nel settembre del 1974 dopo la consultazione di tutti gli enti interessati hanno toccato in particolare lo svincolo della __________, che è stato ampiamente rimaneggiato per volontà dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature (vedi in tal senso il complemento alla relazione tecnica del febbraio 1974 redatto in settembre dello stesso anno dallo studio ing. __________). La rielaborazione dell'interscambio della __________ ha provocato tra l'altro uno spostamento del tracciato stradale e delle sue linee di arretramento verso O, con conseguente, tangibile invasione della porzione orientale del mapp. __________ (cfr. piano di situazione e di arretramento del progetto esecutivo della strada principale __________, tronco __________, piano regolatore cantonale, tratta Piazza __________, aggiornamento settembre 1974 dello studio ing. __________). Il progetto così definito è poi stato pubblicato dal 22 novembre al 23 dicembre 1974 nell'ambito della procedura di adozione e approvazione del piano regolatore delle strade cantonali prevista dall'art. 6 dell'allora vigente Lstr, del 17 gennaio 1951, ma - come si legge nella risoluzione 7 luglio 1978 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ (p. 10 e 12-13) - non è stato recepito nelle rappresentazioni grafiche dello strumento pianificatorio.

Queste constatazioni permettono di affermare che la parziale inclusione del mapp. __________ in zona residua è stata senz'altro operata in funzione del PVL. Con l’importante conseguenza che l'insussistenza di un esproprio materiale presa in considerazione da questo Tribunale (cfr. consid. 3.4.) non consente comunque di stimare ed indennizzare la frazione del fondo posta in zona residua alla stregua di semplice terreno inedificabile. I condizionamenti che il PVL ha esplicato sull'assetto pianificatorio del mapp. __________ impongono invece che quella porzione di terreno venga valutata tenendo conto dei principi d'estimo sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, prescindendo dalla svalutazione indotta dalla sua attribuzione ad una zona senza destinazione specifica.

                                   4.   Immissione in possesso 1.1.1992 e indennità

 

Ai fini della valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). La superficie di cui lo Stato ha preso possesso il 1° gennaio 1992 comprende una fascia di terreno disposta lungo i confini N, E e S del fondo, per un totale di 8'165 mq. Contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione, in quest'area non è tuttavia incluso tutto il settore appartenente alla zona residua. La porzione traslata in possesso il 1° gennaio 1992 è costituita infatti da 2'269 mq di terreno R2 (tutto l'angolo N e un triangolino a metà del confine S) e da 5'896 mq di terreno ZR.

 

4.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi (DTF 122 II 337 consid. 5a). Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, op. cit., p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

 

4.2. La porzione del mapp. __________ inclusa in zona residua va stimata ed indennizzata facendo astrazione dal suo statuto pianificatorio, provocato con certezza dall'opera dell'ente espropriante (cfr. consid. 3.5 in fine). L'estimo va dunque impostato tenendo presente che senza il PVL l'intero fondo sarebbe stato collocato in zona R2, al pari di tutte le altre proprietà poste a valle del gradino di via __________ risparmiate da vincoli AP-EP.

 

4.3. Per tutto il settore invaso il 1° gennaio 1992 (mq 8'165) ed occupato da costruzioni artigianali-commerciali come il resto della proprietà, bisognerebbe quindi assegnare agli espropriati una indennità corrispondente al valore venale del terreno, di principio improntando il calcolo sulla quotazione di particelle poste nello stesso tipo di zona di utilizzazione (R2). Tuttavia, alla data determinante, la porzione del mapp. __________ espropriata in quel momento poteva continuare ad essere sfruttata conformemente alla destinazione artigianale-commerciale datagli in passato, ancorché in gran parte incompatibile con la funzione prevista dal PR in vigore. Previo adeguato frazionamento la proprietà avrebbe anche potuto essere oggetto di una riedificazione consona al carattere residenziale estensivo della zona di situazione. In questa evenienza, solo il nudo terreno avrebbe però potuto interessare al promotore dell'operazione, per il quale le costruzioni presenti avrebbero rappresentato unicamente un onere sotto forma di costi di demolizione.

Il valore venale del diritto espropriato corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe realizzare in una libera e normale contrattazione. Nell'evenienza concreta occorre quindi chiedersi se i proprietari avrebbero ricavato di più alienando l'area che qui interessa nello stato in cui si trovava, come fondo artigianale-commerciale, o come terreno da riedificare ai fini residenziali. La risposta al quesito va trovata nella prima ipotesi esposta, ove solo si consideri il valore ancora racchiuso nelle costruzioni che insistevano sulla particella (metrico, ma soprattutto di reddito), valore che il promotore di un'edificazione estensiva non avrebbe mai potuto bonificare ai venditori dal momento che sarebbe andato ad incidere in maniera insopportabile sul costo del terreno suo unico oggetto d'interesse. Le destinazioni date al fondo negli anni 50 e seguenti, segnatamente gli stabili ivi costruiti, il loro valore ed il reddito da essi prodotto, condizionavano quindi in maniera decisiva le sue possibilità di commercializzazione ed il suo valore di mercato. Ne segue, a mente di questo Tribunale, che nella misura in cui il mappale, o parte di esso, poteva essere venduto con maggior profitto come fondo già edificato a fini artigianali-commerciali, il terreno espropriato va stimato ed indennizzato con lo stesso indirizzo. Altrimenti detto, va risarcito come fosse di tipo artigianale-commerciale, facendo astrazione dalla sua collocazione in zona R2.

L'indennità per l'esproprio della superficie dedotta in anticipato possesso il 1° gennaio 1992 viene quindi determinata in fr. 300.- il mq (= fr. 2'449'500.-) sulla scorta dei dati rinvenuti dal Tribunale di espropriazione (cfr. sentenza impugnata, consid. 11.2), che indicano - una volta depennato il prezzo anomalo ed inutilizzabile di fr. 967.-/mq pagato per il mapp. __________ e quello posteriore alla data decisiva soluto per il mapp. __________ - una quotazione media dei terreni a destinazione artigianale del __________ dell'ordine di 223.- fr. il mq. L'importo di fr. 300.- il mq riconosciuto per la particella espropriata, superiore nella misura del 35% al livello del mercato desunto da libere contrattazioni, tiene ampiamente conto delle peculiarità del fondo in un contesto immobiliare caratterizzato dalla crisi posteriore al crollo del 1990 e trova confortanti riscontri sia nelle risultanze di recenti indagini svolte da questo Tribunale per accertare il valore di questo genere di terreni in altri comuni del Cantone, sia nella stima (di fr. 295.-/mq) esperita a suo tempo dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina (vedi STE del 25 ottobre 1996) per quantificare la componente Ar del mapp. __________ indipendentemente dalle conclusioni delle parti, come imposto dalla legge (art. 49 cpv. 2 Lespr).

Sul montante di fr. 2'449'500.- di cui si è appena parlato non possono essere riconosciuti gli interessi d'uso prescritti dall'art. 52 cpv. 3 Lespr poiché il 31 dicembre 1991 lo Stato ha versato agli espropriati un primo acconto di fr. 4'000'000.- che eccede di gran lunga il risarcimento spettante ai proprietari del fondo (cfr. per analogia art. 54 cpv. 3 Lespr). Per quel che è degli stabili e della loro valutazione si tornerà in appresso.

 

 

                                   5.   PRP.QM 13.7.1993, immissione in possesso 1.1.1995 e indennità

 

Il PRP-QM approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha assegnato l'angolo S-O della proprietà __________ alla zona Ar (3'350 mq) e collocato tutta la parte restante (12'561 mq) in zona impianti per il traffico. Esclusi gli 8'165 mq immessi in possesso anticipato il 1° gennaio 1992 per i quali è già stata definita l'indennità d'esproprio, la frazione di terreno interessata da questo capitolo misura 7'746 mq (la superficie traslata in possesso il 1° gennaio 1995), di cui 1'214 mq sono stati trasferiti dalla zona residua alla zona impianti per il traffico, 3'182 mq dalla zona R2 alla zona impianti del traffico e 3'350 mq dalla zona R2 alla zona Ar.

 

5.1. Così come la situazione pianificatoria del 1978, anche quella entrata in vigore il 13 luglio 1993 è stata influenzata in maniera tanto chiara quanto determinante dal PVL, in assenza del quale tutto il mapp. __________ sarebbe stato assegnato alla zona Ar. A torto gli espropriati propugnano la tesi secondo cui il fondo sarebbe stato invece incluso in zona R5. In effetti, se i propositi iniziali di destinare la vecchia zona R2 sottostante via __________ ad infrastrutture sportive (vedi doc. 1.16, M.M. no. 148 del 27 marzo 1991 concernente l’adozione del nuovo PR, p. 6) e le divergenti deposizioni testimoniali rese davanti al primo giudice (cfr. verbali del 20 settembre 1995, doc. 80) potrebbero ancora avvalorare, almeno in parte, l’ipotesi di un azzonamento diverso dal collocamento in zona Ar, le riflessioni palesate all’epoca dall’apposita commissione della pianificazione, a mente della quale occorreva mantenere l’attività artigianale già presente in loco favorendone l’estensione (in tal senso il rapporto del 10 marzo 1992 sul M.M. no. 148, p. 20-21, doc. 1.17), conducono irrimediabilmente ad escludere che il comparto nel quale giace la part. __________ potesse essere inserito in zona R5.

Siffatta constatazione porta dal canto suo a concludere, con le precisazioni che verranno esposte nel seguito, che per l'esproprio dei 7'746 mq trapassati in possesso il 1° gennaio 1995 l'indennità può essere stabilita in fr. 2'323'800.- (fr. 300.- il mq), somma ottenuta come in precedenza adeguando opportunamente - in funzione delle peculiarità dell'area espropriata - la quotazione dei terreni Ar del __________ negli anni posteriori al 1990, notoriamente caratterizzati da una sostanziale stagnazione del mercato immobiliare.

 

5.2. Per quanto riguarda in particolare i 4'396 mq gravati dal vincolo impianti per il traffico di cui lo Stato si è appropriato il 1° gennaio 1995, non v'è dubbio che tale porzione del fondo debba essere indennizzata dall'ente espropriante come terreno edificabile già solo in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 Lespr, atteso che l'aggravio pianificatorio è stato istituito esclusivamente in funzione del progetto stradale del Cantone a procedura espropriativa da tempo aperta.

Questo Tribunale ritiene peraltro - insieme al primo giudice - che la parte del mappale di cui si discute sia stata effettivamente oggetto di una mancata attribuzione alla zona edificabile, eccezionalmente costitutiva di espropriazione materiale nonostante la presenza di costruzioni generanti un reddito locativo rilevante.

In effetti, contrariamente all'incongruente inserimento in zona residua del 1978, la collocazione in zona impianti per il traffico del 1993 è paragonabile per i suoi effetti all'imposizione di un vincolo AP-EP, che per definizione implica un futuro trasferimento della proprietà gravata. Malgrado un simile onere, di regola il proprietario di un terreno già edificato può continuare ad utilizzare l'immobile come in precedenza. Può farvi eseguire dei lavori di manutenzione. Se vi abita personalmente, può continuare ad occuparlo. Se l'ha locato, può continuare ad incassare le pigioni versategli dagli inquilini. E questo in via provvisoria, fintanto che la proprietà non gli sarà sottratta in esito ad una procedura di espropriazione formale. Il provvedimento gli impedisce però di trasformare o ingrandire lo stabile esistente. Ma ciò che più conta, dal profilo del diritto di proprietà, è che la misura gli preclude la possibilità di ricostruire e di vendere liberamente il fondo, privandolo così di alcune prerogative essenziali del suo statuto di proprietario (STA 24 settembre 1998 in re comune di __________ c. CE C.). Questo ragionamento può essere accostato alla fattispecie in esame. Nonostante il regime pianificatorio instaurato nel 1993 i proprietari hanno potuto continuare a locare gli stabili disponibili ad un canone di tutto rispetto, ma non hanno potuto apportare migliorie alle costruzioni. Né - avendone eventualmente l'intenzione - avrebbero potuto abbattere i manufatti e ricostruirne altri razionali e conformi ai parametri edificatori della zona Ar nella quale si sarebbe ritrovato il settore vincolato senza l'aggravio. Quanto alla possibilità di alienarlo ad un compratore che non fosse lo Stato, appare evidente come il vincolo abbia mortificato ogni potenzialità commerciale del terreno colpito, rendendolo di fatto invendibile siccome votato all'esproprio formale. In simili evenienze, la sussistenza di un'espropriazione materiale va senz'altro riconosciuta, giustificando l'erogazione di un indennizzo pari a fr. 300.-/mq frutto di stima unica. In effetti, per esperienza si può affermare che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale (13 luglio 1993) e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale (1° gennaio 1995), il valore metrico residuo del terreno divenuto inedificabile è certamente rimasto pressoché immutato.

Quanto agli interessi, non possono essere accordati sull'indennità di espropriazione materiale a cagione del reddito immobiliare prodotto dalla porzione colpita dall'evento (DTF 114 Ib 178 consid. 4, 112 Ib 511 consid. 4) e non possono nemmeno essere concessi in base all'art. 52 cpv. 3 Lespr sul risarcimento legato all'esproprio formale dei 3'350 mq che il PRP.QM ha posto in zona Ar nel 1993 nella misura in cui gli acconti versati dal Cantone (fr. 6'900'000.- al 31.12.1994) coprono largamente l'ammontare dell'indennizzo complessivo dovuto agli espropriati per titolo di espropriazione formale.

 

 

                                   6.   Costruzioni

 

Coerentemente con quanto esposto al consid. 4.3., le costruzioni presenti sul mapp. __________ non possono essere considerate oggetti pronti alla demolizione i cui costi di abbattimento devono essere defalcati dall'indennità espropriativa, ma vanno elevate al rango di beni apprezzabili per il reddito da esse generato, il cui valore venale va aggiunto a quello del terreno Ar sottostante ai fini di una corretta quantificazione della piena indennità dovuta agli espropriati. A maggior ragione nel caso di specie, contraddistinto dal fatto che invece di demolire tutti i manufatti come prospettato in sede espropriativa, lo Stato ha conservato il capannone sub. A e l'annessa tettoia sub. B, nonché il fabbricato sub. C, locandoli a terzi ed incassando il relativo canone.

 

6.1. La dottrina d'estimo concorda nel ritenere che il valore delle costruzioni presenti su una proprietà dedotta in esproprio debba essere calcolato in base ad una media ponderata tra il valore metrico ed il valore a reddito allorquando questi due valori - per ragioni di vario genere - non coincidono (Hess-Weibel, op. cit., N. 101 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, op. cit., p. 46 ss.; Hägi, Die Berwertung von Liegenschaften, p. 191 ss.; Nägeli-Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 99). In termini matematici questo principio si traduce nella formula

 

(valore metrico) + (valore di reddito x fattore di ponderazione)

1 + fattore di ponderazione

 

usualmente applicata dai giudici delle espropriazioni e dagli uffici cantonali di stima (cfr. art. 7 del Regolamento 19 dicembre 1997 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare). Il valore (cubi) metrico viene calcolato in base al valore a nuovo della costruzione e dei costi secondari, deprezzati di norma secondo la vetustà. Il valore a reddito si desume invece dal reddito lordo annuo, capitalizzato ad un tasso corrispondente di regola a quello d'interesse praticato per le ipoteche di 1° rango aumentato di 0.5-5 punti a dipendenza della destinazione e della vetustà dell'immobile. Quanto al fattore di ponderazione, viene determinato in funzione del genere della costruzione.

 

6.2. Nel caso di specie, il valore metrico dei manufatti costruiti negli anni sul mapp. __________ ammontava a complessivi fr. 1'862'280.- (vedi doc. 2C). Il valore a reddito era invece nettamente superiore. In effetti, negli ultimi quarant'anni il tasso di interesse medio praticato in Svizzera sulle ipoteche di 1° rango è stato del 5.20 % circa (Nägeli/Wenger, op. cit., p. 88). Aggiungendo a questa cifra 1 punto percentuale per la vetustà e la destinazione a magazzino della maggior parte delle strutture (vedi Nägeli/Wenger, op. cit., p. 89), si ottiene un tasso di capitalizzazione del 6.20 % che applicato al canone percepito dai proprietari (determinabile in non meno di 240'000.- fr. annui, tenuto conto delle pigioni indicizzabili concordate con i locatari; cfr. doc. 1.9, 1.9.1 e 1.18) consente di attribuire agli immobili un valore a reddito di fr. 3'870'970.-. Questa cifra va di seguito mediata con il valore metrico, utilizzando un fattore di ponderazione che stante il genere di proprietà dedotta in esproprio non può essere superiore a 1. Ne consegue un valore venale di fr. 2'866'625.-.

 

 

                                   7.   Indennità complessiva, acconti e sorte delle eccedenze

 

7.1. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, l'indennità spettante agli espropriati ammonta a:

 

per i 8'165 mq di terreno ceduti il 1.1.1992             fr. 2'449'500.-

per i 7'746 mq di terreno ceduti il 1.1.1995             fr. 2'323'800.-

per le costruzioni                                                     fr. 2'866'625.-

TOTALE                                                                  fr. 7'639'925.-

 

Le ulteriori pretese avanzate dagli espropriati per le opere esterne (rampa d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello), i contributi di canalizzazione già pagati ed il risarcimento del danno derivante dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ SA di __________ vanno disattese per le ragioni indicate nel giudizio impugnato, alle quali basta rinviare per economia d'esposizione non senza annotare che il valore delle opere esterne è comunque inglobato nell'abbondante indennità complessiva riconosciuta. D'altra parte, nel contesto di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore delle perdite minute come quelle ostinatamente rivendicate dai proprietari della part. __________.

 

7.2. Gli espropriati hanno incassato dallo Stato tre acconti per complessivi fr. 9'400'000.-. Fr. 4'000'000.- il 31 dicembre 1991 in cambio della prima anticipata immissione in possesso concordata tra le parti all’udienza del 25 giugno 1991 (doc. 32). Ulteriori fr. 2'900'000.- il 31 dicembre 1994, dopo aver richiesto la somma di fr. 3'300'000.- (vedi memoriale responsivo del 29 novembre 1994, doc. 68), in relazione alla cessione in possesso della parte restante del fondo. Infine, fr. 2'500'000.- il 1° gennaio 1997, a seguito di iniziative che pur non emergendo dagli atti sono state verosimilmente intraprese in coda all’emanazione della prima sentenza del Tribunale di espropriazione, avvenuta il 25 ottobre 1996.

 

7.2.1. In passato, questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che scopo dell'acconto previsto dall'art. 52 Lespr è quello di aiutare l'espropriato spossessato del proprio fondo a meglio sopportare gli oneri (imposte immobiliari, interessi ipotecari, ecc.) che questi continua ad assumersi in veste di proprietario e di compensarlo di tutti gli altri danni, in quanto prevedibili, derivanti dall'anticipata immissione in possesso (cfr. RDAT I-1994 N. 49 e rinvii). In tema, la legge cantonale si limita a stabilire che nel contesto dell'anticipata immissione in possesso l'espropriato ha il diritto di chiedere, a sua scelta, il versamento di adeguati acconti o la prestazione di garanzie, la cui entità è stabilita dal Tribunale di espropriazione con prudente riguardo alla presumibile indennità di espropriazione (art. 52 cpv. 1 e 2 Lespr). Al contrario della legislazione federale, la Lespr non prevede il pagamento di acconti fissati all'udienza di conciliazione pari all'importo presumibile dell'indennità per il valore venale dei diritti espropriati (indennità provvisoria; cfr. art. 19 bis cpv. 2 LFespr) e non indica nemmeno che eventuali importi pagati in eccedenza rispetto all'indennità definitiva devono essere restituiti (art. 19 bis cpv. 4 in fine LFespr). Ciò non significa tuttavia che in Ticino un espropriato che incassa acconti superiori all'indennità definitiva non debba retrocedere la differenza all'ente espropriante o, come sostengono gli espropriati, che la questione non possa essere esaminata dal giudice delle espropriazioni. Una simile conclusione non solo si porrebbe in collisione con le norme che disciplinano le obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62 ss. CO; cfr. per analogia __________, rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino ed il diritto, p. 222 e rinvii), ma contrasterebbe stridentemente anche con la volontà del legislatore cantonale di allinearsi perfettamente alle soluzioni adottate a livello federale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione del 9 luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613). La mancanza nella Lespr di una norma simile all'art. 19 bis LFespr è dovuta verosimilmente al fatto che quest'ultima disposizione è stata inserita nel diritto federale in via di revisione, posteriormente all'entrata in vigore della normativa cantonale (vedi FF 1970, vol. I, p. 774; RU 1972 p. 1076 e 1086), che in tema di indennità si presenta ancora nella versione originaria del 1971 coniata dalla commissione della legislazione (cfr. il relativo rapporto in RVGC 1970, sessione ordinaria autunnale, p. 1634 e 1651). Dato per scontato che il giudice delle espropriazioni ha la facoltà di ordinare la retrocessione di indennità pagate in eccesso e deve agire addirittura d'ufficio (in tal senso si esprimono Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1299), resta da chiedersi se la somma da restituire debba essere accompagnata da interessi e, all'occorrenza, a quale tasso e a decorrere da quale data. La legge federale è volutamente silente a riguardo per precisa scelta del legislatore, il quale ha preferito lasciare la soluzione alla giurisprudenza. Orbene, chiamato a statuire sulla questione in un caso ticinese deciso nel 1982, il Tribunale federale ha stabilito che sulle somme da restituire all'ente espropriante era dovuto un interesse del 5%, ma non si è pronunciato sul dies a quo in mancanza di un'esplicita richiesta dell'ente espropriante volta ad ottenere interessi anteriormente alla data d'emanazione della sentenza (STF 21 dicembre 1982 in re FFS, parzialmente pubblicata in DTF 108 Ib 502 consid. 21b e Praxis 1983 p. 390). L’Alta Corte ha riproposto le stesse considerazioni in un giudizio di recente pubblicazione (DTF 129 II 470 consid. 8.2).

In assenza di chiare indicazioni giurisprudenziali, questo Tribunale ritiene che un eventuale importo eccedente l'indennità definitiva d'espropriazione incassato da un espropriato possa essere assimilato ad un indebito arricchimento condictio causa data non secuta, le cui regole in tema di restituzione possono essere applicate per analogia anche in ambito espropriativo cantonale. Ne segue che l'espropriato deve retrocedere all'ente espropriante quanto ricevuto in esubero e gli interessi che secondo l'esperienza ha potuto ricavare su quel capitale (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 363; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 599; DTF 116 II 692, 84 II 186). Per quanto attiene invece alla loro data di decorrenza, il Tribunale reputa che sulla scorta della citata giurisprudenza federale il dies a quo debba essere fissato di principio in corrispondenza del momento in cui l’ente espropriante li reclama in modo esplicito unitamente al rimborso del maggior capitale corrisposto, dopo essersi reso conto di aver versato acconti in esubero per rapporto all’indennità effettivamente dovuta. Una simile soluzione si inserisce in maniera pertinente nel quadro delle regole che informano i procedimenti di espropriazione, ove solo si consideri che in materia di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal giorno in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). Una data diversa, fondata per ipotesi sul momento in cui viene emanato il giudizio definitivo sull’ammontare dell’inden-nizzo, si rileverebbe inappropriata nella misura in cui spronerebbe gli espropriati a far durare il più a lungo possibile la procedura al fine di ritardare nel tempo l’istante a partire dal quale vengono conteggiati gli interessi maturati sul capitale ricevuto di troppo.

 

7.2.2. Nell’evenienza concreta, lo Stato ha versato tre acconti che per importanza trascendono abbondantemente la ratio degli anticipi previsti dal diritto cantonale. Questi, al pari delle anticipate immissioni in possesso, non sono stati decisi dal Tribunale di espropriazione mediante decreto impugnabile, ma sono stati convenuti direttamente tra le parti in causa, in due occasioni senza nemmeno far partecipare il giudice alla stipulazione. Soltanto la prima anticipata immissione in possesso con relativo versamento di un primo acconto di fr. 4'000'000.- è stata infatti concordata davanti al Tribunale.

Se pattuiti in costanza di procedura, gli accordi siglati davanti al giudice vanno qualificati come contratti espropriativi di diritto amministrativo retti dal diritto pubblico (Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 102; Grisel, Traité de droit administratif, p. 762/763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1325 ss.; DTF 114 Ib 142 consid. 3b) ed hanno forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr). Da questo rilievo non si possono però trarre le conseguenze evocate nel loro ricorso dagli espropriati. I montanti versati pendente causa dal Cantone sono sempre stati chiaramente indicati come puri e semplici acconti - cioè anticipi sull'indennizzo che sarebbe stato fissato dal Tribunale di espropriazione - e in buona fede non potevano neppur lontanamente essere considerati dei risarcimenti minimi, intangibili, erogati in cambio delle superfici traslate anticipatamente in possesso. Il ragionamento svolto dai proprietari del mapp. __________ sarebbe stato sostenibile solo se le parti avessero effettivamente raggiunto un accordo sull'ammontare dell'indennità vera e propria corrisposta in occasione delle due anticipate immissioni in possesso, oggetto - questo - tipico dei contratti d'espropriazione che pongono fine al contenzioso. In tal caso però avrebbero dovuto ammettere coerentemente che per l'esproprio di tutta la proprietà era stato convenuto un indennizzo complessivo di fr. 6'900'000.-. Quanto al fatto che nel 1992 non avrebbero mai concesso l'anticipata immissione in possesso della porzione orientale del fondo senza il pagamento fermo di almeno 4'000'000.- fr., basta osservare che in difetto di accordo il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto statuire sulla questione per legge e decretare la cessione anticipata del terreno necessario all'avvio dei lavori in presenza dei requisiti previsti dall'art. 51 Lespr.

In forza di quanto precede, gli espropriati dovranno restituire allo Stato la somma di fr. 1'760'075.-, data dalla differenza tra i fr. 7'639'925.- loro dovuti a titolo d'indennità e i fr. 9'400'000.- incassati quale mero anticipo durante il procedimento, con interessi al 3% (tasso remunerativo medio delle obbligazioni della Confederazione tra il 1997 e il 2003; www.snb.ch, tabella E3 del bollettino mensile di statistiche economiche) a far tempo dal 4 novembre 1998, giorno in cui il Cantone ha reclamato per la prima volta degli interessi sull’eccedenza versata agli espropriati (vedi scritto di pari data notificato all’avv. PA 1 durante la prima procedura ricorsuale svoltasi davanti a questo Tribunale).

L'ordine non viene impartito con vincolo di solidarietà stante la mancanza di un contratto di impegno in tal senso concluso tra le parti (Cantone ed espropriati) o di una norma di legge che imponga la solidarietà ai debitori della somma che va restituita all'ente espropriante (art. 143 CO).

 

 

                                   8.   Ripetibili di prima istanza

 

Gli espropriati sollecitano nuovamente un maggior risarcimento per i costi di patrocinio di prima istanza.

 

8.1. Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.

Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).

 

8.2. Nel caso dedotto in giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo plurimilionarie notificate dall'allora proprietario del fondo (15'000'000.- di fr., poi aumentati ad oltre 20'000'000.-). E' chiaro che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze, tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate.

Facendo astrazione dal doppio, inutile mandato per il quale hanno optato gli espropriati, le ripetibili andavano quindi commisurate soprattutto in funzione dell'assistenza che gli avvocati __________ hanno prestato ai loro clienti, nonché della complessità del contenzioso, durato svariati anni e contraddistinto da problematiche di non facile soluzione.

In queste circostanze, se da un lato l'indennità di patrocinio assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente contenuta, dall'altra non si giustifica di aumentarla nella misura smodata che ha caratterizzato tutte le richieste avanzate pendente causa dai proprietari del mapp. __________: le ripetibili di prima istanza a favore dei ricorrenti vengono dunque fissate in fr. 40'000.-, pari a quattro settimane (ossia a 160 ore) di lavoro a fr. 250.- l'ora. Simile importo si avvera tutto sommato più ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.

 

                                   9.   Sulla scorta di quanto sin qui esposto, il ricorso dello Stato deve essere respinto nella misura in cui postula una riduzione dell'indennità espropriativa fissata dal Tribunale di espropriazione. Il gravame degli espropriati deve essere invece parzialmente accolto.

                                         Questo esito impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della preminente soccombenza dello Stato sul complesso dei due ricorsi giudicati dal Tribunale cantonale amministrativo. Agli espropriati, assistiti da legali iscritti nel registro degli avvocati, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione della reiezione del gravame dello Stato e del successo limitato della loro impugnativa (art. 28 e 31 PAmm, applicabili in questa sede giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 19, 20 LIA 1971; 9, 12, 19, 20 ss. 39, 50, 51, 52, 70, 73 Lespr; 15, 16, 25 LE 1973; 15, 18, 28, 31, 43, 46 e 51 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.Il ricorso 27 giugno 2003 dello Stato del Canton Ticino è respinto.

 

 

2.Il ricorso 30 giugno 2003 degli espropriati è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza i dispositivi 1, 3 e 5 della decisione 30 maggio 2003 (no. 339/17-41) del Tribunale di espropriazione sono annullati e riformati come segue:

 

1.  Per l'esproprio del mapp. __________ di __________ lo Stato del Canton Ticino verserà ai proprietari un'indennità complessiva di fr. 7'639'925.-.

 

2.  Gli espropriati sono tenuti a restituire allo Stato la somma di fr. 1'760'075.- oltre interessi al 3% dal 4 novembre 1998.

 

3.  La tassa di giudizio di fr. 7'000.- e le spese sono a carico dello Stato, con l'obbligo di rifondere agli espropriati fr. 40'000.- di ripetibili.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 10'000.- è posta a carico degli espropriati in solido nella misura di fr. 4'000.- e dello Stato per la differenza. Lo Stato verserà agli espropriati fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

e PA 2, __________;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

1, 2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 1

6. CO 6

1, 2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario