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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione 18 dicembre 2003 (no. 488/98) del Tribunale di espropriazione, che ha concesso al comune di __________ l'anticipata immissione in possesso di ca. 15'699 mq del mapp. __________ di proprietà dell'insorgente nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dall'ente pubblico per acquisire la proprietà della superficie del fondo vincolata in vista della realizzazione di un centro scolastico/culturale; |
viste le risposte:
- 9 febbraio 2004 del Tribunale di espropriazione;
- 5 aprile 2004 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________ è diventata proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, un fondo parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.
B. In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.
La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della part. __________, unitamente ai contigui mapp. __________, sono rimasti colpiti dal vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona NV e R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito hanno ritirato il loro gravame.
C. Nel 1976 il comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e destinando il resto del terreno a parco.
Nel 1990, a seguito di un procedimento di espropriazione materiale poi completato in via formale, ha acquisito la part. __________.
Quanto al mapp. __________, l'11 maggio 1988 gli eredi __________ hanno promosso una causa risarcitoria contro il comune che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 12 dicembre 1994 e STF 6 giugno 1995, quest'ultima parzialmente pubblicata nella RDAT I-1996 N. 46).
D. Nell'autunno del 1996 il municipio ha commissionato all'arch. __________ un piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________. Lo studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo, norme d'attuazione e un progetto indicativo - proponeva di suddividere l'edificazione del comparto in tre tappe, partendo dalla palestra, la sala multiuso, gli spazi esterni ed i posteggi.
E. Soluto l'indennizzo di espropriazione materiale fissato dal Tribunale federale (fr. 936'000.-, oltre a fr. 1'235'522.50 di interessi) e ottenuti i crediti per la progettazione della prima tappa del piano __________, nel maggio del 1998 il comune ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. __________ inclusi in zona AP-EP e già espropriati in via materiale. Per l'acquisizione di quell'area l'ente pubblico ha offerto un'indennità di fr. 15.- il mq.
Con notifica datata 10 giugno 1998 la proprietaria si è invece opposta all'espropriazione, siccome affetta da svariati vizi d'ordine, carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. Nel contempo l'espropriata ha postulato una modifica dei piani e insinuato le proprie pretese, da corrispondere in natura o, subordinatamente, in denaro (fr. 50.- il mq per il terreno avulso, fr. 273'600 per la svalutazione della porzione residua e fr. 10'000.- per altri pregiudizi).
All'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Richiamandosi agli esiti del dibattimento, il 24 agosto seguente il comune ha presentato un allegato di osservazioni in seno al quale ha proposto di estendere l'esproprio alla superficie di 1’900 mq posta a sud dell'area gravata dal vincolo AP-EP.
Il 2 settembre 1998 l'espropriata ha poi sollecitato una sospensione della procedura in attesa dell'evasione di una sua domanda di riesame del PR volta ad ottenere la soppressione del vincolo AP-EP e l'inclusione dell'area affrancata in zona R3b. Il Presidente del Tribunale di espropriazione si è tuttavia rifiutato di sospendere il procedimento con decisione del 18 novembre 1998 confermata dal Tribunale cantonale amministrativo il 29 marzo 1999.
Mediante istanza 25 maggio 1999 il comune ha richiesto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. La proprietaria del mapp. __________ si è opposta alla concessione di tale beneficio, ribadendo la sua avversione in sede di conclusioni e all'udienza del 23 giugno 1999.
F. Con pronunzia 23 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'esproprio e la domanda di modifica dei piani, da un lato, e accordato all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso di una porzione di ca. 7'250 mq del fondo espropriato, dall'altro.
Il Tribunale di espropriazione ha escluso in sostanza che il progetto di massima presentato dal comune giusta l'art. 22 Lespr - ovvero il piano di indirizzo __________ - disattendesse la destinazione sancita in sede pianificatoria e che la proprietaria del mapp. __________ potesse contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR. In tema di modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome mirante in pratica a rimettere in discussione il tracciato del vincolo, chiaramente definito nel contesto della procedura pianificatoria.
Riferendosi all'art. 51 LEspr, il giudice di prime cure ha infine accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso formulata dal comune per evitare pregiudizievoli ritardi, atteso che l'inizio dei lavori non avrebbe cagionato all'espropriata un danno di natura irreparabile.
G. Mediante ricorso 20 settembre 1999 l'espropriata ha impugnato la predetta sentenza innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.
Con sentenza 4 febbraio 2002 questo Tribunale ha respinto tutte le contestazioni proposte dalla ricorrente, ad eccezione di quella riferita all'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, che per giurisprudenza federale può essere concessa solo in assenza di ostacoli pianificatori o edilizi all'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. Dato che il comune non disponeva ancora della licenza edilizia necessaria per poter cominciare la costruzione della prima tappa, il gravame dell'insorgente è stato parzialmente accolto e l'anticipata immissione in possesso accordata dal primo giudice annullata.
Tale giudizio è poi stato confermato dal Tribunale federale, pronunciatosi il 5 agosto 2002 a seguito del ricorso di diritto pubblico inoltratogli dall'espropriata.
H. Ripreso il procedimento in prima istanza, il 9 settembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha indetto un'udienza di discussione e sopralluogo nel corso della quale ha tra l'altro richiamato dal municipio una planimetria del geometra revisore indicante le dimensioni del terreno vincolato AP-EP e dei due sedimi attribuiti alla zona R3b di PR.
A seguito del dibattimento, il 7 ottobre 2003, il comune ha richiesto l'anticipata immissione in possesso di 7'674 mq del mapp. __________ occorrenti per l'esecuzione delle opere della prima tappa, osservando che secondo la proposta di mutazione allestita dal geometra revisore ing. __________ la superficie vincolata era per finire di circa 15'699 mq e che la licenza edilizia rilasciata il 30 ottobre 2001 per costruire in loco una sala multiuso e una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio alberati era diventata definitiva dopo che il Tribunale cantonale amministrativo aveva respinto il ricorso contro di essa presentato dall'espropriata (STA 31 luglio 2003 passata in giudicato).
Di rimando, RI1 ha sollecitato la controparte affinché prendesse possesso di tutta l'area oggetto di espropriazione, previo allestimento di un piano di mutazione volto ad accertare l'esatta estensione della superficie colpita dal vincolo AP-EP.
I. Con decreto 18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al comune l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 mq del mapp. 143 di __________ a partire dal 1° gennaio 2004, rilevando di non aver motivo di dubitare dell'esattezza delle misurazioni eseguite ed attestate dall'ing. __________.
L. Contro la predetta decisione RI1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 febbraio 2004, contestando in sostanza l'ampiezza della superficie traslata in possesso anticipato. L'area gravata dal vincolo AP-EP - ha soggiunto l'insorgente - è sempre stata considerata vasta 15'600 mq.
M. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il comune, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in seguito.
N. Il 2 aprile 2004 la ricorrente ha versato agli atti numerose fotografie del mapp. __________ denunciando uno spostamento dei termini delimitanti l'area inserita in zona AP-EP. In effetti, il 27 febbraio 2004 l'ing. __________ ha stilato il piano di mutazione vero e proprio a seguito di nuove misurazioni, giungendo alla conclusione che la superficie vincolata misura 15'708 mq (cfr. piano di mutazione 27.2.2004, no. 4445, del geometra revisore ing. G. __________ di __________).
Con ulteriore scritto 9 giugno 2004 RI1 ha prodotto altra documentazione, in particolare copia della decisione 1° febbraio 2004 emanata nel contesto della revisione generale delle stime, dalla quale si evince che la competente autorità cantonale ha computato in mq 18'021 la porzione non edificabile della part. __________. Chiarito l'errore, l'Ufficio stima ha poi fatto sapere alla ricorrente che le avrebbe notificato una nuova risoluzione basandosi sulla superficie di 15'600 mq citata nella sentenza 6 giugno 1995 del Tribunale federale.
Il comune, dal canto suo, ha ribattuto puntualmente agli interventi della ricorrente con rilievi di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
O. A richiesta del Tribunale, l'ing. __________ ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali gli atti di mutazione riportano dati diversi circa l'estensione del sedime gravato dal vincolo AP-EP. Le delucidazioni fornite saranno esposte nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 e 53 Lespr, nonché 13 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Sotto questo profilo, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dagli accertamenti esperiti d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Per quanto attiene invece alla potestà ricorsuale dell'insor-gente, non si può far a meno di rilevare che la vertenza ruota unicamente attorno all'ampiezza della superficie del mapp. 146 di Sementina gravata dal vincolo AP-EP, di cui il comune ha ottenuto l'immissione in possesso anticipata al fine di iniziare i lavori di edificazione della prima tappa del centro scolastico/culturale.
Nella misura in cui __________ contesta soltanto l'estensione del sedime traslato in possesso, il ricorso si appalesa irricevibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. In effetti, il decreto impugnato si fonda ancora su una stima della superficie espropriata e quindi non indica puntualmente la superficie interessata dall'operazione, limitandosi a designarla in modo approssimativo (circa 15'699 mq) in attesa della misurazione definitiva. Ne segue che la querelata decisione del Tribunale di espropriazione non crea all'insorgente alcun pregiudizio non altrimenti riparabile, privandola di riflesso di un interesse attuale al suo annullamento.
Sulla questione non occorre soffermarsi ulteriormente, poiché quand'anche fosse proponibile il gravame andrebbe comunque respinto nel merito per le ragioni che saranno illustrate qui di seguito.
2. 2.1. La disputa si inserisce nel contesto dell'esproprio formale della porzione del mapp. __________ inclusa in zona AP-EP, per la quale il comune di __________ ha già soluto l'indennità di espropriazione materiale stabilita dal Tribunale federale sulla scorta di una superficie colpita dall'evento di circa 15'600 mq (vedi STF 6 giugno 1995). Più precisamente, l'impugnativa è rivolta contro il decreto con il quale il primo giudice, in applicazione dell'art. 51 Lespr, ha conferito al comune l'immissione in possesso dei diritti espropriati in attesa della fissazione dell'indennità e del suo pagamento. Di norma, a questo stadio del procedimento non si procede a misurazioni della superficie dedotta in esproprio, che viene stimata per approssimazione in base alle risultanze delle tabelle d'espropriazione allestite dall'ente espropriante (vedi art. 21 lett. d Lespr). Solitamente la misurazione definitiva avviene infatti nella cosiddetta fase di esecuzione, contraddistinta dal versamento dell'indennità e dall'iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà (cfr. art. 54 ss. Lespr, in particolare art. 57 cpv. 1).
2.2. La procedura promossa dal comune di __________ si trova allo stadio dell'estimo. Pur non essendo necessario in questa fase del processo, il Tribunale di espropriazione ha richiesto al municipio di __________ la produzione di una planimetria del geometra revisore dalla quale risultassero le dimensioni del settore incluso in zona AP-EP e delle porzioni inserite in zona R3b, in modo da accertare l'esatta ampiezza della superficie vincolata, indicata in termini forzatamente approssimativi in ambito pianificatorio e nelle tappe iniziali dell'iter espropriativo.
In un primo tempo, il geometra ing. __________ ha allestito un semplice progetto di mutazione datato 30 settembre 2003, calcolando la superficie dei settori interessati dall'accertamento sulla scorta delle coordinate dei punti di confine conosciute al 30 settembre 2003. Ne è risultata una parte vincolata del mapp. __________ vasta all'incirca mq 15'699, su un complesso di superficie RF di 24'871 mq (cfr. doc. GG).
In seguito, l'ing. __________ ha effettuato le misurazioni puntuali in vista della stesura del piano di mutazione vero e proprio. Ha quindi proceduto alla picchettazione, alla terminazione, al rilievo ed al calcolo delle coordinate di tutti i nuovi punti di confine, tenendo conto in particolare della cesura in due parti della part. __________ dovuta all'esproprio del suo corpo centrale. La superficie tecnica così ottenuta per ognuno dei tre settori coinvolti nella mutazione è poi stata oggetto di debite compensazioni, in modo da ottenere la superficie RF originaria dell'intero mapp. __________. Il nuovo mapp. 2019 (area vincolata) non è stato tuttavia interessato dalle rettifiche, al fine di stabilire con precisione l'area effettivamente espropriata (cfr. scritto 6 settembre 2004 ing. __________ /TRAM).
Nel dettaglio, il ricalcolo di tutti i punti di confine ha consentito di accertare le seguenti superfici:
mapp. no. sup. tecnica sup. RF
__________ (prop__________) mq 7'396 mq 7'372 (-24)
2019 (ex area AP-EP) mq 15'708 mq 15'708
2020 (prop. __________) mq 1'797 mq 1'791 (-6)
TOTALE mq 24'901 mq 24'871 (-30)
Tale risultato, frutto di operazioni di misurazione e di calcolo effettuate da un ingegnere geometra patentato (art. 42 cpv. 1 titolo finale CC, 43 ss. OMU, 85 Regolamento della legge sulle misure catastali) tenuto a rispettare scrupolosamente le regole dell'arte (vedi art. 1 OTEMU), non presta il fianco a critiche di sorta.
2.3. Nel decreto impugnato il primo giudice ha indicato in circa 15'699 mq la superficie traslata in possesso anticipato. La decisione va senz'altro tutelata, atteso che in questa fase processuale non è indispensabile fornire indicazioni più precise in merito e il Tribunale cantonale amministrativo non può comunque modificare il giudizio impugnato a danno della ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm). L'estensione esatta del terreno dedotto in espropriazione (15'708 mq) potrà essere precisata nella sentenza di stima che sarà emanata dal Tribunale di espropriazione.
3. Stante quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto con la conseguente conferma del decreto impugnato.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 22, 50, 51, 54, 57 Lespr; 13, 18, 28, 31, 43 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 1’000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
patr. da:; . |
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario