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Incarto n.
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Lugano 01 dicembre 2006 |
In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 dello
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-9) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo tratto); |
viste le risposte:
- 13 ottobre 2005 del Tribunale di espropriazione;
- 17 ottobre 2005 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la CO 1 è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo sito in zona R3 di complessivi mq 1'015 sul quale si erge una casa con quattro appartamenti di vacanza; la proprietà si trova a monte della strada cantonale del __________ ed è dotata di un ampio piazzale, parzialmente destinato a parcheggio (otto posti auto coperti da una pergola), direttamente confinante verso N con l'impianto viario;
che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 58 mq della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 175.- il mq (ridotti a fr. 1.- il mq per 2 mq censiti come riale), sollecitando nel contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 10 mq a titolo gratuito per la durata di un mese;
che il 10 maggio 2001 la proprietaria si è opposta all'espropriazione, annotando che l'intervento avrebbe reso impossibile l'utilizzazione dei posteggi predisposti a margine della strada cantonale; per ovviare a questo inconveniente l'espropriata ha chiesto al Cantone di assumersi tutte le spese necessarie per traslare verso S l'area di parcheggio e le opere ad essa connesse;
che all'udienza di conciliazione del 22 novembre 2001 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni; l'ente espropriante si è tuttavia riservato un termine di 10 giorni per aderire ad una proposta transattiva volta a liquidare con 40'000.- fr. tutte le pretese risarcitorie avanzate dalla CO 1;
che il 28 novembre seguente lo Stato ha comunicato di non poter accettare la soluzione prospettata, dato che i posteggi erano stati realizzati grazie ad una concessione precaria rilasciata nel 1959 e regolarmente iscritta a RF;
che il 27 marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei comuni di __________ e __________;
che il 1° settembre 2003 lo Stato ha occupato il mapp. __________ senza incontrare opposizioni da parte della proprietaria; quel giorno essa ha quindi concesso l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per atti concludenti;
che esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 240.- il mq per lo scorporo sottratto e di fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea, oltre a fr. 59'926.- a corpo per la soppressione di quattro posti auto e gli interessi al saggio usuale a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che per giustificare l'indennizzo riconosciuto a dipendenza della perdita dei quattro posteggi, il primo giudice ha rilevato che la concessione precaria si era protratta senza interferenze per oltre quattro decenni ed era tuttora valida, tant'è che non era stata compromessa nemmeno dal piano generale approvato nel 1991 dal Consiglio di Stato al fine di pianificare gli interventi di sistemazione dell'arteria principale del __________;
che mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento integrale dell'indennità concessa per la soppressione dei posteggi;
che a mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare debitamente la portata della concessione precaria che l'autorità cantonale aveva rilasciato all'allora proprietario del mapp. __________ per realizzare sul fondo un piazzale da adibire a posteggio; tale autorizzazione, come precisato nell'atto stesso, poteva essere revocata in ogni momento senza compenso, per cui il primo giudice non poteva assegnare all'espropriata la controversa indennità in aggiunta a quella metrica per il terreno avulso;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuta la CO 1, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note al tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la materia dell'odierno contendere si concentra esclusivamente sul quesito a sapere se l'espropriata può effettivamente aspirare al riconoscimento di un indennizzo supplementare, volto a compensare il danno soggettivo patito in relazione alla perdita di quattro posteggi posti a margine della strada cantonale;
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib 517 e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione si calcola sia secondo il valore che il diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente, sia secondo l'interesse speciale dell'espropriato a conservare tale diritto, fermo restando che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se così facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41); in altre parole, l'indennità dovuta viene determinata in base al valore venale (oggettivo) del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito dall'espropriato se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2298);
che in caso di espropriazione di un'area utilizzata come posteggio, il danno soggettivo subito dall'espropriato corrisponde alla perdita del valore a reddito dell'impianto; di regola, l'indennità d'esproprio si calcola pertanto in base al frutto capitalizzato prodotto dalla locazione del posteggio, sempre che il valore venale della superficie espropriata adibita a parcheggio non sia superiore (RDAT II-1996 N. 44, 1989 N. 74; STA 18 agosto 1998 in re Stato del Canton Ticino c. G.);
che di principio l'ente pubblico non è tenuto al versamento di indennità per l'esproprio di costruzioni o impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni e quindi in modo abusivo (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 128 B VII b; Merker, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im Enteignungsrecht, p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr (cfr., a riguardo, Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ss. ad art. 25 LFespr) e recepito nella sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr);
che secondo la legge attualmente in vigore la formazione di un parcheggio, così come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione; in effetti, il posteggio per autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni o destinazioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo considerevole la configurazione di un fondo (Waldmann/ Hänni, Raumplanungsgesetz, p. 521 ss.; Ruch, Kommentar RPG, N. 23 ss. ad art. 22; DFGP/UPT, Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz, p. 91-92; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, N. 193-194; Scolari, Commentario, N. 637 ad art. 1 LE; RDAT 1985 N. 112);
che nel caso di specie il piazzale di posteggio presente sul mapp. __________ è stato costruito nel 1959, grazie ad una concessione precaria rilasciata dal DPC sulla scorta degli art. 48-50 dell'allora vigente legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951; nell'autorizzazione era chiaramente indicato che essa avrebbe potuto essere revocata in qualsiasi tempo e senza alcun compenso dall'autorità che l'aveva emanata;
che il precario è stato regolarmente riportato a RF tra le menzioni interessanti il mapp. __________ e risulta tuttora iscritto;
che l'art. 48 cpv. 1 LCMS prescriveva che le nuove costruzioni avrebbe dovuto rispettare una distanza di quattro metri dalla strada cantonale, ferma restando la possibilità di concedere deroghe per giustificati motivi (art. 48 cpv. 4); l'art. 50 cpv. 2 specificava poi che le deroghe sarebbero state concesse a titolo precario, revocabile senza compenso in casi di sistemazione stradale;
che il precario, atto unilaterale dell'autorità, è configurabile alla stregua di un permesso di costruzione subordinato alla condizione di procedere senza indennità all'eventuale demolizione dell'opera o alla cessazione di una attività qualora sia necessario ripristinare una situazione conforme al regime giuridico cui si è derogato;
che lo scopo del precario è quello di evitare che l'ente pubblico debba pagare maggiori indennità in occasione dell'esecuzione di future opere pubbliche a causa dei lavori eseguiti in deroga alle restrizioni legali (vedi Scolari, Commentario della legge edilizia, 1976, N. 13 ad art. 29 LE 73);
che stante quanto precede non v'è dubbio che la procedura di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione connessa alla sistemazione della strada cantonale __________ ha comportato la revoca del precario del 1959; la legge non fa infatti dipendere la validità della revoca di una concessione come quella di cui trattasi da particolari esigenze di forma;
che l'attuale proprietaria, senz'altro vincolata nonostante il tempo trascorso alle condizioni della concessione precaria iscritta a RF, avrebbe quindi dovuto smantellare a sue spese le opere presenti nella fascia larga 4 m che costeggia la cantonale;
che in simili circostanze è escluso che lo Stato possa essere astretto a pagare un'indennità supplementare di 59'926.- fr. per la perdita di alcuni posteggi che l'espropriata avrebbe comunque dovuto rimuovere o rinunciare ad occupare senza compenso nel rispetto delle condizioni contenute nella concessione precaria del 1959;
che ferme queste premesse il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del dispositivo 1.3. del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza della resistente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.3. della decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-9) del Tribunale di espropriazione è annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente CO 1.
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3. Intimazione a: |
rappr. dal rappr. dall'avv.
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario