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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 2 marzo 2005 (no. 20.2004.16-5) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ (ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà di ca. 82 mq del mapp. __________ RF di __________ in vista della realizzazione della strada di PR no. 8; |
viste le risposte:
- 3 maggio 2005 del Tribunale di espropriazione;
- 30 maggio 2005 del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 2003 la RI 1 era proprietaria del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R2 di complessivi mq 551 censito quale prato; in quel momento la particella accoglieva una villetta in fase di ultimazione e il tratto finale di una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;
che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ - mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 82 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 250.- il mq;
che il 27 maggio 2003 la proprietaria ha sollecitato una modifica dei piani e notificato una pretesa di 450.- fr. il mq per la cessione del terreno adibito a strada; nel contempo ha domandato la rifusione di spese per fr. 15'109.20 in relazione alla posa di opere di sottostruttura stradale in corrispondenza dei mapp. __________
che all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 l'espropriata ha ritirato l'opposizione al progetto; pur accordando l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° ottobre 2003, si è riconfermata per il resto in tutte le pretese risarcitorie avanzate;
che l'8 ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti la strada di PR 8-8;
che esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 430.- il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, negando tuttavia il rimborso delle spese rivendicate in relazione alla pregressa sistemazione della strada privata ora dedotta in esproprio;
che il primo giudice ha ritenuto in sostanza di dover riconoscere alla RI 1 un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, poiché gli esistenti oneri di passo gravavano solo il confine del fondo, ovvero il sentiero esistente destinato ad accogliere il sedime stradale pubblico; ha invece respinto la richiesta di rifusione dei costi di urbanizzazione delle part. __________ in mancanza di un nesso di causalità con l'intervento espropriativo;
che mediante ricorso 18 aprile 2005 la RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che gli venga concesso il rimborso spese di fr. 15'109.20 negatogli dall'istanza inferiore;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo le strade private non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così liberato da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);
che dal profilo estimativo, le strade private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, rispettivamente le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da considerevoli servitù di passo, sono dunque reputate di valore insignificante, tendente allo zero (RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);
che nel 2003, al momento dell'anticipata immissione in possesso, la parte espropriata del mapp. __________ della ricorrente era costituita dal tratto finale della strada sterrata che dipartendosi da via __________ serviva da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in località __________ (cfr. documentazione fotografica agli atti); allora, la particella risultava gravata a RF da sette servitù prediali di passo a favore di altrettanti fondi siti nelle vicinanze, il che avrebbe giustificato un indennizzo espropriativo dell'ordine di 10.- fr. il mq;
che tali servitù sono state tuttavia iscritte contestualmente al frazionamento del fondo avvenuto nel settembre del 2000 in vista della costruzione e della vendita di quattro case monofamigliari sui neo costituiti mapp. __________; a quel tempo il mapp. __________ misurava 2'077 mq, di cui soltanto 1'650 mq sono stati ritenuti edificabili una volta dedotta l'area destinata alla strada di PR come prescritto dall'art. 38 cpv. 2 LE;
che è quindi a giusto titolo che il primo giudice ha accordato alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno del terreno espropriato, facendo astrazione dalle numerose servitù iscritte posteriormente alla licenza edilizia 18 gennaio 2000 rilasciata alla RI 1 sulla scorta di una superficie edificabile priva del sedime votato all'esproprio ai fini della realizzazione della strada di PR no. 8;
che per la cessione dello scorporo espropriato la ricorrente ha ottenuto un risarcimento di fr. 430.- il mq, ovvero una somma superiore del 9% al prezzo medio pagato nella zona di riferimento per oggetti assolutamente identici;
che tale importo tiene ampiamente conto delle peculiarità del mapp. __________, segnatamente della sua adeguata urbanizzazione, per cui la RI 1 non può aspirare al riconoscimento di un'ulteriore indennità di fr. 15'109.20 sotto forma di rimborso delle spese di esecuzione della sottostruttura della strada privata che ante esproprio portava al fondo;
che quand'anche l'indennizzo per l'espropriazione parziale della proprietà fosse stato fissato scorrettamente senza considerare il suo grado di urbanizzazione, la richiesta dell'insorgente avrebbe comunque dovuto essere disattesa nella misura in cui è riferita a spese che non concernono esclusivamente il mapp. __________ nella sua odierna configurazione oggetto del presente contenzioso d'esproprio, che competono alla RI 1 solo in parte (una delle fatture giustificative presentate, ammontante a fr. 8'853.30, è stata emessa dall'arch. __________ e non dalla SA) e che verosimilmente sono già state caricate agli acquirenti delle villette erette sui mapp. __________;
che stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario