Incarto n.
50.2006.1

 

Lugano

5 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 dicembre 2005 (no. 10.2004.62) del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo che il ricorrente ha inoltrato il 9 maggio 2001 nei confronti del comune di CO 1 per titolo di espropriazione materiale dei mapp. __________ e __________;

 

 

viste le risposte:

-    18 gennaio 2006 del Tribunale di espropriazione;

-    30 gennaio 2006 del comune CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   A seguito di due donazioni, RI 1 è attualmente proprietario dei contermini mapp. __________ e __________ RFD di CO 1, così censiti a RF:

 

mapp. __________

A) abitazione           mq     77

B) terrazza               mq     14

C) pozzo                   mq       5

d) giardino               mq   469

e) spiaggia              mq   274

F) terrazza                mq       4

TOTALE                   mq   843

 

mapp. __________

a) spiaggia              mq   321

b) bosco                   mq   156

c) giardino                mq   108

TOTALE                   mq   585

 

I fondi, che nel loro complesso formano un'unità economica di 1'428 mq, si trovano alla foce del torrente __________, sulla sponda sinistra di questo corso d'acqua. Verso O la proprietà confina direttamente con la spiaggia appartenente al demanio pubblico cantonale (mapp. __________) e nella sua porzione meridionale ospita una residenza di vacanza parzialmente ricostruita nel 1986 a seguito di un incendio.

 

 

                                  B.   a. Il piano regolatore dei Comuni __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito quasi tutta la particella __________ e buona parte della __________ (in totale ca. 2000 mq) in zona per attrezzature pubbliche BP, in vista della creazione di una passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture. Il resto della proprietà, segnatamente il settore S-E già edificato, è stato invece collocato in zona R2s. La famiglia RI 1 si è battuta contro tale statuto pianificatorio sin davanti al Tribunale federale, che con giudizio 28 settembre 1990 ha annotato come il vincolo AP, concettualmente vecchio e sprovvisto di un interesse pubblico comprovato a sufficienza, necessitasse di un riesame alla luce degli attuali bisogni della popolazione, del turismo e delle possibilità finanziarie del comune.

 

b. Dopo vicissitudini procedurali che non occorre rievocare nel dettaglio, il 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha approvato una variante di PR in virtù della quale la controversa area AP è stata limitata alla porzione occidentale dei mapp. __________ situata alla foce del torrente __________ (160 mq) e la superficie affrancata inserita in zona R2s. RI 1 hanno impugnato anche questo nuovo assetto volto ad istituire uno spazio di svago al lago, ma il loro ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione della variante di PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 4 marzo 1997) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 2 luglio 1997).

 

 

                                  C.   Mediante notifica di pretese 9 maggio 2001 RI 1 ha quindi convenuto in giudizio il comune di CO 1 innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di una duplice indennità. La prima, di fr. 310'000.-, legata all'esproprio materiale subito dalla proprietà in relazione alla presenza del vincolo AP nella conformazione approvata nel 1995. La seconda, di fr. 168'506.-, per i danni patiti in conseguenza del lungo iter procedurale che ha contraddistinto la pianificazione dei mappali __________. In totale, comprese le spese peritali assunte in vista della promozione della causa espropriativa, fr. 481'936.-, oltre interessi al 4% a contare dal 2 luglio 1997.

In sede di risposta l'ente pubblico si è opposto alla domanda, contestando sia l'avverarsi dell'espropriazione materiale, sia l'ammontare delle pretese quantificate in base alle risultanze di una perizia commissionata dall'istante.

Nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all'udienza di conciliazione del 2 ottobre 2002 le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

Al termine dell'istruttoria, RI 1 ha esibito una memoria conclusiva con la quale ha aumentato le proprie pretese a fr. 560'437.- ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo, mentre il comune si è riconfermato nelle osservazioni di risposta.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza del 5 dicembre 2005 il Tribunale di espropriazione ha respinto le pretese risarcitorie di RI 1.

Evocati i principi cardine dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto alla mancata inclusione in una zona edificabile, il primo giudice ha negato che nel 1995 il complesso fondiario formato dai mapp. __________ avesse subito una espropriazione materiale, vuoi perché il vincolo - apposto su una superficie comunque inedificabile siccome posta all'interno della distanza che le costruzioni devono mantenere dai confini - ha compromesso il potenziale edilizio della proprietà in misura minima (provocando una perdita di soli 48 mq di SUL), vuoi perché una riedificazione della proprietà o un ampliamento della casa esistente potrebbero essere realizzati senza problemi. A prescindere da tali considerazioni d'ordine tecnico/edilizio, il Tribunale ha evidenziato che le doglianze dell'istante in risarcimento riferite alla sottrazione o alla diminuzione delle prerogative legate alla posizione privilegiata dei fondi per rapporto al Verbano si scontravano irrimediabilmente con i principi pianificatori federali e cantonali, che impongono di tenere libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico accesso e percorso. D'altra parte, la possibilità di raggiungere direttamente la riva non è per nulla compromessa, gli inconvenienti legati alla presenza di pubblico sulla spiaggia appaiono oggettivamente sopportabili e i terreni sono sempre stati utilizzati conformemente alla loro destinazione, senza che i proprietari manifestassero l'intenzione di farne un uso migliore.

Quanto alle pretese avanzate in ragione delle lungaggini dell'iter pianificatorio, il Tribunale di espropriazione ha annotato che siffatta circostanza avrebbe potuto al massimo influenzare la data di decorrenza degli interessi dovuti in caso di espropriazione materiale, ma non giustificare il riconoscimento dell'indennità richiesta, anche perché l'attore non ha mai tentato di sfruttare meglio la sua proprietà mettendola sul mercato o edificandola in maniera maggiormente intensiva.

Per finire, la prima istanza ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento, sottolineando che i mapp. __________ non sono gli unici ad essere stati colpiti dal vincolo e che la misura non risulta in alcun modo arbitraria o lesiva del principio della proporzionalità.

 

 

                                  E.   Avverso questa pronunzia il soccombente è insorto mediante ricorso 16 gennaio 2006 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione materiale negata dal primo giudice e l'assegnazione di indennità ammontanti a complessivi fr. 422'128.05 oltre interessi.

Narrati i fatti e ripercorsa la vicenda processuale, il ricorrente ha in sostanza riproposto le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza, criticando le considerazioni del giudizio impugnato. Riconosciuto che i mapp. __________ costituiscono effettivamente un tutt'uno, l'insorgente ha riaffermato di pretendere un'indennità di espropriazione materiale sia per l'imposizione del vincolo definitivo e la perdita di valore della porzione edificabile, che per il danno patito a causa dell'ingiustificato protrarsi della procedura pianificatoria.

Riguardo alle conseguenze del vincolo apposto su 160 mq della sua proprietà, RI 1 ha ricordato che già nel 1982 essa non solo si trovava in un comprensorio largamente edificato, ma era edificata e perfettamente urbanizzata. In assenza del vincolo, entrambi i fondi sarebbero stati integralmente attribuiti alla zona R2s ed egli poteva in buona fede confidare in questo azzonamento, conferito a tutti i terreni posti nello stesso comparto territoriale. D'altra parte, non è per nulla vero che la proprietà potrebbe essere riedificata razionalmente, poiché le distanze da confine fissate dalle NAPR impediscono di costruire una nuova casa a meno di 5 m dalla superficie soggetta a vincolo. La perdita di una parte del giardino adiacente alla riva compromette inoltre pesantemente il valore della porzione residua in termini di "privacy", protezione delle immissioni e in generale di fruizione del fondo. Questa svalutazione è provocata dalla sola presenza del vincolo e non occorre attendere l'esproprio formale dell'area AP per constatarne l'esistenza ed ottenere riparazione.

A mente del ricorrente, un risarcimento gli è pure dovuto per i 15 anni (1982-1997) durante i quali in cui i suoi fondi sono stati in pratica oggetto di blocco edilizio, senza poter essere sfruttati in modo migliore di quello esistente, sia in senso edilizio, sia in forma di monetizzazione degli stessi.

Da ultimo l'insorgente ha reclamato il pagamento della nota d'onorario di fr. 3'430.- esposta dai consulenti che in vista della causa lo hanno assistito nella quantificazione del danno occorso alla sua proprietà (perizia immobiliare __________).

 

 

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto ilCO 1

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13 e 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Nel 1985 e nel 1991 i mapp. __________ __________ sono stati parzialmente inclusi in zona AP, dapprima su una superficie di ca. 2'000 mq in vista della creazione di una passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture, indi limitatamente a 160 mq per istituire un'area di svago al lago. Nel suo gravame il ricorrente lascia chiaramente intendere di voler ottenere un forte indennizzo per indurre l'ente pubblico ad abbandonare il vincolo. D'altro canto sembra però paventare che il comune gli possa espropriare (quasi) gratuitamente la proprietà approfittando dell'assetto attribuitole in occasione dell'adozione del PR. A scanso di equivoci e a titolo di premessa mette dunque conto di ricordare che allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il bene previo versamento della piena indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la superficie che gli necessita in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. È quanto ha fatto il comune di CO 1 CO 1, apponendo su 160 mq dei mapp. __________ un vincolo AP che dal profilo tecnico assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro trasferimento di proprietà dell'area gravata mediante espropriazione formale. Nel caso in cui non dovesse essere riconosciuta l'espropriazione materiale invocata nella presente procedura, il ricorrente sarà in ogni modo pienamente risarcito al momento dell'esproprio formale dello spazio vincolato, in esito al quale otterrà peraltro un indennizzo maggiore già solo grazie alla posticipazione del dies aestimandi. In effetti, solo per la valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr), mentre che per l'espropriazione materiale è decisivo il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo pianificatorio che l'ha generata (DTF 114 Ib 293 consid. 5). In assenza di esproprio materiale, il giudice della causa di espropriazione formale dovrà quindi fissare l'indennità in base all'art. 19 Lespr (dies aestimandi in corrispondenza dell'anticipata immissione in possesso o, in difetto, dell'emanazione del giudizio di stima) e sulla scorta dei criteri di valutazione sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr ignorare le restrizioni gravanti il fondo interessato in quanto esplicanti effetto anticipato negativo (cfr., sull'argomento, DTF 119 Ib 366 consid. 3a; STA 23 dicembre 2004 in re Stato del Canton Ticino c. Nessi). Trattandosi di fondi edificabili che non hanno subito espropriazione materiale pur essendo stati inseriti in zona AP-EP, l'indennità di espropriazione formale dovrà dunque essere calcolata facendo astrazione dalle limitazioni alla proprietà indotte dall'istituzione dei vincoli (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 11 e 35, con rinvii). Il risultato sarà un'indennità comprensiva di tutti i pregiudizi occorsi all'espropriato, a partire dall'intero valore venale del diritto sottratto sino al risarcimento di ogni inconveniente, compreso l'eventuale deprezzamento della porzione residua del complesso fondiario (vedi art. 9 e 11 Lespr; STA 6 dicembre 2005 in re Stato del Canton Ticino c. CE Bettè), pretesa sulla quale il ricorrente - come si vedrà nel seguito - ha incentrato la sua causa di espropriazione materiale.

Come in prima istanza, anche in questa sede la materia del contendere si concentra per finire sul solo quesito a sapere se RI 1 possa pretendere le chieste indennità di espropriazione materiale in relazione all'imposizione del vincolo AP su 160 mq della sua proprietà ed alle lungaggini procedurali che hanno contraddistinto l'istituzione di questo aggravio pianificatorio ormai divenuto definitivo.

 

 

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 131 II 151 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi richiamata).

 

3.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid. 2.1, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).

 

3.3. In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo, per accertarne la gravità - requisito primo e più importante affinché la restrizione sia costitutiva di un'espropriazione materiale - bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla restrizione sull'intera particella. L'avverarsi di un'espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una restrizione della proprietà lascia intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 121; RDAT II-1994 N. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpito da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, p. 268 ss.; RDAT II-1997 N. 53).

 

3.4. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a). In Ticino, tale momento coincide con l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato, la quale esplica effetto costitutivo (art. 39 cpv. 1 LALPT).

In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nell'aprile del 1995, allorquando su una porzione dei mapp. __________ precedentemente inclusa in zona BP è stato apposto il vincolo AP che ha indotto RI 1 RI 1 ad avanzare le pretese risarcitorie oggetto della presente causa. Il vecchio azzonamento del 1985 non risulta invece determinante ai fini dell'accertamento del dies aestimandi, dato che a seguito delle sentenze federali rese il 28 settembre 1990 e il 2 ottobre 1991 il vincolo è stato stralciato dal Gran Consiglio (cfr. decisione 10 dicembre 1991) per poi essere ripresentato ex novo, in forma contenuta, nel contesto della variante che il Governo ha approvato il 26 aprile 1995. Sotto questo aspetto la fattispecie all'esame si differenzia dal caso pubblicato nella RDAT II-1997 N. 53, ove la data determinante era stata fissata in corrispondenza dell'entrata in vigore del vincolo originario poiché il PR susseguente lo aveva riproposto senza che nel frattempo l'area gravata fosse stata affrancata e assegnata ad una zona edificabile.

D'altro canto, fosse decisiva la situazione del 1985, le pretese inoltrate dal ricorrente il 9 maggio 2001 risulterebbero perente in modo irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini sanciti dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64).

                                   4.   4.1. La variante del PR di __________ approvata dal Consiglio di Stato il 26 aprile 1995 è il primo strumento di utilizzazione dei mapp. __________ adeguatamente rispondente ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è dotato il comune, che in precedenza aveva partecipato alla stesura di un piano regolatore consortile non conforme alle vigenti esigenze legali e allestito secondo le disposizioni della vecchia legge edilizia cantonale del 1973 (vedi risoluzione 12 luglio 1985, no. 4004, del Consiglio di Stato, p. 5-6; STF 28 settembre 1990 in re __________ -RI 1). Ne consegue che la parziale inclusione delle part. __________nella zona AP costituisce tecnicamente un rifiuto di assegnazione integrale alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. La fattispecie dedotta in giudizio non rientra nemmeno nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale, poiché al momento determinante il proprietario non poteva oggettivamente contare sul fatto che un'edificazione sull'intera superficie dei suoi fondi sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo. Lo prova lo stesso iter pianificatorio che l'insorgente ha ripetutamente illustrato in seno ai suoi allegati di causa, dal quale emerge che le autorità consortili e comunali non hanno mai abbandonato l'idea di creare un bagno spiaggia su una parte anche ridotta della proprietà RI 1, tant'è vero che nonostante i successi riportati dal ricorrente nella battaglia legale condotta contro il vincolo istituito nel 1985 hanno portato avanti questo progetto sino a concretizzarlo nelle modalità definitive che ci sono note (creazione di un'
area AP di svago al lago di 160 mq, avvallata in ultima istanza dal Tribunale federale).

Ma ciò che più conta ai fini del giudizio è che il vincolo AP, oltre ad esser stato apposto su un'area non edificabile autonomamente per forma ed estensione, ha coinvolto solo marginalmente il complesso fondiario (160 mq su un totale di 1'468 mq, corrispondenti all'11% circa) e non impedisce che la parte restante del possedimento - inclusa in zona R2s ed ampia 1'268 mq - possa essere sfruttata conformemente alla sua destinazione ed in modo economicamente razionale. Nel 1995 la proprietà RI 1 era già edificata, giacché sul mapp. __________ sorgeva una residenza di vacanza. La casa può essere ampliata, o demolita per far posto ad una costruzione capace di esaurire completamente le possibilità edificatorie previste dalle NAPR (i.s. 0.3 = 380.40 mq di SUL; i.o. 20% = 253.60 mq di SE). E questo nonostante la distanza da confine che bisognerebbe rispettare dal limite E della superficie soggetta a vincolo, insuscettibile di ostare ad una corretta edificazione del settore sito in zona R2s. Non v'è chi non veda infatti che sulla superficie di oltre 500 mq effettivamente disponibile una volta tracciate tutte le linee di arretramento imposte dalle distanze da confine (che di fatto precludono in ogni modo lo sfruttamento ex novo della porzione meridionale del mapp. __________ siccome mal sagomata) è facilmente realizzabile un edificio con una SUL di 380 mq disposta su due piani.

Alla luce di simili emergenze il verificarsi di un caso di espropriazione materiale è da escludere per due ordini di ragioni. Innanzi tutto perché il controverso vincolo ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la proprietà (intesa quale unità composta dai mapp. __________) e nel complesso non ne ha pregiudicato l'uso in misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; lo ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile, idonea a far insorgere un' espropriazione materiale. Secondariamente, perché la misura pianificatoria non ha mortificato alcuna concreta aspirazione di edificazione del ricorrente, che nel 1986 ha già ricostruito parzialmente la casetta di vacanza da tempo presente sulla sua proprietà e che in seguito non ha mai manifestato l'intenzione di sfruttare in maniera diversa il possedimento (RDAT II-1996 N. 46). A quest'ultimo proposito occorre invero ammettere che all'epoca della rinnovazione l'insorgente non aveva alternative all'intervento conservativo posto in atto, poiché in quel momento i mapp. __________ erano gravati da un vincolo talmente esteso da impedire, al contrario di quello odierno, l'insediamento, sulla frazione residua appartenente alla zona di utilizzazione R2s, di un nuovo fabbricato in grado di sfruttare appieno le possibilità edificatorie concesse dal PR. Tale circostanza non è tuttavia di decisivo rilievo, in quanto precedente al dies aestimandi che qui fa stato (vedi consid. 3.4.) e più in generale alla situazione pianificatoria sulla quale RI 1 ha impostato la sua principale pretesa.

Ancor meno decisiva è l'invocata perdita di "privacy" ed il turbamento della vista sul lago, eventi che si realizzeranno semmai dopo che la zona AP sarà espropriata formalmente ed aperta alla pubblica fruizione. Per il momento, il vincolo non crea concretamente alcuno degli inconvenienti lamentati dal ricorrente, che può anzi continuare a godere dell'intera sua proprietà come se nulla fosse (fatta eccezione ovviamente per la possibilità di edificare a fini privati l'area gravata dal vincolo AP).

 

4.2. In tema di sacrificio particolare, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.

 

 

                                   5.   5.1. Circa la durata del processo pianificatorio di cui si duole il ricorrente per reclamare un'indennità di fr. 122'028.05 composta essenzialmente dagli interessi maturati tra il 1992 e il 1997 sul presunto valore in capitale della superficie affrancata dal vincolo AP del 1985, non si può fare a meno di rilevare che le lungaggini procedurali non danno luogo in quanto tali ad un esproprio materiale indennizzabile. Nella migliore delle ipotesi, come rettamente osservato dal primo giudice, consentono di anticipare la decorrenza degli interessi qualora venga accertata la sussistenza di un'espropriazione materiale e accordata un'indennità per tale titolo (cfr. DTF 121 II 305, nota all'insorgente). Per aspirare al riconoscimento di un indennizzo occorre in ogni modo che si sia realizzata effettivamente un'espropriazione materiale e che il proprietario abbia sofferto un pregiudizio di cui si impone la riparazione. Se questo Tribunale è riuscito ad interpretare correttamente il pensiero non sempre lineare del ricorrente, il tema sul quale si innesta la sua seconda rivendicazione è insomma quello poco esplorato dell'esproprio materiale temporaneo, evento che si verifica allorquando un fondo è stato colpito da un'espropriazione materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 121 II 317 consid. 12d/bb, 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT II-1999 N. 39, I-1991 N. 53; STA 9 febbraio 2004 in re CE Ferrario c. comune di Chiasso).

 

5.2. Nel caso in esame manca l'indispensabile premessa dell'espropriazione materiale, poiché il vincolo AP gravante i mapp. __________ __________, entrato in vigore il 12 luglio 1985 con l'approvazione del PR dei comuni del __________ ad opera del Consiglio di Stato, è stato stralciato dal Gran Consiglio il 10 dicembre 1991 a seguito delle sentenze 28 settembre 1990 e 2 ottobre 1991 con cui il Tribunale federale ha accolto i gravami della famiglia RI 1. La durata dell'aggravio pianificatorio non è stata quindi abbastanza lunga per generare espropriazione materiale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1408 e 1476 e relativi rinvii giurisprudenziali).

Quand'anche si volesse ammettere l'esatto contrario, resterebbe comunque l'insormontabile problema della prescrizione della specifica pretesa, atteso che in questa materia non è bastevole impugnare la misura pianificatoria o formulare rivendicazioni in un contesto ricorsuale di carattere pianificatorio, ma occorre indirizzare richieste formali al Tribunale di espropriazione entro ben precisi termini previsti dalla legge (cfr. art. 7 cpv. 4 Lespr; STA 24 agosto 1998 in re CE Ferrario c. comune di Chiasso).

 

 

                                   6.   Chiamato a statuire su una domanda di risarcimento inerente ad una contestata espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione - organo specialistico composto da un magistrato e da due esperti nella valutazione di questioni tecniche (periti) - accerta d'ufficio i fatti e fissa liberamente l'ammontare dell'eventuale indennità dovuta alla parte attrice, senza essere vincolato alle sue conclusioni (art. 18 cpv. 1 PAmm, 39 cpv. 3 e 4, 49 cpv. 1 Lespr). Il costo dell'inutile perizia immobiliare che il ricorrente ha commissionato a due architetti di sua fiducia in vista della causa contro il comune di San Nazzaro non gli sarebbe stato quindi rifuso nemmeno in caso di esito favorevole della vertenza.

 

 

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del querelato giudizio.

                                         La tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 12, 19, 39, 50, 51, 70, 75 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

rappr. dall'a

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario