|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 31 marzo 2006 dello
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dall'insorgente per acquisire la proprietà di ca. 18 mq del mapp. __________ di proprietà di CO 1 in vista della sistemazione di via __________; |
viste le risposte:
- 21 aprile 2006 del Tribunale di espropriazione;
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che CO 1 è proprietari del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 160 mq incluso in zona R4 sul quale sorge una casa di abitazione monofamiliare (sub. A, di 78 mq); verso S la particella confina direttamente con via __________, arteria che scorre a ca. 4 m dalla facciata della costruzione;
che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ (costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della pavimentazione, ecc.);
che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio 2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 18 mq ca. della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 125.- il mq, sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 11 mq per esigenze di cantiere;
che il 1° febbraio 2002 CO 1 ha contestato siccome insufficienti le indennità previste dalle tabelle espropriative, rivendicando fr. 250.- il mq per la striscia sottrattale, fr. 15'000.- per il deprezzamento del fondo, ulteriori fr. 15'000.- per la perdita di un posto auto e un risarcimento non quantificato in relazione alla soppressione di alcuni vegetali;
che all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002, lo Stato ha proposto alla proprietaria del mapp. __________
che il 12 giugno 2002 CO 1 ha concesso al Cantone l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che il 1° ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di sistemazione di via __________ in territorio di __________, ordinando peraltro il ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in esproprio;
che esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 230.- il mq per lo scorporo avulso di ca. 18 mq, oltre a fr. 540.50 per le piante eliminate, fr. 8'950.- per la soppressione di un posto auto e fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della superficie necessaria all'esecuzione dei lavori;
che mediante ricorso 31 marzo 2006 lo Stato ha impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare l'indennizzo accordato all'espropriata per la perdita di alcuni vegetali e di un posteggio;
che a mente del ricorrente, il primo giudice non poteva riconoscere un'indennità equivalente al valore edilizio pieno della striscia espropriata siccome spazio verde e di respiro e nel contempo concedere un ulteriore risarcimento per la soppressione della vegetazione ivi posta attribuendole una funzione protettiva (schermo ottico) analoga al terreno stesso; né poteva considerare inapplicabile alla fattispecie l'art. 7 delle vigenti NAPR di __________, che oltre le linee di esproprio ammette solo cinte di carattere provvisorio o siepi, svincolando il comune da ogni onere al momento dell'esecuzione dell'opera stradale;
che quanto al posto auto, lo Stato nega che sia stato soppresso, dato che lo spazio antistante alle due autorimesse e all'entrata dell'abitazione non poteva essere utilizzato come posteggio; lo è invece adesso, conseguentemente all'esproprio ed all'intervenuta ristrutturazione dell'edificio, nell'ambito della quale le precedenti porte dei due garage sono state modificate in finestre;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuta CO 1, annotando in particolare che prima dell'intervento espropriativo davanti alla casa era possibile parcheggiare due veicoli appaiati, parallelamente alla strada ed alla facciata dello stabile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta delle tavole processuali, contenenti svariate fotografie scattate prima e dopo l'intervento espropriativo (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la striscia di terreno espropriata, ampia ca. 18 mq (m 12 x 1.50), viene prelevata dal fronte S di un fondo R4 talmente piccolo da risultare sovraedificato nonostante la presenza di uno stabile di soli due piani a destinazione residenziale; la casa, costruita nel 1963 e ristrutturata a cavallo tra il 2006 e il 2007, è incuneata nell'angolo N-O del mapp. __________ e lambita da terreno complementare verso E e verso S;
che alla stessa stregua di numerosi altri casi analoghi giudicati in passato (da ultimo STA 50.2005.11-12 del 19 febbraio 2007 in re G. e llcc), anche nell'evenienza concreta questo tribunale ritiene che la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione (cfr., sull'argomento, RDAT II-1991 N. 49; 1990 N. 63) possa darsi per compensata con il minor valore indotto dalla complementarità del terreno attorniante la costruzione (vedi RDAT 1981 N. 65), consentendo di confermare l'indennità stabilita dal Tribunale di espropriazione in fr. 230.- il mq (valore edilizio pieno); simile indennizzo si giustifica anche per la funzione esercitata dal sedime di cui trattasi, che perlomeno assicurava un distacco, minimo ma comunque degno di apprezzamento, tra la strada pubblica e la casa di abitazione (Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 71);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di esprimersi più volte anche sul tema dell'indennità per la soppressione di vegetali (STA 50.2001.24 del 19 giugno 2002 in re CE. S.), ricordando che di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure quello di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati); in sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la flora, di particolare pregio, svolge una rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che le ospita o se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o trascende quello del terreno nudo;
che nel caso di specie, la modesta ampiezza della superficie prelevata dal mapp. __________ non consente di rinunciare al rimborso del valore intrinseco delle piante soppresse, in aggiunta all'indennità di esproprio del solo terreno; ammettendo il contrario, si violerebbero i principi cardine del diritto espropriativo, che assicurano all'espropriato il riconoscimento di una piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost. e 9 Lespr) atta a riparare ogni pregiudizio cagionato dalla sottrazione forzata dei suoi diritti (art. 11 Lespr);
che le NAPR invocate dal ricorrente non sono suscettibili di influire su tale conclusione, dal momento che sono entrate in vigore posteriormente all'edificazione del fondo; l'espropriata beneficia insomma della tutela delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie);
che in quanto volta ad ottenere l'annullamento dell'indennità accordata per la soppressione delle piante, l'impugnativa del Cantone si avvera dunque infondata;
che per quanto concerne invece la questione dei posteggi, la resistente non può sostenere con successo che prima dell'espropriazione, nella striscia larga 4 m tra la facciata della casa e il ciglio della strada, si potevano posteggiare in modo regolare due veicoli, appaiati parallelamente all'impianto viario; a prescindere dal fatto che l'area disponibile non raggiungeva le dimensioni minime prescritte dalle disposizioni vigenti in materia (cfr. norme VSS 640 291 concernenti i parcheggi, tabella 3), la stessa fotografia n. 1 prodotta in questa sede dall'espropriata dimostra che lo stazionamento di due autovetture nelle modalità evocate era una vera e propria forzatura, ove solo si consideri che impediva di accedere ai garage dell'abitazione e di aprire normalmente le portiere delle automobili, salvo per il mezzo posto a filo di via __________, dal quale si sarebbe potuto salire o scendere solo a rischio di compromettere la sicurezza del traffico presente sulla strada;
che in realtà, come rettamente accertato dalla prima istanza, davanti all'abitazione poteva posteggiare in maniera appropriata una sola vettura; l'esproprio non ha minimamente intaccato questa possibilità, tant'è vero che attualmente, nell'area restante innanzi alla casa, può comodamente trovare spazio un qualsiasi autoveicolo;
che stando così le cose il Tribunale di espropriazione non poteva assegnare alla proprietaria del fondo un indennizzo supplementare di fr. 8'950.- per la soppressione di un posteggio regolamentare invero mai intervenuta;
che su questo punto il ricorso dello Stato, pienamente fondato, deve essere pertanto accolto;
che tale esito impone di ripartire la tassa di giustizia tra le parti, tenendo conto dell'esito solo parzialmente favorevole del gravame (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 70 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 20 ss., 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.4. della decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del Tribunale di espropriazione è annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dello Stato nella misura di fr. 500.- e della resistente CO 1 per la differenza.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
|
4. Intimazione a: |
rappr. dal
. |
|
terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario