Incarto n.
50.2006.4

 

Lugano

3 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-2) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di ca. 50 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione di via __________;

 

 

viste le risposte:

-    21 aprile 2006 del Tribunale di espropriazione;

-    21 aprile 2006 dello Stato del Canton Ticino, tramite l'AISN;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che fino al maggio del 2006 RI 1 è stato proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 1175 mq incluso in zona R3 sul quale sorge una casa di abitazione bifamiliare; la particella, attualmente intestata a __________, che l'ha ricevuta in donazione dal padre, è posta all'intersezione tra via __________ (un tempo __________), via __________ e via __________;

 

che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ a __________ (costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della pavimentazione, ecc.);

 

                                         che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio 2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 50 mq ca. della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 230.- il mq e fr. 1'400.- a corpo per la soppressione di alcuni vegetali, sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 79 mq per esigenze di cantiere;

 

                                         che il 4 febbraio 2002 RI 1 si è opposto al progetto stradale e ha contestato siccome insufficienti le indennità previste dalle tabelle espropriative;

 

                                         che all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002 il proprietario del mapp. __________ha ribadito la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo Stato;

 

                                         che il 1° ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti in punto al ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in esproprio, ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di sistemazione di via __________ in territorio di __________ e lo stesso giorno ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente pubblico;

 

                                         che esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di espropriazione ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità di fr. 240.- il mq per lo scorporo di ca. 50 mq avulso, oltre a fr. 1'055.50 per le piante eliminate e fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della superficie necessaria all'esecuzione dei lavori;

 

che mediante ricorso 30 marzo 2006 RI 1 ha impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'ampiezza effettiva della superficie sottrattagli; in effetti, a seguito di una permuta reciproca intervenuta nel marzo del 1986 con il comune di __________, l'ente pubblico gli avrebbe ceduto una striscia di 24 mq che sarebbe stata annessa alla porzione meridionale della sua proprietà, ovvero quella toccata dall'esproprio operato dallo Stato;

 

che a mente del ricorrente, la sentenza del Tribunale di espropriazione andrebbe quindi riformata, precisando che l'area espropriata dal Cantone misura complessivamente 74 mq;

 

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, annotando che la permuta non è mai stata iscritta a RF e che la superficie in apparenza ceduta al ricorrente non era del comune, ma del Cantone, proprietario del fondo (mapp. __________, odierno mapp. __________) confinante con il settore meridionale della part. __________;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine; data la natura della questione posta a giudizio può essere senz'altro deciso senza istruttoria sulla scorta delle tavole processuali, integrate dalla documentazione prodotta in questa sede dallo Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

che il ricorrente non avversa le indennità assegnategli e non contesta nemmeno alcuna delle decisioni prese dal Tribunale di espropriazione nell'ambito del suo giudizio 1° marzo 2006, limitandosi a mettere in discussione una questione inconcepibilmente mai sollevata in precedenza, ovvero l'ampiezza dell'area soggetta ad esproprio indicata nelle tabelle espropriative pubblicate nel gennaio del 2002;

 

che così impostato, il gravame si incentra esclusivamente su una nuova domanda, in quanto tale inammissibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 PAmm); il Tribunale cantonale amministrativo non può infatti chinarsi su questioni che non sono state preventivamente sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore;

 

che dovesse addentrarsi nell'esame di domande che non sono mai state indirizzate al primo giudice, questo tribunale eluderebbe i propri compiti di controllo, violerebbe la competenza funzionale dell'istanza subordinata e priverebbe il ricorrente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr (Bovay, Procédure administrative, p. 391; cfr. inoltre GAT n. 484; RDAT I-1993 n. 36);

 

che quand'anche al Tribunale cantonale amministrativo fosse data facoltà di statuire sul nuovo tema introdotto dall'insorgente, quest'ultimo non ne trarrebbe alcun giovamento;

 

che la documentazione prodotta dallo Stato dimostra infatti inequivocabilmente che il triangolo di terreno di cui RI 1 rivendica la proprietà in forza dell'accordo bonale 18 marzo 1986 stipulato con il comune di __________, è sempre appartenuto al Cantone in quanto facente parte del mapp. __________ (via __________, odierno mapp. __________) e non dello __________ al mapp. __________ (attuale via __________, mapp. __________);

 

che per ragioni sulle quali non è necessario indagare, all'epoca il municipio di __________ è incorso in un errore manifesto laddove ha convenuto di cedere al ricorrente una porzione di terreno di 24 mq, asseritamente propria, ma in realtà di proprietà dello Stato, in cambio di una striscia di 18 mq prelevata dal margine ovest del mapp. __________ a confine con l'arteria comunale denominata __________;

 

che a RF non v'è traccia di questa operazione; se l'insorgente ritiene nondimeno di aver subito un danno qualsiasi in relazione all'accordo bonale conchiuso per iscritto nel 1986 dovrà rivolgere le sue pretese risarcitorie, di natura civilistica, al comune di __________;

 

che ad ogni buon conto, la superficie del mapp. __________ espropriata dallo Stato per la sistemazione di via __________ ammonta effettivamente a ca. 50 mq come riportato negli atti pubblicati, con riserva della misurazione definitiva che sarà effettuata in fase di esecuzione della procedura (vedi art. 54 ss. Lespr, in particolare art. 57 cpv. 1);

 

che, ferme queste premesse, il ricorso va in ogni modo respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

 

che la tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 PAmm), al quale non poteva sfuggire l'anomalia denunciata nel gravame già al momento dell'apertura della procedura espropriativa, contraddistinta dal picchettamento dei luoghi e dall'intimazione dell'avviso personale (art. 23 e 25 Lespr).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 23, 25, 50, 54 ss., 70 Lespr; 3, 18, 28, 61, 63 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

rappr. dal

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario