Incarto n.
50.2007.4

 

Lugano

19 agosto 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 aprile 2007 dello

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 marzo 2007 (n. 20.2004.32-1) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di ca. 28 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione della strada cantonale nella frazione di __________;

 

 

viste le risposte:

-    18 aprile 2007 del Tribunale di espropriazione;

-    16 giugno 2007 della CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che la CO 1 è proprietaria del locale mapp. __________, un fondo di complessivi 748 mq sul quale sorge la Chiesa di __________, edificio annoverato nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino; la particella è posta direttamente a monte della strada cantonale della valle __________ e dal profilo pianificatorio appartiene ad una zona AP-EP istituita nel 1987 a margine della zona del nucleo di vecchia formazione (NV);

 

                                         che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti all'allargamento della strada cantonale nel comune di __________, frazione di __________, lo Stato - mediante avviso personale 24 giugno 2004 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 28 mq della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 30.- il mq, sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 325 mq per esigenze di cantiere;

 

                                         che il 28 luglio 2004 la CO 1 si è opposta al progetto stradale, troppo invasivo per rapporto ai piani iniziali, e ha contestato siccome insufficienti le indennità previste dalle tabelle espropriative;

 

                                         che all'udienza di conciliazione del 28 ottobre 2004 la proprietaria del mapp. __________ha ribadito la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo Stato;

 

                                         che il 28 febbraio 2005 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale nella frazione di __________ e nel contempo ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente pubblico;

 

                                         che esaurite le formalità processuali, il 15 marzo 2007 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 110.- il mq per lo scorporo di 28 mq avulso, oltre a fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della superficie necessaria all'esecuzione dei lavori; il primo giudice ha ritenuto in sostanza che per motivi di parità di trattamento l'espropriata dovesse beneficiare di un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni siti nella confinante zona NV, alla quale sarebbe stato attribuito il fondo in assenza del vincolo AP-EP;

 

che mediante ricorso 11 aprile 2007 lo Stato ha impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di ridurre a fr. 30.- il mq l'indennità dovuta per l'espropriazione definitiva della porzione di terreno necessaria all'allargamento della strada cantonale; a mente del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto accertare se il vincolo aveva generato espropriazione materiale o provocato un effetto anticipato suscettibile di incidere sull'estimo giusta l'art. 12 cpv. 2 Lespr, temi sui quali il Tribunale di espropriazione non ha speso una parola;

 

che l'insorgente ha peraltro addotto che il mapp. __________ non è stato in ogni modo colpito da espropriazione materiale e il vincolo non ha alcun nesso con l'intervento stradale per il quale è stata sollecitata l'espropriazione parziale del fondo; trattandosi di terreno privo di componente edilizia in quanto assegnato ad una zona AP-EP, il suo valore non può superare l'importo di fr. 30.- il mq già offerto al momento della pubblicazione degli atti;

 

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto il CO 1 con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti emergono perfettamente dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

che a giusto titolo il ricorrente rimprovera alla prima istanza di giudizio di aver violato la legge (art. 29 Cost. e 26 PAmm), omettendo in particolare di chinarsi sulla problematica dell'esproprio materiale; in effetti, allorquando è chiamato a fissare il risarcimento di espropriazione formale spettante ad un espropriato per la cessione di un terreno colpito da particolari vincoli, il giudice delle espropriazione è tenuto ad esaminare d'ufficio ed in via preliminare se la restrizione della proprietà gravante il fondo non ha fatto nascere una pretesa d'indennità ai sensi degli art. 26 cpv. 2 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b; STA 50.2004.5-6 del 6 dicembre 2005 in re CE B.);

 

che tale vizio crassamente lesivo del diritto di essere sentito giustificherebbe l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; esso sarà tuttavia sanato in via eccezionale da questo tribunale, che in materia espropriativa apprezza liberamente il fatto ed il diritto (vedi art. 50 cpv. 1 Lespr) ed innanzi al quale il ricorrente ha avuto modo di esprimersi in modo congruo e completo (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a);

 

che rettamente lo Stato sostiene che nell'evenienza concreta l'inclusione del mapp. __________ in zona AP-EP non ha generato espropriazione materiale, dato che la CO 1 può continuare a sfruttare il suo possedimento già edificato ed il vincolo non l'ha privata di una facoltà essenziale derivante dal suo diritto di proprietà (presupposto irrinunciabile dell'esproprio materiale: cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1.);

 

che il vincolo non è stato infatti apposto per escludere la particella dal mercato immobiliare dei fondi edificabili e imporre nel contempo un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un suo futuro trasferimento di proprietà al fine di soddisfare una esigenza della collettività (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243), ma è stato istituito semplicemente in funzione del carattere religioso dell'edificio esistente (Gsponer, Die zone für öffentliche Bauten und Anlagen, p. 61 ss.), costruito in epoca medioevale e ripetutamente ampliato nei secoli seguenti;

 

che in simili evenienze, come già spiegato senza successo all'insorgente, che insiste nel proporre sull'argomento ricorsi del tutto inutili e temerari, lo Stato non può pretendere di espropriare il sedime che gli necessita per l'allargamento stradale a fr. 30.- il mq (valore da terreno agricolo); pur essendo evidente che tra il vincolo e i lavori di sistemazione della cantonale non vi è relazione alcuna, tale da richiamare l'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 Lespr, il Cantone non può sottrarsi al pagamento di un indennizzo corrispondente al valore venale della striscia espropriata, qualificabile alla stregua di terreno appartenente ad un fondo edificabile;

 

che per comprendere la reale sussistenza di quest'ultima prerogativa basta pensare all'ipotesi della distruzione della chiesa per una causa qualsiasi; nulla osterebbe alla costruzione di un nuovo edificio di culto da parte della CO 1, previo ottenimento di una licenza edilizia ossequiosa dei requisiti esatti dall'art. 22 LPT (cfr. art. 29 NAPR di __________);

 

che in punto all'indennità riconosciuta all'espropriata, la somma di fr. 110.- il mq stabilita dal Tribunale di espropriazione risulta conforme al livello dei prezzi dei terreni edificabili reperiti nella regione di riferimento prima del dies aestimandi ed alle peculiarità del mapp. __________ (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408); non vi sono dunque ragioni per modificare al ribasso l'indennizzo accordato alla CO 1, identico d'altronde a quello offerto dall'ente espropriante a proprietari di fondi vicini, parimenti interessati dall'allargamento della strada cantonale (vedi tabelle espropriative);

 

che, ferme queste premesse, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

 

che la tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5, 22 LPT; 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm,

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario