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Incarto n.
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Lugano 1° settembre 2011
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sull'istanza di ricusa presentata il 27 giugno 2011 da
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RI 1, ,
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nei confronti del membro del Tribunale cantonale amministrativo, giudice CO 3, contestualmente alla causa promossa dall'istante con ricorso 1° settembre 2009 contro la decisione 3 luglio 2009 (n. 10.2004.133) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dal comune di CO 1 per acquisire la proprietà di ca. 15'600 mq del mapp. __________ dell'insorgente, superficie gravata da un vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un centro scolastico/culturale; |
viste le risposte:
- 1° luglio 2011 del giudice CO 3;
- 5 luglio 2011 del Tribunale di espropriazione;
- 12 agosto 2011 del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, RI 1 è diventata
proprietaria unica della part. __________ di __________, un fondo parzialmente
edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della
zona del nucleo tradizionale del paese.
Nel 1973, con l'entrata in vigore del primo piano regolatore del comune di CO 1,
17'000 mq della proprietà erano stati inclusi in zona AP-EP. Nel 1988 la
superficie gravata è quindi stata portata a ca. 15'600 mq, in vista della
realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale,
sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre la parte restante è stata
inclusa in zona NV e R3b. Tale assetto, segnatamente l'apposizione di un
vincolo AP-EP su 15'708 mq del fondo, è poi stato confermato nell'ambito della
revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007 e
successivamente avallato sia dal Tribunale cantonale amministrativo (STA
90.2007.77 del 18 aprile 2008) che dal Tribunale federale (STF 1C_251/2008 del
16 dicembre 2008).
B. L'11 maggio 1988 la famiglia RI 1 aveva promosso una causa risarcitoria
contro il comune di CO 1, che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente
pubblico al pagamento di una indennità di espropriazione materiale di fr. 60.-
il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 50.1996.5-6 del 12 dicembre
1994 e STF 1A.14/1995 del 6 giugno 1995, quest'ultima parzialmente pubblicata
nella RDAT I-1996 n. 46).
C. Una volta soluto l'indennizzo fissato dal Tribunale federale (oltre
fr. 2'170'000.-) e ottenuti i crediti per la progettazione della prima tappa
delle opere pianificate, nel maggio del 1998 il comune di CO 1 ha avviato un
procedimento davanti all'allora Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina onde ottenere l'esproprio formale della porzione del mapp. __________
inserita in zona AP-EP e già espropriata in via materiale. Per l'acquisizione
di quell'area l'ente pubblico ha offerto una indennità di fr. 15.- il mq,
mentre RI 1 - sollevata una serie di censure - ha preteso fr. 50.- il mq per il
terreno avulso, fr. 273'600.- per la svalutazione della porzione residua e fr.
10'000.- per altri pregiudizi. Dopo un iter processuale alquanto laborioso che
qui non occorre esporre nel dettaglio, con giudizio 3 luglio 2009 il Tribunale
di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità
di fr. 16.- il mq per lo scorporo espropriato di 15'708 mq (ampiezza dell'area
effettivamente gravata dal vincolo AP-EP, secondo le nuove misurazioni
catastali), nonché di fr. 126'817.- a corpo per la perdita del vigneto.
D. Mediante ricorso 1° settembre 2009 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che i dispositivi 1, 2 e 3 della stessa venissero riformati come segue:
1. Una superficie di mq 7'674, e subordinatamente pari a quella colorata in giallo sul doc. 6 prodotto al Tribunale amministrativo nell'ambito del ricorso inc. N. 90.2007.77, in via ancor più subordinata di al massimo di mq 10'940 (vincolo di mq 15600 - mq 4660 pari alla superficie dei posteggi, strada e chiesa), e in via ancor più subordinata di mq 15'600 (pari alla superficie del vincolo) della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, è espropriata formalmente in favore del Comune di CO 1.
2. La superficie rimanente rispetto a
quella di espropriazione formale di cui al punto 1 del presente petitum di mq 8'034,
ma almeno di mq 4'660, già oggetto di anticipata immissione in possesso, è
retrocessa dal Comune di CO 1 a RI 1, la quale ristornerà al Comune fr.
60.--/mq, per un massimo di mq 7'926 (differenza mq tra espropriazione
materiale di mq 15600 e superficie oggetto di espropriazione formale mq 7674)
già versati per l'espropriazione materiale.
La superficie retrocessa è riassegnata in zona residenziale R3b e il vincolo
AP/EP è soppresso.
Non appena retrocessa l'indennità per espropriazione materiale è fatto ordine
all'ufficiale dei registri di procedere alla cancellazione della menzione a Registro
fondiario.
3. Il Comune di CO 1 è condannato a pagare a RI 1 un'indennità per espropriazione formale per il valore residuo del terreno di fr. 195.--, in via subordinata almeno fr. 43.-- il metro quadrato, per la superficie di mq 7'674, mentre per la superficie oggetto di espropriazione formale eccedente i mq 7'674 l'indennità dovuta assomma a fr. 525.--/mq (fr. 585.-- fr. 60.--) ma comunque, in via subordinata in almeno fr. 195.--/mq di cui al punto 1, oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1° gennaio 2004.
4. Il Comune di CO 1 è condannato a rifondere a RI 1, ex art. 15 LEspr, un importo di fr. 335'275.20, oltre a fr. 103'878.-- per inconvenienti nell'ipotesi in cui venisse confermata la realizzazione della strada di raccolta, oltre interessi al 3.5% dal 1° gennaio 2004 per il danno alla frazione residua NN __________ RFD di __________.
5. Il Comune di CO 1 è condannato a rifondere l'importo di fr. 119'116.65 per la vigna presente sul fondo espropriato, oltre le piante, oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1° gennaio 2004.
In via ancor più subordinata
6. Nel caso di espropriazione formale di mq 15'708 della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, in favore del Comune di CO 1 per i mq 108 non indennizzati e non oggetto di espropriazione materiale è corrisposta un'indennità piena di fr. 585/mq, donde fr. 63'180, e, in via subordinata fr. 6'480.-- di capitale oltre fr. 9'884.30 di interessi (dal 6 aprile 1973 al 31.12.2003), oltre interessi su tutto l'importo al 3.5% dal 1° gennaio 2004.
In ogni caso
7. E' istituita una
servitù di passo pedonale e con ogni veicolo, della larghezza di ml 4.00, a
favore della nuova particella n. 2020 e a carico delle particelle n. 749 e
2019; detta servitù è da esercitare sul tracciato della prevista strada SR 8.5,
e meglio come indicato nella planimetria di cui al doc. 5.
All'accoglimento
del gravame si sono opposti sia il Tribunale di espropriazione, che il comune
di CO 1. Il 2 marzo 2010 la proprietaria del mapp. __________ ha rinunciato a
replicare, chiudendo di fatto la fase di scambio degli allegati.
E. Il 7 aprile
2011 l'espropriata ha adito il Tribunale federale mediante un ricorso per
ritardata e denegata giustizia, dolendosi della mancata evasione del proprio
gravame da parte dei giudici cantonali.
Pendente questo procedimento, il 15 giugno
2011 essa ha quindi notificato al Tribunale
cantonale amministrativo una modifica del proprio petitum ricorsuale, sollecitando
in sostanza il riconoscimento di un'indennità in natura in luogo di
quella in denaro. Parallelamente a ciò ha domandato al presidente del Tribunale
di bloccare in via superprovvisionale e provvisionale un concorso avviato dal
comune di CO 1 per la vendita dei mapp. __________ e __________ (di complessivi
7'492 mq) al prezzo minimo di fr. 650.-/mq.
F. Il 27
giugno 2011 RI 1 ha formulato un'istanza di ricusa del giudice CO 3. A suo dire
quest'ultimo avrebbe assunto nella trattazione della causa che la riguarda un
atteggiamento che non offre sufficienti garanzie di imparzialità, in quanto
denoterebbe una marcata prevenzione nei suoi confronti. In particolare, rimprovera
al magistrato di essersi arrogato, in dispregio di quanto previsto dalla legge,
il compito di evadere la sua domanda cautelare, in luogo del presidente del
Tribunale cantonale amministrativo. Inoltre, assegnando in questo ambito al
comune di CO 1 un termine di 10 giorni per prendere posizione su tale domanda,
egli avrebbe cercato di procrastinare la sua evasione fino a pochi giorni prima
della data in cui doveva avere luogo l'asta per la vendita delle part. n. __________
e __________ di __________, in modo tale che neppure un ricorso al Tribunale
federale avrebbe potuto impedire lo svolgimento di questo evento. Infine l'istante
rileva come in uno scritto del 16 maggio 2011 al Tribunale federale il giudice CO
3, tacciandola di disinvolta, abbia espresso nei suoi confronti un giudizio di
valore negativo, che costituisce una chiara anticipazione delle decisioni che avrebbe
dovuto adottare.
Chiamati ad esprimersi, sia il giudice CO 3, che il Tribunale d'espropriazione,
nonché il comune di CO 1 si sono rimessi al giudizio di questo Tribunale.
G. Con decisione
del 1° luglio 2011 il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo,
giudice __________, agendo in luogo del giudice delegato CO 3, nel frattempo
ricusato, ha statuito sulla domanda di provvedimenti cautelari 15 giugno 2011,
respingendola.
Avverso quest'ultima decisione, RI 1 è insorta davanti al Tribunale federale
chiedendo che fosse annullata e riformata nel senso che la sua domanda di
adozione di provvedimenti cautelari fosse accolta. Parallelamente ha postulato
l'adozione di misure supercautelari, nel senso che fosse ordinato al comune di CO
1 di sospendere immediatamente la vendita della particelle n. __________ e __________.
Mediante decreto del 14 luglio 2001 l'Alta Corte federale ha respinto quest'ultima
richiesta. Con decreto del 20 luglio successivo, essa ha quindi stralciato dai
ruoli la suddetta causa a seguito del ritiro del ricorso.
H. In precedenza, con sentenza del 7 luglio 2011 (1C_166/2011), il Tribunale federale aveva respinto il ricorso per ritardata e denegata giustizia inoltrato il 7 aprile 2011 da RI 1.
Considerato, in diritto
1. Giusta l'art.
47 cpv. 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272),
chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se, segnatamente a causa
di un'amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere
una prevenzione nella causa (lett. f). La parte che intende ricusare una
persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice
la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve
rendere verosimili i fatti su cui fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC).
Lo scopo del diritto di ricusa è di vietare l'influsso sul giudizio di
circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria
oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a
influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di
"giusto mediatore", necessaria per poter fungere da giudice in
una vertenza (cfr. DTF 117 Ia 170 consid. 3a e rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998
n. 97; STA 36.2009.187 del 2 agosto 2010; STA 90.2008.76 del 30 luglio 2010). L'istituto
processuale della ricusa ha del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre
all'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), l'art. 30
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101) assicura alle parti coinvolte in un procedimento
giudiziario la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso
da un tribunale regolarmente costituito
(cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 166 e riferimenti). Il
giudice deve quindi poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse,
allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza.
La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il
buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di
motivi gravi ed oggettivi, che permettono di dubitare dell'imparzialità del
giudice. Non costituiscono ragioni gravi, tali da giustificare la ricusa di un
magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità
non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di
tale situazione. A differenza di ciò che accadeva sotto l'egida del vecchio
Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC-TI; RL 3.3.2.1), in virtù
del quale era richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n.
95), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo CPC unificato, è
sufficiente che i fatti su cui si fonda la domanda di ricusa siano soltanto
resi verosimili (art. 49 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente
il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, in:
FF 2006 pag. 6644, commento all'art. 47). Tuttavia, secondo costante prassi del
Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il
giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente
idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di
imparzialità (DTF 126 I 68; 117 Ia 324 consid. 2; 116 Ia 33 consid. 2b). D'altra
parte, un intero tribunale non può essere ricusato per il semplice motivo che,
in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr.
DTF 114 Ia 278 consid. 1).
2. 2.1. In
concreto, l'istante rimprovera al giudice CO 3 di avere assunto nella direzione
del procedimento dipendente dal suo ricorso del 1° settembre 2009 un atteggiamento
che denoterebbe una marcata prevenzione nei suoi confronti.
In primo luogo essa rileva come il predetto magistrato si sia occupato della
sua domanda 15 giugno 2011 di adozione di provvedimenti cautelari, assegnando
al comune un termine per le osservazioni, allorquando in base alla legge spettava
semmai al presidente della Corte evadere la medesima.
2.2. L'argomento è manifestamente destituito di fondamento. Giusta l'art. 21
cpv. 2 della legge per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL
3.3.1.1), nella sua attuale versione del 19 aprile 2010 in vigore dall'11 giugno 2010 (cfr. BU 2010 207), in seno al Tribunale cantonale amministrativo
la competenza ad adottare delle misure provvisionali spetta al presidente o al
giudice delegato. In questo senso il giudice CO 3, in quanto magistrato
incaricato di istruire il procedimento ricorsuale avviato dall'istante contro
la decisione 3 luglio 2009 (n. 10.2004.133) del
Tribunale di espropriazione, era senz'altro legittimato ad occuparsi della
domanda cautelare in questione, adottando i provvedimenti necessari per poter
giungere ad una sua evasione in tempi rapidi.
3. 3.1. L'istante
in ricusa sostiene poi che, assegnando al comune un termine di 10 giorni per
presentare delle osservazioni alla domanda di provvedimenti cautelari da essa
inoltrata, il giudice CO 3 avrebbe cercato di rallentare lo svolgimento di
questo procedimento, così che in caso di decisione negativa un eventuale
ricorso al Tribunale federale non sarebbe potuto essere di alcuna utilità
pratica, visto l'approssimarsi della data prevista per la vendita dei fondi in
questione.
3.2. Anche questa critica è priva di ogni fondamento. Come detto, l'istante ha
inoltrato la sua domanda provvisionale il 15 giugno 2011 chiedendo che fosse
ordinata la sospensione dell'asta che il comune di CO 1 intendeva indire il 18
luglio 2011 per la vendita dei mappali n. __________ e __________
di quel comune. Ora, ritenuto che il diritto per le parti di un procedimento giudiziario
di essere sentite prima dell'adozione di una decisione che le concerne deve,
nel limite del possibile, essere sempre salvaguardato e che pertanto l'adozione
di misure cautelari inaudita parte si giustifica soltanto in casi eccezionali
di assoluta urgenza, occorre rilevare che nel caso di specie i requisiti per procedere
in quest'ultimo modo non erano dati. Il termine al comune e al Tribunale di
espropriazione per presentare una risposta all'istanza cautelare introdotta da RI
1 è infatti stato assegnato immediatamente, mediante decreto del 16 giugno 2011. In simili circostanze vi era dunque sufficiente tempo per raccogliere la loro presa di
posizione e per statuire sull'istanza cautelare di RI 1 con un certo anticipo
rispetto alla data prevista per la suddetta asta. Fatto questo che si è
peraltro verificato nel caso concreto, essendo poi stata tale richiesta evasa dal
giudice __________ - in sostituzione del giudice CO 3 nel frattempo ricusato - con
decisione del 1° luglio 2011. Ciò ha consentito all'istante di ancora adire con
un ricorso il Tribunale federale, il quale a sua volta si è rifiutato di
adottare delle misure supercautelari. Alla luce di queste considerazioni non si
può dunque assolutamente intravedere alcun indizio di prevenzione nelle scelte
procedurali adottate nell'occasione dal giudice CO 3, il quale al contrario, malgrado
i tempi ristretti, ha operato in modo del tutto ineccepibile, cercando ugualmente
di garantire alle parti in causa il diritto di prendere conoscenza dei passi intrapresi
sul piano processule dalla qui istante in ricusa e di esprimersi in proposito.
D'altra parte il semplice fatto che eventuali provvedimenti d'urgenza debbano
essere emanati rapidamente e sulla base dei soli atti di causa, non costituisce
ancora una valido motivo per derogare al rispetto delle più elementari garanzie
procedurali.
4. 4.1. L'istante
rimprovera infine al giudice CO 3 di essersi espresso in termini sconvenienti
nei suoi confronti dinnanzi al Tribunale federale laddove, facendo riferimento
alla missiva 15 giugno 2011 con la quale essa aveva notificato al Tribunale
cantonale amministrativo il cambiamento del proprio petitum ricorsuale, egli ha
asserito che tale lettera, "interessante testimonianza della disinvoltura
con la quale opera la ricorrente, dimostra tra l'altro che la pratica pendente
davanti a questo tribunale non è ancora matura per la decisione di merito".
A detta dell'istante, il magistrato avrebbe in questo modo qualificato come
temerario il suo atteggiamento processuale, anticipando in pratica il giudizio
che era chiamato a rendere in merito alla sua domanda cautelare. Sostiene che
il fatto di qualificare un ricorrente di "disinvolto", prima ancora
di emettere un giudizio, supera la normale convenienza e costituisce un grave
motivo che mette seriamente in dubbio la parzialità del giudice in questione.
4.2. Nella lingua italiana l'aggettivo disinvolto indica chi è privo di
timidezza, indecisione o affettazione. Esso viene utilizzato quale sinonimo di
semplice e spigliato. La disinvoltura costituisce dunque la qualità di chi è
disinvolto. Il termine conosce comunque anche un'accezione negativa che indica
sfrontatezza e sfacciataggine (cfr. Il nuovo Zanichelli, Vocabolario della
lingua italiana, 11a ed, Milano 1984, pag. 581). Ora, nel caso di
specie nulla permette di ritenere che il giudice CO 3 abbia voluto fare uso del
sostantivo "disinvoltura", secondo quest'ultimo significato del
termine. Leggendo il suo scritto del 16 giugno 2011 al Tribunale federale
emerge piuttosto come egli intendesse semmai porre in evidenza il fatto che, grazie
alla notevole destrezza con la quale la ricorrente aveva dimostrato di sapersi
muovere sul piano processuale, si era venuta a creare una situazione per certi
versi paradossale, in quanto la domanda di modifica del petitum da quest'ultima
inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo dimostrava di fatto che la
causa di cui essa lamentava la mancata evasione non era affatto pronta per
poter essere giudicata. In nessun caso è comunque possibile intravvedere nel
passaggio in questione un atteggiamento prevenuto e parziale da parte del
magistrato in questione nei confronti dell'istante, né tantomeno un'anticipazione
del giudizio che questi avrebbe dovuto rendere in merito alla domanda di
adozione di provvedimenti cautelari che la medesima aveva presentato il giorno
precedente. D'altra parte non risulta affatto che in passato il giudice CO 3 si
fosse già espresso in termini spregiativi nei confronti dell'istante in ricusa
e del suo patrocinatore. L'episodio a cui RI 1 fa riferimento nel suo allegato concerne
infatti un passaggio contenuto nella sentenza resa nei suoi confronti il 29
marzo 1999 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 50.1998.12) e che,
come tale, non è attribuibile ad un singolo magistrato ma che semmai coinvolge
la responsabilità dell'intero gremio giudicante. A prescindere da questo
aspetto, emerge comunque chiaramente dalla lettera 21 aprile 1999 dell'allora
presidente del Tribunale cantonale amministrativo, dott. __________, all'allora
patrocinatore dell'istante, dott. iur. h.c. __________, (cfr. atti) come in
verità in quell'occasione il Tribunale non avesse assolutamente espresso alcun
apprezzamento negativo nei confronti sia dell'espropriata che del suo legale,
ragione per la quale le rimostranze sollevate da quest'ultimi a tale proposito
erano semplicemente il frutto di un fraintendimento circa l'effettiva portata
del passaggio in questione.
5. Stante
tutto quanto precede, l'istanza di ricusa dev'essere respinta.
Visto l'esito, la tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante,
secondo la sua soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art.
31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario