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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Stefano Bernasconi, Marco Lucchini |
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vicecancelliere: |
Federico Pestoni |
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2014 della
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RI 1
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contro |
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la
decisione 23 settembre 2014 (no. 10.2011.7) del Tribunale di |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 (di seguito: RI 1) è proprietaria del mapp. __________ di __________. Detto fondo, sito in zona "__________" in prossimità della rotonda di __________ tra via __________ e via __________, è censito come superficie non edificata di 41'041 mq. In base al piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976 il mapp. __________ (all'epoca di 41'249 mq) era inserito in gran parte (circa 32'400 mq) in una zona per edifici pubblici (EP) destinata alla costruzione di abitazioni economiche, mentre la rimanente fascia di 8'850 mq lungo via __________ era adibita alla zona edificabile mista residenziale artigianale RAr4.
B. Il 7 ottobre 1994 il municipio di __________ ha sospeso per due anni una domanda di costruzione presentata dalla RI 1 volta all'edificazione di 4 abitazioni plurifamiliari sull'area del mapp. __________ assegnata alla zona RAr4. Tale provvedimento, fondato sull'art. 65 dell'abrogata legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) e confermato in seguito anche dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.1995.412 del 19 dicembre 1995), è stato motivato con l'incompatibilità del progetto con studi relativi alla revisione generale del piano regolatore, che prevedevano l'inserimento dell'intero fondo in zona attrezzature pubbliche. Prima della conclusione del periodo di sospensione, il 29 febbraio 1996, il municipio ha istituito sul fondo una zona di pianificazione, allo scopo di salvaguardare l'introduzione - prevista dal piano regolatore allo studio - di un vincolo AP-EP su tutta la sua superficie, ritenuta atta ad accogliere il nuovo centro sportivo comunale e una scuola per l'infanzia. La validità di tale zona è stata successivamente prorogata sino al 18 marzo 2000.
C. In
data 20 febbraio 2000, il consiglio comunale ha adottato il nuovo piano regolatore,
confermando le scelte anzidette. In tempo utile, la RI 1 l'ha impugnato
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che il vincolo AP-EP fosse stralciato
e che tutto il fondo fosse assegnato alla zona edificabile.
Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore di __________ ed abrogato formalmente il precedente
piano del 1976. Il Governo ha accolto il ricorso della proprietaria del mapp. __________
soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei vincoli AP-EP, ritenendo
sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente periferica l'ubicazione
della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato ad elaborare una
variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura in cui sollecitava
l'attribuzione del fondo alla zona edificabile a titolo privato, il ricorso è
invece stato respinto.
Tale decisione è stata confermata dall'allora Tribunale della pianificazione
del territorio con decisione 27 agosto 2004.
D. Con risoluzione 11 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________, che prevedevano, tra le altre cose, l'imposizione del vincolo AP-EP sul mapp. __________ volto alla realizzazione di un centro sportivo intercomunale.
E. In data 4 novembre 2011 la RI 1 ha convenuto in giudizio il comune di __________ dinanzi al Tribunale di espropriazione, onde ottenere l'avvio della procedura di espropriazione materiale per 8'850 mq del mapp. __________, precedentemente inseriti in zona edificabile RAr4, in relazione all'asserito dezonamento occorso nell'ambito dell'approvazione della citata variante di piano regolatore. La RI 1 ha quantificato la propria pretesa espropriativa in fr. 520.- al mq, per un importo totale di fr. 4'602'000.-, oltre interessi al saggio usuale a far tempo dal 7 ottobre 1994.
F. Esaurite le formalità processuali, con decisione 23 settembre 2014 il Tribunale di espropriazione ha respinto la richiesta di indennità a titolo di espropriazione materiale avanzata dalla RI 1. Evocati i principi cardine dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale e sottolineate le differenze che caratterizzano l'estromissione dalla zona edificabile (dezonamento) per rapporto alla mancata inclusione in una zona edificabile (non azzonamento), il Tribunale di espropriazione ha anzitutto stabilito che il piano regolatore 1976 di __________ non era ancora conforme alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Ha quindi indicato che nella fattispecie si è verificata una mancata attribuzione alla zona edificabile e non un dezonamento come invece lamentato dall'insorgente. Di seguito, il primo giudice ha altresì escluso che, nella fattispecie, fossero realizzati gli estremi giurisprudenziali per riconoscere un'espropriazione materiale in via eccezionale. Per l'autorità inferiore, le risultanze del piano generale delle canalizzazioni del 1992 - che comprendeva il mapp. __________- erano ampiamente superate al momento determinante e, oltretutto, la proprietaria non avrebbe affrontato spese rilevanti per l'urbanizzazione particolare del fondo. Inoltre, il terreno in questione non era incluso in un comprensorio edificato in larga misura. Il Tribunale di espropriazione ha infine escluso che un'indennità di espropriazione materiale fosse dovuta in virtù dei principi della buona fede e della parità di trattamento, poiché l'autorità non ha mai fornito garanzie sull'edificabilità futura del fondo e il provvedimento non ha compromesso alcuna prospettiva edilizia concreta.
G. Mediante ricorso 24 ottobre 2014 la RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in sunto, l'annullamento e il riconoscimento della pretesa indennità di espropriazione materiale. L'insorgente sostiene che l'autorità inferiore abbia adottato un approccio limitativo e superficiale senza considerare le particolarità del caso di specie e la sua eccezionalità. A tal proposito la ricorrente ha ripercorso la vicenda processuale e le tappe dell'iter pianificatorio riguardante la sua proprietà, mettendo in evidenza le lunghe tempistiche e asserite inadempienze da parte dell'ente espropriante. La ricorrente ha poi ricordato che le pretese notificate dipendono dalle restrizioni imposte dall'espropriante già nel corso degli anni '90, e meglio a partire dal 7 ottobre 1994 quando il municipio di __________ decise la sospensione della sua domanda di costruzione. Inoltre, la ricorrente ha addotto che non solo il fondo in questione fa parte di un'area già largamente edificata, ma ha contestato il fatto che lo stesso non fosse compreso in un PGC conforme alla legislazione esistente in materia. Infine, ha concluso che, considerate tutte le circostanze del caso concreto e secondo il principio della buona fede, poteva oggettivamente attendersi che l'edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità in un prossimo futuro, per cui la mancata attribuzione di 8'850 mq del mapp. __________ alla zona residenziale estensiva - è chiaramente costitutiva di espropriazione materiale.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Tribunale di espropriazione e il municipio di __________. Delle loro tesi, si dirà, se necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 50
cpv. 1 legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente toccata dal giudizio del
Tribunale di espropriazione che respinge la sua richiesta di indennità [art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1); applicabile in virtù del
rinvio di cui all'art. 70 Lespr]. Il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione
emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali.
2.2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 maggio 1999 (Cost.; RS 101), in caso di restrizione della proprietà equivalente a un'espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nell'art. 5 cpv. 2 LPT, che non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (Bernard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 29 e 34 ad art. 5; Enrico Riva, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 5; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, pag. 50). La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi, premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata, nonché STF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2, pubblicata in RtiD N. 36/I-2015).
2.2. Dottrina e giurisprudenza suddividono in
tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare un'espropriazione
materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il
proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto
nell'esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima
tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona
edificabile e il dezonamento, alla seconda
interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento
della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di
allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dell'istituzione di
una zona di pianificazione e l'obbligo di conservazione della sostanza edilizia
esistente (cfr. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung,
Schriftenfolge VLP Nr. 63, Berna 1995, pag. 26 segg.).
2.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra
gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante
il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417
consid. 3a, nonché STF 1C_725/2013 del 8 aprile 2015 consid. 3.5). In Ticino,
tale momento coincide di regola con l'approvazione del piano regolatore da
parte del Consiglio di Stato, la quale esplica effetto costitutivo [art. 31
cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL
7.1.1.1) che ha ripreso l'art. 39 cpv. 1 dell'abrogata LALPT, ancora applicabile,
nella fattispecie, al momento dell'approvazione della revisione del piano
regolatore].
In casu, come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, la sussistenza di
un'eventuale espropriazione materiale deve essere quindi apprezzata secondo le
circostanze di fatto e di diritto esistenti
nel novembre 2009, allorquando, a seguito dell'approvazione della specifica
variante di piano regolatore da parte del Consiglio di Stato, l'intero
mapp. __________ è stato assegnato alla zona AP-EP.
Infatti, l'abrogazione, nel 2002, dello strumento pianificatorio del 1976 ed il
contestuale annullamento dei vincoli AP-EP adottati dal legislativo comunale in
sede di revisione del piano regolatore, hanno
indotto soluzione di continuità sulla validità dei vincoli stessi.
D'altro canto, fosse decisiva la situazione del 1994, come sostenuto in via
principale dalla ricorrente, le pretese da lei inoltrate il 4 novembre 2011 risulterebbero perente in modo
irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini sanciti
dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64). In
questo senso, eventuali indennità espropriative fondate sui
provvedimenti conservativi adottati dalle autorità nel 1994 (sospensione della
domanda di costruzione) e nel 1996 (istituzione di una zona di pianificazione),
avrebbero dovuto essere reclamate a tempo debito.
2.4. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid. 2.1, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 4a, 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 1C_444/2008 del 2 giugno 2009).
2.5. A tal proposito si rileva
anzitutto che, con la decisione di approvazione del piano regolatore del 2002,
il Consiglio di Stato ha, da un lato, abrogato integralmente il precedente
strumento pianificatorio e, dall'altro, annullato i vincoli relativi al mapp. __________,
creando così un vuoto pianificatorio per il fondo in oggetto. In ogni caso,
questa premessa non muta l'approccio alla questione posto che - come già
stabilito in passato (STA 50.2008.12/13 del 30 ottobre 2009 consid. 2.4) - il
piano regolatore 1976 di __________, elaborato ed adottato addirittura in
applicazione della LE del 15 gennaio 1940, non era conforme ai criteri
istituiti, qualche anno più tardi, dalla LPT.
La variante approvata dal Governo l'11 novembre 2009 è dunque, per quanto
concerne il mapp. __________, il primo piano di utilizzazione adeguatamente
rispondente ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di
cui si è dotato il comune di __________. Ne consegue che l'inclusione della
part. __________ in zona AP-EP avvenuta nel 2009 costituisce tecnicamente un
rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera
espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia
esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi
eccezionali comunque soggetti ad indennizzo secondo la giurisprudenza federale
precedentemente evocata (cfr. consid. 2.4).
2.5.1. Nel 2009 il mapp. __________ di __________ era compreso in un PGC
adottato conformemente, almeno dal profilo formale, alla legislazione sulla
protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata anzitutto alla
luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in
vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971 e OPA del 19 giugno 1972,
abrogate dalle odierne LPAc del 24 gennaio 1991 e OPAc del 28 ottobre 1998) e
delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le
quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio - sancita
dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a) - in edificabile e non edificabile. Tuttavia,
come già dedotto in passato dal Tribunale, il PGC allestito nel gennaio del
1979 ed approvato il 19 giugno 1992 dal Dipartimento del territorio rifletteva
gli azzonamenti previsti dal piano regolatore del 1976 e non escludeva il mapp.
__________ dal perimetro delle canalizzazioni solo perché votato, all'epoca, alla
costruzione di abitazioni economiche. D'altro canto già in sede di approvazione
del piano regolatore del 2002 le autorità preposte avevano ribadito che le zone
residenziali erano manifestamente sovradimensionate rispetto ad un'ipotesi di
sviluppo demografico realistica per i futuri 10-15 anni, rilevando la necessità
di escludere a priori ampliamenti della zona edificabile in generale e di
promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti) laddove consentito dalla
situazione insediativa, infrastrutturale e territoriale (cfr. TPT 90.2002.89
del 27 agosto 2004, consid. 6.2 e 7.1). Ne discende che il PGC del 1992 non
rifletteva, con ogni evidenza, la delimitazione della zona realmente
edificabile e la sua rilevanza dal profilo dell'applicazione dei principi
giurisprudenziali che qui occorre impiegare è quindi insignificante. Di
conseguenza, la ricorrente non può dedurre alcun diritto di edificabilità dal
PGC in vigore al momento determinante.
2.5.2. Un terreno è da considerare urbanizzato se, oltre all'accesso adeguato,
le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano
così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento
non deve quindi essere assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo
conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; André Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Raumplanung, Zürich, Basel, Genf 2009, n. 29 ad art. 19). Alla data
determinante il fondo si trovava abbastanza prossimo ai rami principali degli
impianti di urbanizzazione, ma - come già sottolineato in passato dal Tribunale
facendo riferimento alle sue considerevoli dimensioni - per poter essere
edificato in modo razionale necessitava non solo di un'adeguata sistemazione fondiaria
(lottizzazione), ma di investimenti significativi per l'urbanizzazione di
dettaglio e gli allacciamenti privati (cfr. STA 50.2008.12-13 del 30 ottobre
2009, consid. 2.4.3). Dalle tavole processuali non risulta però che la
proprietaria abbia sostenuto qualche spesa per l'urbanizzazione particolare o
per l'esecuzione di interventi in vista di qualsivoglia costruzione. Anzi, gli
atti dimostrano che per lunghi anni (dal 1959 al 1994) l'insorgente non ha mai
manifestato l'intenzione di sfruttare il possedimento a scopo edilizio privato.
Soltanto nel mese di aprile del 1994, quando delle proposte pianificatorie
interessanti il fondo della ricorrente erano già pendenti - peraltro rafforzate
dalle risultanze dell'esame preliminare operato dalla Sezione della
pianificazione urbanistica - la RI 1 ha dapprima presentato al municipio una
proposta di edificazione e, in seguito, una domanda di costruzione, entrambe
concernenti la porzione di 8'850 mq del mapp. __________ oggetto della vertenza
(cfr. STA 52.1995.412 del 19 dicembre 1995 consid. 3.2). Tale attitudine,
secondo la giurisprudenza federale, consente di escludere che al momento
determinante la società, o chi per essa, potesse ritenere che un'edificazione
della superficie in questione fosse realizzabile con grande probabilità in un
futuro prossimo (vedi RDAT II-1996 n. 46). A ben vedere, oltretutto, già nel
1994 l'evoluzione pianificatoria del fondo - poi concretizzatasi nel 2009 - era
decisamente sfavorevole rispetto alle intenzioni della ricorrente.
2.5.3. Al momento dell'approvazione della variante del 2009, interessante
specificatamente il mapp. __________, la proprietà della ricorrente non si
trovava in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett.
a LPT. Secondo la giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo
restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, sul
quale insistono delle vere e proprie agglomerazioni, oltre agli spazi intermedi
privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto (spazio vuoto tra le
costruzioni). La situazione dei fondi deve essere considerata nel suo complesso
e in rapporto con quella delle particelle vicine. Il carattere di insediamento
è rilevabile innanzi tutto dalla vicinanza delle abitazioni e dalle
infrastrutture presenti, ritenuto però che superfici periferiche, pur se già
interessate da una certa attività edilizia, e aree inedificate con un'importanza
autonoma rispetto al territorio circostante non costituiscono comparti già
edificati in larga misura (cfr., sulla nozione, DTF 132 II 218 consid. 4, 122
II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a; RDAT
II-2002 n. 78; Alexandre
Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 58 segg. ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
op. cit., n. 318-321).
In concreto, come già peraltro rilevato dal TPT con sentenza 27 agosto 2004
(inc. n. 90.2002.89 consid. 7.1), il fondo della ricorrente, di notevoli
dimensioni, fa parte di un ampio comprensorio completamente inedificato,
situato oltre il centro abitato, che si estende dall'incrocio tra via __________
e via __________ spingendosi sino al nucleo di __________ lungo un'ampia fascia
di terreno contenuta tra via __________ e
via __________. Di conseguenza, esso non può essere considerato come ampiamente
edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
2.5.4. Oltre che estromesso dal territorio
già edificato in larga misura, il mapp. __________ non era neppure
necessario all'edificazione negli anni a venire giusta l'art. 15 lett. b LPT.
Lo aveva già rilevato il TPT nella sentenza appena citata (consid. 2.5.1), con
cui ha confermato la risoluzione governativa di approvazione del piano regolatore
2002, rilevando la necessità di escludere a priori ampliamenti della zona
edificabile in generale e di promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti)
laddove consentito dalla situazione insediativa, infrastrutturale e
territoriale. Provvedimento, questo, che l'autorità competente ha giustificato
con il chiaro sovradimensionamento delle zone
edificabili in relazione ad una ipotesi di sviluppo realistica per i
prossimi 10-15 anni. Non risulta infine che la ricorrente
abbia affrontato spese rilevanti per urbanizzare il fondo. Con ogni
evidenza non possono essere considerati tali eventuali contributi di miglioria
versati al comune (cfr. STA 50.2006.8 del 12
settembre 2007, consid. 4.3). Nel 2009, dunque,
l'insorgente né poteva contare concretamente sulla possibilità di edificare il fondo nell'immediato futuro, né
aveva intrapreso, in tempo utile e non sospetto, qualsivoglia iniziativa in tal
senso.
2.6. Se ne deve concludere che la porzione di 8'850 mq del mappale in
causa non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante.
3.In tema di sacrificio particolare, basterà
ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla
elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo
futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza
di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il
riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla
teoria del Sonderopfer (vedi pure STF
1C_444/2008 del 2 giugno 2009 e 1A.191/2001 del 22 maggio 2002 - quest'ultima
parzialmente pubblicata nella Praxis 2002, n. 166, p. 895 - nelle quali si conferma
chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a
casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia
dato un obbligo di inserirveli). D'altro canto, altri proprietari di fondi siti
nel comprensorio di __________ e, addirittura, nel medesimo comparto del
mappale in oggetto, hanno dovuto sopportare la medesima situazione cagionata
dal contenimento della zona edificabile, ritenuta sovradimensionata dall'autorità
di approvazione. La pianificazione del territorio, per la sua stessa natura,
implica spesso l'adozione di misure per certi versi gravose, che tuttavia non
infrangono precetti costituzionali se si fondano come nel caso di specie su
criteri oggettivi e ragionevoli, riconducibili ad una corretta applicazione
degli art. 1 e 3 LPT (Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 161 ad art. 28 LALPT).
Se ne deve dedurre, che anche sotto questo aspetto, nel 2009 la destinazione riservata
alla part. __________ di __________ non ha generato un esproprio materiale
suscettibile di tradursi nell'assegnazione dell'indennizzo rivendicato dalla ricorrente.
4.4.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto
direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di
esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti,
evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata
(DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc,
121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il
diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra.
Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che
cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza
concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere
reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità
o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo
comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato
stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per
prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio;
infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra
il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha
preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 II 627 consid. 6.1,
129 II 361 consid. 7.1). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona
fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse
pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse
del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima
evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso
nelle proprie legittime aspettative (cfr. Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616
segg. con rinvii; DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 6).
4.2. Dall'esame della documentazione agli
atti non emerge alcuna promessa o assicurazione data alla ricorrente da parte
dell'autorità competente circa l'effettiva edificabilità del fondo o la
concessione di qualsivoglia licenza di costruzione. Invero l'insorgente deduce
- a torto - la violazione della buona fede da una personale interpretazione
delle decisioni succedutesi nelle diverse procedure pianificatorie, edilizie ed
espropriative, aventi per oggetto il fondo contestato. Tale conclusione non può
tuttavia essere tutelata, non solo per tutti i motivi elencati nei precedenti
considerandi, ma anche per il fatto che nessuna di queste risoluzioni ha mai
garantito la concreta possibilità di edificare la porzione del mapp. __________
che qui ci occupa. Anzi, venuta meno la possibilità di costruire nel 1994 a
cagione del mancato rilascio delle postulate licenze edilizie e perdurando
questa situazione a seguito della successiva entrata in vigore della zona di
pianificazione comunale, nonché del vuoto pianificatorio che ha interessato per
alcuni anni il fondo in oggetto, nel 2009 nulla poteva indurre la RI 1 a
credere che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità
in un avvenire prossimo o che la precedente collocazione in zona RAr4 della
porzione contestata del mapp. __________ sarebbe perdurata nel tempo. In
effetti, nessun proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno
resterà definitivamente nella zona edificabile o che le sue possibilità
edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, op. cit., pag. 21 e giurisprudenza ivi citata). In
ogni caso, nemmeno risulta che la ricorrente abbia preso disposizioni che non
può modificare senza subire un pregiudizio, basandosi sulle conclusioni da lei -
erroneamente - dedotte.
4.3. Ne discende che, nel caso in esame, i suddetti requisiti (cfr. consid.
4.1.) non sono soddisfatti e, pertanto la censura non può trovare accoglimento.
5.5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm
per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Essa rifonderà inoltre al comune
di __________, patrocinato da un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a suo carico. L'insorgente verserà al comune di __________ fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere