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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 ottobre 2017 (inc. 10.2016.16) del Tribunale di espropriazione con cui ha respinto la domanda di retrocessione del fondo __________ di __________, sezione di __________; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 era proprietario del mapp. 1__________ di ________, sezione di B__________, un fondo prativo di 1279 m2 sito in via P__________ contiguo al fondo __________ dove sorgono la casa comunale, l'ufficio tecnico e i magazzini dell'ex Comune di B__________. Già posto in zona edificabile R2, con la revisione del piano regolatore approvata dal Consiglio di Stato il 2 giugno 1993 (ris. n. 4399) il mapp. 1__________ è stato attribuito alla zona per edifici di interesse pubblico EP, destinata all'ampliamento delle strutture comunali, a quel momento giunte al limite del loro sfruttamento. Un ricorso di RI 1 all'allora Tribunale della pianificazione del territorio contro il nuovo azzonamento è stato respinto con decisione del 17 luglio 1995 (inc. n. 90.94.299).
B. a. Nel frattempo, con
istanza del 25 maggio 1994, intitolata domanda di espropriazione materiale
(art. 39 Lespr), RI 1 ha convenuto in giudizio il Comune di B__________, al
quale ha chiesto in caso di espropriazione formale il conferimento in natura di
un terreno equivalente in luogo dell'indennità pecuniaria, per un controvalore
di fr. 1'027'200.-, oltre a fr. 7'912.- a titolo di perdita di reddito
agricolo. In via subordinata, ha postulato un risarcimento per espropriazione
materiale pari a fr. 995'100.- a cui aggiungere (in via ancor più subordinata)
l'importo di fr. 32'100.- a titolo di espropriazione formale e fr. 7'912.- per
perdita di reddito.
b. Il 31 maggio/5 giugno 1996 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione __________, accertato che l'ente pubblico non era intenzionato, a quel momento, a completare la
procedura di espropriazione
materiale con l'esproprio formale,
ha parzialmente accolto l'istanza e riconosciuto fr. 570.- al m2
oltre a interessi per la sola espropriazione materiale. Le altre pretese
annunciate dall'istante sono state respinte. La decisione è cresciuta in
giudicato inimpugnata.
C. Il 31 gennaio 1997 le parti hanno sottoscritto un rogito di compravendita della particella 1__________ di __________ per fr. 895'500.-, composto dell'indennità per espropriazione materiale fissata dal Tribunale di espropriazione (fr. 570.- al m2 per un totale di fr. 729'030.-), di quella per espropriazione formale (fr. 25.- al m2 per un totale di fr. 31'975.-), oltre interessi e ripetibili riconosciute giudizialmente. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario su istanza del notaio incaricato delle operazioni notarili il 13 febbraio 1997.
D. Negli anni seguenti il Comune di B__________ ha allestito e ricavato sul mapp. 1__________ un'area per un nuovo accesso alla casa comunale sull'adiacente part. _________________, una decina di posteggi (provvisori per 5 anni ma tuttora esistenti) per gli utenti del centro comunale lungo via P__________ (cfr. licenza edilizia del 23 giugno 1997) e due box prefabbricati per il ricovero di veicoli della Polizia comunale (cfr. licenza edilizia del 16 luglio 2003). Nel tempo sono pure stati posati due contenitori per rifiuti parzialmente interrati.
E. Il 14 agosto 2013 RI 1 si è rivolto al Municipio di __________, facendo rilevare che il fondo 1__________ da egli ceduto nel 1997 non era stato utilizzato allo scopo previsto dall'espropriazione e nemmeno lo sarebbe stato in futuro a seguito dell'aggregazione di B__________ con __________ avvenuta nel 2004. Ha quindi chiesto la retrocessione della proprietà, previo rimborso dell'indennità per esproprio materiale e formale, e il suo reinserimento in zona edificabile R2A.
F. A seguito del rifiuto dell'autorità
comunale di accedere alla sua richiesta, RI 1 il 5 ottobre 2016 ha convenuto in
giudizio il Comune di __________ dinanzi al Tribunale di espropriazione, postulando
la retrocessione del mapp. 1__________ previo rimborso dell'indennità di fr.
570.- al m2 percepita. In via subordinata, qualora non potesse
essere validamente essere esercitato il diritto alla retrocessione, egli ha
richiesto il pagamento di fr. 930.- al m2 a titolo di risarcimento
danni, corrispondente alla differenza tra il valore attuale del terreno
espropriato (fr. 1500.- al m2) e l'indennità ricevuta. In sunto, a
mente sua il mappale 1__________ sarebbe stato utilizzato dall'autorità
comunale solo in minima parte e in contrasto con la destinazione prevista e per
la quale era stata concessa l'espropriazione, ossia per l'ampliamento della
casa comunale. Scopo, questo, mai realizzato e che mai si realizzerà, dato che dopo
la fusione tutti i servizi comunali sono stati trasferiti in centro città.
G. Con sentenza del 25 ottobre
2017 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'azione di retrocessione.
Premesso che la retrocessione presuppone imperativamente un pregresso
trasferimento di proprietà a seguito di espropriazione, ricordato che il mapp.
1__________ è stato oggetto (solo) di una procedura di espropriazione materiale
ma non formale e considerato che il trapasso di proprietà al Comune è avvenuto
in un contesto extragiudiziale, la prima istanza ha escluso che la controversia
potesse essere deferita al suo giudizio, considerando così irricevibile l'istanza.
Cionondimeno, ha comunque esaminato nel merito l'esistenza dei presupposti di
una retrocessione, giungendo a un esito sfavorevole per l'istante. L'azione
sarebbe ad ogni modo prescritta. I giudici di prime cure hanno pure negato una
diversa destinazione del fondo rispetto allo scopo inizialmente previsto,
ritenuto come le opere sin qui realizzate concorrono a concretizzare gli scopi
pubblici fissati nella pianificazione. Anche per questo motivo non vi sarebbe
spazio per la retrocessione.
H. Avverso questa decisione RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo, al quale ha chiesto, in sua riforma, di accogliere l'istanza e di retrocedere il mapp. 1_______ di ________ previo rimborso dell'indennità di fr. 570.- al m2 a suo tempo percepita. In via subordinata ha domandato un risarcimento del danno pari a fr. 930.- al m2 per 1279 m2 di detto mappale, in caso di impossibilità di restituirlo. In sintesi, egli ribadisce che la cessione del mapp. 1__________ è avvenuta a seguito della procedura espropriativa (anche formale) da lui avviata nel 1994. Quella per espropriazione formale non dovette essere completata semplicemente perché le parti si sono in seguito accordate per la compravendita del terreno. Irrilevante il fatto che l'accordo sia intervenuto fuori procedura, poiché la retrocessione non presuppone che il procedimento sia terminato con un giudizio. In ogni caso, le opere realizzate sarebbero in contrasto con l'obiettivo (ampliamento della casa comunale) per il quale è stato concesso il diritto di espropriare. Il ricorrente contesta inoltre le argomentazioni sviluppate nel giudizio impugnato circa la prescrizione del diritto di retrocessione, dato che il Comune non lo avrebbe mai avvisato della sua intenzione di destinare ad altri scopi il fondo acquisito. Il termine non avrebbe quindi mai iniziato a decorrere.
I. Il Tribunale di espropriazione non ha presentato osservazioni, mentre il Municipio di __________ si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, avversando le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.
L. Con la replica e la duplica le parti hanno approfondito le rispettive allegazioni. Delle stesse si dirà - ove occorresse - nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100), nonché dall'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria.
2. 2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr, di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 102 della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1939 (LEspr; RS 711), l'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
c) quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa.
L'art. 63 Lespr dispone dal canto suo che qualora l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. Se questi si oppone alle intenzioni dell'espropriante, deve fare corrispondente notificazione all'espropriante stesso o al Tribunale di espropriazione entro 30 giorni dall'avviso. La mancata notificazione equivale a rinuncia (cpv. 1). In caso di opposizione all'alienazione l'ente espropriante deve concedere la retrocessione del diritto espropriato (art. 64 Lespr).
2.2. La retrocessione, quale operazione di ripristino della situazione antecedente l'esproprio, si configura alla stregua di una restitutio in integrum, vale a dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni originarie ricevute in conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve restituire il diritto che aveva sottratto, senza riguardo al suo valore attuale, l'espropriato deve rimborsare l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276 consid. 9b e rinvii; RDAT I-2001 n. 34; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Tomo I, Berna 1986, n. 23 ad art. 102). Per poter essere validamente introdotta e sottoposta al giudice delle espropriazioni, la domanda di retrocessione deve concernere diritti trasferiti nell'ambito di una procedura di natura espropriativa. Poco importa come si sia concluso il procedimento (sentenza, accordo amichevole, contratto di espropriazione ecc.). Se una transazione oppure un'acquisizione è intervenuta prima dell'apertura di un procedimento d'esproprio, al fine anche di evitarlo, le norme del diritto espropriativo sulla retrocessione non si applicano. L'esame e il controllo delle pattuizioni intervenute soggiacciono alle regole del diritto civile (Hess/Weibel, op. cit, n. 4 ad art. 102; Emilio Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in: Carlo Luigi Caimi/ Flavio Cometta/Guido Corti [curatori], Il Ticino e il diritto, Lugano1997, pag. 217 segg., 228; STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 che conferma la STA 50.2005.30 del 19 settembre 2006; RtiD II-2011, n. 25).
2.3. Per quanto riguarda i termini ai quali è soggetta la richiesta di retrocessione, nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. a e b Lespr il diritto si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr). Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr, il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). Se è stato omesso l'avviso previsto dall'art. 63 cpv. 1 Lespr, la data in cui il diritto espropriato è stato alienato o adibito a uno scopo diverso segna l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione assoluta di 5 anni (DTF 120 Ib 496 consid. 6b).
3. Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha dapprima verificato se il fondo 1__________ del ricorrente fosse stato ceduto nell'ambito di un procedimento espropriativo, negando tale fatto. Il ricorrente contesta questa conclusione, ritenendo che l'avvio della procedura di espropriazione materiale, nell'ambito della quale ha chiesto anche l'espropriazione formale della part. 1__________, sia sufficiente per ritenere il successivo trasferimento della proprietà pattuito nella forma dell'atto pubblico privato, quale accordo nell'ambito di un procedimento di natura espropriativa. A torto.
3.1. Risulta, infatti,
dagli atti che il ricorrente ha inoltrato al Tribunale di espropriazione il 25
maggio 1994 un'istanza fondata sull'art. 39 Lespr. Dopo aver ricordato gli
antefatti pianificatori che hanno interessato il suo fondo, ed aver svolto
alcune considerazioni giuridiche in merito all'istituto dell'espropriazione
materiale e stimato il valore di terreni simili al suo in zona B_______ in fr.
800.- al m2 e fr. 25.- al m2 il valore residuo (punti da
1 a 14 a dell'istanza 25 maggio 1994), senza argomentare né sostanziare
alcunché, per finire l'insorgente ha avanzato in via principale una pretesa
(anche) per espropriazione formale, chiedendo un risarcimento in natura, ossia un
fondo di equivalenti caratteristiche al mapp. 1__________, pari ad un valore di
fr. 1'027'200.- (cfr. punto n. 14 b e 15, petitum A.1). In via subordinata ha
postulato l'indennità per espropriazione materiale pari a fr. 775.- al m2.
In corso di procedura l'allora Comune di B__________ ha lasciato intendere di
non essere a quel momento intenzionato ad acquisire il fondo in proprietà e di
conseguenza non ha formalmente chiesto, come avrebbe potuto, l'ampliamento dell'espropriazione
(da materiale a formale) giusta l'art. 6 Lespr (sull'ammissibilità per l'ente
pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale di chiedere l'espropriazione
formale dei diritti cfr. STA 50.1997.25 del 9 novembre 1998 consid. 5,
50.1995.3 del 26 aprile 1996 consid. 3). Al di là delle rispettive allegazioni
e domande delle parti, che non brillavano certo per chiarezza giuridica e
linearità, e a fronte della posizione dell'ente pubblico, i giudici di prime
cure si sono quindi concentrati solo sul quesito di sapere se le condizioni di
un'espropriazione materiale erano adempiute (cfr. decisione del 31 maggio 1996,
consid. 2 e 4), respingendo tutte le altre richieste, tra cui, implicitamente,
anche quelle derivanti dalla domanda di espropriazione formale dell'istante, in
nessun modo affrontata. Quand'anche la domanda di ampliamento dell'istante fosse
stata ammissibile, ciò che qui non mette conto di approfondire, determinante è
ora unicamente il fatto che alla fin fine la procedura espropriativa conclusasi
con il giudizio del 31 maggio/5 giugno 1996 è stata effettivamente circoscritta
al tema dell'espropriazione materiale.
3.2. Del resto, sulla questione della domanda di espropriazione formale anche
il ricorrente ammette che la procedura di espropriazione formale non dovette
essere attivata poiché per economia processuale e per "andare incontro al
Comune" RI 1 fu disposto a cedere l'interessenza di espropriazione formale
in via bonale (cfr. ricorso del 27 novembre 2017, n. 3 pag. 6), salvo poi
sostenere che questa procedura sarebbe in ogni caso stata avviata. Queste
contraddittorie argomentazioni non giovano al ricorrente. Egli equivoca abilmente
sul fatto che la giurisprudenza e la dottrina citate sopra al consid. 2 ritengono
che i diritti di cui è chiesta la retrocessione devono essere stati sottratti in
esito all'apertura di una procedura di espropriazione formale, ciò che a suo avviso basterebbe. Da una lettura completa e da
una corretta interpretazione dei passaggi citati, emerge tuttavia che il
procedimento espropriativo deve certo essere avviato ma deve evidentemente anche
esser portato a conclusione, esprimendosi positivamente sull'espropriazione
formale e fissando la relativa indennità (Hess/Weibel,
op. cit., n. 4 ad art. 102). Poco importa in che modo è concluso: con giudizio
o con accordo tra le parti secondo gli art. 53 e 54 LEspr corrispondenti all'art.
43 Lespr, che ha lo stesso valore di una sentenza giudiziaria. Solo in questi
casi può esservi una sottrazione di diritti nell'ambito di un procedimento di
natura espropriativa, presupposto fondamentale per ammettere la retrocessione. Per
contro, l'esame di una stipulazione perfezionata con un rogito al
di fuori di un procedimento espropriativo, configurabile alla stregua di un contratto
di diritto privato, sottostà alle regole del diritto civile e non possono
quindi trovare applicazione le norme sulla retrocessione di cui agli art. 61 e
segg. Lespr (STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 consid. 2.1, 1P.170/2002 del 6
giugno 2002 consid. 3, parz. pubbl. in RDAT II-2002 n. 51; STA 50.2009.12 dell'8
novembre 2010 consid. 4.1). Evenienza, quest'ultima, che si è per l'appunto
verificata in concreto, laddove il Tribunale di espropriazione non ha in nessun
modo affrontato e risolto il tema dell'espropriazione formale né le parti hanno
concluso a tal proposito un qualsiasi accordo nell'ambito della procedura espropriativa
avviata dal ricorrente. Al contrario, esse hanno atteso che la stessa fosse portata
a termine con l'esito di cui si è detto per procedere otto mesi dopo alla
stipula di un contratto di compravendita, il cui carattere è squisitamente privato.
Invero, ci si potrebbe chiedere cosa abbia indotto le parti a sottoscrivere un
rogito di compravendita nel cui prezzo globale
di fr. 895'500.- erano compresi anche l'indennità di fr. 570.- al m2
(per un totale di fr. 729'030.-) per espropriazione materiale e gli altri
importi già riconosciuti giudizialmente (interessi per oltre fr. 130'000.- e
ripetibili per fr. 4'000.-), mentre sarebbe stato sufficiente procedere all'alienazione
del fondo ormai spogliato delle sue possibilità edificatorie per il solo valore
(agricolo) residuo di fr. 25.- al m2 per fr. 31'975.- obbligando
così l'ente pubblico a sopportare maggiori (e inutili) spese. Ma tant'è.
Sebbene gli elementi del prezzo di compravendita indicati nell'atto pubblico coincidono
con quelli stabiliti dai giudici di prima istanza e malgrado le parti abbiano
qua e là impropriamente e maldestramente fatto riferimento a un'indennità per espropriazione
formale stabilita giudizialmente, in luogo del termine certamente più
corretto di valore residuo del fondo 1__________, la natura privata dell'atto
di compravendita stipulato non muta. Già per questi motivi, dunque, in assenza
di diritti trasferiti nell'ambito di un procedimento espropriativo, la domanda
di retrocessione non poteva essere ammessa, come rettamente ritenuto nel
giudizio impugnato.
3.3. Nemmeno l'argomento, invero appena accennato, secondo cui il ricorrente
avrebbe voluto agevolare in buona fede il Comune cedendogli il fondo con la
sottoscrizione del rogito di compravendita davanti a un pubblico notaio per
evitare una nuova procedura giudiziaria può portare a conclusione contraria.
Nulla avrebbe infatti impedito alle parti, dopo che il Tribunale aveva già
statuito sull'indennità per espropriazione materiale, di sottoporre l'accordo
sull'indennità per espropriazione formale al giudice competente dopo aver
intrapreso i passi necessari a tal fine (art. 20 e segg. Lespr). Solo in tal
modo il ricorrente non si sarebbe pregiudicato la possibilità di avvalersi in
futuro dell'istituto della retrocessione, dandosene anche le altre condizioni.
3.4. Viste queste conclusioni, che portano a considerare irrimediabilmente
compromessa la domanda di retrocessione, non occorrerebbe chinarsi oltre sull'adempimento
delle altre condizioni esatte dagli art. 61 e segg. Lespr. Ritenuto tuttavia
che l'istanza inferiore le ha comunque affrontate, anche questo Tribunale si
soffermerà quindi brevemente su questi ulteriori aspetti.
4. 4.1. La questione della
prescrizione dell'azione di retrocessione è stata esaminata correttamente dai
giudici di prime cure. Da qualsiasi parte la si voglia considerare, l'azione
sarebbe comunque prescritta. Posto che il trasferimento della proprietà è
avvenuto il 13 febbraio 1997, il termine di 1 anno (art. 66 cpv. 1 Lespr) entro
il quale far valere la retrocessione dei diritti espropriati decorsi
rispettivamente 5 anni (nell'evenienza del mancato utilizzo del diritto
espropriato secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr) o 10 anni (diritto
espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera giusta l'art. 61 cpv.
1 lett. b) dall'acquisto è venuto a scadenza il 13 febbraio 2003 o, per la
seconda ipotesi, il 13 febbraio 2008. La domanda del ricorrente, formulata
dinanzi all'autorità comunale il 14 agosto 2013, è quindi ampiamente tardiva.
Non occorre aggiungere altro a questa inequivocabile constatazione e
conclusione.
4.2.
4.2.1. Per quanto riguarda invece la fattispecie regolata dall'art. 61 cpv. 1
lett. c Lespr (retrocessione quando il diritto espropriato viene alienato o
adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata
concessa), occorre anzitutto considerare che contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, il Comune non ha affatto destinato ad altre finalità il fondo
rispetto a quanto inizialmente previsto. In effetti, l'assetto pianificatorio
scaturito dall'approvazione della variante del piano regolatore del 1993 faceva
stato di un bisogno prevedibile sull'arco di 15 anni per la comunità di B__________
in ulteriori spazi pubblici (nuovo edificio per uffici, nuovi posteggi e nuovo
accesso alla casa comunale esistente sul confinante mapp. __________).
Rispondeva ad un indubbio interesse pubblico ed era proporzionato al sacrificio
imposto al privato colpito dal vincolo
pianificatorio EP (cfr. decisione dell'allora Tribunale della pianificazione
del territorio del 17 luglio 1995, consid. 6). Nel frattempo il Comune ha
effettivamente iniziato la realizzazione delle opere previste (posteggi
scoperti, box per ricovero auto e motoveicoli, nuovo accesso al fondo __________)
e ha posato due nuovi cassonetti per rifiuti, opere che concretizzano lo scopo
di pubblica utilità sancito dal piano regolatore. Per il rimanente, il vincolo
pianificatorio risulta tuttora valido e l'autorità comunale non ha manifestato
alcuna intenzione di abbandonarlo definitivamente (Hess/Weibel, op. cit., n. 17 ad art. 102). Il fatto che dopo
l'aggregazione con _______ la maggior parte dei servizi sia stata accentrata in
altro luogo, non sta ancora a significare che il fondo del ricorrente non possa
ancora essere adibito allo scopo ulteriore per il quale era stato acquisito. Da
questo punto di vista non si è dunque in presenza di una diversa destinazione della
particella 1__________ rispetto a quanto previsto. In esito a queste
considerazioni, l'art. 61 cpv. 1 let.t c Lespr non trova dunque applicazione
alcuna.
4.2.2. A ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse a
questo proposito accreditare la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe
realizzato un'opera diversa omettendone il relativo avviso secondo l'art. 63
cpv. 1 Lespr, la domanda di retrocessione risulterebbe comunque prescritta. Ammesso
di poter considerare la costruzione dei posteggi, la posa dei box prefabbricati
e la creazione del nuovo accesso alla part. __________, tuttora presenti sul
mapp. 1__________, quali diverse destinazioni del fondo rispetto a quanto
inizialmente previsto, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente il termine
quinquennale di prescrizione assoluta di cui all'art. 66 cpv. 2 Lespr (DTF 120
Ib 496 consid. 6b; Hess/Weibel,
op. cit., n. 5 ad art. 102) avrebbe iniziato a decorrere al più tardi al
momento del rilascio della licenza edilizia più recente, ossia il 16 luglio
2003 per la posa dei box prefabbricati. A partire dal 16 luglio 2008 l'azione
sarebbe quindi prescritta, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata.
5. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, parzialmente anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera