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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2022 di
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RI 1 RI 1 RI 2 RI 2
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contro |
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la decisione del 31 gennaio 2022 del Tribunale di espropriazione (20.2020.22-3) in merito all'espropriazione formale di 60 m2 della particella __________ di CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono
proprietari dal 2011 della particella __________ ad CO 1 in località L__________,
di complessivi 588 m2. Costituita nel 2009 in proprietà per piani,
di cui essi detengono tutte le quote, vi sorge un edificio abitativo che occupa
una superficie di 199 m2 mentre il rimanente terreno è inedificato.
È accessibile dalla strada comunale di via __________ che costeggia il fondo sul
confine est, lungo il quale vi è spazio per un paio di posteggi esterni.
b. Secondo quanto asserito dal Comune, via __________ è stata costruita nella
sua conformazione attuale nel 1978 (o forse anche prima). Per motivi ignoti, la
procedura espropriativa per acquisire il terreno necessario all'opera stradale
non è però mai stata avviata. Non è nemmeno noto se a suo tempo fossero stati
presi degli accordi con i precedenti proprietari ai fini della presa di
possesso degli scorpori necessari della part. __________ per l'esecuzione dei
lavori o se semplicemente i lavori siano stati tollerati. Risulta pertanto che attualmente
il sedime stradale invade per una profondità di 3 m la proprietà privata lungo
tutto il suo confine est, per circa 20 m.
c. Secondo il piano regolatore di CO 1, approvato dal Consiglio di Stato il 17 giugno 2015 (ris. n. 2438), il fondo si trova nella zona residenziale a 3 piani di pianura (R3p), con destinazione prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali connessi con l’abitare. Sono esclusi motel, locali notturni e discoteche e sono vietate attività moleste (art. 36 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). La norma prevede un indice di sfruttamento (valore massimo) dello 0.7, un indice di occupazione (valore massimo) del 30%, con altezze massime di m 9.80 (al colmo m 11.60). Il sedime privato del fondo __________ attualmente occupato da Via __________ è qualificato dal piano del traffico come strada di raccolta. Già il precedente piano regolatore approvato nel 1987 stabiliva il medesimo assetto pianificatorio.
B. a. Il 10 dicembre 2019 il Municipio di CO 1 ha pubblicato il progetto stradale per il riassetto di via __________. Per quanto qui interessa, gli atti prevedono l'espropriazione di 60 m2 del fondo __________, esattamente corrispondenti all'area dove insistono il marciapiede e il campo stradale, per i quali si propone un'indennità di fr. 100.- al m2. Non sono previste particolari opere stradali su questo terreno, ritenuto che l'espropriazione persegue qui lo scopo di finalmente regolarizzare la situazione dei confini di proprietà tra il fondo privato e la strada già costruita.
b. Con decisione 27 agosto 2020 il Municipio di CO 1 ha approvato il progetto stradale e nel contempo ha respinto l'opposizione inoltrata da RI 1 e RI 2. La decisione sulle loro pretese espropriative è stata demandata al Tribunale di espropriazione come previsto dall'art. 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100).
C. Con giudizio del 31 gennaio 2022 il Tribunale di espropriazione ha stabilito un'indennità di fr. 10.- al m2 per l'esproprio di 60 m2 del fondo __________, respingendo le altre richieste avanzate dai comproprietari. In sintesi, ha dapprima fissato il dies aestimandi alla data dell'emanazione della sua decisione, in assenza di una formale anticipata immissione in possesso. Ha poi considerato che l'area interessata era ed è una strada e in quanto tale dal profilo edilizio non ha alcuna valenza nel computo delle possibilità edificatorie e deve essere mantenuta accessibile a una cerchia indeterminata di persone. Non riveste pertanto alcun interesse sul mercato immobiliare, da cui la riduzione del valore venale proposto dal Comune da fr. 100.- al m2 a fr. 10.- al m2, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza dei Tribunali cantonali e federale per questa tipologia di espropri. I primi giudici hanno poi negato un indennizzo per la svalutazione della parte residua del fondo __________, così come ogni indennizzo di altre poste di danno che esulano dallo stretto valore venale, peraltro nemmeno avanzate dagli espropriati.
D. RI 1 e RI 2 hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo avverso la predetta decisione, di cui chiedono l'annullamento e il riconoscimento di fr. 850.- al m2 oltre a interessi dal 1° gennaio 1979. Lamentano anzitutto una violazione del diritto di essere sentiti per aver il Tribunale inferiore assunto agli atti alcune immagini aeree dei luoghi dal sito map.geo.admin.ch dal 1950 in poi, senza avvertirle di questa acquisizione di documentazione e senza potersi esprimere in merito. Il Tribunale avrebbe inoltre accertato la fattispecie in modo errato, ritenendo da queste vedute, imprecise e insufficienti, che la superficie avulsa dalla loro proprietà era già inclusa nell'area stradale almeno dal 1958. Criticano poi la data del dies aestimandi, che a mente loro deve esser fatta risalire al 1978, allorquando il Comune ha eseguito la strada, poco importa se con l'accordo o no degli allora proprietari. Del resto le parti in causa convergono su quella data per l'immissione in possesso nello scorporo espropriato, sulla quale il Tribunale di espropriazione non avrebbe dovuto disquisire oltre. Quanto all'indennità metrica, essi chiedono il valore pieno determinante nel 1978, a mente loro ammontante a fr. 850.-. Ininfluente il fatto che lo scorporo sia da anni utilizzato quale strada.
E. a. All'accoglimento del ricorso si oppone l'espropriante con argomenti dettagliati di cui si dirà in seguito. Il Tribunale di espropriazione non ha formulato osservazioni.
b. Nelle successive comparse scritte le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche considerazioni e domande.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1 della legge di
espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Certa è la legittimazione
attiva dei ricorrenti, espropriati, direttamente toccati dal giudizio del Tribunale di espropriazione (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; per il rinvio
di cui all'art. 70 Lespr). Il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3
Lespr), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della
contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali.
2. I ricorrenti lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti poiché il Tribunale di espropriazione avrebbe accertato la fattispecie, ovvero il dies aestimandi, sulla base di vedute aeree risultanti da un sito internet della Confederazione, senza esserne previamente stati informati e senza aver avuto la possibilità di prendere posizione in merito. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 148 IV 22 consid. 5.5.2, 144 IV 302 consid. 3.1).
2.1. Il diritto di essere
sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e ripreso all'art. 34 della LPAmm,
conferisce all'interessato il diritto di
esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di
poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove,
di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 146 II 335 consid. 5.1, 145 I
167 consid. 4.1, 144 I 11 consid. 5.3, 142 II 218 consid.
2.3). Al proposito, occorre tuttavia precisare che i fatti notori, ossia
informazioni che beneficiano di un'impronta ufficiale, facilmente accessibili e
provenienti da fonti non controverse, non devono di massima essere provati (DTF
143 IV 380 consid. 1, STF 2C_201/2020 del 18 settembre 2020 consid. 4.2 e
seg.).
2.2. In concreto, al di là della loro rilevanza per il giudizio, di cui si dirà
in seguito, gli elementi di cui il Tribunale di espropriazione ha fatto uso
all'oscuro delle parti sono alcune immagini aeree estrapolate dal sito www.map.geo.admin.ch,
un sito approntato dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni, che
fornisce informazioni su dati di base e pianificazione, natura e ambiente,
popolazione ed economia della Svizzera e raggruppa svariati tipi di carte
geografiche e immagini aeree attuali e passate del territorio svizzero. A non
averne dubbio, per la loro accessibilità, provenienza e contenuti, i dati di
questo sito si possono qualificare come notori, come peraltro già stabilito
anche dal Tribunale federale (cfr. STF 1C_582/2018 del 23 dicembre 2019,
consid. 2.4). Di conseguenza, i giudici di prima istanza non erano tenuti ad
avvertire le parti dell'uso anche di tali informazioni riguardanti lo stato
dell'impianto stradale negli anni passati in prossimità della particella
espropriata e di dare loro la possibilità di esprimersi al riguardo. Non è
quindi ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei
ricorrenti.
3. Dal profilo espropriativo, oggetto di contestazione in questa sede è esclusivamente l'ammontare dell'indennità a titolo di espropriazione formale stabilita con la decisione impugnata, secondo cui per lo scorporo di 60 m2 del mapp. __________ l'ente espropriante deve versare agli espropriati un'indennità di fr. 10.- al m2. Le altre pretese espropriative a suo tempo inoltrate dai ricorrenti e respinte dal Tribunale di espropriazione non sono più oggetto di contestazione in questa sede (cfr. in particolare il consid. 3.2.2 della decisione impugnata relativo alla svalutazione della parte residua, tema che non è stato affrontato).
4. 4.1. Giusta l'art. 9 Lespr,
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa
è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno
individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto della medesima, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Heinz Hess/
Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, n. 3 segg.
ad art. 16 della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930; LEspr;
RS 711). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale
del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure
l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
4.2. In quest'ordine di idee, non è tenuto conto delle variazioni di valore
derivanti dall'opera dell'espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr; cfr. anche
art. 20 cpv. 3 LEspr), ancorché queste si manifestino prima della pubblicazione
del progetto, rispettivamente prima dell'avvio della procedura espropriativa.
Tali effetti anticipati si avverano in particolare anche allorquando
determinati vincoli pianificatori modificano lo statuto giuridico del fondo,
allo scopo di assicurare la realizzazione dell'opera dell'espropriante (cfr.
DTF 114 Ib 321 consid. 5a). Nel caso in cui essi integrano gli estremi di
un'espropriazione materiale, il proprietario deve fare valere le sue pretese
per questo titolo, senza che egli debba attendere l'avvio di una procedura di
espropriazione formale. In caso contrario, gli effetti anticipati dell'opera
dell'espropriante - siano essi positivi o negativi - non vengono presi in
considerazione nell'ambito della relativa procedura di espropriazione formale.
In questa evenienza, occorre pertanto stabilire quale statuto giuridico il
fondo avrebbe verosimilmente assunto in assenza dei vincoli pianificatori
apposti per realizzare l'opera dell'espropriante (DTF 119 Ib 366 consid. 3a,
115 Ib 13 consid. 5b, 114 Ib 321 consid. 5a; Piermarco
Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 1180 e segg.; cfr. anche Hess/Weibel, op. cit., n. 106 ad art. 19
e n. 8 e segg. ad art. 20).
4.3. In ambito espropriativo,
dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un
terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico, detto anche
comparativo (cfr. DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408; Hess/Weibel, op. cit., n. 80 segg. ad
art. 19 LEspr; Piermarco Zen-Ruffinen/
Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 1180). Secondo questo metodo il valore venale di
un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di
cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del
possibile vengono prese in considerazione le contrattazioni attendibili
realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali
differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento
ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza, il
valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una
normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di
acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in
zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di
gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato
non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal
momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo
oggettivo (cfr. Hess/Weibel, op.
cit., n. 87 ad art. 19 LEspr). L'applicazione del metodo statistico comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (cfr. RDAT 1985 n. 92). Le
cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette
ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive,
riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il
metodo statistico o comparativo non conduce alla determinazione di valori
assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei
prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla
situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
4.4.
4.4.1. Secondo l'art. 19 prima frase Lespr il dies aestimandi si situa
al momento dell'anticipata immissione in possesso, data a far tempo dalla quale
decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art.
52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata, determinante sarà
invece il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del
Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale
sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa
diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva
(art. 54 cpv. 1 Lespr). L'anticipata immissione in possesso, ovvero la facoltà
di disporre del diritto espropriato prima della stima e del pagamento
dell'indennità, ha dunque conseguenze importanti nel contesto della procedura
di esproprio formale: la sua concessione non solo determina il dies
aestimandi e fa decorrere gli interessi, ma influenza pure l'iter di stima
in caso di diritti contestati (vedi art. 46 cpv. 2 Lespr) e se esercitata
effettivamente impedisce all'espropriante di rinunciare all'espropriazione una
volta conosciuto l'ammontare dell'indennizzo (cfr. art. 7 cpv. 2 Lespr).
4.4.2. L'anticipata immissione in possesso può essere accordata su richiesta dell'espropriante qualora questo renda verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all'opera (art. 51 cpv. 1 Lespr). Pregiudizio che, secondo l'attuale legislazione sulle strade, è addirittura presunto (art. 26 cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 725.100). L'istanza deve essere inoltrata al Tribunale di espropriazione e non potrà essere accolta se non dopo un sopralluogo e udito l'espropriato (art. 51 cpv. 2 Lespr). L'autorizzazione è accordata, continua il cpv. 3 della norma, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dal Tribunale d'espropriazione (fotografie, schizzi, ecc.). Queste norme non vietano di principio alle parti di accordarsi direttamen-te anche sulla concessione dell'anticipata immissione in posses-so nei diritti espropriati. Se tali pattuizioni intervengono in costanza di procedura, ossia dopo l'inizio della procedura espropriativa (art. 20 Lespr), l'accordo (scritto) siglato davanti al giudice si configura come un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Ulrich Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, Zurigo 1970, pag. 102; DTF 114 Ib 142 consid. 3b). Viene annotato in un apposito registro (art. 43 cvp. 1 Lespr) o viene incluso nel verbale dell'udienza di conciliazione (art. 43 cpv. 3 Lespr) e la procedura è chiusa. L'art. 44 cpv. 2 Lespr dispone inoltre che ogni accordo pattuito in tal modo rimane soggetto alla disciplina della legge di espropriazione segnatamente per quanto attiene all'esecuzione e ha forza di cosa giudicata. Al contrario, dunque, se le parti si accordano al di fuori della procedura e non chiedono l'approvazione o non informano i giudici competenti, esse agiscono come un qualsiasi privato e gli effetti di tali pattuizioni vanno ricercati nel diritto civile (cfr. anche ZBl 1965 pag. 120 e segg.; cfr. anche (STF 1P.723/2006 del 27 luglio 2007 consid. 2.1; STF 1P.170/2002 del 6 giugno 2002 consid. 3, parz. pubbl. in RDAT II-2002 n. 51, sentenze riferite a casi di retrocessione, dove si è confermato che la sottoscrizione di un atto pubblico di cessione di un terreno colpito da un vincolo pianificatorio tra espropriante e espropriato al di fuori di una procedura espropriativa sottostava alle norme del diritto civile e la retrocessione secondo la Lespr non poteva entrare in considerazione).
5. 5.1. Gli
insorgenti contestano il dies aestimandi stabilito dal Tribunale di
espropriazione. Ritengono che debba situarsi all'anno 1978, allorquando il
Comune ha eseguito i lavori per la sistemazione dell'attuale via __________,
indipendentemente dalla formalizzazione o no dell'accordo tra gli allora
proprietari e l'ente pubblico esecutore delle opere stradali.
5.2. Come ricordato in narrativa non è dato di sapere se a suo
tempo l'espropriante e il proprietario pro tempore del fondo __________ fossero
stati concordi sulla presa di possesso dello scorporo interessato dalla
sistemazione della strada o se il dominio sul fondo sia stato semplicemente
tollerato. Unica cosa certa è che prima del 2020 non è mai stata avviata alcuna
procedura espropriativa secondo quanto prescritto dagli art. 20 e segg. Lespr
né in seguito è mai stata formalizzata giusta gli art. 51 e segg. Lespr
l'anticipata immissione in possesso, ciò che del resto nemmeno le parti
pretendono. A seguito dell'omissione di quella che non può certo essere
ritenuta una mera formalità (quale l'avvio di una procedura espropriativa) non possono
ora pretendere gli insorgenti di poter beneficiare degli effetti giuridici che
la Lespr concede all'espropriante e all'espropriato una volta avviata la
procedura, in particolare della decorrenza degli interessi sull'indennità.
L'avvenuta presa di possesso al momento dell'esecuzione dei lavori stradali al
di fuori del quadro giuridico espropriativo, è quindi da iscrivere sotto i
rapporti tra semplici soggetti privati, retti unicamente dal diritto civile. Questa
conclusione rimane tale indipendentemente dall'esistenza di un accordo per la
presa di possesso del terreno ed eventualmente dalla sua forma (tacita, orale o
scritta). A ragione dunque i giudici di prima istanza hanno considerato quale dies
aestimandi il momento dell'emanazione della decisione ora impugnata in
difetto di anticipata immissione in possesso giusta gli art. 51 e segg. Lespr.
Di conseguenza, anche gli interessi sull'indennità espropriativa saranno
riconosciuti in applicazione dell'art. 54 cpv. 1 Lespr decorsi venti giorni
dalla sua fissazione definitiva. Su questo punto il ricorso è infondato e deve
essere respinto. Va osservato di transenna che per finire ciò dovrebbe con
tutta probabilità tornare di vantaggio agli espropriati, visto il chiaro
aumento dei valori immobiliari ad CO 1 dal 1978 a tutt'oggi, momento in cui è
stabilito il valore venale dello scorporo espropriato.
6. 6.1. A questo punto occorre determinarsi sull'indennità espropriativa in favore degli espropriati per i 60 m2 avulsi dalla loro proprietà. Indennità che il Tribunale ha stabilito in fr. 10.- al m2, ritenendo che lo scorporo, da sempre adibito a strada, non abbia alcun valore sul mercato immobiliare, né possa fruttare indici in favore della rimanente porzione di terreno. Conclusioni che i ricorrenti contestano, sostenendo che debba esser risarcito loro il valore immobiliare pieno, stimato in almeno fr. 850.- al m2. A ragione.
6.2. Prima di procedere
alla valutazione del valore di mercato del fondo, va verificato se il vincolo
stradale sulla particella __________ abbia a suo tempo costituito
espropriazione materiale. Se così fosse, deve essere risarcito unicamente il
valore residuo del fondo (valore agricolo), ritenuto che il termine decennale
per l'inoltro di pretese a tale titolo è ora perento (art. 39 cpv. 1 Lespr): né
i proprietari attuali, né quelli precedenti, hanno infatti mai notificato
pretese da questo profilo dall'entrata in vigore della restrizione
pianificatoria (nel 1987). In concreto, questa ipotesi deve essere subito
scartata già solo perché il tracciato della pubblica via invade solo
marginalmente il fondo __________ e non comporta gravi restrizioni alla rimanente
proprietà. Nemmeno le parti pretendono del resto il contrario. La conclusione
cui giunge il Tribunale inferiore può dunque essere tutelata, anche se con il
suo esame si è limitato, in modo insufficiente, alla constatazione della
perenzione delle pretese (cfr. consid. 4 decisione impugnata).
6.3. La restrizione della proprietà è stata indiscutibilmente introdotta per
garantire la sistemazione di via __________. L'ente espropriante non può quindi
eludere la garanzia della proprietà sottraendo il sedime ad un prezzo irrisorio
solo perché in sede pianificatoria il Comune vi ha apposto una restrizione non
costitutiva di espropriazione materiale (STA 50.2016.3 del 9 giugno 2020
consid. 4.1, 50.2003.3-5 del 23 febbraio 2004 consid. 2, 50.2003.6 dell'11
novembre 2005 consid. 4). In caso contrario verrebbe meno anche il principio
sopra ricordato secondo cui nella valutazione dell'indennità espropriativa
occorre prescindere dagli effetti anticipati (negativi o positivi) dell'opera
dell'espropriante. Pertanto, le critiche ricorsuali su questo punto sono
chiaramente fondate: come sostenuto dagli insorgenti, il fondo espropriato non
è privo di valore sul mercato immobiliare, come a torto ritenuto nell'atto
impugnato, anzi, lo conserva interamente. Il vincolo di strada di raccolta
rispettivamente la presenza dell'impianto stradale non possono quindi essere
considerati nella determinazione del valore venale. Le decisioni cantonali e
federali a cui fanno riferimento i giudici di prime cure al consid. 3.2.1 della
decisione impugnata non sono affatto calzanti per la fattispecie qui oggetto di
disanima. Esse sono in effetti tutte riferite a terreni che anche prima
dell'evento espropriativo erano adibiti e utilizzati quale via di transito,
seppur di natura privata, e soddisfacevano non soltanto i bisogni del proprietario
del fondo sul quale insistevano ma anche quelli di altri proprietari, beneficiari
peraltro delle necessarie servitù di accesso e transito. Solo in questi casi
queste strade private sono di massima cedute all'ente pubblico senza indennità.
La presente fattispecie è invece ben differente: trattasi di uno scorporo di proprietà
privata di cui l'ente pubblico si è servito tempo addietro per realizzare
un'opera stradale prevista dal piano regolatore. Poco importa se al momento
della realizzazione non è stata formalizzata l'espropriazione e la rettifica
confini e se l'opera è presente ormai da oltre quattro decenni: ciò non muta il
fatto che il terreno avulso dalla proprietà privata deve essere indennizzato al
suo valore pieno. Visto quanto precede è quindi del tutto inconferente il fatto
che la strada fosse già rilevabile dalle riprese aeree, peraltro del tutto
imprecise, a partire dagli anni 50 del secolo scorso (cfr. anche per una
fattispecie analoga nel Comune di __________ STA 50.2018.5 del 13 ottobre
2020). A questo punto occorre dunque stabilire il valore venale del fondo senza
il vincolo litigioso e per questo determinare previamente lo statuto giuridico
che il pianificatore comunale avrebbe verosimilmente attribuito allo scorporo
espropriato.
6.4. Il risultato cui si giunge dalla verifica degli atti pianificatori è
presto ottenuto. Non vi è infatti chi non veda che la striscia marginale lungo
il confine est della particella __________ avrebbe condiviso le sorti del rimanente
fondo e della zona in cui è sito (zona R3p). A questo proposito il Tribunale di
espropriazione non ha espletato alcuna ricerca circa il valore immobiliare dei
fondi siti, al momento determinante (2022), in questa zona. In accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata è pertanto annullata e gli atti sono retrocessi all'autorità
inferiore affinché esperisca le usuali indagini a registro fondiario e, in
applicazione del metodo statistico o comparativo, determini il valore medio dei
fondi di questa zona. Avrà poi cura di adeguare il valore ottenuto sulla base
delle peculiarità del mappale espropriato, aumentandolo (in presenza di
caratteristiche particolarmente attrattive) o diminuendolo (nel caso di
caratteristiche negative, oppure nel caso di terreno complementare; su
quest'ultimo concetto cfr. STF 1C_681/2019 del 19 maggio 2021 consid. 3).
7. Dato che non vi è stata anticipata immissione in possesso ai sensi dell'art. 51 e segg. Lespr, sull'indennità sarà riconosciuto l'interesse al saggio usuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 cpv. 1 prima e seconda frase Lespr, decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata annullata. Il rinvio degli atti all'istanza
inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta
che chi ricorre sia considerato vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio
2017 consid. 6.1). La tassa di giustizia va quindi posta a carico dell'espropriante,
che rifonderà agli espropriati, che si sono avvalsi del patrocinio di un
legale, un'indennità per ripetibili (art. 47 e 49 LPAmm e 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 31 gennaio 2022 del Tribunale di espropriazione è annullata.
1.2. Gli atti sono
rinviati al Tribunale di espropriazione per nuova decisione ai sensi del
considerando 6.4.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune di CO 1, che rifonderà agli espropriati un identico importo a titolo di ripetibili. L'anticipo da essi versato viene loro restituito.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera