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Incarto n. DP 368/94 leo |
22 febbraio 1995 |
In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994 di
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__________
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contro |
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la decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11206) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 gennaio 1994 con cui il Municipio di __________ le nega la licenza edilizia per posare un serbatoio per il gas propano sulla part. n. __________ RF di proprietà di __________; |
viste le risposte:
- 3 gennaio 1995 del Municipio di __________;
- 4 gennaio 1995 di __________;
- 9 gennaio 1995 di __________;
- 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 ottobre 1991 la __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di posare un serbatoio per il gas propano nel giardino antistante la casa d'abitazione di __________ (part. n. __________ RFD; zona nucleo).
L'impianto è costituito da un recipiente a forma cilindrica, lungo m 3,45 e del diametro di 80 cm, posato su un piedestallo alto 40 cm;
che il 25 settembre 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione costruire alla condizione che l'impianto venisse schermato con vegetazione; contemporaneamente ha respinto l'opposizione dei due vicini qui resistenti;
che il 12 gennaio 1993 il Municipio di __________ ha invece negato la licenza edilizia, ritenendo che l'impianto si ponesse in contrasto con le prescrizioni di natura estetica sancite dall'art. 18 NAPR;
che con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'impianto non rispettasse le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento: secondo la ricorrente, il contenitore non potrebbe essere considerato alla stregua di una costruzione; dal profilo dell'estetica e della sicurezza, esso sarebbe comunque preferibile ad una batteria di bombole di gas;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed i vicini resistenti, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla fattispecie (art. 52 LE 1991);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm);
che l'art. 35 lett. b) RLE 1974 (= art. 4 lett. c RLE 1993) sottopone i serbatoi per il gas all'obbligo del permesso di costruzione: infondate sono quindi le censure che l'insorgente solleva a tal proposito;
che secondo l'art. 18 cpv. 1 NAPR di __________, "nella zona del nucleo tradizionale le nuove costruzioni, le ricostruzioni ed i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali;
che è di meridiana evidenza che un serbatoio cilindrico non rispetta le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali del nucleo;
che, anche da questo profilo, la decisione municipale impugnata resiste perfettamente alle sommarie critiche dell'insorgente; il fatto che simili serbatoi siano preferibili ad una serie di bombole in batteria non basta a renderli conformi alla norma succitata;
che da questa conclusione non discende comunque ancora che simili impianti siano irrimediabilmente banditi dalla zona del nucleo; non si può invero escludere a priori la possibilità di autorizzarne la posa all'interno di appositi manufatti, costruiti con materiali e caratteristiche proprie degli edifici tradizionali;
che sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va comunque respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico dell'insorgente;
visti gli art. 49 LE 1973; 35 RLE 1974; 52 LE 1991; 18 NAPR di Bogno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico della ricorrente.
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3. |
Intimazione a: |
__________ |
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per conoscenza: __________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: