Incarto n.
52.95.00108

DP 279/94

cm

Lugano

3 marzo 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 14 settembre 1994 di

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 24 agosto 1994, no. 7270 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di allontanare il suo cane lupo dalla casa d'abitazione;

viste le risposte:

-    23 settembre 1994 del municipio di __________;

-    4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;


ritenuto,                           in fatto

              che __________, gerente del ristorante __________ di __________ ed abitante a __________ è detentore di un cane lupo che tiene con sé sia al domicilio, sia sul lavoro;

              che a __________ il cane, di indole aggressiva, ha già ucciso un cane, ne ha ferito gravemente un altro ed ha ammazzato un gatto; il caratteraccio dell'animale è inoltre fonte di continua preoccupazione per i vicini;

              che con decisione 11 marzo 1994 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.-- per aver lasciato vagare liberamente il cane, che approfittando dell'occasione aveva aggredito e ferito un altro cane, tenuto al guinzaglio;

              che con giudizio 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato  ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal proprietario; il Governo ha prospettato l'adozione di misure più severe, incluso l'allontanamento, in caso di recidiva;

              che nemmeno due settimane dopo questo giudizio il cane del ricorrente ha azzannato il cane di __________, ferendolo seriamente;

              che il 22 giugno 1994 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di allontanare il cane entro 10 giorni;

              che con risoluzione 24 agosto 1994 il Governo ha confermato anche questo provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dal proprietario del cane; dei motivi addotti dal Consiglio di Stato si dirà semmai più avanti;

              che contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso ordine del municipio;

              che, in sostanza, l'insorgente eccepisce l'esistenza di una base legale e contesta l'adeguatezza del provvedimento; il cane sarebbe sempre custodito; l'ultima aggressione sarebbe da attribuire ad una scusabile distrazione; il cane sarebbe presente a __________ soltanto durante le ore notturne; il porto della museruola costituirebbe una misura sufficiente;

              che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;

              che dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale è risultato che il cane è tuttora aggressivo (benché sia stato nel frattempo castrato), che gli inconvenienti denunciati dall'autorità comunale di __________ si verificano anche a __________, sul posto di lavoro del ricorrente, dove tre persone sono state azzannate (almeno una dopo che il Consiglio di Stato aveva reso il giudizio qui impugnato);


Considerato,                   in diritto

              che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 208 LOC; 43, 46 PAmm); il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

              che il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle prove ulteriormente raccolte da questo Tribunale; la perizia sulla pericolosità del cane, chiesta dal ricorrente, non appare indispensabile: l'ispezione dell'animale e le aggressioni a danno di persone emerse in sede d'istruttoria davanti a questo Tribunale forniscono un quadro sufficientemente preciso ed attendibile dei rischi che la detenzione del cane comporta per le persone e per gli altri animali;

              che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale: queste hanno tra l'altro per oggetto il mantenimento dell'ordine e della tranquillità (cfr. lett. a);

              che la norma in questione si limita a designare, all'interno del comune, l'organo al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina né la natura, né la modalità degli interventi ammissibili; il contenuto delle singole misure deve essere stabilito da ulteriori specifiche norme di diritto materiale, oppure - dove queste mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso d'urgenza, permette di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed immediati per i beni di polizia (RDAT 1990 N 3; 1991 I N 3; 1991 II N. 33; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N 134 B I seg.; Rhinow Krähenmann, ibidem);

              che con ordinanza 5 maggio 1993, il municipio ha imposto ai detentori di animali di vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi; la prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di allontanamento in caso di ripetuta molestia, è soprattutto intesa a tutelare la quiete; nulla impedisce tuttavia di applicarla anche per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri animali;

              che tanto nella misura in cui si fonda sull'ordinanza precitata, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle critiche dell'insorgente; esso risulta infatti giustificato dall'inderogabile necessità di tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali dai gravi rischi che l'ulteriore detenzione del cane comporta;

              che il cane del ricorrente non è soltanto fonte di turbative evidenti, ma costituisce anche un pericolo grave, diretto ed incombente per la sicurezza pubblica; lo dimostrano le ripetute aggressioni ai danni di altri animali a __________; lo confermano le aggressioni ai danni di persone a __________;

              che la misura in contestazione è adeguatamente commisurata alla gravità del pericolo; altri provvedimenti meno incisivi, quali la recinzione del giardino (già attuata), il porto obbligatorio della museruola, il guinzaglio e la castrazione non danno sufficienti garanzie di sicurezza: lo dimostra l'ultima aggressione ai danni del cane di __________ a __________, messa a segno sfuggendo al controllo del ricorrente; lo conferma la recente aggressione ai danni di un operaio del centro __________ di __________, dove pure il cane (già castrato) si è sottratto al controllo del detentore;

              che, in tali circostanze, l'ordine di allontanamento del cane appare come l'unico rimedio atto ad eliminare la minaccia che la sua detenzione rappresenta per la sicurezza degli abitanti di __________;

              che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;

              che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

Per questi motivi;

visti gli art. 107, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è respinto.

2.           Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.


 

 

3.

Intimazione a:

 

 

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: