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Incarto n. DP 67/95 cm |
31 marzo 1995 |
In
nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 1995 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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la risoluzione 8 febbraio 1995, pubblicata sul FUCT no __________ del __________ del Dip. istituzioni - Ufficio permessi e passaporti, che assicura in via di massima alla __________ il rilascio di una nuova patente di esercizio pubblico per aprire un ristorante senza alloggio cat. B 2 sul mappale no __________ RFD di __________; |
preso atto che il Dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti, con lettera 8 marzo 1995 ha comunicato a questo Tribunale di aderire al ricorso succitato;
rilevato che anche la __________, beneficiaria dell'autorizzazione di massima, aderisce al gravame;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza è annullata la decisione 8 febbraio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: