Incarto n.
52.95.00129

DP 309/90

leo

Lugano

12 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  27 dicembre 1990 di

 

 

__________ e __________, 

rappr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 14 dicembre 1990 del Dipartimento di polizia denegante agli insorgenti il rilascio di una deroga d'orario per esercizi pubblici;

 

 

vista la risposta 11 gennaio 1990 del Dipartimento di polizia;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 14 dicembre 1990 il Dipartimento di polizia si è rifiutato di rilasciare a __________ e __________ una deroga d'orario per la trattoria __________;

 

 

che contro la predetta decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

 

che all'udienza del 4 luglio 1991 le parti hanno convenuto di tenere in sospeso la pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse su un'analoga contestazione riguardante un esercizio pubblico di __________;

 

 

che il giudizio del Tribunale federale (DTF 22.4.1992 in re N.D.  SA) ha verosimilmente deluso le aspettative dei ricorrenti;

 

 

che da allora il ricorso è rimasto sospeso senza che nessuno ne sollecitasse l'evasione;

 

 

che la decorrenza del periodo per il quale era chiesta la deroga d'orario e l'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia hanno manifestamente reso priva d'oggetto l'impugnativa in esame;

 

 

che il ricorso va quindi stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

 

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario