Incarto n.
52.95.00143

DP 295/92

cm

Lugano

26 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  15 settembre 1992 della

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 agosto 1992, no. 6952, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile 1991/5 febbraio 1992 con cui il municipio di __________ sospende per due anni la decisione su una domanda di costruzione per l'edificazione di un centro commerciale al mapp. __________ RFD di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 28 novembre 1990 la __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per l'edificazione di un fabbricato sulla part. __________ RFD di __________;

 

 

che con decisione 29 aprile 1991 / 5 febbraio 1992 il municipio di __________ ha sospeso l'evasione della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con lo studio pianificatorio in atto;

 

 

che con giudizio 26 agosto 1992 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente;

 

 

che la __________ ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento: in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 65 LALPT;

 

 

che con comunicazione 11 gennaio 1993 il patrocinatore del municipio di __________ ha chiesto ed ottenuto la sospensione del procedimento in attesa di una soluzione transattiva fra le parti;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;

 

 

che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;

 

 

che, in concreto, il termine biennale di sospensione è abbondantemente scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto;

 

 

 

visti gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario