statuendo sul ricorso 18 febbraio 1992 del
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RI1
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contro |
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la decisione 3 febbraio 1992, n. 752, del Presidente del Consiglio di Stato, che conferisce effetto sospensivo al ricorso 29 gennaio 1992 interposto dalla __________ contro la decisione 29 gennaio 1992 del RI1 che gli ordinava l’immediata sospensione dei lavori al mapp. n. 777 RFD di __________; |
rilevato che con scritto 30 luglio 2004 questo tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
preso atto che con scritto 14 settembre 2004 il patrocinatore della ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa mentre che le altre parti sono rimaste silenti;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il segretario |
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