Incarto n.
52.1995.144

 

27 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 18 febbraio 1992 del

 

 

 

RI1

patr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 febbraio 1992, n. 752, del Presidente del Consiglio di Stato, che conferisce effetto sospensivo al ricorso 29 gennaio 1992 interposto dalla __________ contro la decisione 29 gennaio 1992 del RI1 che gli ordinava l’immediata sospensione dei lavori al mapp. n. 777 RFD di __________;

 

 

rilevato che con scritto 30 luglio 2004 questo tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

 

preso atto che con scritto 14 settembre 2004 il patrocinatore della ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa mentre che le altre parti sono rimaste silenti;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

2.Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario