Incarto n.
52.95.00201

leo

Lugano

15 febbraio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  3 maggio 1991 di

 

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 aprile 1991 (n. 2867) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla Consulenze __________;

 

 

 

avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989, di fr. 215.--;

 

 

 

preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;

 

 

ritenuto che il patrocinatore della resistente non ha presentato alcun allegato di risposta, non si giustifica pertanto la corresponsione di una indennità per ripetibili;

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

___________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario