Incarto n.
52.95.00249

DP 88/95

leo

Lugano

6 giugno 1995 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- ed una sanzione pecuniaria di fr. 150'000.-- per abusi edilizi;

viste le risposte:

-      6 aprile 1995 del Consiglio di Stato;

-    10 aprile 1995 del Municipio di __________;

-    26 aprile 1995 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;


ritenuto,                           in fatto

              che il ricorrente è stato amministratore unico della __________ A sino al 15 aprile 1993;

              che verso la fine del 1991 la __________ ha trasformato e reso abitabile una stalla situata fuori della zona edificabile di _________ (part. n. __________RFD);

              che la domanda di costruzione in sanatoria è stata respinta dal Dipartimento del territorio con decisione del 7 febbraio 1994, mediante la quale veniva ordinata la demolizione delle opere interne volte a rendere abitabile l'edificio il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato il 20.12.1994 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 22.2.1995.

              che il 17 agosto 1992 il municipio di __________ ha aperto a carico di __________ un procedimento contravvenzionale per aver riattato abusivamente la stalla in questione;

              che con decisione 6 dicembre 1994 lo stesso municipio ha inflitto al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.150'000.-- ed una multa di fr. 5'000.-- per gli abusi commessi;

              che con giudizio 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione municipale, annullando la sanzione pecuniaria e confermando invece la multa;

              che, visto l'esito del procedimento, il Consiglio di Stato ha dichiarato di prescindere "dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili (compensate)";

              che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'assegnazione di congrue ripetibili e l'annullamento della multa (per sopraggiunta prescrizione), subordinatamente una sua riduzione;

              che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                    in diritto

              che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;

              che a norma dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili alla controparte;

              che quando nel procedimento ricorsuale non sono coinvolti altri resistenti, le ripetibili vanno per principio caricate all'ente pubblico che ha adottato la decisione annullata;

              che in concreto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la sanzione pecuniaria di fr. 150'000.- che il municipio di __________ aveva pronunciato a carico dell'insorgente: non poteva quindi prescindere dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili; né poteva compensarla con la tassa applicabile al giudizio in quanto riferito alla multa, perché tale emolumento era dovuto al cantone e non al comune;

              che, così stando le cose, il ricorso, in quanto rivolto contro la mancata assegnazione di un'indennità per ripetibili, va accolto; riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato;

              che infondata appare per contro l'impugnativa nella misura in cui ha per oggetto la multa di fr. 5'000.-- confermata dal Consiglio di Stato;

              che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'infrazione, commessa sul finire del 1991, non è prescritta: l'azione contravvenzionale per abusi edilizi si prescrive infatti nel termine di cinque anni (cfr. art. 46 cpv. 6 LE);

              che la multa in contestazione non è nemmeno eccessiva: l'insorgente, nella sua qualità di fiduciario immobiliare a titolo professionale, non poteva infatti ignorare le regole che disciplinano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili; non può quindi pretendere di aver perfezionato soltanto per negligenza l'infrazione che gli è stata rimproverata;

              che la tassa di giustizia e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza;


visti gli art. 21, 45, 46 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è parzialmente accolto.

§.      Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1242) è riformato nel senso che il comune di __________ verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.

2.           La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.-- (trecento) .

3.           Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili di seconda istanza.

 

3.

Intimazione a:

 

 

___________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: