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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di
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__________
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contro |
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la decisione del 15 marzo 1995, no 1498, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 6 settembre 1994 dell'insorgente contro la risoluzione 4 novembre 1993 del municipio di __________ di postergazione del credito vantato dal Comune di __________ nei confronti di __________; |
visto che, con risoluzione 8 maggio 1995, il Consiglio Comunale di __________ ha ratificato l'avversata postergazione di credito;
ritenuto che, dietro corrispondente sollecitazione del municipio di __________ di data 9/12 giugno u.s., con scritto 14 giugno 1995 questo Tribunale ha invitato il ricorrente a dichiarare se intendeva mantenere il ricorso 28 marzo 1995;
preso atto che in data 26 giugno 1995 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: