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Incarto n. DP 92/95 cm
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27 aprile 1995
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 aprile 1995 di
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__________
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contro |
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la decisione 15 marzo 1995, no. 1645, del Consiglio di Stato che revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare; |
vista la risposta 20 aprile 1995
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha revocato a __________ l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;
che il provvedimento si fondava sulla mancanza della copertura assicurativa e sull'avvio di numerose procedure esecutive nei suoi confronti (una delle quali sfociata nell'emissione di un ACB di fr. 64'751.-- da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano in data 21 aprile 1993);
che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, subordinatamente la conversione in un semplice provvedimento di sospensione;
che a sostegno della sua richiesta l'insorgente allega le difficoltà in cui è venuto a trovarsi in seguito alla crisi economica ed alle sue precarie condizioni di salute;
che l'impugnativa è avversata dall'autorità cantonale con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere deciso sulla base degli atti con breve motivazione, siccome palesemente privo di fondamento;
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett c, d ed f LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è rilasciata all'istante che:
....
c) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
d) non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
f) ha una copertura per la responsabilità civile;
che a norma dell'art. 20 LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di Vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le condizioni poste dalla legge;
che la mancanza di una copertura assicurativa ed il grave stato di insolvenza in cui versa il ricorrente da oltre un anno bastano da sole a legittimare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
che le giustificazioni addotte dal ricorrente (crisi economica, precarie condizioni di salute) non sono tali da far apparire inadeguato o comunque lesivo del diritto il provvedimento censurato;
che così stando le cose, non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va senz'altro respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario: