Incarto n.
52.95.00268

DP 92/95

cm

 

Lugano

27 aprile 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  4 aprile 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 marzo 1995, no. 1645, del Consiglio di Stato che revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;

vista la risposta 20 aprile 1995

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha revocato a __________ l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;

                                         che il provvedimento si fondava sulla mancanza della copertura assicurativa e sull'avvio di numerose procedure esecutive nei suoi confronti (una delle quali sfociata nell'emissione di un ACB di fr. 64'751.-- da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano in data 21 aprile 1993);

                                         che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, subordinatamente la conversione in un semplice provvedimento di sospensione;

                                         che a sostegno della sua richiesta l'insorgente allega le difficoltà in cui è venuto a trovarsi in seguito alla crisi economica ed alle sue precarie condizioni di salute;

                                         che l'impugnativa è avversata dall'autorità cantonale con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;

Considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere deciso sulla base degli atti con breve motivazione, siccome palesemente privo di fondamento;

                                         che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett c, d ed f LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è rilasciata all'istante che:

....

c)   gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;

d)  non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;

f)    ha una copertura per la responsabilità civile;

                                         che a norma dell'art. 20 LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di Vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le condizioni poste dalla legge;

                                         che la mancanza di una copertura assicurativa ed il grave stato di insolvenza in cui versa il ricorrente da oltre un anno bastano da sole a legittimare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione;

                                         che le giustificazioni addotte dal ricorrente (crisi economica, precarie condizioni di salute) non sono tali da far apparire inadeguato o comunque lesivo del diritto il provvedimento censurato;

                                         che così stando le cose, non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va senz'altro respinto siccome manifestamente infondato;

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: