|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. leo |
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 3 maggio 1991 della
|
|
__________ rappr. da: avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 9 aprile 1991 (n. 2858) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________; |
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989 di fr. 1'177.--;
vista la risposta inoltrata dalla parte resistente sopra menzionata;
preso atto della replica e della duplica;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;
assimilata la desistenza alla soccombenza ai fini del giudizio sulle ripetibili;
visti gli art. 273 vLT; 8, 12, 28 TOA; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. La ricorrente rifonderà fr. 300.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
|
4. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario