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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 settembre 1994 di
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__________ __________
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contro |
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la decisione 12 agosto 1994 (no. 6675) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le deliberazioni 30 giugno 1992 con le quali il Consiglio comunale di __________ ha autorizzato il Municipio a contrarre uno o più prestiti per complessivi fr. 11'500'000.-; |
la decisione del Consiglio di Stato; |
viste le risposte:
- 20 settembre 1994 del Consiglio di Stato;
- 21 settembre 1994 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio del 26 maggio 1992 (n. 6/92) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale l'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per un importo massimo di fr. 11'500'000.- da destinare:
1. al rifinanziamento totale di un prestito di fr. 4'500'000.- contratto nel 1977 con la Centrale dei Comuni Svizzeri in scadenza il 6 dicembre 1992;
2. alla concessione di un prestito di fr. 2'450'000.- al__________ per consolidare il finanziamento di lavori di potenziamento dell'acquedotto;
3. alla ricostituzione della liquidità del Comune per un ammontare di fr. 1'800'000.-;
4. al finanziamento degli investimenti per l'anno 1992 preventivati in fr. 2'735'000.-.
Il consiglio comunale ha accolto la richiesta con deliberazione del 30 giugno 1992, adottata a stragrande maggioranza (19 si, 3 no), conformemente al preavviso favorevole della commissione della gestione.
Contro questa risoluzione si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato __________ e __________, cittadini attivi di __________, contestando in particolare il prestito destinato alla ricostituzione della liquidità e quello riguardante il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 1992, in quanto comprendente anche opere non ancora votate dal legislativo comunale.
B. Con giudizio 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che l’operazione volta alla ricostituzione della liquidità consumata negli esercizi precedenti non potesse di principio essere avallata. Il fabbisogno di liquidità andrebbe infatti valutato in chiave prospettica e non retrospettiva. La decisione di contrarre un prestito destinato a questo scopo è stata nondimeno confermata in quanto sostenibile dal profilo della gestione globale del debito pubblico.
In relazione al prestito finalizzato al finanziamento degli investimenti previsti nel 1992, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l’art. 13 lett. g LOC non impedisse al legislativo comunale di autorizzare la contrazione di prestiti destinati al finanziamento di opere pubbliche non ancora votate. Le decisioni relative al finanziamento delle opere pubbliche non sarebbero infatti subordinate alle decisioni di principio relative alla loro realizzazione.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla controversa risoluzione del consiglio comunale di __________.
Dopo aver rilevato che il prestito di fr. 2'735'000.- destinato al finanziamento degli investimenti previsti per il 1992 comprende anche investimenti per opere non ancora votate dal consiglio comunale, i ricorrenti negano che il legislativo possa autorizzare il municipio a contrarre prestiti volti a finanziare l’esecuzione di opere pubbliche prima di aver deciso di realizzarle.
Fondandosi su questa premessa, i ricorrenti contestano poi anche il prestito di 1,8 milioni destinato alla ricostituzione della liquidità consumata nei precedenti esercizi. Dovendosi comunque dedurre dal fabbisogno complessivo di liquidità calcolato dal municipio (11,5 mio di fr.) la somma prevista per il finanziamento delle opere non ancora votate dal legislativo (2,33 mio di fr.), il prestito che il municipio è stato autorizzato a contrarre per far fronte alle esigenze di liquidità risulterebbe eccessivo per rapporto al fabbisogno reale.
D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, chiedendo la conferma delle decisioni impugnate senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell’impugnativa sono pacifiche ( art. 208 LOC).
Da questo profilo, il ricorso è senz’altro ricevibile in ordine.
Avendo il comune resistente disposto diversamente ancor prima che il Consiglio di Stato rendesse il giudizio qui impugnato, esso è tuttavia chiaramente privo d’oggetto. Anche se venisse respinto, alla controversa deliberazione del legislativo comunale non verrebbe infatti dato alcun seguito. Prova ne è che il resistente non ne ha mai sollecitato l’evasione.
Non potendosi a priori escludere che simili situazioni si ripresentino in futuro, giova nondimeno esaminarne sommariamente il merito.
2. Prestito di 4,5 mio di fr. contratto con la centrale dei comuni svizzeri e prestito di 2,45 mio di fr. al__________
I ricorrenti non hanno mai contestato i primi due oggetti dell’operazione finanziaria in esame.
Su questi due punti la deliberazione 30 giugno 1992 del consiglio comunale va quindi senz’altro confermata.
3. Prestito di fr. 2,735 mio di fr. per il finanziamento degli investimenti preventivati per il 1992
3.1. Giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. g LOC l’assemblea "decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso". Questa disposizione sancisce la competenza primaria del legislativo ad adottare le decisioni di principio riguardanti la realizzazione di opere pubbliche.
Scostandosi dalla regola dell’13 cpv. 1 lett. i LOC relativa all'accensione di mutui, la norma in questione obbliga il legislativo a pronunciarsi anche sui piani di rimborso dei prestiti contratti per finanziare opere pubbliche.
3.2. In concreto, è pacifico che il prestito di fr. 2,735 mio di che il municipio è stato autorizzato a contrarre avrebbe dovuto servire in larga misura al finanziamento di opere pubbliche previste per il 1992.
I ricorrenti ritengono che questa deliberazione violi l’art. 13 lett. g LOC, poiché non è stata preceduta dalla decisione di principio riguardante l’esecuzione di tali opere.
L’obiezione è fondata.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la norma succitata subordina infatti l’autorizzazione a contrarre prestiti per il finanziamento di opere pubbliche alla decisione di massima concernente la loro realizzazione. In assenza di normative disciplinanti l’istituto del credito-quadro in materia di investimenti, l’accensione di mutui destinati al finanziamento di opere pubbliche va quindi decisa in concomitanza con l’adozione delle deliberazioni di principio necessarie per avviarne la realizzazione. La decisione relativa al finanziamento delle opere pubbliche non può essere disgiunta da quella riguardante la loro realizzazione effettiva. Tantomeno può anticiparla.
Su questo punto la decisione del consiglio comunale di __________, sprovvista anche del piano di rimborso prescritto in modo vincolante dall’art. 13 lett. g LOC, deve dunque essere annullata siccome lesiva del diritto.
4. Prestito di 1,8 mio di fr. per ricostituire la liquidità intaccata nei precedenti esercizi
4.1. Giusta l’art. 166 LOC, in caso di mancanza di liquidità per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto di gestione corrente, il municipio può ricorrere ad anticipazioni, purché siano integralmente rimborsate, di regola entro l’anno successivo.
Tale prerogativa, riconosciuta dalla legge stessa all’esecutivo comunale, non esclude che il legislativo possa autorizzare il municipio a contrarre altri prestiti destinati a sopperire ad un ulteriore, particolare fabbisogno di liquidità. Nessuna disposizione della LOC si contrappone invero all’accensione di mutui finalizzati al soddisfacimento di simili esigenze.
4.2. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno contestato la decisione con cui il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio ad accendere un mutuo di 1,8 mio di fr. destinato a ricostituire la liquidità erosa nel corso degli esercizi precedenti, obiettando che il fabbisogno di 11,5 mio di fr. accertato per il 1992 comprendeva anche gli investimenti per 2,33 mio di fr. previsti per opere pubbliche sulla cui realizzazione il legislativo non si era ancora pronunciato.
Le censure dei ricorrenti non sono del tutto prive di fondamento, poiché il fatto che l’art. 157 cpv. 2 LOC imponga di indicare nel preventivo del conto degli investimenti anche le previsioni di spesa per opere che devono ancora essere votate, non basta di per sé a giustificare l’esigenza di una maggior liquidità. Né esime il municipio dall’obbligo di sollecitare al legislativo lo stanziamento dei necessari crediti d’impegno.
Nella concessione al municipio di un’autorizzazione a contrarre prestiti destinati a sopperire ad un fabbisogno di liquidità valutato in misura superiore alle reali esigenze non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto. Nessuna norma di legge limita infatti le prerogative del legislativo in tale ambito. Nemmeno i ricorrenti hanno del resto saputo indicare quali norme di legge risulterebbero concretamente disattese dalla deliberazione censurata.
Inconferente e fuorviante è invero la giustificazione addotta dal municipio per sollecitare l’autorizzazione a contrarre il prestito in questione. Neppure tale circostanza è tuttavia atta ad inficiare la legittimità della deliberazione censurata. Tanto meno quando si consideri che il municipio avrebbe potuto far capo al prestito in questione soltanto nella misura in cui se ne fosse manifestata una reale necessità.
Su questo punto, la controversa deliberazione del legislativo comunale sfugge pertanto alle censure dei ricorrenti.
5. Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando, siccome lesive del diritto, la risoluzione governativa e la deliberazione del consiglio comunale di __________ nella misura in cui autorizza il municipio a contrarre un prestito di fr. 2’735’000.- per il finanziamento degli investimenti 1992.
Data la particolarità del tema dedotto in giudizio, questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 13 cpv. 1 lett. g e i, 42 cpv. 2, 158, 164, 168, 208, 209 lett. a LOC; 3, 18, 28, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 12 agosto 1994 (no. 6675) del Consiglio di Stato;
1.2. la deliberazione 30 giugno 1992 del Consiglio comunale di __________ nella misura in cui ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito di fr. 2’735’000.- da destinare al finanziamento degli investimenti previsti per il 1992
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario