Incarto n.
52.95.00343

DP 107/95

cm

Lugano

12 maggio 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  18 aprile 1995 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 marzo 1995, no. 1931, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ ha deliberato a quattro professionisti i lavori di allestimento dell'inventario dei rustici;

viste le risposte:

-    21 aprile 1995 del municipio di __________;

-    26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;

-    10 maggio 1995 della __________;

letti ed esaminati gli atti;


ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 dicembre 1994 il municipio di __________ ha messo a pubblico concorso i lavori di allestimento dell'inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile;

                                         che nel termine fissato sono state inoltrate 22 offerte fra cui quella del ricorrente, già sindaco del comune;

                                         che con decisione 8 febbraio 1995 il municipio di __________ ha deliberato i lavori ai resistenti;

                                         che contro la predetta delibera __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; a suo avviso, l'offerta prescelta sarebbe stata eccessivamente onerosa;

                                         che con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che le scelte operate dal municipio fossero conformi al diritto concretamente applicabile: in particolare ha ritenuto che la maggior spesa fosse giustificata dalle garanzie di affidabilità fornite dai deliberatari in ordine ad un'esecuzione ineccepibile del lavoro;

                                         che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

                                         che l'insorgente si limita a rimproverare al Consiglio di Stato di aver deciso in modo eccessivamente sollecito, senza attendere le risposte di tutte le controparti e dando credito alle "argomenta-zioni pretestuose del municipio di __________ ";

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di Intragna ed i deliberatari dei lavori;

Considerato,                   in diritto

                                         che l'impugnativa, tempestivamente introdotta davanti all'istanza competente da un ricorrente legittimato ad agire in giudizio, è ricevile in ordine giusta l'art. 208 LOC;

                                         che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): le prove, di cui l'insorgente sollecita l'assunzione sono manifestamente inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

                                         che il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro la violazione del diritto (art. 61 PAmm);

                                         che costituisce in particolare violazione del diritto:

·      l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa;

·      l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;

·      l'eccesso e l'abuso di potere;

·      la violazione di una norma essenziale di procedura;

                                         che nelle censure sollevate dall'insorgente non è riscontrabile alcuna delle ipotesi sopra menzionate: la sollecitudine con cui il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso è ampiamente giustificata dall'esigenza di rendere operativa la delibera per l'esecuzione di lavori attesi con impazienza da numerosi proprietari di rustici situati fuori della zona edificabile;

                                         che nemmeno l'inosservanza dell'effetto sospensivo del ricorso è atta ad invalidare la delibera avversata;

                                         che, fatte proprie le argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato, il ricorso va senz'altro respinto, siccome manifestamente infondato;

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.


 

                                    3.   Intimazione a:

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il segretario: