|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. DP 112/95 cm |
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
||||
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 28 aprile 1995 di
|
|
__________ rappr. da: avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 21 marzo 1995, no. 1731, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente il ricorso 7 dicembre 1994 di __________, avverso la licenza edilizia 21 novembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ alla Società __________, relativamente alla ristrutturazione del poligono di tiro sito a __________, mappa. no. __________ RFD __________; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 10 ottobre 1995, dopo discussione, su proposta del Giudice delegato le parti hanno aderito alla seguente transazione:
"1. Il resistente arch. __________ aderisce al ricorso della Società di Tiro alla condizione che lungo i lati dello stand a 50 m, vengono erette barriere di protezione fonica sino alla quota di m + 3,32 (con rivestimento fono assorbente all'interno), per tutta la lunghezza del poligono.
Resta riservata l'approvazione da parte dell'Ufficiale Federale di Tiro.
Nel caso in cui l'approvazione non dovesse essere accordata il Tribunale cantonale amministrativo provvederà all'emanazione del giudizio a richiesta della parte più diligente.
2. La licenza 21.11.1994 rilasciata dal municipio di __________ viene quindi ripristinata a questa condizione.
3. Il Consiglio di Stato rinuncia all'incasso di fr. 300.-- quale tassa di giustizia.
4. Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese, ritenuto che la ricorrente rinuncia già sin d'ora a qualsiasi indennità per ripetibili.
5. La società ricorrente si impegna a non prevalersi delle opere realizzate in base alla licenza per lo stand a 50 m/25 m allo scopo di conseguire a livello pianificatorio, un consolidamento della situazione esistente."
rilevato che, sia l'Ufficiale Federale di Tiro il 17 ottobre 1995, sia la divisione degli affari militari e della protezione civile il 19 ottobre 1995, hanno visto ed approvato la variante di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario